DECRETO N. 1-2014 Occupazione di urgenza preordinato all

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DECRETO N. 1-2014 Occupazione di urgenza preordinato all
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COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
(Provincia di Benevento)
Via Gioia 1 – Tel. 0824/881111 – fax 0824/881216 – e-mail: [email protected]
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ufficio per le espropriazioni
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Michele Votto
Decreto n. 1/2014
-
Prot. n. 5834 del 25 luglio 2014
DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
(ex art. 22-bis del D.P.R. 327/2001)
Oggetto: espropriazione di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori
di urbanizzazione area PIP - II lotto del Comune di San Salvatore Telesino
(BN).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la delibera di G.C. n. 230 del 21.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, a seguito di specifico finanziamento di cui al mutuo concesso dalla
Cassa DD.PP. spa – pos. 4456076/00 di € 6.475.880,77, assistito da contributo
regionale, veniva approvato il progetto esecutivo dell’opera di che trattasi e,
contestualmente, veniva adottata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dell’opera stessa ed approvato il piano grafico descrittivo di
esproprio delle aree occorrenti per l’esecuzione dei relativi lavori;
VISTO che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell’ATI
“Rillo Costruzioni srl – SIBA SpA”, con sede in Ponte (BN) alla via Ex SS. 372,
giusta determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 134 Reg. Gen. del
02.04.2013, si rende necessario dare avvio ai lavori;
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VISTE le seguenti motivazioni in merito all’urgenza dell’esecuzione dei lavori,
anche in relazione alla particolare natura delle opere, le quali non consentono di
procedere secondo le formalità individuate dall’art. 20 comma 1 e 2, del D.P.R.
327/2001: numero di particelle superiori a 50 – esigenza di avviare l’esecuzione
delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili con Delibera di Giunta Comunale
n. 230 del 21.12.2011;
VISTI gli articoli 36 e seg. del D.P.R. 327/01 in ordine alle modalità di
determinazione delle indennità;
VISTO l’art. 35 del D.P.R. 327/2001;
VISTE le indennità provvisorie indicate nel piano particellare grafico
descrittivo di esproprio, approvato contestualmente al progetto e ritenuta la
relativa congruità;
Vista e richiamata la determinazione del responsabile area tecnica n. 226 del
26.09.2012 con la quale è stato approvato lo schema del presente decreto
nonché la determinazione in via d’urgenza delle indennità provvisorie di
esproprio da corrispondere agli eventi titolo;
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 18/07/2014 con
la quale si è proceduto - al fine della riapposizione del vincolo preordinato
all’esproprio – alla riapprovazione del piano particellare grafico e descrittivo così
come aggiornato dal RUP e dallo stesso approvato con propria determinazione
n. 68/2014, fissando la relativa dichiarazione di pubblica utilità in anni 5
(cinque) a decorrere dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 230/2011
di imposizione del vincolo, con termine di inizio lavori fissato in 3 (tre) anni
dalla data di adozione della stessa e contestualmente dichiarando i relativi lavori
urgenti ed indifferibili;
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RILEVATO che con la medesima deliberazione è stato dato atto che la
valutazione delle indennità di esproprio da corrispondere agli aventi titolo, per
come determinata sia dal progettista (rif. Delibera di Giunta Comunale n.
230/2011) che dal Responsabile dell’Area Tecnica con propria determinazione
n. 226/2012, è tuttora congrua in relazione alla riscontrata dinamica del mercato
immobiliare, allo stato fortemente condizionato dalla persistente crisi
economica;
CONSTATATO che con precedente Decreto prot. n. 9000 del 03.10.2012,
emesso dal responsabile dell’area Dott. Raffaele Pucino, venne decretato
l’occupazione in via d’urgenza dei suoli di proprietà privata necessari alla
realizzazione delle opere e che lo stesso non venne notificato alle ditte da
espropriare nei termini e con le modalità di legge, per cui si rende necessaria la
sua novazione;
DECRETA
Art. 1
L’occupazione d’urgenza anticipata dei beni immobili siti nel Comune di San
Salvatore Telesino in località “Mennitto – Carpine – Selva di Sotto”, occorrenti
per l’esecuzione dei lavori di “Urbanizzazione a servizio delle aziende
industriali ed artigianali in località “Mennitto – Carpine – Selva di Sotto”
– II lotto”, ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 del T.U., elencati analiticamente nel
piano particellare grafico-descrittivo di esproprio allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, dando atto che:
1. Ai sensi dell’art. 22 bis comma 4 del T.U., l’esecuzione del decreto di
occupazione di urgenza ai fini della immissione nel possesso e relativo
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verbale di consistenza sarà effettuato in data ed ora e dai tecnici che
l’impresa mandataria dell’A.T.I. affidataria Rillo Costruzioni srl, con sede in
Ponte (BN) alla via Ex SS. 372, indicherà agli interessati nei modi e nelle
forme di legge;
2. Lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 22 bis comma 6, perderà efficacia qualora
non venga emanato il DECRETO DI ESPROPRIO nel termine fissato di
anni 5 (cinque) dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica
utilità, come in premessa indicato (delibera di G.C. n. 230 del 21.12.2011);
Art. 2
Alle operazioni di immissione in possesso, potranno partecipare i titolari di
diritti reali o personali sui beni in oggetto; lo stato di consistenza ed il verbale di
immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l’espropriato o, in
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non
dipendenti dell’Autorità espropriante.
Il presente Decreto, a cura della predetta Impresa, sarà notificato ai relativi
proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la
redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità
di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/01.
L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, del presente decreto
deve pervenire almeno 20 giorni prima della stessa e deve aver luogo nel
termine perentorio di 3 mesi dalla data del decreto medesimo.
Art. 3
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di
corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, è dovuta al
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proprietario un’indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo
dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese,
un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall’art.
50 del T.U.
Art. 4
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel
possesso, possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di
occupazione; in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile.
Nel caso di accettazione ai sensi dell’art. 20 c. 13, al proprietario spetta l’importo
di cui all’art. 45 c. 2 del T.U..
Ai sensi dell’art. 20 c. 14 nel caso di rifiuto dell’indennità, l’autorità espropriante
deposita, entro trenta giorni, presso al Cassa DD.PP., la somma offerta,
rimodulata ai sensi dell’art. 37 del T.U.
Effettuato il deposito l’Autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio,
procedendo altresì a norma dell’art. 21 del T.U. per la determinazione definitiva
dell’indennità.
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la
costituzione, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio
tecnico per la rideterminazione dell’indennità oppure presentare osservazioni
scritte e depositare documenti. In caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell’indennità è
riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui all’art. 20, comma 6 del
D.P.R. 327/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002.
Si precisa che il pagamento dell’indennità accettata verrà corrisposta solo a
presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante,
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anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del bene con le modalità
di cui all’art. 20 c. 8 del T.U.
Art. 5
Il pagamento delle indennità accettate, da corrispondere con le modalità e
nei termini stabiliti nell’atto di cessione volontaria, dovrà avvenire entro
sessanta giorni dalla data di approvazione da parte del competente Ufficio
Comunale dell’accordo di bonario componimento intervenuto tra le parti,
disponendo la liquidazione delle rispettive somme in favore delle ditte
espropriande ed il pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli
interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art. 6
All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di
esproprio sarà operata la ritenuta d’imposta di cui all’art. 35 del D.P.R. n.
327/2001.
Art. 7
Si rammenta che le ditte espropriande sono tenute a comunicare, ai sensi di
legge, eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente
intervenute rispetto alle visure catastali come riportate negli allegati facenti parte
integrante del presente decreto, mediante idonea documentazione dei registri
immobiliari o attestazioni notarili, aggiornati alla data odierna;
Art. 8
Di provvedere a pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio e nel sito
internet del Comune www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it e, per estratto,
sul B.U.R.C..
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente
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TAR ai sensi dell’art. 53 T.U. entro 60 gg dal ricevimento, ovvero ricorso
straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg dallo stesso termine, fermo
restando la giurisdizionale del giudice ordinario per controversie riguardanti la
determinazione della indennità ai sensi dell’art. 53 e 54 del T.U.
p. IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to: Michele Votto (RUP)
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