La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un

Transcript

La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un
La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra
due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l'intervento di un
mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale. Il mediatore assiste le parti
nella ricerca di una risoluzione del problema senza ricorrere al tribunale non potendo
emettere un giudizio o prendere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
La riforma della mediazione civile ha come scopo principale quello di ridurre il numero
di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce
con tempi e costi certi e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del
processo civile. Nasce nel 2008 come direttiva europea ed in Italia è stato introdotto con
il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.
Disponendo che per mediare debba intendersi l'attività finalizzata alla composizione di
una controversia, la normativa la distingue chiaramente da altre forme di conciliazione,
che invece sono solo il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben
evidenziata per rimarcare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti
diretti alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo riguardante tutte le
controversie civili e commerciali. Sono elementi che caratterizzano l'istituto le minime
formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di
un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti
nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.
La mediazione può essere:
•facoltativa, quando viene avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che
durante il processo;
•demandata, quando il giudice, incaricato a dirimere la controversia, invita le
parti ad effettuarne il tentativo;
•obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono
aver provato a mediare.
Differenze tra mediazione e processo civile:
Mediazione:
L'assistenza legale è facoltativa
Processo civile:
Le parti sono necessariamente assistite dai
propri avvocati
Il giudice è vincolato al principio della
domanda
Il mediatore individua gli interessi dei
convenuti e può individuare soluzioni nuove
ed non previste, eventualmente diverse
dalla richiesta iniziale
Dal mediatore vi è al più una proposta
La sentenza del giudice è vincolante
assolutamente non vincolante
Il procedimento non è vincolato dai
La procedura è rigidamente regolamentata
formalismi procedurali
La durata massima del procedimento è
Il costo del procedimento di mediazione è
fissata in quattro mesi
contenuto
I tempi per arrivare ad una decisione sono
di norma molto lunghi, nell'ordine degli anni
I costi sono di norma elevati