La nuova figura del mediatore civile
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La nuova figura del mediatore civile
Dott.ssa. Elena Recupero – La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi. Il recente 20 marzo 2011 la mediazione è diventata condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in materia di condominio, diritti reali,divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ciò vuol dire che il ricorso al giudice sarà possibile solo dopo aver tentato senza successo la mediazione. Ma chi è il mediatore civile e come ci diventa? Quali sono i suoi poteri e da quali obblighi è vincolato? L’art.1 del d. Lgs. 4 marzo 2010 n.28 definisce il mediatore come la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo, ovvero dell’attività di mediazione. Il mediatore civile è pertanto un professionista adeguatamente formato sulle tecniche di negoziazione e di gestione della conflittualità tra le parti. Come ogni professionista ha un obbligo di mezzi e non di risultato, ovvero è tenuto a un determinato comportamento ma il cui risultato non è incluso nella prestazione svolta. È essenziale precisare che il mediatore non ha alcun potere decisionale, ma nel suo lavoro ha un ruolo basilare delineandosi, in tal modo,come un punto di riferimento e di guida: aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. Per giungere a tale risultato il mediatore dovrà stabilire le regole del lavoro che verrà svolto, dettando i principi comportamentali da seguire durante gli incontri, i tempi della negoziazione, fissando insieme alle parti il calendario per svolgere al meglio il lavoro. Di conseguenza, deve riuscire a conquistare la fiducia delle parti dichiarando e dimostrando la sua neutralità rispetto al conflitto e la sua imparzialità, elementi imprescindibili per la buona riuscita del lavoro di mediazione. È importante per il mediatore aiutare a distogliere le parti dalle questioni giuridiche in modo da poter guidare un 1 Dott.ssa. Elena Recupero – La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi percorsobasato sui reali interessi dalle parti. Per ottenere tale risultato, il mediatore ha come scopo principale non quello di far trovare l’accordo alle parti, ma far riprendereloro la comunicazioneche permetta di iniziare un percorso negoziale che li conduca a stabilire insieme se l’accordo è raggiungibile o meno, o se è più interessante per le parti perseguire delle alternative al di fuori della mediazione. L’attività di mediatore è per sua natura trasversale. Potenzialmente, chiunque può svolgere tale ruolo, se debitamente formato, prescindendo dalla professione svolta abitualmente. Indispensabile risulta, dunque, il momento formativo, offrendo gli strumenti e la conoscenza di base di tale attività. Il d.lgs. 28/2010 ha demandato al decreto del ministero della giustizia n.180/2010 il compito di definire il percorso formativo per diventare conciliatori. Innanzitutto bisogna evidenziare come l’art.16, comma 5, del d.lgs. 28/2010 abbia previsto che la formazione in materia di mediazione possa essere svolta esclusivamente da enti di formazione previamente autorizzati mediante iscrizione in un apposito registro conservato presso il Ministero della Giustizia. Solo conseguentemente, l’art. 17 del d.m. giustizia n.180/210 ha provveduto a istituire l’elenco degli enti di formazione dei mediatori. Tale elenco è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. A oggi l’elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori conta ben 159 soggetti potenzialmente in grado di organizzare corsi di formazione in linea con il decreto ministeriale n.180/2010 sull’intero territorio nazionale. Tale elenco è consultabile on line sul sito Internet del Ministero della Giustizia. Per aspirare diventare mediatore occorre un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale, e poter vantare alcuni requisiti di onorabilità come previsto dal d.m. giustizia n. 180/2010, ovvero occorre non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere interdetti dai pubblici uffici, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. Chi è in possesso di tali requisiti deve seguire una specifica formazione e un aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Questo percorso si articola in 2 Dott.ssa. Elena Recupero – La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi corsi teorici e pratici di una durata minima di 50 ore econ un massimo di 30 partecipanti per corso sulle seguenti materie teoriche: - Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione; - Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa; - Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; - Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione; - Compiti e responsabilità del mediatore. Sono inoltre previste nella formazione delle sessioni simulate partecipate dai corsisti e unaprova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamenteper la parte teorica e per quella pratica. Terminata la formazione con esito positivo, il mediatore può partecipare alle selezioni indette da ciascun organismo di mediazione e iniziare la sua attività, prestando attenzione a dare la propria disponibilità a operare in tale veste per non più di cinque organismi di mediazione, come previsti dal decreto n.28. Quanto agli obblighi del mediatore bisogna osservare l’art.14 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28. Per prima cosa, il comma 1, prevede due importanti divieti: assumere diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati e percepire compensi direttamente dalle parti. Il comma 2 definisce invece gli obblighi del mediatore che consistono nella: - Sottoscrizione, per ogni affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile; - Informazione immediata all’organismo e alle parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento del lavoro: - Formulazione di proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; - Corrispondenza immediata a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo. 3 Dott.ssa. Elena Recupero – La nuova figura del mediatore civile: poteri e obblighi L’art.9 si sofferma sul dovere di riservatezza. Il mediatore ha l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, ed è tenuto inoltre alla riservatezza nei confronti delle altre parti. All’art.10, comma 2, leggiamo come il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Inoltre, al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore delle disposizioni dell’art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. Sono questi i caratteri indispensabili posseduti dalla figura del mediatore civile, solo con queste premesse la mediazione può avere realmente successo. E come ogni professionista che si rispetti sarà l’esperienza concreta ad “allenarlo” facendolo diventare un vero e proprio conciliatore. Dott.ssa Elena Recupero 4