Note di legislazione scolastica a cura di Paola Dalli

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Note di legislazione scolastica a cura di Paola Dalli
CURIA ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA
Ufficio Insegnamento Religione Cattolica
Note di legislazione scolastica a cura di Paola Dalli
ASSUNZIONI E CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE
Gli idr vengono assunti mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge (ccnl 1994/7, art 47, comma 6).
Il contratto individuale di lavoro dovrà contenere i dati anagrafici del
docente, l’orario settimanale dell’insegnante, l’indicazione delle classi
assegnate, la decorrenza e la scadenza del contratto, la conferma
automatica, il trattamento economico
La documentazione richiesta dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo
determinato va prodotta solo quando si tratta di un primo rapporto di lavoro
RETRIBUZIONE
INQUADRAMENTO
Agli insegnanti con più di quattro anni di servizio (anche discontinui e ad orario parziale)
aventi orario pieno al V anno, si applica la ricostruzione di carriera e quanto previsto dal
contratto in materia di ferie, assenze e permessi per i docenti a tempo indeterminato.
Nella scuola elementare l'orario pieno è costituito da 22 ore più 2 di programmazione.
Quando l'orario scende sotto le 18 ore, fino a 12, si ha diritto a 1 ora di programmazione
(17+1) cfr. C.M.n.308 del 5711794 e successiva 366 del 24/7/96.
STIPENDIO
Agli Idr con più di 4 anni di anzianità e a tempo pieno si applica lo stesso trattamento
economico del personale a tempo indeterminato. Tale trattamento si estende anche a chi
ha da 12 a 17 ore per ragioni strutturali nella scuola media e più di 12 ore nella scuola
primaria (C.M. 26.7.90, n.206).
Agli altri IdR spetta il trattamento economico di livello iniziale più scatti biennali del 2,50%,
o il trattamento maturato al 31.12.95, più gli scatti biennali successivi
Per gli Idr con diritto alla progressione di carriera la ricostruzione avviene con il
riconoscimento del servizio prestato dal 1.1.87. Il servizio prestato precedentemente
viene valutato per 2/3 ai fini giuridici ed economici, per 1/3 ai soli fini economici ( C.M.
36189, 187/87; 389/88), purché sia stato prestato per non meno di 180 giorni annui e con
il titolo di qualificazione prescritto (dopo il 1.9.90). I primi 4 anni di servizio possono essere
stati prestati anche in modo discontinuo e non ad orario pieno. Il servizio può essere stato
prestato indifferentemente in ogni grado di scuola. Si conteggiano solo gli anni,
successivamente al quinto, in cui si è mantenuto orario pieno.
Retribuzione professionale docenti Gli IdR stabilizzati ne hanno diritto per 12 mesi, quelli
non stabilizzati solo per un massimo di 10 mesi.
PART-TIME
Gli Idr sono stati esclusi dalla possibilità di accedere al part time dall'ordinanza n.446 del
22.7.1997.
1
ORGANI COLLEGIALI E OBBLIGHI DI LAVORO
I docenti di Irc hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Pertanto partecipano
con eguali diritti e doveri a tutti gli organi collegiali, hanno elettorato attivo e passivi per
tutti i tipi di elezioni e hanno la stessa responsabilità civile, penale ed amministrativa di tutti
gli insegnanti nelle ore, nelle classi e per gli alunni loro affidati. (DPR751/85, punto2.7 e
CM 211 del 24.7.86).
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal
piano di attività. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base
delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti
nel quadro della programmazione dell’attività educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
L’attività funzionale dell’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche
a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi (CCNL 1998/2001, art 17, 24). La partecipazione a tali attività è obbligatoria
e non quantificabile in termini di tempo.
Gli obblighi collegiali sono gli scrutini, i consigli di classe, i collegi dei docenti. La
partecipazione agli scrutini è sempre obbligatoria, come la compilazione degli atti relativi
alla valutazione ( ogni scheda di valutazione va firmata dall’Idr). Per la partecipazione e ai
collegi e agli incontri collegiali con le famiglie è stato fissato un tetto annuo di 40 ore
Uguale tetto di 40 ore è stato fissato per i consigli di classe, interclasse e intersezione per i
docenti con più di 6 classi (per i docenti non a orario pieno i limiti vanno calcolati in
proporzione al numero di ore). (CCNL 5.9.95, art. 42).
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica vige l’obbligo della reperibilità, con
esclusione dei giorni per i quali si sono richieste ferie.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Gli insegnanti di IRC partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli
alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Per l’insegnamento della religione cattolica,
in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per
gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla
scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue
l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (DL 297/94, art 309, che ripete la legge 824/30).
Solo nella scuola secondaria sopravvive l’uso della valutazione numerica (l’IdR deve
esprimere la sua valutazione con i giudizi insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), mentre
nella scuola elementare e media vige una scala di giudizi verbali applicata anche all’IRC (
non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo).
Gli IdR non partecipano alle commissioni di esame, tranne quelli della scuola elementare,
sulla base di disposizioni specifiche (OM 65/98, art.3,c.1), )confermate da diversi
Provveditorati.
Il docente di Religione (nonostante la sua disciplina non concorra a fare media), concorre
invece alla valutazione delle altre componenti del credito scolastico (assiduità alla
frequenza scolastica, frequenza dell’area di progetto – ove prevista -, interesse ed
impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e
integrative ecc). Infatti “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (…).
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto “del
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giudizio formulato dai docenti (di IRC) riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento…e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento
dellla stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di
scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi“ (OM 128, art.4 e OM
20.4.2000, n.126). La media dei voti delle materie obbligatorie, quindi, dà luogo a un
punteggio di base, cui si può aggiungere un ulteriore punto (la banda di oscillazione) in
relazione alle altre voci.
Nella certificazione finale degli esami di Stato, invece, le materie da riportare sono solo
quelle obbligatorie. “Pertanto non vanno riportate nello spazio del predetto certificato
riservato al curricolo le materie oggetto del diritto degli studenti di avvalersi o meno del
loro insegnamento” (CM 8509 del 28.6.99). In occasione degli esami di Stato del 2000/1 il
MPI ha risposto ad un quesito, su Internet, correggendo le precedenti disposizioni e
riconoscendo la curricolarità dell’IRC.
In sede di scrutinio finale, il voto dell’insegnante di Religione, nel caso in cui le norme
richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime
attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale. (Revisione Intesa del 90, punto 2.7,
ripresa dalla CM 139 del 31.5.99, in risposta ad un’interrogazione parlamentare).
L’interpretazione di questa norma è ambigua.
FORMAZIONE IN SERVIZIO
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di aggiornamento autorizzate dall’Amministrazione con
l’esonero dal servizio con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze
brevi dei diversi gradi scolastici. Si è considerati in servizio a tutti gli effetti (CCNL 98/2001
art.6)
SCELTA DEI LIBRI DI TESTO
E’ obbligatorio adottare i libri di testo.
Essi sono testi scolastici e come tali soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri libri
di testo (anche alla scuola elementare).
Devono essere provvisti del nulla osta della CEI e dell’approvazione dell’Ordinario
competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
L’adozione deve essere deliberata dall’organo scolastico competente. (DPR 751/85 e DPR
202/90).
SCELTA DI AVVALERSI E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
D.L.vo 297/94 art.310. - Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC
assicurata dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in
relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico
giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni,
la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per
l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi della RC;
nella scuola materna la scelta va espressa ogni anno (CM 119/95).
La CM 363/94 ha esteso alla scuola superiore l’iscrizione d’ufficio agli anni successivi al
primo e la CM 119/95 ha specificamente precisato che la scelta effettuata il primo anno
“permane salvo diversa espressa volontà” negli anni seguenti.. I presidi non devono,
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quindi, riproporre annualmente il modulo per la scelta dell’IRC, ma solo attendere
eventuali comunicazioni che, su iniziativa dello studente o della famiglia, modifichino la
scelta operata il primo anno. Qualunque scelta o comunicazione effettuata dopo la
scadenza dell’iscrizione va ovviamente considerata nulla.
Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n13 del1991, è illegittimo proporre
una scelta tra IRC e attività alternative. La scelta fra avvalersi o non avvalersi va espressa
all’atto dell’iscrizione, ai soli non avvalentisi va proposta la scelta, all’inizio dell’anno
scolastico, tra le quattro attività previste. Le attività didattiche alternative sono oggetto ogni
anno di programmazione da parte del Collegio e non possono essere proposte prima
dell’inizio del nuovo anno in quanto prive di legittimazione (CCMM 368/85, 130/86, 131/86,
211/86, 302/86, 316/87, 122/91.).
Il contenuto delle attività alternative non deve risultare discriminante, e pertanto non può
riguardare programmo curricolari (CM 368/85). Il Ministero ha fornito alcuni orientamenti non obbligatori - per le attività alternative: approfondimento di tematiche attinenti ai valori
della vita e della convivenza civile , dei diritti umani, cui è possibile aggiungere, per la
scuola secondaria, approfondimenti del programma di filosofia
ACCORPAMENTI
Per legge non è possibile accorpare più classi (C.M. 253/87 e nota applicativa del MPI al
Provv. di Pisa in data 13/12/’91). La Curia di Bologna si è accordata con il Provveditore
per consentire accorpamenti solo in caso di classi parallele con cinque alunni o meno
ciascuna (Circ. Provv. BO del 6.6.94, Div. II Sez. I, Prot. N. 3177/B28).
ASSENZE E PERMESSI
IDR CON 4 ANNI Di ANZIANITÀ E ORARIO PIENO
18, 24 (22+2), 25 ore
OGGETTO
DURATA
TRATTAMENTO
ECONOMICO E GIURIDICO
FERIE Ccnl 94/97, art. 19
32 giorni in ciascun anno 100%
scolastico, in periodi di
sospensione
attività
didattica, tranne 6 giorni
fruibili sempre, se esiste la
possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale
con altro personale in
servizio presso la stessa
sede. Per motivi personali o
familiari
debitamente
documentati, si può essere
sostituiti, durante i 6 giorni di
cui sopra, da parte di
personale
a
tempo
determinato
FESTIVITÀ Ccnl 94/97 art. 4 giorni come sopra. Oltre i 100%
20
32 di ferie, in periodi di
sospensione
attività
didattica
4
ASSENZE PER MALATTIA a)da l° al 9° mese
Ccnl 94/97 art 25
b)10° -12° mese
c)13° - 18° mese
d)ulteriori 6 mesi
100%, con esclusione di ogni
compenso accessorio (1)
90% della retribuzione a)
50% della retribuzione a)
senza assegni ed anzianità
servizio
senza assegni ed anzianità si
servizio
(tutto
calcolato
con
riferimen
-to agli
e)ulteriori 18 mesi ultimi 3
in casi particolar- anni)
mente
gravi
(documentati)
1)Il ccnl 1998/2001 ha stabilito che , per malattie superiori ai 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al
dipendente competa anche l’eventuale trattamento accessorio a carattere fisso e
continuativo. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre
ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie,
certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera
retribuzione (art.41)
Il D.L.vo n.564/96 ha prescritto per tutti i lavoratori che i periodi di assenza per malattia
fruiti oltre i 12 mesi durante tutto l'arco dell'attività lavorativa siano valutati, ai fini
pensionistici, al 50% (fatta eccezione per i malati terminali), sia nel caso di permessi
retribuiti che non retribuiti.
L’assenza va comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’orario di lavoro del
giorno in cui si verifica. Il certificato medico, con l’indicazione della sola prognosi, va
recapitato o spedito a mezzo raccomandata r.r. entro 5 giorni successivi. L’autorità
scolastica dispone il controllo della malattia, attraverso l’ASL, fino dal primo giorno
dell’assunzione. I dipendenti sono tenuti rispettare le fasce di reperibilità (10-12; 17-19), se
non vogliono incorrere in sanzioni pecuniarie e/o giuridiche.
PERMESSI
Ccnl
art.21
esami e concorsi
grave lutto
altri
motivi
matrimonio
94/97
8 giorni
3 giorni per ogni evento
documentati 3 giorni
15 giorni
PERMESSI BREVI
94/97 art. 22
Ccnl massimo 2 ore al giorno, per
un totale massimo di 24 ore
nella scuola elementare, 25
nella scuola materna e 18
nelle SS
ASPETTATIVA
Ccnl limitatamente alla durata
1998/2001, art 41 G
dell’incarico
MATERNITA’ - Ccnl 94/97 ASTENSIONE
art.25,
comma
16
L OBBLIGATORIA
1204/71/971,
art.4,7,10.
CCNL 2000/2001, art.1; DL
n.151 del 26.3.2001
Diritto alla conservazione del 5 mesi, anche in caso di
posto qualora l'assunzione in parto prematuro. Concessi
servizio
coincida
con al padre i mesi successivi al
l'astensione obbligatoria. Se parto in caso di morte o
il docente è al primo anno di grave infermità della madre.
100%
esclusi
attività aggiuntive
idem
idem
idem
compensi
da recuperare entro 2 mesi in
1 o più soluzioni
nessuno
100%
5
insegnamento,
non
percepisce assegni; se era in
servizio l’anno precedente
percepisce
il 100% della
retribuzione
dell’anno
precedente.
Qualora il figlio prematuro
abbia necessità di ricovero,
in struttura pubblica o
privata, la parte di congedo
non fruita può essere fatta
decorrere dal rientro a casa
del figlio.
ANTICIPO dell’astensione
obbligatoria in caso di
gravidanza a rischio (es:
sede inidonea, rosolia, età
della madre )
ASTENSIONE
FACOLTATIVA
6 mesi anche frazionabili
entro i primo 3 anni di vita
del figlio. Concessa al padre
in alternativa alla madre.
La domanda, indicante la
durata,
va
presentata
all’ufficio di appartenenza,
anche con raccomandata ,
almeno 15 giorni prima. In
presenza di particolari e
comprovate situazioni che
rendano impossibile farlo, la
domanda
può
essere
presentata entro 48 ore
precedenti l’astensione del
lavoro.
RIDUZIONE D'ORARIO
1’ ora di riposo giornaliero,
(a discrezione del capo di
istituto). con almeno 4 ore; 2
ore, anche cumulabili, con
almeno 6 ore giornaliere.
Fruibile anche dal padre.
Non fruibile insieme con la
facoltativa del padre. In
caso di parto plurimo i
periodi sono raddoppiati.
ASSENZA PER MALATTIA
DEL FIGLIO
Per i primi 3 anni di vita del
bambino sono concessi 30
giorni all’anno, frazionabili,
computati
complessivamente I giorni
festivi compresi nel periodo
richiesto vanno computati
Dai
3 agli 8 anni del
bambino sono concessi 5
giorni all’anno per ciascun
genitore.
100%
100% il primo mese, 30% il
periodo successivo
100%
100%
30%
6
IDR CON MENO Di 4 ANNI Di ANZIANITÀ O NON A ORARIO PIENO
(anche se per motivi strutturali)(1)
C.M.26.7.90 n.206
FERIE E FESTIVITÀ Ccnl
94/97 art. 19
nei primi 3 anni
30 giorni
successivamente
32 giorni
ASSENZE PER MALATTIA l° mese
Ccnl 94/97 art.25 comma 6
100%
100%
100%
per ogni anno
scolastico
in 3 anni
2° e 3°
mese
dal 4° al 9°
mese
PERMESSI
Ccnl
94/97
art.25, comma 10
esami, concorsi, lutto, altri
motivi
6 giorni
50%
senza assegni e anzianità
servizio
senza assegni e anzianità
servizio
100%
matrimonio
15 giorni
PERMESSI BREVI Ccnl Non sarebbero concessi.
94/97 art. 22
ASPETTATIVA Ccni 94/97 Non concessa
art. 24
MATERNITÀ
come gli altri IDR
(1) Le ragioni strutturali non sono riconosciute se la sede della scuola e’ il comune di
Bologna. In provincia possono essere riconosciute le ragioni strutturali se non si
raggiungono le 18 ore con 2 scuole su 3 comuni
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - RISCATTI
RICONGIUNZIONI
COMPUTO
Sono computabili, su domanda dell’interessato, (senza oneri) tutti i periodi contributivi per
servizi prestati allo stato o ad enti locali.
I periodi di prestazione del servizio militare e periodi equiparati ( servizio sostitutivo civile)
possono essere accreditati dietro domanda dell'interessato, senza oneri. Tali contributi
figurativi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
RISCATTO
E’ sempre oneroso e su domanda dell’interessato.
A tutti i lavoratori è concesso di riscattare, in tutto o in parte, il periodo corrispondente alla
durata del corso legale degli studi universitari o equipollenti (licenza), se non risulta già
coperto da contribuzione. L'onere del riscatto, per chi è soggetto a regime retributivo
(almeno 18 anni utili a pensione al 31.12.1995) è stabilito applicando i coefficienti di cui
alle tabelle allegate all'art.13 della legge 1338/62. Per chi è soggetto a regime contributivo
(meno di 18 anni al 31.12.1995), il calcolo è determinato applicando, alla retribuzione di
riferimento, l'aliquota contributiva di finanziamento del sistema pensionistico (attualmente
del 32%). La cifra necessaria per riscattare 4 anni di corso legale di laurea si aggira
mediamente sui 40 milioni.
Sono riscattabili, inoltre, i periodi di lavoro all’estero e i periodi di maternità e di
assistenzaa disabili, fuori da un rapporto di lavoro, purchè successivi al 1993.
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RICONGIUNZIONE
Sono ricongiungibili in maniera onerosa, su domanda dell’interessato, tutti i contributi INPS
derivanti da servizio prestato presso privati o da contribuzione volontaria.
PENSIONE
Pensione di vecchiaia. Si matura il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei
65 anni di età, con 19 anni di contributi nel 2000, 20 dal 2001. Al personale femminile, con
20 anni di contribuzione, tale diritto viene riconosciuto al compimento dei 60 anni.
Pensione di anzianità. Si matura il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi
e 54 anni di anzianità anagrafica. Quest’ultima verrà gradatamente innalzata fino a
raggiungere i 57 anni di anzianità anagrafica.
Pensioni di inidoneità e invalidità La prima può essere concessa per malattie che non
consentano l‘esercizio dell’insegnamento al dipendente con 15 anni almeno di anzianità.
La seconda, per inabilità assoluta e permanente, può essere concessa con 5 anni di
anzianità.
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