Cassazione civile , sez
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Cassazione civile , sez. un., 14 maggio 2007 , n. 10941 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere Dott. MALPICA Emilio - Consigliere Dott. LA TERZA Maura - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: EURO ELEVATORS S.P.R.L., in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Dr. RADICE Enrico, giusta procura speciale del notaio Dr. GRIBOMONTI Yves di Seneffe del 29/04/05, in atti; - ricorrente contro CENTODUCATI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata, in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Dr. PERGAMI Federico, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2503/04 del Tribunale di MONZA - Sezione distaccata di DESIO; udito l'avvocato Dr. RADICE Enrico; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/04/07 dal Consigliere Dott. DI NANNI Luigi Francesco; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio il quale, visti gli artt. 41 e 375 c.p.c., chiede che le Sezioni unite: della Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigettino il regolamento di giurisdizione, così come proposto, e, per l'effetto, dichiarino la giurisdizione del giudice italiano. Inizio documento Fatto 1. La società di diritto belga EURO ELEVATORS propone istanza di regolamento della giurisdizione con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso davanti al tribunale di Monza contro la spa CENTODUCATI. L'istante riferisce che la Società CENTODUCATI aveva conseguito ingiunzione di pagamento della somma di Euro 13.197,60 sulla base di forniture di merci comprovate da fatture e che nel giudizio di opposizione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. In quel giudizio la Società CENTODUCATI ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione. 2. La Società EURO ELEVATORS, con l'istanza di regolamento della giurisdizione, sostiene nuovamente che la giurisdizione appartiene al giudice straniero, invocando la disposizione dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento CE 44/2001, del quale ricorrerebbero i seguenti presupposti di applicazione: il fatto che si verte in materia di civile o commerciale; quello che essa è domiciliata in territorio belga; quello che la controversia è iniziata dopo l'entrata in vigore del citato Regolamento CE. La Società CENTODUCATI resiste con controricorso con il quale ha eccepito, in rito, l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, poichè il giudice del merito, decidendo sulla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si è già espresso sulla questione di giurisdizione, dichiarando che non era fondata. Nel merito la Società CENTODUCATI ha sostenuto che la fattispecie non rientra nella disciplina del Regolamento CE 44/01, giacchè il contratto di vendita richiamato nel giudizio è stato stipulato il 10 novembre 2001 e quindi prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso; che la norma applicabile è l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, secondo il quale l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita in Italia, come le parti avevano convenuto. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha chiesto che, previa dichiarazione di ammissibilità del regolamento di giurisdizione, sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. La ricorrente ha depositato memoria. Inizio documento Diritto 1. Ammissibilità del regolamento di giurisdizione. L'istanza per il regolamento della giurisdizione è ammissibile. 1.1. Ostacolo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è che la questione di giurisdizione sia stata già decisa con pronuncia negativa o affermativa con provvedimento non più revocabile o modificabile: Cass. ss. uu. 23 marzo 2006, n. 6406. L'ordinanza, con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo accoglie o rigetta la richiesta di conferire al decreto la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., è atto processuale, che per sua natura è sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa. L'ordinanza, pertanto, ha carattere provvisorio, non corrisponde alla decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo, e non è idonea a contenere una statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato: Cass. ss. uu. 14 gennaio 2005, n. 601; 11 gennaio 2005, n. 307; 22 ottobre 2003, n. 15843; 17 ottobre 2002, n. 14769; 30 dicembre 1998, n. 12901, tra le più recenti. 1.2. L'ordinanza del 24 febbraio 2005, con la quale il tribunale di Monza ha concesso l'esecuzione provvisoria al decreto opposto, quindi, non è preclusiva della proposizione dell'istanza di regolamento della giurisdizione nel giudizio di cui qui si discute. 2. Quanto al merito, nella fattispecie si applica il Regolamento CE 44/2001 del Consiglio, entrato in vigore il 1 febbraio 2002. L'art. 66 del Regolamento, infatti, ne dispone l'applicazione alle azioni proposte dopo la sua entrata in vigore e non è controverso che la domanda di pagamento è del 27 febbraio 2004. 2.1. La competenza è quella stabilita dall'art. 5, comma 1, del Regolamento, che stabilisce che questa si determina: a) in materia contrattuale, con riferimento al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita; b) ai fini dell'applicazione di questa disposizione e salvo diversa convenzione, nel caso di compravendita di beni, il luogo di esecuzione, il luogo è quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. 2.2. Nella fattispecie non si può ricorrere al criterio dell'accordo derogatorio delle parti. Questo è regolato dall'art. 23 del Regolamento, il quale prevede una forma di proroga della competenza a conoscere controversie, presenti o future, in forza di clausola: a) redatta per iscritto o oralmente con conferma scritta; b) oppure in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; e) nel commercio internazionale, oppure ancora in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. 2.3. Questo accordo, nella fattispecie, non è indicato dalle parti, se non con il generico richiamo al fatto che il pagamento doveva avvenire mediante versamento del prezzo presso una Banca italiana. 3. Dunque, è problematica l'individuazione del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita. 3.1. Sul punto, infatti, si contrappongono due tesi: a) quella più antica, che l'obbligazione dedotta in giudizio è di pagamento e questo, indipendentemente dalla deroga convenzionale, nella fattispecie, doveva essere eseguito in Italia, domicilio del creditore (art. 1183 c.c., comma 3); b) quella più recente, adottata da Cass. 20887/2006, che l'unico luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione è quello della consegna dei beni, ipotizzata come avvenuta in Italia. 3.2. Queste Sezioni unite ritengono di seguire la seconda soluzione, la quale impone di applicare le norme contenute nell'art. 31 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 (resa esecutiva in Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 765), secondo il quale, in mancanza di indicazioni specifiche la consegna si intende fatta al primo trasportatore perchè faccia pervenire la merce all'acquirente (Cass. ss. uu. n. 7 del 2007) come del resto prevede l'art. 1510 c.c., C.U.. 3.3. Se ne ricava che, in mancanza di altre indicazioni, nella fattispecie, la consegna al vettore si deve presumere fatta in Italia. La competenza, pertanto, è del giudice italiano. 4. Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorrente, in base alla regola della soccombenza. Inizio documento P.Q.M. La Corte di cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007