La nuova figura del mediatore civile

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La nuova figura del mediatore civile
Dott.ssa. Elena Recupero – La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi
La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi.
Il recente 20 marzo 2011 la mediazione è diventata condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, in materia di condominio, diritti reali,divisione, successione ereditaria,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari. Ciò vuol dire che il ricorso al giudice sarà possibile solo dopo aver tentato senza
successo la mediazione.
Ma chi è il mediatore civile e come ci diventa? Quali sono i suoi poteri e da quali obblighi è
vincolato?
L’art.1 del d. Lgs. 4 marzo 2010 n.28 definisce il mediatore come la persona o le persone
fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in
ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo, ovvero dell’attività di mediazione.
Il mediatore civile è pertanto un professionista adeguatamente formato sulle tecniche di
negoziazione e di gestione della conflittualità tra le parti. Come ogni professionista ha un
obbligo di mezzi e non di risultato, ovvero è tenuto a un determinato comportamento ma il
cui risultato non è incluso nella prestazione svolta. È essenziale precisare che il mediatore
non ha alcun potere decisionale, ma nel suo lavoro ha un ruolo basilare delineandosi, in tal
modo,come un punto di riferimento e di guida: aiutare le parti a trovare un accordo
soddisfacente per entrambe. Per giungere a tale risultato il mediatore dovrà stabilire le
regole del lavoro che verrà svolto, dettando i principi comportamentali da seguire durante
gli incontri, i tempi della negoziazione, fissando insieme alle parti il calendario per svolgere al
meglio il lavoro. Di conseguenza, deve riuscire a conquistare la fiducia delle parti dichiarando
e dimostrando la sua neutralità rispetto al conflitto e la sua imparzialità, elementi
imprescindibili per la buona riuscita del lavoro di mediazione. È importante per il mediatore
aiutare a distogliere le parti dalle questioni giuridiche in modo da poter guidare un
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percorsobasato sui reali interessi dalle parti. Per ottenere tale risultato, il mediatore ha
come scopo principale non quello di far trovare l’accordo alle parti, ma far riprendereloro la
comunicazioneche permetta di iniziare un percorso negoziale che li conduca a stabilire
insieme se l’accordo è raggiungibile o meno, o se è più interessante per le parti perseguire
delle alternative al di fuori della mediazione.
L’attività di mediatore è per sua natura trasversale. Potenzialmente, chiunque può svolgere
tale ruolo, se debitamente formato, prescindendo dalla professione svolta abitualmente.
Indispensabile risulta, dunque, il momento formativo, offrendo gli strumenti e la conoscenza
di base di tale attività. Il d.lgs. 28/2010 ha demandato al decreto del ministero della giustizia
n.180/2010 il compito di definire il percorso formativo per diventare conciliatori.
Innanzitutto bisogna evidenziare come l’art.16, comma 5, del d.lgs. 28/2010 abbia previsto
che la formazione in materia di mediazione possa essere svolta esclusivamente da enti di
formazione previamente autorizzati mediante iscrizione in un apposito registro conservato
presso il Ministero della Giustizia. Solo conseguentemente, l’art. 17 del d.m. giustizia
n.180/210 ha provveduto a istituire l’elenco degli enti di formazione dei mediatori. Tale
elenco è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale
della giustizia civile.
A oggi l’elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori conta ben
159 soggetti potenzialmente in grado di organizzare corsi di formazione in linea con il
decreto ministeriale n.180/2010 sull’intero territorio nazionale. Tale elenco è
consultabile on line sul sito Internet del Ministero della Giustizia. Per aspirare
diventare mediatore occorre un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea
triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale, e
poter vantare alcuni requisiti di onorabilità come previsto dal d.m. giustizia n.
180/2010, ovvero occorre non aver riportato condanne definitive per delitti non
colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere interdetti dai pubblici uffici, non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver riportato
sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. Chi è in possesso di tali requisiti deve
seguire una specifica formazione e un aggiornamento almeno biennale presso gli enti
di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Questo percorso si articola in
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corsi teorici e pratici di una durata minima di 50 ore econ un massimo di 30
partecipanti per corso sulle seguenti materie teoriche:
-
Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
-
Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e
relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;
-
Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
-
Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione;
-
Compiti e responsabilità del mediatore.
Sono inoltre previste nella formazione delle sessioni simulate partecipate dai corsisti e
unaprova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata
distintamenteper la parte teorica e per quella pratica. Terminata la formazione con esito
positivo, il mediatore può partecipare alle selezioni indette da ciascun organismo di
mediazione e iniziare la sua attività, prestando attenzione a dare la propria disponibilità a
operare in tale veste per non più di cinque organismi di mediazione, come previsti dal
decreto n.28.
Quanto agli obblighi del mediatore bisogna osservare l’art.14 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28.
Per prima cosa, il comma 1, prevede due importanti divieti: assumere diritti e obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati e percepire compensi
direttamente dalle parti.
Il comma 2 definisce invece gli obblighi del mediatore che consistono nella:
-
Sottoscrizione, per ogni affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile;
-
Informazione immediata all’organismo e alle parti delle ragioni di possibile pregiudizio
all’imparzialità nello svolgimento del lavoro:
-
Formulazione di proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle
norme imperative;
-
Corrispondenza immediata a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
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L’art.9 si sofferma sul dovere di riservatezza. Il mediatore ha l’obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, ed è
tenuto inoltre alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
All’art.10, comma 2, leggiamo come il mediatore non può essere tenuto a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Inoltre, al
mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore delle disposizioni dell’art. 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili.
Sono questi i caratteri indispensabili posseduti dalla figura del mediatore civile, solo con
queste premesse la mediazione può avere realmente successo. E come ogni professionista
che si rispetti sarà l’esperienza concreta ad “allenarlo” facendolo diventare un vero e proprio
conciliatore.
Dott.ssa Elena Recupero
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