La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un
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La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un
La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l'intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una risoluzione del problema senza ricorrere al tribunale non potendo emettere un giudizio o prendere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio. La riforma della mediazione civile ha come scopo principale quello di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. Nasce nel 2008 come direttiva europea ed in Italia è stato introdotto con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010. Disponendo che per mediare debba intendersi l'attività finalizzata alla composizione di una controversia, la normativa la distingue chiaramente da altre forme di conciliazione, che invece sono solo il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per rimarcare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti diretti alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo riguardante tutte le controversie civili e commerciali. Sono elementi che caratterizzano l'istituto le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia. La mediazione può essere: •facoltativa, quando viene avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo; •demandata, quando il giudice, incaricato a dirimere la controversia, invita le parti ad effettuarne il tentativo; •obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver provato a mediare. Differenze tra mediazione e processo civile: Mediazione: L'assistenza legale è facoltativa Processo civile: Le parti sono necessariamente assistite dai propri avvocati Il giudice è vincolato al principio della domanda Il mediatore individua gli interessi dei convenuti e può individuare soluzioni nuove ed non previste, eventualmente diverse dalla richiesta iniziale Dal mediatore vi è al più una proposta La sentenza del giudice è vincolante assolutamente non vincolante Il procedimento non è vincolato dai La procedura è rigidamente regolamentata formalismi procedurali La durata massima del procedimento è Il costo del procedimento di mediazione è fissata in quattro mesi contenuto I tempi per arrivare ad una decisione sono di norma molto lunghi, nell'ordine degli anni I costi sono di norma elevati