1 LE NUOVE MODALITA` DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI
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1 LE NUOVE MODALITA` DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI
. Prot. n° 474/22 FEBBRAIO 2016 A tutti i colleghi (*) Circolare N° 3/FEBBRAIO 2016 LE NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO Il Decreto Legislativo n° 151 del 14 settembre 2015, in attuazione della Legge delega n° 183 del 10 dicembre 2014, ha previsto, all'art. 26, nuove modalità per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con l'intento di limitare il fenomeno delle così dette “dimissioni in bianco”. In attuazione della prefata norma, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 7 dell'11 gennaio 2016, ha definito il modulo telematico per la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e le relative specifiche tecniche. In ultimo, il Dicastero del Welfare, con la circolare n° 12 del 4 marzo u.s. ha fornito le proprie istruzioni operative e gli opportuni chiarimenti, per la corretta gestione di tale nuova procedura che è in vigore dal 12 marzo 2016. Ma andiamo ad esaminare nello specifico le novità introdotte e che potrebbero comportare notevoli problematiche gestionali per gli Operatori di settore (in primis i Consulenti del Lavoro). L'art. 26 c. 1 del D. Lgs. n° 151 del 14 settembre 2015 prevede che “al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi modelli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente …..omissis...” Pertanto, per le dimissioni o risoluzioni consensuali comunicate da 12 marzo u.s. in poi, il recesso dal rapporto di lavoro dovrà necessariamente essere comunicato seguendo l'apposita procedura individuata dal Ministero del Lavoro con il Decreto del 15 dicembre 2015. Vale, pertanto, la data in cui il recesso viene comunicato a prescindere dalla sua decorrenza, considerato che potrebbe esserci (come da prassi) il rispetto del periodo di preavviso contrattuale. 1 Sono esclusi dalla nuova procedura i recessi: da un rapporto di lavoro domestico; intervenuti nelle sedi “protette” di cui all'art. 2113 cod. civ. (Giudice, Sindacato, DD.TT.LL.) o innanzi alle commissioni di certificazione - ex art. 76 D. Lgs. n° 276/2003; intervenuti durante il periodo di prova di cui all'art. 2096 cod. civ (tale esclusione viene indicata dal Ministero del Lavoro nella circolare n° 12/2016 ma non è rinvenibile nel dettato normativo); dai rapporti di lavoro marittimo; nel pubblico impiego (anche qui, il citato documento di prassi ministeriale aggiunge una ulteriore ipotesi non espressamente prevista dal decreto delegato). Sono altresì escluse, dalla nuova procedura, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino - ex art. 55 del D. Lgs. n° 151/2001 (id.: Testo unico della maternità e paternità) - in quanto, in tale fattispecie, è necessario esperire la procedura di convalida presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Ma, come è articolata, praticamente, la nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali? Il lavoratore può procedere personalmente oppure tramite soggetti individuati dalla norma. Nel caso in cui decidesse di procedere direttamente dovrà: munirsi di PIN Inps (se non ne è già in possesso); effettuare apposita registrazione sul portale www.cliclavoro.gov.it munendosi, in tal modo, di una user e di una password; accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione dell'apposito modello. Nel caso in cui il rapporto sia iniziato dopo l'anno 2008, il sistema proporrà automaticamente i rapporti di lavoro esistenti, in modo da consentire al lavoratore la scelta di quello dal quale intende recedere. Ex adverso, per i rapporti iniziati prima del 2008 (ante introduzione del modello “UniLav”), sarà lo stesso lavoratore a dover inserire manualmente tutti i dati necessari; inviare telematicamente il modello, ricevendo, al contempo, un codice alfanumerico attestante l'avvenuta trasmissione. Il modello sarà automaticamente inoltrato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro ed alla casella di posta elettronica del datore di lavoro. Da quanto indica il Dicastero di Via Flavia, con la circolare n° 12/2016, per il datore di lavoro sembrerebbe possibile indicare anche una mail “ordinaria” e non, necessariamente, un indirizzo di posta elettronica certificata. In alternativa alla procedura appena elencata, il lavoratore potrà rivolgersi: ai Patronati; alle Organizzazione sindacali; agli Enti bilaterali; alle Commissioni di certificazione di cui al D. Lgs. n° 276/2003. In tal caso sarà cura di tali soggetti identificare il lavoratore ed effettuare i necessari adempimenti telematici. 2 Il modulo telematico è composto di varie sezioni: La Sezione 1 contiene i dati del lavoratore: o Codice Fiscale; o Cognome; o Nome; o Indirizzo di posta elettronica. La Sezione 2 è dedicata ai dati del datore di lavoro: o Codice Fiscale; o Denominazione; o Indirizzo sede di lavoro; o Comune sede di Lavoro. La Sezione 3 richiede i dati inerenti il rapporto di lavoro: o Data Inizio; o Tipologia contrattuale. La Sezione 4 è inerente la motivazione della comunicazione che si effettua: o Deve essere inserito un “flag” nella casella corrispondente alle dimissioni, alla risoluzione consensuale o alla revoca; o La data di decorrenza del recesso. La Sezione 5 contiene i dati dell'invio: o Il codice univoco che identifica il modulo; o Il tipo di soggetto che effettua la trasmissione; o Il codice fiscale del soggetto che invia il modulo; o Il codice identificativo del modulo nel caso in cui la comunicazione sia di “revoca”; o La data di trasmissione (dalla quale decorrono anche i sette giorni per l'eventuale “ripensamento”); o Il modulo telematico prevede una particolare stampa atta a prevenire falsificazioni. Naturalmente la nuova procedura per le dimissioni o risoluzioni consensuali non fa venir meno l'obbligo, per il datore di lavoro, di inviare, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione, la consueta comunicazione telematica “UniLav”. L'art 26, comma 1, del Decreto Legislativo n° 151/2015 prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali, comunicate con modalità diverse da quelle indicate, sono inefficaci. Dobbiamo purtroppo evidenziare che questa volta, diversamente da quanto previsto dalla Legge n° 92/2012, art. 4 cc. 19 e 20 (“nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida.... il rapporto di lavoro si intende risolto.... qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi.... ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione....”), il Legislatore non ha previsto una analoga procedura per le nuove modalità di presentazione delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali. Pertanto, in caso di inerzia del lavoratore, l'eventuale “invito” del datore di lavoro, all'ottemperanza al nuovo dettato normativo, non produrrà, da solo, effetti risolutivi come avveniva con la Legge “Fornero”. Il datore di lavoro che alteri i moduli, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro ##5.000,00## ad euro 3 ##30.000,00##. L'accertamento, e la conseguente, eventuale, irrogazione della sanzione, sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Come se non bastasse la complicazione procedurale, il prefato decreto delegato introduce anche un innovativo “diritto di ripensamento” in favore del dipendente. Il comma 2 dell'articolo 26 prevede, infatti, che “entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo … il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”. De facto, il prestatore, entro sette giorni dall'avvenuta trasmissione del modulo telematico, può, sempre on-line, revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale, senza necessità di fornire una qualsivoglia motivazione. In tale evenienza, il rapporto di lavoro si considera mai cessato, con la conseguente necessità di considerare i giorni di assenza quali non retribuiti, salvo il caso in cui la revoca non avvenga all'interno del periodo di preavviso lavorato. Criticità (rectius: assurdità) pratiche. Tralasciando le (ovvie) perplessità su una nuova procedura telematica particolarmente farraginosa, intesa a limitare un fenomeno che sembra di portata molto più limitata rispetto a quella paventata dal Legislatore, e sorvolando sul fatto che la previsione normativa viene inserita nel titolo I del D.Lgs. n° 151/2015 intitolato “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure......”, restano, in ogni caso, molteplici dubbi sostanziali che la circolare n° 12/2016 del Ministero del Lavoro ha evitato (volutamente ???) di dissimulare. In primis: cosa succede se il lavoratore non segue la procedura prevista dalla norma? Nel mentre la Legge “Fornero” prevedeva una “via di uscita” (invito alla convalida entro sette giorni dal ricevimento dell'invito e conseguente efficacia delle dimissioni in caso di inerzia del lavoratore), il D.Lgs. n° 151/2015 non prevede tale procedura. Attesa l'inefficacia dell'atto di recesso, in caso di mancato esperimento della procedura telematica, al datore di lavoro non resterà che aprire un procedimento disciplinare - ex art. 7 della L. n° 300/70 (Statuto dei lavoratori) dovendo, molto probabilmente, giungere ad un licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate. Tale recesso comporterebbe, come noto, l'obbligo di pagare il “ticket di licenziamento” previsto dall'art. 2 c. 31 della L. n° 92/2012, attualmente fissato in euro ##40,84## per ogni mese di anzianità lavorativa, entro il limite di euro ##1.470,30## pari a 36 mesi di anzianità. Paradossalmente, un lavoratore che abbia deciso spontaneamente di dimettersi, ma non voglia “perdere” il diritto al sussidio di disoccupazione NASpI, potrebbe rassegnare le dimissioni senza seguire la procedura telematica. In tal caso, il datore di lavoro si troverebbe costretto ad esperire la procedura disciplinare ed al termine della stessa irrogare il licenziamento, con la beffa ulteriore di pagare il contributo di risoluzione. Il lavoratore, ex adverso, si troverebbe a lasciare volontariamente il lavoro beneficiando anche (oseremmo dire indebitamente) della prestazione a sostegno del reddito posta a carico dell'intera collettività. Il datore di lavoro potrebbe anche decidere di aprire il procedimento disciplinare, contestando le assenze ingiustificate, senza poi procedere al licenziamento. In tal caso, però, potrebbe trovarsi a dover avviare un contenzioso con gli Enti previdenziali per l'eventuale mancata contribuzione, a maggior ragione se trattasi di un datore di lavoro edile per il quale esiste la c.d. “retribuzione virtuale”. 4 Altra situazione paradossale, nella quale potrebbe venirsi a trovare il datore di lavoro, è quella relativa all'esercizio del “diritto di ripensamento”. Immaginiamo un lavoratore che, all'improvviso, si dimette. Il datore di lavoro deve correre subito ai ripari ed effettuare una nuova assunzione. Ma il “vecchio” lavoratore, entro i sette giorni, ci ripensa, e revoca le dimissioni. Quale sarà la sorte del neo-assunto in “sostituzione”? E se questo nuovo assunto, a sua volta, si fosse dimesso da altro lavoro per cogliere l'occasione di una nuova avventura lavorativa? Eserciterà anche lui il diritto di ripensamento? Come ben vediamo potrebbero innescarsi situazioni paradossali di cui non avevamo sicuramente bisogno….. Ma, anche volendo seguire in modo pedissequo le previsioni normative, non mancano di certo le perplessità. Se il lavoratore vuole procedere personalmente all’invio delle dimissioni telematiche, e non è già in possesso del pin INPS, dovrà per prima cosa provvedere a tale richiesta. La procedura telematica dell’Istituto prevede il rilascio della prima parte del pin, normalmente, con l’invio di un sms al numero di cellulare indicato all’atto della richiesta. La seconda parte del pin giunge, all’indirizzo indicato dal richiedente, mediante spedizione postale i cui tempi non sono sempre rapidissimi. Pertanto, il lavoratore potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di non poter rassegnare le dimissioni, o magari a doverle procrastinare nel tempo, in quanto non ha ricevuto in tempo utile il codice pin, completo di entrambi le parti, per effettuare l’adempimento (pensiamo ai CC.CC.NN.LL. che prevedono la decorrenza del preavviso dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese). In tal caso, per accelerare i tempi, il lavoratore dovrà recarsi presso un Patronato o presso un’altra delle sedi individuate dal decreto delegato. Ad maiora!! Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente F.to Dott. Edmondo Duraccio A.N.C.L. U.P. NAPOLI il Presidente F.to Rag. Maurizio Buonocore A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi “O. Baroncelli” il Coordinatore F.to Dott. Vincenzo Balzano A.N.C.L. U. P. di Napoli Centro Studi “O. Baroncelli” Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” il Responsabile F.to Dott. Francesco Capaccio 5 (*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI ED/FC/PA 6