n. 16-19 12 maggio 2008
Transcript
n. 16-19 12 maggio 2008
Anno 25° - n. 16-19 12 maggio 2008 SOMMARIO ¾ ¾ Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame Scambi Francia – Italia di broutard: intervento di Assocarni Commercializzazione delle carni di vitello: approvato il regolamento della Commissione SETTORE BOVINO ¾ ARGENTINA: RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA RIPRESA DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE BOVINA - PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio registrata Pubblicazione Carni e Bestiame presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del 3 settembre 1983 ¾ Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del Dir3ettore Responsabil settembre 1983 e: Gian Franco Masala SETTORE POLLAME RIFORMULATO IL REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEI TITOLI IMPORT EXPORT CON ALCUNE MODIFICHE PER I TITOLI DI IMPORTAZIONE ¾ DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008 ¾ PROSSIME SCADENZE CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE SETTORE SUINO ¾ DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008 ¾ DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008 ¾ PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA NOTIZIE SANITARIE ¾ BSE: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE INNALZA A 30 MESI IL LIMITE DI ETA' PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE Direzione Responsabile: / Redazione: Direttore Roma Gian00187 Franco Masala Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 Direzione / Redazione: 00187 Roma Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 ¾ ¾ SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SOTTOPRODOTTI TRASFORMATI DI CATEGORIA 1 BLUE TONGUE: MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE PER LE MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI ¾ BLUE TONGUE: ACCORDO TRA LE REGIONI DEL NORD PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA VITA ¾ BLUE TONGUE - REGIONE SARDEGNA: PROROGA CAMPAGNA VACCINALE 2008 ¾ IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO ¾ NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL’UNIONE EUROPEA ¾ ESPORTAZIONE CARNI VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: PUNTI DI INGRESSO TRIBUTI E CONTRIBUTI ¾ SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO ¾ LE NOVITA' FISCALI DI APRILE 2008 MISSIONI – FIERE - CONVEGNI e-mail: assocare-mail: ¾ TECNOLOGIA DI TUNISI [email protected] [email protected] web: web: www.assocarni.it www.assocarni.it SIAT 2008: SALONE INTERNAZIONALE DELL’INVESTIMENTO AGRICOLO E DELLA AREA SINDACALE E LAVORO ¾ AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA VARIE ANTIRICICLAGGIO - ENTRATI IN VIGORE I NUOVI LIMITI ALL’USO DI MEZZI DI PAGAMENTO SCAMBI FRANCIA – ITALIA DI BROUTARD: INTERVENTO DI ASSOCARNI Con nota del Ministero della Salute prot. DGSA-III-VIII/9448 del 07/05/2008, il Ministero della Salute ha informato i diversi stakeholder circa le intese intercorse tra le Autorità veterinarie francesi e italiane in merito all’introduzione di bovini provenienti dalle zone di restrizione francesi per sierotipo BTV8 sottoposti a vaccinazione. Come noto, tali intese consentono, tra l’altro, la movimentazione da zone in restrizione del territorio francese verso l’Italia di bovini vaccinati di età superiore ai 90 giorni, a condizione che siano intercorsi almeno 30 giorni, calcolati a partire dalla data del richiamo da effettuarsi 30 giorni dopo il primo intervento vaccinale, purché l’intero ciclo vaccinale abbia avuto termine il 30 aprile 2008 (per i soli Dipartimenti del centro e del nord della Francia). Si tratta di un numero talmente poco significativo di animali da rendere l’accordo di fatto inoperante. Assocarni pertanto, pur ringraziando il Ministero della Salute per l’azione svolta, ha richiesto lo slittamento del termine del 30 aprile 2008 di almeno 30 giorni (30 maggio 2008), per consentire l’invio di un numero molto più numeroso di animali vaccinati. Assocarni è inoltre in contatto con la parte francese affinché l’accordo venga rivisto nel senso sopra citato. Riportiamo di seguito il testo della richiesta avanzata da Assocarni al Direttore Generale dottoressa Ferri: ““Preg.mo Direttore, Con nota del Ministero della Salute prot. DGSA-III-VIII/9448 del 07/05/2008 Codesto Ministero ha informato circa le intese intercorse tra le Autorità veterinarie francesi e italiane in merito all’introduzione di bovini provenienti dalle zone di restrizione francesi per sierotipo BTV8 sottoposti a vaccinazione. Come noto, tali intese consentono la movimentazione da zone in restrizione del territorio francese verso l’Italia di bovini vaccinati di età superiore ai 90 giorni, a condizione che siano intercorsi almeno 30 giorni, calcolati a partire dalla data del richiamo da effettuarsi 30 giorni dopo il primo intervento vaccinale, purché l’intero ciclo vaccinale abbia avuto termine il 30 aprile 2008 (per i soli Dipartimenti del centro e del nord della Francia). In merito, Assocarni desidera innanzitutto ringraziare tutta la Direzione Generale per l’impegno profuso nel cercare di raggiungere un accordo volto a ripristinare quel flusso di bovini dalla Francia essenziale per l’intera filiera bovina italiana. Va tuttavia posto l’accento sul numero estremamente esiguo di animali provenienti dai soli Dipartimenti del Centro e del Nord della Francia, che ad oggi abbiano ricevuto la seconda inoculazione prima del 30 aprile u.s. In buona sostanza, l’accordo rischia di restare lettera morta ed interessare un numero talmente poco significativo di animali da rendere l’accordo inoperante. Al fine quindi di consentire un flusso che permetta alla filiera bovina italiana di riprendere la propria attività economica, ad oggi gravemente compromessa, sarebbe opportuno, lasciando inalterato l’enorme perimetro di territorio cuscinetto disposto dalle Autorità francesi, far slittare il termine del 30 aprile 2008 di almeno 30 giorni (seconda inoculazione entro il 30 aprile u.s.), consentendo la spedizione di un numero molto più rilevante di animali, poiché oltralpe, a partire dal mese di aprile, la somministrazione del vaccino è stata molto più rilevante. Certo di un Suo intervento in favore della filiera bovina italiana, l’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.”” COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI VITELLO: APPROVATO IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 121 del 7 maggio 2008 è stato pubblicato il regolamento 361/2008, che modifica il regolamento del Consiglio 1234/2007 recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli” nel quale è stato trasfuso il regolamento 700/2007 sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore ai 12 mesi (che ricordiamo entrerà in applicazione il 1° luglio 2008). In merito, informiamo che a margine del Comitato di gestione “cereali” dell’8 maggio scorso è stato approvato il regolamento di applicazione della Commissione europea che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Nel frattempo, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha preparato una bozza di decreto ministeriale (disponibile sul sito Assocarni) che sostanzialmente esplicita i contenuti del regolamento applicativo della Commissione. Sulla bozza di tale decreto ministeriale, che dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato Regioni, le ditte associate sono invitate a formulare eventuali osservazioni entro venerdì 16 maggio. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 2 SETTORE BOVINO ARGENTINA: RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA RIPRESA DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE BOVINA - PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE Il 17 aprile scorso è stato raggiunto un accordo tra il capo del Governo e le organizzazioni di allevatori riguardo le esportazioni di carne bovina. Il nuovo accordo prevede: 1. l’esportazione di 550.000 tonnellate di carne bovina ogni anno (il precedente accordo ne prevedeva 480.000) 2. nessuna restrizione all’esportazione di vacche delle categorie E ed F (carne per industria); la classificazione di queste carni risulta nell’allegato fornito dalle autorità argentine, pubblicato sul nostro sito; 3. la sospensione dell’accordo nel caso di non osservanza di quanto al punto 4 4. l’individuazione delle misure necessarie a garantire ai consumatori argentini l’offerta di 13 tagli popolari ai prezzi suggeriti nel mese di gennaio 5. la valutazione dell’attuale peso minimo standard per la macellazione al fine di aumentare la produzione 6. il miglioramento del processo di modernizzazione della commercializzazione interna della carne bovina da parte di entrambe le parti contraenti, ed approvazione di una nuova legge federale sulla carne bovina al fine di armonizzare le politiche regionali 7. la convocazione di un Tavolo zootecnico a livello governativo con cadenza quindicinale La risoluzione n. 42/2008 dell’ONCCA (l’organismo argentino preposto al controllo delle operazioni commerciali nel settore agro-zootecnico e quindi al rilascio delle autorizzazioni ad esportare) del 6 maggio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale argentina del 7 maggio (disponibile sul sito Assocarni) ed in vigore dal 7 maggio, fornisce ulteriori disposizioni per l’esportazione di carne bovina. Presso l’ONCCA è stato istituito un particolare registro (ROE Rojo) nell’ambito del già esistente ROE (Registro delle operazioni di esportazione) relativamente alle operazioni che hanno per oggetto i prodotti definiti dalle seguenti voci doganali: 0102.10.10 - 0102.10.90 - 0102.90.11 - 0102.90.19 - 0102.90.90 - 0201.10.00 - 0201.20.10 - 0201.20.20 0201.20.90 - 0201.30.00 - 0202.10.00 - 0202.20.10 - 0202.20.20 - 0202.20.90 - 0202.30.00 - 0206.10.00 0206.21.00 - 0206.22.00 - 0206.29.10 - 0206.29.90 - 0210.20.00 - 0504.00.11 - 0504.00.90 [1] - 1602.50.00 1602.90.00 [1] - 1603.00.00 [1] - 2104.10.11 [1] - 2104.10.19 [1] - 2104.10.21 [1] - 2104.10.29 [1] 3503.00.11 [1] - 3503.00.12 [1] (I codici contrassegnati con [1] si riferiscono solo a prodotti contenenti carne bovina) A tale registro dovranno fare riferimento gli esportatori argentini per ottenere l’autorizzazione ad esportare (per se stessi o per conto terzi) i prodotti sopra elencati. Oltre alla propria ragione sociale ed a quella del destinatario della merce, ogni esportatore dovrà comunicare all’ONCCA: - la capacità di stoccaggio della produzione nel proprio stabilimento espressa in tonnellate nette, con la distinzione tra carne fresca, congelata o trasformata - il quantitativo di carne stoccato nel proprio stabilimento calcolato al giorno in cui inoltra la domanda di autorizzazione all’ONCCA - il quantitativo di carne che intende esportare - il documento doganale di esportazione (permesso di imbarco) Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’ONCCA dovrà eseguire una serie di controlli, tra i quali: - Verifica della consistenza del quantitativo esportabile dal richiedente secondo il criterio dell’EPE (encaje productivo exportador): in pratica, la capacità di stoccaggio della produzione in ogni stabilimento (comprese le strutture collegate, come impianti di macellazione e sezionamento, ed escluse le carni di vacca corrispondenti alla classificazione E ed F della griglia di classificazione argentina), sarà considerata per il 75% “bloccata” per il mercato nazionale. Quindi l’ONCCA rilascerà autorizzazioni solo per il “restante quantitativo”; - Verifica della media mensile delle esportazioni storiche del richiedente, in proporzione alla quale verrà calcolato il quantitativo esportabile. Va tenuto conto che il quantitativo globale esportabile mensilmente dall’Argentina è stato fissato a 45.000 tonnellate (la Risoluzione 42/2008 non fa distinzioni per le carni previste da accordi bilaterali come per esempio l’Hilton Beef) ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 3 RIFORMULATO IL REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEI TITOLI IMPORT EXPORT CON ALCUNE MODIFICHE PER I TITOLI DI IMPORTAZIONE Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 115 è stato pubblicato il regolamento 382/2008, del 21 aprile 2008, con il quale la Commissione ha riformulato il regolamento 1445/95 (abrogandolo) relativo alle modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione ed esportazione nel settore delle carni bovine. A parte alcune disposizioni che riguardano le autorità degli Stati membri (comunicazioni sul rilascio e sull’utilizzazione dei titoli), le modifiche più rilevanti sono relative ai titoli di importazione, che vengono equiparati a quelli di esportazione per quanto concerne l’importo minimo della cauzione, l’importo massimo non incamerabile nonché la possibilità di presentare la lettera di impegno al posto della cauzione. A decorrere quindi dal 9 maggio 2008, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, sarà possibile: - non costituire cauzioni (cauzione "non dovuta") per l’importo minimo di 100 € (invece di 5); - sostituire con una lettera di impegno le cauzioni fino a 500 € (prima non era possibile); - non subire incameramenti per importi fino a 100 € (invece di 5). Viene inoltre chiarito un obbligo, già parzialmente in vigore, che riguarda l’apposizione del paese di origine sulla casella 31 dei titoli di importazione: il regolamento 382/2008 prescrive infatti che sul retro del titolo l’indicazione in questione venga sempre apposta, sia nel caso di importazioni a dazio intero che nel caso di contingenti tariffari. La mancanza di questa indicazione è causa di incameramento della cauzione. Sul sito Assocarni sono disponibili le tabelle riepilogative delle cauzioni da costituire a favore del Ministero del Commercio internazionale per i settori import ed export, in vigore dal 9 maggio 2008. DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 17 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate 2) Contingente di importazione di carne bovina congelata (GATT): il Comitato ha votato il regolamento di apertura del contingente di importazione di carne bovina congelata GATT per il periodo 1° luglio 200830 giugno 2009. Il progetto di regolamento votato è identico a quello presentato nella passata riunione del 19 marzo e prevede come uniche modifiche l’introduzione del carattere di pluriennalità del regolamento ed un nuovo articolo che riguarda esclusivamente le comunicazioni alla Commissione, da parte degli Stati membri, sull’utilizzo dei titoli. Rimangono invariate le condizioni principali: - presentazione della domanda: entro il 1° giugno di ogni anno; quest’anno il 1° giugno cade di domenica e quindi l’ultimo giorno utile slitta al 2 giugno; tuttavia, considerato che tale giorno in Italia è festivo, le domande dovranno essere presentate entro le ore 13:00 di venerdì 30 maggio; - periodo di riferimento per il calcolo dell’operatività: dal 1° maggio di ogni anno al 30 aprile dell’anno successivo (quindi dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008); - cauzione da allegare alla domanda di assegnazione dei diritti: 6 € per ogni 100 kg di carne disossata che costituisce l’operatività PROSSIME SCADENZE CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE Ricordiamo le prossime scadenze per partecipare ai contingenti di importazione nel settore delle carni bovine, relativamente al periodo contingentale 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009: - Contingente Gatt carne bovina congelata: domanda entro il 30 maggio (v. istruzioni sul sito Assocarni) - Contingente carne bovina congelata per trasformazione: domanda entro il 6 giugno (v. istruzioni sul sito Assocarni) - Contingente di carne bovina dal Cile: a partire dal 1° luglio sarà a disposizione la nuova quota (1.550 tonnellate). Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno dietro presentazione del certificato di origine (evidenziamo che il quantitativo del periodo contingentale ancora in corso era stato esaurito già a dicembre 2007). - Bovini da ingrasso: domanda entro il 30 maggio (v. istruzioni sul sito Assocarni) - Tori, vacche e giovenche di razze alpine e di montagna: domanda entro il 20 giugno (v. istruzioni sul sito Assocarni) ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 4 SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 17 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate 2) Contingente di importazione a dazio agevolato (regolamento 806/2007): è stato votato un regolamento che chiarisce che tra i prodotti indicati con i codici doganali “ex 0203 1955 ed ex 0203 2955” dei numeri d’ordine 09.4038 (gruppo G2) e 09.4074 (gruppo G7) devono intendersi compresi anche i “prosciutti e loro pezzi”. SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 17 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate 2) Prezzi rappresentativi: a partire dal 18 aprile, saranno in vigore i seguenti nuovi prezzi rappresentativi (la tabella aggiornata è disponibile sul nostro sito). PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per il contingente di importazione di carni di pollame da Brasile, Tailandia ed altri Paesi terzi, relativamente alle domande presentate entro il 7 aprile: ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 5 Accordi Brasile/Tailandia - reg.to 616/2007 (percentuali fissate con reg.to 341/2008, sul sito Assocarni) trimestre luglio-settembre 2008 09.4211: 1,780550 % 09.4212: nessuna domanda di titolo 09.4214: 28,694208 % 09.4215: 36,799882 % 09.4216: 100 % 09.4217: 4,045341 % 09.4218: 100 % periodo luglio 2008-giugno 2009 09.4213: 3,395585 % NOTIZIE SANITARIE BSE: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE INNALZA A 30 MESI IL LIMITE DI ETA' PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE Come già preannunciato all’inizio dell’anno (v. Notiziario 1-2), il provvedimento con il quale è stato modificato il regolamento (CE) n. 999/2001 (misure sanitarie per BSE e scrapie) innalzando da 24 a 30 mesi il limite di età per l'inclusione della colonna vertebrale nelle lista dei materiali bovini a rischio specifico per BSE, è stato pubblicato quale regolamento (CE) n. 357/2008 (disponibile sul sito Assocarni), sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 del 23 aprile 2008. Le nuove disposizioni entreranno in applicazione il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cioè il 26 aprile 2008. Si ricorda che con l'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 357/2008 le carni di bovini di età inferiore a 30 mesi, qualora non sia stata rimossa la colonna vertebrale, devono essere identificate mediante una striscia blu apposta sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, fatta eccezione per il commercio al dettaglio. Tale striscia blu non deve dunque essere apposta sulle carni destinate al consumatore, così come peraltro a suo tempo chiarito dal Ministero della Sanità con nota prot. 600.8/24475/AG/959 del 10 giugno 2002. SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SOTTOPRODOTTI TRASFORMATI DI CATEGORIA 1 Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN-III/DGSA-VIII/11595/P del 24/04/2008 (disponibile sul sito Assocarni), ha chiarito che a seguito delle modifiche introdotte con DM 29 gennaio 2008, modifica del DM 16 ottobre 2003 (Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili) è venuto meno il divieto di introduzione sul territorio italiano di materiale a rischio specifico trasformato (sottoprodotti trasformati di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002). La nota ministeriale richiama infine le disposizioni relative all’introduzione di tale materiale. Il divieto permane invece per il materiale a rischio specifico non trasformato. BLUE TONGUE: MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE PER LE MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI Il Ministero della Salute con circolare 83333-P-23/04/2008 del 23 aprile 2008 ha rimodulato la zona sottoposta a restrizione per BTV8 (si ricorda che per zona di restrizione si intende l'insieme dei territori definiti quali zona di protezione – raggio di 100 km intorno al focolaio e zona di sorveglianza – 50 km esterni alla zona di protezione, per un totale di 150 km – si veda mappa allegata alla nota del Ministero della Salute prot. DGSA/5637/P del 27/03/2008 disponibile sul sito Assocarni e che per zona “infetta” si intendono i 20 km intorno all'allevamento interessato) in Italia, comprendendo le sole province di Verona, Mantova e Brescia. Inoltre, precisa il Ministero, a seguito dell’esito favorevole degli accertamenti diagnostici effettuati sui campioni prelevati nelle aziende sede di focolaio, la zona infetta (20 km di raggio attorno al primo focolaio) è da ritenersi revocata. Pertanto le disposizioni di cui alla nota prot. 7813 del 17 aprile u.s. si applicano esclusivamente alle province di Verona, Mantova e Brescia. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 6 Durante una riunione tenutasi il 24 aprile scorso, presso il Ministero della Salute la dr.ssa Gaetana Ferri, Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute, ha fornito una serie di informazioni in merito all’attuale situazione ed ai prossimi sviluppi in materia di blue tongue, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - vaccinazione degli animali in Italia: la campagna di vaccinazione nei confronti dei diversi sierotipi circolanti nel Centro-Sud Italia ha preso il suo avvio e per tutti i sierotipi (ad eccezione del sierotipo 16 per il quale non esiste vaccino) è disponibile un vaccino spento, salvo per il sierotipo 1 (presente in Sardegna) per il quale è disponibile il solo vaccino vivo attenuato. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nel Nord Italia (BTV8), la vaccinazione dovrebbe poter avere inizio verso la seconda metà del mese di maggio con un vaccino spento. La vaccinazione avrà la precedenza sui capi da spostare al di fuori della zona di restrizione ed all’interno di questa sugli ovi-caprini e sui bovini di allevamenti da latte. Lo spostamento degli animali verso zone libere sarà possibile a partire dal sessantesimo giorno successivo alla prima somministrazione di vaccino e prevedrà una doppia somministrazione: giorno 0 e giorno 30). I costi della vaccinazione saranno a carico dello Stato e le spese (solo quelle relative all’acquisto del vaccino, non quelle relative alla somministrazione) cofinanziate dall’Unione Europea. - Introduzione di animali vaccinati dalla Francia: in ragione dei tempi richiesti per lo spostamento degli animali dopo la vaccinazione, i primi arrivi di broutard francesi vaccinati dovrebbero essere possibili verso la fine del mese di maggio (essendo cominciata la campagna di vaccinazione in Francia verso la fine del mese di marzo 2008). Il 30 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi il regolamento (CE) n. 384/2008 con il quale è stato modificato il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle relativo alle misure di lotta, controllo, vigilanza e restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla blue tongue. Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente la movimentazione di femmine gravide, o potenzialmente gravide (appena accoppiate od inseminate), a seguito del riscontro della possibile trasmissione dell’infezione dalla madre al feto, con la limitazione della loro movimentazione da zone di restrizione a zone libere ai soli capi che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al punto 5, lettera b, c e d dell’Allegato III al regolamento (CE) n. 1266/2007 (animali vaccinati), oppure ai punti 6 e 7 (animali naturalmente immunizzati), oppure al punto 3 (nel periodo stagionalmente libero e con prova di identificazione del virus PCR non prima di 7 giorni dalla partenza) del medesimo Allegato. Il 1° maggio 2008 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 394 /2008 del 30 Aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 ( misure sanitarie per blue tongue) per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE di determinati animali di specie ricettive alla blue tongue, entrato in vigore il 4 maggio 2008. Le modifiche apportate si applicheranno transitoriamente fino al 31 dicembre 2008 e riguardano in particolare: 1) la possibilità per gli Stati membri di limitare, previo assenso della Commissione, l’introduzione sul loro territorio in provenienza da zone di restrizione per blue tongue ai soli animali vaccinati, oppure naturalmente immunizzati ad eccezione dei vitelli di età inferiore ai 90 giorni. Per questa categoria di animali sarà comunque richiesto, al fine della loro movimentazione da zone in restrizione verso zone libere, che siano protetti contro gli attacchi del vettore e sottoposti a dei controlli di laboratorio prima della partenza; 2) subordinare lo spostamento degli animali naturalmente immunizzati ad un doppio controllo: il primo sierologico, tra i 60 ed i 360 giorni dallo spostamento ed il secondo, a 7 giorni dallo spostamento, sia sierologico che virologico. Queste misure potranno essere rivalutate entro il 31 dicembre 2008 sulla base del parere che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare fornirà alla Commissione. Quanto sopra, venendo incontro alle garanzie richieste dall’Italia a livello comunitario, porterà dunque alla revoca delle misure nazionali adottate con l’Ordinanza del ministro della Salute del 14 febbraio 2008, la cui abrogazione è imminente. Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA-III/8875/P del 05/05/2008 (disponibile sul sito Assocarni), ha parzialmente accolto quanto richiesto da Assocarni, prevedendo la possibilità di movimentazione di animali sensibili alla blue tongue provenienti da allevamenti situati nella zona di restrizione (Province di Brescia, Mantova e Verona) verso macelli designati situati in zone libere, senza la preventiva visita clinica in allevamento. Il Ministero della Salute ha però in tal caso posto la condizione che gli animali transitino per strutture individuate all’interno della zona di restrizione (stalle di sosta) dove verrà fatta la visita clinica da parte del veterinario ufficiale. Quanto sopra dovrebbe dunque evitare particolari disagi per gli allevatori da una parte ed i Servizi veterinari dall’altra, favorendo l’uscita degli animali da macello dalla zona di restrizione verso strutture di macellazione in zone libere. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 7 Rimane per contro richiesta la visita clinica nel caso in cui gli animali si spostino dal singolo allevamento verso il macello designato in zona libera. Il Ministero della salute ha ufficializzato l’accordo per la spedizione in Italia degli animali provenienti dalla Francia con nota prot. DGSA-III-VIII/9448/P del 07/05/2008 (disponibile sul sito Assocarni), a seguito di ulteriori dettagli che la controparte francese ha fornito ad inizio di questa settimana. In buona sostanza tale accordo prevede la possibilità di invio degli animali a 60 giorni dalla prima somministrazione del vaccino spento (vaccino che prevede due somministrazioni con un intervallo di 30 giorni) a condizione che gli animali provengano da una parte del territorio per il quale le Autorità sanitarie francesi siano in grado di fornire dati di sorveglianza sierologica ed entomologica (sorveglianza relativa alla presenza/attività degli insetti vettore) favorevoli e nel quale sia presente unicamente il sierotipo 8 del virus della blue tongue (BTV8). In caso contrario, la spedizione degli animali verso l’Italia potrà avvenire solo dopo 60 giorni dalla seconda somministrazione. Sono comunque esclusi da tale possibilità gli animali che provengono da territori francesi dove è presente il sierotipo 1 (BTV1) e quelli dove sono contemporaneamente presenti il sierotipo 1 ed 8 che risultano essere i seguenti: Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Landes (40), Gers (32), Gironde (33) et du Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65). BLUE TONGUE: ACCORDO TRA LE REGIONI DEL NORD PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA VITA Secondo quanto prospettato dal Ministero della Salute con nota prot. DGSA/III/7813/P del 17 aprile 2008 la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, che hanno territori compresi nella zona di restrizione istituita a seguito del riscontro di circolazione del virus della blue tongue sierotipo 8 (BTV8) in Nord Italia, hanno raggiunto un accordo per la movimentazione di animali da vita delle specie sensibili alla blue tongue nell’ambito della zona di restrizione, ad esclusione della zona infetta che rimane assoggettata alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute. In buona sostanza tale accordo prevede, lasciando invariate le disposizioni riguardanti lo spostamento degli animali da macello e dei vitelli di età inferiore ai 30 giorni dettate con nota del Ministero della Salute prot. DGSA/III/6553 del 7 aprile 2008, che lo spostamento degli animali avvenga previa visita clinica degli stessi. Sul sito Assocarni sono disponibili le note della Regione Emilia Romagna e della Regione Lombardia con le quali si è ufficializzato l’accordo. BLUE TONGUE - REGIONE SARDEGNA: PROROGA CAMPAGNA VACCINALE 2008 Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA-III/8878/P del 5 maggio 2008, tenuto conto di alcuni disagi del comparto produttivo sardo in relazione all’effettuazione della campagna vaccinale e sentito il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, autorizza la Regione Sardegna alla proroga del termine della somministrazione del vaccino vivo attenuato per il sierotipo BTV1 sino al 31 maggio 2008. Inoltre, per agevolare le attività sul territorio e ridurre i tempi di attesa, i Servizi veterinari territoriali possono effettuare contestualmente le due inoculazioni del vaccino vivo attenuato e di quello spento bivalente ( BVT2 e BVT 4) al momento della visita in azienda. IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO I chiarimenti giuridici apportati dai rappresentanti della Commissione UE in missione dai primi di aprile in Brasile (non per un’ispezione ma per fornire assistenza tecnica ai brasiliani per quanto riguarda la formazione del personale nella gestione delle garanzie di identificazione e registrazione degli animali e degli allevamenti) sembrano aver sortito gli effetti desiderati, in particolare per quanto riguarda l’esportazione di carni bovine cotte per le quali, secondo un’interpretazione tutta brasiliana, si dovevano applicare le garanzie aggiuntive previste dalla decisione 2008/61/CE per quanto riguarda le esportazioni verso l’Unione Europea di carni bovine fresche disossate. Un’interpretazione che ha di fatto quasi azzerato le esportazioni di questa tipologia di prodotti che non risultano invece assolutamente rientrare nel campo di applicazione della decisione 2008/61/CE. NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NELL’UNIONE EUROPEA A partire dal 1° maggio 2008 sono divenuti obbligatori i nuovi modelli di certificato sanitario di importazione e di certificato di deposito/transito per l’importazione dai paesi terzi di prodotti a base di carne e di stomaci, ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 8 vesciche ed intestini trattati destinati al consumo umano, i cui modelli sono riportati nell’allegato III della decisione 2007/777/CE. Si ricorda che le partite certificate con i vecchi modelli potranno essere accettate nell’Unione Europea fino al 1° giugno 2008. Le modifiche introdotte non sono sostanziali e sono volte ad aggiornare i riferimenti e le definizioni, in particolare di stomaci, vesciche ed intestini trattati, riportati nel regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale e quelli presenti nella Direttiva 2002/99/CE relativi alle norme di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione, la distribuzione e l’introduzione nel territorio comunitario di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Si ricorda che con la medesima decisione si distinguono due tipologie di prodotti: da una parte stomaci, vesciche ed intestini che sottostanno ai medesimi requisiti dei prodotti a base di carne e, dall’altra, gli involucri di origine animale (budella per la produzione di insaccati) che ricadono nella decisione 2003/779/CE . ESPORTAZIONE CARNI VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: PUNTI DI INGRESSO Le autorità sanitarie della Federazione Russa hanno comunicato la sospensione dal 1° maggio 2008, e per tre mesi, delle importazioni di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne di tutte le specie attraverso il punto di ingresso “Burachki” (Regione di Pskov). Per questa ragione fino a nuove istruzioni le esportazioni dall’Unione Europea di carni verso la Regione di Psokov dovrà essere effettuata attraverso i posti di ingresso di “Shumilkino” (Pechory) e “Ubylinka” (Pytalovo). Sarà ammessa l’esportazione anche attraverso i punti di ingresso in Bielorussia di Brest, Grondo ed Oshmyany. TRIBUTI E CONTRIBUTI SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO Introduzione dal 1° gennaio 2008 di uno sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dai contratti di secondo livello- Art. 1, commi 67 e 68, legge n.247/2007- Decreto attuativo Ministro del Lavoro Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto che attua la norma della legge n.247/2007, istitutiva dal 1° gennaio 2008 di uno sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello. Il decreto interministeriale necessita ancora della firma del Ministro dell'Economia per la sua definitiva operatività. Va sottolineato che l'aspetto principale è costituito dal tetto massimo della retribuzione oggetto dello sgravio, fissato al 3%. Tale percentuale è peraltro suscettibile di modifica in corso d'anno sulla base di una verifica della congruità dello stanziamento (650 milioni di euro), da effettuare entro il 30 settembre 2008, fermo restando il rispetto del limite di stanziamento. Il nuovo sgravio si applica nel suddetto limite del 3% della retribuzione contrattuale percepita ed è pari a 25 punti percentuali per l'azienda ed all'intera contribuzione a carico del lavoratore. Il precedente meccanismo consisteva nell'esclusione dalla contribuzione ordinaria a carico dell'impresa della quota di premio sempre entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale percepita, con assoggettamento ad una contribuzione di solidarietà del 10%. Quanto ai criteri individuati per l'accesso allo sgravio, il decreto dà priorità assoluta ai contratti stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono dopo tale data. In tal modo viene garantita la continuità con il vecchio beneficio alle aziende che nel corso del 2008 abbiano erogato o erogheranno acconti o saldi di premi di risultato sulla base di contratti stipulati in precedenza. LE NOVITA' FISCALI DI APRILE 2008 1.Credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 dell'11 aprile 2008, ha fornito chiarimenti utili per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) previsto dall’unico articolo, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 9 In conformità alla decisione della Commissione europea che ha autorizzato tale agevolazione fiscale, l’Agenzia delle entrate precisa che condizione necessaria per poter fruire dell’incentivo è la preventiva presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di un formulario - che sarà predisposto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate - al Centro operativo di Pescara. Per i grandi investimenti, ossia quelli superiori a 50 milioni di euro, una copia del formulario dovrà essere presentata anche al Ministero dello Sviluppo economico. L'agevolazione sarà concessa retroattivamente per gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2007. 2. Credito di imposta nuove assunzioni nelle aree svantaggiate È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 il decreto 12 marzo 2008 che prevede disposizioni attuative del credito di imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise). Ai fini della fruizione del credito di imposta rilevano esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ed incrementali rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente. L’incentivo spetta nella misura di euro 333,00 per ogni lavoratore incrementale ed è elevato ad euro 416,00 per l’assunzione di lavoratrici. 3. Credito di imposta per R&S Nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile u.s., n. 92 è stato pubblicato il regolamento recante le disposizioni di attuazione delle norme di cui ai commi da 280 a 282, dell’art. 1, della legge 26 dicembre 2006, n. 296 concernenti la disciplina del credito di imposta per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo. Il decreto fornisce dettagli circa le attività ed i costi ammissibili, le procedure a carico delle imprese e le modalità di accertamento e verifica delle spese. 4. Credito di imposta – limite annuale all’utilizzo Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9 del 3 aprile scorso, ha fornito alcuni chiarimenti di carattere generale in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi, in attesa di indicazioni dettagliate da parte dell’Agenzia delle entrate. Si tratta di crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2008, come stabilito dalla legge n. 244 del 2008, sono utilizzabili in compensazione nel limite annuale di euro 250.000 . Il dipartimento delle finanze chiarisce che il limite annuale si cumula con quello di carattere generale previsto per le compensazioni, fissato a 516.456, 90 euro. Si chiarisce, inoltre, che la regola secondo cui l’eccedenza non utilizzabile in un anno può essere riportata in avanti e può essere utilizzata liberamente nel terzo anno si applica con le stesse modalità sia ai crediti di nuova generazione sia ai crediti già maturati in anni precedenti al 2008 ma non ancora utilizzati. Pertanto, il decorso dell’eventuale triennio di osservazione si avrà a partire dal 2008. 5. Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 il decreto del 25 febbraio 2008 recante disposizioni in merito alla disciplina della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori (vedi anche la nostra circolare n. 68 del 6 maggio u.s.). Con tale regolamento il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza ha individuato la documentazione necessaria per attestare l’assolvimento dei su menzionati adempimenti. 6. Modello 730/2008 – Istruzioni per i sostituti di imposta. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36 del 9 aprile 2008, ha fornito le istruzioni per la compilazione del Modello 730 e per gli adempimenti connessi. La circolare illustra le attività di assistenza e controllo svolte dai sostituti d’imposta e dai centri di assistenza fiscale che vigileranno sulla documentazione presentata dai contribuenti al fine di evitare errori nelle dichiarazioni. 7. TFR – Riduzione del prelievo fiscale Nella gazzetta ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 marzo 2008, recante disposizioni di attuazione dell’art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), Tuir viene ridotto in funzione di una spesa complessiva di 135 milioni di euro per il 2008 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2009. La riduzione che riguarderà solo le prestazioni il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è diversamente modulata in ragione del reddito di riferimento ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 10 8. IRES – Dividendi e partecipazioni Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 2 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, ha rideterminato le percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e minusvalenze, derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in funzione della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5% (attuazione dell’art. 1, commi 38 e 39, Legge finanziaria 2008). In particolare, la precedente misura del 40% è stata elevata al 49,72%. La nuova percentuale troverà applicazione a partire dagli utili e proventi equiparati prodotti dalla società o ente partecipato a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; mentre, con riguardo alle plus/minusvalenze, a partire dagli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009. 9. IRES – Commesse ultrannuali L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 129 del 3 aprile, ha chiarito che ai fini della valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è possibile utilizzare l’abrogato criterio della commessa completata (comma 5, dell’art. 93, del Tuir) per le commesse avviate entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, a condizione però che siano contabilizzate in bilancio col criterio del costo tutte le opere, forniture e servizi ultrannuali anche se iniziate successivamente al 1° gennaio 2007, per le quali sarà necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione per assoggettare a tassazione il maggior valore rispetto al costo. 10. IRES - Operazioni di riorganizzazione aziendale e riporto delle perdite L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143 del 10 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri da seguire per la verifica della sussistenza dei requisiti di vitalità economica rilevanti ai fini del riporto di perdite generatesi in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano ad una operazione di riorganizzazione aziendale (operazione di fusione per incorporazione). L’Agenzia ha precisato che nelle operazioni di fusione per incorporazione l'assenza di costi per il personale dipendente non costituisce di per sé sintomo di scarsa vitalità per le società holding di partecipazione. Gli indici di vitalità economica per il riporto delle perdite devono essere soddisfatti non solo nel periodo precedente alla fusione ma anche nell'intervallo temporale che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. 11. IRES – Ristorni assegnati ai soci di cooperative Con la circolare n. 35 del 9 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative alla luce del nuovo sistema di tassazione delle società cooperative che prevede l’assoggettamento a tassazione dell’utile netto nella misura del 20%, per le cooperative agricole e della piccola pesca, e del 30% per le altre cooperative. L’Agenzia ha precisato che indipendentemente dal criterio scelto per la deduzione - imputazione a conto economico ovvero attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile – i ristorni sono integralmente deducibili dall’utile netto della cooperativa. 12. IVA – Detrazione dell’imposta accertata L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 161 del 18 aprile, ha chiarito che la detrazione dell’IVA accertata e successivamente versata dal contribuente può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle stesse condizioni esistenti in quel momento, secondo le modalità ordinariamente previste dall’art. 19 del DPR n. 633/72. 13. IVA – Liquidazione di gruppo società non operative L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 180 del 29 aprile, ha fornito chiarimenti in merito ai limiti all’utilizzo dei crediti IVA da parte di una società non operativa partecipante alla liquidazione dell’Iva di gruppo. In particolare, è stato chiarito che i limiti e i vincoli all’utilizzo dell’eccedenze del credito IVA previsti per le società non operative, dall’art. 30 comma 4 della legge n. 724/94, si applicano anche nel caso in cui la società in qualità di controllata si avvalga della liquidazione IVA di gruppo (in tal senso si era già espressa l’Agenzia con la risoluzione n. 26/2008). L’Agenzia ha precisato che tali limiti si applicano anche quando la società risulti non operativa solo successivamente all’opzione per la liquidazione di gruppo. L’eventuale utilizzo da parte della controllante delle eccedenze trasferite da una società controllata non operativa comporta in capo alla stessa l’obbligo di:1) riversare all’Erario gli importi utilizzati, maggiorati degli interessi ma non delle sanzioni (cfr. Agenzia delle entrate circolare n. 25/2007); e di 2) trasferire le eccedenze alla società non operativa che le dovrà indicare nella propria dichiarazione annuale IVA. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 11 14. IVA - Utilizzo delle eccedenze di crediti nella liquidazione Iva di gruppo L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 151 dell'11 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche delle società del gruppo partecipanti alla liquidazione IVA. L’agenzia ha precisato che la società capogruppo può optare per l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza del credito Iva trimestrale se una delle società partecipanti al gruppo è in possesso dei requisiti per la richiesta dei rimborsi infrannuali di cui all'articolo 38 bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972. La compensazione dell'eccedenza del credito Iva trimestrale è subordinata alla presentazione da parte della società capogruppo dell’apposito modello IVA TR. 15. IVA - Abbuoni o sconti L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 147 del 10 aprile 2008, ha precisato che in caso di abbuoni o sconti sul prezzo di vendita concessi all'acquirente finale la nota di variazione di cui all’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/72 potrà essere emessa, al fine di recuperare l’IVA non più dovuta sull’importo dello sconto, anche quando tra l'acquirente finale e l'alienante non intercorre un rapporto giuridico di compravendita diretta (cioè quando la cessione è effettuata dal dettagliante e lo sconto è riconosciuto dal grossista). 16. Conferimento d’azienda e plafond esportatore abituale L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 165 del 21 aprile, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità da parte di una società, che ha lo status di esportatore abituale, di trasferire alle conferitarie all’atto del conferimento di due rami di azienda anche il plafond IVA, ossia il beneficio della non imponibilità IVA per l’acquisto e l’importazione di beni e servizi, e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad eccezione dei debiti relativi al personale. L’Agenzia precisa che il mancato trasferimento delle menzionate passività non incide sull’attività di esportazione e, quindi, il plafond IVA è trasferibile dalla società conferente alle due conferitarie che proseguono l’attività della conferente con continuità. Inoltre, l’Agenzia evidenzia che nel caso trattato la possibilità di trasferire il plafond è sostenuta anche dal fatto che le operazioni attinenti ciascuna divisione aziendale trasferita, rilevanti ai fini Iva, sono esattamente individuabili grazie all'utilizzo di un apposito codice. 17. Studi di settore Con la circolare n. 31 del 1° aprile 2008, l'Agenzia delle Entrate a seguito delle semplificazione degli obblighi di annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi introdotte dal decreto 11 febbraio 2008 ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per le imprese che esercitano più attività (c.d. imprese multiattività) e per le imprese che svolgono la propria attività mediante l’utilizzo di più punti di produzione e di vendita (c.d. imprese multipunto). Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si prevede l’applicazione, ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, dello studio relativo all'attività prevalente, intendendosi per tale "quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi". Sostanzialmente, l’impresa multiattività deve valutare se le attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in questo caso, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, dovranno essere sommati i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione dello stesso studio di settore. Pertanto, non sarà più possibile mediante "GE.RI.CO Annotazione separata" applicare gli studi anche alle attività non prevalenti. Sempre con la stessa decorrenza, ai fini dell’utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento è stata abolita anche la causa di non applicabilità prevista per le imprese multipunto. Tale causa era stata già di fatto superata dalla evoluzione dei nuovi studi applicabili anche in presenza di più unità di produzione e di vendita. 18. IRPEF – Stock option Con la risoluzione n. 133 del 7 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove condizioni previste per l’applicazione del trattamento fiscale di favore alle stock options. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la condizione secondo cui il dipendente deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dallo stesso dipendente è rispettata in caso di repricing, ossia in caso di integrazione monetaria da parte del dipendente che permette di raggiungere il quantitativo minimo di azioni da detenere nel quinquennio. 19. Concordato e transazione fiscale L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 40, del 18 aprile scorso, fornisce chiarimenti in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, che nell’attuale normativa rappresenta una particolare procedura transattiva fra il fisco e il contribuente avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 12 L’Agenzia precisa che sono ammessi alla transazione: i tributi erariali, i tributi locali e gli interessi e le sanzioni relativi all’IVA (ma non anche l’imposta, esclusa dalla transazione in quanto “risorsa propria dell’Unione europea”). Inoltre,viene precisato che la procedura non preclude all'Amministrazione finanziaria la possibilità di un'ulteriore attività di controllo: l'ufficio può infatti esercitare comunque i poteri di controllo e determinare così un debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore. 20. Riscossione – Garanzie ipotecarie – Perizie giurate rese da agrotecnici Il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 10 del 3 aprile u.s, ha fornito chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati a svolgere le attività estimative finalizzate alla redazione di perizie di stima degli immobili oggetto della nuova garanzia ipotecaria prevista dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997. Tale disposizione prevede che, al fine di ottenere la rateazione di somme dovute superiori a cinquantamila euro, il contribuente presti idonea garanzia – nella forma di polizza fideiussoria, fideiussione bancaria ovvero rilasciata un consorzio di garanzia collettiva fidi – o che, in alternativa, l’ufficio autorizzi l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di esclusiva proprietà del debitore per un importo pari al doppio delle somme dovute. Al fine di determinare il valore dell’immobile, la norma riconosce la facoltà di determinarlo attraverso una perizia giurata di stima redatta da soggetti “… iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili”. Nella risoluzione viene chiarito che, tenuto conto che la norma rivela la volontà di legittimare gli stessi soggetti abilitati a redigere gli atti di aggiornamento catastale e che tali atti posso essere redatti anche dagli agrotecnici; conseguentemente la predetta categoria risulta parimenti legittimata al compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare che costituiscono presupposto della garanzia ipotecaria prevista dal citato art. 3 del decreto n. 462. MISSIONI - FIERE - CONVEGNI SIAT 2008: SALONE INTERNAZIONALE DELL’INVESTIMENTO AGRICOLO E DELLA TECNOLOGIA DI TUNISI Informiamo le aziende associate che dall’8 all’11 ottobre 2008 avrà luogo a Tunisi il SIAT 2008 - Salone Internazionale dell’Investimento Agricolo e della Tecnologia. Per qualsiasi informazione sulla manifestazione è possibile rivolgersi all’APIA – Agenzia di Promozione per gli Investimenti Agricoli - Rue Alain Savary, 1003 Tunisi – tel. 00216 71 771300) AREA SINDACALE E LAVORO AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA 1. Contratto a tempo determinato Informiamo le ditte associate che è disponibile sul sito associativo la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 2 maggio 2008 in cui vengono forniti chiarimenti interpretativi sulle novità del contratto a tempo determinato. Il Ministero, sempre con riferimento al protocollo Welfare inserito nella finanziaria, fornisce alcuni chiarimenti sui contratti a termine - in particolare modo : - campo di applicazione: è stato precisato che le nuove disposizioni introdotte dalla legge 247/2007 non si applicano ai contratti di inserimento e ai tempi determinati assunti ai sensi della legge 223/1991 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità) - limite temporale dei 36 mesi: il limite massimo temporale di 36 mesi deve conteggiato tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettuati presso la medesima azienda - prescindendo dai periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro ed un altro. Pertanto, ai fini del calcolo dei 36 mesi, dovrà tenersi conto di tutti i periodi di lavoro svolti, nella vita lavorativa, dallo stesso dipendente presso la medesima azienda. - deroghe al limite temporale: restano invariate alcune deroghe quali, ad esempio: i contratti a termine dei dirigenti che possono avere durata massima di 5 anni; lavoro interinale per il quale non sussiste alcun limite temporali con possibilità di reiterare all'infinito il rapporto a termine; lavoro stagionale. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 13 - diritto di precedenza: il lavoratore che abbia svolto contratti a termine per un periodo superiore a 6 mesi acquisisce un diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei successivi 12 mesi. Il lavoratore assunto come stagionale acquisisce diritto di precedenza nella assunzione a termine per lo svolgimento delle medesime attività stagionali. Tali diritti possono essere esercitati purché il lavoratore manifesti la propria volontà entro 6 mesi e 3 mesi (stagionali) dalla data di cessazione del rapporto. 2. Decreto solidarietà Informiamo le ditte associate che in data 16.04.08 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adozione emanato il 25 febbraio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del regolamento sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006. Si ricorda che tale decreto avrà efficacia dal 16 giugno 2008. VARIE ANTIRICICLAGGIO - ENTRATI IN VIGORE I NUOVI LIMITI ALL’USO DI MEZZI DI PAGAMENTO Si ricorda che il 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le disposizioni relative ai nuovi limiti per la circolazione del contante e degli strumenti di pagamento al portatore, previste dal decreto Antiriciclaggio n. 231/07. Si riportano di seguito le principali novità: • nuovo limite di 5.000 euro per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore tra soggetti non abilitati; • per i moduli di assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari: - clausola di non trasferibilità e nome/ragione sociale del beneficiario (per importi pari o superiori a 5.000 euro, se si tratta di assegni bancari e postali); - imposta di bollo - 1,50 euro a modulo - per il rilascio dei moduli in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità), richiesti per iscritto dal cliente, e codice fiscale del girante per ciascun trasferimento (a pena di nullità della girata). Per importi pari o superiori a 5.000 euro deve comunque sempre essere inserita dal traente la clausola di non trasferibilità e il nome o la ragione sociale del beneficiario; - utilizzabilità dei moduli di assegni bancari o postali già in possesso del cliente, con apposizione, per importi pari o superiori a 5.000 euro, della clausola di non trasferibilità (il MEF indica di aggiungere a penna la scritta “non trasferibile”) e di nome/ragione sociale del beneficiario e, per importi inferiori ai 5.000 euro (in forma libera), senza dover corrispondere l’imposta di bollo di 1,50 euro; - incassabilità degli assegni liberi emessi prima del 30 aprile scorso (entro il vecchio limite di 12.500 euro); - incassabilità degli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro, emessi a partire dal 30 aprile scorso senza clausola di trasferibilità e/o nome o ragione sociale del beneficiario, a fronte della segnalazione al MEF circa l’irregolarità del titolo e dell’applicazione della sanzione; • possibilità di emettere gli assegni “a me medesimo” (e simili: “m.m.”, “a me stesso”, ecc.) esclusivamente per l’incasso presso la banca (o le Poste) da parte dello stesso traente, che non deve indicare il suo codice fiscale e può emetterli anche per importi pari o superiori a 5.000 euro: - incassabilità degli assegni “a me medesimo” girati ad altro soggetto, a fronte della segnalazione al MEF da parte della banca (o delle Poste) circa l’irregolarità riscontrata e dell’applicazione della sanzione; • per i libretti di risparmio bancari e postali al portatore (pagabili alla persona che li presenta per l’incasso): - nuovo limite di 5.000 euro: in caso di libretti già esistenti, sarà possibile estinguerli, ridurne l’importo al di sotto della soglia indicata o renderli nominativi entro il 30 giugno 2009; - nelle operazioni di trasferimento, obbligo del cedente di comunicare, entro 30 giorni, alla banca (o alle Poste) i dati identificativi del cessionario e la data della cessione; - in caso di libretti di qualsiasi importo, emessi prima del 30 aprile scorso e presentati all’incasso a decorrere da tale data, il cessionario dovrà produrre autocertificazione con il nome del cedente e la data della cessione; in alternativa, il cedente dovrà dichiarare, entro 30 giorni dalla richiesta di incasso, i dati del cessionario e la data di cessione, pena la segnalazione dell’irregolarità al MEF e l’applicazione della sanzione; ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008 14 • sanzioni amministrative pecuniarie: - utilizzo irregolare di assegni e vaglia (mancanza della clausola di non trasferibilità e/o del nome/ragione sociale del beneficiario, assegni “a me medesimo” girati a soggetti diversi dall’intermediario): dall’1% al 40% dell’importo trasferito; - per libretti di risparmio di importo pari o superiore a 5.000 euro: dal 20% al 40% del saldo del libretto; - per non aver regolarizzato i libretti di risparmio già esistenti entro la data indicata o non aver comunicato le informazioni relative alla cessione del libretto (o in caso di assenza dell’autocertificazione del cessionario o della dichiarazione del cedente, di cui sopra): dal 10% al 20% del saldo. ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008 15