Diapositiva 1

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Diapositiva 1
VideoLavoro
17 gennaio 2013
Autoliquidazione Inail 2013;
Adempimenti collocamento obbligatorio
A cura di Alberto Bortoletto
e Monica Livella
IL COLLOCAMENTO
IL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
DEI DISABILI
OBBLIGATORIO
DEI DISABILI
Legge
12/03/1999
n.n.6868- D.P.R.
n.333
333
Legge
12/03/1999
- D.P.R.10/10/2000
10/10/2000 n.
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Il collocamento obbligatorio rappresenta un servizio di sostegno e
di collocamento mirato delle persone disabili; si sostanzia in un
obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti
dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori
svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni
aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni
fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel
mondo del lavoro.
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• COMPETENZE: le competenze del collocamento obbligatorio
per le persone disabili sono state trasferite dal Ministero del
Lavoro alle Regioni e alle Province.
• Più precisamente, tra le competenze affidate ai servizi per
l'impiego territoriali rientrano la cura dell'avviamento
lavorativo, la gestione delle graduatorie, il rilascio delle
autorizzazioni relative agli esoneri parziali e alle
compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e
l'attuazione del collocamento mirato.
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Quali sono le Categorie Protette?
INVALIDI CIVILI:
Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche,
sensoriali e intellettive con una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%.
L’Organo accertante è la Commissione medica istituita presso le ULSS
ed integrata da un operatore sociale e da un medico specialista (art. 4
L.104/92).
La Commissione formula una diagnosi rivolta a valutare la capacità
globale del disabile(profilo lavorativo, psico-fisico, ed inserimento
sociale) ed una relazione conclusiva (cd Verbale di relazione
conclusiva)
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I documenti per l'invalido civile
•Certificato di prima istanza (contiene la patologia e la
percentuale di invalidità) che viene rilasciato esclusivamente al
lavoratore
•La Relazione Conclusiva (non contiene la patologia, ma le
capacità lavorative che possiede il soggetto) documento che viene
rilasciato al lavoratore, ma anche inviato in copia al comitato
tecnico
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Iter procedurale – invalido civile -
• Per l’iscrizione negli appositi elenchi, il lavoratore si rivolgerà al
CPI competente, allegando:
• copia della relazione conclusiva
• dichiarazione dei redditi dell’anno precedente
• apposita scheda informativa (una sorta di intervista utile per
individuare il percorso scolastico, le precedenti esperienze
lavorative, le autonomie di spostamento e le aspirazioni
lavorative)
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Le Categorie Protette
INVALIDI DEL LAVORO:
Soggetti che in età lavorativa, dopo:
• Un INFORTUNIO sul lavoro
• MALATTIA PROFESSIONALE
hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al
33%
ORGANO ACCERTANTE: Inail → formula una diagnosi rivolta a
valutare la capacità globale del disabile (profilo psico-fisico e
lavorativo) ed una relazione conclusiva
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Le Categorie Protette
INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO
→ Persone aventi minorazioni rientranti tra la prima e l’ottava delle
categorie indicate in allegato al Testo Unico delle norme in materia
di pensioni di guerra (DPR 915/78).
→ possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei disabili anche i
coniugi ed i figli dei grandi invalidi per causa di servizio o di guerra a
condizione che essa avvenga in via sostituiva dell’avente diritto
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Le Categorie Protette
- Invalidi di guerra •L’Organo accertante è la Commissione medica per le pensioni di
guerra
•La Commissione si pronuncia con l’intervento di 3 membri, uno dei
quali deve essere uno dei medici designati dall’associazione che
rappresenta la categoria cui appartiene l’invalido
• La Commissione redige un verbale della visita eseguita,
esprimendo il proprio parere in merito all’inabiltà a proficuo lavoro
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Le Categorie Protette
CENTRALINISTI NON VEDENTI (Legge 113/85)
→ Soggetti privi di vista o con vista non superiore ad un decimo
iscritti in un albo professionale costituito presso ogni Direzione
Regionale del Lavoro
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei centralinisti non vedenti:
1) diploma di centralinista rilasciato da un istituto
autorizzato
2) certificato dell’ASL comprovante sia la condizione di cieco che il
non pregiudizio dell’attività di centralinista per la minorazione
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Le Categorie Protette
MASSAGGIATORI E MASSIOFISIOTERAPISTI CIECHI (L. 686/61 + L.
403/71)
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI (L. 29/94)
necessitano dell’iscrizione in un apposito albo professionale
i datori di lavoro dove possono essere occupati e le
modalità di assunzione sono particolari e specifiche
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Le Categorie Protette
Art. 18 – Legge 68/99 –
Le quote di RISERVA • Orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa
di lavoro o di servizio
• Profughi italiani rimpatriati
→ A favore di tali soggetti è stabilita una quota di riserva da
applicare ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti, fissata nella
misura di un punto percentuale
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Le Categorie Protette
Art. 18 – Legge 68/99 – RISERVA Sono considerati tali:
•Gli orfani o in alternativa il coniuge superstite dei caduti sul lavoro
o di coloro che siano deceduti per l’aggravarsi delle mutilazioni o
infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da
infortunio sul lavoro (art. 3 co. 123 l. 244/2007)
•Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro
familiari (legge 302/90, art. 1 co.2 legge 407/98, legge 206/2004)
•soggetti feriti nell’adempimento del loro dovere a causa di azioni
criminose e, se uccisi nelle medesime circostanze, i loro familiari
superstiti (DPR 243/2006)
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Le Categorie Protette
Art. 18 – Legge 68/99 – RISERVA •“Vittime del dovere”: magistrati, militari dei carabinieri, finanza,
funzionari di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, altri dipendenti
pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in
attività di servizio in conseguenza di eventi di contrasto alla
criminalità, ordine pubblico, operazioni di soccorso, tutela della
pubblica incolumità (Legge 466/80).
•Coloro che hanno contratto infermità permanenti invalidanti o alle
quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di
qualunque natura, effettuata dentro o fuori dai confini nazionali
(Legge 266/2005)
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Particolarità di alcune categorie
• Centralinisti non vedenti: datori di lavoro che hanno un centralino
telefonico con almeno 5 linee urbane; nei centralini con più posti
deve essere riservato il 51% dei posti (Circ. Min. Lav.21/03/1990
n. 22)
• Datori di lavoro che installano o trasformano i centralini sono
tenuti a darne comunicazione al competente servizio provinciale;
lo stesso obbligo è in capo agli operatori telefonici (Circ. Min. Lav.
28/05/2001)
• In caso di trasformazione del centralino cui consegua una
riduzione dei posti e ci sia un esubero, il lavoratore non vedente
ha diritto alla retribuzione per 24 mesi
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Particolarità di alcune categorie
Massaggiatori e massofisioterapisti ciechi: Datori di lavoro →
•Enti ospedalieri, quando abbiano più di 200 posti letto, in ragione
di 1 lavoratore ogni 700 posti letto, ogni 300 per i letti eccedenti
•Ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, in
ragione di 1 lavoratore ogni 50 posti letto
•Case di cura con almeno 200 posti letto, cliniche specializzate,
stabilimenti idrotermali
•Terapisti della riabilitazione non vedenti: Datori di lavoro: istituti,
case di cura, centri di riabilitazione con più di 35 dipendenti
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DISABILI ED ALTRE CATEGORIE PROTETTE
- Schema • Invalidi civili oltre il 45%
• Invalidi del lavoro oltre il 33%
disabili
• Non vedenti e sordomuti (anche centralinisti e terapisti)
• Invalidi di guerra, civili di guerra e di servizio
• Vittime di terrorismo, criminalità organizzata e dovere
• Familiari delle vittime della criminalità e del dovere
altre
• Familiari delle vittime del lavoro e di guerra
categorie
• Profughi rimpatriati
art. 1 e 18 della L. n. 68/1999
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L’OBBLIGO DI RISERVA
organico
quota di riserva
di cui
da 15 a 35
1 (disabili)
1 nominativa
da 36 a 50
2 (disabili)
1 nominativa
1 numerica
7% (disabili)
1% (altre cat.)
60% nominativa
40% numerica
oltre 50
art. 3 e 18 L. n. 68/1999
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AZIENDE DA 15 A 35 DIPENDENTI
In caso di una nuova assunzione effettuata in aggiunta al
personale già in forza, l’assunzione del lavoratore disabile deve
avvenire entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui il
lavoratore ha preso servizio.
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COMPUTO DELLA QUOTA D’OBBLIGO
determinazione limite dimensionale (art. 4 legge 68/99, art. 3 DPR 333/2000,
circ. min. lav. 17/01/2000 n.4). Soggetti esclusi
• Apprendisti
• assunti con contratto di inserimento o reinserimento
• tempo determinato, con durata inferiore a 6 mesi !!
(Da 9 a 0 con L. 92/2012 e successivamente da 0 A 6 con L. 134/2012)  Ministero Lavoro–Circ.18
del 18/7/2012  PRO QUOTA  2 tempi deteriminato x 9 mesi =1,5 lavoratore)
• somministrati
• dirigenti
• soci di cooperative di produzione e lavoro
• lavoratori a domicilio e telelavoro
• assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero
• lavoratori divenuti inabili dopo l’assunzione
• lavoratori assunti come disabili
• I part-time si contano per la quota di orario effettivamente svolto con riferimento al normale
orario contrattuale; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità
• I contratti intermittenti computano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre
art. 4 L. n. 68/1999 ed art. 3 D.P.R. n. 333/2000
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DISABILITÀ SOPRAVVENUTA
1. lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di
lavoro in conseguenza di infortunio NON lavorativo o
malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 60% e che non sia stata determinata da
violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro da parte dello stesso datore di lavoro
2. lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di
lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale
con un grado di invalidità pari almeno al 34% non causata da
violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del
lavoro da parte dello stesso datore di lavoro.
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DISABILITÀ SOPRAVVENUTA
Il datore di lavoro deve presentare all’ufficio competente della
Provincia del proprio territorio un’apposita richiesta contenente
le informazioni atte a dimostrare la sussistenza di una delle due
fattispecie in capo al lavoratore divenuto disabile
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IL COMPUTO DEL PART TIME
I lavoratori part-time sono computati in proporzione alle ore di
lavoro settimanale effettivamente svolto, riproporzionato all’orario
settimanale previsto dal Ccnl applicato: l’eventuale frazione
superiore al 50% viene arrotondata all’unità superiore e viceversa.
ESEMPIO
Forza aziendale: 4; Orario normale settimanale: 40 ore
1 lavoratore a 20 h/sett. 1 lavoratore a 24 h/sett. 2 lavoratori a 30
h/sett.
Totale ore: 104 : 40= 2,6 quindi 3 unità ai fini della computabilità
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DATORI DI LAVORO ESONERATI
• Datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo
e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
• Datori di lavoro del settore edile limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al
trasporto; Personale di cantiere indipendentemente dall’inquadramento previdenziale
dei lavoratori anche direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici o
nelle realtive opere di manutenzione svolte in cantiere (L. 92/2012)
• Datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore degli impianti a fune
limitatamente al personale adibito direttamente alle aree operative di esercizio e
regolarità dell’attività di trasporto;
• Datori di lavoro del settore dell’autotrasporto, per quanto riguarda il personale
viaggiante;
• Datori di lavoro che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti (iscritte nel registro delle
imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio) e che operano con mezzi propri in
quanto inquadrabili (sul punto si veda Min.Lav. risposta ad interpello n. 1 del
15/01/2010) nel settore del trasporto terrestre, per quanto riguarda il personale
viaggiante.
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DATORI DI LAVORO ESONERATI
•
i partiti politici, le organizzazioni sindacali e organizzazioni
senza scopo di lucro, operanti nel settore della solidarietà
sociale, sussistenza e riabilitazione (la quota si computa con
riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative);
• servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale (per il
personale operativo);
• Le cooperative sociali.
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I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI
Interpello n.36 del 15 ottobre 2010: i lavoratori occupati in
aziende del settore laterizi, nel caso in cui svolgano attività afferenti
la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia stradale, non
possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, per cui
non possono essere esclusi dal computo della base occupazionale ai
fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i
requisiti dettati dall’art. 5, co.2, della L. n.68/99.
Interpello n.41 del 5 novembre 2010, il personale dipendente
non dirigente, appartenente alla categoria dei “produttori” del settore
assicurativo. Ha risposto negativamente anche a questo quesito, non
essendo possibile l’esclusione non può essere escluso dalla base di
computo, tranne nel caso in cui non sia stato assunto mediante
l’utilizzo delle tipologie contrattuali indicate dall’art.4 della L. n.68/99.
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Modalità per assolvere all'obbligo
L'obbligo di occupare il disabile si applica in caso di superamento dei limiti fissati
dalla legge.
Dall'insorgenza dell’obbligo, l’azienda ha 12 mesi di tempo; qualora effetti un’altra
assunzione, deve provvedere all’assunzione del disabile entro 60 giorni.
NON si considerano nuove assunzioni:
•La sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, anche
se la sostituzione avviene per mansioni diverse (art.2 dpr 333/2000)
•Dopo una nuova assunzione, seguono repentinamente le dimissioni del nuovo
assunto o la cessazione di altro dipendente e quindi venga ripristinato il
precedente organico (Circ. Min. Lavoro 26/06/2000 n. 41)
•Assunzioni di categorie escluse dal computo e disabili
L’assunzione nelle aziende sino a 35 dipendenti di un disabile con percentuale
superiore al 50%, è computato come una unità qualsiasi l’orario svolto
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Modalità per assolvere all'obbligo
MEDIANTE:
richiesta nominativa: assumendo un disabile a propria scelta ed
individuato tramite qualsiasi canale; tale possibilità è concessa nella
misura
1) aziende da 15 a 35 dipendenti = tutte
2) aziende da 35 a 50 dipendenti = 50%
3) aziende con più di 50 dipendenti = 60%
la richiesta nominativa non rappresenta un obbligo, ma una facoltà,
pertanto non incorre in sanzione il datore di lavoro che non assuma
nominativamente (Nota Min. Lav. 18/03/2005 n.325); in questo caso
sopperisce l’invio numerico
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Modalità per assolvere all'obbligo
Richiesta Numerica: con tale richiesta, l’azienda è tenuta ad
assumere il disabile che verrà inviato dagli uffici competenti.
Il datore non può opporre una generica incollocabilità dello stesso,
ma ha l’obbligo di reperire mansioni compatibili con lo stato di
minorazione fisica e confacenti alla categoria di appartenenza
(Cassazione del 28 luglio 2000 n. 9981)
Il datore può ritenersi giustificato nel rifiutare l’avviamento
numerico, esclusivamente quando riesca a dimostrare l’impossibilità
di un utile collocamento, e che tale inserimento sia pregiudizievole
per il soggetto stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli
impianti (Cassazione del 24 marzo 2001 n. 4300)
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Modalità per assolvere all'obbligo
Passaggio Diretto: è ammissibile questa forma di inserimento
quando sussistono le condizioni:
1.il rapporto con l’azienda di provenienza deve risultare instaurato nel
rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio
2.il lavoratore deve aver svolto effettive prestazioni lavorative presso
l’azienda cedente per un periodo non inferiore ad un anno
3.le nuove mansioni cui viene adibito il lavoratore devono essere
identiche o analoghe a quelle precedentemente svolte presso l’azienda
cedente (Nota Min. Lav. 18/07/2002)
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ASSUNZIONI A TERMINE
Ministero del Lavoro, risposta ad interpello n.66/09: i datori di
lavoro possono assumere lavoratori disabili con un contratto a
tempo determinato, nel rispetto delle previsioni contenute nel
D.Lgs. n.368/01, per coprire la quota di riserva anche al di fuori dei
limiti imposti dalla convenzione stipulata con gli uffici provinciali: il
contratto deve avere una durata superiore a nove mesi, in caso
contrario il lavoratore non può essere conteggiato nella quota di
riserva.
... NUOVA LETTURA???
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INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO
I datori di lavoro soggetti all’obbligo di riserva, devono inviare ai servizi competenti un
prospetto informativo da cui risulti il numero dei dipendenti computabili, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di legge e le mansioni disponibili per
assolvere l’obbligo.
Il prospetto dev’essere riferito alla data del 31 dicembre ed inviato con modalità e
periodicità definite con decreto del Ministro del lavoro, entro /il 31 gennaio di ogni
anno (per l’anno 2013 entro il 15/2 – Decreto Direttoriale 2/08/2012).
La presentazione del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento
(numerico).
art. 9, c. 6, L. n. 68/1999, modificato dall’art. 42, c. 4, D.L. n. 112/2008;
D.M. 22/11/1999
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LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DAL
25/06/2008
L’invio diventa telematico con modulo definito dal Min. del lavoro di
concerto con il Min. per l’innovazione, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.
Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto informativo ai
servizi competenti per il collocamento obbligatorio, in assenza di
variazioni tali da modificare l’obbligo risultante dall'ultimo prospetto
inviato
Non occorre più produrre il certificato di ottemperanza al fine di
partecipare alle gare per appalti pubblici, ma basta una semplice
dichiarazione
art. 9, c. 6, L. n. 68/1999, mod. dall’art. 42, c. 4, D.L. n. 112/2008 ed art. 6,c. 5, L. n.
99/2009;
art. 17, c. 1, L. n. 68/1999, modificato dall’art. 40, c. 5, D.L. n. 112/2008
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LA VARIAZIONE OCCUPAZIONALE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE
Si ha “variazione occupazionale” quando l’impresa, per effetto di nuove
assunzioni, superi i quindici dipendenti o venga variata la fascia (15-35,
35-50, maggiore di 50 dipendenti) entro la quale si situava la precedente
soglia occupazionale.
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LA VARIAZIONE OCCUPAZIONALE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE
L’interpello n.65/09 ricorda che l’assunzione di un lavoratore non
rientrante nella base occupazionale, ad esempio un apprendista,
che aumenta l’organico ai fini del calcolo della quota di disabili da
assumere, non determinando una modifica dell’obbligo, non
impone l’invio del prospetto informativo non incidendo sull’obbligo
di assunzione del lavoratore diversamente abile.
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UNICITÀ DEL PROSPETTO
ll prospetto è unico a livello nazionale:
1)Anche per le aziende che hanno sede legale e unità produttive ubicate
in due o più Regioni, e che adempiono all’obbligo di invio direttamente,
dovranno inoltrare il documento informativo presso il servizio
informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
2)Qualora l’obbligo venga adempiuto per il tramite di un soggetto
abilitato, quest’ultimo invierà tutto il prospetto presso il servizio
competente ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
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ERRORI NELLA COMPILAZIONE
In caso di errore nella compilazione il prospetto può essere:
• ANNULLATO entro la scadenza del termine previsto per l’invio;
• RETTIFICATO entro 5 giorni dall’invio ma limitatamente ai dati
non essenziali.
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
Novità art. 9 D.L. 138/2011 (L. 148/2011)
Modica: art. 5, comma 8 della legge n. 68/99, Introducendovi, di
seguito, i commi 8bis, 8ter e 8quater.
Circ. M.L. 24/10/2011, n. 27
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
La nuova impostazione normativa consente in ambito nazionale:
• - ai datori di lavoro privati - che occupano personale in
diverse unità produttive - di poter assumere in un'unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando in via automatica le eccedenze a compensazione
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità
produttive;
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
La nuova impostazione normativa consente, di conseguenza, in
ambito nazionale:
- alle imprese che sono parte di un gruppo, secondo la
definizione
dell'articolo
31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di poter
assumere - ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna
impresa - in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a quello prescritto, portando in via automatica le
eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori
assunti nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
Dalle modifiche apportate all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99,
derivano importanti conseguenze sotto il profilo della
semplificazione amministrativa, venendo meno la complessa
procedura per la richiesta dell'autorizzazione alla compensazione
prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 333/2000 ed ulteriormente
regolamentata dal D.M. 24 aprile 2007, di competenza del
Ministero del Lavoro, in caso di unità produttive ubicate in Regioni
diverse, e del Servizio provinciale del territorio, ove le unità
produttive fossero situate in Province della medesima Regione.
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
• Con l'abrogazione del D.M. 24 aprile 2007, la compensazione,
al verificarsi delle condizioni ammesse dalla norma, non trova
ostacoli sotto il profilo geografico essendo possibile, sia tra
unità produttive della stessa impresa, sia tra imprese dello
stesso gruppo, indipendentemente dalla relativa collocazione
sul territorio nazionale.
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
• Secondo quanto previsto dal nuovo comma 8bis, introdotto
nell'art.
5 della legge n. 68/99,
per
usufruire
della
compensazione territoriale sono previsti specifici adempimenti
di carattere formale.
• La compensazione dei lavoratori soggetti alla disciplina del
collocamento mirato è infatti subordinata all'obbligo della
trasmissione telematica, a ciascuno dei servizi competenti
delle province in cui insistono le unità produttive della stessa
azienda o le sedi delle diverse imprese del gruppo, del
prospetto - per la denuncia degli invalidi - di cui all'articolo
9, comma 6, della legge n. 68/99.
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COMPENSAZIONE TERRITORIALE:
In ogni caso la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31
gennaio di ciascun anno.
Dalla comunicazione dovrà risultare l'adempimento dell'obbligo a
livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità
produttiva, ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
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LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
L’obbligo di riserva resta temporaneamente sospeso per le
imprese che attraversano un periodo di crisi, fino a quando:
• versano in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa
o amministrazione straordinaria
• ricorrono alla CIGS o a contratti di solidarietà difensivi
• ricorrono alla procedura di mobilità, finché perdura il diritto di
precedenza dei lavoratori in esubero (6 mesi)
- art. 3, 5° comma, Legge n. 68/1999 -
• Ricorrono alla CIGS in deroga
(Interpello Min. Lav. 10 del 10/04/2012)
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L’ESONERO PARZIALE
• I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con oltre 35 dipendenti
possono chiedere l’esonero parziale dall’obbligo di riserva in ragione della
particolarità, faticosità o pericolosità dell’attività lavorativa svolta, dietro
pagamento di un contributo di esonero di €. 30,64 al giorno
• L’esonero non può eccedere il 60% della quota d’obbligo (80% nei settori della
vigilanza e del trasporto privato)
• La domanda va presentata al servizio competente per la sede legale e comporta
la sospensione temporanea dell’obbligo, nella misura in cui se ne chiede
l’esonero, con versamento contestuale del contributo sostitutivo
• Il termine del procedimento è di 120 gg., prorogabile a 150 gg., ma senza
l’automatismo del silenzio-assenso
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CONVENZIONI:
• Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle
dei lavoratori disabili è prevista la possibilità di sottoscrivere
apposite convenzioni tra lavoratori, datori di lavoro, uffici per
l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili ed enti
interessati.
• Gli obiettivi perseguiti dalle convenzioni possono essere la
creazione di un programma personalizzato di interventi, la
stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro
dei lavoratori disabili, la valorizzazione del ruolo delle
cooperative sociali come luoghi di crescita professionale.
48
LE CONVENZIONI
•
•
•
•
•
•
•
Le convenzioni stipulate con i servizi competenti
possono consentire:
assolvimento graduale dell’obbligo di riserva
ampliamento della facoltà di richiesta nominativa
ampliamento del periodo di prova
ampliamento dell'assunzione a termine
ampliamento dei limiti di età per apprendistato (e CFL)
assolvimento dell’obbligo mediante tirocini formativi
agevolazioni economiche
art. 11 Legge n. 68/1999
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Esistono quattro tipologie di convenzioni:
1) convenzioni ordinarie, che prevedono la determinazione di un
programma per favorire un efficace inserimento lavorativo;
2) convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di
lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
3) convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili,
che individuano un percorso formativo personalizzato per
lavoratori non in grado di accedere direttamente al mercato del
lavoro;
4) convenzioni di inserimento lavorativo, introdotte a decorrere
dall'1.1.2008.
50
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Le Regioni possono riconoscere ai datori di lavoro privati un incentivo alle
assunzioni concordate con i servizi competenti, nei limiti del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili:
- fino al 60% del costo salariale, se invalido all’80% (I-III cat.)
- fino al 25% del costo salariale, dal 67% al 79% (IV-VI cat.)
- rimborso forfettario delle spese di adeguamento della
postazione di lavoro o telelavoro
purchè:
l’assunzione sia a tempo indeterminato, l’eventuale periodo di prova abbia
avuto esito positivo ed il rapporto di lavoro perduri fino alla concessione
del contributo, l’anno successivo.
art. 13 Legge n. 68/1999, modificato dall’art. 1, comma 37, Legge n.
247/2007 (Protocollo Welfare)
51
CONVENZIONI DI INSERIMENTO TEMPORANEO
Comportano l’assunzione a tempo indeterminato ed il
contestuale distacco del lavoratore disabile presso cooperative
sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di
lavoro privati non soggetti all’obbligo, con oneri retributivi e
contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di
lavoro assicura commesse di lavoro di importo non inferiore
limiti: solo una persona o fino al 30% della quota;
durata: fino a 12 mesi, prorogabili per altri 12
art. 12 Legge n. 68/1999, modificato dall’art. 1, comma 37, Legge n.
247/2007 (Protocollo Welfare)
52
CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
• Comportano l’assunzione diretta del lavoratore disabile da parte di
cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori
di lavoro privati non soggetti all’obbligo, ai quali il datore di lavoro
obbligato assicura commesse di lavoro di importo non inferiore agli
oneri retributivi e contributivi derivanti dall’assunzione
• limiti: solo fino al 10% della quota d’obbligo e solo per disabili con
particolari difficoltà d’inserimento
• durata: non inferiore a 3 anni, prorogabile una sola volta, per un
ulteriore periodo non inferiore a 2 anni
• al termine, è possibile l’assunzione agevolata a tempo indeterminato
con richiesta nominativa
art. 12-bis, Legge n. 68/1999, introdotto dall’art. 1, comma 37, Legge n.
247/2007 (Protocollo Welfare)
53
CONVENZIONI-QUADRO
PREVISTE DALLA ‘RIFORMA BIAGI’
Stipulate dai servizi competenti con le parti sociali e le associazioni di
categoria delle cooperative sociali, previa convalida della Regione, sentita la
commissione tripartita di concertazione di cui al D.Lgs. n. 469/1997,
stabiliscono:
• i criteri di individuazione dei soggetti svantaggiati da inserire al lavoro in
cooperativa, a cura dei servizi competenti;
• il coefficiente di calcolo del valore delle commesse, ai fini della copertura
della quota d’obbligo, legato al numero di lavoratori disabili o svantaggiati
inseriti al lavoro nella cooperativa sociale ed al costo del lavoro
• i limiti massimi di copertura della quota d’obbligo con questo strumento (non
applicabili alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, tenuti ad
assumere solo disabile)
( art. 14 D.Lgs. n. 276/2003 )
54
COMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI
Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile una
prestazione non compatibile con le sue condizioni
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore o
significative variazioni dell’organizzazione aziendale, il lavoratore
disabile o il datore di lavoro possono chiedere una verifica della
compatibilità delle mansioni svolte, da parte della Commissione
medica di cui alla legge n. 104/1992
art. 10, commi 2 e 3, Legge n. 68/1999
55
LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE
OBBLIGATORIAMENTE ASSUNTO
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un lavoratore
assunto d’obbligo non può essere determinato dalla disabilità e
presuppone la prova in altre mansioni.
Il licenziamento per riduzione di personale o giustificato motivo
oggettivo, è annullabile qualora il numero dei disabili rimanenti sia
inferiore alla quota d’obbligo.
La comunicazione telematica al Centro per l’impiego vale anche ad
assolvere l’obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto di
lavoro ai servizi competenti, entro 10 giorni, ai fini della
sostituzione con altro avente diritto.
art. 10, commi 4 e 5, Legge n. 68/1999 ; Min. Lavoro, 21/12/2007, prot. 8371
56
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PROSPETTO
INFORMATIVO
Per non aver inviato il
prospetto informativo
entro il 31 gennaio
€. 578,43 + 28, 02
al giorno
ASSUNZIONE
DEI DISABILI
Per ogni disabile non
assunto entro 60 gg.
€. 57,17
al giorno
Per non avere versato
CONTRIBUTO DI
il contributo
ESONERO PARZIALE
giornaliero di €. 30,64
dal 5 al 24 %
e decadenza
beneficio
art. 15 L. n. 68/1999
57
DISABILI: ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
•
•
•
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 15 dicembre 2010,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011, ha reso noto l’adeguamento,
nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla normativa sul lavoro dei
disabili, dell'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Il ritardato invio del prospetto informativo entro il termine del 31 gennaio comportava
l'applicazione della sanzione amministrativa (art. 15, comma 1, Legge n. 68/1999
modificato dal D.M. 12 dicembre 2005) del pagamento di una somma pari a € 578,43,
maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. L’importo della suddetta
sanzione, già adeguato con D.M. 12 dicembre 2005, per effetto dell'applicazione della
variazione percentuale, è elevato da «euro 578,43» ad «euro 635,11». Mentre la
maggiorazione risulta elevata da «euro 28,02» ad «euro 30,76».
Ma ad esser rivalutata è anche la sanzione prevista per la mancata copertura delle
quote riservate.
Infatti, la mancata assunzione del disabile per cause imputabili al datore di lavoro,
trascorsi 60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pari a € 57,17 al giorno per ciascun soggetto disabile non
assunto (art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999 modificato dal D.M. 12/12/2005), la quale,
per effetto dell'applicazione della già citata variazione percentuale, passa da «euro
57,17» ad «euro 62,77».
58
ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ MANSIONI
DISABILITÀ
•
•
•
•
Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro possono chiedere, ai sensi dell’art.10 della L.
n.68/99, l’accertamento della compatibilità delle mansioni con la condizione di salute
del lavoratore e con le sue capacità residue. Nello specifico, la norma prevede
esplicitamente le seguenti fattispecie:
1. aggravamento delle condizioni di salute;
2. significative variazioni dell’organizzazione del lavoro.
L’accertamento della compatibilità con le mansioni svolte, finalizzato alla definizione del
profilo socio-lavorativo della persona disabile, ivi compreso il grado di compromissione
funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, oltre che delle conseguenti capacità
residue nonché l’indicazione delle eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici
10 È opportuno che il datore di lavoro, prima di inoltrare la
richiesta agli uffici competenti, verifichi le procedure operative definite a livello locale: è
molto probabile trovare modelli e fac simili di richieste, così come procedure definite,
elenco di documenti. Una ricognizione telefonica e/o sul sito internet dell’ufficio
competente può facilitare ogni tipo di adempimento. necessari per l’inserimento o il
mantenimento al lavoro della persona disabile stessa, è svolto della commissione
medica, di cui all’art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sentito il comitato tecnico di
cui all’art.6 della L. n.68/99.
59
ACCERTAM ENTO COMPATIBILITÀ MANSIONI
DISABILITÀ
Nel periodo intercorrente tra la richiesta e l’esito della valutazione ad opera degli
organismi citati sono possibili due percorsi:
1. sospensione non retri buita del rapporto di lavoro, cui può seguire un suo
impiego in tirocinio formativo;
2. continuazione del rapporto di lavoro con esplicita disponibilità del disabile
interessato.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, i predetti organismi accertino la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, i predetti organismi accertino la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
60
L’autoliquidazione
dei premi INAIL
2012/2013
A cura di Monica Livella
61
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
• TESTO UNICO delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (D.P.R. 1124/65 e successive
modifiche ed integrazioni)
• D.Lgs 81/08 e 106/09
• Dlgs.38/2000
CIRCOLARE 1/12 e 43/12 (invio telematico)
CIRCOLARI INAIL DI
RIFERIMENTO PER
AUTOLIQUIDAZIONE
12/13
CIRCOLARE 16/12 (imponibili)
CIRCOLARE 42/12(minimali e massimali )
CIRCOLARE 39/10 (imponibile contributivo)
CORCOLARE 51/10 (imponibile edili)
62
IL RAPPORTO ASSICURATIVO
Datore di lavoro
obbligo assicurativo
presentazione della denuncia di esercizio
rapporto assicurativo
63
I SOGGETTI
Sono quasi sempre tre
 IL DATORE DI LAVORO
 L’ENTE ASSICURATORE
 IL LAVORATORE
64
PRESUPPOSTI
DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
OBBLIGO ASSICURATIVO
Requisiti Oggettivi
Art. 1 T.U.
Attività Svolte
Requisiti Soggettivi
Art. 4 T.U.
Soggetti Assicurati
ENTRAMBI
65
REQUISITI OGGETTIVI (ART 1 TU)
ATTIVITÀ SVOLTE
 addetti a macchina (meccanismo che utilizza energia
animata o meccanica per ottenere un maggior rendimento con
minore sforzo, non mossa dalla persona che la usa)
 occupati in ambienti con macchine (rischio ambientale)
 elencazione di 28 attività protette a prescindere dalla
presenza di macchine (presunzione di pericolosità)
66
REQUISITI SOGGETTIVI (ART 4 TU)
 Persone che in modo permanente od avventizio (non
occasionale) prestano opera manuale retribuita alle
dipendenze e sotto la direzione altrui
 Sovrintendenti – Soci di società
 Artigiani
 Apprendisti
 Familiari coadiuvanti, soci di coop… etc
67
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO INAIL
 Titolari di ditta individuale non artigiana
 Commercianti (ditte individuali)
 Liberi professionisti
 Altri soggetti (assicurati INPGI, ENASARCO ecc)
 Marittimi (assicurati presso l’ex IPSEMA ora Inail
anche se le modalità assicurative continuano ed essere
quelle precedenti l’accorpamento degli enti )
68
SOGGETTI ASSICURATI INTRODOTTI D.LGS 38/00
 dal 16 marzo 2000 (D.Lgs 38/00)
• I dipendenti dell’area dirigenziale
• I lavoratori parasubordinati
• Gli sportivi professionisti
• Le casalinghe
69
LA TARIFFA DEI PREMI
 è uno strumento tecnico che consente la
corrispondenza tra premio e rischio
 è la classificazione tecnica delle lavorazioni adottata
con decreto ministeriale
70
I SETTORI
Con decorrenza 1.1.2000 all’interno della Gestione Industria di
cui al Titolo I° T.U. sono state individuate 4 diverse gestioni
tariffarie:
1. Industria
2. Artigianato
3. Terziario
4. Altre attività
71
LA STRUTTURA DELLA TARIFFA
•
elenco classificativo di lavorazioni suddivise secondo criteri
tecnici
•
divisione delle lavorazioni in 10 grandi gruppi
•
•
articolazione di ciascun grande gruppo in
gruppi, sottogruppi e voci
72
IL PREMIO
È il costo dell’assicurazione ed è ad esclusivo carico del
datore di lavoro, dell’artigiano o del lavoratore autonomo
dell’agricoltura e delle casalinghe.
Per i lavoratori dipendenti, il
premio si calcola sull’importo
delle retribuzioni ed in
relazione alla pericolosità
della lavorazione svolta.
Per gli artigiani si fa
riferimento a
retribuzioni fisse
convenzionali.
Il premio è fisso (9 classi
di rischio)
Per i lavoratori autonomi dell’agricoltura il
premio consiste in un contributo fisso procapite versato all’INPS unitamente agli altri
contributi previdenziali.
73
Azienda
Codice fiscale
Codice ditta INAIL
P.A.T.n….
P.A.T. 2
P.A.T.1
Polizza dipendenti
e assimilati
Polizza artigiani
Voci, retribuzioni
e tasso Sil./asb.
Persone ass.te
classi di rischio
74
L’AUTOLIQUIDAZIONE
La scadenza principale per il pagamento dei premi Inail è fissata al
16 febbraio (se non festivo).
Entro il 16 febbraio di ciascun anno va effettuata l’autoliquidazione
dei premi Inail, ossia il calcolo della regolazione a consuntivo
dell’anno precedente e della rata anticipata per l’anno in corso e va
presentato entro il 16 marzo , telematicamente, il dato relativo alle
retribuzioni effettive erogate nell’anno precedente.
75
Entro il 31/12/2012 l’Inail ha notificato i tassi da applicare per
l’anno 2013, con il modello 20 SM , che riporta l’andamento
infortunistico di ogni voce di rischio nell’ambito di ogni PAT
aziendale.
Cosa è bene controllare:
 che le retribuzioni del Quadro B corrispondano a quelle
dichiarate (o accertate) nel triennio 2009/2011
 che gli infortunati indicati nel Quadro C siano dipendenti della
ditta, assicurati con quella PAT e per quella voce
 che non vi siano “infortuni in itinere” (sono oneri indiretti)
76
.
Allegato 2
SETTORE
TASSO AL 1 GENNAIO 2008
M EDIO
AP P LICAB ILE
CODICE OSCILLAZIONE (*)
INDUSTRIA
ARTIGIANTO
TERZIARIO
ATTIVITA' VARIE
VOCE
% INCIDENZA
QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI
ELABORAZIONE
QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
SEDE
P.A.
DATA- DAL
DATA- AL
VOCE
INC
VOC E
INC
VOC E
INC
VOC E
INC
VOC E
INC
VOC E
INC
VOC E
INC
IL MOD 20SM
QUADRO C - EVENTI DEFINITI
NUM ERO
DATA EVENTO
NOM INATIVO ASSIC URATO
T/D/M
GG.INDENN
SOM M A INDENNITA'
QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE
ANNO
TEM P.
REND.
M ORT.
ONERI DI TEM PORANEA
ONERI DI RENDITA
RISERVA SINISTRI
RETRIB .ASSIC .
DETERM INAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERV AZIONE
TASSO SPEC IFIC O AZIENDALE
OPERAI/ANNO
OSC ILLAZIONE 1
OSC ILLAZIONE 2
OSC ILLAZIONE TOTALE
77
L’Inail notifica anche le “Basi di calcolo”: un modello che riporta
gli elementi essenziali per poter procedere al calcolo del premio
dovuto. Dal dicembre 2012 la comunicazione delle basi di calcolo
è stata trasmessa via PEC a quelle ditte che è risultato abbiano
comunciato l’indirizzo al Registro delle imprese.
L’invio delle Basi di Calcolo riportano la situazione assicurativa
aziendale
Cosa è bene controllare:
l’esatta corrispondenza di “codice ditta”, codice fiscale, PAT,
voci di rischio e periodi assicurativi
 l’esatta corrispondenza di quanto indicato come “Importo
della Rata anticipata richiesta per l’anno 2012”, con quanto
calcolato (e pagato) dall’azienda come Rata 2012
l’indicazione sulla “Addizionale amianto L 244/07” (SI o NO) 78
Dal dicembre 2012 il prospetto delle basi di calcolo per
l’autoliquidazione 2012/2013 è stato modificato sia nella parte
grafica che nei tracciati record.
Il prospetto prevede :
• una sezione regolazione polizza dipendenti con l’indicazione
del campo POND per le pat ponderate e la nuova tabella
regolazione anno 2012 con una colonna Agevolazioni ( solo 003
riduzione Campione d’Italia; 005 cooperative e consorzi che
manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli in
zone agricole svantaggiate ; 025 cooperative e consorzi che
manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli in
zone montane svantaggiate ;127 riduzione imprese artigiane L
296/06)
Il prospetto prevede :
• una sezione rata polizza dipendenti con la eventuale
indicazione nel campo PRESUNTO del’importo delle retribuzioni
presunte dichiarate nella denuncia di esercizio sulle quali
calcolare il premio relativo al pagamento della rata anticipata
riferita al primo anno solare successivo all’inizio dell’attività
•una sezione regolazione soggetti autonomi artigiani
relativa sezione Agevolazioni
•Una sezione rata soggetti autonomi artigiani
•Una sezione contributi associativi
con la
LE NUOVE
BASI
DI
CALCOLO
81
La possibilità di chiedere la riduzione del tasso
applicato
entro il 29 febbraio 2013 attraverso il mod. OT/24 è possibile
chiedere uno sconto del tasso per prevenzione per l’anno 2013.
La compilazione e l’inoltro alla competente Sede INAIL
dell’istanza di riduzione del tasso mod. OT24 deve essere solo
on-line, nel “Punto Cliente” all’interno del sito Internet
www.inail.it, richiamando l’applicazione “Moduli on line” e la
funzione “Modulo OT24”. Da quest’anno il modulo presenta
ulteriori nuovi elementi.
82
Le pecentuali di oscillazione- correlate alla dimensione
aziendale espressa in lavoratori /anno (mod 20SM)sono:
Fiano a 10
Da 11 a 50
Da 51 a 100
Da 101 a 500
Da 201 a 500
Oltre 500
30%
23%
18%
15%
12%
7%
Condizioni per la concessione dello sconto:
 regolarità assicurativa,
 regolarità contributiva, anche nei confronti di altri Enti,
 regolare applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e
106/09
 aver realizzato, nell’anno 2012, degli interventi migliorativi
rispetto alle condizioni minime previste e cioè, in alternativa:
 un “grande intervento” della sezione “A” del mod. OT24
interventi nelle sezioni da “B” a “N” del mod. OT24
con un punteggio totale di 100
84
Tutti i soggetti assicuranti che sono titolari di PAT presso
l’INAIL hanno l’obbligo di fare l’autoliquidazione, di compilare e
trasmettere la Dichiarazione delle retribuzioni mod. 10 3 1.
Sono esonerate dal fare la dichiarazione delle retribuzioni, le
aziende artigiane che nell’anno 2012 non hanno occupato
dipendenti, o hanno occupato soltanto apprendisti
85
L’esonero però non opera nel caso queste stesse aziende artigiane:
• abbiano comunque corrisposto un premio anticipato (rata 2012)
per i dipendenti, da conguagliare con la regolazione
Se invece intendono:
 per la prima volta di pagare ratealmente i premi dovuti (o di
riproporla in fosse stata revocata)
 revocare la rateazione ex l 449/97
 usufruire dello sconto ex l 296/06 nell’autoliquidazione
2013/2014
…è possibile contattare il Contac Center entro il 16 marzo
86
Va ricordato che hanno l’obbligo di fare l’autoliquidazione
e,quindi, di compilare e trasmettere la Dichiarazione delle
retribuzioni mod. 10 3 1:
• le aziende individuali “non artigiane” che occupano familiari
coadiuvanti del titolare
• le società “non artigiane” che occupano soci lavoratori
• le aziende che occupano collaboratori parasubordinati
Ciò in quanto per questi soggetti, a differenza di quanto avviene
per gli artigiani, devono sempre essere dichiarate le retribuzioni
convenzionali o di ragguaglio da assoggettare al calcolo del
premio assicurativo
87
Il mod. 10 3 1
SEZIONE 1
ANAGRAFICA
SEZIONE 2
RETRIBUZIONI
SEZIONE 3
SCONTI
SEZIONE 4
DETTAGLIO Q.E.
SEZIONE 5
DETTAGLIO Q.E. 100 %
SEZIONE 6
RATEAZIONE E
RIDUZIONE ARTIGIANI
L 296/06
88
Modalità e termini di trasmissione della dichiarazione dei salari
Le dichiarazioni delle retribuzioni vanno trasmesse SOLO con
modalità telematica il termine di trasmissione è il
16 marzo 2013
89
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
La mancata o tardata presentazione nei termini della dichiarazione
delle retribuzioni comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa :
 Euro 770
 Euro 250 misura ridotta
 Euro 125 misura minima
90
MODALITÀ DI VERSAMENTO
MODELLO F 23
SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA DPL
91
MODALITÀ DI VERSAMENTO
MODELLO F23
CODICE
TRIBUTO
907T
698T
FAET
DESCRIZIONE
IMPORTO
versamento fondo speciale infortuni di
cui art. 197 del TU
Importo sanzione
previsto dalla
norma
maggiorazione delle sanzioni
amministrative previste per la
violazione di norme in materia di
Importo
lavoro, legislazione sociale,
maggiorazioni
previdenza e tutela della sicurezza e
finanziaria 2007
salute nei luoghi di lavoro ai sensi
dell’art.1, cc 1177 e 1178, della
Legge n. 296/2006
recupero spese di notifica relative alle Costo raccomandata
sanzioni emesse dall’INAIL
a/r
92
Le retribuzioni da dichiarare
93
Le retribuzioni devono essere dichiarate distintamente per
ciascuna voce di rischio, anche nel caso di PAT classificate a più
voci (ponderate o meno).
Non vanno denunciate le retribuzioni degli Apprendisti e quelle
convenzionali dei componenti il nucleo Artigiano (titolare,
familiari coadiuvanti e soci di aziende artigiane)
Il modulo 10 3 1 non prevede campi riservati ai decimali di Euro
che quindi non devono mai essere aggiunti - nemmeno “,00” perché le retribuzioni vanno arrotondate
94
POSIZIONE ASS.
C. C.
VOC E DI TARIFFA
POSIZIONE ASS.
C. C.
8 8 8 8 8 8 8 8
8 8
0 7 2 3
8 8 8 8 8 8 8 8
8 8
GEST. INQ. SIL/ASB
1
DAL (g g /mm)
0 1
/
AL (g g /mm)
3 1
0 1
/
GEST. INQ. SIL/ASB
1
1 2
(
in
c
l
u
s
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u
e
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l
ed
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o
c
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a
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il
i
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1 0 5 9 5 3
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z
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t
o
t
a
l
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d
e
l
C
2 0 7 9 5
RETRIB UZIONI SPEC IFICHE SIL/ASB g ià inclus e in
A
AL (g g /mm)
DAL (g g /mm)
0 1
/
0 1
3 1
/
1 2
RETRIB UZIONI C OM PLESSIVEa
r
t
i
g
ia
n
i
,
A
QUOTE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI g ià inclus e in A
B
3 1 1 0
(
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c
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u
s
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u
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l
l
ed
e
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o
c
ie
f
a
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il
i
a
r
in
o
n
RETRIB UZIONI C OM PLESSIVE
a
r
t
i
g
ia
n
i
,
A
1
VOC E DI TARIFFA
3 9 2 7 0 5
e
s
c
l
u
s
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u
e
l
l
ec
o
n
e
s
e
n
z
io
n
et
o
t
a
l
ed
e
l
QUOTE DI RETRIB. PARZIALM ENTE ESENTI g ià incluse in A
B
C
RETRIBUZIONI SPEC IFIC HE SIL/ASB g ià inclus e in
A
4 4 5 6 8
Retribuzioni
complessive
Quote di retribuzioni
parzialmente esenti
Retribuzioni specifiche del
rischio silicosi/asbestosi
95
Le retribuzioni da dichiarare nel campo A del mod. 10 3 1
possono essere quelle:
 effettive, pari cioè al reddito da lavoro dipendente (art. 51
DPR 917/86), preso al lordo di qualsiasi ritenuta, con il criterio
di “competenza” e non della cassa.
 convenzionali, quando sussistono obiettive difficoltà ad
accertare le retribuzioni reali (art 118 Tu) . Per determinati
lavoratori o prestatori d’opera.
di ragguaglio, Nei casi in cui i prestatori d’opera non
percepiscano retribuzione fissa e nei casi in cui non sia stabilita
una retribuzione convenzionale
96
Retribuzioni effettive 2012
Minimale Retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti (*):
• giornaliero:
• mensile:
€
45,70
€ 1188,20
(*) esclusi gli operai agricoli
e le erogazioni speciali da non
adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per
legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio,
malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.).
Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci di cooperative con
rapporto di lavoro subordinato (commi 1 e 2 – art. 4 – L. 142/2001)
97
Retribuzioni convenzionali 2012
Pari al “Minimale di Rendita”
Periodo
01/01/2012-31/12/2012
Annuo
€15514,80
Mensile
Giornaliero
€ 1292,90
€ 51,72
È la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi prof.li, i
tirocinanti (stagisti), i detenuti, gli internati, LSU,PIP,LPU.
È inoltre l’imponibile minimo per Collaboratori a progetto e
Sportivi professionisti dipendenti.
98
Retribuzioni convenzionali 2012
Pari al “Massimale di Rendita”
Periodo
Annuo
01/01/2012-31/12/2012
€ 28813,20
Mensile
€ 2401,10
Giornaliero
€ 96,04
È la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area
Dirigenziale ed è l’imponibile massimo per Collaboratori a
progetto e Sportivi professionisti dipendenti.
99
Retribuzioni di Ragguaglio 2012
Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 38/00, che ha modificato il 4° c. - art. 30 del
DPR 1124/65, dal 16/3/2000 sono pari al Minimale di Rendita ex art.
116 del DPR 1124/65 in vigore:
Periodo
01/01/2012-31/12/2012
Annuo
€15514,80
Mensile
Giornaliero
€ 1292,90
€ 51,72
È la retribuzione imponibile per i Soci e i Familiari coadiuvanti di imprese
non artigiane, e per gli Associati in Partecipazione a imprenditore non
artigiano, nelle Province in cui non sono fissate retribuzioni
convenzionali ex art. 118 del DPR 1124/65
100
Retribuzioni impresa famigliare di cui
all’art 230-bis c.c. anno 2012
Periodo
Annuo
Mensile
01/01/2012-31/12/2012
€ 15582,00
€ 1298,54
Giornaliero
€51,94
È la retribuzione imponibile per i partecipanti all’impresa
famigliare costituita ex art 230-bis c.c (impresa non
artigiana)
101
La Retribuzione imponibile Part-time 2012
(commi 1 e 3 - art. 9 del D.Lgs. 61/00)
La base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione
oraria (la maggiore tra la minima e la tabellare) per le ore
complessive da retribuire nel periodo assicurato (ore di
effettiva presenza comprese le ore di assenze per ferie,
festività riconosciute,permessi retribuiti,infortunio,malattia
,ore di lavoro supplementare e straordinario ecc..entro il limite
massimo di 25 gg )
102
Retribuzione oraria minima = retrib.oraria minimale: ore di
lavoro settimanale normale previste da CCNL a tempo pieno
( o territoriale o aziendale o individuale)
Retribuzione oraria tabellare = retrib.annua tabellare prevista
da CCNL ( o territoriale o aziendale o individuale):ore annua
previste da CCNL ( o territoriale o aziendale o individuale) per i
lavoratori a tempo pieno. ( NB: retribuzione tabellare annua =
solo paga base comprese le mensilità aggiuntive ma escluso
ogni altro emolumento contrattuale quale contingenza–anche
se conglobata-, scatti ecc )
103
Esempio:
• Retribuzione tabellare annua :
€ 12.500,00
• Orario settimanale:
40 ore
• Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080 ore
 Retribuzione tabellare oraria:
€ 12.500,00 : 2080 ore = € 6,01
 Retribuzione minima oraria 2010
€ 45,70 x 6 gg.: 40 ore = € 6,85
L’imponibile sarà pari a € 6,85 per le ore retribuite
104
 Medesimo calcolo dell’imponibile va effettuato per i “soci di
cooperative” con contratto part-time, tranne per quelli che
pagano i premi speciali (facchini, barrocciai, vetturini, ecc.)
Un diverso criterio di calcolo dell’imponibile è previsto per i
“dirigenti” con contratto part-time (si assume il massimale di
rendita orario – gg:8 - per il n° delle ore previste dal contratto
part-time per il 2011: 01/01/12-31/12/12 €12,01
 Questa modalità di calcolo dell’imponibile part-time non è
valida per gli “insegnanti”, per i quali è prevista l’applicazione
di particolari premi speciali.
105
In assenza di retribuzioni da denunciare, a causa della
temporanea sospensione dell’attività o della
temporanea mancanza di assicurati, nella sola riga
delle retribuzioni complessive (campo “A”),
scrivere la cifra
0 (zero)
e... nient’altro
106
Gli sconti e le agevolazioni
107
POSIZIONE ASS.
C. C.
VOC E DI TARIFFA
POSIZIONE ASS.
C. C.
8 8 8 8 8 8 8 8
8 8
9 1 2 1
8 8 8 8 8 8 8 8
8 8
GEST. INQ. SIL/ASB
1
DAL (g g /mm)
0 1
/
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO
0 1
AL (g g /mm)
3 1
/
1 2
TIPO (v. le ge nda)
GEST. INQ. SIL/ASB
1
DAL (g g /mm)
0 1
/
0 1
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO
VOC E DI TARIFFA
0 7 2 3
AL (g g /mm)
3 1
/
1 2
TIPO (v. le ge nda)
7 0 5 9 5
2
2 0 5 7 3
7
7 0 5 9 5
2
2 0 5 7 3
7
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. P ARZIALM ENTE ESENTI (CAM P O
B)
DETTAGLIO
DETTAGLIO
QUOTE
RETRIBUZIONI
DI RETRIB.
P ARZIALM
P ARZIALM
ENTE
ENTE
ESENTI
ESENTI
(CAM P O B)
108
LO SCONTO EDILI (LEGGE N. 222/2002)
Lo sconto è previsto solo per la regolazione 2012 ed è pari
all’11,50 %
La riduzione contributiva dei premi dovuti verrà applicata per
gli operai che effettuano un orario di 40 ore settimanali
- dipendenti da aziende edili
- soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che
svolgano lavorazioni edili.
Non si applica sul PSU
Non è cumulabile con altri benefici
Le aziende devono essere in regola con il versamento dei
contributi
Codice “TIPO” : 1
109
Le aziende devono essere:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva (Inps, Inail e CE)
 applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
autocertificare alla DTL(se per la prima volta entro il
16/02/13) l’assenza di provvedimenti amm.vi o giurisdizionali
definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro. Se il modello è già stato
presentato alla DPL in passato per godere del beneficio non va
ripresentato (salvo modifiche)
autocertificare all’Inail (entro il 16 febbraio) l’assenza di
condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della l.
248/06
110
www.inail.it - Assicurazione – Modulistica – Download
modelli – Autoliquidazione - Modello autocertificazione
sconto edile
111
www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC – Modulo
autocertificazione
112
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
(LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, ART. 13)
Per ogni lavoratore assunto dai datori di lavoro privati è
previsto, a seconda della percentuale di riduzione della capacità
lavorativa, il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o
parziale (50%) dei premi dovuti. Sia in regolazione che in rata.
L’agevolazione è usufruibile solo per le aziende con
autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007
Codice “TIPO”: 5 (50%) Oppure 6 (100%)
113
SETTORE DELLA PESCA
(Leggi 343/2000; 388/2000; 350/2003 e 311/2004)
Riduzione del premio in favore delle imprese, con dipendenti e
senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la
pesca costiera, e la pesca nelle acque interne e lagunari
Anno 2012 sconto del 60,00 %
Anno 2013 sconto del 63,20 %
CODICE “TIPO”: 3
114
REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
(ART. 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266)
Alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai
Consorzi tra esse, che assumano, anche con contratto di lavoro
a termine, dirigenti privi di occupazione è concesso, per
ciascuno dei predetti lavoratori e per un periodo non
superiore a dodici mesi, un contributo pari al 50% dei premi
assicurativi dovuti sia in regolazione che in rata.
Le aziende devono essere in regola con i versamenti
contributivi
Codice “TIPO”: 4
115
SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ:
SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN ASTENSIONE
(LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53, ART. 10)
Sgravio nella misura del 50% per i contributi dovuti per i
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratrici (o lavoratori) in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro.
Sia in regolazione che in rata.
Le aziende devono essere in regola con i versamenti
contributivi
CODICE “TIPO”: 7
116
IMPRESE IN ZONE SVANTAGGIATE
(art 9,c5, l.67/88 e ss)
Per le cooperative e i loro consorzi operanti in territori
svantaggiati l’agevolazione si applica nella misura del:
Regolazione 2012
- 75% per territori montani particolarmente svantaggiati
- 68% per le zone agricole svantaggiate
Rata 2013
- 75% per le aree di montagna particolarmente svantaggiate
- 68% per altre aree svantaggiate
CODICE “TIPO”: 5 e 25
117
LA RIDUZIONE DEL PSU ARTIGIANI AUTOTRASPORTATORI
Per le imprese ARTIGIANE di autotrasporto (VOCI 9121 E
9123 ) è prevista una riduzione del premio speciale unitario del
11,90% (applicabile a titolari, soci, associati in
partecipazione…).
È previsto solo per la regolazione 2012 e solo per le voci 9121 e
9123
118
SCONTO ARTIGIANI l. 296/06
 Per le aziende artigiane che non hanno denunciato infortuni –
escluse le franchigie - nel biennio precedente (es per la
regolazione 2012 il biennio di osservazione è 2010-2011).
Le aziende devono essere in regola con i versamenti contributivi.
Le aziende devono preventivamente presentare richiesta di
accesso al beneficio barrando la casella “SI”del modello 1031
“certifico di essere in regola con i requisiti ex l.296/06…”
Per avere lo sconto sulla regolazione 2013 (autoliquidazione
2013/2014) va valorizzato l’apposito campo
sulla prima
schermata della procedura Alpi On line oppure il campo apposito
del tracciato record in anagrafica cliente nel caso di invio
telematico
(record retributivo trk100)
119
SCONTO ARTIGIANI l. 296/06
Per la Regolazione 2012
La misura dello sconto è del 6,95% e si applica alle imprese che
nel 2012 abbiano manifestato tale richiesta attraverso il
modello 1031 oppure accedendo al sito Inail (in sede di
autoliquidazione 2011/2012)
120
REQUISITI PER TUTTI I BENEFICI CONTRIBUTIVI
Requisiti per la concessione dei benefici contributivi (compresa
istanza riduzione tasso ex artt 20 e 24 Mat):
Rispetto degli accordi contrattuali: viene eventualmente verificata
in sede di vigilanza dal personale ispettivo (il Ministero ha chiarito
che non può essere autocertificata)
Regolarità contributiva : viene verificata direttamente dall’Ente che
in caso di inadempiente può revocare i benefici ma invita la ditta a
regolarizzarsi entro 15 giorni
Assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle
condizioni di lavoro: il DL deve inviare l’ autocertificazione alla DTL
competente per territorio
la mancanza dei requisiti determina
La revoca del beneficio
121
LE QUOTE PARZIALMENTE ESENTI
( i n c l u s e
RETRIB UZIONI C OM PLES SIVE
a r
A
q u e l l e
d e i
s o c i
1
0
q u e l l e
5
c o n
C
f a m i l i a r i
2
0
9
5
e s e n z i o n e
Q UOTE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ES ENTI
B
e
n o n
( i n c l u s e
RETRIB UZIONI C O M PLESSIVE
a r
t i g i a n i ,
e s c l u s e
A
3
t o t a l e
d e l
g ià inclus e in A
7
9
q u e l l e
d e i
s o c i
5
1
q u e l l e
5
c o n
5
4
B
C
pie gare e s c lus ivame nte lungo la line a tratte ggiata
f a m i l i a r i
1
e s e n z i o n e
QUO TE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI
R ETRIB UZIONI S PEC IFIC HE SIL/ASB g ià inc lus e in
A
e
0
0
5
4
d e l
g ià inc lus e in A
8
R ETRIB UZIO NI S PEC IFIC HE SIL/AS B g ià inc lus e in
A
1
5
t o t a l e
9
9
8
5
3
pie gare e s clus ivame nte lungo la line a tratte ggiata
DETTAGLIO
P ARZIALM
ENTE
DETTAGLIO
QUOTE DI RETRIBUZIONI
RETRIB . PARZIALM
ENTE ESENTI
(CESENTI
AM PO B )
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI (C AM PO B )
(CAM P O B)
1 1 2 2 8
A
1 0 6 2 3
A
9 5 6 7
D
2 0 2 1 2
F
1 0 0 6 3
D
pie gare es clus ivamente lungo la line a tratteggiata
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
piegare es clus ivamente lungo la linea tratteggiata
A = CFL/Contratti di inserimento con esenzione 25%
B = CFL con applicazione della regola "de minimis"
L
M
D = CFL/Contratti di inserimento con esenzione 40%
P
F
R
= CFL/Contratti di inserimento con esenzione 50%
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
= Contratti Riallin. Contributivo (Evasione totale 4° anno: 40%)
= Contratti Riallin. Contributivo (Evasione totale 5° anno: 20%)
G
S
= Contratti Riallin. Contributivo (Evasione parziale 3° anno: 30%)
H
T
= Contratti Riallin. Contributivo (Evasione parziale 4° anno: 20%)
U
= Contratti Riallin. Contributivo (Evasione parziale 5° anno: 10%)
I
n o n
t i g i a n i ,
e s c l u s e
= Contratti Riallin. Contributivo (Evasione totale 3° anno: 60%)
122
LE QUOTE TOTALMENTE ESENTI
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
2 0 5 5 5
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
C
Fog lio
n°
C
= Contratti di inserimento
esenzione 100%
con
di
n°
N
E
123
INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO
CON CFL
È prevista una riduzione delle retribuzioni (pari al 25 o 50 %) per le
Pubbliche Amministrazioni che operano rispettivamente nel
Centro Nord Italia o nel Mezzogiorno
124
INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO CON
CONTRATTO DI INSERIMENTO
È prevista una riduzione delle retribuzioni (pari al 25, 40, 50 o
100%)nelle condizioni previste dal D.Lgs 276/03 e Regolamento
CE n. 2204/2002
125
Il calcolo del premio
126
Il calcolo del premio “infortuni”
Per i lavoratori dipendenti di qualsiasi qualifica (operai, impiegati,
quadri, dirigenti, …), per i parasubordinati e per i soci e i familiari
coadiuvanti di aziende non artigiane, i premi vanno calcolati, distinti per
ciascuna voce di rischio:
Tasso x retribuzioni imponibili (effettive, convenzionali o di ragguaglio)
+ l’addizionale ANMIL dell’1%
L’importo dei singoli addendi (premio infortuni, silicosi,…) che
compongono il premio dovuto dovrà essere calcolato con 5 (CINQUE)
cifre decimali
Il calcolo del premio “artigiani”
Per il titolare artigiano, i familiari coadiuvanti, e i soci di aziende
artigiane, il premio è quello “speciale unitario” fissato con D.M. per la
classe di rischio, e per la retribuzione convenzionale prescelta, più
l’addizionale 1%
127
Il calcolo del premio “silicosi/asbestosi”
Il premio supplementare per il rischio della silicosi e/o
dell’asbestosi, quando dovuto, si calcola applicando alle
Retribuzioni generali (campo A del mod. 10 3 1) il Tasso
supplementare previsto dall’apposita tabella dell’incidenza
percentuale tra le retribuzioni di cui sopra, e quelle degli esposti
al rischio (campo C del mod. 10 3 1). ESEMPIO:
Retribuzioni generali (campo A)
€ 509.507,00
Retribuzioni specifiche (campo C)
€
Incidenza percentuale
13,68 %
69.725,00
Tasso applicabile (fascia da 12,51% a 15%) 16 per mille
128
TABELLA INCIDENZA SILICOSI
129
Regolazione 2012
- premio infortuni: (retribuzioni per tasso infortuni 2012)
- premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL)
- premio silicosi/asbestosi(retribuzioni per tasso suppl. sil/asb)
più addizionale ANMIL 1% =
Totale
meno rata anticipata 2012 dovuta
Regolazione 2012
Rata 2013
- premio infortuni: (retribuzioni* per tasso infortuni 2013)
- premio artigiani
(rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL)
- premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb**)
più addizionale ANMIL 1%
Rata 2013
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€
€
€
€
_________
_________
_________
_________
€ _________
* Uguali a quelle del 2012 o ridotte se è stata inviata la riduzione del presunto
** Il tasso supplementare di rata deve essere sempre uguale a quello di regolazione
130
Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo
vittime dell’amianto
La Finanziaria 2008 ha introdotto presso l’Inail il Fondo
Vittime per l’amianto i cui beneficiari sono i lavoratori titolari
di rendita diretta, riconosciuta a seguito di una patologia
asbesto correlata per esposizione all’amianto, e i famigliari dei
lavoratori vittime dell’amianto
131
Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo
vittime dell’amianto
Il Fondo è per ¼ a carico delle aziende classificate alle voci:
a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112,
6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272,
9200
b) gestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112,
6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272,
7273, 9220
c) gestione terziario – voci di tariffa 3620, 4100, 6100,6211,
6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
d) gestione altre attività – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100
NB : vedasi basi di calcolo
132
Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo
vittime dell’amianto
Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale a carico delle
aziende è pari al 1,08 % e va calcolata sul premio ordinario dovuto
sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa specificate, al netto di
eventuali sconti (o riduzioni per ditte artigiane) e al netto della
quota Anmil.
Il calcola va effettuato sia per la regolazione 2012 che per la rata
2013 ed anche sul sovra premio silicosi
133
Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo
vittime dell’amianto
Regolazione 2012
- premio infortuni: (retribuzioni per tasso infortuni 2012)
- premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL)
- premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb)
- premio vittime amianto
più addizionale ANMIL 1% =
Totale
meno rata anticipata 2012 dovuta
Regolazione 2012
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
Rata 2012
- premio infortuni: (retribuzioni* per tasso infortuni 2013)
€
- premio artigiani
(rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL)
€
- premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb**) €
-premio vittime amianto
€
più addizionale ANMIL 1%
€
Rata 2013
€
_________
_________
_________
_________
_________
_________
* Uguali a quelle del 2012 o ridotte se è stata inviata la riduzione del presunto
** Il tasso supplementare di rata deve essere sempre uguale a quello di
134
regolazione
LA RIDUZIONE DEL PRESUNTO
Le aziende che prevedono di erogare nell’anno 2013 retribuzioni
inferiori a quelle effettive erogate e denunciate per l’anno 2012
per ogni PAT e voce possono inoltrare,
entro il 16 febbraio 2013, solo telematicamente, motivata di
riduzione, indicando il nuovo importo sul quale intendono
pagare la rata 2013.
Le aziende che prevedono invece di erogare nell’anno 2013
retribuzioni superiori a quelle effettive erogate e denunciate per
l’anno 2012, devono segnalarlo all’INAIL nei termini di legge, ma
effettuare comunque l’autoliquidazione dei premi sulla base
delle retribuzioni effettive dell’anno 2012.
135
LE POSIZIONI NUOVE EMESSE
Tutte le nuove Aziende (cod. ditta), iscritte verso la fine dell’anno
2011, e che comunque non hanno ancora ricevuto il Certificato di
Assicurazione, e quindi le Basi di Calcolo,
NON devono effettuare l’autoliquidazione a febbraio 2013
ma devono attendere l’invio della modulistica (Basi di Calcolo e
mod.10 3 1) e la fissazione, da parte dell’INAIL, di un nuovo,
diverso termine di scadenza per eseguire l’adempimento (giugno
2013).
136
LE CESSAZIONI
Ai sensi del TU (DPR 1124/65) vige l’obbligo di effettuare la
denuncia delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese
successivo a quello della cessazione ma solo quando a cessare è
tutta l’azienda (codice ditta), e non le singole PAT, o le singole
voci, se ne restano comunque in vigore delle altre. Per questa
casistica è consentito ancora l’uso del modello 1031 cartaceo
137
NB
Ricordarsi l’applicazione dell’1% (ANMIL) anche sul PSU
Gli sconti (edili, reimpiego dirigenti sostegno
maternità/paternità, disabili ) si applicano anche
eventualmente sul sovrapremio silicosi.
Gli sconti si detraggono prima dell’applicazione dell’1% (ANMIL)
Rinviare telematicamente le DS inoltrate in formato cartaceo
fin ora (il cartaceo è previsto solo per le aziende cessate)
Calcolare correttamente il premio “Fondo vittime amianto”, se
dovuto
138
Il pagamento
139
LE COMPENSAZIONI
Le stesse modalità di calcolo dei premi in autoliquidazione
consentono di compensare, in automatico, gli eventuali crediti di
regolazione (2012) con i debiti di rata (2013) tra le varie PAT della
stessa azienda.
La compensazione di eventuali crediti “pregressi” potrà essere
effettuata solo previo accertamento dell’esistenza e dell’entità dei
crediti stessi, ed inoltrando apposita informativa in tal senso alla
Sede INAIL competente.
140
LE FORME DI PAGAMENTO
Il pagamento dei premi di autoliquidazione 2012, anche
quest’anno, può essere effettuato:
• in un’unica soluzione entro il 18 febbraio 2013
• in 4 rate trimestrali con scadenza al 18 febbraio 2013, al 16
maggio 2013, al 20 agosto 2013 e al 18 novembre 2013.
Il pagamento rateale comporta il riconoscimento di un interesse
fissato con apposito D.M. Il tasso da applicare alla 2, 3 e 4 rata
pari a 3,11% ed i relativi coefficienti verranno comunicati entro
la rata di maggio.
141
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei premi di autoliquidazione va eseguito solo
mediante il modulo unico di versamento di tributi, contributi e
premi F24, compilando la sezione riservata all’INAIL.
Ogni azienda (codice ditta) dovrà sempre compilare una sola riga
della sezione INAIL del mod. F24 riportando tutti i dati richiesti e
l’importo netto del premio da pagare.
Nel campo ancora intestato “posizione assicurativa” andrà invece
sempre indicato il codice ditta (nel campo “numero”) e il
relativo codice di controllo (nel campo “cc”).
Più di una riga andranno compilate soltanto nel caso di
pagamento contestuale dei Contributi Associativi.
142
F24
1.Codice Sede: è il codice identificativo della Sede INAIL
competente territorialmente rispetto alla sede legale aziendale
rilevabile dal Modulo di dichiarazione delle retribuzioni 10 3 1.
2.Codice Ditta: è il codice identificativo dell’azienda
3.Codice di controllo del Codice Ditta (controcodice)
4.Numero di riferimento dell’autoliquidazione: 902013
5.Causale: valorizzare con la lettera “P” (premi)
143
F24 EP
Modello per Enti e Organismi pubblici – tabelle A e B legge 720/84)
1
2
3
4
5
6
7
1. Sezione: indicare in valore “N”
2.Codice tributo/causale: indicare 90213
3.Codice: indicare il codice della sede Inail (indicato sul mod
1031)
4.Estremi identificativi: indicare il codice ditta (privo del cc)
5.Riferimento A: valorizzare con la lettera “P” (premi)
6. Riferimento B: campo da Non compilare
7. Importi a debito versati: importo da versare
144
LE COMPENSAZIONI CON F24
• Sono possibili compensazioni con Altre amministrazioni o con altri
crediti Inail (previa verifica)
• Se il saldo finale da autoliquidazione è un credito per il datore di
lavoro può essere usato in compensazione in tutto o in parte anche
su altri debiti Inail purchè non iscritti a ruolo esattoriale e
l’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare il
dovuto ad altre Amministrazioni.
• Il credito Inail può essere usato per pagare i contributi associativi,
ma non è possibile il viceversa , ovvero pagare premi o accessori
Inail con crediti da contributi associativi.
• Per i pagamenti disposti con mod F24 EP non è possibile
effettuare compensazioni e per farlo si deve usare il modello
“ordinario”
145
La rateazione ex l 449/97 e l 144/90
4 rate (trimestrali)
146
Barrare la casella SI nell’apposito campo presente nella prima
schermata del servizio ALPI on line nell’apposito campo del
Record retributivo -anagrafica cliente - nel caso del Invio
telematico del file o comunicare tale volontà al Contact
Center assume un valore sostanziale.
vuol dire esprimere la volontà di volersi avvalere del
pagamento rateale di legge
mentre il non farlo configura l’implicita rinuncia a tale facoltà
concessa dalla legge.
147
Il DL che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex
legge 449/97 ed abbia già espresso, in occasione della
precedente autoliquidazione tale volontà è esonerato
dall’obbligo esprimere nuovamente tale volontà
Il DL che intende modificare la modalità di pagamento rateale
versando il premio in un’unica soluzione, deve esprimere tale
volontà selezionando la scelta NO
telematicamente o
manifestare tale volontà al Contact Center
148
NB:
Nel caso in cui la ditta abbia chiesto la revoca della
rateazione della precedente autoliquidazione (o sia stata
revocata d’ufficio a seguito istanza di rateazione
“tradizionale” a scadenza mensile) va NUOVAMENTE indicato
SI
149
TASSI DI INTERESSE
Il pagamento della prima rata al 18 febbraio sarà pari al 25%
del complessivo dovuto e alle successive rate
(maggio,agosto,novembre 2013) si dovrà applicare una
maggiorazione a titolo di interessi (tasso medio di interesse
dei titoli del debito pubblico dell’anno 2012 pari al 3,11%))
150
La c.d. rateazione tradizionale
(rate mensili)
151
Nel caso in cui l’azienda volesse rateizzare il debito (non
inferiore a 1.000 euro) in un numero di rate diverso, dovrà
presentare domanda* (motivata) alla sede Inail
territorialmente competente, versando una rata provvisoria
pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione
al numero di quelle richieste.
* Modello scaricabile dal sito Inail
152
È competente a concedere le rateazioni di pagamento dei
debiti contributivi:
 Il Dirigente di Sede per l’autorizzazione delle rateazioni per
importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non
eccedenti le 12 mensilità .
 Il Dirigente regionale per le domande di rateazione relative
ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di
rate eccedenti le 12 e non superiori a 24
 Il Dirigente regionale, previa approvazione del Ministero del
lavoro, per rate oltre le 24 mensilità (per queste va
presentata garanzia fideiussoria per qualsiasi importo)
153
In caso di mancata risposta da parte dell’Inail entro 20 giorni
dalla data di presentazione dell’istanza,il datore di lavoro può
ritenere accettata la richiesta di rateazione avanzata.
Attualmente il tasso di dilazione applicato è del 6,75%
154
I servizi ON LINE
155
L’INAIL ha da tempo iniziato il progressivo trasferimento in rete dei
suoi servizi, e rende disponibili, a singole Aziende e “Grandi
Utenti”, una serie di servizi telematici già pienamente fruibili dal
sito www.inail.it – area Punto Cliente - quali:
• la Denuncia di Iscrizione (esercizio) on –line
• le Denunce di Variazione on –line
• la Denuncia di Cessazione on –line
• l’istanza di riduzione del tasso per prevenzione (mod.
OT24) on –line
• la richiesta del D.U.R.C.
• la richiesta di riduzione del presunto
• Le richieste di finanziamento
156
la consultazione di tutti i dati aziendali (anagrafici,
contabili e classificativi, debiti/crediti, …)
• la Denuncia di Infortunio e m.p.
• la consultazione on line degli infortuni cui è stato
riconosciuto il “danno biologico”
• la consultazione dello stato delle “pratiche”.
• La denuncia di nuovo lavoro
• L’esonero dalla denuncia di nuovo lavoro
• Autorizzazioni Libro Unico del Lavoro
•
Alpi on line
•
Invio telematico della dichiarazione dei salari
•
Visualizzazione e richiesta basi di calcolo
•
157
L’ACCESSO AI SERVIZI
Per usare i servizi telematici sono necessarie credenziali di
accesso
Le aziende accedono previa registrazione in www-inail.it –
registrazione attraverso il “ codice ditta” (username) indicato
sui certificati Inail e sulle Basi di calcolo e il PIN1 (indicato sulle
Basi di calcolo o richiesto alla Sede Inail). Dopo la registrazione si
entra in possesso del PIN2 ( se smarrito richiedibile al Contact
Center).
Successivamente la password andrà personalizzata.
158
L’utente può comunque recarsi a una Sede Inail e richiedere
una password “provvisoria”.
L’utente titolare di azienda può anche abilitare dei
“subdelegati” che accederanno al sistema attraverso il loro
codice fiscale alfanumerico che costituirà la loro username
159
I “Grandi Utenti” (consulenti del lavoro, associazioni e altri
professionisti abilitati ai sensi di legge - CED –) per accedere ai
servizi on line devono invece essere in possesso del “codice
utente” e della “password” assegnate, su loro richiesta, dalle
Sedi INAIL e che sono rappresentati dal codice fiscale e da una
password provvisoria, da modificare al primo accesso.
Anche per i Grandi Utenti è possibile creare dei “subdelegati”,
fermo restando la responsabilità diretta e esclusiva del titolare
dell’utenza.
.
160
L’INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE
RETRIBUZIONI:
Consente, direttamente dal sito INAIL - Funzione Punto Cliente Area Aziende o Grandi Utenti, l’ “Invio telematico dichiarazione
salari” dei dati relativi all’autoliquidazione , realizzati con vari
altri tipi di software, purchè compatibili.
161
L’INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE
RETRIBUZIONI:
Al momento dell’invio il file viene sottoposto ad un controllo
formale e sostanziale e viene immediatamente rilasciata una
ricevuta a video e poi viene inviata una mail, assieme alla
immagine della dichiarazione inoltrata.
162
LA PROCEDURA ALPI ON-LINE:
Consente , restando in collegamento diretto con il Punto Cliente
del sito INAIL, di elaborare tutte le fasi dell’autoliquidazione:
• importazione automatica delle Basi di calcolo
• inserimento manuale dei dati retributivi
• calcolo della regolazione 2012 e della rata 2013 dei premi, e
degli eventuali contributi associativi, per tutte le voci e per
tutte le PAT del Codice Ditta
• stampe riepilogative dei conteggi eseguiti
SOLO PER I CLIENTI IN DELEGA O DALLA
DITTA STESSA DIRETTAMENTE
163
LA PROCEDURA ALPI ON-LINE:
Anche con il servizio Alpi on line l’artigiano può chiedere
l’ammissione ai benefici ex legge 296/06 per la regolazione
2013 selezionando il campo SI sulla prima schermata del
servizio Alpi on line
164
LA PROCEDURA ALPI ON-LINE:
• stampa dell’eventuale comunicazione motivata di riduzione
delle retribuzioni presunte 2013
• calcolo dell’eventuale rateazione l 449/97
• facsimile del mod. F24 per eseguire il pagamento
• invio automatico della dichiarazione delle retribuzioni 2012
• stampa della ricevuta dell’avvenuto invio.
165
L'OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO
Da quest’anno vanno inviate obbligatoriamente tramite il
servizio telematico (oltre alla apertura del rapporto
assicurativo e alcune variazioni)
 La dichiarazione annuale delle retribuzioni
 La riduzione del presunto
 La comunicazione del pagamento in quattro rate
 La domanda di ammissione alla riduzione per gli artigiani
 L’elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini
 L’istanza per riduzione tasso ex artt 20 e 24 MAT
 La denuncia di nuovo lavoro temporaneo e suo esonero
166
L'OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO
Con la Circolare 43/2012 sono state previste le scadenze per
l’avvio dell’uso esclusivo del servizio telematico Inail per
ciascuna tipologia di comunicazione all’Istituto.
Il cronoprogramma prevede gli ultimi passaggi alla procedura
informatica obbligatoria per ogni trasmissione al giugno
2013 (a giugno diverrà obbligatorio per esempio l’invio
telematico delle autoliquidazioni di ditte cessate, istanze di
rimborso, istanze di rettifica classificazioni, invio dichiarazioni
salari per anni precedenti e altro)
167
IL CONTACT CENTER MULTICANALE 803164
Il CCM eroga anche informazioni inoltre il servizio è stato
potenziato con:
- Servizio Inail risponde (dal portale) per richiedere info
- Servizio Chat durante l’uso di Punto cliente
- Servizio Web collaboration per condividere il desktop con gli
operatori CCM
- Servizio Skipe per usare la connessione per attivare una
conversazione con gi operatori CCM
168
IL CONTACT CENTER MULTICANALE 803164
Il CCM eroga poi i servizi per gli artigiani senza dipendenti (e
assimilati) relativi alla comunicazione del pagamento del
premio in quattro rate e alla certificazione del possesso dei
requisiti per la riduzione del premio L 296/06 (per
l’autoliquidazione 2012/2013)
Per accedere al servizio Contact Center(803164 e dal 21
gennaio 2013 da cellulari tel n. 06 164164) l’artigiano deve
essere in possesso di PIN1 e PIN2 e di un indirizzo e-mail al
quale viene inviata la ricevuta relativa al servizio erogato
169
L’ASSISTENZA
Sono a disposizione degli utenti i seguenti canali di accesso:
Il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del
portale www.inail.it) per richiedere informazioni o
chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti
normativi e procedurali;
Il servizio “Chat”, un sistema di messaggistica istantanea,
attivabile durante l'utilizzo dei servizi on line di Punto
cliente, per ricevere in modalità interattiva assistenza dagli
operatori del Ccm;
Il servizio di “Web collaboration”, attivabile durante
l’utilizzo dei servizi di Punto cliente, al fine di condividere il
proprio desktop con gli operatori del Ccm per una più
efficace assistenza nell'utilizzo dei servizi on line.
Arrivederci al prossimo incontro
VideoLavoro
14 febbraio 2013
Modello CUD 2013;
Incentivi alle assunzioni dopo la riforma
del mercato del lavoro
A cura di Guido Andrea Lanfranchi