Chiarezza sull`orario nella Scuola dell`Infanzia

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Chiarezza sull`orario nella Scuola dell`Infanzia
IRC
E
SCUOLA
L’IRC in una scuola che cambia
Chiarezza
sull’orario nella
Scuola dell’Infanzia
anche perché, di fatto, erano pochi gli IdR specialisti che insegnassero effettivamente su sedici sezioni (per le ovvie difficoltà di composizione di un simile posto di insegnamento nei
territori accidentati della provincia italiana).
Con l’avvento del ruolo il problema ha cominciato a porsi con maggiore insistenza, perché il
contratto a tempo indeterminato deve essere
stipulato per l’intero orario d’obbligo, fatto salvo il diritto dell’IdR di optare per un contratto a
tempo parziale. E il part-time deve essere una
scelta dell’insegnante, non un’imposizione dell’amministrazione.
Sul territorio nazionale si erano registrate soluzioni diversificate, dovute alle differenti interpretazioni date alla norma dagli Uffici scolastici
regionali: in alcuni casi si era autorizzata la 25ª
ora a disposizione, in altri ci si era cautelati con
un rapporto di lavoro stabilito per 24/25 dell’orario. Anche se la questione poteva ritenersi
facilmente risolvibile con il semplice riferimento al comma 5 dell’art. 26 del CCNL vigente (richiamato anche dall’ultima Nota ministeriale),
che fissa senza condizioni in 25 ore l’orario di
insegnamento della Scuola dell’Infanzia, gli
scrupoli di numerosi Uffici scolastici periferici
avevano suggerito di adottare l’interpretazione
più restrittiva. Il chiarimento ministeriale giunge
perciò quanto mai opportuno, viste le incertezze che avevano condotto a disparità di trattamento e a vere e proprie ingiustizie nei confronti di chi non poteva comunque prestare un
servizio superiore alle 24 ore di IRC.
l Ministero della Pubblica Istruzione ha finalmente fatto chiarezza sull’orario di nomina degli IdR nella Scuola dell’Infanzia.
La Nota del 29 ottobre 2007, emanata dalla Direzione Generale per il personale della scuola,
Ufficio IV, prot. 20530, autorizza, infatti, l’attribuzione della 25ª ora per il completamento di
orario a tutti coloro che finora si fermavano a
24 ore, corrispondenti al servizio prestato su
sedici sezioni. Data la brevità, prima di procedere a un commento, vale la pena riportare per
intero il testo della Nota:
«A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, anche da parte sindacale, in merito all’orario di lavoro degli insegnanti di religione cattolica in servizio nella Scuola dell’Infanzia, si confermano
le disposizioni del vigente CCNL, che all’art. 26
comma 5, stabilisce in 25 ore settimanali l’orario di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia.
Poiché il monte-ore di insegnamento frontale
può comportare l’impiego in orario inferiore,
pur impegnando il docente per il numero massimo di sezioni ottenibile entro il limite delle 25
ore, gli eventuali residui orari dovranno essere
utilizzati per le attività previste dal P.O.F.».
I
Venticinque ore per tutti
Come ben sanno tutti coloro che prestano servizio nella Scuola dell’Infanzia, la misura convenzionale di un’ora e mezza settimanale di IRC
per ciascuna sezione non è mai riuscita a combinarsi con il tetto delle 25 ore settimanali fissate per il rapporto di lavoro a tempo pieno: sedici sezioni equivalgono a 24 ore, diciassette
sezioni farebbero superare quel tetto arrivando
a 25 ore e mezza.
Il problema era poco avvertito prima dell’avvento del ruolo, perché l’incarico annuale poteva essere previsto direttamente per 24 ore fin
dalla proposta dell’autorità ecclesiastica. La perdita economica era sostanzialmente minima
(1/25 dello stipendio) e nessuno si lamentava,
L’Ora di Religione
Applicazione estensiva
La Nota del 29 ottobre scorso apre però adesso
due ulteriori prospettive: da una parte non è
precisato se tale disposizione abbia carattere
retroattivo, dall’altra non si esclude la sua applicazione al personale non di ruolo.
Nel primo caso, fermo restando che per l’anno
in corso non possono esserci dubbi sull’appli-
1
Febbraio 2008
cabilità della disposizione, ci sembra che la Nota debba intendersi come interpretativa del
CCNL in vigore da tempo e che quindi eserciti la
sua efficacia dal momento in cui il CCNL ha fissato in 25 ore settimanali l’orario d’obbligo della Scuola dell’Infanzia: quanto meno dal CCNL
del 1995, che è il primo in regime di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ma sarebbe corretto risalire anche al 1990, cioè al
momento in cui, con la revisione dell’Intesa, è
stato fissato in un’ora e mezza l’orario di IRC
nella Scuola dell’Infanzia.
Nel secondo caso, la possibile applicazione agli
IdR non di ruolo, sembra di dover adottare
ugualmente una lettura estensiva, dato che la
Nota non distingue tra docenti di diverso stato
giuridico. D’altra parte, anche l’IdR non di ruolo
ha diritto al trattamento economico pieno se ha
scelto o è stato segnalato per un posto d’insegnamento completo. Occorrerebbe però andare
a verificare caso per caso se la proposta dell’autorità ecclesiastica sia stata fatta ogni anno
per posto orario completo o per 24 ore, e in
questo caso sarebbe difficile poter pretendere
eventuali arretrati.
maria (24 ore) o dell’Infanzia (25 ore). In un precedente articolo (cf «L’ora di religione», maggio
2007) avevamo analizzato il problema e individuato quattro sole combinazioni possibili.
Oggi possiamo ritenere che siano compatibili
tutte le combinazioni che raggiungono il massimo orario possibile e che riassumiamo nella tabella pubblicata in questa pagina, in cui la «titolarità» dell’IdR è riferita alla Scuola Primaria a
partire da un incarico su almeno sei classi (13
ore su 24) e alla Scuola dell’Infanzia a partire
da un incarico su almeno dieci sezioni (15 ore
su 25). Le quote orarie che non compaiono in
tabella sono da ritenere, a nostro parere, incompatibili in quanto comporterebbero per la
Scuola dell’Infanzia un complemento orario pari a un’ora e mezza, cioè all’incarico in una ulteriore sezione.
L’importanza della presente Nota, però, va oltre gli effetti puramente amministrativi. Viene,
infatti, introdotto il principio che l’IdR può essere presente a scuola non solo per svolgere il
suo insegnamento frontale ma per essere più
genericamente al servizio della scuola (del
P.O.F.). Finora erano riconosciute le ore di programmazione, ma esse sono ancora funzionali
all’insegnamento vero e proprio. Con quest’ultima Nota ministeriale l’IdR viene ora riconosciuto come una risorsa della scuola e non solo
una risorsa dell’IRC. Siamo lontani dalla possibilità di estendere questa opportunità anche alla Scuola Secondaria con la configurazione di
cattedre formate da un minor numero di classi
(lo impediscono evidenti problemi di carattere
economico), ma il principio è chiaro.
Gli incarichi misti Infanzia-Primaria
Ma la recente Nota ministeriale risolve anche il
problema degli incarichi misti su Scuola dell’Infanzia e Primaria. Essi sono esplicitamente contemplati per gli IdR di ruolo a partire dalla Nota
ministeriale del 22-7-2004, prot. 65, ma si era
sempre posto il problema della compatibilità
delle combinazioni orarie possibili tra i due ordini di scuola, in quanto solo in un ristretto numero di casi potevano risultare combinazioni
perfettamente corrispondenti all’orario della Pri-
SCUOLA PRIMARIA
Classi
Ore
SERGIO CICATELLI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Programmazione
Sezioni
Ore
TOTALE
ORE
Disposizione
1
2
15
22,5
0,5
25
2
4
14
21,0
–
25
3
6
12
18,0
1,0
25
4
8
11
16,5
0,5
25
5
10
10
15,0
–
25
6
12
1
7
10,5
0,5
24
7
14
1
6
9,0
–
24
8
16
1
4
6,0
1,0
24
9
18
2
2
3,0
1,0
24
10
20
2
1
1,5
0,5
24
2
Febbraio 2008
L’Ora di Religione