Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell

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Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2012/C 140/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla
Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
«WACHAUER MARILLE»
N. CE: AT-PDO-0117-1473-29.06.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1.
2.
3.
Voce del disciplinare interessata dalla modifica:
—
 Denominazione del prodotto
—
☒ Descrizione del prodotto
—
☒ Zona geografica
—
☒ Prova dell'origine
—
☒ Metodo di ottenimento
—
 Legame
—
☒ Etichettatura
—
 Condizioni nazionali
—
☒ Altro (da precisare)
Tipo di modifica:
—
 Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
—
☒ Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata, per la quale né il documento unico né
—
 Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [arti­
—
 Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pub­
la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
colo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]
bliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 510/2006]
Modifica (modifiche):
3.1. Descrizione del prodotto:
Miglioramento e chiarimento della descrizione.
Si tratta di frutti appartenenti alla categoria «Kegelmarillen» (albicocche coniche), «Ovalmarillen» o
«Rosenmarillen» (albicocche ovali o albicocche rosa) e «Ananasmarillen» (albicocche ananas), che
sono state tradizionalmente selezionate e piantate negli anni 1900-1960 dai coltivatori di albicocche
della regione di Wachau nei vivai locali di albicocchi; la varietà dominante è quella, tipica della regione,
del «Klosterneuburger» (categoria «Kegelmarille»).
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
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«Kegelmarillen»: il frutto è di dimensioni medie, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti,
è compreso fra 45 e 60 g, il peso specifico è per lo più superiore a 1,0. La forma è conica o a punta. Il
colore di fondo della buccia è il giallo miele, tendente al rosso fino alla metà se non oltre, spesso
picchiettato di marrone o di rosso.
Principali caratteristiche: forma conica, sutura poco accentuata, forte colorazione rossa. La polpa del
frutto è uniformemente arancione fino ad arancione ramato, soda e succosa e non diventa farinosa.
«Ovalmarillen» (o «Rosenmarillen»): il frutto è di dimensioni medio-grandi, il peso medio del frutto, per
un carico medio di frutti, è compreso fra 40 e 65 g, il peso specifico è per lo più inferiore a 1,0. La
forma è ovale o molto arrotondata, con un profilo mediamente paffuto. La buccia, di color gialloarancio, leggermente lanuginosa, assume sempre una colorazione rossa se esposta al sole fino alla metà
del frutto, che è spesso picchiettato di rosso. Principali caratteristiche: forma ovale e colore di fondo
giallo-arancio con un tocco di rosso carminio.
«Ananasmarillen»: le dimensioni del frutto variano fra quelle dell'albicocca detta «Knödelmarille» e
quelle dell'albicocca grande comune, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso
fra 30 e 70 g e il peso specifico si colloca per lo più attorno a 1,0. La forma è perfettamente sferica. La
buccia è lanuginosa, di un giallo di media intensità, presenta spesso una lieve tonalità di carminio
oppure è picchiettata di rosso.
Caratteristiche principali: frutti rotondi di color giallo albicocca, esenti da colorazioni rosse o che
presentano lievi tonalità di carminio.
L'albicocca della regione di Wachau denominata «Wachauer Marille» si contraddistingue per il suo
elevato tenore in pectina, in acidi e in zucchero.
Motivazione:
La qualità inimitabile dell'albicocca della regione di Wachau («Wachauer Marille») è sempre stata
considerata il risultato delle condizioni climatiche e pedologiche regionali nonché di una tradizione
agricola pluricentenaria. Così, sono stati descritti come «Wachauer Marillen» di denominazione protetta,
dal gusto e dall'aroma incomparabili, soltanto i frutti delle varietà «che sono state tradizionalmente
selezionate e piantate a partire dal 1900 circa (durante gli anni 1900-1960) dai coltivatori di albi­
cocche della regione di Wachau e nei vivai di albicocchi ivi ubicati». Questa nuova formulazione,
ripresa in parte dal primo disciplinare, in parte completata, segnala inequivocabilmente che soltanto le
varietà di albicocche coltivate nel corso di tale periodo nella zona delimitata e corrispondenti alle
categorie sopra citate possono essere designate come «Wachauer Marille». Le cosiddette varietà «nuove»,
coltivate qua e là in tempi più recenti (ad esempio le varietà francesi o californiane) non sono
paragonabili alle varietà regionali dalle caratteristiche comprovate. La maggior precisione della descri­
zione rende possibile continuare a rispondere alle attese dei consumatori per quanto riguarda la qualità
del prodotto e di mantenere intatta la specificità e la buona reputazione della «Wachauer Marille».
3.2. Zona geografica:
Occorre precisare le indicazioni fornite sinora in proposito ed integrarle mediante la menzione di due
comuni supplementari:
Regione di Wachau-Mautern-Krems. Essa si trova al limite meridionale della zona boscosa «Waldviertel»
che costeggia il Danubio e si estende fino alla parte settentrionale del «Dunkelsteinerwald». La zona di
coltivazione della «Wachauer Marille» comprende i seguenti comuni: Aggsbach-Markt, Albrechtsberg,
Bergern im Dunkelsteinerwald, Droß, Dürnstein, Emmersdorf, Furth, Gedersdorf, Krems, Maria-Laach,
Mautern, Mühldorf, Paudorf, Rohrendorf bei Krems, Rossatz-Arnsdorf, Schönbühel-Aggsbach, Senften­
berg, Spitz, Stratzing, Weinzierl am Wald e Weißenkirchen.
Motivazione:
I comuni sopra elencati (tranne Schönbühel-Aggsbach ed Emmersdorf) figuravano già nella domanda
iniziale, nella quale questo elenco era inserito nella parte descrittiva; il suo inserimento nel riepilogo è
stato effettuato soltanto a fini di chiarezza. I due territori comunali di Schönbühel-Aggsbach e di
Emmersdorf nuovamente citati non rientravano, fino alla riorganizzazione dell'associazione richiedente,
nella sfera di competenza di quest'ultima, né sul piano geografico né su quello amministrativo, ragione
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per cui non sono stati citati nella domanda iniziale. Entrambi i territori comunali sono ubicati sul
territorio della regione di Wachau e possono avvalersi della stessa tradizione di coltivazione delle
albicocche e delle stesse particolari condizioni climatiche degli altri comuni citati, il che giustifica la
loro integrazione nel territorio di produzione autorizzato.
3.3. Prova dell'origine:
Poiché il disciplinare non conteneva finora alcun riferimento alla prova dell'origine, si è ritenuto
opportuno inserirvi alcune indicazioni relative alla tracciabilità del prodotto.
La tracciabilità del prodotto è garantita mediante le seguenti misure:
— registrazione delle superfici coltivate,
— registrazione delle varietà trapiantate,
— registrazione dei quantitativi raccolti,
— separazione delle merci che godono della denominazione d'origine protetta e delle merci che invece
non ne godono mediante l'allestimento di appositi locali di deposito distinti per la raccolta (separati
dagli altri prodotti) e l'etichettatura degli imballaggi contenenti i frutti raccolti.
3.4. Metodo di ottenimento:
Nella frase «La coltivazione del materiale vegetale si effettua o nei vivai locali o ad opera degli stessi
coltivatori di albicocchi» l'aggettivo «locali» è soppresso.
Motivazione:
La soppressione del termine «locali» non incide minimamente sulle proprietà della varietà di cui trattasi.
È quindi possibile ricorrere anche a vivai ubicati al di fuori della regione per la coltivazione delle
piante.
La frase «I portainnesti che meglio si adattano alle condizioni pedologiche regionali sono l'albicocco
franco, il mirabolano nonché altre varietà di pruno» è sostituita dalla seguente formulazione:
«I portainnesti che meglio si adattano alle condizioni pedologiche regionali sono l'albicocco franco,
il mirabolano nonché altre varietà di pruno adatte allo scopo».
Motivazione:
Poiché, soprattutto nel settore della coltivazione delle albicocche, si ricercano costantemente portain­
nesti meglio adattati, non è opportuno limitarsi unicamente ai diversi tipi di pruni; viceversa l'intera
gamma delle varietà di pruni deve essere disponibile per effettuare i necessari test e, qualora questi
ultimi dovessero rivelarsi positivi, anche per un utilizzo nella pratica.
La frase «Il metodo di coltivazione adoperato è quello a corona, a piramide o a vaso su «Meterstamm»
(portainnesto di un metro), (la distanza fra le piante è di 5-7 m × 4-6 m, ovvero una densità di
impianto di 250-500 alberi/ha)» è sostituita dalla seguente formulazione:
«Il metodo di coltivazione adoperato è quello a corona (a piramide o a vaso); talvolta si trovano
anche delle forme a spalliera».
Motivazione:
Le forme cosiddette a piramide o a vaso rientrano nel metodo di coltivazione a corona; pertanto questi
concetti saranno d'ora in avanti inseriti solo fra parentesi. Per poter trarre vantaggio da eventuali
misure di razionalizzazione della tecnica di coltivazione, anche le forme a spalliera (ad esempio la
siepe obliqua) sono ormai autorizzate, tanto più che poco importa, ai fini della qualità dei frutti, che i
rami siano potati a forma di corona o di spalliera. Il termine «Meterstamm» (portainnesto di un metro)
e la parte messa tra parentesi «(la distanza fra le piante è di 5-7 m × 4-6 m, ovvero una densità di
impianto di 250-500 alberi/ha)» è soppressa senza essere sostituita. Gli spazi di impianto relativamente
ampi, previsti finora, rendevano necessari portainnesti vigorosi in modo da poter riempire lo spazio
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disponibile con alberi a corona larga in grado di raggiungere fino agli 8 metri di altezza. Simili altezze
di alberi erano favorite altresì dal «Meterstamm», portainnesto relativamente alto. Gli interventi tecnici
quali lo sfoltimento degli alberi, ma soprattutto la raccolta delle albicocche, con la necessità di più
raccolti intermedi, sono resi più difficili dalle grandi dimensioni degli alberi. Per ottenere alberi più
bassi con una corona meno voluminosa, occorrono portainnesti meno vigorosi in grado di adattarsi a
spazi d'impianto più ridotti. Le colture intercalari (ad esempio le patate), che per molto tempo sono
state usuali nelle zone di coltivazione degli albicocchi, per le quali erano necessari alberi di grandi
dimensioni, non vengono più praticate. La soppressione delle limitazioni relative alle densità di im­
pianto non dovrebbero comportare una diminuzione della qualità.
Gli orientamenti relativi alla coltivazione naturale controllata dei frutti in Austria, che figurano nel­
l'allegato 9 (parte descrittiva), non sono più in vigore. La corrispondente frase successiva «La coltiva­
zione e le cure degli alberi sono conformi ai metodi della produzione integrata» è pertanto sostituita
dalla seguente formulazione:
«La coltivazione e la cura degli alberi mirano all'ottenimento di una produzione di albicocche di
prima scelta, nel rispetto di un metodo di coltivazione sostenibile».
Al momento dell'introduzione della domanda, esisteva, nel programma di promozione dell'ÖPUL, un
sistema di premi alla superficie dal titolo «Integrierte Produktion von Obst» (produzione integrata di
frutta), per il quale ogni anno venivano stabiliti degli orientamenti di volta in volta opportunamente
adattati. Attualmente questo programma di promozione, unitamente ai relativi orientamenti, volge al
termine; d'altro canto occorre riconoscere che le disposizioni degli orientamenti dell'ÖPUL in materia
di coltivazione degli albicocchi della regione di Wachau non sono stati di grande aiuto. Come esempio
basti citare l'inerbimento dei terreni, che era stato un requisito di ammissibilità agli aiuti: la prolife­
razione delle arvicole ha comportato enormi perdite a causa del deperimento delle piante e della
cosiddetta «apoplessia». Se si esamina la pratica della coltivazione degli albicocchi nel corso del secolo
scorso, emerge che una volta i terreni venivano tradizionalmente lasciati nudi, ovvero privi di colti­
vazione, in quanto le arvicole non proliferano su questo tipo di terreno. Nel corso degli ultimi due
decenni circa, la possibilità di disporre di terreni inerbiti durante il periodo del raccolto si è fatta strada
con l'avvento della meccanizzazione; in tal modo, anche in caso di raccolto «piovoso», il terreno
rimane abbastanza praticabile. Dopo il raccolto, tuttavia, il terreno viene nuovamente lavorato; si tratta
di un'operazione importante la quale, visto che il mese di agosto è spesso estremamente asciutto, si
rivela molto vantaggiosa sotto il profilo dell'apporto di sostanze nutritive. L'attuale programma inte­
grato non consente di procedere alla lavorazione dei terreni.
Inoltre, le disposizioni legali di ordine generale che disciplinano la produzione agricola in Austria
(«Gute Landwirtschaftliche Praxis») consentono unicamente una produzione alimentare in grado di
garantire una sicurezza elevatissima sia per il consumatore che per l'ambiente. L'applicazione delle
suddette disposizioni dovrebbe essere quindi sufficiente senza che la qualità ne risenta negativamente.
La frase «Comunque sia, a partire dall'inizio del mese di luglio si fa in modo che il terreno sia inerbito
per garantirne la stabilità durante il raccolto» è soppressa senza essere sostituita in quanto non vi è
alcuna incidenza sulle caratteristiche dei prodotti.
La frase «I parassiti e le fitopatie non costituiscono un problema ricorrente e, pertanto, richiedono
misure soltanto sporadiche. Nella maggior parte delle coltivazioni non viene applicata alcuna misura di
tutela delle piante. Le falene invernali (Operophtera brumata) possono essere catturate a partire dalla fine
di ottobre mediante apposite fasce di colla mentre gli scolitidi vengono catturati mediante trappole con
alcool. Nel caso delle albicocche, non esistono parassiti che attaccano i frutti. La lotta chimica alle erbe
infestanti non è né abituale né indispensabile» è soppressa.
Motivazione:
La comparsa di nuovi parassiti e di nuove fitopatie esige l'adozione regolare di misure atte a combat­
tere gli uni e le altre. Nuove esperienze nel settore della lotta alle erbe infestanti hanno dimostrato che
questa lotta, sia essa chimica sia essa meccanica, è più vantaggiosa per le colture in termini di apporto
di sostanze nutritive e di acqua.
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La frase «Il 70 % del raccolto è commercializzato nel settore delle cooperative agroalimentari orto­
frutticole e del commercio di distribuzione; circa il 30 % è oggetto di vendita nell'azienda agricola o in
strada» è sostituita dalla seguente formulazione:
«Il principale sbocco è la vendita nell'azienda agricola o in strada. Inoltre, la valorizzazione e la
trasformazione costituiscono una nicchia supplementare di commercializzazione».
Motivazione:
I flussi di commercializzazione hanno continuato a svilupparsi in modo tale che la maggior parte del
raccolto è ora destinato alla vendita nell'azienda agricola e in strada. Pertanto non corrisponde più a
verità che il 70 % del raccolto è commercializzato, come accadeva inizialmente, nel settore delle
cooperative agroalimentari ortofrutticole e del commercio di distribuzione.
3.5. Etichettatura:
La frase «Le cassette dei frutti commercializzati sono provviste tutte della stessa etichetta» è soppressa.
Motivazione:
Gli imballaggi, elementi pubblicitari, ecc., in breve tutto ciò che fa parte della presentazione del
prodotto non appena è immesso sul mercato, è costantemente oggetto di adeguamenti atti a mante­
nere alto l'interesse del consumatore per il prodotto e tali da veicolare un'immagine consona. Per
potersi adeguare più facilmente alle esigenze del mercato, è stato abbandonato il requisito di un'eti­
chetta uniforme.
3.6. Organismo di controllo:
L'organismo incaricato del controllo effettua il controllo sulla base del programma standard di con­
trollo per i prodotti d'origine protetta e del piano di controllo per la denominazione d'origine protetta
«Wachauer Marille», stabilito dall'organismo di controllo in attuazione del programma standard di
controllo della denominazione d'origine protetta «Wachauer Marille».
SGS Austria Controll-Co. GmbH
Diefenbachgasse 35
1150 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 151225670
Fax +43 151225679
E-mail: [email protected]
Motivazione:
Modifica delle disposizioni legali che prevedono, fra le altre cose, per quanto riguarda il controllo delle
denominazioni d'origine protette, un cambiamento di sistema consistente nell'abbandonare i controlli
pubblici eseguiti dal Landeshauptmann per adottare controlli eseguiti da servizi di controllo privati,
debitamente autorizzati.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«WACHAUER MARILLE»
N. CE: AT-PDO-0117-1473-29.06.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1.
Denominazione:
«Wachauer Marille».
2.
Stato membro o paese terzo:
Austria.
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3.
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Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Si tratta di frutti delle categorie «Kegelmarillen» (albicocche coniche), «Ovalmarillen» o «Rosenmarillen»
(albicocche ovali o albicocche rosa) e «Ananasmarillen» (albicocche ananas), che sono state tradizio­
nalmente selezionate e piantate durante il periodo 1900-1960 dai coltivatori di albicocche della
Wachau e nei vivai locali di albicocchi.
La varietà predominante tipica della regione è la «Klosterneuburger» (categoria «albicocca conica»).
«Albicocche coniche»: il frutto è di dimensioni medie, il peso medio del frutto, per un carico medio di
frutti, è compreso fra 45 e 60 g, il peso specifico è generalmente superiore a 1,0. La forma è conica
oppure a punta. La buccia è giallo miele per quanto riguarda il colore di fondo, cui si sovrappone una
tonalità rossa almeno fino alla metà della superficie, spesso picchiettata di marrone o di rosso.
Caratteristiche principali: forma conica, linea di sutura poco accentuata, forte colorazione rossa. La
polpa del frutto è di colore uniformemente arancio fino ad arancio scuro, soda e succosa, e non
diventa farinosa.
«Ovalmarillen» (albicocche ovali) (o «Rosenmarillen»): il frutto è di dimensioni medio-grandi, il peso
medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 40 e 65 g, il peso specifico è molto
spesso inferiore a 1,0. La forma è ovale o molto arrotondata, con un profilo mediamente paffuto. La
buccia, di colore giallo-arancio, leggermente lanuginosa, è sistematicamente colorata di rosso dai raggi
del sole fino alla metà del frutto, spesso picchiettata di macchioline rosse. Caratteristiche principali:
forma ovale e colore di fondo giallo-arancio con una bella tonalità di rosso carminio.
«Ananasmarillen»: le dimensioni dei frutti variano tra quelle dell'albicocca cosiddetta «Knödelmarille» e
quella dell'albicocca grande comune, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso
fra 30 e 70 g, il peso specifico si colloca il più delle volte attorno a 1,0. La forma è perfettamente
sferica. La buccia è lanuginosa, di un giallo di media intensità, spesso leggermente carminiata o
picchiettata di rosso.
Caratteristiche principali: frutti rotondi color giallo albicocca, senza alcuna colorazione rossa oppure
leggermente carminiati.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
—
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
—
4.
Delimitazione concisa della zona geografica:
Regione di Wachau-Mautern-Krems. Essa si trova al margine meridionale della zona boschiva («Wal­
dviertel») che costeggia il Danubio, e si estende fino alla parte settentrionale del Dunkelsteinerwald
(foresta di Dunkelstein). La zona di coltivazione della «Wachauer Marille» comprende i seguenti
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comuni: Aggsbach-Markt, Albrechtsberg, Bergern im Dunkelsteinerwald, Droß, Dürnstein, Emmersdorf,
Furth, Gedersdorf, Krems, Maria-Laach, Mautern, Mühldorf, Paudorf, Rohrendorf bei Krems, RossatzArnsdorf, Schönbühel-Aggsbach, Senftenberg, Spitz, Stratzing, Weinzierl am Wald e Weißenkirchen.
5.
Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Convergenza di varie tipologie climatiche (climi della pianura pannonica e del Waldviertler, prossimità
immediata del Danubio) con grandi escursioni termiche fra le temperature diurne e notturne. La
denominazione «Marille» per designare l'albicocca è già comprovata nella regione attorno al 1509.
Verso il 1890 l'albicocca è diventata una coltura da reddito su larga scala in tutta la regione della
Wachau (come il vino ed il lino). Da quel momento in poi, la coltivazione dell'albicocca costituisce
un'importante fonte di reddito di questa regione (selezione varietale specifica e sistema di ottenimento
dei portainnesti più adeguati). In primavera, il paesaggio è contraddistinto dall'onnipresenza di albicoc­
chi in fiore, il che conferisce alla coltivazione degli albicocchi della regione di Wachau un'enorme
importanza dal punto di vista turistico.
5.2. Specificità del prodotto:
Sapore ed aroma dei frutti, elevato tenore di zuccheri, acidi e pectina.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità
specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
L'inimitabile qualità dell'albicocca «Wachauer Marille» è il risultato della combinazione delle condizioni
climatiche e pedologiche che caratterizzano la regione nonché il frutto di una tradizione agricola
ultracentenaria. Il particolare clima incide direttamente sul sapore, sull'aroma e sulla composizione
dei frutti.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
http://www.patentamt.at/Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe/
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