Scheda tecnica - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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Scheda tecnica - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI I
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la
direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE)
n. 608/2004 della Commissione
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 304 del 22 novembre 2011)
BASE GIURIDICA
Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno inteso procedere, ai sensi dell’art. 114 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, ad un riavvicinamento delle disposizioni nazionali vigenti nei
Paesi membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
A tal fine sono state abrogate alcune direttive attualmente vigenti (in primo luogo la direttiva
2000/13/CE sull’etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità),
adottando la nuova disciplina sotto forma di regolamento.
Il provvedimento in parola, tuttavia, non comporterà una soppressione automatica delle norme
nazionali vigenti, che continueranno a valere per quanto non in contrasto con la norma europea;
negli altri casi rimane il principio di prevalenza delle fonti comunitarie su quelle nazionali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti
destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione
(non ricompresi dalla direttiva 2000/13/CE); restano tuttavia esclusi gli alimenti imballati nei luoghi
di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
INDICAZIONE DELL’ORIGINE
Oltre alla generica previsione dell’obbligo di indicazione dell’origine nel caso in cui tale omissione
possa indurre in errore il consumatore, già disposta dalla direttiva 2000/13/CE, il nuovo
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regolamento ne impone l’apposizione in etichetta anche per altre tipologie di carni diverse da quelle
bovine (per le quali l’obbligo già vige in forza di disposizioni di ordine sanitario), siano esse
fresche, refrigerate o congelate, quali le carni delle specie suina, ovina, caprina o di volatili (NC
0105).
Tale nuovo obbligo è comunque soggetto all’adozione di atti di esecuzione da parte della
Commissione, così come condizionata all’emanazione di atti di esecuzione è la nuova norma
riguardante l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario
di un alimento, laddove l’origine di quest’ultimo sia riportata in etichetta.
Entro il 13 dicembre 2014, inoltre, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio le relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza
per i seguenti alimenti: latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti non trasformati, prodotti a base di un
unico ingrediente, ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento, nonché carni diverse
da quelle suddette per le quali l’obbligo è già stabilito.
Infine, entro il 13 dicembre 2013, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza
per le carni utilizzate come ingrediente.
NORME SULLA LEGGIBILITÀ DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
In tale ambito già la direttiva 2000/13/CE dispone che le indicazioni obbligatorie siano facilmente
comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili e indelebili, prevedendo che le stesse non siano in alcun modo dissimulate, deformate o
separate da altre indicazioni o figure.
Il nuovo regolamento introduce al riguardo disposizioni più restrittive, prevedendo che le
indicazioni obbligatorie siano apposte sull'imballaggio o sull'etichetta in caratteri aventi una altezza
minima di 1,2 mm, fermo restando il vincolo di chiara leggibilità (che, tuttavia, non viene meglio
definito).
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Il regolamento introduce l’obbligo di etichettare gli alimenti con una dichiarazione nutrizionale che
indichi il loro valore energetico, la quantità in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale, espressi per 100 g o 100 ml, ovvero per porzione o per unità di consumo.
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ENTRATA IN VIGORE
Il regolamento - entrato in vigore il 13 dicembre 2011 - si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014,
con le seguenti eccezioni:
a) la dichiarazione nutrizionale in etichetta sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016;
b) le carni macinate dovranno soddisfare i criteri di composizione previsti dal regolamento sul
contenuto di materia grassa e di rapporto collagene/proteine, nonché recare le previste
indicazioni in etichetta, a partire dal 1° gennaio 2014.
Qualora un prodotto alimentare sia immesso sul mercato o etichettato prima dei rispettivi termini di
cui sopra, esso potrà essere commercializzato fino all’esaurimento delle scorte.
Vale la pena evidenziare che, limitatamente alla dichiarazione nutrizionale ed ai criteri di
composizione sul contenuto di materia grassa e di rapporto collagene/proteine delle carni macinate,
il regolamento prevede la possibilità di immettere sul mercato alimenti etichettati conformemente
alle nuove disposizioni anche prima del periodo indicato rispettivamente alle lettere a) e b).
Analoga possibilità non è concessa invece nei casi in cui il prodotto rechi altre indicazioni
obbligatorie solo a partire dal 13 dicembre 2014 (e che, ovviamente, non siano già cogenti).
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