Relazione illustrativa sul primo ed unico punto all`ordine del giorno

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Relazione illustrativa sul primo ed unico punto all`ordine del giorno
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
13 dicembre 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PRIMO ED UNICO
PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEL 13 DICEMBRE 2016
IN MERITO AL PRIMO ED UNICO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori, ai sensi degli
artt. 2392 e 2393 codice civile; nei confronti di ex componenti della Direzione generale,
ai sensi dell'art. 2396 codice civile; nei confronti di ex sindaci, ai sensi dell'art. 2407
codice civile; e nei confronti della ex società di revisione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
n. 39/2010; informativa agli Azionisti; delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in merito alla proposta – di cui all’ordine del giorno – di deliberazione dell’esercizio di un’azione di
responsabilità nei confronti (i) di ex amministratori, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c.; (ii) di ex
componenti della direzione generale, ai sensi dell'art. 2396 c. c.; (iii) di ex sindaci, ai sensi dell'art. 2407
c. c.; e (iv) della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti per le prestazioni svolte
sino al maggio 2015, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
(“BPVi” o la “Banca”), il Consiglio di Amministrazione fa presente, preliminarmente, che le indagini
condotte in modo analitico dalle Autorità di Vigilanza (BCE, Banca d'Italia e Consob) già forniscono un
primo, significativo, quadro di irregolarità che abbracciano l'operato, nel suo insieme, dei precedenti
vertici aziendali.
A seguito delle suddette attività ispettive, il Consiglio di Amministrazione ha autonomamente
avviato verifiche e approfondimenti, supportato da un primario studio legale che si è avvalso
dell’assistenza di una società di consulenza, specializzata in verifiche di natura forensic, le cui risultanze
definitive non sono ancora disponibili.
A tale riguardo, si precisa che lo studio legale incaricato, anche tenuto conto del perimetro
considerato dalle suddette attività ispettive, ha concentrato le analisi e le conseguenti valutazioni sulle
attività svolte e sui fatti verificatisi nel periodo intercorso tra il 1 gennaio 2013 e il mese di maggio
2015, riservandosi l‘opportunità di estendere, ove richiesto dalla natura della fattispecie esaminata,
dette attività anche a periodi antecedenti. Allo stato, il Consiglio si riserva di svolgere ulteriori
approfondimenti circa la rappresentazione contabile dei fenomeni che hanno determinato un
pregiudizio economico per la Banca, e ciò anche all’esito dei procedimenti sanzionatori promossi dalle
Autorità di Vigilanza, nonché delle attività di indagine avviate dalle competenti autorità giudiziarie.
In questa fase, si è quindi deciso, in attesa di definire l'esatto perimetro del complessivo quadro
delle irregolarità imputabili ai precedenti vertici aziendali, di soffermarsi su quelle condotte che, sulla
base delle informazioni fin qui raccolte, risultano in contrasto con i principi di sana e prudente gestione
e che, pertanto, consentono alla Banca di intraprendere sin da subito l’azione di responsabilità.
Il Consiglio di Amministrazione precisa, peraltro, che vi sono ulteriori profili di criticità certamente
rilevanti ai fini della relativa imputazione ai cessati esponenti aziendali e forieri di autonome ragioni di
grave pregiudizio al patrimonio della Banca, i quali sono già emersi all’esito delle verifiche effettuate
ad oggi da parte dei consulenti della Banca. Si tratta, più precisamente, delle anomalie che hanno
contraddistinto il processo di negoziazione delle azioni della Banca, per le quali – pur essendo ancora
in corso ulteriori approfondimenti ed essendo tuttora pendenti procedimenti sanzionatori e
accertamenti da parte, rispettivamente, delle Autorità di Vigilanza e della magistratura inquirente – le
verifiche sin qui svolte consentono di ritenere fondata l’imputazione a detti soggetti di significative
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violazioni degli obblighi di condotta che la legge pone a loro carico. Anche su questi profili, pertanto, si
propone sin d'ora di deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità, laddove l’esito di dette verifiche
dovesse confermarne l’opportunità.
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Una prima fattispecie censurabile riscontrata riguarda gli investimenti effettuati tra il 2012 e il
2013 da BPVi e dalla controllata BPVi Finance nei fondi "Optimun Evolution Multi Strategy I-II" e
"Athena Capital Balanced Fund" (nel seguito, i "Fondi Athena e Optimum"), per un importo
complessivo di circa 350 milioni di Euro.
L'analisi ha messo in luce l'elevato grado di imprudenza e opacità che ha caratterizzato l'utilizzo di
così ingenti risorse economiche della Banca.
In particolare, è stato rilevato che la decisione di effettuare tali investimenti è stata assunta in
assenza di adeguata istruttoria e senza che il consiglio di amministrazione in carica all’epoca – che pure,
negli anni, nonostante i flussi informativi si fossero limitati alla comunicazione del solo nozionale degli
investimenti sottoscritti, aveva incrementato la consistenza e il profilo di rischio dei fondi – avesse mai
richiesto verifiche di sorta.
Inoltre, le operazioni effettuate non risultano coerenti con i livelli di rischio previsti nelle linee
guida sugli investimenti approvate dal consiglio di amministrazione, atteso che – come emerso dagli
accertamenti svolti dalle funzioni interne della Banca – i Fondi Athena e Optimum erano stati impiegati
i) per finanziare, attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di debito (c.d. "private placement")
di nuova emissione, società caratterizzate da basso merito creditizio e appartenenti a gruppi già
pesantemente esposti con la Banca, ii) per acquistare ingenti partecipazioni in altrettante società
appartenenti agli stessi gruppi indebitati con la Banca, nonché iii) per acquistare azioni BPVi.
Alla luce delle verifiche effettuate, pertanto, è stata riscontrata la sussistenza di profili specifici di
responsabilità imputabili, oltre che ai manager che hanno direttamente condotto e gestito gli
investimenti, anche a componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica
all’epoca dei fatti.
Quanto al danno, l’utilizzo del plafond stanziato dal consiglio di amministrazione ha cagionato un
evidente pregiudizio alla Banca.
Al riguardo, avuta conoscenza della composizione degli asset sottostanti i predetti fondi, le
competenti funzioni aziendali della Banca hanno provveduto alla disamina delle posizioni detenute nei
fondi in oggetto, dalla quale è emerso che gli investimenti nei tre fondi, alla data del 30 giugno 2015,
avevano determinato per il Gruppo una perdita di 103,2 milioni di Euro rispetto al valore
dell’investimento iniziale.
Alla luce di ciò, sono state avviate delle trattative, alcune delle quali sono ancora in corso, con i
gestori dei fondi, volte a trovare soluzioni per rientrare o, quanto meno, limitare l'ingente perdita.
In particolare, con riferimento al Fondo "Athena Balanced Fund", all'inizio del 2016 è stato
sottoscritto un accordo transattivo, in forza del quale la Banca (che già aveva ricevuto un parziale
rimborso di 30 milioni di Euro dal fondo) ha ottenuto la restituzione, a fronte del totale
disinvestimento, di ulteriori Euro 34 milioni, oltre ad azioni della Banca stessa detenute dal fondo (n.
258.533 azioni).
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Il pregiudizio economico in capo alla Banca (a titolo di solo "danno emergente"), e limitatamente
al Fondo "Athena Balanced Fund", può perciò essere quantificato in circa 33 milioni di Euro, rispetto a
un investimento iniziale di 100 milioni di Euro.
Al contempo, nelle more delle trattative in corso con il gestore dei fondi "Optimum Multistrategy
I e II", l'investimento complessivo iniziale (di BPVi e di BPVi Finance) in tali fondi, pari ad Euro 250
milioni, è stato significativamente svalutato (per circa 115 milioni di Euro) e iscritto nel bilancio
consolidato al 31 dicembre 2015 per un importo pari a circa 135 milioni di Euro (circa 90 milioni di Euro
per BPVI Finance e circa 45 milioni di Euro per BPVi). Nel bilancio semestrale consolidato al 30 giugno
2016, l’investimento nei fondi "Optimum Multistrategy I e II" è stato oggetto di ulteriore svalutazione
per complessivi 23,6 milioni di Euro (circa 6,2 milioni di Euro per BPVi e circa 17,4 milioni di Euro per
BPVI Finance).
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In secondo luogo, le dimensioni della crisi aziendale in cui BPVi si è vista coinvolta hanno indotto
il Consiglio di Amministrazione – con l'ausilio delle funzioni interne e dei consulenti legali incaricati – a
promuovere un approfondimento sulla politica creditizia attuata dalla Banca a partire dal 2011 e fino
al maggio 2015. Approfondimento che, benché ancora in itinere, ha già messo in luce gravi e reiterate
irregolarità nella gestione dei rischi connessi all'erogazione del credito, riconducibili a una valutazione
spesso incompleta, superficiale o erronea del merito creditizio.
L'analisi è stata svolta su di un campione di operazioni creditizie di valore superiore a 5 milioni di
Euro, ovvero a 1 milione di Euro nel caso di operazioni con esponenti bancari ex art. 136 TUB, e
classificate, alla data del 31 dicembre 2015, come "incaglio" o "sofferenza".
Le indicazioni emerse dall'analisi statistica sono in sé sintomatiche di un'attività creditizia priva di
gradualità nell'incremento dei volumi e carente nelle cautele adottate nel frazionamento delle
erogazioni, che ha determinato l'anomala – in controtendenza con il trend del sistema bancario nel
periodo di riferimento – crescita degli impieghi, cui ha fatto seguito, a partire dall'esercizio 2013, il
progressivo aumento delle rettifiche sui crediti. Emblematica, a questo riguardo, è la circostanza che,
sul campione di operazioni creditizie esaminato, risultino crediti deteriorati (tra incagli e sofferenze)
per circa 3,4 miliardi di Euro.
Nello specifico, l'analisi fin qui condotta ha evidenziato profili di irregolarità nella gestione di
talune rilevanti posizioni creditizie, in alcuni casi sottoposte direttamente all'attenzione del consiglio
di amministrazione in carica all'epoca dei fatti.
È stato infatti accertato che la Banca ha fornito sostegno finanziario a investimenti immobiliari e
mobiliari, pur a fronte di apporti di capitale, da parte dei beneficiari, nulli o, comunque, marginali, con
la conseguenza di dover in tal modo sopportare l'intero rischio connesso.
Inoltre, i finanziamenti sono stati di frequente concessi a soggetti sprovvisti di rating o con rating
negativo, all'esito di istruttorie di tenore meramente descrittivo e spesso carenti di analisi sulla
capacità di rimborso dei beneficiari o caratterizzate dall'assenza di idonee garanzie.
Tali anomalie hanno interessato anche operazioni creditizie a favore di esponenti aziendali, ivi
inclusi ex consiglieri di amministrazione. Sotto questo profilo, non possono quindi escludersi situazioni
di violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi.
Dall'esame a campione fin qui svolto risulta che la politica creditizia attuata dalla Banca fino al
maggio 2015 ha cagionato un ingente pregiudizio al patrimonio di BPVi, la cui quantificazione definitiva
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potrà essere fornita in termini puntuali anche in corso di causa, eventualmente con il contributo di un
esperto in materia contabile-finanziaria.
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Emblematica delle gravi criticità che emergono dalla ricostruzione della politica degli impieghi da
parte della precedente gestione (e, in generale, di una gestione imprudente della Banca) è l'operazione
San Marco, posta in essere dai precedenti vertici aziendali con il dichiarato intento di aprire una filiale
della Banca a Cortina d'Ampezzo.
Tale operazione ha visto la Banca dapprima (nel luglio 2011) fornire sostegno finanziario per un
importo pari a Euro 20 milioni a favore di una società (la Anpezo S.r.l., poi divenuta San Marco S.r.l.)
del tutto priva di capacità reddituale, per l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso alberghiero
sito in Cortina d'Ampezzo, all'interno del quale sarebbe dovuta sorgere la filiale BPVi; e, in un secondo
momento (nell'ottobre 2013), acquisire una quota del capitale sociale in San Marco S.r.l. per accelerare
il perfezionamento del progetto immobiliare.
Da un punto di vista generale, l'esame dell'operazione ha disvelato l'unità di intenti dell'ex
direttore generale e di ex consiglieri di amministrazione nel voler perfezionare un'operazione che, nella
logica prudenziale che deve presiedere la gestione di una banca, non può trovare giustificazione nella
volontà di aprire una filiale.
In particolare, la Banca si trova oggi ad affrontare le conseguenze di un finanziamento accordato
a una società non meritevole di credito, messa nelle condizioni di acquistare e restaurare il complesso
alberghiero grazie alla sola leva finanziaria. Conseguenze che hanno da ultimo costretto la Banca –
nell'ottica di attenuare il danno – a: (i) partecipare, nel 2015, alla ricapitalizzazione della società volta
sia a dare copertura alle perdite complessive risultanti dal bilancio 2014 - non coperte da riserve - sia
ad effettuare un versamento in conto capitale idoneo ad assicurare la continuità aziendale per
l’esercizio 2015; e (ii) incrementare ulteriormente la propria quota nel capitale sociale di San Marco
S.r.l., compensando il credito vantato verso quest'ultima con il debito da conferimento derivante dalla
sottoscrizione, per pari importo, dell'aumento di capitale deliberato dalla stessa San Marco S.r.l. nel
2016 (per coprire le ulteriori perdite al 31 gennaio 2015).
Per tali ragioni, sono stati individuati degli specifici profili di responsabilità a carico dell'ex direttore
generale, dott. Samuele Sorato, e di ex consiglieri di amministrazione, per aver assunto le decisioni
relative all'operazione in parola, in violazione degli obblighi di agire informato e di sana e prudente
gestione, nonché di ex sindaci, per aver tenuto un comportamento di colpevole accondiscendenza
rispetto all'operato degli amministratori, pur essendo stato evidente l'elevato tasso di rischio connesso
all'operazione.
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Le oggettive irregolarità sopra indicate si aggiungono ai molteplici profili di criticità e di
anomalia riscontrati anche all’esito degli accertamenti ispettivi condotti dalle Autorità di Vigilanza
(Banca d'Italia e Consob), con particolare riferimento al processo di negoziazione delle azioni di BPVi.
Meritano particolare attenzione i rilievi che riguardano i) la diffusione del fenomeno del c.d.
"capitale finanziato", intesa come quella prassi di assicurare, con varie modalità, forme di agevolazione
e sostegno finanziario ai clienti della Banca ai fini dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni BPVi,
nonché ii) le anomalie nella negoziazione delle azioni BPVi, vuoi - in particolare - con riferimento alla
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gestione degli ordini di vendita, vuoi con riferimento all'osservanza delle norme di comportamento a
carico dell'intermediario in materia di investimenti e di gestione dei portafogli.
Inoltre, le Autorità di Vigilanza hanno espresso riserve circa le modalità di determinazione del
prezzo delle azioni nel 2013 e 2014, anni in cui la Banca ha posto in essere le operazioni di aumento di
capitale.
Queste specifiche aree sono state oggetto di procedimenti sanzionatori promossi dalle Autorità di
Vigilanza, tuttora in corso, e non si può escludere che possano essere oggetto di ulteriori future
contestazioni.
Alla luce anche delle contestazioni formulate dalle Autorità competenti, questo Consiglio precisa
che le fattispecie e i comportamenti (commissivi e omissivi) imputabili ai precedenti vertici aziendali
saranno valutati e considerati con particolare attenzione nella prospettiva, anche all’esito delle
verifiche ancora in corso e dei procedimenti pendenti ed in via di conclusione, di avviare anche su
questi aspetti specifiche iniziative risarcitorie, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o delle
altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, che si chiede sin d’ora di voler deliberare.
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Il quadro che emerge dagli accertamenti sin qui effettuati, anche alla luce delle risultanze delle
verifiche ispettive condotte dalle Autorità competenti, è dunque sintomatico di irregolarità gestorie,
conseguenze di un assetto organizzativo deficitario, che integrano profili di responsabilità anzitutto nei
confronti di precedenti componenti della direzione generale (inclusi quindi, oltre ad ex direttori
generali, anche ex vice-direttori generali), per una serie di comportamenti (connotati da colpa grave,
se non addirittura da dolo) in violazione dei doveri di sana e prudente gestione.
In secondo luogo, emergono gravi profili di responsabilità (seppur con le dovute differenziazioni
in relazione al ruolo e all'arco temporale di permanenza in carica) in capo ad ex componenti del
consiglio di amministrazione, ivi inclusi amministratori non esecutivi, i quali, pur in presenza di
inequivocabili indici sintomatici delle gravi irregolarità sopra evidenziate, sono rimasti colpevolmente
inerti laddove avrebbero dovuto attivarsi per evitare il verificarsi o l'aggravarsi degli eventi
pregiudizievoli; nonché di precedenti membri del collegio sindacale, per la reiterata violazione dei
doveri di controllo, informazione e/o intervento, che, se correttamente adempiuti, avrebbero
permesso (quantomeno) di limitare i danni cagionati alla Banca dalle illecite condotte menzionate.
Quanto all'ammontare dei danni, non è possibile né opportuno – allo stato – fornirne una
quantificazione puntuale, considerato che occorre attendere l'esito dei procedimenti sanzionatori per
un più compiuto apprezzamento delle grandezze anche con riferimento ai rischi legali (compresi quelli
rivenienti da contenziosi promossi o che dovessero essere promossi da soci o ex soci) cui la Banca è, o
potrebbe essere in futuro, esposta in dipendenza degli elementi di criticità riscontrati.
Ciò premesso, considerando anche il pregiudizio riconducibile alle irregolarità emerse nel
comparto del credito (tutt'ora in fase di approfondimento) e con riferimento agli investimenti nei fondi
Athena e Optimum, si può ragionevolmente stimare il danno attuale che ha subito il patrimonio della
Banca nell'ordine di diverse centinaia di milioni di Euro, sul presupposto che la quantificazione di tale
danno andrà verosimilmente incrementandosi in sede giudiziale, tenuto conto sia del danno potenziale
legato ai fatti che, per le ragioni di cui sopra, potranno essere addebitati ad esito degli approfondimenti
in atto, sia - in ogni caso – dell’ingente danno reputazionale subito dalla Banca, che ha determinato la
grave perdita di raccolta dalla clientela.
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Pertanto, tenendo presente le risultanze degli approfondimenti fin qui effettuati, fermi il possibile
ampliamento del perimetro delle contestazioni all'esito degli accertamenti in itinere e la necessità di
una puntuale verifica dei presupposti della fattispecie di responsabilità per ciascuna singola
posizione/operazione, il Consiglio di Amministrazione della Banca attualmente in carica ritiene che
sussistano sufficienti e fondati elementi per promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi degli artt.
2392, 2393, 2396, 2407 c.c. e/o di ogni altra iniziativa risarcitoria e/o di regresso e rivalsa, nei confronti
di ex direttori generali e di ex vice direttori generali, di ex amministratori esecutivi e non esecutivi
(incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione), nonché di ex sindaci, in carica nel periodo
intercorrente tra il 1 gennaio 2013 e il mese di maggio 2015 – o in un diverso e più ampio periodo
anteriore da considerarsi in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati –
tenendo conto del ruolo rispettivamente ricoperto e dell'arco temporale in cui è stata ricoperta la
carica da ciascuno di essi.
Con riferimento alle prestazioni svolte dalla società di revisione sino al maggio 2015, l'attività di
verifica, allo stato, non ha ancora approfondito compiutamente l’analisi sulla possibile responsabilità
di detta società (e delle persone fisiche che hanno collaborato nella revisione) in relazione al mancato
rispetto da parte della società di revisione de qua degli obblighi di legge in subiecta materia, così come
integrati dall’applicazione dei principi di revisione. Ciò nonostante, la natura delle violazioni sin qui
emerse lascia già intravedere possibili profili di responsabilità anche in capo alla società all'epoca
incaricata della revisione legale dei conti, KPMG S.p.A., nonché nei confronti delle persone che hanno
collaborato nella revisione – così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 – per violazione dei
doveri imposti a loro carico nello svolgimento dell’incarico ricevuto. Ciò posto, considerata altresì la
possibilità che le indagini condotte dalle autorità inquirenti – dotate di poteri ben più efficaci di quelli
a disposizione della Banca e dei suoi consulenti – facciano emergere specifici profili di responsabilità
anche a carico della società di revisione, si chiede che l'Assemblea prenda atto e, per quanto occorrer
possa, autorizzi la possibilità di agire a titolo di responsabilità anche nei confronti dei detti soggetti e,
nel caso, anche con separata e successiva azione di responsabilità ex art. 15 del D. Lgs. 39/2010 e art.
2393 c.c..
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Alla luce dei rilievi che precedono, il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene, sulla base
delle indicazioni ricevute dai consulenti e a seguito di un proprio autonomo apprezzamento, che
sussistano i presupposti di legge per promuovere l'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt.
2392, 2393, 2396, 2407 cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o
regresso) nei confronti di ex componenti della direzione generale (inclusi, oltre ad ex direttori generali,
anche ex vice-direttori generali), di ex amministratori, esecutivi e non esecutivi (incluso il Presidente
del Consiglio di amministrazione), nonché di ex sindaci, in carica nel periodo intercorrente tra il 1
gennaio 2013 e il mese di maggio 2015 – o in un diverso e più ampio periodo anteriore da considerarsi
in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati – finalizzata al risarcimento di
ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), patito e patiendo, che la Banca
dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli
anzidetti esponenti aziendali e componenti dell’organo di gestione e di quello di controllo, nel periodo
in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui
agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392, 2396, 2403, 2403 bis, 2407 cod. civ., nonché di ogni altra
disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla
direzione generale, gli amministratori e i sindaci devono improntare il proprio operato, nonché di ogni
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altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplifica tiva e
non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale, conseguenza:
1. dell'investimento nei Fondi Athena Capital Balanced Fund e Optimum Evolution Multistrategy I-II;
2. dell'erogazione di finanziamenti e/o di altre forme di sostegno finanziario accordate a soggetti
privi di merito creditizio, in stato di difficoltà finanziaria e/o, comunque, in assenza di adeguate
garanzie a presidio di tali affidamenti e, più in generale, di ogni danno patrimoniale e non,
connesso all'attività di erogazione del credito (e così, a titolo esemplificativo, quelli subiti in
conseguenza dei finanziamenti accordati a Lujan S.p.A. e San Marco S.r.l.);
3. delle violazioni, delle carenze (anche di natura organizzativa), delle anomalie e/o delle irregolarità
imputabili a ex componenti della direzione generale (inclusi, oltre ad ex direttori generali, anche
ex vice-direttori generali), a ex amministratori, esecutivi e non esecutivi (incluso il Presidente del
Consiglio di amministrazione), nonché a ex sindaci, in carica nel periodo intercorrente tra il 1
gennaio 2013 e il mese di maggio 2015 o in un diverso e più ampio periodo anteriore da
considerarsi in base alle evidenze già emerse, nonché ai fatti che verranno contestati dalle Autorità
competenti - incluse quelle Giudiziarie - tra cui gli importi che la Banca fosse tenuta a riconoscere
a terzi all'esito dei giudizi promossi in relazione a dette violazioni e/o anomalie;
4. degli esborsi che la Banca fosse tenuta a sostenere in conseguenza delle sanzioni che le Autorità
competenti, incluse quelle Giudiziarie, commineranno o hanno già comminato a ex organi di
gestione, amministrazione, direzione e controllo, o alla Banca medesima, all'esito dei
procedimenti sanzionatori e/o giudiziari già avviati o che dovessero essere avviati.
Quanto alla possibile estensione del perimetro delle condotte imputabili ai summenzionati
esponenti aziendali e componenti degli organi sociali della Banca in dipendenza dell’accertamento di
ulteriori aree di criticità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle evidenziate nel paragrafo a
pagina 5 e pagina 6, relativo alle attività ispettive), il Consiglio precisa che l’esito dei procedimenti
sanzionatori e delle indagini tuttora in corso potrebbe fornire un quadro informativo ancora più preciso
al riguardo, atteso – con specifico riferimento alle iniziative in gestazione sul versante penale – che le
autorità inquirenti sono dotate di mezzi d’indagine molto più efficaci di quelli a disposizione della Banca
e dei suoi consulenti.
Con la conseguenza che tali evidenze potranno senza ombra di dubbio integrare il quadro degli
illeciti a fondamento della domanda risarcitoria.
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Vicenza, 3 dicembre 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
f.to Il Presidente, Gianni Mion
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