leggi il dossier - Gruppo PDL – Berlusconi Presidente

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VITA, MORTE E MIRACOLI
DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
18 settembre 2014
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Forza Italia – Berlusconi Presidente – Il Popolo della Libertà
EXECUTIVE SUMMARY
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Il dibattito politico di questi giorni, in cui il Senato discute il
disegno di Legge delega cosiddetto «Jobs Act», è tutto
concentrato sul superamento dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, che ha, di fatto, bloccato la crescita e lo sviluppo
delle aziende in Italia, quasi tutte sotto i 15 dipendenti.
Il diritto al reintegro del lavoratore licenziato senza giusta
causa è una anomalia tutta italiana, in quanto negli altri Paesi
europei, come emerge dalle analisi riportate nel seguito (Fonte:
Camera dei deputati), non c’è mai solo l’obbligo per Legge di
reintegro, bensì sempre l’opzione per l’indennizzo.
INDICE
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Il licenziamento negli altri
Paesi europei
1. Francia
2. Germania
3. Regno Unito
4. Spagna
5. Portogallo
6. Austria
7. …e altri ancora
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La storia
Il contratto a tempo
indeterminato a tutele
crescenti
L’articolo 18 com’è oggi e
com’era prima della riforma
Fornero
IL LICENZIAMENTO NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI
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Cosa succede in Europa? Nella maggior parte dei casi è
prevista la possibilità per il giudice, per il datore di lavoro
e/o per il lavoratore di poter scegliere tra:
a) reintegro;
b) risarcimento.
1. FRANCIA
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La normativa sulla “Rottura del contratto di lavoro a tempo
indeterminato” è contenuta nel Titolo III, Libro II, Parte prima
del Codice del lavoro francese (artt. da L1231-1 a L1238-5);
Se il licenziamento di un dipendente avviene senza che sia
riscontrata la presenza di una “causa reale e grave”, il
giudice può proporre la reintegrazione dell’interessato nel
luogo di lavoro, con il mantenimento dei vantaggi acquisiti.
1. FRANCIA
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Ma se una delle 2 parti rifiuta la proposta, il giudice concede
al dipendente un’indennità, che è a carico del datore di
lavoro, e non può essere inferiore alle retribuzioni percepite
dal lavoratore negli ultimi 6 mesi di impiego.
Infine, la sanzione della reintegra del lavoratore
illegittimamente licenziato non è obbligatoria quando avviene
senza giusta causa, ma solo in caso di licenziamento
discriminatorio.
2.GERMANIA
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In Germania le norme sulla tutela del lavoratore in caso di
licenziamento sono contenute:
 nella Legge fondamentale tedesca;
 nel Codice civile tedesco;
 nella Legge sulla tutela del lavoratore dal licenziamento
(Kündigungsschutzgesetz), del 10 agosto 1951, più volte
modificata fino alla versione attuale vigente dal 2008.
2.GERMANIA
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Se il lavoratore ritiene illegittimo il licenziamento, dovrà
impugnarlo innanzi alla Corte del lavoro competente
territorialmente.
Se il giudice ritiene illegittima la risoluzione del contratto di
lavoro, può:
a) ordinare la prosecuzione del rapporto;
b) condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità di licenziamento.
3.REGNO UNITO
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Nel Regno Unito i diritti dei lavoratori sono tutelati
dall’Employment Rights Act 1996;
Qualora il lavoratore ritenga ingiusto il proprio licenziamento,
può adire il competente Employment Tribunal (organismo di
natura paragiurisdizionale e a composizione mista: giuristi ed
esperti della materia).
Il giudice può optare tra:
 reintegro (Reinstatement order);
 sanzione economica di tipo risarcitorio.
4. SPAGNA
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In Spagna, la riforma Rajoy del 2012, ha reso facoltativo il
reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato.
Il datore di lavoro può, pertanto, optare per il solo risarcimento
del danno in favore del lavoratore licenziato, corrispondendo
una somma fino a 33 giorni per ogni anno di lavoro.
5.PORTOGALLO
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In Portogallo la normativa di riferimento è il “Codice del
Lavoro”, introdotto nel 2003 e modificato nel 2009;
Per il datore di lavoro è obbligatorio reintegrare il lavoratore
licenziato ingiustamente;
Tuttavia, il dipendente può scegliere tra:
 il reintegro;
 un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio.
6.AUSTRIA
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In Austria, se un lavoratore è licenziato ingiustamente, il datore
di lavoro è obbligato a reintegrarlo e a corrispondere
comunque lo stipendio per il periodo che intercorre tra il
licenziamento e la pronuncia del giudice sul caso.
È fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di optare per
l’indennità compensativa, che varia in base all’anzianità di
servizio del lavoratore.
7. …E ALTRI ANCORA
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Paesi Bassi:
 il datore di lavoro può scegliere se reintegrare il lavoratore,
o in alternativa, versargli un’indennità.
Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Lituania:
 il giudice può decidere di non reintegrare il lavoratore
previa corresponsione di una indennità risarcitoria.
Repubblica Ceca e Romania:
 il reintegro è applicato solo su richiesta del lavoratore. In caso
di giudizio, il giudice può decidere per l’indennizzo.
LA STORIA
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Comparso quasi per caso 45 anni fa, l’articolo 18 ha resistito
a tutti gli attacchi, compresi 2 tentativi di referendum
(entrambi falliti per mancato quorum dei votanti):
1) nel 2000 promosso dai Radicali per abrogarlo;
2) nel 2003 da Rifondazione comunista per estenderlo alle
piccole imprese.
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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Solo nel 2012, la riforma Fornero è riuscita a modificarlo
blandamente.
Un tira e molla ultradecennale. Tra destra e sinistra, imprese e
sindacati. E pensare che nel testo originale dello Statuto dei
lavoratori l’articolo 18 neppure c’era.
La norma che vieta i licenziamenti senza giusta causa o
giustificato motivo, non faceva parte del disegno di legge
presentato il 24 giugno 1969 dall’allora ministro del Lavoro,
Giacomo Brodolini, socialista, già vicesegretario della Cgil di
Giuseppe Di Vittorio.
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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Il provvedimento sulle «Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro» fu messo a punto dal giovane e brillante
capo dell’ufficio legislativo di Giacomo Brodolini, il
giuslavorista Gino Giugni, di provata fede socialista anche lui.
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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Il governo era guidato dal democristiano Mariano Rumor. In
materia di reintegro nel posto di lavoro lo Statuto prevedeva
solo l’articolo 10 che, richiamando l’articolo 4 della legge 604
del 1966 che stabiliva la nullità dei licenziamenti
discriminatori (per ragioni di credo politico o fede religiosa,
o per l’appartenenza al sindacato), aggiungeva «l’obbligo del
datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro».
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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L’estensione del diritto al reintegro ai casi di licenziamento
senza giusta causa e giustificato motivo fu invece il frutto dei
lavori in Senato e della pressione degli avvenimenti sociali,
con l’escalation degli scioperi, spesso spontanei, cioè non
controllati dalle centrali sindacali.
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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Tanto che nella seduta di giovedì 11 dicembre 1969, nell’Aula
di Palazzo Madama, il sottosegretario al Lavoro, Leandro
Rampa, democristiano, dichiarava: «Il governo ha ritenuto di
dovere presentare un emendamento sostitutivo dell’importante
articolo 10, dopo aver riconsiderato, sulla scorta anche di
indicazioni già emerse in commissione, alcune esigenze che ci
sembravano essenziali allo scopo di garantire ulteriormente i
diritti dei lavoratori nell’eventualità del licenziamento».
In realtà il grosso del lavoro era stato fatto nella commissione
presieduta da un altro socialista, Gaetano Mancini.
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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Il diritto al reintegro (significa che il licenziamento è nullo
dall’inizio) prendeva il posto della precedente disciplina
(legge 604) che dava facoltà al datore di lavoro di
riassumere il lavoratore (non gli paga però il dovuto per il
periodo in cui è stato senza lavoro) o di versargli un’indennità.
La conquista era solo una delle tante e non apparve neppure
tra le più importanti ai sindacati e ai lavoratori.
Enrico Marro – Corriere della Sera
LA STORIA
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La legge entrò in vigore il 20 maggio 1970. A condurla in
porto era stato un nuovo ministro del Lavoro, Carlo Donat
Cattin, democristiano della sinistra sociale. Giacomo
Brodolini, già gravemente malato quando presentò il disegno
di legge, morì poco dopo.
Negli ultimi giorni, preoccupato per la piega che stava
prendendo il dibattito, affidò a Gino Giugni questo
messaggio: «Fa in modo che lo Statuto dei lavoratori non diventi
lo Statuto dei lavativi».
Enrico Marro – Corriere della Sera
IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A
TUTELE CRESCENTI
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L’emendamento presentato ieri dal Governo con riferimento
alla Legge delega, cosiddetta «Jobs act» in discussione al
Senato, prevede l’introduzione di una nuova tipologia di
contratto, finalizzata al superamento dell’articolo 18 (ma il
governo non può dirlo in maniera così esplicita, per via di
divisioni interne alla sua maggioranza): il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Secondo quanto prevede l’emendamento, che vale solo per i
nuovi assunti, la tutela per il lavoratore dovrà crescere in
proporzione all’anzianità di servizio.
L’ARTICOLO 18 COM’È OGGI E COM’ERA PRIMA
DELLA RIFORMA FORNERO
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Prima della riforma Fornero: il dipendente licenziato
illegittimamente (cioè senza “giusta causa” o ”giusto motivo”)
veniva reintegrato nel posto di lavoro o, su sua richiesta,
godeva di un’indennità alternativa pari a 15 mensilità di
retribuzione.
Dopo la riforma Fornero: la comunicazione del licenziamento
deve essere specificamente motivata, il ricorso del lavoratore
può essere presentato entro 180 giorni (non più 270), ed è
prevista una procedura preventiva per addivenire ad una
conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro.
L’ARTICOLO 18 COM’È OGGI E COM’ERA PRIMA
DELLA RIFORMA FORNERO
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Dopo la riforma Fornero:
 il reintegro (cd. «tutela reale piena») si applica in caso di
violazione del requisito della forma scritta, licenziamento
discriminatorio o licenziamento nullo per violazione di
norme sostanziali (ad es. il licenziamento “per maternità”);
 il reintegro non si applica in caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, cioè quando è dettato da
ragioni economiche e/o organizzative dell’azienda. In tal
caso il giudice può prevedere il solo risarcimento.