Etichettatura dei prodotti surgelati
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Etichettatura dei prodotti surgelati
Certficata ISO 14001:2004 e Registrata EMAS Etichettatura degli alimenti surgelati Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 110 ha disciplinato la produzione, la distribuzione e la vendita di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana. Confezionamento dei prodotti destinati al consumatore Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. Etichettatura I prodotti surgelati seguono le regole di etichettatura generali valide per tutti i prodotti alimentari, con alcune integrazioni e specifiche modalità di applicazione: Campo di applicazione della norma e definizioni Per “alimenti surgelati” si intendono i prodotti alimentari: a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione”, che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C; b) commercializzati come tali. a) la denominazione di vendita del prodotto completata con il termine “surgelato”; b) il termine minimo di conservazione del prodotto completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore; c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l’acquisto completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o dell’attrezzatura richiesta per la conservazione; Tutti gli alimenti possono di fatto essere surgelati. Il campo di applicazione della norma esclude espressamente i gelati. d) l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l’uso; ATTENZIONE La surgelazione non va confusa con la congelazione, che è il metodo di conservazione generalmente di tipo domestico, che porta l’alimento alla temperatura sottozero in tempi molto più lunghi. e) l’indicazione del lotto. 1 Certficata ISO 14001:2004 e Registrata EMAS Etichettatura alimenti surgelati Queste indicazioni devono comparire sull’imballaggio o sul contenitore o sulla confezione o su un’etichetta appostavi. Le infrazioni alle disposizioni relative alla etichettatura dei prodotti surgelati sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria (nel testo originario della legge quantificata da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni, cifre da convertire in euro). Le disposizioni relative a confezionamento ed etichettatura si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe. Se gli alimenti surgelati non sono destinati al consumatore, né ai ristoranti, agli ospedali alle mense e collettività analoghe (ad esempio perché destinati all’industria alimentare per successive lavorazioni) la normativa sull’etichettatura impone le seguenti diciture: a) la denominazione di vendita completata del termine “surgelato”; b) la quantità netta espressa in unità di massa; c) l’indicazione del lotto; d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all’interno della Comunità europea. PER INFORMAZIONI SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona tel. 071 5898250-360 fax 071 5898255 e-mail: [email protected] sito web: www.an.camcom.gov.it