INFO FIAP n° 82 - Fondo Integrazione Salariale INPS
Transcript
INFO FIAP n° 82 - Fondo Integrazione Salariale INPS
Tutta la Rete Segreteria & Comunicazione 07.11.2016 Informativa FIAP n° 82 Fondo Integrazione Salariale INPS SNA – Studio Della Frera-Borboni & Associati Care Colleghe e cari Colleghi, inoltriamo documento elaborato dallo Studio Della Frera – Borboni e trasmessoci tramite il Sindacato Nazionale Agenti. È un documento che interessa le Agenzie con, mediamente, più di 5 Dipendenti. Vi esortiamo ad un’attenta lettura. È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. LE SEGRETERIE CONGIUNTE Allegati : Fondo Integrazione Salariale INPS G.A.L.F. – Corso Massimo D’Azeglio 55 – 10126 TORINO Tel. 011.6395178 – Fax 011.6679511 mail : [email protected] M.A.G.A.P. Via Edolo 26 – 20125 MILANO Tel. 02.6696008 – Fax 02.67490116 mail : [email protected] Studio Della Frera – Borboni & Associati Dottori - Ragionieri - Commercialisti – Revisori - Consulenti del Lavoro – Avvocati Brescia, lì 04/11/2016 Oggetto: Fondo integrazione salariale INPS. Con la presente Vi comunichiamo che con il mese di ottobre 2016 parte il versamento del contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale Inps diretto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di 5 dipendenti appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, quindi i settori assicurazioni, commercio/servizi, turismo. Le aziende superiori ai 15 dipendenti stanno già versando il contributo dal 01/01/2014 (fino al 31/12/2015 si chiamava Fondo di solidarietà residuale). La contribuzione al predetto Fondo è, per legge, obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2016 pertanto con il mese di ottobre 2016 dovranno essere versati all'INPS i contributi arretrati dal 01/01/2016 al 30/09/2016 (Circ INPS 176 del 09/09/2016). Imprese destinatarie Come sopra esposto sono tenute al versamento solo le imprese prive di Fondi di solidarietà di settore che impiegano mediamente più di 5 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata ogni mese sulla media occupazionale del semestre precedente. A tal fine si tiene conto di tutti i lavoratori dipendenti, di qualunque qualifica, compresi gli apprendisti. I lavoratori con contratti di lavoro part-time sono contati in proporzione all'orario di lavoro svolto. Il lavoratore assente (maternità, ecc..) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui, in sua sostituzione, sia stato assunto un altro lavoratore; in tal caso sarà computato il sostituito. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre precedente. Le prestazioni Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni: · l’assegno di solidarietà; · l’assegno ordinario come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Per tale motivo gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite. Alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie: procedure, massimali ecc... I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative, agli ammortizzatori sociali in deroga o ovvero alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. 1 La contribuzione ordinaria Il contributo da versare è pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro (0,30%) e un terzo a carico del lavoratore (0,15%). Per le aziende superiori ai 15 dipendenti il contributo dal 01/01/2016 è pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro (0,43%) e un terzo a carico del lavoratore (0,22%). La contribuzione addizionale. Il datore che ricorra alle prestazioni del Fondo per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 4%. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. Cordiali saluti. 2 Dott.ssa Silvia Margini Consulente del Lavoro