relazione dott.ssa Degani prima parte - La Strada
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relazione dott.ssa Degani prima parte - La Strada
PAOLA DEGANI TRATTA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE Confronto tra sistemi e costruzione di Un nuovo modello di intervento Bolzano 15 – 16 aprile 2016 Slides proiettate a titolo esemplificativo durante l’incontro a supporto della spiegazione (utilizzo limitato all’utenza dell’iniziativa ) QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE • Convenzione delle NAZIONI UNITE sul crimine organizzato transnazionale – Palermo, 15 dicembre 2000 (Legge, 16/03/2006 n° 146) • Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e • punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini • Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria • Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani (Convenzione di Varsavia, 16 maggio 2005) (Legge 02/07/2010 n. 110) Normativa internazionale in materia di tratta e traffico Nuove esigenze comunità internazionale Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e relativi Protocolli di Palermo (in vigore dal 2003) Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione della tratta di esseri umani, in particolar modo donne e bambini à ratificata dall’Italia nel 2006 Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare, aria à ratificata dall’Italia nel 2006 •Combattere crimine organizzato •Netta distinzione smuggling trafficking •Norme funzionali ad un quadro di policy di tipo repressorio restringimento degli ingressi •Incrocio “diritti umani” norme penali •DEBOLE APPROCCIO DIRITTI UMANI Definizione di tratta di esseri umani (trafficking in human beings ) Art. 3 – Protocollo ONU sulla tratta: Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità sull’altra a scopo di sfruttamento. PREVISIONE DI : vSfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale; vlavoro forzato, vla schiavitù o altre pratiche analoghe vil prelievo di organi Definizione di traffico di migranti (smuggling) Art. 3 (1) Protocollo ONU sul traffico di migranti: Procurare al fine di ricavare, direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale - l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente. Il traffico di migranti è caratterizzato da: • Lo spostamento illegale di una persona da uno Stato ad un altro senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato di destinazione; • consenso allo spostamento senza uso di mezzi coercitivi o abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità; • Lo scopo non è lo sfruttamento della persona trasportata ma l’ottenimento di un compenso a fronte del servizio finalizzato all’ingresso illegale nello Stato di destinazione (VOLONTARIETA’ DELL’AZIONE) La tratta è un reato contro la persona i cui diritti umani vengono violati, il traffico di migranti è un reato contro lo Stato in quanto vengono violate le leggi sull’immigrazione. Mentre lo scopo del traffico di migranti è il trasporto illegale oltre i confini per ottenerne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale, il fine della tratta di persone è lo sfruttamento • Approccio diritti umani • Tentativo di declinare esigenze di tipo repressivo con idea di protezione dei soggetti coinvolti in questo fenomeno • La tratta è caratterizzata da: • il reclutamento (es. attraverso l’offerta di lavoro all’estero o all’interno del paese) • o il trasporto e il trasferimento (es. trasferimento regolare o irregolare tra paesi diversi o all’interno di un paese) • o l’ospitare o l’accogliere persone trafficate; • ROTTE costantemente soggette a modifiche per eludere i controlli delle forze dell’ordine • le rotte utilizzate che possono differenziarsi anche sulla base della tipologia di sfruttamento, in relazione al luogo di origine delle vittime e alle esigenze organizzative dei gruppi criminali coinvolti. • Più in generale fenomeno mutevole per varie ragioni TRATTA E RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ nel ns ordinamento penale ART. 600 C.P. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU’: Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2) La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approffitamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona ART. 601 C.P. – TRATTA DI PERSONE È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. ART. 18 istituzione dei c.d. "programmi di assistenza e integrazione sociale” A partire dal 1999 dispositivo e previsione di un sistema efficaci per l'effettiva tutela e protezione delle vittime e dunque Sistema nazionale anti-tratta, coordinato a livello centrale dal Dip. per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Programmi successivamente integrati da L. n. 228/03, art. 13, rivolti nello specifico alle vittime dei reati di cui all'art. 600 e 601 c.p Direttiva 2004/81/CE il Governo italiano non ha introdotto norme ulteriori e specifiche xchè l'art. 18 del D.Lgs. 286/98 già in linea con la normativa comunitaria (più orientato alla tutela della persone) Con emanazione delle direttive 2009/52 e 2011/36 si è posto di fronte all'obbligo di introdurre specifiche previsioni normative. I programmi di assistenza per le vittime di tratta Il sistema nazionale relativo agli interventi a favore delle vittime si articola sulla base di due programmi: • Programma di prima assistenza, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003 (“Misure contro la tratta di persone”) “Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale” (finanzia progetti di prima assistenza alle vittime della durata di 3 mesi) ; • Programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall’art. 18 del d.lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (finanzia invece i progetti destinati all’accoglienza abitativa, all’alfabetizzazione, alla formazione scolastica e all’ inserimento socio lavorativo) Art. 18 T.U. immigrazione (1998): soggiorno per motivi di protezione sociale Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art 3 della l. 20/02/1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 cpp, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale • 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. …... • 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale…. • 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 6 mesi rinnovabili …è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, …... • • 5. Il permesso di soggiorno …consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. …...Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. • 6. Il permesso di soggiorno ….può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. • 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.(1) SISTEMA SERVIZI ANTI TRATTA NAZIONALE / art. 13 Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 c.p. (emersione vittime di tratta, identificazione, referral) livello nazionale: DPO, Presidenza del Consiglio attraverso i fondi ex art.13 L. 228/2003 e ex art.1 D.lgs.286/98 finanzia il sistema nazionale degli interventi in aiuto alle vittime di tratta e grave sfruttamento Attraverso l'operatività del Numero Verde Nazionale Antitratta raccoglie i dati sul fenomeno, effettua un costante monitoraggio delle prese in carico e degli esiti degli interventi, attua un controllo sui costi, sorveglia rispetto a possibili processi di rivittimizzazione istituzionali, forma gli operatori del sistema ed elabora analisi e reportistiche. A queste risorse si possono aggiungere altre risorse comunitarie e nazionali destinate a tale finalità art. 13 (legge 228/2003) •….Per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale…. istituito… uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria Al fine di evitare che l’ingresso della Romania e della Bulgaria penalizzasse l’accesso ai programmi di protezione dei cittadini provenienti da quei Paesi è stata introdotta dal legislatore nel 2007 la possibilità di applicazione della disciplina contenuta nel medesimo articolo anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea. Passaggio importante per i target di riferimento Differenza tra tratta e grave sfruttamento ex art.18 T.U. • L’art. 18 non parla mai di tratta ma di persone vittime di violenza o di grave sfruttamento; (art 18 adottato prima di legge 228/2003) ma si riferisce a categorie più ampie ( norme sulla tratta previste successivamente • La tratta cosi come la schiavitù sono simili ma non coincidenti, sono forme del grave sfruttamento con una qualificazione ad hoc: reati ex art 600-601 cp (incluso anche nei Protocolli di Palermo): quando una persona si trova in uno stato di soggezione attraverso comportamenti alternativi (violenza, inganno, debito) • art. 18 deve sua fortuna ampio margine potenziale e concreto del suo utilizzo /contenitore elastico Modifiche art. 18 PROGRAMMA UNICO Comma inserito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. 3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini…, vittime dei reati artt. 600 e 601 c. p., o che versano nelle ipotesi di cui al c. 1 …si applica, sulla base del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228, un Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 13 della L 228/2003 e, poi la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con DPCM…...da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento. ( 1) D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, attuazione Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare. comma 12-quater all’art. 22, D. lgs. 286/98 / rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98 in tutte quelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo in cui il lavoratore extracomunitario denunci il datore di lavoro che lo impiega irregolarmente, purchè cooperi fattivamente nelle indagini • Il Caporalato (art. 603 bis C.P.) • 2011 / art. 603 bis c.p. un nuovo reato denominato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” “Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.” • Non viene sanzionato solo chi fornisce manodopera all’utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque “dirige” i lavoratori reclutati. Anche nel merito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 286/98, si veda il Piano, è necessario aggiornare le modalità di presa in carico e delle misure di accoglienza in modo da rispondere alle mutate fenomenologie e caratteristiche delle vittime: • a. caratteristiche di genere • b. caratteristiche del percorso migratorio e di sfruttamento (o sfruttamenti) • c. caratteristiche legate alle capacità di empowerment o multi problematicità individuale • d. caratteristiche del territorio in termini di presenza di risorse produttive, sociali e culturali, e delle capacità di inclusione nei servizi istituzionali territoriali Non sempre chi è vittima di grave sfruttamento è di necessità vittima di tratta ! La fattispecie della tratta richiede di essere in una condizione di soggezione funzionale allo sfruttamento con spostamento (tratta) o perché già sfruttati, indipendentemente da uno spostamento (riduzione in schiavitù) art. 18: sfruttamento deve esser in corso (condizione attuale) e deve essersi consumato in in Italia / Problema applicazione art. 18 nel caso in cui un soggetto ad es. sia stato raggirato nel paese di origine, costretto a partire nella consapevolezza che in Italia sarà ad es. coinvolto nella prostituzione per ripagare il debito contratto (situazione diffusa) Interventi articolati in 5 fasi principali, si riferiscono tutti gli enti attuatori operativi nelle diverse regioni: • Area servizi/Azioni proattive rivolte alle popolazioni a rischio • Area servizi /Azioni proattive multi-agenzia di emersione, identificazione segnalazione e invio delle potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento (unità territoriali art.13) • Area servizi/Protezione sociale: tutela dei diritti e risarcimento • Area servizi/Accoglienza e residenzialità • Area servizi/Interventi formativi e lavorativi • Perciò dal contatto/emersione alla costruzione di autonomia lavorativa Schema progetto NO TRATTA Schema progetto NO TRATTA Movimenti migratori misti • Fenomeno evidente da anni • Riconducibili a dati di tipo oggettivo legati a dimensioni di tipo politico ma anche alle caratteristiche soggettive dei migranti • Limiti del dato normativo • Contesti di origine / profili individuali / stratificazione diacronica • Modalità e mezzi per migrare / gestione delle migrazioni irregolari • Difformità dei sistemi normativi • Differenza delle nazionalità dei migranti in relazione agli approdi • Ruolo dei paesi di transito nella determinazione delle situazioni individuali Prot. Int.le alle vittime di tratta – Prot. ONU, art. 6 e ss. e Conv. COE Richiami preminenza istituti della protezione internazionale nelle norme sulla tratta • obbligo degli Stati di proteggere la privacy e l’identità delle • • vittime di tratta, mantenendo i procedimenti legali a riguardo confidenziali; obbligo degli Stati di approntare misure di protezione e assistenza fisica, psicologica e sociale, anche mediante il rilascio di permessi di residenza temporanei; obbligo degli Stati di considerare i bisogni speciali delle categorie più vulnerabili Protocollo ONU, art. 14: clausola di salvaguardia Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di nonrefoulement)” Il fatto di essere vittima di tratta di esseri umani non può precludere il diritto di chiedere e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire che le vittime di tratta abbiano adeguato accesso a eque ed efficienti procedure d’asilo. Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del principio di non-refoulement.” - Commento ex para 377 Rapporto esplicativo art. 40 Convenzione COE DIRETTIVE EUROPEE che che incrociano la TRATTA Direttiva 2011/95/UE (Rifusione Direttiva Qualifiche) “Nell’attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali […] le vittime della tratta di esseri umani” Direttiva 2013/33/UE (Rifusione Direttiva Accoglienza) “Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili quali: […] le vittime della tratta degli esseri umani”. Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime • Considerando 10: La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di non respingimento conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati, nonché all’art. 4 e all’art. 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali UE • Art. 11.6: “Le informazioni di cui al par. 5 riguardano, se del caso, […] informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29/04/2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1/12/2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”. RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI TRATTA D.lgs 251/07 in attuazione direttiva qualifiche 2011/95 (come modificato dal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014): Art. 19: “Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali […] le vittime della tratta di esseri umani”. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale o individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere e l’orientamento sessuale Direttiva EU in materia di tratta: recepimento, D. Lgs. 24/2014 – Attuazione direttiva 2011/36 - Art. 10 1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento….., anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 D.lgs 25/07/1998 n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19/11/ 2007, n. 251. 1.All’articolo 32 del d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.». Ai fini della valutazione per art. 18 Non a fini investigativi / questione obbligatorietà azione penale Ovviamente nelle circostanze di un diniego per protezione internazionale Questione della corretta applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 286/98: a fronte della persistente applicazione illegittima della norma che costituisce il cardine del sistema a tutela delle vittime di tratta DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE, RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Art. 17, Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari 1. Le misure di accoglienza … tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i MSNA, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di MGF 2. Ai rich. PI identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari individuati con il DM di cui all'art.12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Min Interno di cui all'art 14, c. 2, che tengano con delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 5. Ove possibile, i rich. adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia' in accoglienza 6. I servizi predisposti ai sensi dei c. 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e' insediata la CT competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'art. 13, c. 2, del d.lgs 28/01/2008, n. 25. …... 8. Obbligo di riservatezza situazioni di tortura ecc da parte personale sanitario ART. 8 (Modifiche all'art. 18 D.Lgs. 286/98) obiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 stesso e all'art. 13 L. 228/03 art. 11 direttiva UE Manca nel nostro ordinamento previsione specifica su periodo di riflessione (art 13 L. 228/2003 ha assolto a questa funzione) opportunità di introdurre una norma nel D.lgs 286/98 (art. 19 che disciplina i casi di divieto di espulsione) per stabilire che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, siano impraticabili (sospesi) fino ad accertamento della eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98. Protezione internazionale e ex art. 18 T.U. per vittime di tratta PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE EX ART. 18 T.U. Requisiti per accesso (art. 1 A) 1.al di fuori del proprio paese d’origine; 2.non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio paese d’origine 3.impossibilità o mancanza di volontà e fondato timore di persecuzione 4.persecuzione basata su 5 caratteristiche: razza; religione, appartenenza ad un particolare gruppo sociale; opinione politica vittime di tratta generalmente riconosciuta sulla base della clausola aperta della Convenzione di Ginevra, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (es. ragazza nigeriana della zona del Benin City dai 15 ai 40 anni circa poco scolarizzata può essere una vittima ideale per tratta internazionale) Requisiti per accesso Slides Avv. S. Fachile, 2016 1. cittadini non italiani 2. grave sfruttamento sul territorio italiano 3. posizione di pericolo perché in procinto di fuoriuscire da situazione di sfruttamento Possibilità di accedere al Programma con 2 differenti modalità Se la richiesta è avanzata dopo essere venuta a contatto con le FF.OO (o in procedimento giudiziario avviato), la vittima deve denunciare i suoi sfruttatori; Altrimenti possibile avanzare la richiesta (direttamente a chi realizza i programmi indirettamente rivolgendosi alle FF.OO) senza obbligo di sporgere denuncia. Basta ricostruire o vicenda di violenza o sfruttamento segnalando elementi indispensabili per consentire alle ragazze nigeriane bisogno di trovare accordo FF.OO (con il contributo del sociale accreditato) di vagliare attendibilità tra protezione internazionale e art.18 Protezione internazionale e ex art. 18 T.U. per vittime PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE EX ART. 18 di tratta Slides Avv. S. Fachile, 2016 Contenuto della protezione: Contenuto della protezione: 1.diritto ad un permesso della durata di 5 anni (più garantista); 1.supporto psicologico, sanitario, educativo 2.permette ricongiungimenti familiari senza dover provare un reddito o una casa e anche nel caso di commissione di reati non gravi 2.permesso di soggiorno: 6 mesi rinnovabile fino a 18 mesi, convertibile 3.accoglienza e permesso garantiti fino alla fine del percorso formativo previsto 3.accoglienza e permesso garantiti fino a dall’organizzazione registrata ex art. 18 – in quando finisce l’iter della richiesta (cioè anche caso di giudizio positivo da parte in sede di ricorso di fronte al giudice di primo dell’organizzazione alla fine del percorso, grado) – tutto si dovrebbe concludere in pochi permesso convertibile in permesso ordinario mesi ma in verità anche due anni. per motivi di lavoro (fino a 1-2 anni, ulteriormente rinnovabile) Non è necessaria una denuncia per programma ex art. 18 – questione diritti umani /rapporto di fiducia / obbligo di procedere notizia di reato/ vittime che non hanno nulla da dichiarare/ non consapevolezza dello sfruttamento Protezione internazionale e ex art. 18 T.U. per vittime di tratta PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE EX ART. 18 Esclusione dalla protezione: garantisce la protezione anche nel caso di commissione di reati non gravi in caso di comportamenti gravi o ripetuti si perde l’accoglienza ma non il percorso giuridico che dipende unicamente da ciò che si ha subito nel paese d’origine (cioè se sussistono i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra) Esclusione dalla protezione e accoglienza: comportamenti incompatibili (mettere a pregiudizione la sicurezza della persona e altri ospiti – es. avere il cellulare nella casa di prima fuga o invitare un uomo in casa potrebbe essere considerato incompatibile (ritrovarsi in una situazione di vulnerabilità e/o mettere altri in condizione di vulnerabilità); manifestare condotte incompatibili con il progetto di integrazione Ruolo Commissioni territoriali (dipendenti dal Ministero dell’Interno) a cui spetta valutazione I Programmi di protezione sociale sono realizzati dagli Enti locali e dal privato sociale requisiti e eventuale riconoscimento (speciale registro e finanziamento Slides Avv. annualmente dallo Stato S. Fachile, 2016