Cassazione civile , sez
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Cassazione civile , sez. un., 14 maggio 2007 , n. 10942 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere Dott. MALPICA Emilio - Consigliere Dott. LA TERZA Maura - Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: CLUB MEDITERRANEE S.A. S.S.I., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 1, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente contro H.M., D.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell'avvocato MANCINI MASSIMO, rappresentati e difesi dall'avvocato RUSSOTTO GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrenti per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1893/04 del Tribunale di RAGUSA; udito l'avvocato Roberto GIUFFRIDA; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/04/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale, visti gli artt. 41 c.p.c., e ss. e art. 375 c.p.c., chiede che le Sezioni unite della Corte di Cassazione rigettino il proposto regolamento e, per l'effetto, dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, con ogni ulteriore provvedimento come per legge. Inizio documento Fatto 1. Il Club Mediterreneè sede secondaria in Italia, propone istanza di regolamento della giurisdizione in relazione alla controversia pendente davanti al tribunale di Ragusa, promossa nei suoi confronti da M.H. e D.L., cittadini residenti in Belgio, i quali, con citazione del 4 ottobre 2002, hanno chiesto la condanna del Club Med di Kamarina a restituire loro quanto avevano corrisposto per un loro soggiorno nel Club Med ed al risarcimento dei danni. 2. L'istante ha dichiarato che la giurisdizione non appartiene al giudice italiano: perchè, l'art. 14 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e quelle successive si riferiscono ai soggetti consumatori che abbiano domicilio o residenza abituale in uno degli Stati contraenti e quella degli attori è in Belgio; perchè, il Club Med, dove si è concluso il contratto, ha sede in territorio francese. M.H. e D.L. hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito: a) che nella fattispecie non si applica la Convenzione di Bruxelles del 1968, ma il Regolamento CE n. 44/2001 approvato dal Consiglio in data 22 dicembre 2000, entrato in vigore il 1 marzo 2002, nel quale l'art. 5 fa riferimento al luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita e questa doveva essere eseguita in Italia; b) che il Club Med ha sede in Italia e non v'è stata clausola di proroga della competenza. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Il Club Mediterreneè ha depositato memoria. Inizio documento Diritto 1. La Corte, a sezioni unite, regola la giurisdizione, dichiarando che appartiene alla cognizione del tribunale di Ragusa la controversia promossa nei confronti della sede secondaria in Italia del Club Mediterreneè. 2. La controversia di cui al presente giudizio, introdotta con atto di citazione del 4 ottobre 2004, è regolata dagli artt. da 15 a 17 del Regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2001, entrato in vigore il 1 marzo 2002. L'art. 16 del Regolamento dispone che l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio in cui è domiciliato il consumatore. 3. Da queste premesse si debbono ricavare le seguenti conclusioni valevoli per la soluzione del problema oggetto di questo giudizio: a) il Club Mediterreneè, che ha una sede secondaria in Italia, deve essere considerato come avente domicilio in Italia: art. 15, comma 2 del citato Regolamento CE 44/02; b) gli originari attori, come consumatori, potevano proporre l'azione davanti ai giudici italiani come giudici della parte domiciliata nello Stato membro: art. 16, comma 1, prima parte, del citato Regolamento; c) la controversia pertanto ben poteva essere proposta in Italia. 4. L'eccezione che la signora D., al momento della stipulazione dell'accordo risiedeva in Belgio, non può essere considerata a nessun effetto, poichè introdotta con la memoria difensiva e non con il ricorso introduttivo di questo giudizio. Per le stesse ragioni nessuna rilevanza può essere attribuita all'eccezione che la sede secondaria in Italia del Club Med è società diversa dal Club Med avente sede secondaria in Belgio e che la sede legale della Società convenuta è in Roma. 5. In conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza. Inizio documento P.Q.M. La Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007