Memoria ex art. 183 n.3 convenuta

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Memoria ex art. 183 n.3 convenuta
TRIBUNALE DI MILANO
Sez. Beta Civile - Dott. Quintilio - R.G. 10.000/’12
Nella causa promossa dal signor Tizio, con l’avv. Giustino
- attore contro
la società Alfa s.r.l., con l’avv. Corretto
- convenuta MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 183, comma VI n. 3) c.p.c.
NELL’INTERESSE DELLA PARTE CONVENUTA
La convenuta, esaminate le produzioni avversarie, evidenzia quanto
segue.
A) Il libretto di uso e manutenzione, di cui il sig. Tizio si vorrebbe
avvalere per dimostrare che, da un esame del cruscotto dell’auto, non
era possibile, dato il numero di led, spie, numeri, simboli e lancette,
rendersi conto della presenza del sistema di controllo elettronico della
stabilità, prova invece, a parere di chi scrive, l’assoluta superficialità
del signor Tizio nell’esaminare l’auto e nell’acquisire consapevolezza
delle sue dotazioni tecniche.
Sarebbe bastato, infatti, prima dell’acquisto dell’auto (in occasione
della prova su strada, ad esempio), dare una rapida scorsa al libretto
d’uso o chiedere a chi lo accompagnava nella prova su strada per
rendersi conto che la vettura offertagli non presentava il sistema di
controllo elettronico della stabilità e tale mancanza dell’attore è tanto
più grave se si considera l’importanza che, come si è appreso solo nel
presente giudizio, tale dispositivo di sicurezza avrebbe rivestito per il
sig Tizio stesso.
Infatti:
- alle pagine 7-31, 7-32, 7-33 e 7-34, contenenti la spiegazione del
funzionamento di tale sistema, le spie ed il tasto di attivazione relativi
sono raffigurati graficamente con estrema precisione e chiunque,
dotato di un minimo di diligenza, avrebbe potuto rilevarne l’assenza
sulla vettura provata;
- nella tabella delle spie del cruscotto (pagina 19 del libretto d’uso) è
indicato chiaramente, accanto alla spia con il simbolo dell’auto che
sbanda, “Spia funzionamento Controllo Dinamiche del Veicolo OFF
(se in dotazione)” e “Spia Controllo dinamiche del Veicolo/spia
indicatrice Controllo Dinamiche del Veicolo OFF (se in dotazione)”,
con netta evidenza, quindi, che il sistema in questione, al tempo
dell’acquisto, non fosse di serie, ma costituisse un optional.
B) Circa i documenti prodotti sub numeri ... se ne evidenzia la loro
totale irrilevanza nel presente giudizio.
Ciò è a dirsi:
- quanto alla produzione della rivista specializzata Belleruote (docc. ...),
perché trattasi di estratti di articoli di riviste specializzate che non
fanno altro che esaltare i pregi tecnici del sistema di controllo della
stabilità, denominato CruiseControl; pregi, questi ultimi, che la
convenuta non ha mai messo in dubbio e che, pertanto, non costituiscono materia del contendere;
- quanto alle rimanenti produzioni (docc. ...), perché trattasi di documenti assolutamente inconferenti e privi di significato ai fini del
presente giudizio.
***
Alfa s.r.l. si oppone all’ammissione della prova testimoniale dedotta
da controparte perché in contrasto con l’art. 244 cpc, in quanto i
capitoli dedotti sono pacifici, valutativi e generici.
La convenuta insiste comunque per quanto dedotto in via istruttoria, nonché, nella non creduta ipotesi di ammissione della suddetta
prova orale, chiede, in ogni caso, di essere ammessa a prova contraria
sui capitoli avversari eventualmente ammessi con il teste già indicato a
prova diretta.
La convenuta chiede, infine, se del caso, che venga disposta CTU
diretta ad accertare la congruità della proposta transattiva formulata
al sig. Tizio in data ............., ciò sia per valutare la correttezza e lealtà
della condotta della convenuta nei confronti del sig. Tizio, sia per
accertare l’ottemperanza al disposto dell’art. 130, nono comma, D.
Lgs. 206/2005 (“dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile”).
Milano, 13 giugno 2013
(avv. Corretto)