Cassazione civile , sez

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Cassazione civile , sez
Cassazione civile , sez. un., 14 maggio 2007 , n. 10942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA
Rafaele
- Primo Presidente f.f.
Dott. SENESE
Salvatore
- Presidente di sezione Dott. DI NANNI
Luigi Francesco
- rel. Consigliere Dott. TRIOLA
Roberto Michele
- Consigliere Dott. TRIFONE
Francesco
- Consigliere Dott. SALME'
Giuseppe
- Consigliere Dott. FORTE
Fabrizio
- Consigliere Dott. MALPICA
Emilio
- Consigliere Dott. LA TERZA
Maura
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CLUB MEDITERRANEE S.A. S.S.I., in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 1, presso lo
studio dell'avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro
H.M.,
D.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell'avvocato
MANCINI
MASSIMO, rappresentati e difesi dall'avvocato RUSSOTTO
GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente n. 1893/04 del Tribunale di RAGUSA;
udito l'avvocato Roberto GIUFFRIDA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
03/04/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio UCCELLA il quale, visti gli artt. 41 c.p.c., e ss. e art. 375
c.p.c., chiede che le Sezioni unite della Corte di Cassazione
rigettino il proposto regolamento e, per l'effetto, dichiarino la
giurisdizione del giudice italiano, con ogni ulteriore provvedimento
come per legge.
Inizio documento
Fatto
1. Il Club Mediterreneè sede secondaria in Italia, propone istanza di regolamento della giurisdizione in relazione
alla controversia pendente davanti al tribunale di Ragusa, promossa nei suoi confronti da M.H. e D.L., cittadini
residenti in Belgio, i quali, con citazione del 4 ottobre 2002, hanno chiesto la condanna del Club Med di
Kamarina a restituire loro quanto avevano corrisposto per un loro soggiorno nel Club Med ed al risarcimento dei
danni.
2. L'istante ha dichiarato che la giurisdizione non appartiene al giudice italiano: perchè, l'art. 14 della
Convenzione di Bruxelles del 1968 e quelle successive si riferiscono ai soggetti consumatori che abbiano
domicilio o residenza abituale in uno degli Stati contraenti e quella degli attori è in Belgio; perchè, il Club Med,
dove si è concluso il contratto, ha sede in territorio francese.
M.H. e D.L. hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito: a) che nella fattispecie non si applica
la Convenzione di Bruxelles del 1968, ma il Regolamento CE n. 44/2001 approvato dal Consiglio in data 22
dicembre 2000, entrato in vigore il 1 marzo 2002, nel quale l'art. 5 fa riferimento al luogo ove l'obbligazione deve
essere eseguita e questa doveva essere eseguita in Italia; b) che il Club Med ha sede in Italia e non v'è stata
clausola di proroga della competenza.
Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Il Club Mediterreneè ha depositato memoria.
Inizio documento
Diritto
1. La Corte, a sezioni unite, regola la giurisdizione, dichiarando che appartiene alla cognizione del tribunale di
Ragusa la controversia promossa nei confronti della sede secondaria in Italia del Club Mediterreneè.
2. La controversia di cui al presente giudizio, introdotta con atto di citazione del 4 ottobre 2004, è regolata dagli
artt. da 15 a 17 del Regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2001, entrato in vigore il 1 marzo 2002.
L'art. 16 del Regolamento dispone che l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere
proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici
dello Stato membro nel cui territorio in cui è domiciliato il consumatore.
3. Da queste premesse si debbono ricavare le seguenti conclusioni valevoli per la soluzione del problema oggetto
di questo giudizio:
a) il Club Mediterreneè, che ha una sede secondaria in Italia, deve essere considerato come avente domicilio in
Italia: art. 15, comma 2 del citato Regolamento CE 44/02;
b) gli originari attori, come consumatori, potevano proporre l'azione davanti ai giudici italiani come giudici della
parte domiciliata nello Stato membro: art. 16, comma 1, prima parte, del citato Regolamento;
c) la controversia pertanto ben poteva essere proposta in Italia.
4. L'eccezione che la signora D., al momento della stipulazione dell'accordo risiedeva in Belgio, non può essere
considerata a nessun effetto, poichè introdotta con la memoria difensiva e non con il ricorso introduttivo di questo
giudizio.
Per le stesse ragioni nessuna rilevanza può essere attribuita all'eccezione che la sede secondaria in Italia del Club
Med è società diversa dal Club Med avente sede secondaria in Belgio e che la sede legale della Società convenuta
è in Roma.
5. In conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
Inizio documento
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso
forfettario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007