LA RATEAZIONE DEL PREMIO INAIL

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LA RATEAZIONE DEL PREMIO INAIL
LA RATEAZIONE DEL PREMIO INAIL
Come noto, il pagamento del premio INAIL può essere effettuato dal datore di lavoro in un’unica
soluzione entro il 16 febbraio 2010, oppure lo stesso può richiedere all’Istituto di rateizzare in
quattro rate di uguale importo:
il pagamento del premio anticipato e
la regolazione del premio relativo all’anno precedente.
Nel caso in cui vi sia l’opzione per la rateazione, il pagamento avverrà in quattro rate trimestrali di
pari importo con scadenza:
16 febbraio 2010,
16 maggio 2010 (poiché il giorno 16 maggio cade di domenica, il pagamento può avvenire
entro lunedì 17 maggio 2010),
16 agosto 2010,
16 novembre 2010.
Si ricorda che il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della
rateazione barrando la casella “SI” del modulo della dichiarazione delle retribuzioni (campo 89 del
modello 1031 – di seguito riportato), se:
vuole accedere per la prima volta alla rateazione;
pur avendo manifestato nel 2009 la volontà di pagare ratealmente ha poi versato il premio
in un’unica soluzione al 16 febbraio;
non ha effettuato alcun pagamento per l’autoliquidazione dell’anno precedente.
Preme evidenziare che dal 2010 (autoliquidazione 2009/2010) il datore di lavoro che non
intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella
“NO” del modulo della dichiarazione delle retribuzioni (campo 89 del modello 1031).
Di conseguenza, viene meno l’adempimento cartaceo che vigeva negli anni precedenti
(compilazione ed invio del modello “Revoca rateazioni” entro il termine di scadenza
dell’autoliquidazione).
Tasso di interesse
L’INAIL, con Nota n. 500 del 20 gennaio 2010, ha reso noto il tasso di interesse da applicare al
secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all’autoliquidazione 2009/2010, in osservanza alle
previsioni normative in tema di rateazione (art. 59, comma 19, della Legge n. 449/1997, come
modificato dall’art. 55, comma 5, della Legge n. 144/1999).
Si ricorda, infatti, che le somme riguardanti le scadenze successive a quella del 16
febbraio 2010 sono maggiorate degli interessi a un tasso pari al tasso medio di interesse
dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente, fissato dal Ministero dell’Economia.
Per l’autoliquidazione 2009/2010 il tasso è stato determinato nella misura del 2,18%.
Coefficienti per la rateazione
Con la nota di cui sopra, l’Istituto ha diffuso i coefficienti che devono essere utilizzati dai datori di
lavoro, che optano per il pagamento rateale dei premi derivanti dall’autoliquidazione 2009/2010.
Tali coefficienti sono determinati sulla base del:
tasso di interesse, fissato al 2,18 per cento e
numero di giornate cadenti nei periodi 16 febbraio - 16 maggio, 16 febbraio -16 agosto e 16
febbraio - 16 novembre.
Si ricorda che la prima rata dovrà essere versata entro martedì 16 febbraio 2010.
Di seguito si riportano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:
Numero rata Scadenza rata Coefficienti
1. 2a 16 maggio 2010 (*) 0,005315616
2. 3a 16 agosto 2010 0,010810411
3. 4a 16 novembre 2010 0,016305205
(*) Poiché il giorno 16 maggio cade di domenica, il pagamento può essere effettuato entro lunedì
17 maggio 2010.
Per i datori di lavoro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2009/2010 in
scadenza al 16 giugno 2010, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata
scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono i seguenti:
Numero rata Scadenza rata Coefficienti
3a 16 agosto 2010 0,003643288
4a 16 novembre 2010 0,009138082
In quest’ultimo caso deve essere effettuato entro il 16 giugno 2010 il versamento del 50% del
premio dovuto.