Chiarezza sull`orario nella Scuola dell`Infanzia
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Chiarezza sull`orario nella Scuola dell`Infanzia
IRC E SCUOLA L’IRC in una scuola che cambia Chiarezza sull’orario nella Scuola dell’Infanzia anche perché, di fatto, erano pochi gli IdR specialisti che insegnassero effettivamente su sedici sezioni (per le ovvie difficoltà di composizione di un simile posto di insegnamento nei territori accidentati della provincia italiana). Con l’avvento del ruolo il problema ha cominciato a porsi con maggiore insistenza, perché il contratto a tempo indeterminato deve essere stipulato per l’intero orario d’obbligo, fatto salvo il diritto dell’IdR di optare per un contratto a tempo parziale. E il part-time deve essere una scelta dell’insegnante, non un’imposizione dell’amministrazione. Sul territorio nazionale si erano registrate soluzioni diversificate, dovute alle differenti interpretazioni date alla norma dagli Uffici scolastici regionali: in alcuni casi si era autorizzata la 25ª ora a disposizione, in altri ci si era cautelati con un rapporto di lavoro stabilito per 24/25 dell’orario. Anche se la questione poteva ritenersi facilmente risolvibile con il semplice riferimento al comma 5 dell’art. 26 del CCNL vigente (richiamato anche dall’ultima Nota ministeriale), che fissa senza condizioni in 25 ore l’orario di insegnamento della Scuola dell’Infanzia, gli scrupoli di numerosi Uffici scolastici periferici avevano suggerito di adottare l’interpretazione più restrittiva. Il chiarimento ministeriale giunge perciò quanto mai opportuno, viste le incertezze che avevano condotto a disparità di trattamento e a vere e proprie ingiustizie nei confronti di chi non poteva comunque prestare un servizio superiore alle 24 ore di IRC. l Ministero della Pubblica Istruzione ha finalmente fatto chiarezza sull’orario di nomina degli IdR nella Scuola dell’Infanzia. La Nota del 29 ottobre 2007, emanata dalla Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio IV, prot. 20530, autorizza, infatti, l’attribuzione della 25ª ora per il completamento di orario a tutti coloro che finora si fermavano a 24 ore, corrispondenti al servizio prestato su sedici sezioni. Data la brevità, prima di procedere a un commento, vale la pena riportare per intero il testo della Nota: «A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, anche da parte sindacale, in merito all’orario di lavoro degli insegnanti di religione cattolica in servizio nella Scuola dell’Infanzia, si confermano le disposizioni del vigente CCNL, che all’art. 26 comma 5, stabilisce in 25 ore settimanali l’orario di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia. Poiché il monte-ore di insegnamento frontale può comportare l’impiego in orario inferiore, pur impegnando il docente per il numero massimo di sezioni ottenibile entro il limite delle 25 ore, gli eventuali residui orari dovranno essere utilizzati per le attività previste dal P.O.F.». I Venticinque ore per tutti Come ben sanno tutti coloro che prestano servizio nella Scuola dell’Infanzia, la misura convenzionale di un’ora e mezza settimanale di IRC per ciascuna sezione non è mai riuscita a combinarsi con il tetto delle 25 ore settimanali fissate per il rapporto di lavoro a tempo pieno: sedici sezioni equivalgono a 24 ore, diciassette sezioni farebbero superare quel tetto arrivando a 25 ore e mezza. Il problema era poco avvertito prima dell’avvento del ruolo, perché l’incarico annuale poteva essere previsto direttamente per 24 ore fin dalla proposta dell’autorità ecclesiastica. La perdita economica era sostanzialmente minima (1/25 dello stipendio) e nessuno si lamentava, L’Ora di Religione Applicazione estensiva La Nota del 29 ottobre scorso apre però adesso due ulteriori prospettive: da una parte non è precisato se tale disposizione abbia carattere retroattivo, dall’altra non si esclude la sua applicazione al personale non di ruolo. Nel primo caso, fermo restando che per l’anno in corso non possono esserci dubbi sull’appli- 1 Febbraio 2008 cabilità della disposizione, ci sembra che la Nota debba intendersi come interpretativa del CCNL in vigore da tempo e che quindi eserciti la sua efficacia dal momento in cui il CCNL ha fissato in 25 ore settimanali l’orario d’obbligo della Scuola dell’Infanzia: quanto meno dal CCNL del 1995, che è il primo in regime di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ma sarebbe corretto risalire anche al 1990, cioè al momento in cui, con la revisione dell’Intesa, è stato fissato in un’ora e mezza l’orario di IRC nella Scuola dell’Infanzia. Nel secondo caso, la possibile applicazione agli IdR non di ruolo, sembra di dover adottare ugualmente una lettura estensiva, dato che la Nota non distingue tra docenti di diverso stato giuridico. D’altra parte, anche l’IdR non di ruolo ha diritto al trattamento economico pieno se ha scelto o è stato segnalato per un posto d’insegnamento completo. Occorrerebbe però andare a verificare caso per caso se la proposta dell’autorità ecclesiastica sia stata fatta ogni anno per posto orario completo o per 24 ore, e in questo caso sarebbe difficile poter pretendere eventuali arretrati. maria (24 ore) o dell’Infanzia (25 ore). In un precedente articolo (cf «L’ora di religione», maggio 2007) avevamo analizzato il problema e individuato quattro sole combinazioni possibili. Oggi possiamo ritenere che siano compatibili tutte le combinazioni che raggiungono il massimo orario possibile e che riassumiamo nella tabella pubblicata in questa pagina, in cui la «titolarità» dell’IdR è riferita alla Scuola Primaria a partire da un incarico su almeno sei classi (13 ore su 24) e alla Scuola dell’Infanzia a partire da un incarico su almeno dieci sezioni (15 ore su 25). Le quote orarie che non compaiono in tabella sono da ritenere, a nostro parere, incompatibili in quanto comporterebbero per la Scuola dell’Infanzia un complemento orario pari a un’ora e mezza, cioè all’incarico in una ulteriore sezione. L’importanza della presente Nota, però, va oltre gli effetti puramente amministrativi. Viene, infatti, introdotto il principio che l’IdR può essere presente a scuola non solo per svolgere il suo insegnamento frontale ma per essere più genericamente al servizio della scuola (del P.O.F.). Finora erano riconosciute le ore di programmazione, ma esse sono ancora funzionali all’insegnamento vero e proprio. Con quest’ultima Nota ministeriale l’IdR viene ora riconosciuto come una risorsa della scuola e non solo una risorsa dell’IRC. Siamo lontani dalla possibilità di estendere questa opportunità anche alla Scuola Secondaria con la configurazione di cattedre formate da un minor numero di classi (lo impediscono evidenti problemi di carattere economico), ma il principio è chiaro. Gli incarichi misti Infanzia-Primaria Ma la recente Nota ministeriale risolve anche il problema degli incarichi misti su Scuola dell’Infanzia e Primaria. Essi sono esplicitamente contemplati per gli IdR di ruolo a partire dalla Nota ministeriale del 22-7-2004, prot. 65, ma si era sempre posto il problema della compatibilità delle combinazioni orarie possibili tra i due ordini di scuola, in quanto solo in un ristretto numero di casi potevano risultare combinazioni perfettamente corrispondenti all’orario della Pri- SCUOLA PRIMARIA Classi Ore SERGIO CICATELLI SCUOLA DELL’INFANZIA Programmazione Sezioni Ore TOTALE ORE Disposizione 1 2 15 22,5 0,5 25 2 4 14 21,0 – 25 3 6 12 18,0 1,0 25 4 8 11 16,5 0,5 25 5 10 10 15,0 – 25 6 12 1 7 10,5 0,5 24 7 14 1 6 9,0 – 24 8 16 1 4 6,0 1,0 24 9 18 2 2 3,0 1,0 24 10 20 2 1 1,5 0,5 24 2 Febbraio 2008 L’Ora di Religione