Etichettatura dei prodotti alimentari
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Etichettatura dei prodotti alimentari
CAPITOLO II ALIMENTI SURGELATI 67 1. L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI SURGELATI La disciplina relativa alla produzione ed alla vendita dei prodotti alimentari surgelati è oggi contenuta nel D.lgs. 27.01.1992, n.110. Volendo delimitarne il campo di applicazione, premesso che i gelati non possono essere considerati alimenti surgelati, si sottolinea che per prodotti alimentari surgelati devono intendersi i prodotti: - sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione”, che permette di superare, con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristalizzazione massima, e di mantenere la temperatura del prodotto, in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a –18° C; - commercializzati come tali. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica, e devono avere il necessario grado di freschezza. La preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio, mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i suoi punti ad un valore pari o inferiore a –18° C. Sono tuttavia tollerate: a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l’alto, non superiori a 3° C, della temperatura del prodotto; b) durante la distribuzione locale, negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l’alto della temperatura del prodotto, non superiori a 3° C. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono: - aria; - azoto; - anidride carbonica. La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall’autorità 68 sanitaria competente, ai sensi dell’art. 2 della L. 30 aprile 1962 n. 283. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali, chiuse dal fabbricante o dal confezionatore, e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. Le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti surgelati sono costituite dalle prescrizioni dettate per l’etichettatura dei prodotti alimentari in genere, con le opportune integrazioni, per cui può ben dirsi che gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita del prodotto, completata dal termine “surgelato”; l’elenco degli ingredienti; la quantità netta; il termine minimo di conservazione, completato dall’indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore; ciò viene espresso con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…”, seguita dalla data in chiaro, riferita almeno al mese e all’anno, oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui tale data figura, completata dall’indicazione “seguire le istruzioni relative alla conservazione del prodotto riportate sulla confezione”; le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l’acquisto, completate dall’indicazione della temperatura di conservazione o dell’attrezzatura richiesta per la conservazione stessa. Dette indicazioni possono essere: 1. “consumare preferibilmente entro la data di durabilità minima prevista”, quando il prodotto sarà conservato nello scomparto a temperatura uguale o inferiore a –18° C (*** o ****); 2. “consumare preferibilmente entro un mese o entro la data di durabilità minima prevista se quest’ultima è antecedente”, quando il prodotto sarà conservato nello scomparto a temperatura uguale o inferiore a –12° C (**); 69 3. “consumare entro una settimana”, quando il prodotto sarà conservato nello scomparto a temperatura uguale o inferiore a – 6° C (*); 4. “consumare entro 3 giorni”, quando il prodotto sarà conservato nello scomparto ghiaccio; 5. “consumare entro un giorno dallo scongelamento”, quando il prodotto sarà conservato nel frigorifero; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Quando sono indicati solo gli estremi di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea, si deve apporre anche il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del fabbricante o del confezionatore; le istruzioni per lo scongelamento e per il consumo del prodotto, con la precisa indicazione che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato, e deve essere consumato entro 24 ore dallo scongelamento o entro un periodo inferiore espressamente indicato; l’indicazione del lotto di fabbricazione. I prodotti surgelati devono essere posti in commercio in confezioni originali chiuse, tali cioè da garantire l’autenticità del prodotto contenuto, e fatte in modo che non sia possibile la manomissione senza che risultino alterate. Le singole confezioni devono avere caratteristiche idonee ad assicurare, durante i cicli di preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione, il soddisfacimento delle seguenti condizioni: 1) proteggere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto; 2) proteggere il prodotto dalle contaminazioni batteriche o di altro genere; 3) impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas; 4) non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati, nonché gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla 70 vendita di tali prodotti devono essere muniti di necessari dispositivi, volti a garantire il mantenimento della temperatura di surgelazione. Necessario corollario di detto principio è che gli alimenti surgelati non possono essere rimossi dai banchi e dagli armadi, se non al momento della vendita, e per lo stretto periodo di tempo richiesto dalla stessa. 71 2. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. (89/108/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che la fabbricazione e lo smercio dei prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, in appresso denominati «alimenti surgelati», rivestono un'importanza sempre maggiore nella Comunità: considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali riguardanti gli alimenti surgelati ne ostacolano la libera circolazione; che dette differenze possono creare condizioni di concorrenza ineguali e pertanto incidere direttamente sull'instaurazione e suI funzionamento del mercato comune; considerando che, di conseguenza, è necessario ravvicinare dette legislazioni; considerando che a tale scopo occorre dare alla legislazione comunitaria il campo d'applicazione più vasto possibile, che si estenda a tutti i surgelati per l'alimentazione umana e includa non soltanto i prodotti destinati a essere forniti tali e quali al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe, ma anche quelli che subiranno trasformazioni o entreranno a far parte di successive preparazioni; considerando tuttavia che questa regolamentazione non deve applicarsi a prodotti che non siano presentati in commercio come alimenti surgelati; considerando che in ogni caso è opportuno stabilire i criteri generali cui deve essere conforme qualsiasi alimento surgelato; considerando che in seguito potranno essere emanate all'occorrenza, per taluni gruppi di alimenti surgelati, disposizioni speciali a complemento dei criteri generali, secondo la procedura applicabile a ciascuno di questi gruppi; considerando che il surgelamento mira a conservare le caratteristiche intrinseche degli alimenti mediante un processo di congelamento rapido e che é necessario raggiungere in tutti i punti del prodotto una temperatura pari o inferiore a –18°C; considerando che ad una temperatura di – 18°C qualsiasi attività microbiologica in grado di alterare la qualità di un prodotto alimentare è sospesa e che ne deriva la necessità di mantenere almeno questa temperatura, sia pure con una certa tolleranza tecnicamente inevitabile, durante l'immagazzinamento e la distribuzione 72 degli alimenti surgelati prima della loro immissione sul mercato per il consumatore finale; considerando che taluni aumenti della temperatura sono inevitabili per motivi tecnici e che quindi possono essere tollerati a condizione che non nuocciano alla qualità dei prodotti, cosa questa che può essere garantita se si osservano le buone prassi di conservazione e di distribuzione, tenuto conto in particolare del livello di rotazione delle scorte; considerando che le prestazioni di alcuni impianti tecnici attualmente utilizzati per la distribuzione locale degli alimenti surgelati non sono tali da garantire sempre il rispetto integrale dei limiti di temperatura imposti dalla presente direttiva e che si deve pertanto prevedere un regime transitorio che consenta di ammortizzare normalmente il materiale esistente; considerando che la presente direttiva può limitarsi ad enunciare gli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda tanto l'attrezzatura utilizzata per l'operazione di surgelamento, quanto le temperature da rispettare nelle installazioni e nelle attrezzature di immagazzinamento, di manipolazione, di trasporto e di distribuzione; considerando che è compito degli Stati membri di garantire, mediante controlli ufficiali, che il materiale utilizzato sia tale da soddisfare questi obiettivi; considerando che siffatto controllo rende inutile qualsiasi sistema di accertamento ufficiale negli scambi commerciali,: considerando che è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare fluidi criogeni, il che implica il loro contatto diretto con gli alimenti surgelati; che, pertanto, detti fluidi debbono essere sufficientemente inerti per non cedere agli alimenti un quantitativo di costituenti che possa presentare un pericolo per la salute umana, modificare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti od alterare le loro caratteristiche organolettiche; considerando che per conseguire questo obiettivo occorre definire l'elenco delle sostanze in questione e fissarne i criteri di purezza nonché le condizioni di impiego; considerando che gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe sono soggetti, per quanto riguarda l'etichettatura, alle norme istituite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (4); che la presente direttiva deve pertanto limitarsi a prescrivere le diciture specifiche per gli alimenti surgelati; considerando che al fine di agevolare gli scambi è opportuno fissare anche le norme sull'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati ad essere venduti tal quali al consumatore finale né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe; 73 considerando che per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure esecutive di carattere tecnico; considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, occorre fissare una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva riguarda i prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, denominati qui di seguito «alimenti surgelati». 2. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «alimenti surgelati» i prodotti alimentari: - che sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelamento», che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e di far sì che la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti - dopo la stabilizzazione termica - sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a –18° C, che sono commercializzati in modo che risulti che hanno questa caratteristica. - i gelati non sono considerati alimenti surgelati ai sensi della presente direttiva. 3. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie derivanti: a) da una organizzazione comune dei mercati nei settori dell'agricoltura e della pesca; b) dall'igiene veterinaria. Articolo 2 Solo i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2 possono avere le denominazioni previste agli articoli 8 e 9. Articolo 3 1. Le materie prime usate per la fabbricazione degli alimenti surgelati devono essere di qualità sana, leale e commerciale e possedere il necessario grado di freschezza. 2. La preparazione dei prodotti da trattare e l'operazione di surgelamento devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche idonee a ridurre al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche. 74 Articolo 4 I mezzi criogeni il cui uso a contatto diretto con i surgelati è autorizzato, ad esclusione di tutti gli altri, sono i seguenti: - aria, - azoto, - anidride carbonica. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono mantenere sino al 31 dicembre 1992 le legislazioni nazionali che autorizzano l'utilizzazione del diclorodifluormetano (R 12). I criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere sono fissati, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Articolo 5 1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere stabile e mantenuta, in tutti i punti del prodotto, a –18° C o meno, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto di 3°C al massimo durante il trasporto. 2. Tuttavia, entro i limiti delle buone prassi di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione locale e negli armadi e banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale sono ammesse tolleranze della temperatura del prodotto, alle condizioni seguenti: a) tali tolleranze non devono superare i 3°C: b) esse possono tuttavia raggiungere i 6°C negli armadi e banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale, se ed in quanto gli Stati membri lo decidano. In questo caso gli Stati membri scelgono la temperatura in base alla rotazione delle scorte o dei prodotti nel commercio al dettaglio e informano la Commissione sulle misure prese e sui motivi che le giustificano. La Commissione riesaminerà la tolleranza prevista dalla presente lettera sulla scorta delle innovazioni tecniche e, se del caso, presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1992, proposte in merito. 3. Durante un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri possono, per la distribuzione locale, autorizzare tolleranze fino a 6°C. Articolo 6 1. Gli Stati membri: a) si assicurano che gli impianti usati per il surgelamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione locale e gli armadi e i 75 banconi frigoriferi di vendita siano tali da garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva; b) effettuano un controllo ufficiale mediante sondaggio delle temperature degli alimenti surgelati. 2. Gli Stati membri si astengono dall'esigere che, in vista o all'atto della commercializzazione degli alimenti surgelati, il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 sia attestato da un certificato ufficiale. Articolo 7 Gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale debbono essere condizionati dal fabbricante oppure dal condizionatore negli imballaggi preliminari appropriati atti a proteggerli dalle contaminazioni esterne microbiche o di altro genere e dalla disseccazione. Articolo 8 1. La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti contemplati dalla presente direttiva e destinati tal quali al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe, alle seguenti condizioni: a) la denominazione di vendita è completata dalla o dalle seguenti menzioni: − in spagnolo «ultracongelado» o «congelado rapidamente», − in danese «dybfrossen», − in tedesco «tiefgefroren» o «Tiefkuehlkost» o «tiefgekuehlt» o «gefrostet», − in greco «baqeíaw katácyjhw» o «taxeíaw yperkatecygména», − in inglese «quick-frozen», − in francese «surgelé», − in italiano «surgelato», − in neerlandese «diepvries», − in portoghese «ultracongelado»; b) l'indicazione della data di conservazione minima deve essere corredata dell'indicazione del periodo in cui i surgelati possono essere immagazzinati presso il destinatario e dell'indicazione della temperatura di conservazione e/o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione; c) l'etichettatura di qualsiasi alimento surgelato deve recare un'indicazione che permetta di individuare la partita; d) l'etichettatura di qualsiasi alimento surgelato deve recare una chiara avvertenza del tipo «non ricongelare dopo scongelamento». 76 Articolo 9 1. L'etichettatura dei prodotti definiti nell'articolo 1, paragrafo 2 e non destinati ad essere forniti al consumatore finale né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe comporta soltanto le diciture obbligatorie seguenti: a) la denominazione di vendita completata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a); b) il contenuto netto espresso in unità di massa; c) una dicitura che consenta di individuare la partita; d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità. 2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurano sull'imballaggio, sul recipiente o sulla confezione o su un'etichetta ivi apposta. 3. II presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di metrologia. Articolo 10 Gli Stati membri non possono, per ragioni riguardanti le caratteristiche di fabbricazione, la confezione o l’etichettatura, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, conformi alla presente direttiva e alle misure prese per la sua applicazione. Articolo 11 Le modalità relative al prelievo di campioni, al controllo delle temperature degli alimenti surgelati ed al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 12, prima dello scadere di un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Articolo 12 1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in esame. II comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. II presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato. 77 b) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, oppure in mancanza di detto parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. II Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 13 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette misure devono: - permettere, al più tardi diciotto mesi dopo la notifica (6) della direttiva, il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva; - vietare, al più tardi ventiquattro mesi dopo la notifica della direttiva, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. 2. Per quanto riguarda gli armadi e i banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale, gli Stati membri possono, durante un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, mantenere le legislazioni esistenti al momento dell'applicazione della presente direttiva. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione precisando i motivi che giustificano la loro decisione. Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, e GU n. C 12 del 16. 1. 1989. (2) GU n. C 104 del 25. 4. 1985. (3) GU n. L 33 dell'8 . 2. 1979. (4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986. (5) GU n. L 291 del 19. 11. 1969. (6) La presente direttiva è stata notificata agli Stati me mbri il 10 gennaio 1989. 78 3. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n.110 (1) Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana (2). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; il seguente decreto legislativo: EMANA Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati. Articolo 2 Definizione 1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari: a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelazione», che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C; b) commercializzati come tali. 79 1. 2. 3. 4. Articolo 3 Materie prime Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 . Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Articolo 4 Temperature 1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18°C. 2. Sono tuttavia tollerate: a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3°C della temperatura del prodotto; b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3°C. Articolo 5 Mezzi criogeni 1. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono: a) aria; b) azoto; c) anidride carbonica. 2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie. 80 1. 2. 3. 4. 5. Articolo 6 Produzione ed immagazzinamento La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria competente, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere effettuate a bordo delle navi purché seguite da immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1 ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabiliti i requisiti che devono possedere le navi officina. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un anno. Articolo 7 Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore 1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre collettività analoghe. Art.8 Etichettatura degli alimenti surgel ati destinati al consum atore 1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le seguenti modalità e integrazioni: a) la denominazione di vendita, completata dal termine «surgelato»; b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore; 81 c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione; d) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso; e) l'indicazione del lotto. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe. Articolo 9 Etichettatura degli alimenti surgel ati non destinati al consumatore 1. L'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore, né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività analoghe, comporta le seguenti diciture: a) la denominazione di vendita completata dal termine «surgelato»; b) la qualità netta espressa in unità di massa; c) l'indicazione del lotto; d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all'interno della Comunità europea. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un'etichetta appostavi. Articolo 10 Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE 1. Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alle condizioni per l'importazione di determinati prodotti, gli alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi all'importazione nel territorio nazionale solo se presentano i seguenti requisiti: a) siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente decreto; b) siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati dalle autorità del Paese interessato. Articolo 11 Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita 1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto. 2. (3). 82 Articolo 12 Metodo di controllo delle temperature 1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità (3/a). Articolo 13 1. I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma 2, e 12 sono adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo 14 1. (4). 2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992. 3. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente decreto. 1. 2. 3. 4. 5. Articolo 15 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni previste dall'art. 3 e 6, comma 1, sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni (4/a). Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell'art. 3 nella produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni (5). 83 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. (2) Le vio lazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall’a rt. 1, D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della dele ga contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l’art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le vio lazio ni depenalizzate. (3) Sostituisce l’art. 4, L. 27 gennaio 1968, n. 32. (3/a) Le modalità di campionamento ed il metodo di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgela ti sono stati determinati con D.M. 25 settembre 1995, n. 493. (4) Sostituisce l’a rt. 2, L. 27 gennaio 1968, n. 32. (4/a) Le viola zioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giu gno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'a rt. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzio ni amministrative per le vio lazio ni depenalizzate. (5) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1992, n. 95. 84 CAPITOLO III PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE 85 1. L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (disciplinati dal D.lgs. 27.01.1992, n. 111) sono quegli alimenti che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche: • si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; • sono adatti all’obiettivo nutrizionale indicato; • vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. Tali prodotti alimentari rispondono alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di soggetti: • persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; • persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari, per cui possono trarre benefici particolari dall’assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; • lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute. Se si eccettuano i prodotti destinati a quest’ultima categoria di persone, gli specifici alimenti di cui stiamo trattando possono essere caratterizzati dall’indicazione “dietetico” o “di regime”. Sotto questo profilo, gli stessi si suddividono in sette fondamentali categorie: - bevande ipocaloriche; - sali iposodici; - dolcificanti alternativi; - integratori di fibra; - lecitina di soia; - olii dietetici; - sostitutivi del pasto. Per quanto i prodotti alimentari destinati ad una specifica alimentazione debbano, in linea generale, essere conformi alle disposizioni dettate per i prodotti alimentari di uso corrente, dalla nozione, sopra riportata, di “prodotto alimentare 86 destinato ad un’alimentazione particolare” si ricava a contr ario che, nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente, è vietato impiegare: a) la qualifica “dietetico” o “di regime”, sia da sola che insieme ad altri termini; b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei prodotti destinati ad una particolare alimentazione. Dal punto di vista dell’etichettatura, i prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare, quando vengono offerti al consumatore finale, devono riportare, sulle confezioni, le seguenti indicazioni, in lingua italiana: • la denominazione di vendita, accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti destinati a lattanti o bambini, la denominazione di vendita è invece accompagnata dall’indicazione della loro destinazione; • l’elenco degli ingredienti; • gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione, che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari; • il quantitativo netto; • il termine minimo di conservazione; • le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; • le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consente all’acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare; • il tenore di carboidrati (glucidi), proteine (protidi) e grassi (lipidi) per 100 g o 100 ml di pro dotto commercializzato o per quantità proposta da consumare, se il prodotto è così presentato; • l’indicazione in kilocalorie (kcal) e in kilojoules (kj) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle 87 dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g, ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml, quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal); • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea; • la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale; • il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa l’origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare. L’etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, né accennare a tali proprietà. E’ solo consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili, destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell’alimentazione o della farmacia. 88 2. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. (89/398/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 77/ 94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli S tati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (5), è stata modificata a più riprese; che in occasione di nuove modifiche conviene, per maggiore chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva; considerando che l'adozione della direttiva 77/94/CEE è stata giustificata dal fatto che le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ostacolavano la libera circolazione, potevano creare condizioni difformi di concorrenza e pertanto avevano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione; considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari; considerando che, mentre è possibile, in base a norme generali che disciplinano il controllo complessivo dei prodotti alimentari, mettere in atto un controllo efficace dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono adottate disposizioni specifiche, lo stesso non sempre avviene per quei prodotti per i quali non sono previste tali disposizioni specifiche; considerando infatti che, in quest'ultimo caso, i mezzi consueti messi a disposizione dei servizi di controllo possono in determinate circostanze non consentire di accertare se il prodotto in questione possiede effettivamente le proprietà nutrizionali 89 specifiche attribuitegli; che è pertanto necessario prevedere che all'occorrenza il responsabile della commercializzazione di questo prodotto debba assistere il servizio di controllo nell'espletamento delle sue attività; considerando che lo stato attuale dell'evoluzione della normativa comunitaria relativa agli additivi non permette di adottare, nella presente direttiva, disposizioni relative all'utilizzazione di additivi nei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare che non appartengono a uno dei gruppi previsti nell'allegato I; che occorre pertanto che tale problema venga riesaminato al momento debito; considerando che l'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione; considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti destinati all'alimentazione umana occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/ 414/CEE (6); considerando che la presente direttiva non pregiudica i termini entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 77/94/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2. a) I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. b) Un'alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari: i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, o ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti, oppure iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute. 90 Articolo 2 1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime». 2. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di alimenti destinati al consumo corrente è vietato impiegare: a) le qualifiche «dietetico» o «di regime», da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari; b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1. 3. Tuttavia, a norma delle disposizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 13, può essere consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà. Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione viene fornita. Articolo 3 1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all'obiettivo nutrizionale particolare al quale sono destinati. 2. I prodotti definiti all'articolo 1 devono inoltre rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'articolo 1. Articolo 4 1. Le disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e indicati nell'allegato I, sono stabilite mediante direttive specifiche. Le direttive specifiche possono prevedere, in particolare: a) prescrizioni essenziali riguardanti la natura o la composizione dei prodotti; b) disposizioni riguardanti la qualità delle materie prime impiegate; c) prescrizioni igieniche; d) le modifiche permesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; e) un elenco degli additivi; f) disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità; g) le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per controllare la conformità alle prescrizioni delle direttive specifiche. Tali direttive specifiche sono adottate: 91 - dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 100 A, per quanto riguarda la lettera e), - secondo la procedura prevista all'articolo 13, per quanto riguarda le altre lettere. Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito dalla decisione 74/234/CEE (7). 2. Un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi e altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all’occorrenza, le condizioni per l’utilizzazione, sono adottati secondo la procedura prevista all’articolo 13. Articolo 5 Le modalità in base alle quali l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento ad una dieta o a una categoria di persone cui un prodotto contemplato dall’articolo 1 è destinato possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 13. Articolo 6 1. L’etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all’articolo 1 non devono attribuire proprietà preventive, curative e di guarigione di malattie dell’uomo né menzionare tali proprietà. Deroghe al primo comma possono essere previste, in casi eccezionali e ben determinati, secondo la procedura prevista all’articolo 13. Fino al completamento di questa procedura potranno essere mantenute le deroghe in questione. 2. Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia. Articolo 7 1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (8), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE , si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, alle condizioni seguenti. 2. La denominazione con cui un prodotto è venduto deve essere accompagnata dall'indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali particolari. Tuttavia, per i 92 prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), questa indicazione è sostituita dall'indicazione della loro destinazione. 3. L'etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 deve precisare inoltre: a) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari, b) il valore energetico disponibile espresso in kJ o kcal nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tuttavia, se questo valore energetico è inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, le indicazioni in questione possono essere sostituite dalle diciture «calore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g» ovvero «valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal)/100 ml». 4. Le norme particolari relative all'etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica saranno previste in quella stessa direttiva. Articolo 8 1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio. 2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere deroghe per il commercio al dettaglio, a condizione che le indicazioni di cui all'articolo 7 accompagnino il prodotto quando è messo in vendita. Articolo 9 Per quanto concerne i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare e non compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I, allo scopo di permettere un efficace controllo ufficiale degli stessi si applicano le seguenti disposizioni specifiche: 1) al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui sopra, il fabbricante oppure, nel caso di un prodotto fabbricato in uno Stato terzo, l'importatore ne informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione e ciò mediante la trasmissione di un modello dell'etichettatura utilizzata per tale prodotto; 2) al momento della successiva commercializzazione dello stesso prodotto in un altro Stato membro, il fabbricante o all'occorrenza l'importatore trasmette all'autorità competente di tale Stato membro la stessa informazione, completata dall'indicazione dell'autorità destinataria della prima notifica; 93 3) se necessario l'autorità competente è abilitata a richiedere al fabbricante o all'occorrenza all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del prodotto all'articolo 1, paragrafo 2, nonché le menzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). Se i suddetti lavori hanno formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, è sufficiente un riferimento a quest'ultima; 4) gli S tati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità competenti ai sensi del presente articolo e ogni altra informazione utile che le riguarda. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13; 5) al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo corredata, se del caso, di proposte adeguate. Articolo 10 1. Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con la composizione, le caratteristiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti, vietare o limitare il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 quando sono conformi alla presente direttiva e, eventualmente, alle direttive d'applicazione della presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive d'applicazione della presente direttiva. Articolo 11 1. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un prodotto alimentare destinato ad un'alimentazione particolare e che non figura in uno dei gruppi di cui all'allegato I non è conforme all'articolo 1, paragrafo 2 o presenta un pericolo per la salute umana, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni nel suo territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione. 2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo S tato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 94 3. Se la Commissione ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, essa avvia la procedura prevista all'articolo 13 al fine di adottare le misure del caso. Articolo 12 1. Se uno Stato membro in base a una motivazione circostanziata, in ragione di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti, emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, constata che un prodotto alimentare destinato ad un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute pubblica, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi a giustificazione della decisione. 2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo S tato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica, siano necessarie delle modifiche alla presente direttiva e/ o alle direttive specifiche, avvia la procedura prevista all'articolo 13 per adottare tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche siano state adottate. Articolo 13 Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 95 Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 14 La direttiva 77/94/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II. Articolo 15 1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da: − permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1990; − vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1991. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in mancanza delle direttive di cui all'articolo 4, si applicano ad alcuni gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) GU n. C 124 del 23. 5. 1986. GU n. C 99 del 13. 4. 1987. GU n. C 328 del 22. 12. 1986. GU n. L 26 del 31. 1. 1977. GU n. L 2 del 3. 1. 1985. GU n. L 291 del 19. 11. 1969. GU n. L 136 del 20. 5. 1974. GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979. 96 ALLEGATO I GRUPPI DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE PER I QUALI SONO PREVISTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE SARANNO OGGETTO DI DIRETTIVE SPECIFICHE (¹) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Preparati per lattanti Latte di svezzamento ed altri alimenti per la seconda infanzia Alimenti per bambini piccoli (bebè) Prodotti alimentari con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali Alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici Alimenti senza glutine Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete). (¹) Si intende che al momento dell' adozio ne della direttiva non saranno colp iti da essa i prodotti in commercio. ALLEGATO II TABELLA DI CORRISPONDENZA Direttiva 77/94/CEE Presente direttiva Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2, primo comma Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 4 97 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 3 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 5 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e c) Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) Articolo 5, paragrafo 2, lettera e) Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 6 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 8 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 9 Articolo 13 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 14 Articolo 12 Articolo 15 Articolo 13 Articolo 16 Allegato I 98 3. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.111. Attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Campo di applicazione 1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche: a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. 2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone: a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute. 99 3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di regime". Articolo 2 Norme generali 1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono, comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo per quanto concerne le modifiche loro apportate per renderli conformi alle prescrizioni di cui all'art. 1. Articolo 3 Alimenti di uso corrente 1. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare: a) la qualifica "dietetico" o "di regime" sia da sola che insieme ad altri termini; b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'art. 1. 2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad una alimentazione particolare per i quali è consentito menzionare tali proprietà e le relative modalità di indicazione. Articolo 4 Etichettatura 1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) la denominazione di vendita è invece accompagnata dall'indicazione della loro destinazione; b) l'elenco degli ingredienti; c) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari; d) il quantitativo netto; e) il termine minimo di conservazione; f) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; 100 g) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consente all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare; h) il tenore di glucidi (carboidrati), protidi (proteine) e lipidi (grassi) per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato (3); i) l'indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kj) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal) (2); j) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea; k) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale; l) il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare. 2. Per i prodotti di cui all'allegato I sulla confezione vanno riportati anche la composizione analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Sulla confezione dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) può essere riportata l'indicazione "dietetico" o "di regime". Articolo 5 Confezionamento e imballaggio 1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1 devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell'imballaggio. Articolo 6 Divieti ed informazione 1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà. 2. E' consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia. 101 3. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono consentite deroghe al comma 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Articolo 7 Commercializzazione dei prodotti Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non compresi nell'allegato I, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l'autorità destinataria della prima comunicazione. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo (3). Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della sanità diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanità ne dispone il sequestro. Il Ministero della sanità informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi. Il Ministero della sanità a seguito della comunicazione di cui al comma 1 qualora ritenga che i prodotti siano invece da assoggettare al regime autorizzatorio di cui all'art. 8 in quanto appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 prescrive il divieto della loro commercializzazione. Resta ferma la facoltà dell'impresa di presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 . Articolo 8 Autorizzazione e controlli 1. La produzione e l'importazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 è soggetta 102 ad autorizzazione da parte del Ministero della sanità, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 9 (4). 2. Fermo restando l'obbligo dell'impresa, a partire dal momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, di predisporre e di tenere a disposizione del Ministero della sanità i campioni dei prodotti di cui al comma 1, le imprese stesse, entro tre mesi dall'inizio della produzione, inviano all'Istituto superiore di sanità un campione rappresentativo del prodotto. 3. L'Istituto superiore di sanità informa il Ministero della sanità dei risultati dei controlli analitici. 4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, fabbricati in Italia o all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462. Articolo 9 Disposizioni specifiche 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione. 1. 2. 3. 4. Articolo 10 Produzione e confezionamento La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanità. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al comma 2 è effettuato dal Ministero della sanità con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. 103 5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo . 6. Il Ministro della sanità pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione (5). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della sanità le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 6. 8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresì nello stesso termine all'autorità sanitaria territorialmente competente . 9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati riconosciuti idonei. 10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7 comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, fermo restando la facoltà di presentare istanza per una nuova autorizzazione. 11. Il Ministro della sanità con proprio decreto può prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5. Articolo 11 Commissione tecni co-consultiva 1. Nella materia di cui al presente decreto svolge funzioni tecnico-consultive la commissione costituita ai sensi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56. Articolo 12 Tariffe 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 10 sono a carico del fabbricante o dell'importatore secondo le tariffe stabilite con il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti. 104 Articolo 13 Rinvii normativi 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto ai prodotti alimentari di cui all'art. 1 si applicano le modalità di etichettatura, di presentazione e di pubblicità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (6), nonché le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283 , come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462. Articolo 14 Esenzioni 1. La produzione dei prodotti di cui all'art. 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto in quanto destinati ad altri Paesi è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali. 1. 2. 3. 4. 5. Articolo 15 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni (7). Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni (7). Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produca o importi a scopo di vendita prodotti di cui all'allegato 1 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni (7). Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni (7). Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni (7). 105 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Articolo 16 Norme transitorie Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese titolari di provvedimenti di autorizzazione di alimenti per la prima infanzia o prodotti dietetici trasmettono al Ministero della sanità una domanda contenente l'elenco dei prodotti per i quali richiedono il mantenimento dell'autorizzazione in quanto appartenenti ad uno dei gruppi di cui all'allegato I. La domanda di cui al comma 1 deve altresì contenere l'elenco dei prodotti già autorizzati, che non fanno parte dei gruppi di cui all'allegato I1 e che si prevede siano commercializzati al di fuori del regime autorizzatorio di cui all'art. 8. Il Ministero della sanità, al termine dell'istruttoria, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per ciascuno dei gruppi di cui all'allegato I, l'elenco dei prodotti per i quali viene confermata l'autorizzazione . Per i prodotti non inclusi nell'elenco di cui al comma 3 la domanda di cui ai commi 1 e 2 produce gli effetti di cui all'art. 7. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate ai prodotti non inclusi negli elenchi di cui al comma 3 decadono dalle date di pubblicazione degli elenchi stessi. E' consentita, per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui al comma 2, l'utilizzazione in sede di produzione di materiali di confezionamento conformi alla normativa vigente. E' consentita altresì la vendita dei prodotti sino all'esaurimento delle scorte giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 6. Fino all'emanazione di disposizioni specifiche in materia di additivi edulcoranti, ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , i prodotti alimentari e le bevande che li contengono sono assoggettati alla procedura di cui all'art. 7 del presente decreto. Articolo 17 Abrogazione e modificazione di norme 1. Sono abrogate la legge 29 marzo 1951, n. 327 , e l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 . Articolo 18 Regolamento di attuazione 1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le norme regolamentari occorrenti per l'integrazione e l'esecuzione del decreto medesimo. 106 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1953, n. 578, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 1. (1) Il presente D.Lgs. sostituisce la precedente normativa contenuta nella L. 29 marzo 1951, n. 327. Per le norme regolamentari vedasi l’art. 18, comma 1, del presente D. Lgs. (2) Così modificato dall’art. 9, commi 2 e 3, del D. Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77. (3) Per l’esportazione in Paesi terzi si veda D.M. 6 aprile 1994, n. 500. (4) V.D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131, in materia di autorizzazioni. (5) V.D.M. 9 dicembre 1993. (6) Abrogato dall’a rt. 30 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, che disciplin a ex novo l’etichettatura dei prodotti alimentari (7) Competenza Camera di commercio - Sanzione lib eratoria : 1° comma L. 4.000.000 (doppio del minimo o terzo del massimo); 2° comma L. 2.000.000 (doppio del minimo o terzo del massimo); 3° comma L. 20.000.000 (doppio del minimo o terzo del massimo); 4° comma L. 30.000.000 (un terzo del massimo); 5° comma L. 4.000.000 (un terzo del massimo). ALLEGATO I GRUPPI DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE PER I QUALI SONO PREVISTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI DECRETI MINISTERIALI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Formule per lattanti. Formule di proseguimento ed altri alimenti per lo svezzamento. Altri alimenti per la prima infanzia. Alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso. Alimenti destinati a fini medici speciali. Alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici. Alimenti senza glutine. Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi. Alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete). 107 4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1998, n. 131. Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regol amento: Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 ; b) commissione: la commissione tecnico-consultiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56; c) prodotto destinato ad una alimentazione particolare: i prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Articolo 2 Produzione e importazione 1. L'autorizzazione alla produzione e all'importazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo deve essere richiesta dall'impresa al Ministero della sanità per ogni prodotto. 2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; 108 b) il codice fiscale; c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore stabilito nell'Unione europea; d) la denominazione di vendita del prodotto; e) la classificazione proposta per il prodotto ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo; f) la forma di presentazione del prodotto; g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento; h) il periodo di durabilità del prodotto espresso come termine minimo di conservazione o come data di scadenza ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ; i) la composizione analitica centesimale media; j) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con la indicazione delle relative quantità; k) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento; l) il Paese di origine o di provenienza del prodotto, per i prodotti originari o provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e non contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo. 3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata: a) dalla attestazione relativa alla stabilità del prodotto sulla base di prove svolte, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dell'impresa; b) dalla documentazione sulle finalità, sulla valenza dietetica e sugli elementi particolari della composizione del prodotto; c) dalle schede tecniche delle materie prime utilizzate; d) dai metodi analitici ovvero da copia dell'estratto in caso di metodi codificati pubblicati; e) dalla certificazione della composizione analitica centesimale del prodotto; f) dalla attestazione relativa alla conformità dei materiali di confezionamento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dell'impresa; g) da n. 3 copie dell’etichetta datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo; h) da n. 3 copie dei fogli illustrativi eventualmente annessi alle confezioni, datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo; i) da una marca da bollo; j) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto 19 luglio 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 1993, e successive modificazioni. 109 4. Se la domanda è fatta da impresa stabilita nel territorio di Paese terzo non contraente l'accordo sullo spazio europeo, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarla in Italia ed il suo domicilio. 5. Qualora il prodotto sia già legalmente commercializzato in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato contraente l'accordo sullo spazio economico europeo, la domanda deve contenere le generalità dell'impresa richiedente, integrate dal codice fiscale qualora l'impresa medesima risieda nel territorio della Repubblica. 6. Alla domanda di cui al comma 5, devono essere allegate: a) una copia dell'etichetta usata in quello Stato; b) un’autocertificazione da cui risulti la conformità del prodotto alle norme vigenti in quello Stato; c) un modello dell'etichetta utilizzata per la commercializzazione del prodotto nel territorio della Repubblica; d) la ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto 19 luglio 1993 del Ministro della sanità, e successive modificazioni; e) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con l'indicazione delle relative quantità; f) la composizione analitica centesimale media e la durabilità del prodotto, qualora non risulti dall'etichetta; g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento. 7. L'autorizzazione viene rilasciata o negata dal Ministero della sanità, sentita la commissione, nei termini di cui all'articolo 5, informandone la regione nel cui territorio ha sede l'impresa. 8. Il provvedimento di autorizzazione contiene: a) il nome o la ragione sociale, la sede e, nei casi richiesti, il codice fiscale dell'impresa; b) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento, integrata dal nome del fabbricante o del confezionatore qualora chi commercializza sia persona diversa dal fabbricante o dal confezionatore, limitatamente ai prodotti fabbricati o confezionati in I talia o in Paesi terzi non contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo; c) la denominazione di vendita del prodotto, la sua natura e il gruppo di appartenenza da individuarsi tra quelli indicati nell'allegato I al decreto legislativo; d) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con l'indicazione delle relative quantità; e) la composizione analitica centesimale media e la durabilità del prodotto; f) il peso o la capacità delle confezioni, la forma di presentazione delle confezioni ed il materiale di confezionamento; 110 g) il numero di autorizzazione e la data del rilascio. 9. Al provvedimento di cui al comma 8 viene allegata l'etichetta approvata, con l'eventuale foglio illustrativo approvato, la quale deve essere conforme, per modalità di indicazioni riportate, a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 10. Il parere della commissione non è richiesto nel caso in cui vengano apportate modifiche al provvedimento di autorizzazione relative: a) al nome o alla ragione sociale o alla sede dell'impresa titolare dell'autorizzazione; b) all'estensione o al trasferimento dell'attività produttiva in altro stabilimento; c) a indicazioni che non riguardano aspetti nutrizionali; d) a variazioni di peso o di volume e di tipo delle confezioni, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità d'uso; e) ai materiali di confezionamento; f) alla veste grafica dell'etichetta; g) ad aspetti della composizione sostanzialmente ininfluenti sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto; h) al marchio del prodotto o dell'impresa; i) alla durabilità del prodotto sostanzialmente ininfluente sulle caratteristiche nutrizionali; j) alla denominazione di vendita del prodotto. Articolo 3 Stabilimenti di produzione e di confezionamento 1. L'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'articolo 10 del decreto legislativo deve essere richiesta al Ministero della sanità. 2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 viene presentata per il tramite della Unità sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata: a) dall’indicazione del nome o della ragione sociale, della sede dell'impresa interessata e dall’indicazione della sede dello stabilimento; b) dalla planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1: 100; c) dalla relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienicosanitarie dello stabilimento, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; d) dall’indicazione delle attrezzature adibite alla produzione e delle tipologie produttive; 111 e) dalla documentazione dalla quale risulti che l'acqua usata nella preparazione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e che la stessa non beneficia di deroghe ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988; f) dall’indicazione della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio, con la relativa descrizione delle caratteristiche strutturali e delle attrezzature, ovvero dall'indicazione del laboratorio esterno al quale lo stabilimento intende affidare la effettuazione delle analisi biologiche, chimiche e fisiche, inserito nell'elenco di cui all'articolo 7; g) dal nome e cognome, nonché qualifica professionale del responsabile del controllo di qualità del processo produttivo; h) da copia dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonché dall’indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi; i) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto 19 luglio 1993 del Ministro della sanità, e successive modificazioni. 3. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia presentata dal titolare di uno stabilimento che già produce alimenti di uso corrente, la domanda stessa deve essere corredata, oltreché della documentazione di cui alle lettere a), d), e), f), g) ed i) del comma 2, anche: a) dalla copia dell'autorizzazione corredata della relazione del sopralluogo ispettivo, rilasciata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio, concernente l'accertamento della conformità dei locali e degli impianti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ; b) dalla documentazione dalla quale risulti l'efficace separazione del deposito dei costituenti peculiari di ciascun tipo di lavorazione, l'efficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavorazione ivi compresa la lavorazione di prodotti appartenenti a gruppi diversi tra quelli destinati ad una alimentazione particolare; c) dalla dichiarazione di impegno ad annotare su appositi registri di produzione, da tenersi in stabilimento, il giorno e l'ora delle singole lavorazioni. 4. L'autorizzazione viene rilasciata ovvero negata dal Ministero della sanità nei termini temporali di cui all'articolo 5 informandone la regione nel cui territorio ha sede lo stabilimento. 5. I prodotti destinati ad una alimentazione particolare possono essere prodotti e confezionati nello stesso stabilimento ovvero essere prodotti e preimballati nello 112 stabilimento di produzione e confezionati successivamente in uno stabilimento di confezionamento. 1. 2. 3. 4. Articolo 4 Etichette Il modello delle etichette dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, da trasmettere al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo, deve essere presentato, in triplice esemplare, nella veste grafica utilizzata per la prima commercializzazione o in sua copia fotostatica datata, timbrata e firmata. In caso di variazione al modello della etichetta si deve provvedere ad una nuova trasmissione del modello stesso. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1 viene pubblicato periodicamente a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministero della sanità si avvale, per l'esame delle indicazioni riportate sui modelli di etichetta di cui al comma 1, di un apposito gruppo di esperti scelti tra i componenti della commissione. Articolo 5 Termini temporali 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, viene rilasciata dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Articolo 6 Vigilanza sui prodotti 1. Il programma di vigilanza annuale di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo viene adottato conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande» pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla G azzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995. Articolo 7 Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e di confezionam ento 1. I laboratori non annessi agli stabilimenti di produzione o di confezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità. 113 2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori sono tenuti a presentare al Ministero della sanità istanza diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondano ai requisiti indicati dal decreto legislativo. 3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dall’indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria locale ai fini dell'esercizio del laboratorio. 4. Il Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 3. Articolo 8 Pubblicazione 1. Vengono periodicamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) le etichette relative ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare autorizzati dal Ministero della sanità; b) l'elenco degli stabilimenti di produzione e di confezionamento con le relative tipologie produttive. Articolo 9 Norme transitorie 1. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che si avvalgono dei laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti medesimi, e i laboratori di analisi stessi sono tenuti ad adeguarsi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, rispettivamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera f), e dall'articolo 7, comma 2. 2. Per gli stabilimenti ed i laboratori di analisi che non si adeguano entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto alle prescrizioni di cui al comma 1, si provvede alla revoca dell'autorizzazione previa diffida, senza esito, ad adeguarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni. Articolo 10 Abrogazioni 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578 , è abrogato. (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998. 114 CAPITOLO IV ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 115 1. L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Quando un prodotto viene presentato come “magro”, “leggero”, “light”, “con pochi grassi”, ed altre qualificazioni similari, vengono date delle informazioni che obbligano ad una specifica etichettatura del prodotto stesso, quella nutrizionale, che si affianca, come etichetta aggiuntiva e volontaria, rispetto a quella obbligatoria, di cui si è riferito nei precedenti capitoli. Tale etichettatura, disciplinata dal D.lgs. 16.02.1993, n.77, ha la funzione di fornire un’informazione più adeguata e particolareggiata sulla composizione dei cibi che finiscono sulla tavola dei consumatori, contribuendo così a creare una cultura alimentare sempre più curata. Ai sensi ed agli effetti di legge, l’etichettatura nutrizionale rappresenta una dichiarazione riportata sulla etichetta (purché non imposta dalle norme vigenti), relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti: 1) le proteine, ovvero il contenuto proteico, calcolato con la seguente formula: proteine=azoto totale (Kjeldahl) x 6,25; 2) i carboidrati, intesi come qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polialcoli; 3) i grassi, ossia i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; 4) le fibre alimentari, cioè le sostanze commestibili di origine vegetale che di norma non sono idrolizzate dagli enzimi secreti dall’apparato digerente dell’uomo; 5) il sodio; 6) le vitamine e i sali minerali, indicati nell’allegato al D. lgs. n. 77/1993, purché presenti in quantità significativa. Ogni etichetta nutrizionale contiene un’informazione nutrizionale, dalla legge definita come una descrizione o un messaggio pubblicitario che affermino, suggeriscano o richiamino che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti: 1) al valore energetico che esso fornisce, o fornisce a tasso ridotto o maggiorato, ovvero non fornisce; 2) ai nutrienti che esso contiene, o contiene in proporzione ridotta o maggiorata, ovvero non contiene. L’etichettatura nutrizionale è di per sé facoltativa. Diviene però obbligatoria quando un’informazione nutrizionale figura in etichetta, o nella presentazione, o nella pubblicità dei 116 prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive. Le informazioni nutrizionali consentite sono solo quelle inerenti il valore energetico e i predetti nutrienti, nonché le sostanze che ne rappresentano le componenti. L’etichettatura nutrizionale comporta l’elencazione, in ordine decrescente, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, e di grassi, oppure delle informazioni concernenti il valore energetico e la quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. Quando si fornisce un’informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio è obbligatorio riportare, nell’ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. E’ facoltativo invece riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze: A) l’amido; B) i polialcoli; C) gli acidi grassi monoinsaturi; D) gli acidi grassi polinsaturi; E) il colesterolo; F) le vitamine e gli elementi minerali, indicati nell’allegato al D.Lgs. n. 77/1993, purché presenti in quantità significative. E’ invece obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle predette categorie di nutrienti, quando questi sono oggetto di informazione nutrizionale. E’ obbligatorio, altresì, far riferimento alla quantità di acidi grassi saturi, quando si indica la quantità delle seguenti sostanze: a) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi; c) colesterolo. Il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: 117 carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/g-17 kJ/g; polialcoli 2,4 kcal/g-10 kJ/g; proteine 4 kcal/g-17 kJ/g; grassi 9 kcal/g-37 kJ/g; alcool (etanolo) 7 kcal/g-29 kJ/g; acidi organici 3 kcal/g-13 kJ/g. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti: a) valore energetico, kcal e kJ; b) proteine, grammi (g); c) carboidrati, grammi (g); d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g); e) fibre alimentari, grammi (g); f) sodio, grammi (g); g) colesterolo, milligrammi (mg); h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell’allegato al D.Lgs. n. 77/1993. Valore energetico e nutrienti devono essere espressi numericamente rispetto a 100 g o a 100 ml di pro dotto. Gli stessi dati possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull’etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. I dati sulle vitamine e i sali minerali devono essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata, riportata nell’allegato al D.Lgs. n. 77/1993, che può essere fornita anche mediante rappresentazione grafica. Le quantità riportate devono essere quelle presenti nell’alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all’alimento pronto per il consumo, a condizione che vengano fornite sufficienti informazioni sulle modalità di preparazione. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l’amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati, nel modo seguente: carboidrati g, di cui: 1) zuccheri g; 2) polialcoli g; 3) amido g. L’indicazione della quantità, del tipo di acidi grassi e della quantità di colesterolo deve seguire immediatamente la 118 dichiarazione della quantità di grassi totali, nella seguente forma: grassi g, di cui: 1) saturi g; 2) monoinsaturi g; 3) polinsaturi g; 4) colesterolo mg. Tutti i valori di cui sopra vengono dichiarati come valori medi, rilevati in base: a) alle analisi dell’alimento effettuate dal produttore; b) al calcolo sui valori medi, noti o effettivi, degli ingredienti impiegati; c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica tabella, con le cifre incolonnate; qualora lo spazio non consenta l’incolonnamento, le informazioni possono essere disposte su una o più righe. Le stesse informazioni, riportate in lingua italiana, devono inoltre essere evidenziate, in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per i prodotti alimentari non preconfezionati, o generalmente venduti previo frazionamento, destinati al consumatore finale ed alle collettività, e per i prodotti preincartati, le indicazioni nutrizionali possono figurare su un cartello, posto in evidenza nel negozio di vendita, o sul prodotto alimentare, o accanto allo stesso, o nel comparto ove è esposto per la vendita. 119 2. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. (90/496/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è importante adottare misure atte a realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che la relazione tra alimentazione e salute e la scelta di un'alimentazione appropriata corrispondente alle esigenze individuali suscitano un crescente interesse della popolazione; considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli S tati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione europeo contro il cancro hanno considerato prioritario il miglioramento dell'alimentazione; considerando che la conoscenza dei principi basilari della nutrizione ed una opportuna etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue scelte; considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale dovrebbe stimolare le azioni svolte nel settore dell'educazione nutrizionale della popolazione; considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare ostacoli tecnici agli scambi, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe avere una forma standardizzata nell'insieme della Comunità; considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura nutrizionale devono essere conformi alle norme fissate dalla presente direttiva; considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale deve essere vietata mentre devono poter circolare liberamente i prodotti alimentari che ne sono privi; considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e per rispondere allo scopo per cui viene introdotta, tenuto conto del basso livello di conoscenze in materia di nutrizione attualmente riscontrabile, l'informazione deve essere semplice e facilmente comprensibile; considerando che l'applicazione della presente direttiva per un determinato periodo consentirà di acquisire un'utile esperienza in materia e di valutare le reazioni dei consumatori alla forma di presentazione dell'informazione nutrizionale dei prodotti 120 alimentari, permettendo così alla Commissione di rivedere le norme e proporre eventuali opportune modifiche; considerando che, allo scopo di indurre i settori interessati e più particolarmente le piccole e medie imprese a fornire un'etichettatura nutrizionale per un numero di prodotti più elevato possibile, l'introduzione di misure intese a rendere l'informazione più completa e meglio equilibrata deve effettuarsi in modo progressivo; considerando che le norme di cui alla presente direttiva devono anche tenere conto degli orientamenti del Codex Alimentarius sull’etichettatura nutrizionale; considerando infine che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (5), stabilisce già le disposizioni generali e le definizioni sull’etichettatura; che la presente direttiva può per tale motivo limitarsi alle disposizioni che riguardano l’etichettatura nutrizionale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale. Essa si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altre analoghe collettività, in seguito denominati « collettività ». 2. La presente direttiva non si applica: − alle acque minerali naturali né alle altre acque destinate al consumo umano; − agli integratori di regime/complementi alimentari. 3. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni relative all'etichettatura della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), e delle direttive specifiche previste all'articolo 4 di detta direttiva. 4. Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sull'etichetta e relativa: i) al valore energetico; ii) ai seguenti nutrienti: − proteine, − carboidrati, − grassi, − fibre alimentari, 121 − sodio, − vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa conformemente allo stesso. Le modifiche dell'elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10; b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti all'energia (valore calorico) che esso: − fornisce, − fornisce a tasso ridotto o maggiorato, o − non fornisce, − e/o inerenti ai nutrienti che esso: − contiene, − contiene in proporzione ridotta o maggiorata, o − non contiene. Non costituisce informazione nutrizionale la dichiarazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalla legislazione. In taluni casi può venire deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 10, se le condizioni di cui alla presente lettera sono soddisfatte; c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25; d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli; e) zuccheri: tutti i mono e disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polialcoli; f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami; h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis; i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppia interruzione cis, cismetilenica; j) fibra alimentare: la sostanza definita secondo la procedura prevista all'articolo 10 e misurata con il metodo di analisi determinato secondo detta procedura; k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle 122 variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo. Articolo 2 1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'etichettatura nutrizionale è facoltativa. 2. Allorché un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie collettive, l'etichettatura nutrizionale è obbligatoria. Articolo 3 Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto ii) e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di tali nutrienti. Disposizioni riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune informazioni nutrizionali ai sensi del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10. Articolo 4 1. Nel caso in cui si fornisca un'etichettatura nutrizionale, le informazioni date saranno quelle del gruppo 1 o del gruppo 2, nell'ordine indicato qui di seguito: Gruppo 1 a) valore energetico, b) quantità di proteine, carboidrati e grassi; Gruppo 2 a) valore energetico, b) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio. 2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale per zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, le informazioni saranno quelle del gruppo 2. 3. L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti: − amido, − polialcoli, − acidi grassi monoinsaturi, − acidi grassi polinsaturi, − colesterolo, − le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in quantità significativa conformemente allo stesso. 123 4. È obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti di cui ai paragrafi 1 e 3 quando esse sono oggetto di un'informazione nutrizionale. Inoltre, quando si indica la quantità di acidi grassi polinsaturi e/o monoinsaturi e/o il tasso di colesterolo, è necessario fornire anche la quantità di acidi grassi saturi; tuttavia la dichiarazione del contenuto di questi ultimi non rappresenta - in tal caso una informazione nutrizionale ai sensi del paragrafo 2. Articolo 5 1. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: − carboidrati (ad esclusione dei polialcoli) 4 kcal/g - 17 kJ/g, − polialcoli 2,4 kcal/ g - 10 kJ/g, − proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g, − grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g, − alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g, − acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g. 2. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 10, disposizioni riguardanti: − le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1; − l'aggiunta, nell'allegato del paragrafo 1, di sostanze che appartengono o compongono una delle categorie nutrienti di cui allo stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, per calcolare in modo più preciso il valore energetico dei prodotti alimentari. Articolo 6 1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti: a) valore energetico, kJ e kcal, b) proteine, grammi (g), c) carboidrati, grammi (g), d) grassi (eccettuato il colesterolo), grammi (g), e) fibre alimentari, grammi (g), f) sodio, grammi (g), g) colesterolo, milligrammi (mg), h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell'allegato. 2. Tali valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml. I noltre, questi dati possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o 124 3. 4. 5. 6. 7. 8. per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 10, che i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere forniti anche mediante rappresentazione grafica secondo modelli da determinarsi. Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento al momento della vendita. Eventualmente, si possono dare anche informazioni sul prodotto preparato, a condizione che vengano forniti sufficienti dettagli sulle modalità di preparazione e che le informazioni si riferiscano all'alimento pronto per il consumo. a) I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi ugualmente come percentuale della razione giornaliera raccomandata (RDA) riportata nell'allegato per le quantità specificate al paragrafo 2. b) La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA) per vitamine e sali minerali può essere fornita parimenti mediante rappresentazione grafica. Le modalità di applicazione della presente lettera possono venire adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli e/o l'amido, tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati nella seguente maniera: carboidrati g di cui: 1) zuccheri g; 2) polialcoli g; 3) amido g. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantità e/o il tipo di acidi grassi e/ o la quantità di colesterolo, tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali nella seguente maniera: grassi g, di cui: 1) saturi g; 2) monoinsaturi g; 3) polinsaturi g; 4) colesterolo mg. I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a seconda dei casi, in base: a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore; b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati; c) ai codici in base a dati generalmente fissati e accettati. Sono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalità d'applicazione del primo comma segnatamente per quanto riguarda i divari fra i valori dichiarati e quelli constatati nei controlli ufficiali. Articolo 7 1. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva devono essere tabulate in un'unica tabella, con le cifre incolonnate se lo spazio lo consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su una o più righe. 125 Tali informazioni saranno opportunamente evidenziate, in modo da renderle ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni riprese nella presente direttiva figurino in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in più lingue. 3. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre requisiti più particolareggiati di quelli già contenuti nella presente direttiva in materia di etichettatura nutrizionale. Articolo 8 Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati o i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell'acquirente o confezionati per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni di cui all'articolo 4 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all'eventuale adozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista all'articolo 10. Articolo 9 Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica dev'essere adottato previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana istituito con la decisione 74/ 234/CEE (1). Articolo 10 1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (2), di seguito denominato « comitato », è investito della questione dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio, deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli S tati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 126 b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 11 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Dette misure saranno applicate in modo che: − sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 10 aprile 1992; − sia vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a partire dal 10 ottobre 1993. 2. Fino al 10 ottobre 1995 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale, volontaria o a seguito di un'informazione nutrizionale, di uno o più dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grani saturi, fibre alimentari, sodio, non comporta l'obbligo, di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di menzionare l'insieme di questi nutrienti. 3. Il 10 ottobre 1998 la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Se del caso, essa trasmette contestualmente al Consiglio appropriate proposte di modifica. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) GU n. C 282 del 5. 11. 1988, e GU n. C 296 del 24. 11. 1989. GU n. C 158 del 26. 6. 1989 e GU n. C 175 del 16. 7. 1990. GU n. C 159 del 26. 6. 1989. GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979. GU n. L 186 del 30. 6. 1989. GU n. L 186 del 30. 6. 1989. GU n. L 136 del 20. 5. 1974. GU n. L 291 del 19. 11. 1969. 127 ALLEGATO VITAMINE E SALI MINERALI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVE RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA) Omessa tabella, vedi D.lgs. 77/ 1993. 128 3. DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 77. Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 51 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/ 496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; Visto, altresì, l'art. 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. 2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa. 3. L'etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive. Articolo 2 1. Il presente decreto non si applica: 1) alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano; 2) agli integratori di regime ed ai complementi alimentari. 2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 129 Articolo 3 1. Si intende per: a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti: 1) le proteine; 2) i carboidrati; 3) i grassi; 4) le fibre alimentari; 5) il sodio; 6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso; b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti: 1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce; 2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene; c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl)x6,25; d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli; e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli; f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami; h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis; i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici; j) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo; k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale. 2. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalle norme vigenti. 130 Articolo 4 1. Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti. 2. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. 3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio è obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. 4. È facoltativo invece riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze: a) l'amido; b) i polialcoli; c) gli acidi grassi monoinsaturi; d) gli acidi grassi polinsaturi; e) il colesterolo; f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso. 5. È obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale. 6. È obbligatorio altresì far riferimento alla quantità di acidi grassi saturi, quando si indica la quantità delle seguenti sostanze: a) acidi grassi polinsaturi; b) acidi grassi monoinsaturi; c) colesterolo. 7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3. Articolo 5 1. Il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/ g - 17 kJ/g; b) polialcoli 2,4 kcal/ g - 10 kJ/g; c) proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g; d) grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g; e) alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g; f) acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g. 131 Articolo 6 1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti: a) valore energetico, kcal e kJ; b) proteine, grammi (g); c) carboidrati, grammi (g); d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g); e) fibre alimentari, grammi (g); f) sodio, grammi (g); g) colesterolo, milligrammi (mg); h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell'allegato. 2. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml. 3. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione. 4. Le quantità riportate devono essere quelle presenti nell'alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a condizione che vengano fornite sufficienti informazioni sulle modalità di preparazione. 5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantità specificate ai sensi dei commi 2 e 3. 6. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali può essere fornita mediante rappresentazione grafica. 7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue: a) carboidrati g, di cui: 1) zuccheri g; 2) polialcoli g; 3) amido g. 8. L'indicazione della quantità, del tipo di acidi grassi e della quantità di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali come segue: a) grassi g, di cui: 1) saturi g; 2) monoinsaturi g; 3) polinsaturi g; 4) colesterolo mg. 9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base: 132 a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore; b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati; c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati. Articolo 7 1. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un'unica tabella, con le cifre incolonnate; qualora lo spazio non consenta l'incolonnamento le informazioni possono essere disposte su una o più righe. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 3. Le informazioni vanno riportate in lingua italiana. 4. È consentito riportare le informazioni anche in altre lingue, insieme a quella in lingua italiana. Articolo 8 1. Per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento destinati al consumatore finale ed alle collettività e per i prodotti preincartati le informazioni nutrizionali possono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso o nel comparto ove è esposto per la vendita. Articolo 9 1. (1). 2. Le diciture «glucidi», «protodi» e «lipidi» di cui alla lettera h) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono equivalenti alle diciture «carboidrati», «proteine» e «grassi». 3. La dicitura «Kilocalorie (Kcal) o in Kilojoules (KJ)» di cui alla lettera i) dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituita dalla seguente: «kilocalorie (kcal) e in kilojoules (kJ)». Articolo10 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e duecentocinquantamila a lire sette milioni e cinquecentomila (2 ). 2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio (2 ). 133 Articolo11 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive della Comunità europea per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. Articolo 12 1. È consentita fino al 30 giugno 1993 (3) l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. 2. I prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 1995 (3). 3. Fino al 1° ottobre 1994 (3) l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale degli zuccheri, degli acidi grassi saturi, delle fibre alimentari e del sodio non comporta l'obbligo di menzionare tali sostanze. (1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. (2) Competenza Camera di commercio – Sanzione amministrativa liberatoria : lire 2.500.000 (doppio del minimo e terzo del massimo). Il versamento va effettuato presso l’ufficio del registro mandamentale . (3) V. art. 4, D.L. 22 giugno 1996, n. 332. 134 ALLEGATO VITAMINE E SALI MINERALI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVE RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA). Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina C Tiammina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Folacina Vitamina B12 Biotina Acido pantotenico Calcio Fosforo Ferro Magnesio Zinco Iodio mcg mcg mg mg mg mg mg mg mcg mcg mg mg mg mg mg mg mg mcg 800 5 10 60 1,4 1,6 18 2 200 1 0,15 6 800 800 14 300 15 150 Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% della suddetta dose raccomandata. Nel caso di confezioni costituite da una unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15% , può essere rapportata al peso della porzione o razione. 135