1 LE NUOVE MODALITA` DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI

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1 LE NUOVE MODALITA` DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI
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Prot. n° 474/22
FEBBRAIO 2016
A tutti i colleghi (*)
Circolare N° 3/FEBBRAIO 2016
LE NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E DELLE
RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il Decreto Legislativo n° 151 del 14 settembre 2015, in attuazione della Legge
delega n° 183 del 10 dicembre 2014, ha previsto, all'art. 26, nuove modalità per
la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del
rapporto di lavoro con l'intento di limitare il fenomeno delle così dette “dimissioni
in bianco”.
In attuazione della prefata norma, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 7
dell'11 gennaio 2016, ha definito il modulo telematico per la comunicazione del
recesso dal rapporto di lavoro e le relative specifiche tecniche. In ultimo, il
Dicastero del Welfare, con la circolare n° 12 del 4 marzo u.s. ha fornito le proprie
istruzioni operative e gli opportuni chiarimenti, per la corretta gestione di tale
nuova procedura che è in vigore dal 12 marzo 2016.
Ma andiamo ad esaminare nello specifico le novità introdotte e che potrebbero
comportare notevoli problematiche gestionali per gli Operatori di settore (in primis
i Consulenti del Lavoro).
L'art. 26 c. 1 del D. Lgs. n° 151 del 14 settembre 2015 prevede che “al di fuori
delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità
telematiche su appositi modelli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro
e alla Direzione territoriale del lavoro competente …..omissis...”
Pertanto, per le dimissioni o risoluzioni consensuali comunicate da 12 marzo u.s.
in poi, il recesso dal rapporto di lavoro dovrà necessariamente essere comunicato
seguendo l'apposita procedura individuata dal Ministero del Lavoro con il Decreto
del 15 dicembre 2015. Vale, pertanto, la data in cui il recesso viene
comunicato a prescindere dalla sua decorrenza, considerato che potrebbe
esserci (come da prassi) il rispetto del periodo di preavviso contrattuale.
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Sono esclusi dalla nuova procedura i recessi:
 da un rapporto di lavoro domestico;
 intervenuti nelle sedi “protette” di cui all'art. 2113 cod. civ. (Giudice,
Sindacato, DD.TT.LL.) o innanzi alle commissioni di certificazione - ex art. 76
D. Lgs. n° 276/2003;
 intervenuti durante il periodo di prova di cui all'art. 2096 cod. civ (tale
esclusione viene indicata dal Ministero del Lavoro nella circolare n° 12/2016
ma non è rinvenibile nel dettato normativo);
 dai rapporti di lavoro marittimo;
 nel pubblico impiego (anche qui, il citato documento di prassi ministeriale
aggiunge una ulteriore ipotesi non espressamente prevista dal decreto
delegato).
Sono altresì escluse, dalla nuova procedura, le dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino - ex
art. 55 del D. Lgs. n° 151/2001 (id.: Testo unico della maternità e paternità) - in
quanto, in tale fattispecie, è necessario esperire la procedura di convalida presso
la competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Ma, come è articolata, praticamente, la nuova procedura per le dimissioni e le
risoluzioni consensuali?
Il lavoratore può procedere personalmente oppure tramite soggetti individuati dalla
norma.
Nel caso in cui decidesse di procedere direttamente dovrà:
 munirsi di PIN Inps (se non ne è già in possesso);
 effettuare apposita registrazione sul portale www.cliclavoro.gov.it
munendosi, in tal modo, di una user e di una password;
 accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione dell'apposito modello.
Nel caso in cui il rapporto sia iniziato dopo l'anno 2008, il sistema proporrà
automaticamente i rapporti di lavoro esistenti, in modo da consentire al
lavoratore la scelta di quello dal quale intende recedere. Ex adverso, per i
rapporti iniziati prima del 2008 (ante introduzione del modello “UniLav”), sarà
lo stesso lavoratore a dover inserire manualmente tutti i dati necessari;
 inviare telematicamente il modello, ricevendo, al contempo, un codice
alfanumerico attestante l'avvenuta trasmissione. Il modello sarà
automaticamente inoltrato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro
ed alla casella di posta elettronica del datore di lavoro. Da quanto indica il
Dicastero di Via Flavia, con la circolare n° 12/2016, per il datore di lavoro
sembrerebbe possibile indicare anche una mail “ordinaria” e non,
necessariamente, un indirizzo di posta elettronica certificata.
In alternativa alla procedura appena elencata, il lavoratore potrà
rivolgersi:
 ai Patronati;
 alle Organizzazione sindacali;
 agli Enti bilaterali;
 alle Commissioni di certificazione di cui al D. Lgs. n° 276/2003.
In tal caso sarà cura di tali soggetti identificare il lavoratore ed effettuare i necessari
adempimenti telematici.
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Il modulo telematico è composto di varie sezioni:
La Sezione 1 contiene i dati del lavoratore:
o Codice Fiscale;
o Cognome;
o Nome;
o Indirizzo di posta elettronica.
La Sezione 2 è dedicata ai dati del datore di lavoro:
o Codice Fiscale;
o Denominazione;
o Indirizzo sede di lavoro;
o Comune sede di Lavoro.
La Sezione 3 richiede i dati inerenti il rapporto di lavoro:
o Data Inizio;
o Tipologia contrattuale.
La Sezione 4 è inerente la motivazione della comunicazione che si effettua:
o Deve essere inserito un “flag” nella casella corrispondente alle dimissioni, alla
risoluzione consensuale o alla revoca;
o La data di decorrenza del recesso.
La Sezione 5 contiene i dati dell'invio:
o Il codice univoco che identifica il modulo;
o Il tipo di soggetto che effettua la trasmissione;
o Il codice fiscale del soggetto che invia il modulo;
o Il codice identificativo del modulo nel caso in cui la comunicazione sia di
“revoca”;
o La data di trasmissione (dalla quale decorrono anche i sette giorni per
l'eventuale “ripensamento”);
o Il modulo telematico prevede una particolare stampa atta a prevenire
falsificazioni.
Naturalmente la nuova procedura per le dimissioni o risoluzioni
consensuali non fa venir meno l'obbligo, per il datore di lavoro, di inviare,
entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione, la consueta comunicazione
telematica “UniLav”.
L'art 26, comma 1, del Decreto Legislativo n° 151/2015 prevede che le dimissioni
e le risoluzioni consensuali, comunicate con modalità diverse da quelle
indicate, sono inefficaci. Dobbiamo purtroppo evidenziare che questa volta,
diversamente da quanto previsto dalla Legge n° 92/2012, art. 4 cc. 19 e 20
(“nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida.... il
rapporto di lavoro si intende risolto.... qualora la lavoratrice o il lavoratore non
aderisca entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi....
ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione....”), il Legislatore non ha
previsto una analoga procedura per le nuove modalità di presentazione delle
dimissioni o delle risoluzioni consensuali. Pertanto, in caso di inerzia del
lavoratore, l'eventuale “invito” del datore di lavoro, all'ottemperanza al
nuovo dettato normativo, non produrrà, da solo, effetti risolutivi come
avveniva con la Legge “Fornero”.
Il datore di lavoro che alteri i moduli, salvo che il fatto costituisca reato, è punito
con la sanzione amministrativa da euro ##5.000,00## ad euro
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##30.000,00##. L'accertamento, e la conseguente, eventuale, irrogazione della
sanzione, sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Come se non bastasse la complicazione procedurale, il prefato decreto delegato
introduce anche un innovativo “diritto di ripensamento” in favore del
dipendente.
Il comma 2 dell'articolo 26 prevede, infatti, che “entro sette giorni dalla data di
trasmissione del modulo … il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la
risoluzione consensuale con le medesime modalità”.
De facto, il prestatore, entro sette giorni dall'avvenuta trasmissione del
modulo telematico, può, sempre on-line, revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale, senza necessità di fornire una qualsivoglia
motivazione. In tale evenienza, il rapporto di lavoro si considera mai cessato, con
la conseguente necessità di considerare i giorni di assenza quali non retribuiti, salvo
il caso in cui la revoca non avvenga all'interno del periodo di preavviso lavorato.
Criticità (rectius: assurdità) pratiche.
Tralasciando le (ovvie) perplessità su una nuova procedura telematica
particolarmente farraginosa, intesa a limitare un fenomeno che sembra di portata
molto più limitata rispetto a quella paventata dal Legislatore, e sorvolando sul fatto
che la previsione normativa viene inserita nel titolo I del D.Lgs. n° 151/2015
intitolato “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure......”, restano, in
ogni caso, molteplici dubbi sostanziali che la circolare n° 12/2016 del Ministero del
Lavoro ha evitato (volutamente ???) di dissimulare.
In primis: cosa succede se il lavoratore non segue la procedura prevista dalla
norma?
Nel mentre la Legge “Fornero” prevedeva una “via di uscita” (invito alla convalida
entro sette giorni dal ricevimento dell'invito e conseguente efficacia delle dimissioni
in caso di inerzia del lavoratore), il D.Lgs. n° 151/2015 non prevede tale
procedura. Attesa l'inefficacia dell'atto di recesso, in caso di mancato esperimento
della procedura telematica, al datore di lavoro non resterà che aprire un
procedimento disciplinare - ex art. 7 della L. n° 300/70 (Statuto dei lavoratori) dovendo, molto probabilmente, giungere ad un licenziamento disciplinare per
assenze ingiustificate. Tale recesso comporterebbe, come noto, l'obbligo di pagare
il “ticket di licenziamento” previsto dall'art. 2 c. 31 della L. n° 92/2012,
attualmente fissato in euro ##40,84## per ogni mese di anzianità lavorativa,
entro il limite di euro ##1.470,30## pari a 36 mesi di anzianità.
Paradossalmente, un lavoratore che abbia deciso spontaneamente di dimettersi,
ma non voglia “perdere” il diritto al sussidio di disoccupazione NASpI, potrebbe
rassegnare le dimissioni senza seguire la procedura telematica. In tal caso, il datore
di lavoro si troverebbe costretto ad esperire la procedura disciplinare ed al termine
della stessa irrogare il licenziamento, con la beffa ulteriore di pagare il contributo
di risoluzione. Il lavoratore, ex adverso, si troverebbe a lasciare volontariamente il
lavoro beneficiando anche (oseremmo dire indebitamente) della prestazione a
sostegno del reddito posta a carico dell'intera collettività.
Il datore di lavoro potrebbe anche decidere di aprire il procedimento disciplinare,
contestando le assenze ingiustificate, senza poi procedere al licenziamento. In tal
caso, però, potrebbe trovarsi a dover avviare un contenzioso con gli Enti
previdenziali per l'eventuale mancata contribuzione, a maggior ragione se trattasi
di un datore di lavoro edile per il quale esiste la c.d. “retribuzione virtuale”.
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Altra situazione paradossale, nella quale potrebbe venirsi a trovare il datore di
lavoro, è quella relativa all'esercizio del “diritto di ripensamento”.
Immaginiamo un lavoratore che, all'improvviso, si dimette. Il datore di lavoro deve
correre subito ai ripari ed effettuare una nuova assunzione. Ma il “vecchio”
lavoratore, entro i sette giorni, ci ripensa, e revoca le dimissioni. Quale sarà la
sorte del neo-assunto in “sostituzione”? E se questo nuovo assunto, a sua volta, si
fosse dimesso da altro lavoro per cogliere l'occasione di una nuova avventura
lavorativa? Eserciterà anche lui il diritto di ripensamento? Come ben vediamo
potrebbero innescarsi situazioni paradossali di cui non avevamo sicuramente
bisogno…..
Ma, anche volendo seguire in modo pedissequo le previsioni normative, non
mancano di certo le perplessità.
Se il lavoratore vuole procedere personalmente all’invio delle dimissioni
telematiche, e non è già in possesso del pin INPS, dovrà per prima cosa provvedere
a tale richiesta. La procedura telematica dell’Istituto prevede il rilascio della prima
parte del pin, normalmente, con l’invio di un sms al numero di cellulare indicato
all’atto della richiesta. La seconda parte del pin giunge, all’indirizzo indicato dal
richiedente, mediante spedizione postale i cui tempi non sono sempre rapidissimi.
Pertanto, il lavoratore potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di non poter
rassegnare le dimissioni, o magari a doverle procrastinare nel tempo, in quanto
non ha ricevuto in tempo utile il codice pin, completo di entrambi le parti, per
effettuare l’adempimento (pensiamo ai CC.CC.NN.LL. che prevedono la decorrenza
del preavviso dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese).
In tal caso, per accelerare i tempi, il lavoratore dovrà recarsi presso un Patronato
o presso un’altra delle sedi individuate dal decreto delegato.
Ad maiora!!
Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio
A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore
A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi “O. Baroncelli”
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano
A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi “O. Baroncelli”
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA”
il Responsabile
F.to Dott. Francesco Capaccio
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(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI
ED/FC/PA
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