La formazione in materia di salute e sicurezza

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La formazione in materia di salute e sicurezza
La formazione in materia di salute e sicurezza
Alessandro PALESE
Direzione Sanità
Regione Piemonte
23 novembre 2016
Campus L. Einaudi
Lungo Dora Siena 110
Torino
Le Indicazioni operative
La Regione Piemonte con le Indicazioni operative per la
formazione in materia SSL
• recepisce l’Accordo Stato – Regioni 128 del 7 luglio
• definisce delle norme di dettaglio
• introduce le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti
formatori per coordinatori della sicurezza
• conferma i procedimenti conseguenti ad inadempienze dei
soggetti formatori
Le Indicazioni operative
Le Indicazioni operative
Le Indicazioni operative
Per poter erogare i corsi su indicati non è necessario che il
soggetto formatore richieda un’autorizzazione
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro
La formazione in materia di salute e sicurezza
Questi sono i corsi per i quali è richiesto un inserimento negli
elenchi dei soggetti abilitati.
La formazione in materia di salute e sicurezza
Data anche la complessità della normativa in materia, non è
sempre agevole comprendere quali siano i soggetti formatori che
possono legittimamente erogare i diversi corsi obbligatori.
Per facilitare l’individuazione dei soggetti formatori che
posseggono i requisiti previsti dalla normativa, la Regione
Piemonte, avvalendosi della Commissione soggetti formatori,
pubblica sul proprio sito Internet gli elenchi dei soggetti abilitati
all’erogazione di tali corsi.
La formazione in materia di salute e sicurezza
La Commissione soggetti formatori
Presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte è istituita la
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti
formatori. La commissione è composta da rappresentanti dei seguenti
soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7
del D.Lgs 81/08:
Direzione Sanità e Coesione sociale della Regione, SPreSAL, INAIL
Piemonte, Direzione regionale dei VVF, CGIL, CISL, UIL, UGL,
Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Confcooperative, Confapi e
altri enti indicati dal Comitato Regionale di Coordinamento.
La formazione in materia di salute e sicurezza
Individuazione dei soggetti formatori
- I soggetti formatori “ope legis” sono quelli che non devono essere
“autorizzati” dalla Commissione regionale e che sono quindi inseriti
negli elenchi su loro semplice richiesta
- I soggetti formatori autorizzati dalla Commissione sono quelli che
devono dimostrare di possedere i requisiti per essere inseriti negli
elenchi e si dividono in due grandi categorie:
1. Le parti sociali e gli organismi paritetici
2. I soggetti formatori accreditati
La formazione in materia di salute e sicurezza
Procedimenti della Commissione
Accoglimento: se la domanda viene valutata positivamente, il
soggetto viene inserito negli elenchi
Sospensione: se viene richiesta della documentazione integrativa, i
termini del procedimento sono sospesi
Diniego: il soggetto non viene inserito negli elenchi e la decisione della
Commissione viene formalmente comunicata al soggetto formatore con
nota del Settore regionale competente
La formazione in materia di salute e sicurezza
Procedimenti conseguenti ad inadempienze
Richiamo: in caso di inadempienze lievi, ad esempio, mancata
comunicazione di inizio corso o del verbale finale, la Commissione
invia al soggetto formatore una nota di richiamo
Cancellazione: a seguito di gravi inadempienze, quali, ad esempio,
falsificazione di attestati, registri, verbali, la Commissione può disporre
la cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori.
L’avvio del procedimento viene comunicato formalmente con la
richiesta di presentare delle controdeduzioni.
Se la valutazione è ancora negativa il soggetto viene cancellato dagli
elenchi fino a tre anni.
Corso di formazione per R-ASPP
La formazione per R-ASPP è disciplinata dall’art. 32 del D.lgs. 81/08 e
dall’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7/7/2016 (GU 19/8/2016)
Le “Indicazioni operative” definiscono, come norma di dettaglio, delle
procedure regionali per la realizzazione dei corsi R-ASPP finalizzate a
garantire la qualità della formazione erogata
Il percorso formativo per R-ASPP è strutturato in tre distinti moduli: A, B
e C. I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati
nell’Accordo Stato Regioni 128/16
L’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato
II dell’Accordo 128/16 è consentito per il modulo A e per
l’aggiornamento
Corso di formazione per R-ASPP
Parti sociali
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, richiamate
nell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 81/08, per essere inserite nell’elenco
dei soggetti formatori per R-ASPP, devono presentare apposita
domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel
sito della Regione Piemonte
[email protected]
Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale
ed essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di
lavoro
Corso di formazione per R-ASPP
Parti sociali
Qualora l’associazione richiedente non sia rappresentata presso il
CNEL, ai fini dell’inserimento negli elenchi regionali da parte della
commissione regionale, deve:
- dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo
commissione copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
alla
- dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo
nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato
ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando
alla commissione copia dei contratti.
Corso di formazione per R-ASPP
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici sono autorizzati dalla Commissione regionale e
quindi inseriti nell’elenco solo se composti da associazioni sindacali dei
datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei
requisiti previsti per le parti sociali.
Devono presentare domanda alla quale deve essere allegata copia
della documentazione attestante la costituzione e le finalità
dell’organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.)
Corso di formazione per R-ASPP
Strutture formative di diretta emanazione
Le parti sociali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività
formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro
diretta emanazione.
Queste ultime devono essere accreditate secondo il modello di
accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo
2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 (ASR 128/16)
Corso di formazione per R-ASPP
Soggetti formatori accreditati
¾ Devono essere accreditati in conformità al modello di accreditamento
definito dalla Regione
¾ L’Accordo Stato Regioni 128/16 non prevede più per tali soggetti il
possesso dell’esperienza formativa o professionale maturata in ambito
di prevenzione e sicurezza sul lavoro almeno biennale
Corso di formazione per R-ASPP
Comunicazione di inizio corso
I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo
di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e
delle relative verifiche di apprendimento.
Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica:
[email protected]
Corso di formazione per R-ASPP
Invio verbale dei singoli moduli
Per ogni singolo modulo (A, B e C) deve essere redatto un verbale
finale, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per
eventuali controlli, il quale deve contenere i seguenti elementi:
¾ Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso
¾ Modulo e Macro-Settore Ateco, numero complessivo di ore
¾ Luogo e periodo di svolgimento
¾ Responsabile del progetto formativo, tutor e docenti
¾ Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti
Per ogni partecipante: ore di assenza, idoneità/non idoneità,
commissione d’esame, data e prova d’esame effettuata
Corso di formazione per R-ASPP
Aggiornamento
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al
ruolo svolto:
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i
medesimi abilitati a erogare i corsi per i moduli A, B e C.
La comunicazione di inizio alla Regione Piemonte corso non è dovuta
per i corsi di aggiornamento
I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il
quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco
Corso di formazione per R-ASPP
Aggiornamento
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità elearning secondo i criteri previsti nell’allegato II dell’Accordo 128/16
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della
partecipazione a convegni e seminari, a condizione che i contenuti
siano coerenti con quanto indicato nell’Accordo 128/16, e comunque
per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di
ore di aggiornamento previsto:
- RSPP 20 ore
- ASPP 10 ore
Corso di formazione per DL-RSPP
La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi è disciplinata
- art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08
- Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 223
- Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 n. 153
- Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 n. 128
Le “Indicazioni operative” definiscono delle procedure regionali per la
realizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro
finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata
Corso di formazione per DL-RSPP
I soggetti formatori
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli
organismi paritetici sono inserite negli elenchi su specifica richiesta da
effettuarsi mediante il modello presente nel sito della Regione
Piemonte, da inviare all’indirizzo:
[email protected]
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli
organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di
aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di
loro diretta emanazione.
Corso di formazione per DL-RSPP
I soggetti formatori
I soggetti formatori accreditati sono inseriti negli elenchi su specifica
richiesta da effettuarsi mediante il modello presente nel sito della
Regione Piemonte, senza dover più dimostrare i due anni di
esperienza nel campo della formazione in materia di salute e
sicurezza del lavoro
[email protected]
Corso di formazione per DL-RSPP
Comunicazione di inizio corso e verbale finale
I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo
di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e
delle relative verifiche di apprendimento.
Il verbale finale del corso, da conservare per almeno dieci anni a
disposizione per eventuali controlli, deve contenere i seguenti elementi:
¾ Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso
¾ Luogo e periodo di svolgimento
¾ Responsabile del progetto formativo, tutor e docenti
¾ Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti
[email protected]
Corso ponteggi e funi
La formazione dei lavoratori e dei preposti addetti al montaggio, allo
smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e la formazione dei
lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi sono disciplinate rispettivamente
dagli articoli 136 e 116 e dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08.
Le Indicazioni operative definiscono un sistema di autorizzazione
all’erogazione dei corsi, da parte della Commissione regionale,
differenziato in base alla natura dei soggetti formatori.
Corso ponteggi e funi
Parti sociali
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori
dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere autorizzate a
svolgere in Piemonte i corsi di formazione per lavoratori e preposti
addetti al montaggio ponteggi e per lavoratori e preposti addetti
all’impiego di sistemi di accesso mediante funi, e essere inserite nei
relativi elenchi, devono:
¾ le associazioni rappresentate nell’elenco del sito internet
www.cnel.it, devono essere firmatarie di almeno un contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto edile
¾ le altre, dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo copia
dell’atto costitutivo e dello statuto e di essere firmatarie di almeno un
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile
Corso ponteggi e funi
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell’edilizia, devono
presentare domanda al quale deve essere allegata copia della
documentazione attestante la costituzione e le finalità dell’organismo
stesso (Es: atto costitutivo…)
Sono autorizzati dalla Commissione e inseriti negli elenchi se composti
esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie di CCNL di comparto, comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (Circ. 13/2012 Ministero Lavoro)
Le domande possono essere presentate dalle associazioni o dagli
organismi paritetici anche per conto delle proprie articolazioni
territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve
contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede
l’inserimento nell’elenco
Corso ponteggi e funi
I soggetti formatori devono avere la disponibilità:
- di ponteggi, funi, nonché di attrezzature e dispositivi di protezione
individuale necessari all’effettuazione completa e in sicurezza delle
prove pratiche e delle prove di verifica finale
- di un’area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in
sicurezza le prove pratiche
Devono utilizzare docenti che possano dimostrare di possedere i
requisiti previsti rispettivamente per i corsi ponteggi e i corsi funi
Corso ponteggi e funi
Comunicazione di inizio corso e verbale finale
I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo
di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e
delle relative verifiche di apprendimento.
Il verbale finale, da conservare per almeno dieci anni per eventuali
controlli, deve contenere i seguenti elementi:
¾ Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso
¾ Luogo e periodo di svolgimento
¾ Responsabile del progetto formativo, e docenti
¾ Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti
[email protected]
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
La formazione dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che
richiedono conoscenze particolari e del datore di lavoro che ne fa uso
è disciplinata dall’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08 nonché dall’
Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53
I soggetti formatori elencati nell’Accordo Stato-Regioni, sezione B,
punto 1.1, lettere a, b, c, e (Regioni, ASL, Ministero Lavoro, Ordini e
Collegi professionali) non necessitano di requisiti che debbano essere
verificati dalla Commissione e sono inseriti nell’elenco dei soggetti
formatori abilitati su loro semplice richiesta
[email protected]
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Parti sociali
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per poter
essere inserite negli elenchi dei corsi di formazione per lavoratori
incaricati dell’uso di attrezzature devono presentare apposita domanda
alla Commissione:
¾ quelle rappresentate presso CNEL a livello nazionale, dichiarando
di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di
lavoro nel settore di impiego delle attrezzature per le quali si richiede
l’inserimento negli elenchi
¾ le altre, dimostrando la propria natura associativa, trasmettendo
copia dell’atto costitutivo e dello statuto e di essere firmatarie di
almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore di
impiego delle attrezzature
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici devono presentare domanda al quale deve
essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione
e le finalità dell’organismo stesso (Es: atto costitutivo…)
Sono autorizzati dalla Commissione e inseriti negli elenchi se composti
esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e
associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di CCNL di comparto.
Le domande possono essere presentate dalle associazioni o dagli
organismi paritetici anche per conto delle proprie articolazioni
territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve
contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede
l’inserimento nell’elenco
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
I soggetti formatori accreditati
I soggetti formatori accreditati devono possedere almeno uno dei
seguenti requisiti:
1. esperienza formativa almeno triennale maturata nella formazione
per le specifiche attrezzature e cioè aver realizzato corsi in almeno tre
diversi anni solari, fra i cinque immediatamente precedenti il 12/3/13
(data di entrata in vigore dell’Accordo)
2. esperienza formativa di almeno sei anni in materia di sicurezza sul
lavoro e cioè lo svolgimento, in almeno sei diversi anni solari, fra i
nove immediatamente precedenti la data della richiesta, di almeno 16
ore di formazione all’anno nel campo della sicurezza del lavoro.
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
L’esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto
formatore stesso (es. studio di consulenza) oppure da una persona
fisica che rivesta il ruolo di titolare, dipendente, socio
3. Essere un’azienda produttrice/distributrice/noleggiatrice/utilizzatrice
(quest’ultima limitatamente ai propri lavoratori) delle attrezzature per
le quali si chiede l’autorizzazione
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Requisiti dei docenti
Le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno
triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale
con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale,
nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi
I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati negli allegati
dal III al X dell’Accordo Stato-Regioni 53/2012.
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Comunicazione di inizio corso e verbale finale
I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo
di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento dei singoli
moduli e delle relative verifiche di apprendimento.
Il verbale finale, da conservare per almeno dieci anni a disposizione
per eventuali controlli, deve contenere i seguenti elementi:
¾ Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso
¾ Luogo e periodo di svolgimento
¾ Responsabile del progetto formativo, e docenti
¾ Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti
[email protected]
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
La formazione dei Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori è disciplinata dall’art. 98 e dall’Allegato XIV del D.lgs. 81/08
Sono soggetti formatori del corso di formazione:
a) Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione (ASL)
b) Ordini e collegi professionali
c) INAIL
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e le
scuole edili costituite nell’ambito degli stessi organismi
paritetici
f) Università
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Le Regioni, ASL, INAIL, gli Ordini e Collegi professionali e le
Università non necessitano di requisiti che debbano essere verificati
dalla Commissione e sono inseriti nell’elenco dei soggetti formatori
abilitati su loro semplice richiesta, da inviare a:
[email protected]
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Parti sociali
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori
dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere inserite negli
elenchi regionali, devono presentare apposita domanda alla
Commissione:
¾ quelle rappresentate presso CNEL a livello nazionale, dichiarando
di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale del
comparto edile
¾ le altre, trasmettendo copia dello statuto e di un contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto edile
Corso per l’utilizzo di attrezzature ex art. 73
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell’edilizia, possono
presentare domanda alla quale deve essere allegata copia della
documentazione attestante la costituzione e le finalità dell’organismo
stesso (Es: atto costitutivo…)
Sono autorizzati dalla Commissione e inseriti negli elenchi se composti
esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e
associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di CCNL di comparto.
Tutte le richieste
all’indirizzo:
devono
essere
[email protected]
inviate
tramite
PEC