Note di legislazione scolastica a cura di Paola Dalli
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Note di legislazione scolastica a cura di Paola Dalli
CURIA ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA Ufficio Insegnamento Religione Cattolica Note di legislazione scolastica a cura di Paola Dalli ASSUNZIONI E CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE Gli idr vengono assunti mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (ccnl 1994/7, art 47, comma 6). Il contratto individuale di lavoro dovrà contenere i dati anagrafici del docente, l’orario settimanale dell’insegnante, l’indicazione delle classi assegnate, la decorrenza e la scadenza del contratto, la conferma automatica, il trattamento economico La documentazione richiesta dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato va prodotta solo quando si tratta di un primo rapporto di lavoro RETRIBUZIONE INQUADRAMENTO Agli insegnanti con più di quattro anni di servizio (anche discontinui e ad orario parziale) aventi orario pieno al V anno, si applica la ricostruzione di carriera e quanto previsto dal contratto in materia di ferie, assenze e permessi per i docenti a tempo indeterminato. Nella scuola elementare l'orario pieno è costituito da 22 ore più 2 di programmazione. Quando l'orario scende sotto le 18 ore, fino a 12, si ha diritto a 1 ora di programmazione (17+1) cfr. C.M.n.308 del 5711794 e successiva 366 del 24/7/96. STIPENDIO Agli Idr con più di 4 anni di anzianità e a tempo pieno si applica lo stesso trattamento economico del personale a tempo indeterminato. Tale trattamento si estende anche a chi ha da 12 a 17 ore per ragioni strutturali nella scuola media e più di 12 ore nella scuola primaria (C.M. 26.7.90, n.206). Agli altri IdR spetta il trattamento economico di livello iniziale più scatti biennali del 2,50%, o il trattamento maturato al 31.12.95, più gli scatti biennali successivi Per gli Idr con diritto alla progressione di carriera la ricostruzione avviene con il riconoscimento del servizio prestato dal 1.1.87. Il servizio prestato precedentemente viene valutato per 2/3 ai fini giuridici ed economici, per 1/3 ai soli fini economici ( C.M. 36189, 187/87; 389/88), purché sia stato prestato per non meno di 180 giorni annui e con il titolo di qualificazione prescritto (dopo il 1.9.90). I primi 4 anni di servizio possono essere stati prestati anche in modo discontinuo e non ad orario pieno. Il servizio può essere stato prestato indifferentemente in ogni grado di scuola. Si conteggiano solo gli anni, successivamente al quinto, in cui si è mantenuto orario pieno. Retribuzione professionale docenti Gli IdR stabilizzati ne hanno diritto per 12 mesi, quelli non stabilizzati solo per un massimo di 10 mesi. PART-TIME Gli Idr sono stati esclusi dalla possibilità di accedere al part time dall'ordinanza n.446 del 22.7.1997. 1 ORGANI COLLEGIALI E OBBLIGHI DI LAVORO I docenti di Irc hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Pertanto partecipano con eguali diritti e doveri a tutti gli organi collegiali, hanno elettorato attivo e passivi per tutti i tipi di elezioni e hanno la stessa responsabilità civile, penale ed amministrativa di tutti gli insegnanti nelle ore, nelle classi e per gli alunni loro affidati. (DPR751/85, punto2.7 e CM 211 del 24.7.86). Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’attività educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. L’attività funzionale dell’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (CCNL 1998/2001, art 17, 24). La partecipazione a tali attività è obbligatoria e non quantificabile in termini di tempo. Gli obblighi collegiali sono gli scrutini, i consigli di classe, i collegi dei docenti. La partecipazione agli scrutini è sempre obbligatoria, come la compilazione degli atti relativi alla valutazione ( ogni scheda di valutazione va firmata dall’Idr). Per la partecipazione e ai collegi e agli incontri collegiali con le famiglie è stato fissato un tetto annuo di 40 ore Uguale tetto di 40 ore è stato fissato per i consigli di classe, interclasse e intersezione per i docenti con più di 6 classi (per i docenti non a orario pieno i limiti vanno calcolati in proporzione al numero di ore). (CCNL 5.9.95, art. 42). Nel periodo di sospensione dell’attività didattica vige l’obbligo della reperibilità, con esclusione dei giorni per i quali si sono richieste ferie. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Gli insegnanti di IRC partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (DL 297/94, art 309, che ripete la legge 824/30). Solo nella scuola secondaria sopravvive l’uso della valutazione numerica (l’IdR deve esprimere la sua valutazione con i giudizi insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), mentre nella scuola elementare e media vige una scala di giudizi verbali applicata anche all’IRC ( non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). Gli IdR non partecipano alle commissioni di esame, tranne quelli della scuola elementare, sulla base di disposizioni specifiche (OM 65/98, art.3,c.1), )confermate da diversi Provveditorati. Il docente di Religione (nonostante la sua disciplina non concorra a fare media), concorre invece alla valutazione delle altre componenti del credito scolastico (assiduità alla frequenza scolastica, frequenza dell’area di progetto – ove prevista -, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ecc). Infatti “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (…). L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto “del 2 giudizio formulato dai docenti (di IRC) riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento…e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento dellla stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi“ (OM 128, art.4 e OM 20.4.2000, n.126). La media dei voti delle materie obbligatorie, quindi, dà luogo a un punteggio di base, cui si può aggiungere un ulteriore punto (la banda di oscillazione) in relazione alle altre voci. Nella certificazione finale degli esami di Stato, invece, le materie da riportare sono solo quelle obbligatorie. “Pertanto non vanno riportate nello spazio del predetto certificato riservato al curricolo le materie oggetto del diritto degli studenti di avvalersi o meno del loro insegnamento” (CM 8509 del 28.6.99). In occasione degli esami di Stato del 2000/1 il MPI ha risposto ad un quesito, su Internet, correggendo le precedenti disposizioni e riconoscendo la curricolarità dell’IRC. In sede di scrutinio finale, il voto dell’insegnante di Religione, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale. (Revisione Intesa del 90, punto 2.7, ripresa dalla CM 139 del 31.5.99, in risposta ad un’interrogazione parlamentare). L’interpretazione di questa norma è ambigua. FORMAZIONE IN SERVIZIO Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento autorizzate dall’Amministrazione con l’esonero dal servizio con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici. Si è considerati in servizio a tutti gli effetti (CCNL 98/2001 art.6) SCELTA DEI LIBRI DI TESTO E’ obbligatorio adottare i libri di testo. Essi sono testi scolastici e come tali soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo (anche alla scuola elementare). Devono essere provvisti del nulla osta della CEI e dell’approvazione dell’Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso. L’adozione deve essere deliberata dall’organo scolastico competente. (DPR 751/85 e DPR 202/90). SCELTA DI AVVALERSI E ATTIVITA’ ALTERNATIVE D.L.vo 297/94 art.310. - Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC assicurata dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni, la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi della RC; nella scuola materna la scelta va espressa ogni anno (CM 119/95). La CM 363/94 ha esteso alla scuola superiore l’iscrizione d’ufficio agli anni successivi al primo e la CM 119/95 ha specificamente precisato che la scelta effettuata il primo anno “permane salvo diversa espressa volontà” negli anni seguenti.. I presidi non devono, 3 quindi, riproporre annualmente il modulo per la scelta dell’IRC, ma solo attendere eventuali comunicazioni che, su iniziativa dello studente o della famiglia, modifichino la scelta operata il primo anno. Qualunque scelta o comunicazione effettuata dopo la scadenza dell’iscrizione va ovviamente considerata nulla. Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n13 del1991, è illegittimo proporre una scelta tra IRC e attività alternative. La scelta fra avvalersi o non avvalersi va espressa all’atto dell’iscrizione, ai soli non avvalentisi va proposta la scelta, all’inizio dell’anno scolastico, tra le quattro attività previste. Le attività didattiche alternative sono oggetto ogni anno di programmazione da parte del Collegio e non possono essere proposte prima dell’inizio del nuovo anno in quanto prive di legittimazione (CCMM 368/85, 130/86, 131/86, 211/86, 302/86, 316/87, 122/91.). Il contenuto delle attività alternative non deve risultare discriminante, e pertanto non può riguardare programmo curricolari (CM 368/85). Il Ministero ha fornito alcuni orientamenti non obbligatori - per le attività alternative: approfondimento di tematiche attinenti ai valori della vita e della convivenza civile , dei diritti umani, cui è possibile aggiungere, per la scuola secondaria, approfondimenti del programma di filosofia ACCORPAMENTI Per legge non è possibile accorpare più classi (C.M. 253/87 e nota applicativa del MPI al Provv. di Pisa in data 13/12/’91). La Curia di Bologna si è accordata con il Provveditore per consentire accorpamenti solo in caso di classi parallele con cinque alunni o meno ciascuna (Circ. Provv. BO del 6.6.94, Div. II Sez. I, Prot. N. 3177/B28). ASSENZE E PERMESSI IDR CON 4 ANNI Di ANZIANITÀ E ORARIO PIENO 18, 24 (22+2), 25 ore OGGETTO DURATA TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO FERIE Ccnl 94/97, art. 19 32 giorni in ciascun anno 100% scolastico, in periodi di sospensione attività didattica, tranne 6 giorni fruibili sempre, se esiste la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio presso la stessa sede. Per motivi personali o familiari debitamente documentati, si può essere sostituiti, durante i 6 giorni di cui sopra, da parte di personale a tempo determinato FESTIVITÀ Ccnl 94/97 art. 4 giorni come sopra. Oltre i 100% 20 32 di ferie, in periodi di sospensione attività didattica 4 ASSENZE PER MALATTIA a)da l° al 9° mese Ccnl 94/97 art 25 b)10° -12° mese c)13° - 18° mese d)ulteriori 6 mesi 100%, con esclusione di ogni compenso accessorio (1) 90% della retribuzione a) 50% della retribuzione a) senza assegni ed anzianità servizio senza assegni ed anzianità si servizio (tutto calcolato con riferimen -to agli e)ulteriori 18 mesi ultimi 3 in casi particolar- anni) mente gravi (documentati) 1)Il ccnl 1998/2001 ha stabilito che , per malattie superiori ai 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente competa anche l’eventuale trattamento accessorio a carattere fisso e continuativo. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione (art.41) Il D.L.vo n.564/96 ha prescritto per tutti i lavoratori che i periodi di assenza per malattia fruiti oltre i 12 mesi durante tutto l'arco dell'attività lavorativa siano valutati, ai fini pensionistici, al 50% (fatta eccezione per i malati terminali), sia nel caso di permessi retribuiti che non retribuiti. L’assenza va comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’orario di lavoro del giorno in cui si verifica. Il certificato medico, con l’indicazione della sola prognosi, va recapitato o spedito a mezzo raccomandata r.r. entro 5 giorni successivi. L’autorità scolastica dispone il controllo della malattia, attraverso l’ASL, fino dal primo giorno dell’assunzione. I dipendenti sono tenuti rispettare le fasce di reperibilità (10-12; 17-19), se non vogliono incorrere in sanzioni pecuniarie e/o giuridiche. PERMESSI Ccnl art.21 esami e concorsi grave lutto altri motivi matrimonio 94/97 8 giorni 3 giorni per ogni evento documentati 3 giorni 15 giorni PERMESSI BREVI 94/97 art. 22 Ccnl massimo 2 ore al giorno, per un totale massimo di 24 ore nella scuola elementare, 25 nella scuola materna e 18 nelle SS ASPETTATIVA Ccnl limitatamente alla durata 1998/2001, art 41 G dell’incarico MATERNITA’ - Ccnl 94/97 ASTENSIONE art.25, comma 16 L OBBLIGATORIA 1204/71/971, art.4,7,10. CCNL 2000/2001, art.1; DL n.151 del 26.3.2001 Diritto alla conservazione del 5 mesi, anche in caso di posto qualora l'assunzione in parto prematuro. Concessi servizio coincida con al padre i mesi successivi al l'astensione obbligatoria. Se parto in caso di morte o il docente è al primo anno di grave infermità della madre. 100% esclusi attività aggiuntive idem idem idem compensi da recuperare entro 2 mesi in 1 o più soluzioni nessuno 100% 5 insegnamento, non percepisce assegni; se era in servizio l’anno precedente percepisce il 100% della retribuzione dell’anno precedente. Qualora il figlio prematuro abbia necessità di ricovero, in struttura pubblica o privata, la parte di congedo non fruita può essere fatta decorrere dal rientro a casa del figlio. ANTICIPO dell’astensione obbligatoria in caso di gravidanza a rischio (es: sede inidonea, rosolia, età della madre ) ASTENSIONE FACOLTATIVA 6 mesi anche frazionabili entro i primo 3 anni di vita del figlio. Concessa al padre in alternativa alla madre. La domanda, indicante la durata, va presentata all’ufficio di appartenenza, anche con raccomandata , almeno 15 giorni prima. In presenza di particolari e comprovate situazioni che rendano impossibile farlo, la domanda può essere presentata entro 48 ore precedenti l’astensione del lavoro. RIDUZIONE D'ORARIO 1’ ora di riposo giornaliero, (a discrezione del capo di istituto). con almeno 4 ore; 2 ore, anche cumulabili, con almeno 6 ore giornaliere. Fruibile anche dal padre. Non fruibile insieme con la facoltativa del padre. In caso di parto plurimo i periodi sono raddoppiati. ASSENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO Per i primi 3 anni di vita del bambino sono concessi 30 giorni all’anno, frazionabili, computati complessivamente I giorni festivi compresi nel periodo richiesto vanno computati Dai 3 agli 8 anni del bambino sono concessi 5 giorni all’anno per ciascun genitore. 100% 100% il primo mese, 30% il periodo successivo 100% 100% 30% 6 IDR CON MENO Di 4 ANNI Di ANZIANITÀ O NON A ORARIO PIENO (anche se per motivi strutturali)(1) C.M.26.7.90 n.206 FERIE E FESTIVITÀ Ccnl 94/97 art. 19 nei primi 3 anni 30 giorni successivamente 32 giorni ASSENZE PER MALATTIA l° mese Ccnl 94/97 art.25 comma 6 100% 100% 100% per ogni anno scolastico in 3 anni 2° e 3° mese dal 4° al 9° mese PERMESSI Ccnl 94/97 art.25, comma 10 esami, concorsi, lutto, altri motivi 6 giorni 50% senza assegni e anzianità servizio senza assegni e anzianità servizio 100% matrimonio 15 giorni PERMESSI BREVI Ccnl Non sarebbero concessi. 94/97 art. 22 ASPETTATIVA Ccni 94/97 Non concessa art. 24 MATERNITÀ come gli altri IDR (1) Le ragioni strutturali non sono riconosciute se la sede della scuola e’ il comune di Bologna. In provincia possono essere riconosciute le ragioni strutturali se non si raggiungono le 18 ore con 2 scuole su 3 comuni TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - RISCATTI RICONGIUNZIONI COMPUTO Sono computabili, su domanda dell’interessato, (senza oneri) tutti i periodi contributivi per servizi prestati allo stato o ad enti locali. I periodi di prestazione del servizio militare e periodi equiparati ( servizio sostitutivo civile) possono essere accreditati dietro domanda dell'interessato, senza oneri. Tali contributi figurativi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. RISCATTO E’ sempre oneroso e su domanda dell’interessato. A tutti i lavoratori è concesso di riscattare, in tutto o in parte, il periodo corrispondente alla durata del corso legale degli studi universitari o equipollenti (licenza), se non risulta già coperto da contribuzione. L'onere del riscatto, per chi è soggetto a regime retributivo (almeno 18 anni utili a pensione al 31.12.1995) è stabilito applicando i coefficienti di cui alle tabelle allegate all'art.13 della legge 1338/62. Per chi è soggetto a regime contributivo (meno di 18 anni al 31.12.1995), il calcolo è determinato applicando, alla retribuzione di riferimento, l'aliquota contributiva di finanziamento del sistema pensionistico (attualmente del 32%). La cifra necessaria per riscattare 4 anni di corso legale di laurea si aggira mediamente sui 40 milioni. Sono riscattabili, inoltre, i periodi di lavoro all’estero e i periodi di maternità e di assistenzaa disabili, fuori da un rapporto di lavoro, purchè successivi al 1993. 7 RICONGIUNZIONE Sono ricongiungibili in maniera onerosa, su domanda dell’interessato, tutti i contributi INPS derivanti da servizio prestato presso privati o da contribuzione volontaria. PENSIONE Pensione di vecchiaia. Si matura il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età, con 19 anni di contributi nel 2000, 20 dal 2001. Al personale femminile, con 20 anni di contribuzione, tale diritto viene riconosciuto al compimento dei 60 anni. Pensione di anzianità. Si matura il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 54 anni di anzianità anagrafica. Quest’ultima verrà gradatamente innalzata fino a raggiungere i 57 anni di anzianità anagrafica. Pensioni di inidoneità e invalidità La prima può essere concessa per malattie che non consentano l‘esercizio dell’insegnamento al dipendente con 15 anni almeno di anzianità. La seconda, per inabilità assoluta e permanente, può essere concessa con 5 anni di anzianità. 8