Scheda tecnica - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Scheda tecnica - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO POCOI I REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 304 del 22 novembre 2011) BASE GIURIDICA Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno inteso procedere, ai sensi dell’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad un riavvicinamento delle disposizioni nazionali vigenti nei Paesi membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. A tal fine sono state abrogate alcune direttive attualmente vigenti (in primo luogo la direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità), adottando la nuova disciplina sotto forma di regolamento. Il provvedimento in parola, tuttavia, non comporterà una soppressione automatica delle norme nazionali vigenti, che continueranno a valere per quanto non in contrasto con la norma europea; negli altri casi rimane il principio di prevalenza delle fonti comunitarie su quelle nazionali. AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/CE); restano tuttavia esclusi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. INDICAZIONE DELL’ORIGINE Oltre alla generica previsione dell’obbligo di indicazione dell’origine nel caso in cui tale omissione possa indurre in errore il consumatore, già disposta dalla direttiva 2000/13/CE, il nuovo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO POCOI I regolamento ne impone l’apposizione in etichetta anche per altre tipologie di carni diverse da quelle bovine (per le quali l’obbligo già vige in forza di disposizioni di ordine sanitario), siano esse fresche, refrigerate o congelate, quali le carni delle specie suina, ovina, caprina o di volatili (NC 0105). Tale nuovo obbligo è comunque soggetto all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, così come condizionata all’emanazione di atti di esecuzione è la nuova norma riguardante l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, laddove l’origine di quest’ultimo sia riportata in etichetta. Entro il 13 dicembre 2014, inoltre, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti non trasformati, prodotti a base di un unico ingrediente, ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento, nonché carni diverse da quelle suddette per le quali l’obbligo è già stabilito. Infine, entro il 13 dicembre 2013, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente. NORME SULLA LEGGIBILITÀ DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE In tale ambito già la direttiva 2000/13/CE dispone che le indicazioni obbligatorie siano facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili, prevedendo che le stesse non siano in alcun modo dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure. Il nuovo regolamento introduce al riguardo disposizioni più restrittive, prevedendo che le indicazioni obbligatorie siano apposte sull'imballaggio o sull'etichetta in caratteri aventi una altezza minima di 1,2 mm, fermo restando il vincolo di chiara leggibilità (che, tuttavia, non viene meglio definito). DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Il regolamento introduce l’obbligo di etichettare gli alimenti con una dichiarazione nutrizionale che indichi il loro valore energetico, la quantità in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espressi per 100 g o 100 ml, ovvero per porzione o per unità di consumo. 2 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO POCOI I ENTRATA IN VIGORE Il regolamento - entrato in vigore il 13 dicembre 2011 - si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014, con le seguenti eccezioni: a) la dichiarazione nutrizionale in etichetta sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016; b) le carni macinate dovranno soddisfare i criteri di composizione previsti dal regolamento sul contenuto di materia grassa e di rapporto collagene/proteine, nonché recare le previste indicazioni in etichetta, a partire dal 1° gennaio 2014. Qualora un prodotto alimentare sia immesso sul mercato o etichettato prima dei rispettivi termini di cui sopra, esso potrà essere commercializzato fino all’esaurimento delle scorte. Vale la pena evidenziare che, limitatamente alla dichiarazione nutrizionale ed ai criteri di composizione sul contenuto di materia grassa e di rapporto collagene/proteine delle carni macinate, il regolamento prevede la possibilità di immettere sul mercato alimenti etichettati conformemente alle nuove disposizioni anche prima del periodo indicato rispettivamente alle lettere a) e b). Analoga possibilità non è concessa invece nei casi in cui il prodotto rechi altre indicazioni obbligatorie solo a partire dal 13 dicembre 2014 (e che, ovviamente, non siano già cogenti). 3