In scadenza l`Autoliquidazione Inail 2016-2017
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In scadenza l`Autoliquidazione Inail 2016-2017
In scadenza l’Autoliquidazione Inail 2016-2017 Riduzioni applicabili, minimali e massimali Il prossimo 16 febbraio 2017 scade il termine per il versamento dei premi da autoliquidazione Inail 2016/2017, mentre l’invio telematico della dichiarazione salari deve essere trasmesso entro il 28 febbraio 2017. L’Inail ha pubblicato la “Guida sull’autoliquidazione dei premi e contributi associativi”, versione del 10.01.2017 (in sostituzione della precedente versione del 30.12.2016) e scaricabile dal sito www.inail.it al seguente percorso: Home-Attività-Assicurazione-Premio assicurativoAutoliquidazione, Nel “fascicolo aziende” sono disponibili le basi di calcolo per l’autoliquidazione, i servizi visualizza basi di calcolo” e “richiesta basi di calcolo” (non vengono più spedite alle imprese). Il pagamento dei premi entro il prossimo 16 febbraio può essere effettuato in un’unica soluzione o della prima rata può essere o in quattro rate trimestrali (16 febbraio - 16 maggio - 16 agosto prorogato al 20 agosto - 16 novembre 2017), maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata). Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve comunicare tale volontà, ovvero l’eventuale revoca, esclusivamente tramite i servizi on-line barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico entro il 28 febbraio 2017. Le imprese artigiane senza dipendenti possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel “Punto Cliente” o tramite Contact Center. In caso di versamento del premio di autoliquidazione in rate trimestrali, le 4 rate, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate con gli interessi di differimento utilizzando i coefficienti indicati in tabella (calcolati con il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2016 pari allo 0,55%): Rate Data scadenza versamento Coefficienti interessi 1 16 febbraio 2017 2 16 maggio 2017 0,00134110 3 16 agosto 21 agosto 2017 0,00272740 4 16 novembre 2017 0,00411370 0 Per i datori di lavoro che avendo iniziato l’attività a fine 2016 devono effettuare l’autoliquidazione entro il 16 giugno 2017, versando la I e la II rata entro tale data senza interessi, mentre alla III e IV rata i coefficienti sono diversi L’invio della dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi telematici disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari). Si ricorda che se nelle basi di calcolo è presente la sezione “contributi associativi”, il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l’indicazione del codice prestampato (“codice per F24”, diverso per ogni anno). Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile, l’addizionale fondo per le vittime amianto e i minimali/massimali dell’anno in corso. RIDUZIONI APPLICABILI Sconto artigiani Riduzione Legge di Stabilità 2007 L.296/2006 art.1 c.780-781 Imprese artigiane Riduzione Legge di Stabilità 2014 L.147/2013 art.1 c.128 Settore edile Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la regolazione 2016, prevista in misura pari al 7,61%, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell’autoliquidazione dello scorso anno 2015/2016 barrando la specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l’apposito servizio predisposto sul “Punto cliente”, ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazione (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2014-2015 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere). regolazione 2017: per beneficiare della riduzione per il prossimo anno le imprese devono fare richiesta nell’autoliquidazione di quest’anno barrando l’apposita casella del modello1031 telematico La misura delle riduzioni delle polizze artigiani (premi ordinari polizze dipendenti e premi speciali unitari) è pari al 16,61% per la regolazione 2016 e pari al 16,48% per la rata 2017. La riduzione non si applica ai contratti stipulati con contratto di apprendistato, di lavoro occasionale accessorio e per i lavori in ambito domestico. Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio (con data precedente al 03/01/2015) per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. Per le lavorazioni iniziate dal 03/01/2015 la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino anche l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e che presentano o hanno già presentato il modello OT/20 MAT nel corso del biennio (accettata dall’INAIL). La riduzione è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. La riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2016, a condizione che i datori di lavoro siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza: gli interessati devono trasmettere, entro il 28 febbraio 2017 data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni - l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la dichiarazione per benefici contributivi con cui autocertificano ai sensi dell’art. 8 comma 4, del DM 30.1.2015, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati Addizionale fondo per le vittime amianto L. 244/2007 Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte Primo pagamento del premio di autoliquidazione Aziende artigiane senza dipendenti – Aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti Cessazione attività Cessazione azienda artigiana Contributi associativi nell’allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. L'obbligo di versare l'addizionale per il Fondo amianto è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nel campo "Addizionale amianto L.244/2007" se valorizzato con il "SI". L'addizionale è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia alla regolazione 2016 sia alla rata 2017 dei soli premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nel relativo Regolamento. ALCUNE PARTICOLARITÁ Il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno 2017 retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nell’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata. In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione “rata” del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2016, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono in ogni caso inviare il modulo telematico indicando il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “ALPI online”) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”). Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’art.1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006. In caso di cessazione del codice ditta nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente. È possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente (non ci si riferisce all’uscita di alcuni soggetti, ma alla cessazione dell’azienda artigiana) Se nelle basi di calcolo è presente la sezione “contributi associativi”, il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l’indicazione del codice prestampato (“codice per F24”, diverso per ogni anno). MINIMALI E I MASSIMALI 2016 Per l’anno 2016 sono confermati gli importi dell’anno 2015 in quanto la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati è risultato negativo rispetto l’anno precedente. Generalità dei lavoratori dipendenti. Il premio assicurativo Inail viene calcolato sulle retribuzioni effettive nel rispetto del minimale contrattuale. Categoria di lavoratori Minimale per la generalità dei lavoratori Valore giornaliero € 47,68 Valore mensile € 1.239,68 Lavoratori a tempo parziale. La retribuzione oraria minimale è pari a € 7,15 (47,68 x 6 : 40 = 7,15). Lavoratori parasubordinati. Per i lavoratori a progetto o a collaborazione coordinata e continuativa la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei minimali e massimali, frazionata in dodicesimi sulla base dei mesi di durata del rapporto. Valore giornaliero Minimale Minimale Massimale Massimale fino al 30.06.2016 dal 01.07.2016 fino al 30.06.2016 dal 01.07.2016 € 53,98 € 53,98 € 100,26 € 100,26 Valore mensile (x 25) € 1.349,60 € 1.349,60 € 2.506,40 € 2.506,40 Valore annuale (x 300) € 16.195,20 € 16.195,20 € 30.076,80 € 30.076,80 Premi speciali artigiani. Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati in partecipazione ad imprenditore artigiano, sono stabiliti premi speciali annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta. I premi sono suddivisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo. La retribuzione minima annua per l’anno 2016 è pari a € 14.304,00 (€47,68 x 300). Classi di rischio 1 2 3 4 5 Premio annuo 81,00 169,10 332,30 519,60 728,70 Classi di rischio 6 7 8 9 Premio annuo 936,10 1.150,10 1.264,50 1.737,20 Retribuzione di ragguaglio. Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscono una retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione “di ragguaglio”, che è pari al minimale di rendita. Tale retribuzioni si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Dunque, la retribuzione di ragguaglio, da applicare ai familiari, soci e associati di cui all’art.4, nn.6 e 7, T.U. senza retribuzione effettiva è pari a: Fino al 30.06.16 Dal 01.07.16 Valore giornaliero € 53,98 € 53,98 Valore mensile € 1.349,60 € 1.349,60 Familiari partecipanti all’impresa familiare non artigiana. Il premio per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. è calcolato sulla retribuzione convenzionale come di seguito indicato: Fino al 30.06.16 Dal 01.07.16 Valore giornaliero € 54,21 € 54,21 Valore mensile € 1.355,32 € 1.355,32 Tirocini formativi e di orientamento. Il premio è calcolato sulla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita rapportato alle giornate di presenza, pari ai seguenti valori: Valore giornaliero Valore mensile Fino al 30.06.16 € 53,98 € 1.349,60 Dal 01.07.16 € 53,98 € 1.349,60 (Fonti: circolare INAIL n. 7/2016 e n. 36/2016, nota Inail n. 575 del 12/01/2017, Guida Inail)