relazione dott.ssa Degani prima parte - La Strada

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relazione dott.ssa Degani prima parte - La Strada
PAOLA DEGANI
TRATTA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Confronto tra sistemi e costruzione di
Un nuovo modello di intervento
Bolzano 15 – 16 aprile 2016
Slides proiettate a titolo
esemplificativo durante
l’incontro a supporto della
spiegazione
(utilizzo limitato
all’utenza dell’iniziativa )
QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE
• Convenzione delle NAZIONI UNITE sul crimine organizzato
transnazionale –
Palermo, 15 dicembre 2000 (Legge, 16/03/2006 n° 146)
• Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e
• punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini
• Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra,
via mare e via aria
• Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri
umani (Convenzione di Varsavia, 16 maggio 2005) (Legge 02/07/2010
n. 110)
Normativa internazionale in
materia di tratta e traffico
Nuove esigenze
comunità internazionale
Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale (2000) e
relativi Protocolli di Palermo (in vigore dal 2003)
Protocollo sulla prevenzione,
soppressione e persecuzione della
tratta di esseri umani, in particolar
modo donne e bambini
à ratificata
dall’Italia nel 2006
Protocollo
contro la
fabbricazione
e il traffico
illecito di armi
Protocollo
contro il traffico
di migranti via
terra, mare, aria
à ratificata
dall’Italia nel
2006
•Combattere crimine
organizzato
•Netta distinzione
smuggling trafficking
•Norme funzionali ad un
quadro di policy di tipo
repressorio
restringimento degli
ingressi
•Incrocio “diritti umani”
norme penali
•DEBOLE APPROCCIO
DIRITTI UMANI
Definizione di tratta di esseri umani
(trafficking in human beings )
Art. 3 – Protocollo ONU sulla tratta:
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere
persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di
altre forme di coercizione, di
rapimento, di frode, inganno, abuso di
potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere
somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che
ha l’autorità sull’altra a scopo di sfruttamento.
PREVISIONE DI :
vSfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale;
vlavoro forzato,
vla schiavitù o altre pratiche analoghe
vil prelievo di organi
Definizione di traffico di migranti (smuggling)
Art. 3 (1) Protocollo ONU sul traffico di migranti:
Procurare al fine di ricavare, direttamente o indirettamente un vantaggio
finanziario o materiale - l'ingresso illegale di una persona in uno Stato
parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente.
Il traffico di migranti è caratterizzato da:
• Lo spostamento illegale di una persona da uno Stato ad un altro senza
soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato di
destinazione;
• consenso allo spostamento senza uso di mezzi coercitivi o abuso di potere o
di una posizione di vulnerabilità;
• Lo scopo non è lo sfruttamento della persona trasportata ma l’ottenimento di
un compenso a fronte del servizio finalizzato all’ingresso illegale nello Stato
di destinazione (VOLONTARIETA’ DELL’AZIONE)
La tratta è un reato contro la persona
i cui diritti umani vengono violati, il traffico di migranti è un reato contro lo
Stato in quanto vengono violate le leggi sull’immigrazione.
Mentre lo scopo del traffico di migranti è il trasporto illegale oltre i confini
per ottenerne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o
un altro vantaggio materiale, il fine della tratta di persone è lo
sfruttamento
• Approccio diritti umani
• Tentativo di declinare esigenze di tipo repressivo con idea di
protezione dei soggetti coinvolti in questo fenomeno
• La tratta è caratterizzata da:
• il reclutamento (es. attraverso l’offerta di lavoro all’estero o all’interno
del paese)
• o il trasporto e il trasferimento (es. trasferimento regolare o irregolare
tra paesi diversi o all’interno di un paese)
• o l’ospitare o l’accogliere persone trafficate;
• ROTTE costantemente soggette a modifiche per eludere i controlli delle
forze dell’ordine
• le rotte utilizzate che possono differenziarsi anche sulla base della
tipologia di sfruttamento, in relazione al luogo di origine delle vittime e
alle esigenze organizzative dei gruppi criminali coinvolti.
• Più in generale fenomeno mutevole per varie ragioni
TRATTA E RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ nel ns ordinamento
penale
ART. 600 C.P. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU’: Chiunque
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività
illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo
di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando
la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di
autorità o approffitamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa
o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla
persona
ART. 601 C.P. – TRATTA DI PERSONE
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta,
introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di
esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più
persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di
una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di
necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o
costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che
ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità
di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti
di persona minore di età.
ART. 18 istituzione dei c.d. "programmi di assistenza e
integrazione sociale”
A partire dal 1999 dispositivo e previsione di un sistema efficaci per
l'effettiva tutela e protezione delle vittime e dunque
Sistema nazionale anti-tratta, coordinato a livello centrale dal Dip. per le Pari
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Programmi successivamente integrati da L. n. 228/03, art. 13, rivolti nello
specifico alle vittime dei reati di cui all'art. 600 e 601 c.p
Direttiva 2004/81/CE il Governo italiano non ha introdotto norme ulteriori e
specifiche xchè l'art. 18 del D.Lgs. 286/98 già in linea con la normativa
comunitaria (più orientato alla tutela della persone)
Con emanazione delle direttive 2009/52 e 2011/36 si è posto di fronte
all'obbligo di introdurre specifiche previsioni normative.
I programmi di assistenza per le vittime di tratta
Il sistema nazionale relativo agli interventi a favore delle vittime si articola
sulla base di due programmi:
• Programma di prima assistenza, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003
(“Misure contro la tratta di persone”) “Istituzione di uno speciale
programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e
601 del codice penale” (finanzia progetti di prima assistenza alle vittime
della durata di 3 mesi) ;
• Programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall’art. 18 del
d.lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (finanzia
invece i progetti destinati all’accoglienza abitativa, all’alfabetizzazione, alla
formazione scolastica e all’ inserimento socio lavorativo)
Art. 18 T.U. immigrazione (1998): soggiorno per motivi di
protezione sociale
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all’art 3 della l. 20/02/1958, n. 75, o di quelli
previsti dall’articolo 380 cpp, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero,
ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno
speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale
• 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione
criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. …...
• 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni per
l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale….
• 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di 6 mesi rinnovabili …è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, …...
•
• 5. Il permesso di soggiorno …consente l’accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. …...Il permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in
permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad
un corso regolare di studi.
• 6. Il permesso di soggiorno ….può essere altresì rilasciato, all’atto delle
dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta
per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
• 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si
trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.(1)
SISTEMA SERVIZI ANTI TRATTA NAZIONALE / art. 13 Istituzione di
uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti
dagli artt. 600 e 601 c.p. (emersione vittime di tratta, identificazione,
referral)
livello nazionale:
DPO, Presidenza del Consiglio attraverso i fondi ex art.13 L. 228/2003 e ex
art.1 D.lgs.286/98 finanzia il sistema nazionale degli interventi in aiuto alle
vittime di tratta e grave sfruttamento
Attraverso l'operatività del Numero Verde Nazionale Antitratta raccoglie i
dati sul fenomeno, effettua un costante monitoraggio delle prese in carico
e degli esiti degli interventi, attua un controllo sui costi, sorveglia rispetto
a possibili processi di rivittimizzazione istituzionali, forma gli operatori del
sistema ed elabora analisi e reportistiche.
A queste risorse si possono aggiungere altre risorse comunitarie e
nazionali destinate a tale finalità
art. 13 (legge 228/2003)
•….Per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale…. istituito… uno speciale programma di assistenza che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di
vitto e di assistenza sanitaria
Al fine di evitare che l’ingresso della Romania e della Bulgaria
penalizzasse l’accesso ai programmi di protezione dei cittadini
provenienti da quei Paesi è stata introdotta dal legislatore nel 2007
la possibilità di applicazione della disciplina contenuta nel
medesimo articolo anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione
Europea.
Passaggio importante per i target di riferimento
Differenza tra tratta e grave sfruttamento
ex art.18 T.U.
• L’art. 18 non parla mai di tratta ma di persone vittime di violenza o
di grave sfruttamento; (art 18 adottato prima di legge 228/2003) ma
si riferisce a categorie più ampie ( norme sulla tratta previste
successivamente
• La tratta cosi come la schiavitù sono simili ma non coincidenti, sono
forme del grave sfruttamento con una qualificazione ad hoc: reati ex art
600-601 cp (incluso anche nei Protocolli di Palermo): quando una persona
si trova in uno stato di soggezione attraverso comportamenti alternativi
(violenza, inganno, debito)
• art. 18 deve sua fortuna ampio margine potenziale e concreto del suo
utilizzo /contenitore elastico
Modifiche art. 18 PROGRAMMA UNICO
Comma inserito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini…, vittime dei reati artt. 600 e 601 c. p.,
o che versano nelle ipotesi di cui al c. 1 …si applica, sulla base del Piano
nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani,
di cui all'art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228, un Programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via
transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria,
ai sensi dell'art. 13 della L 228/2003 e, poi la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo.
Con DPCM…...da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al
presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento. ( 1)
D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, attuazione Direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni
e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
irregolare.
comma 12-quater all’art. 22, D. lgs. 286/98 /
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi
dell’art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98
in tutte quelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo in cui il
lavoratore extracomunitario denunci il datore di lavoro che lo
impiega irregolarmente, purchè cooperi fattivamente nelle indagini
• Il Caporalato (art. 603 bis C.P.)
• 2011 / art. 603 bis c.p. un nuovo reato denominato “Intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro”
“Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque svolga una attività
organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone
l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza,
minaccia
o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei
lavoratori, punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.”
• Non viene sanzionato solo chi fornisce manodopera all’utilizzatore, ma
anche chi organizza e dunque “dirige” i lavoratori reclutati.
Anche nel merito del programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 286/98, si veda il Piano,
è necessario aggiornare le modalità di presa in carico e delle misure di
accoglienza in modo da rispondere alle mutate fenomenologie e
caratteristiche delle vittime:
• a. caratteristiche di genere
• b. caratteristiche del percorso migratorio e di sfruttamento (o sfruttamenti)
• c. caratteristiche legate alle capacità di empowerment o multi problematicità
individuale
• d. caratteristiche del territorio in termini di presenza di risorse produttive,
sociali e culturali, e delle capacità di inclusione nei servizi istituzionali
territoriali
Non sempre chi è vittima di grave sfruttamento è di necessità
vittima di tratta !
La fattispecie della tratta richiede di essere in una condizione di
soggezione funzionale allo sfruttamento con spostamento (tratta) o
perché già sfruttati, indipendentemente da uno spostamento
(riduzione in schiavitù)
art. 18: sfruttamento deve esser in corso (condizione attuale) e deve
essersi consumato in in Italia / Problema applicazione art. 18 nel caso in
cui un soggetto ad es. sia stato raggirato nel paese di origine, costretto a
partire nella consapevolezza che in Italia sarà ad es. coinvolto nella
prostituzione per ripagare il debito contratto (situazione diffusa)
Interventi articolati in 5 fasi principali, si riferiscono tutti
gli enti attuatori operativi nelle diverse regioni:
• Area servizi/Azioni proattive rivolte alle popolazioni a rischio
• Area servizi /Azioni proattive multi-agenzia di emersione, identificazione
segnalazione e invio delle potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento
(unità territoriali art.13)
• Area servizi/Protezione sociale: tutela dei diritti e risarcimento
• Area servizi/Accoglienza e residenzialità
• Area servizi/Interventi formativi e lavorativi
• Perciò dal contatto/emersione alla costruzione di autonomia lavorativa
Schema progetto
NO TRATTA
Schema
progetto
NO TRATTA
Movimenti migratori misti
• Fenomeno evidente da anni
• Riconducibili a dati di tipo oggettivo legati a dimensioni di tipo politico ma
anche alle caratteristiche soggettive dei migranti
• Limiti del dato normativo
• Contesti di origine / profili individuali / stratificazione diacronica
• Modalità e mezzi per migrare / gestione delle migrazioni irregolari
• Difformità dei sistemi normativi
• Differenza delle nazionalità dei migranti in relazione agli approdi
• Ruolo dei paesi di transito nella determinazione delle situazioni individuali
Prot. Int.le alle vittime di tratta – Prot. ONU, art. 6 e ss. e Conv. COE
Richiami preminenza istituti
della protezione internazionale nelle norme sulla tratta
• obbligo degli Stati di proteggere la privacy e l’identità delle
•
•
vittime di tratta, mantenendo i procedimenti legali a riguardo
confidenziali;
obbligo degli Stati di approntare misure di protezione
e assistenza fisica, psicologica e sociale, anche mediante il
rilascio di permessi di residenza temporanei;
obbligo degli Stati di considerare i bisogni speciali delle
categorie più vulnerabili
Protocollo ONU, art. 14: clausola di salvaguardia
Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli
obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai
sensi
del
diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario
e il diritto internazionale dei diritti umani
e,
in
particolare,
laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del
1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di nonrefoulement)”
Il fatto di essere vittima di tratta di esseri umani non può precludere il
diritto di chiedere e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire che
le vittime di tratta abbiano adeguato accesso
a
eque
ed
efficienti procedure d’asilo.
Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le misure necessarie ad
assicurare il pieno rispetto del principio di non-refoulement.”
- Commento ex para 377 Rapporto esplicativo art. 40 Convenzione COE
DIRETTIVE EUROPEE che che incrociano la TRATTA
Direttiva 2011/95/UE (Rifusione Direttiva Qualifiche)
“Nell’attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica
situazione di persone vulnerabili, quali […] le vittime della tratta di esseri
umani”
Direttiva 2013/33/UE (Rifusione Direttiva Accoglienza)
“Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati
membri tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili
quali: […] le vittime della tratta degli esseri umani”.
Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
• Considerando 10: La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di
non respingimento conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo
stato dei rifugiati, nonché all’art. 4 e all’art. 19, par. 2, della Carta dei
diritti fondamentali UE
• Art. 11.6: “Le informazioni di cui al par. 5 riguardano, se del caso,
[…] informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale
ai sensi della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29/04/2004, recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1/12/2005
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri
strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”.
RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA
DI TRATTA
D.lgs 251/07 in attuazione direttiva qualifiche 2011/95 (come
modificato dal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014):
Art. 19: “Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si
tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della
specifica situazione delle persone vulnerabili, quali […] le
vittime della tratta di esseri umani”.
Appartenenza ad un determinato gruppo sociale o individuazione delle
caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni
di genere, compresa l'identità di genere e l’orientamento sessuale
Direttiva EU in materia di tratta: recepimento, D. Lgs.
24/2014 – Attuazione direttiva 2011/36 - Art. 10
1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di
tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano
misure di coordinamento….., anche al fine di determinare meccanismi di
rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 D.lgs 25/07/1998 n. 286, allo
straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui
comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1,
nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di
ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19/11/
2007, n. 251.
1.All’articolo 32 del d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
«3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per
le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi
fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui
agli articoli 600 e 601 del codice penale.».
Ai fini della valutazione per art. 18
Non a fini investigativi / questione obbligatorietà azione penale
Ovviamente nelle circostanze di un diniego per protezione internazionale
Questione della corretta applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 286/98:
a fronte della persistente applicazione illegittima della norma che
costituisce il cardine del sistema a tutela delle vittime di tratta
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142, ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' DELLA DIRETTIVA
2013/32/UE, RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E
DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Art. 17, Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. Le misure di accoglienza … tengono conto della specifica situazione delle
persone vulnerabili, quali i minori, i MSNA, i disabili, gli anziani, le donne in
stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta
di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le
persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri
o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale
legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di
MGF
2. Ai rich. PI identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica
il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui
all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza
delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari individuati
con il DM di cui all'art.12, assicurati anche in collaborazione con la ASL
competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14,
sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di
esigenze particolari, individuati con il decreto del Min Interno di cui
all'art 14, c. 2, che tengano con delle misure assistenziali da garantire alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i rich. adulti portatori di esigenze particolari sono
alloggiati insieme ai parenti adulti gia' in accoglienza
6. I servizi predisposti ai sensi dei c. 3 e 4 garantiscono una valutazione
iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del
centro alla prefettura presso cui e' insediata la CT competente, per
l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari
ai sensi dell'art. 13, c. 2, del d.lgs 28/01/2008, n. 25. …...
8. Obbligo di riservatezza situazioni di tortura ecc da parte personale
sanitario
ART. 8 (Modifiche all'art. 18 D.Lgs. 286/98)
obiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 stesso e all'art. 13 L. 228/03
art. 11 direttiva UE
Manca nel nostro ordinamento previsione specifica su periodo di
riflessione (art 13 L. 228/2003 ha assolto a questa funzione)
opportunità di introdurre una norma nel D.lgs 286/98 (art. 19 che disciplina
i casi di divieto di espulsione) per stabilire che il respingimento o
l’esecuzione dell’espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo
di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602
c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, siano
impraticabili (sospesi) fino ad accertamento della eventuale sussistenza
dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18
D.Lgs. 286/98.
Protezione internazionale e ex art. 18 T.U. per vittime di tratta
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
PROTEZIONE EX ART. 18 T.U.
Requisiti per accesso (art. 1 A)
1.al di fuori del proprio paese d’origine;
2.non può o non vuole avvalersi della
protezione del proprio paese d’origine
3.impossibilità o mancanza di volontà e fondato
timore di persecuzione
4.persecuzione basata su 5 caratteristiche:
razza; religione, appartenenza ad un particolare
gruppo sociale; opinione politica
vittime di tratta generalmente riconosciuta
sulla base della clausola aperta della
Convenzione di Ginevra, l’appartenenza ad
un determinato gruppo sociale (es. ragazza
nigeriana della zona del Benin City dai 15 ai
40 anni circa poco scolarizzata può essere
una vittima ideale per tratta internazionale)
Requisiti per accesso
Slides
Avv.
S. Fachile,
2016
1. cittadini non italiani
2. grave sfruttamento sul territorio italiano
3. posizione di pericolo perché in procinto di
fuoriuscire da situazione di sfruttamento
Possibilità di accedere al Programma con 2
differenti modalità
Se la richiesta è avanzata dopo essere venuta
a contatto con le FF.OO (o in procedimento
giudiziario avviato), la vittima deve denunciare
i suoi sfruttatori;
Altrimenti possibile avanzare la richiesta
(direttamente a chi realizza i programmi
indirettamente rivolgendosi alle FF.OO) senza
obbligo di sporgere denuncia. Basta ricostruire
o
vicenda
di violenza o sfruttamento segnalando
elementi indispensabili per consentire alle
ragazze nigeriane bisogno di trovare accordo FF.OO (con il contributo del sociale
accreditato) di vagliare attendibilità
tra protezione internazionale e art.18
Protezione internazionale e ex art. 18 T.U. per vittime
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
PROTEZIONE EX ART. 18
di tratta
Slides Avv.
S.
Fachile,
2016
Contenuto della protezione:
Contenuto della protezione:
1.diritto ad un permesso della durata di 5 anni
(più garantista);
1.supporto psicologico, sanitario, educativo
2.permette ricongiungimenti familiari senza
dover provare un reddito o una casa e anche
nel caso di commissione di reati non gravi
2.permesso di soggiorno: 6 mesi rinnovabile
fino a 18 mesi, convertibile
3.accoglienza e permesso garantiti fino alla
fine del percorso formativo previsto
3.accoglienza e permesso garantiti fino a
dall’organizzazione registrata ex art. 18 – in
quando finisce l’iter della richiesta (cioè anche caso di giudizio positivo da parte
in sede di ricorso di fronte al giudice di primo dell’organizzazione alla fine del percorso,
grado) – tutto si dovrebbe concludere in pochi permesso convertibile in permesso ordinario
mesi ma in verità anche due anni.
per motivi di lavoro (fino a 1-2 anni,
ulteriormente rinnovabile)
Non è necessaria una denuncia per programma ex art. 18 – questione diritti umani
/rapporto di fiducia / obbligo di procedere notizia di reato/ vittime che non hanno nulla da
dichiarare/ non consapevolezza dello sfruttamento
Protezione internazionale e ex art. 18 T.U. per vittime di tratta
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
PROTEZIONE EX ART. 18
Esclusione dalla protezione:
garantisce la protezione anche nel caso di
commissione di reati non gravi
in caso di comportamenti gravi o ripetuti si
perde l’accoglienza ma non il percorso
giuridico che dipende unicamente da ciò che
si ha subito nel paese d’origine (cioè se
sussistono i requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra)
Esclusione dalla protezione e accoglienza:
comportamenti incompatibili (mettere a
pregiudizione la sicurezza della persona e
altri ospiti – es. avere il cellulare nella casa di
prima fuga o invitare un uomo in casa
potrebbe essere considerato incompatibile
(ritrovarsi in una situazione di vulnerabilità
e/o mettere altri in condizione di
vulnerabilità); manifestare condotte
incompatibili con il progetto di integrazione
Ruolo Commissioni territoriali (dipendenti dal
Ministero dell’Interno) a cui spetta valutazione I Programmi di protezione sociale sono
realizzati dagli Enti locali e dal privato sociale
requisiti e eventuale riconoscimento
(speciale registro e finanziamento
Slides Avv.
annualmente dallo Stato
S. Fachile, 2016