In scadenza l`Autoliquidazione Inail 2016-2017

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In scadenza l`Autoliquidazione Inail 2016-2017
In scadenza l’Autoliquidazione Inail 2016-2017
Riduzioni applicabili, minimali e massimali
Il prossimo 16 febbraio 2017 scade il termine per il versamento dei premi da autoliquidazione Inail
2016/2017, mentre l’invio telematico della dichiarazione salari deve essere trasmesso entro il
28 febbraio 2017.
L’Inail ha pubblicato la “Guida sull’autoliquidazione dei premi e contributi associativi”, versione
del 10.01.2017 (in sostituzione della precedente versione del 30.12.2016) e scaricabile dal sito
www.inail.it
al
seguente
percorso:
Home-Attività-Assicurazione-Premio
assicurativoAutoliquidazione,
Nel “fascicolo aziende” sono disponibili le basi di calcolo per l’autoliquidazione, i servizi visualizza
basi di calcolo” e “richiesta basi di calcolo” (non vengono più spedite alle imprese).
Il pagamento dei premi entro il prossimo 16 febbraio può essere effettuato in un’unica soluzione o
della prima rata può essere o in quattro rate trimestrali (16 febbraio - 16 maggio - 16 agosto
prorogato al 20 agosto - 16 novembre 2017), maggiorato degli interessi (con esclusione della
prima rata).
Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve
comunicare tale volontà, ovvero l’eventuale revoca, esclusivamente tramite i servizi on-line
barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico entro il 28 febbraio 2017. Le imprese
artigiane senza dipendenti possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate
utilizzando la funzionalità prevista nel “Punto Cliente” o tramite Contact Center.
In caso di versamento del premio di autoliquidazione in rate trimestrali, le 4 rate, ognuna pari al
25% del premio annuale, devono essere versate con gli interessi di differimento utilizzando i
coefficienti indicati in tabella (calcolati con il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno
2016 pari allo 0,55%):
Rate
Data scadenza versamento
Coefficienti interessi
1
16 febbraio 2017
2
16 maggio 2017
0,00134110
3
16 agosto  21 agosto 2017
0,00272740
4
16 novembre 2017
0,00411370
0
Per i datori di lavoro che avendo iniziato l’attività a fine 2016 devono effettuare l’autoliquidazione
entro il 16 giugno 2017, versando la I e la II rata entro tale data senza interessi, mentre alla III e IV
rata i coefficienti sono diversi
L’invio della dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuato esclusivamente tramite i
servizi telematici disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni
Salari).
Si ricorda che se nelle basi di calcolo è presente la sezione “contributi associativi”, il versamento
tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una
riga separata del modello di pagamento con l’indicazione del codice prestampato (“codice per
F24”, diverso per ogni anno).
Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore
edile, l’addizionale fondo per le vittime amianto e i minimali/massimali dell’anno in corso.
RIDUZIONI APPLICABILI
Sconto artigiani
Riduzione Legge di
Stabilità 2007
L.296/2006 art.1
c.780-781
Imprese artigiane
Riduzione Legge di
Stabilità 2014
L.147/2013 art.1
c.128
Settore edile
Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire
della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la
regolazione 2016, prevista in misura pari al 7,61%, a condizione di aver
fatto richiesta in occasione dell’autoliquidazione dello scorso anno
2015/2016 barrando la specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art.
1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l’apposito servizio
predisposto sul “Punto cliente”, ovvero aver dichiarato di essere in regola
con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive
modificazione (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non
aver registrato infortuni nel biennio 2014-2015 (non si tiene conto degli
infortuni in franchigia e in itinere).
regolazione 2017: per beneficiare della riduzione per il prossimo anno le
imprese devono fare richiesta nell’autoliquidazione di quest’anno barrando
l’apposita casella del modello1031 telematico
La misura delle riduzioni delle polizze artigiani (premi ordinari polizze
dipendenti e premi speciali unitari) è pari al 16,61% per la regolazione
2016 e pari al 16,48% per la rata 2017. La riduzione non si applica ai
contratti stipulati con contratto di apprendistato, di lavoro occasionale
accessorio e per i lavori in ambito domestico.
Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio (con data precedente al
03/01/2015) per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile
medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione
spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente
anche al premio supplementare silicosi. Per le lavorazioni iniziate dal
03/01/2015 la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino anche
l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e che
presentano o hanno già presentato il modello OT/20 MAT nel corso del
biennio (accettata dall’INAIL). La riduzione è applicata automaticamente
anche al premio supplementare silicosi.
La riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell'11,50% e si
applica alla sola regolazione 2016, a condizione che i datori di lavoro siano
regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si
applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne
passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della
sentenza: gli interessati devono trasmettere, entro il 28 febbraio 2017 data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni - l’apposito
modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza
delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. Se la richiesta del
beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche
rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono
trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato
Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la dichiarazione
per benefici contributivi con cui autocertificano ai sensi dell’art. 8 comma 4,
del DM 30.1.2015, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo
il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati
Addizionale fondo
per le vittime
amianto
L. 244/2007
Comunicazione
di
riduzione
delle
retribuzioni presunte
Primo
pagamento
del
premio
di
autoliquidazione
Aziende
artigiane
senza dipendenti –
Aziende
non
artigiane che hanno
occupato
solo
apprendisti
Cessazione attività
Cessazione azienda
artigiana
Contributi associativi
nell’allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso
allegato per ciascun illecito. La domanda di ammissione al beneficio si
presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione
“Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle
retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
L'obbligo di versare l'addizionale per il Fondo amianto è evidenziato nelle
basi di calcolo del premio nel campo "Addizionale amianto L.244/2007" se
valorizzato con il "SI". L'addizionale è fissata nella misura dell'1,33%, da
applicare sia alla regolazione 2016 sia alla rata 2017 dei soli premi ordinari
dovuti sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nel relativo
Regolamento.
ALCUNE PARTICOLARITÁ
Il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno 2017 retribuzioni
inferiori a quelle corrisposte nell’anno precedente, deve inviare all’INAIL
entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle
retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della
rata premio anticipata.
In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio
anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle
retribuzioni presunte, riportate nella sezione “rata” del modulo per la
comunicazione delle basi di calcolo dei premi
Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di
calcolo del premio risulta una rata anticipata 2016, comprensiva del
premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane
che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono in
ogni caso inviare il modulo telematico indicando il valore “zero” nel
campo “Retribuzioni complessive” per la dichiarazione delle retribuzioni
(servizio “ALPI online”) oppure nello specifico campo del tracciato record
(servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”). Le aziende artigiane
senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione
delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il
premio in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’art.1,
commi 780 e 781, della legge n. 296/2006.
In caso di cessazione del codice ditta nel corso dell’anno, la denuncia
delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il
modulo cartaceo per PEC alla sede competente.
È possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che
abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente (non ci si
riferisce all’uscita di alcuni soggetti, ma alla cessazione dell’azienda
artigiana)
Se nelle basi di calcolo è presente la sezione “contributi associativi”, il
versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio
Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di
pagamento con l’indicazione del codice prestampato (“codice per F24”,
diverso per ogni anno).
MINIMALI E I MASSIMALI 2016
Per l’anno 2016 sono confermati gli importi dell’anno 2015 in quanto la variazione dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati è risultato negativo rispetto l’anno precedente.
Generalità dei lavoratori dipendenti. Il premio assicurativo Inail viene calcolato sulle retribuzioni
effettive nel rispetto del minimale contrattuale.
Categoria di lavoratori
Minimale per la generalità dei lavoratori
Valore giornaliero
€ 47,68
Valore mensile
€ 1.239,68
Lavoratori a tempo parziale. La retribuzione oraria minimale è pari a € 7,15 (47,68 x 6 : 40 =
7,15).
Lavoratori parasubordinati. Per i lavoratori a progetto o a collaborazione coordinata e
continuativa la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei
minimali e massimali, frazionata in dodicesimi sulla base dei mesi di durata del rapporto.
Valore giornaliero
Minimale
Minimale
Massimale
Massimale
fino al 30.06.2016
dal 01.07.2016
fino al 30.06.2016
dal 01.07.2016
€ 53,98
€ 53,98
€ 100,26
€ 100,26
Valore mensile
(x 25)
€ 1.349,60
€ 1.349,60
€ 2.506,40
€ 2.506,40
Valore annuale
(x 300)
€ 16.195,20
€ 16.195,20
€ 30.076,80
€ 30.076,80
Premi speciali artigiani. Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare
artigiano ed associati in partecipazione ad imprenditore artigiano, sono stabiliti premi speciali
annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta ed alla classe di rischio in cui è
compresa la lavorazione svolta. I premi sono suddivisibili in 12 mesi e l’importo mensile così
ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla
cessazione del rapporto assicurativo.
La retribuzione minima annua per l’anno 2016 è pari a € 14.304,00 (€47,68 x 300).
Classi di rischio
1
2
3
4
5
Premio annuo
81,00
169,10
332,30
519,60
728,70
Classi di rischio
6
7
8
9
Premio annuo
936,10
1.150,10
1.264,50
1.737,20
Retribuzione di ragguaglio. Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscono una retribuzione
fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite
tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione “di ragguaglio”, che è pari al minimale di
rendita. Tale retribuzioni si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione
convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dunque, la retribuzione di ragguaglio, da applicare ai familiari, soci e associati di cui all’art.4, nn.6
e 7, T.U. senza retribuzione effettiva è pari a:
Fino al 30.06.16
Dal 01.07.16
Valore giornaliero
€ 53,98
€ 53,98
Valore mensile
€ 1.349,60
€ 1.349,60
Familiari partecipanti all’impresa familiare non artigiana. Il premio per i familiari partecipanti
all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. è calcolato sulla retribuzione convenzionale
come di seguito indicato:
Fino al 30.06.16
Dal 01.07.16
Valore giornaliero
€ 54,21
€ 54,21
Valore mensile
€ 1.355,32
€ 1.355,32
Tirocini formativi e di orientamento. Il premio è calcolato sulla retribuzione convenzionale pari al
minimale di rendita rapportato alle giornate di presenza, pari ai seguenti valori:
Valore giornaliero
Valore mensile
Fino al 30.06.16
€ 53,98
€ 1.349,60
Dal 01.07.16
€ 53,98
€ 1.349,60
(Fonti: circolare INAIL n. 7/2016 e n. 36/2016, nota Inail n. 575 del 12/01/2017, Guida Inail)