Protocollo alla Carta africana dei diritti dell`uomo e

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Protocollo alla Carta africana dei diritti dell`uomo e
Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
sull’istituzione
di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
adottato a Ouagadougou il 10 giugno 1998; entrato in vigore il 25 gennaio 2004
Il testo è stato elaborato dalla redazione di Lares et Urbs sulla base dell’originale in inglese reso disponibile sul sito
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/africancourt-humanrights.pdf
dell’Unione Africana; la redazione di Lares et Urbs ne ha inoltre curato la forma e la presentazione.
Preambolo
Gli Stati membri dell’Organizzazione dell’Unità Africana, di seguito denominata “OUA”,
Stati Parti della Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli:
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Considerando che la Carta dell’Organizzazione dell’Unità Africana riconosce che la libertà,
l’eguaglianza, la giustizia, la pace e la dignità sono obiettivi essenziali per il
raggiungimento delle legittime aspirazioni dei popoli africani;
Notando che la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli riafferma l’adesione ai
principi dei diritti dell’uomo e dei popoli, alle libertà e ai doveri contenuti nelle
dichiarazioni, nelle convenzioni e negli altri strumenti adottati dall’Organizzazione
dell’Unità Africana e dalle altre organizzazioni internazionali;
Riconoscendo che il duplice obiettivo della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è
assicurare da un lato la promozione e dall’altro la protezione dei diritti, delle libertà e dei
doveri dell’uomo e dei popoli;
Riconoscendo inoltre gli sforzi della Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
nella promozione e protezione dei diritti dell’uomo e dei popoli fin dal suo insediamento nel
1987;
Richiamando la risoluzione AHG/Res.230 (XXX) adottata dall’Assemblea dei capi di Stato
e di governo nel giugno 1994 a Tunisi (Tunisia), che richiedeva al Segretario Generale di
convocare una riunione di esperti governativi per discutere, di concerto con la
Commissione africana, sui mezzi per migliorare l’efficacia della Commissione africana e per
considerare in particolare l’istituzione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli;
Registrando il primo e il secondo incontro degli esperti legali governativi a Città del Capo
(Sudafrica – settembre 1995) e a Nouakchott (Mauritania – aprile 1997) nonché il terzo
incontro degli esperti legali governativi ad Addis Abeba (Etiopia – dicembre 1997),
allargato ad includere i rappresentanti diplomatici;
Fermamente convinti che il conseguimento degli obiettivi della Carta africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli richiede l’istituzione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli per completare e rafforzare le funzioni della Commissione africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli,
Hanno convenuto quanto segue:
1. Istituzione della Corte. — Nell’ambito dell’Organizzazione dell’Unità Africana sarà istituita
una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (di seguito denominata “la Corte”), la cui
organizzazione, giurisdizione e funzionamento saranno regolate dal presente Protocollo.
2. Relazioni fra la Corte e la Commissione. — La Corte, tenendo presenti le disposizioni del
presente Protocollo, completerà il mandato di protezione della Commissione africana dei diritti
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dell’uomo e dei popoli (di seguito denominata “la Commissione”) conferitole dalla Corte africana
dei diritti dell’uomo e dei popoli (di seguito denominata “la Carta”).
3. Giurisdizione. — 1. La giurisdizione della Corte si estenderà a tutte le cause e le controversie
ad essa sottoposti concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Carta, del presente
Protocollo e di qualsiasi altro importante strumento sui diritti dell’uomo ratificato dagli Stati
interessati.
2. Nel caso di una controversia sulla giurisdizione o meno della Corte, deciderà la Corte.
4. Pareri consultivi. — 1. Su richiesta di uno Stato membro dell’OUA, dell’OUA stessa, di uno
dei suoi organi o di un’organizzazione africana riconosciuta dall’OUA, la Corte può fornire un
parere su una materia giuridica correlata alla Carta o ad un altro importante strumento sui diritti
dell’uomo, salvo che l’oggetto del parere non sia correlato ad una materia in corso d’esame da
parte della Commissione.
2. La Corte renderà ragione dei suoi pareri consultivi, fermo restando il diritto di ogni giudice ad
emettere una decisione separata o in dissenso.
5. Accesso alla Corte. — 1. Sono autorizzati a proporre cause alla Corte i seguenti soggetti:
a) la Commissione;
b) lo Stato Parte che ha presentato una doglianza alla Commissione;
c) lo Stato Parte contro il quale la doglianza è stata presentata alla Commissione;
d) lo Stato Parte un cui cittadino sia vittima di una violazione dei diritti umani;
e) le organizzazioni africane intergovernative.
2. Quando uno Stato Parte ha interesse ad una causa, può proporre richiesta alla Corte per essere
autorizzato a prendervi parte.
3. La Corte può autorizzare importanti organizzazioni non governative (ONGs), dotate di
statuto di osservatore presso la Commissione, e singoli individui ad istruire cause direttamente
dinanzi ad essa, ai sensi dell’art. 34 § 6 del presente Protocollo.
6. Ammissibilità delle cause. — 1. La Corte, decidendo sull’ammissibilità di una causa istruita ai
sensi dell’art. 5 § 3 del presente Protocollo, può richiedere il parere della Commissione, che è
tenuta a fornirlo il più rapidamente possibile.
2. La Corte deciderà sull’ammissibilità delle cause tenendo conto delle disposizioni dell’art. 56
della Carta.
3. La Corte può considerare le cause o trasferirle alla Commissione.
7. Fonti giuridiche. — La Corte applicherà le disposizioni della Carta e di ogni altro importante
strumento sui diritti dell’uomo ratificato dagli Stati interessati.
8. Discussione delle cause. — Le Regole di procedura della Corte indicheranno dettagliatamente
le modalità con cui la Corte discuterà le cause proposte dinanzi ad essa, tenendo presente il
principio di complementarietà fra la Commissione e la Corte.
9. Conciliazione amichevole. — La Corte può tentare di raggiungere una conciliazione
amichevole in una causa pendente dinanzi ad essa conformemente alle disposizioni della Carta.
10. Audizioni e rappresentanza. — 1. La Corte condurrà i suoi procedimenti in pubblico.
Tuttavia la Corte può riunirsi in camera di consiglio laddove previsto nelle Regole di procedura.
2. La parte di una causa sarà autorizzata ad farsi rappresentare da un legale rappresentante
scelto dalla parte. Laddove gli interessi della giustizia lo richiedano può essere previsto un legale
rappresentante gratuito.
3. Ogni individuo, testimone o rappresentante delle parti, che compare dinanzi alla Corte godrà
della protezione e di tutte le agevolazioni, in conformità con il diritto internazionale, necessarie
per assolvere le proprie funzioni, compiti e doveri in relazione alla Corte.
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11. Composizione. — 1. La Corte sarà composta da undici giudici, cittadini degli Stati membri
dell’OUA, eletti su base individuale fra giuristi di alta caratura morale e di riconosciuta
competenza ed esperienza pratica, giudiziale o accademica nel campo dei diritti dell’uomo e dei
popoli.
2. Non ci saranno due giudici che siano cittadini del medesimo Stato.
12. Nomine. — 1. Ogni Stato Parte del Protocollo può proporre fino a tre candidati, di cui
almeno due devono essere cittadini di quello Stato.
2. Nel processo di nomina sarà tenuta nella debita considerazione un’adeguata rappresentanza
dei due sessi.
13. Lista dei candidati. — 1. All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario Generale
dell’OUA richiederà ad ogni Stato Parte del Protocollo di presentare, entro novanta giorni da tale
richiesta, i suoi nominativi per l’incarico di giudice della Corte.
2. Il Segretario Generale dell’OUA predisporrà una lista in ordine alfabetico dei candidati
nominati e la trasmetterà agli Stati membri dell’OUA almeno trenta giorni prima della successiva
sessione dell’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’OUA (di seguito denominata
“l’Assemblea”).
14. Elezioni. — 1. I giudici della Corte saranno eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea
all’interno della lista di cui all’art. 13 § 2 del presente Protocollo.
2. L’Assemblea avrà cura che nella Corte siano rappresentate nel complesso le più importanti
regioni africane e le loro principali tradizioni legali.
3. Nell’elezione dei giudici l’Assemblea avrà cura che vi sia un’adeguata rappresentanza dei due
sessi.
15. Termine dell’incarico. — 1. I giudici della Corta saranno eletti per un periodo di sei anni e
potranno essere rieletti solo una volta. Il mandato di quattro giudici eletti alla prima elezione
scadrà al termine di due anni e il termine di altri quattro giudici scadrà al termine di quattro anni.
2. I giudici il cui mandato è in scadenza al termine dei periodi iniziali di due e quattro anni
saranno scelti per sorteggio da effettuarsi ad opera del Segretario Generale dell’OUA
immediatamente dopo il completamento della prima elezione.
3. Un giudice eletto al posto di un altro il cui mandato non è ancora scaduto assumerà l’incarico
per il resto del termine del predecessore.
4. Tutti i giudici eccetto il Presidente svolgeranno le loro funzioni a tempo parziale. Tuttavia,
l’Assemblea può modificare tale assetto nei modi che reputa opportuni.
16. Giuramento d’ufficio. — Dopo la loro elezione, i giudici della Corte faranno una solenne
dichiarazione di assolvere i loro doveri con imparzialità e buona fede.
17. Indipendenza. — 1. L’indipendenza dei giudici sarà pienamente assicurata in conformità con
il diritto internazionale.
2. Nessun giudice può presenziare a una causa cui il medesimo giudice ha preso parte in
precedenza come agente, consulente o avvocato per una delle parti o come membro di una corte
nazionale o internazionale o di una commissione d’inchiesta o in qualsiasi altra veste. Ogni dubbio
su tale materia sarà rimesso alla decisione della Corte.
3. I giudici della Corte godranno, dal momento della loro elezione e per tutta la durata del
mandato, delle immunità estese agli agenti diplomatici in conformità con il diritto internazionale.
4. I giudici della Corte non potranno mai essere accusati per una decisione o un parere espressi
nell’esercizio delle loro funzioni.
18. Incompatibilità. — La posizione di giudice della Corte è incompatibile con qualsiasi attività
che possa interferire con l’indipendenza o l’imparzialità del giudice stesso o le esigenze del suo
incarico, come determinate dalle Regole di procedura della Corte.
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19. Cessazione dell’incarico. — 1. Un giudice non sarà sospeso o rimosso dall’incarico salvo che
non sia accertato, per unanime decisione degli altri giudici della Corte, che il giudice interessato
non possiede più i requisiti richiesti per esercitare il suo incarico.
2. Tale decisione della Corte diventerà definitiva dopo la sua ratifica da parte dell’Assemblea
nella sessione successiva.
20. Vacanza dell’incarico. — 1. In caso di decesso o dimissioni di un giudice della Corte, il
Presidente della Corte ne informerà immediatamente il Segretario Generale dell’Organizzazione
dell’Unità Africana, che dichiarerà il seggio vacante a far data dal decesso o dalla data in cui le
dimissioni acquistano efficacia.
2. L’Assemblea sostituirà il giudice il cui incarico è divenuto vacante salvo che il restante periodo
del mandato sia inferiore a 180 (centottanta) giorni.
3. Per colmare i periodi di vacanza si seguiranno le medesime procedure e considerazioni di cui
agli artt. 12, 13 e 14.
21. Presidenza della Corte. — 1. La Corte eleggerà un Presidente ed un Vice-Presidente per un
periodo di due anni. Essi possono rieletti per una sola volta.
2. Il Presidente svolgerà funzioni giudiziarie a tempo pieno e risiederà nella stessa sede della
Corte.
3. Le funzioni del Presidente e del Vice-Presidente saranno disciplinate nelle Regole di procedura
della Corte.
22. Esclusione. — Se un giudice è cittadino di uno Stato che è parte in una causa proposta
dinanzi alla Corte, lo stesso giudice non potrà presenziare alla causa.
23. Quorum. — La Corte esaminerà le cause proposte dinanzi ad essa se avrà un quorum di
almento sette giudici.
24. Cancelleria della Corte. — 1. La Corte nominerà un proprio Cancelliere e tutto il personale
della cancelleria fra i cittadini degli Stati membri dell’OUA conformemente alle Regole di procedura.
2. L’ufficio e la residenza del Cancelliere saranno nello stesso luogo in cui ha sede la Corte.
25. Sede della Corte. — 1. La Corte avrà la sua sede nel luogo stabilito dall’Assemblea fra gli
Stati Parti del presente Protocollo. Tuttavia, si può decidere per il territorio di un quasiasi Stato
membro dell’OUA laddove la maggioranza della Corte lo consideri auspicabile, previo il consenso
dello Stato interessato.
2. La sede della Corte può essere spostata dall’Assemblea dopo debita consultazione con la Corte.
26. Prove. — 1. La Corte ascolterà le memorie di tutte le parti in causa e, se lo ritiene necessario,
disporrà un’inchiesta. Gli Stati interessati presteranno la loro assistenza fornendo le relative
agevolazioni per un’efficace conduzione della causa.
2. La Corte può accogliere prove scritte e orali, ivi compresi testimoni esperti e prenderà le sue
decisioni sulla base di tali prove.
27. Accertamenti. — 1. Se la Corte accerta l’avvenuta violazione di un diritto dell’uomo o dei
popoli, emetterà le ordinanze atte a porre rimedio alla violazione, ivi compreso il pagamento di un
equo indennizzo o riparazione.
2. Nei casi di estrema gravità ed urgenza e laddove sia necessario per evitare danni irreparabili
alle persone, la Corte adotterà le misure preventive che riterrà necessarie.
28. Sentenza. — 1. La Corte renderà la sua sentenza entro 90 (novanta) giorni dal
completamento delle sue deliberazioni.
2. La sentenza della Corte presa a maggioranza sarà definitivo e inappellabile.
3. Senza pregiudizio del precedente § 2, la Corte può rivedere le sue decisioni alla luce di nuove
prove nei modi previsti nelle Regole di procedura.
4. La Corte può interpretare le proprie decisioni.
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5. La sentenza della Corte sarà letta in seduta pubblica, avendone dato la debita notifica alle parti
in causa.
6. La sentenza della Corte deve essere motivata.
7. Se la sentenza della Corte non rappresenta, in tutto o in parte, l’unanimità dei giudici, ogni
giudice sarà autorizzato a rilasciare un’opinione separata o in dissenso.
29. Notificazione della sentenza. — 1. La sentenza della Corte sarà notificata alle parti in causa
e trasmessa agli Stati Membri dell’OUA ed alla Commissione.
2. Il Consiglio dei Ministri riceverà altresì notifica della sentenza e ne verificherà l’esecuzione
per conto dell’Assemblea.
30. Esecuzione della sentenza. — Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a
conformarsi alla sentenza in ogni causa in cui sono parti nel tempo stabilito dalla Corte e a
garantirne l’esecuzione.
31. Rapporto. — 1. La Corte sarà presenterà ad ogni sessione ordinaria dell’Assemblea un
rapporto sui propri lavori durante l’anno precedente. Il rapporto specificherà, in particolare, le
cause in cui uno Stato non si è conformato alla sentenza della Corte.
32. Bilancio. — Le spese della Corte, gli emolumenti e le indennità per i giudici e il bilancio della
cancelleria saranno determinati e sostenuti dall’OUA, conformemente ai criteri fissati dall’OUA di
concerto con la Corte.
33. Regole di procedura. — La Corte stabilirà le sue Regole e determinerà le proprie procedure.
Se opportuno, la Corte consulterà la Commissione.
34. Ratifica. — 1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e alla ratifica o adesione da parte
di ogni Stato Parte della Carta.
2. Gli strumenti di ratifica o adesione al presente Protocollo saranno depositato presso il
Segretario Generale dell’OUA.
3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del quidicesimo strumento di
ratifica o adesione.
4. Per ogni Stato Parte che lo ratifichi o vi aderisca successivamente, il presente Protocollo
entrerà in vigore rispetto al detto Stato dalla data del deposito del suo strumento di ratifica o
adesione.
5. Il Segretario Generale dell’OUA informerà tutti gli Stati Membri dell’entrata in vigore del
presente Protocollo.
6. Al momento della ratifica del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, lo Stato
renderà una dichiarazione di accettazione della competenza della Corte ad accogliere le cause di cui
all’art. 5 § 3 del presente Protocollo. La Corte non accoglierà petizioni ai sensi dell’art. 5 § 3 che
coinvolgano uno Stato Parte che non ha reso tale dichiarazione.
7. Le dichiarazioni rese ai sensi del precedente § 6 saranno depositate presso il Segretario
Generale, che ne trasmetterà copie agli Stati Parti.
35. Emendamenti. — 1. Il presente Protocollo può essere modificato se uno Stato Parte del
Protocollo presenta una richiesta scritta in tal senso al Segretario Generale dell’OUA. l’Assemblea
può adottare, a maggioranza semplice, l’emendamento proposto dopo che tutti gli Stati Parti del
presente Protocollo ne siano stati debitamente informati e la Corte abbia reso il suo parere
sull’emendamento.
2. La Corte sarà altresì autorizzata a proporre emendamenti al presente Protocollo se può
ritenerli necessari, attraverso il Segretario Generale dell’OUA.
3. L’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte che lo abbia accettato trenta giorni
dopo la ricezione da parte del Segretario Generale dell’OUA della notifica dell’accettazione.
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