Anno 23° - n. 25-26 3 luglio 2006 www

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Anno 23° - n. 25-26 3 luglio 2006 www
Anno 23° - n. 25-26
3 luglio 2006
SOMMARIO
¾
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame
Progetto di regolamento di semplificazione dell’etichettatura delle carni
bovine - esclusi i masseteri dal campo di applicazione del regolamento
1760/2000
SETTORE BOVINO
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
CONTINGENTE “GATT” CARNI BOVINE CONGELATE – REG.TO 704/2006: PERCENTUALE
DI ASSEGNAZIONE
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CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA PER TRASFORMAZIONE (REGIMI
“A” E “B”) – REG.TO 727/2006: PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE
Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983
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CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI BOVINI DA INGRASSO - REG.TO 800/2006:
PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE
SETTORE SUINO
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
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MERCATI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE SUINO
SETTORE POLLAME
Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
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PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 3° TRIMESTRE 2006
SETTORE OVINO
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
NOTIZIE SANITARIE
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RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SALUTE ANIMALE DEL 19
E 20 GIUGNO 2006
Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
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METODI UFFICIALI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CONTAMINANTI
RAPPORTO COMMISSIONE UE SU SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI E
MANGIMI
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ANAGRAFE BOVINA: MODIFICA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA
DEGLI ANIMALI (MODELLO 4)
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ANAGRAFE SUINA: SITUAZIONE REGISTRAZIONI IN BANCA DATI
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INFLUENZA AVIARIA: MISURE DI RESTRIZIONE PER LA ROMANIA
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NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
CARNE NELL'UNIONE EUROPEA
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AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
NOTIZIE DOGANALI
¾
IMPORTAZIONE
DI
PETTI
DI
POLLO
SALATI
E
CONGELATI:
PUBBLICATO
IL
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CHE NE AUTORIZZA LA CLASSIFICAZIONE TRA
LE CARNI SALATE
NOTIZIE FISCALI
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e-mail:
[email protected]
INFLUENZA AVIARIA - INPS: AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMESSE ALLA
SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
AMBIENTE
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DIRETTIVA EMISSION TRADING: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DLGS DI
RECEPIMENTO
web:
www.assocarni.it
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IL MINISTERO DELL’AMBIENTE DICHIARA INEFFICACI I DECRETI ATTUATIVI DEL
CODICE AMBIENTALE
AREA SINDACALE E LAVORO
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CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO SULL’ L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra
PROGETTO DI REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE CARNI
BOVINE - ESCLUSI I MASSETERI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1760/2000
Il 28 giugno si è tenuta presso il Ministero delle Politiche agricole una riunione dedicata all'analisi della
discussione in corso a livello comunitario sulla modifica del regolamento 1825/2000 di applicazione del
regolamento 1760/2000 relativo all'etichettatura della carne bovina (per un riassunto della proposta della
Commissione vedasi circolare Assocarni n. 110 del 17 maggio).
Da parte dei funzionari del Ministero sono stati illustrati i diversi punti specifici attualmente in discussione e le probabili modifiche che verranno introdotte rispetto all'attuale sistema.
Di particolare rilevanza il fatto che verranno stralciate dalla proposta della Commissione le disposizioni
riguardanti i masseteri in quanto i servizi giuridici della Commissione hanno avuto conferma dalla Direzione
Generale Fisco e Unione Doganale (TAXUD) della Commissione che i masseteri sono frattaglie ed in
quanto tali esclusi dal campo di applicazione del regolamento 1760/2000 sull’etichettatura delle
carni bovine. Su tale aspetto ricordiamo che Assocarni ha sempre contestato alla Direzione Generale
Agricoltura della Commissione europea il fatto di aver arbitrariamente assoggettato al regolamento
sull’etichettatura le frattaglie ottenute dai masseteri, allorquando il regolamento è molto chiaro (mediante i
codici doganali) nell’individuare le carni soggette alle prescrizioni di etichettatura. Riteniamo però che la
Direzione Generale Agricoltura della Commissione, anziché confermare con leggerezza al nostro Ministero
l’obbligo di etichettatura per i masseteri, avrebbe dovuto già 2 anni fa chiedere un parere circostanziato alle
dogane. Ad ogni modo, tenuto conto che la notizia è ancora ufficiosa e che ad oggi non vi è alcun documento che contraddica la nota di risposta della Commissione del 13 maggio 2004, invitiamo le aziende
associate ad attendere una comunicazione ufficiale del Ministero di revoca della succitata interpretazione
della Commissione.
Sulla proposta di semplificazione avanzata dalla Commissione (disponibile sul nostro sito in lingua
francese), Assocarni, pur accogliendo favorevolmente la proposta di semplificazione presentata dalla
Commissione, ha rilevato l’ingiustificato maggiore sforzo di semplificazione rivolto a valle della filiera (macellerie in particolare), dove come noto i maggior problemi in termini di garanzia della tracciabilità sono stati
in più occasioni riscontrati sia dalla Commissione europea sia dall’Ispettorato della Repressione Frodi.
Assocarni ha quindi chiesto una più ampia e generale semplificazione delle regole, con particolare riferimento a quegli aspetti che hanno in maggior misura determinato un forte irrigidimento delle lavorazioni nel
settore delle carni bovine (come ad esempio il divieto di miscelazione nella produzione di carni macinate di
carni provenienti da più Stati membri), una rinazionalizzazione dei mercati, contraria allo spirito del mercato
unico comunitario. Assocarni ha inoltre rimarcato che tali pesanti oneri, che gravano sull’industria europea,
pongono quest’ultima fuori mercato rispetto ai competitori dei Paesi terzi, che giungono sul territorio comunitario senza dover applicare le stesse regole.
A sei anni dall’entrata in vigore dell’etichettatura obbligatoria prevista dal regolamento (CE) n.
1760/2000 e tenuto conto degli enormi progressi raggiunti per quanto riguarda il controllo, la sorveglianza e
l’eradicazione della BSE, nonché la chiara ripresa dei consumi, Assocarni ritiene doveroso soffermarsi
sull’opportunità di introdurre forti elementi di semplificazione dell’etichettatura delle carni bovine e quindi
una profonda modifica del regolamento (CE) 1760/2000, senza per contro nulla togliere ai requisiti di tracciabilità, che restano elementi di garanzia per il consumatore che debbono essere assicurati in tutte le fasi
della produzione e della commercializzazione.
La proposta della Commissione sarà nuovamente riesaminata durante il Comitato di Gestione delle
carni bovine del 5 luglio p.v.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 – 2006
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SETTORE BOVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è svolta il 21 giugno a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all'esportazione: a partire dal 22 giugno, tutti gli importi sono stati diminuiti dell'11%. Sul
sito Assocarni è disponibile la tabella aggiornata.
2) Pagamento dei premi per l’abbattimento dei bovini nei Paesi Bassi. Il regolamento autorizza i Paesi
Bassi a pagare i premi per gli animali abbattuti a causa dell’afta epizootica (2001) e della BSE.
Discussioni
Semplificazione etichettatura delle carni bovine. I servizi della Commissione hanno riassunto i lavori del
gruppo di esperti nazionali sull’etichettatura delle carni bovine riunitosi a Bruxelles il 20 giugno scorso per
discutere della proposta della Commissione (vedasi circolare Assocarni n. 110 del 17 maggio). In generale, i
diversi delegati hanno espresso apprezzamento per la proposta della Commissione. Tuttavia, numerose
delegazioni nazionali hanno fatto osservazioni e richiesto chiarimenti. La Commissione ha pertanto invitato i
delegati a trasmettere per iscritto le proprie osservazioni entro il 5 luglio p.v., data del prossimo Comitato.
Tenuto conto dei tempi procedurali (consultazione del Parlamento europeo), il Comitato non voterà il progetto di regolamento prima del mese di novembre/dicembre 2006.
E' stato inoltre discusso un progetto di regolamento che riguarda la ricodificazione del regolamento
562/2000 (acquisti all'intervento pubblico), dovuta alle numerose modifiche intervenute negli anni.
Il prossimo Comitato è fissato al 5 luglio.
CONTINGENTE “GATT” CARNI BOVINE CONGELATE – REG.TO 704/2006: PERCENTUALE DI
ASSEGNAZIONE
Sulla GUUE L 169 del 22 giugno è stato pubblicato il regolamento 916/2006 (disponibile sul sito Assocarni) con il quale la Commissione ha fissato a 13,474095% la percentuale di accoglimento delle domande di
diritti d’importazione a valere sul 1° semestre del contingente Gatt-carne bovina congelata (regolamento (CE)
n. 704/2006). Lo scorso anno tale percentuale era pari a 18,363334% ma era riferita al quantitativo totale per
l'intero anno Gatt (53.000 tonnellate invece delle 37.000 di questo primo semestre).
Le domande di titolo, richiedibili dal 1° luglio, devono essere scortate dalla cauzione di 12 euro/100 kg.
Nella domanda di titolo dovrà essere indicato uno solo dei seguenti gruppi di codici NC:
- 0202 1000, 0202 20 (carni con osso) oppure
- 0202 30, 0206 2991 (carni disossate e pezzi detti “onglets” o “hampes”)
Ricordiamo che copia del regolamento può essere utilizzata dagli operatori per ottenere lo svincolo parziale della cauzione costituita al momento della presentazione della domanda di assegnazione del contingente.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA PER TRASFORMAZIONE (REGIMI “A” E “B”) –
REG.TO 727/2006: PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE
Sulla GUUE L 169 del 22 giugno è stato pubblicato il regolamento 917/2006 (disponibile sul sito Assocarni) con il quale la Commissione ha fissato le seguenti percentuali di assegnazione per il 1° semestre del
contingente di importazione di carne bovina destinata alla trasformazione industriale (regolamento 727/2006)
- regime “A”: 4,733354% (contro il 5,166817% dell’anno precedente, riferita però al quantitativo totale per
l'intero anno Gatt, cioè 40.000 t invece delle 30.000 di questo primo semestre)
- regime “B”: 32,656312% (contro il 32,725815% dell’anno precedente, riferita però al quantitativo totale per
l'intero anno Gatt, cioè 10.700 t invece delle 8.200 di questo primo semestre)
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 - 2006
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Nella domanda di titolo, richiedibile dal 1° luglio, deve essere riportata l'esatta designazione dello stabilimento ove l'importatore effettuerà, sotto la propria responsabilità, le operazioni di trasformazione dei prodotti
importati.
I titoli potranno essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti
di importazione, previa costituzione di una cauzione pari a 12 €/100 kg, a garanzia del titolo.
Per la domanda del titolo, va tenuto presente 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne. Ricordiamo che copia del regolamento può essere utilizzata dagli operatori per ottenere lo svincolo
parziale della cauzione costituita al momento della presentazione della domanda di assegnazione del contingente.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI BOVINI DA INGRASSO - REG.TO 800/2006: PERCENTUALE DI
ASSEGNAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE
Nella GUUE L 173 del 27.6.2006 è stato pubblicato il regolamento 947/2006 del 26 giugno (sul sito Assocarni) che fissa al 100% la percentuale di accoglimento delle domande di diritti di importazione di bovini
da ingrasso presentate, ai sensi del regolamento 800/2006, per il primo semestre dell'anno Gatt 2006-2007
(1° luglio - 31 dicembre 2006).
Le domande per il secondo semestre dovranno essere presentate al Ministero delle Attività Produttive entro il 15 gennaio 2007.
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è svolta il 21 giugno a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all'esportazione: invariate
2) Modifica del reg. 2967/85 che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di
classificazione delle carcasse suine: è stato modificato il metodo di calcolo del tasso di carne magra.
La nuova equazione di classificazione sarà quindi basata sul peso totale dei 4 tagli principali e del filetto
"mignon". Il fattore di conversione è fissato a 0,89.
3) Modifica al contingente di importazione a dazio agevolato
Il contingente di importazione erga omnes di carni suine a dazio agevolato (reg.to 1458/2003) è stato
modificato come segue:
a) gruppo G2: «prosciutti e lombate disossati, congelati» (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29
55):
- aumento di 1.265 tonnellate (da 34.000 a 35.265 t)
b) gruppo G4: «salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti» (voci tariffarie 1601 00 91,
1601 00 99):
- aumento di 2 tonnellate (da 3.000 a 3.002 t)
c) gruppo G5: «conserve di carni di suini domestici » (voci tariffarie 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49
11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50):
- aumento di 61 tonnellate (da 6.100 a 6.161 t)
d) gruppo G6: «carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o
congelate» (voci tariffarie 0203 1110 e 0203 2110):
- aumento di 67 tonnellate (da 15.000 a 15.067 t)
e) gruppo G7: «pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e
non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli» (voci tariffarie 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11,
0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15,
0203 29 55, 0203 29 59):
- aumento di 35 tonnellate (da 5.500 a 5.535 t)
Per questo contingente è stato anche previsto che le domande a valere per il primo trimestre di ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) debbano presentarsi nei primi 7 giorni di gennaio invece che di dicembre.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 – 2006
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4) Nuovo contingente di importazione a dazio agevolato dagli USA
Con modalità del tutto analoghe a quelle del contingente a dazio agevolato (reg.to 1458/2003), è stato
votato il nuovo contingente di importazione di carni suine originarie degli Stati Uniti d'America.
Il quantitativo totale disponibile è di 4.722 tonnellate di «prosciutti e lombate disossati, congelati» (voci
tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55), il dazio è di 250 EUR/t.
5) Nuovo coefficiente di ponderazione per il periodo 2006/2007
Sono stati fissati i nuovi coefficienti di ponderazione da utilizzare per il calcolo del prezzo medio europeo
delle carcasse suine. Per l'Italia tale coefficiente è 6,1.
Il prossimo Comitato è fissato al 5 luglio.
MERCATI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE SUINO
Tenendo conto delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni, al fine di fornire indicazioni più
chiare, la Commissione ha ricodificato il regolamento 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità, sostituendolo con il regolamento 908/2006 del 20.6.2006
(sul sito Assocarni).
Come noto, i prezzi praticati nei mercati rappresentativi sono quelli in base ai quali viene stabilito il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati. In Italia le piazze di riferimento sono quelle di Milano, Cremona,
Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Perugia.
SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è svolta il 21 giugno a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate
2) Prezzi rappresentativi in vigore dal 22 giugno 2006: (la tabella aggiornata è disponibile sul sito Assocarni)
PRODOTTO
Polli congelati 65% (NC 0207 12 90)
Polli disossati congelati
(NC 0207 14 10)
Petti di pollo congelati (NC 0207 14 50)
Tacchini congelati 80%
(NC 0207 25 10)
Tacchini congelati disossati
(NC 0207 27 10)
Preparazioni non cotte, di galli
e di galline (NC 1602 32 11)
PAESE
BRASILE
ARGENTINA
BRASILE
ARGENTINA
CILE
BRASILE
BRASILE
CILE
BRASILE
ARGENTINA
PREZZO RAPPRESENTATIVO
89,5
115,5
171,3
193,4
242,6
=
170,0
_________
199,5
283,5
214,9
=
RELATIVA CAUZIONE
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
9
1
44
33
17
=
0
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
kg
kg
kg
kg
29 €/100 kg
4 €/100 kg
22 €/100 kg
(*)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
(*) l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; in caso contrario, lo
stesso deve essere considerato come dazio addizionale.
3) Misure di sostegno al settore avicolo cofinanziate dalla Comunità
E' stato approvato il progetto di regolamento per gli aiuti cofinanziati al settore avicolo, presentato dalla
Commissione nel corso del Comitato di gestione Latte lo scorso 15 giugno (v. ns circolare informativa n.
130 dello stesso giorno). Va sottolineato che a luglio ci sarà la possibilità di integrare le misure approvate in base alle richieste degli Stati membri.
Al momento, potranno dunque essere finanziate le seguenti misure:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 - 2006
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− distruzione di uova da cova;
− trasformazione di uova da cova;
− distruzione di pulcini (di gallina, faraona, anatra, tacchino e oca);
− abbattimento precoce di animali riproduttori;
− proroga dei periodi di sospensione temporanea della produzione oltre le tre settimane;
− riduzione volontaria della produzione tramite riduzione delle vendite di pulcini;
− abbattimento precoce di ovaiole.
Sono stati anche definiti gli importi da erogare, il numero delle unità (uova o animali) che possono beneficiare delle misure, i periodi di riferimento nonché il riconoscimento del tipo di misure per ogni singolo
Stato membro (vedere in proposito la bozza del regolamento disponibile sul sito Assocarni in lingua inglese).
Ricordiamo che al momento per l'Italia sono previste compensazioni esclusivamente:
- per i pulcini abbattuti da settembre 2005 ad aprile 2006, di cui ai codici 0105 11, 0105 12 e 0105
19, in particolare: di pollo (13.537.800 unità a 0,24 € ciascuna), di faraona (894.200 unità a 0,40 €), di
anatra (89.000 unità a 0,54 €), di tacchino (147.200 unità a 0,85 €) e di oca (44.500 unità a 1,50 €)
- per l'abbattimento anticipato (probabilmente di 6 settimane almeno) di una parte del patrimonio
avicolo destinato alla riproduzione, al fine di limitare la produzione di uova; i codici NC di riferimento
sono 0105 9200, 0105 9300, 0105 9910, 0105 9920, 0105 9930 e 0105 9950. La condizione è che durante tutto il periodo di riferimento nessun animale venga reintrodotto nel ciclo produttivo.
L'abbattimento deve essere stato effettuato tra settembre 2005 ed aprile 2006.
Le indennità si riferiscono a galline (1.746.000 unità a 3,2 € ciascuna), anatre (2.200 a 3,2 €), oche
(1.250 a 30 €), tacchine (41.800 a 15 €) ed a faraone (10.700 a 5 €).
Il progetto di regolamento prevede inoltre che qualora lo Stato membro abbia comunicato importi compensativi inferiori a quelli stabiliti dalla Commissione, lo stesso dovrà erogare le misure di sostegno già
dichiarate. Il cofinanziamento comunitario (al 50%) potrà essere concesso allo Stato membro solo se gli
aiuti verranno erogati entro il 31 dicembre 2006.
I piani di aiuti nazionali (presentati da Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda,
Italia, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Slovacchia) sono stati discussi ma
non votati. La richiesta da parte di più delegazioni di includere l'ammasso privato tra le misure di aiuto
sostenibili ha trovato l'ennesimo rifiuto da parte della Commissione.
4) Modifiche ai contingenti di importazione a dazio agevolato o azzerato
Sono stati votati i progetti di regolamento che modificano i contingenti di importazione di carni di pollame
a dazio agevolato o azzerato di cui ai regolamenti 1251/96 e 1431/94:
Contingente di carne di pollame a dazio agevolato - reg.to 1251/96 (erga omnes):
a) gruppo P1: «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0207 11 10, 0207 11
30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90):
- aumento di 49 tonnellate (da 6.200 a 6.249 t)
b) gruppo P2: «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 13 10, 0207 13 20,
0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40,
0207 14 60):
- aumento di 4.070 tonnellate (da 4.000 a 8.070 t)
c) gruppo P3: «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 14 10):
- aumento di 1.605 tonnellate (da 700 a 2.305 t)
d) gruppo P4: «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 24 10, 0207 24
90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26
60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70):
- aumento di 201 tonnellate (da 1.000 a 1.201 t)
Contingente di carne di pollame "oleaginose" - reg.to 1431/94 (Brasile, Tailandia ed erga omnes):
a) aumento di 2.485 tonnellate (per la quota erga omnes) del contingente tariffario comunitario per
«pezzi di tacchino, congelati» (voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80)
Per i due contingenti è stato anche previsto che le domande a valere per il primo trimestre di ogni anno
solare (1° gennaio-31 dicembre) debbano presentarsi nei primi 7 giorni di gennaio invece che di dicembre.
5) Nuovo contingente di importazione a dazio agevolato dagli USA
Con modalità del tutto analoghe a quelle del contingente a dazio agevolato (reg.to 1251/1996), con
eccezione della cauzione da allegare alla domanda di titolo che è pari a 50 €/100 kg, è stato votato il
nuovo contingente di importazione di carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America.
Il quantitativo totale disponibile è di 16.665 tonnellate; le voci tariffarie e i dazi sono i seguenti:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 – 2006
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Il prossimo Comitato di gestione si terrà il 5 luglio.
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 3° TRIMESTRE 2006
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione di carni di pollame
relativamente alle domande presentate entro il 7 giugno (periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2006).
Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 7 settembre 2006 a valere sul trimestre 1° ottobre - 31
dicembre 2006.
Gatt oleaginose - reg.to 1431/94
- gruppo 1: 1,030927 %
- gruppo 2: =
- gruppo 3: 1,076426 %
- gruppo 4: 1,555209 %
- gruppo 5: 3,086419%
Accordi GATT - reg.to 1251/96
- gruppo P1: 63,681183 %
- gruppo P2: 100,00 %
- gruppo P3: 1,488031 %
- gruppo P4: 11,125945
Accordo Israele – reg.to 2497/96
- gruppo I 1: 100,00 %
- gruppo I 2: =
SETTORE OVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 21 GIUGNO 2006
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 21 giugno Bruxelles, ha votato un solo regolamento che modifica parzialmente i quantitativi disponibili per i contingenti di importazione annuali di carni ovine
(reg.to 2185/2005). Le modifiche riguardano l'aumento di 186 tonnellate del quantitativo riservato all'Australia
(che diventa di 18.786 tonnellate) e l'aumento di 43 tonnellate delle carni importabili da qualsiasi Paese terzo
ad un dazio del 10% (totale attuale: 92 tonnellate).
Le modifiche hanno valore retroattivo dal 1° gennaio 2006.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 - 2006
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NOTIZIE SANITARIE
RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SALUTE ANIMALE DEL 19 E 20
GIUGNO 2006
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale riunitosi, a Bruxelles il 19 e 20 giugno u.s., ha votato una serie di proposte della Commissione tra le quali si ricordano:
- una proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 (regole d’igiene applicabili ai prodotti alimentari
d’origine animale), n. 854/2004 (controlli ufficiali dei prodotti di origine animale), n. 2075/2005 (controllo
ufficiale delle trichine) e n. 2076/2005 (misure transitorie). Le modifiche proposte riguardano principalmente
i prodotti della pesca ed i prodotti lattiero-caseari e sono state presentate per commenti alle delegazioni
nazionali al fine di redigere un nuovo documento finale da presentare per votazione nella riunione del Comitato Permanente in programma per il 18 e 19 luglio 2006;
- una proposta di decisione relativa al contributo finanziario comunitario per l’anno 2006 per quanto riguarda
alcuni laboratori di riferimento nel settore dei controlli degli alimenti e dei mangimi;
- un progetto di decisione per quanto concerne il contributo finanziario comunitario ad un’indagine di riferimento sulla prevalenza di Salmonella nei suini da ingrasso realizzato da parte degli Stati membri.. A tal
scopo i 25 Stati membri dovranno condurre l’indagine su un campione di suini proporzionale al loro patrimonio nazionale per un totale di 17.876 campioni, ovvero lo 0,012% della popolazione suina comunitaria
(Italia, Austria, Belgio, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito: 600 campioni ciascuno; Germania e Spagna: 2.400 ciascuno; Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Polonia: 1067 ciascuno; i rimanenti
paesi comunitari: 384 ciascuno). Tale indagine si iscrive nel quadro delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 (sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli
alimenti) ed è volta a raccogliere i dati in vista della definizione di un obiettivo di riduzione della Salmonella
negli allevamenti di suini da ingrasso; obiettivo che deve essere fissato entro dicembre 2007, per arrivare
ad un programma di controllo nazionale per giugno 2009. Il progetto, presentato in questa riunione sarà
sottoposto a votazione nel corso della riunione del 18 e 19 luglio 2006. Con l’occasione si ricorda che il
regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede in una prima fase, la fissazione di obbiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti di zoonosi in alcune specie e categorie di animali. In particolare, ancorché il regolamento lasci aperta la possibilità, sulla scorta dei risultati dei controlli effettuati, di
una futura modifica, sia delle specie e categorie di animali interessate che degli agenti di zoonosi in causa,
al momento attuale il regolamento prevede che debbano essere fissati dalla Commissione obbiettivi di riduzione della prevalenza unicamente per Salmonella e per le seguenti categorie di animali:
Salmonella
Pollame da riproduzione
Allevamento
Data entro la quale la
Commissione fissa gli
obiettivi
Dicembre 2004
Salmonella
Salmonella
Salmonella
Salmonella
Galline ovaiole
Polli da carne
Tacchini
Suini destinati alla produzione di carne
Suini da riproduzione
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Macellazione
Dicembre 2005
Dicembre 2006
Dicembre 2007
Dicembre 2007
Allevamento
Dicembre 2008
Agente di
zoonosi
Salmonella
Popolazione animale
Segmento della catena
alimentare interessato
La seconda fase prevede che i singoli Stati membri, entro sei mesi dalle date di fissate per la definizione
degli obbiettivi sopra riportate, si dotino di propri programmi di controllo nazionali da sottoporre
all’approvazione della Commissione Europea, mentre la terza fase prevede l’applicazione dei programmi di
controllo da parte dei singoli Stati membri a partire dalle date sotto riportate.
A partire da tali date, i paesi terzi che desiderino rimanere inseriti o chiedano di essere inseriti nella lista
dei paesi terzi autorizzati ad esportare le categorie di animali sopra riportate ed i relativi prodotti devono
parimenti dotarsi di propri programmi di controllo nazionali da sottoporre all’approvazione della Commissione
Europea:
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Agente di
zoonosi
Popolazione animale
Segmento della catena
alimentare interessato
Salmonella
Salmonella
Salmonella
Salmonella
Salmonella
Pollame da riproduzione
Galline ovaiole
Polli da carne
Tacchini
Suini destinati alla produzione di carne
Suini da riproduzione
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Allevamento
Macellazione
Data entro la quale
devono essere effettuate le prove
Giugno 2006
Giugno 2007
Giugno 2008
Giugno 2009
Giugno 2009
Allevamento
Giugno 2010
Salmonella
Nel corso della riunione la Commissione ha inoltre presentato alle delegazioni nazionali una serie di documenti di lavoro, tra cui: 1) un documento di lavoro per la definizione di una lista di animali vivi e prodotti di
origine animale secondo la nomenclatura combinata (nomenclatura doganale e statistica dell’UE) per rendere più precisa ed armonizzata la definizione degli animali e dei prodotti presentati ai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) comunitari; 2) la bozza di rapporto 2005 sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (BSE e
scrapie) nell’UE. Il rapporto sarà finalizzato a luglio e testimonia, ancora una volta, la continua diminuzione
della presenza di BSE nella popolazione bovina comunitaria. Difatti, su più di 8 milioni di test nell’UE a 25,
sono stati 113 i positivi, pari allo 0,0013% (UE-15: 0,0012% ed UE-10: 0,0022%), contro lo 0,0017 del 2004,
con una diminuzione del 24%; 3) una bozza di linee guida sull’applicazione dei controlli ufficiali previsti dal
regolamento (CE) n. 854/2004.
Sarà nostra cura aggiornare le Ditte associate dell’avvenuta pubblicazione e dei dettagli delle disposizioni
sopra ricordate.
METODI UFFICIALI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CONTAMINANTI
Sono stati pubblicati Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana due distinti decreti del ministero
della Salute, recepimento di direttive comunitarie, relativi ai metodi di campionamento ed analisi di contaminanti potenzialmente presenti in prodotti di origine animale e per i quali la normativa comunitaria fissa dei
limiti massimi ammissibili [regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti
presenti nelle derrate alimentari].
Si tratta nello specifico del:
- Decreto 18 aprile 2006, recepimento della direttiva 2005/10/CE della Commissione del 4 febbraio 2005,
recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
- Decreto 20 aprile 2006 Recepimento della direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005,
che modifica la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A in taluni prodotti alimentari.
Si ricorda che per quanto riguarda i due contaminanti oggetto dei sopra richiamati decreti il regolamento
(CE) n. 466/2001 prevede, nel caso di prodotti di origine animale, un tenore massimo in benzo(a)pirene in
carni affumicate e prodotti a base di carni affumicate non superiore a 5 μg/kg, mentre per quanto riguarda
l’Ocratossina A nessun limite massimo risulta ancora previsto dal regolamento (CE) n. 461/2001 per prodotti
di origine animale.
RAPPORTO COMMISSIONE UE SU SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI E MANGIMI
Il 30 giugno scorso la Commissione Europea ha presentato il Rapporto 2005 sul Sistema di Allerta Rapido per gli Alimenti ed i Mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (articolo 50) relativo ai
principi ed ai requisiti generali della legislazione alimentare che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Tale sistema, secondo quando stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 è un sistema “a rete” per la
notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana, dovuto ad alimenti o mangimi immessi sul mercato comunitario. Del sistema fanno parte gli Stati membri, la Commissione Europea e l'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) che “in rete”, attraverso una serie di “punti di contatto” designati da ciascun
membro, si scambiano informazioni qualora un membro della rete stessa disponga di prove relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.
In particolare gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 - 2006
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a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;
b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso
di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;
c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di
alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto
per la salute umana.
Le notifiche provenienti dai diversi soggetti del sistema possono essere di due tipi a seconda della natura
del rischio identificato e della presenza o meno sul mercato del prodotto interessato: 1) notifiche di allerta
(rischio immediato, prodotto sul mercato) e notifiche di informazione (assenza di rischio immediato, prodotto
non ancora sul mercato, oppure già ritirato, commercializzazione del prodotto limitata ad un solo Stato membro, prodotto respinto ad un Posto di Ispezione Frontaliera, ecc.).
In linea generale il rapporto della Commissione indica un aumento del totale delle notifiche da parte degli
Stati membri del 22% nel 2005 rispetto all’anno precedente, ripartite in 956 notifiche di allerta e 2200 notifiche di informazione. Delle notifiche di allerta la maggior parte (il 61%) è stata relativa a prodotti provenienti
da paesi dell’Unione Europea. Tra le categorie di prodotti più interessate vi sono state i prodotti della pesca
(20%), le carni, le preparazioni di carni ed i prodotti a base di carne (18%), erbe e spezie (11%).
Per maggiori dettagli si rimanda al rapporto della Commissione sul RASFF 2005, disponibile in inglese
sul sito Assocarni.
ANAGRAFE BOVINA: MODIFICA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI
ANIMALI (MODELLO 4)
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 149 del 29 giugno 2006, Il Decreto del Ministero della Salute 4 maggio
2006, che modifica l’allegato IV (dichiarazione di provenienza degli animali – meglio noto quale “modello 4”)
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (copia della versione aggiornata del DPR 317/96 è disponibile sul sito Assocarni).
Le principali novità del modello 4 aggiornato riguardano l’inserimento del codice identificativo
dell’azienda di destinazione (nel caso in cui l’azienda di destinazione sia un macello, il codice identificativo è
rappresentato dal bollo CE) e delle informazioni relative al trasportatore.
Il nuovo modello è entrato in vigore dal 30 giugno u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
ANAGRAFE SUINA: SITUAZIONE REGISTRAZIONI IN BANCA DATI
Il Ministero della Salute con nota prot. DGVA:VIII/24188/P-I.5.i/8 del 27 giugno 2006, rende noto che le
informazioni registrate in Banca Dati relative alle strutture suinicole risultano essere scarse e insufficienti così
come le movimentazioni di suini non risultano corrispondere alla situazione reale.
Il Ministero invita, pertanto, gli operatori interessati ad aggiornare le informazioni relative alle proprie
strutture (allevamenti, centri di raccolta, stalle di sosta), ricordando infine l’obbligatorietà della registrazione
delle movimentazioni dei suini dal momento che, ad oggi, i dati presenti in anagrafe risultano assolutamente
non compatibili con la situazione reale.
INFLUENZA AVIARIA: MISURE DI RESTRIZIONE PER LA ROMANIA
Come anticipato con Circolare Assocarni n. 125 dell’8 giugno u.s., si informa che è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L 173 del 27/06/2006) la decisione 2006/435/CE (disponibile sul
sito Assocarni) con la quale sono state estese a tutto il territorio romeno le misure di restrizione inizialmente
previste dalla decisione 2005/710/CE (divieto di importazione di pollame vivo, ratiti, uova da cova, ecc.) solo
per alcune parti del territorio romeno interessate da focolai di influenza aviare ad alta patogenicità.
L’estensione delle misure a tutto il Paese si è resa necessaria a seguito dei numerosi focolai di influenza
aviare registrati in varie parti della Romania. La necessità delle misure di restrizione adottate sarà nuovamente valutata nel corso delle prossime riunioni del Comitato Permanente nel mese di luglio 2006.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 25/26 – 2006
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NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL'UNIONE EUROPEA
Come riportato con Circolare Assocarni n. 102 del 10/05/2006, si ricorda che è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [GU L 121 del 06/05/2006] la decisione 2006/330/CE, modifica della
decisione 2005/432/CE (entrambe disponibili sul sito Assocarni), che definisce il nuovo modello unico di
certificato sanitario per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne.
Il nuovo modello di certificato sanitario potrà essere utilizzato a partire dal 1° luglio 2006 e diverrà obbligatorio a far data dal 1° ottobre 2006. La modifica dell’attuale modello si è resa necessaria per chiarire meglio, per categoria di paese e prodotto, i trattamenti minimi richiesti in relazione alla diversa situazione sanitaria del paese di origine dei prodotti.
AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi autorizzati ad esportare nella CE:
Prot. ex Uff. III DGVA/23600/P del 22 giugno 2006 - F.7.c/3
Argentina: carne di selvaggina uccisa a caccia
Romania: prodotti a base di carne
Sudafrica: carne di ratiti, carne di selvaggina uccisa a caccia
Turchia: involucri
NOTIZIE DOGANALI
IMPORTAZIONE DI PETTI DI POLLO SALATI E CONGELATI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE CHE NE AUTORIZZA LA CLASSIFICAZIONE TRA LE CARNI SALATE
Sulla GUUE L 174 del 28 giugno 2006 è stato pubblicato il regolamento 949/2006 del 27.6.2006 (disponibile sul sito Assocarni), con il quale la Commissione, adeguandosi alla decisione del WTO del 30 maggio
2005, ha di nuovo modificato la nota complementare 7 nel capitolo 2 del regolamento 2658/87 (relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) prevedendo quanto segue:
""Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi delle voci da 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie
commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le
loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2%, in peso, purché
sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.
Si considerano come “salate o in salamoia” ai sensi della voce 0210 99, le carni e le frattaglie
commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea
in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a
1,2%, in peso""
In pratica, se il requisito del tenore di sale uguale o superiore a 1,2% in peso viene rispettato, i prodotti
possono essere classificati nella voce 0210 99 anche se congelati (i petti di pollo salati possono essere
classificati solo alla voce 0210 9939).
Per poter classificare carni e frattaglie nei codici da 0210 11 a 0210 93 continuerà invece ad essere valido il requisito che sia la salatura a garantirne la conservazione a lungo termine e non il congelamento. In
quest'ultimo caso i prodotti sarebbero infatti considerati come congelati, a prescindere dal tenore di sale.
Il regolamento 949/2006, oltre a modificare il regolamento 1871/2003 con il quale era stata apportata la
prima modifica alla nota 7 della tariffa doganale, abroga il regolamento 1223/2002 che prescriveva la classificazione dei petti di pollo salati congelati nella voce doganale 0207 1410, quindi tra le carni congelate, per il
solo fatto che la loro conservazione era attribuita al congelamento, nonostante il contenuto di sale potesse
essere compreso dall'1,2 all'1,9% in peso.
Evidenziamo che il regolamento 949/2006 è entrato in vigore il 27 giugno 2006 (termine ultimo fissato
dal WTO) e non ha effetti retroattivi né fornisce orientamenti interpretativi su base retroattiva. Pertanto, non potendo essere utilizzato per fornire orientamenti interpretativi per la classificazione di merci immesse
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in libera pratica prima del 27 giugno 2006, non può servire da base per il rimborso di alcun dazio corrisposto prima di tale data.
NOTIZIE FISCALI
INFLUENZA AVIARIA - INPS: AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMESSE ALLA SOSPENSIONE
CONTRIBUTIVA
L'INPS, con il messaggio 17672/2006 del 20 giugno 2006 (disponibile sul sito Assocarni), precisa che la
sospensione dei contributi prevista dalla Legge 11 marzo 2006 n. 81 è ammessa anche per le imprese
esercenti le attività di commercio all'ingrosso di carni avicole fresche, surgelate e congelate nonché per le
imprese di lavorazione e conservazione di carne avicola, comprese le attività di fabbricazione di preparati di
omogeneizzati e di mangimi operanti nella filiera (nel messaggio dell'INPS sono riportate le codifiche
nell’ambito delle quali devono essere individuate le imprese destinatarie delle disposizioni di cui sopra).
Nel caso di attività miste e qualora non sia possibile individuare i lavoratori adibiti esclusivamente alle attività della filiera, dovrà essere utilizzato il criterio della prevalenza, che però dovrà essere attestato dall'azienda con l'allegato 2 alla circolare INPS 72/2006. Ricordiamo che la sospensione riguarda i contributi dal
1° gennaio al 31 ottobre 2006.
Assocarni si sta adoperando affinché i tributi sospesi sino a novembre vengano restituiti in 50 rate senza
interessi anziché in un'unica soluzione, come attualmente previsto. Tuttavia solo una disposizione normativa
emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà consentire tale rateizzazione.
AMBIENTE
DIRETTIVA EMISSION TRADING: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DLGS DI RECEPIMENTO
Informiamo che sul Supplemento Ordinario (n. 150) della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno u.s. è
stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che recepisce le direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea, con
riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Il provvedimento recepisce, quindi, sia la "Direttiva Emission Trading", sia la cosiddetta “Direttiva Linking”
che permette l’utilizzo degli altri meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto (i progetti di Joint Implementation e Clean Development Mechanism).
Il Dlgs detta disposizioni relativamente alla domanda e al rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra; all’assegnazione, al trasferimento e alla restituzione delle quote di emissione; al registro nazionale delle emissioni e alla verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2; alla chiusura e ai raggruppamenti degli impianti.
Inoltre, poiché con lo stesso provvedimento viene anche recepita la Direttiva 2004/101/CE, il Dlgs stabilisce che, ai fini della restituzione delle quote, i gestori degli impianti possono utilizzare anche i crediti derivanti
dai progetti realizzati con i Paesi in via di sviluppo (cioè i crediti CER per il primo periodo e CER ed ERU per
il secondo periodo relativi rispettivamente ai progetti di Clean Development Mechanism e Joint Implementation).
Infine, il Dlgs introduce specifiche sanzioni a carico dei gestori per mancato possesso di autorizzazione,
mancata o falsa comunicazione e dichiarazione delle emissioni, mancata restituzione delle quote.
Si evidenzia che il Dlgs deve essere letto ed applicato congiuntamente alle disposizioni contenute nel
Piano Nazionale di Assegnazione (DEC/RAS/074/2006).
Il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273 convertito in Legge 30 dicembre 2004 n. 316 è abrogato, fatte
salve le sanzioni per le violazione delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore
del Decreto legislativo.
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IL MINISTERO DELL’AMBIENTE DICHIARA INEFFICACI I DECRETI ATTUATIVI DEL CODICE
AMBIENTALE
Informiamo le ditte associate che con un Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno u.s., il
Ministero dell’Ambiente ha dichiarato inefficaci i 17 decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Codice Ambientale), in quanto tali disposizioni sono ritenute giuridicamente improduttive di
effetti poiché non sono state a suo tempo sottoposte al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti.
Tra i decreti resi inefficaci e di immediato interesse per il nostro settore segnaliamo: l’approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, il registro
delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, la norma che fissa la riorganizzazione del catasto dei rifiuti.
E’ ovvio che il mancato visto della Corte dei Conti è un artificio del Ministero dell’Ambiente per rimettere
mano alle norme attuative del Codice Ambientale. Vi è da aggiungere inoltre che tale inefficacia pone le
imprese in una situazione di grave incertezza giuridica. Non è escluso inoltre che il Ministro dell’Ambiente si
spinga sino a proporre in Consiglio dei Ministri la sospensione dell’intero impianto normativo del Codice
Ambientale.
Sulla materia è in corso inoltre una forte azione condotta dalla Confindustria, attraverso la Vice Presidente di Confindustria delegata per l’Energia e il coordinamento delle politiche industriali e ambientali Emma
Marcegaglia.
AREA SINDACALE E LAVORO
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE:
PROFESSIONALIZZANTE
SOTTOSCRITTO
L’ACCORDO
SULL’
L’APPRENDISTATO
Il 16 giugno 2006, presso la sede di Federalimentare, si sono incontrate Fai-Cisl , Flai-Cgil , Uila-Uil e
Federalimentare (rappresentata dal Vice Presidente Francesco Ferrari) per definire – secondo quanto previsto dalla dichiarazione comune sub art. 21 del Ccnl per l’industria alimentare come modificato dall’Accordo
17 settembre 2005 – i profili formativi e le conoscenze professionali in tema di apprendistato professionalizzante.
A tale riguardo si è convenuto:
a) di sostituire le disposizioni dell’Accordo 23 febbraio 2000 richiamate dal citato Accordo 17 settembre
2005 al fine di realizzare la nuova disciplina in materia di profili formativi e relative conoscenze professionali;
b) di invitare le aziende – al fine di realizzare una disciplina uniforme anche sotto tale profilo - ad utilizzare il
fac-simile di piano formativo individuale per la assunzione degli apprendisti che è stato concordato con i
Sindacati, e che è disponibile sul sito Assocarni (l’accordo sull’apprendistato professionalizzante tra le
Associazioni industriali aderenti alla Federalimentare ed i Segretari Generali dei Sindacati è stato sottoscritto in data 26 giugno u.s.).
c) di valutare nelle sedi opportune la possibilità di individuare una diversa denominazione dell’apprendistato
professionalizzante che – nelle relazioni tra le parti e ferma restando la integrale applicazione della disciplina di cui all’art. 49 del Dlgs 276 del 2003 e successive modifiche – sia più idonea a cogliere le nuove
professionalità alle quali il contratto può ora fare riferimento.
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