n. 16-19 12 maggio 2008

Transcript

n. 16-19 12 maggio 2008
Anno 25° - n. 16-19
12 maggio 2008
SOMMARIO
¾
¾
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame
Scambi Francia – Italia di broutard: intervento di Assocarni
Commercializzazione delle carni di vitello: approvato il regolamento della
Commissione
SETTORE BOVINO
¾
ARGENTINA: RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA RIPRESA DELLE ESPORTAZIONI DI
CARNE BOVINA - PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
registrata
Pubblicazione
Carni e Bestiame
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983
¾
Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
Dir3ettore
Responsabil
settembre
1983 e:
Gian Franco Masala
SETTORE POLLAME
RIFORMULATO IL REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEI TITOLI IMPORT EXPORT
CON ALCUNE MODIFICHE PER I TITOLI DI IMPORTAZIONE
¾
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008
¾
PROSSIME SCADENZE CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE
SETTORE SUINO
¾
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008
¾
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008
¾
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA
NOTIZIE SANITARIE
¾
BSE: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE INNALZA A 30 MESI IL LIMITE DI ETA' PER LA
RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE
Direzione Responsabile:
/ Redazione:
Direttore
Roma
Gian00187
Franco
Masala
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
Direzione
/ Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
¾
¾
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SOTTOPRODOTTI TRASFORMATI DI CATEGORIA 1
BLUE
TONGUE:
MODIFICHE
DELLE
DISPOSIZIONI
COMUNITARIE
PER
LE
MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI
¾
BLUE TONGUE: ACCORDO TRA LE REGIONI DEL NORD PER LA MOVIMENTAZIONE
DEGLI ANIMALI DA VITA
¾
BLUE TONGUE - REGIONE SARDEGNA: PROROGA CAMPAGNA VACCINALE 2008
¾
IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO
¾
NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
NELL’UNIONE EUROPEA
¾
ESPORTAZIONE CARNI VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: PUNTI DI INGRESSO
TRIBUTI E CONTRIBUTI
¾
SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI
SECONDO LIVELLO
¾
LE NOVITA' FISCALI DI APRILE 2008
MISSIONI – FIERE - CONVEGNI
e-mail:
assocare-mail:
¾
TECNOLOGIA DI TUNISI
[email protected]
[email protected]
web:
web:
www.assocarni.it
www.assocarni.it
SIAT 2008: SALONE INTERNAZIONALE DELL’INVESTIMENTO AGRICOLO E DELLA
AREA SINDACALE E LAVORO
¾
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
VARIE
ANTIRICICLAGGIO - ENTRATI IN VIGORE I NUOVI LIMITI ALL’USO DI MEZZI DI PAGAMENTO
SCAMBI FRANCIA – ITALIA DI BROUTARD: INTERVENTO DI ASSOCARNI
Con nota del Ministero della Salute prot. DGSA-III-VIII/9448 del 07/05/2008, il Ministero della Salute ha
informato i diversi stakeholder circa le intese intercorse tra le Autorità veterinarie francesi e italiane in merito
all’introduzione di bovini provenienti dalle zone di restrizione francesi per sierotipo BTV8 sottoposti a vaccinazione.
Come noto, tali intese consentono, tra l’altro, la movimentazione da zone in restrizione del territorio francese verso l’Italia di bovini vaccinati di età superiore ai 90 giorni, a condizione che siano intercorsi almeno 30
giorni, calcolati a partire dalla data del richiamo da effettuarsi 30 giorni dopo il primo intervento vaccinale,
purché l’intero ciclo vaccinale abbia avuto termine il 30 aprile 2008 (per i soli Dipartimenti del centro e del
nord della Francia).
Si tratta di un numero talmente poco significativo di animali da rendere l’accordo di fatto inoperante. Assocarni pertanto, pur ringraziando il Ministero della Salute per l’azione svolta, ha richiesto lo slittamento del
termine del 30 aprile 2008 di almeno 30 giorni (30 maggio 2008), per consentire l’invio di un numero molto più
numeroso di animali vaccinati.
Assocarni è inoltre in contatto con la parte francese affinché l’accordo venga rivisto nel senso sopra citato.
Riportiamo di seguito il testo della richiesta avanzata da Assocarni al Direttore Generale dottoressa Ferri:
““Preg.mo Direttore,
Con nota del Ministero della Salute prot. DGSA-III-VIII/9448 del 07/05/2008 Codesto Ministero ha informato circa le intese intercorse tra le Autorità veterinarie francesi e italiane in merito all’introduzione
di bovini provenienti dalle zone di restrizione francesi per sierotipo BTV8 sottoposti a vaccinazione.
Come noto, tali intese consentono la movimentazione da zone in restrizione del territorio francese
verso l’Italia di bovini vaccinati di età superiore ai 90 giorni, a condizione che siano intercorsi almeno 30
giorni, calcolati a partire dalla data del richiamo da effettuarsi 30 giorni dopo il primo intervento vaccinale, purché l’intero ciclo vaccinale abbia avuto termine il 30 aprile 2008 (per i soli Dipartimenti del centro
e del nord della Francia).
In merito, Assocarni desidera innanzitutto ringraziare tutta la Direzione Generale per l’impegno profuso nel cercare di raggiungere un accordo volto a ripristinare quel flusso di bovini dalla Francia essenziale
per l’intera filiera bovina italiana. Va tuttavia posto l’accento sul numero estremamente esiguo di animali
provenienti dai soli Dipartimenti del Centro e del Nord della Francia, che ad oggi abbiano ricevuto la
seconda inoculazione prima del 30 aprile u.s. In buona sostanza, l’accordo rischia di restare lettera morta
ed interessare un numero talmente poco significativo di animali da rendere l’accordo inoperante.
Al fine quindi di consentire un flusso che permetta alla filiera bovina italiana di riprendere la propria
attività economica, ad oggi gravemente compromessa, sarebbe opportuno, lasciando inalterato l’enorme
perimetro di territorio cuscinetto disposto dalle Autorità francesi, far slittare il termine del 30 aprile
2008 di almeno 30 giorni (seconda inoculazione entro il 30 aprile u.s.), consentendo la spedizione di un
numero molto più rilevante di animali, poiché oltralpe, a partire dal mese di aprile, la somministrazione
del vaccino è stata molto più rilevante.
Certo di un Suo intervento in favore della filiera bovina italiana, l’occasione mi è gradita per porgerLe
i miei più cordiali saluti.””
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI VITELLO: APPROVATO IL REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 121 del 7 maggio 2008 è stato pubblicato il regolamento
361/2008, che modifica il regolamento del Consiglio 1234/2007 recante “Organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli” nel quale è stato trasfuso il regolamento 700/2007
sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore ai 12 mesi (che ricordiamo entrerà in
applicazione il 1° luglio 2008).
In merito, informiamo che a margine del Comitato di gestione “cereali” dell’8 maggio scorso è stato approvato il regolamento di applicazione della Commissione europea che verrà pubblicato nei prossimi giorni.
Nel frattempo, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha preparato una bozza di decreto
ministeriale (disponibile sul sito Assocarni) che sostanzialmente esplicita i contenuti del regolamento applicativo della Commissione.
Sulla bozza di tale decreto ministeriale, che dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato Regioni, le
ditte associate sono invitate a formulare eventuali osservazioni entro venerdì 16 maggio.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
2
SETTORE BOVINO
ARGENTINA: RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA RIPRESA DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE
BOVINA - PUBBLICATA LA NUOVA RISOLUZIONE
Il 17 aprile scorso è stato raggiunto un accordo tra il capo del Governo e le organizzazioni di allevatori riguardo le esportazioni di carne bovina.
Il nuovo accordo prevede:
1. l’esportazione di 550.000 tonnellate di carne bovina ogni anno (il precedente accordo ne prevedeva
480.000)
2. nessuna restrizione all’esportazione di vacche delle categorie E ed F (carne per industria); la classificazione di queste carni risulta nell’allegato fornito dalle autorità argentine, pubblicato sul nostro sito;
3. la sospensione dell’accordo nel caso di non osservanza di quanto al punto 4
4. l’individuazione delle misure necessarie a garantire ai consumatori argentini l’offerta di 13 tagli popolari ai
prezzi suggeriti nel mese di gennaio
5. la valutazione dell’attuale peso minimo standard per la macellazione al fine di aumentare la produzione
6. il miglioramento del processo di modernizzazione della commercializzazione interna della carne bovina
da parte di entrambe le parti contraenti, ed approvazione di una nuova legge federale sulla carne bovina
al fine di armonizzare le politiche regionali
7. la convocazione di un Tavolo zootecnico a livello governativo con cadenza quindicinale
La risoluzione n. 42/2008 dell’ONCCA (l’organismo argentino preposto al controllo delle operazioni commerciali nel settore agro-zootecnico e quindi al rilascio delle autorizzazioni ad esportare) del 6 maggio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale argentina del 7 maggio (disponibile sul sito Assocarni) ed in vigore dal 7
maggio, fornisce ulteriori disposizioni per l’esportazione di carne bovina.
Presso l’ONCCA è stato istituito un particolare registro (ROE Rojo) nell’ambito del già esistente ROE
(Registro delle operazioni di esportazione) relativamente alle operazioni che hanno per oggetto i prodotti
definiti dalle seguenti voci doganali:
0102.10.10 - 0102.10.90 - 0102.90.11 - 0102.90.19 - 0102.90.90 - 0201.10.00 - 0201.20.10 - 0201.20.20 0201.20.90 - 0201.30.00 - 0202.10.00 - 0202.20.10 - 0202.20.20 - 0202.20.90 - 0202.30.00 - 0206.10.00 0206.21.00 - 0206.22.00 - 0206.29.10 - 0206.29.90 - 0210.20.00 - 0504.00.11 - 0504.00.90 [1] - 1602.50.00 1602.90.00 [1] - 1603.00.00 [1] - 2104.10.11 [1] - 2104.10.19 [1] - 2104.10.21 [1] - 2104.10.29 [1] 3503.00.11 [1] - 3503.00.12 [1]
(I codici contrassegnati con [1] si riferiscono solo a prodotti contenenti carne bovina)
A tale registro dovranno fare riferimento gli esportatori argentini per ottenere l’autorizzazione ad esportare
(per se stessi o per conto terzi) i prodotti sopra elencati. Oltre alla propria ragione sociale ed a quella del
destinatario della merce, ogni esportatore dovrà comunicare all’ONCCA:
- la capacità di stoccaggio della produzione nel proprio stabilimento espressa in tonnellate nette, con la
distinzione tra carne fresca, congelata o trasformata
- il quantitativo di carne stoccato nel proprio stabilimento calcolato al giorno in cui inoltra la domanda di
autorizzazione all’ONCCA
- il quantitativo di carne che intende esportare
- il documento doganale di esportazione (permesso di imbarco)
Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’ONCCA dovrà eseguire una serie di controlli, tra i quali:
- Verifica della consistenza del quantitativo esportabile dal richiedente secondo il criterio dell’EPE (encaje
productivo exportador): in pratica, la capacità di stoccaggio della produzione in ogni stabilimento (comprese
le strutture collegate, come impianti di macellazione e sezionamento, ed escluse le carni di vacca corrispondenti alla classificazione E ed F della griglia di classificazione argentina), sarà considerata per il 75%
“bloccata” per il mercato nazionale. Quindi l’ONCCA rilascerà autorizzazioni solo per il “restante quantitativo”;
- Verifica della media mensile delle esportazioni storiche del richiedente, in proporzione alla quale verrà
calcolato il quantitativo esportabile. Va tenuto conto che il quantitativo globale esportabile mensilmente
dall’Argentina è stato fissato a 45.000 tonnellate (la Risoluzione 42/2008 non fa distinzioni per le carni
previste da accordi bilaterali come per esempio l’Hilton Beef)
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
3
RIFORMULATO IL REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEI TITOLI IMPORT EXPORT CON
ALCUNE MODIFICHE PER I TITOLI DI IMPORTAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 115 è stato pubblicato il regolamento 382/2008, del 21 aprile 2008,
con il quale la Commissione ha riformulato il regolamento 1445/95 (abrogandolo) relativo alle modalità di
applicazione del regime dei titoli di importazione ed esportazione nel settore delle carni bovine.
A parte alcune disposizioni che riguardano le autorità degli Stati membri (comunicazioni sul rilascio e
sull’utilizzazione dei titoli), le modifiche più rilevanti sono relative ai titoli di importazione, che vengono
equiparati a quelli di esportazione per quanto concerne l’importo minimo della cauzione, l’importo massimo
non incamerabile nonché la possibilità di presentare la lettera di impegno al posto della cauzione. A decorrere quindi dal 9 maggio 2008, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, sarà possibile:
- non costituire cauzioni (cauzione "non dovuta") per l’importo minimo di 100 € (invece di 5);
- sostituire con una lettera di impegno le cauzioni fino a 500 € (prima non era possibile);
- non subire incameramenti per importi fino a 100 € (invece di 5).
Viene inoltre chiarito un obbligo, già parzialmente in vigore, che riguarda l’apposizione del paese di origine sulla casella 31 dei titoli di importazione: il regolamento 382/2008 prescrive infatti che sul retro del titolo
l’indicazione in questione venga sempre apposta, sia nel caso di importazioni a dazio intero che nel caso
di contingenti tariffari. La mancanza di questa indicazione è causa di incameramento della cauzione.
Sul sito Assocarni sono disponibili le tabelle riepilogative delle cauzioni da costituire a favore del Ministero
del Commercio internazionale per i settori import ed export, in vigore dal 9 maggio 2008.
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 17 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate
2) Contingente di importazione di carne bovina congelata (GATT): il Comitato ha votato il regolamento
di apertura del contingente di importazione di carne bovina congelata GATT per il periodo 1° luglio 200830 giugno 2009. Il progetto di regolamento votato è identico a quello presentato nella passata riunione del
19 marzo e prevede come uniche modifiche l’introduzione del carattere di pluriennalità del regolamento
ed un nuovo articolo che riguarda esclusivamente le comunicazioni alla Commissione, da parte degli Stati
membri, sull’utilizzo dei titoli.
Rimangono invariate le condizioni principali:
- presentazione della domanda: entro il 1° giugno di ogni anno; quest’anno il 1° giugno cade di domenica e quindi l’ultimo giorno utile slitta al 2 giugno; tuttavia, considerato che tale giorno in Italia è festivo,
le domande dovranno essere presentate entro le ore 13:00 di venerdì 30 maggio;
- periodo di riferimento per il calcolo dell’operatività: dal 1° maggio di ogni anno al 30 aprile dell’anno
successivo (quindi dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008);
- cauzione da allegare alla domanda di assegnazione dei diritti: 6 € per ogni 100 kg di carne disossata
che costituisce l’operatività
PROSSIME SCADENZE CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE
Ricordiamo le prossime scadenze per partecipare ai contingenti di importazione nel settore delle carni bovine, relativamente al periodo contingentale 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009:
- Contingente Gatt carne bovina congelata: domanda entro il 30 maggio (v. istruzioni sul sito Assocarni)
- Contingente carne bovina congelata per trasformazione: domanda entro il 6 giugno (v. istruzioni sul sito
Assocarni)
- Contingente di carne bovina dal Cile: a partire dal 1° luglio sarà a disposizione la nuova quota (1.550
tonnellate). Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno dietro presentazione del
certificato di origine (evidenziamo che il quantitativo del periodo contingentale ancora in corso era stato
esaurito già a dicembre 2007).
- Bovini da ingrasso: domanda entro il 30 maggio (v. istruzioni sul sito Assocarni)
- Tori, vacche e giovenche di razze alpine e di montagna: domanda entro il 20 giugno (v. istruzioni sul
sito Assocarni)
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
4
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 17 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate
2) Contingente di importazione a dazio agevolato (regolamento 806/2007): è stato votato un regolamento che chiarisce che tra i prodotti indicati con i codici doganali “ex 0203 1955 ed ex 0203 2955” dei
numeri d’ordine 09.4038 (gruppo G2) e 09.4074 (gruppo G7) devono intendersi compresi anche i “prosciutti e loro pezzi”.
SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 APRILE 2008
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 17 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate
2) Prezzi rappresentativi: a partire dal 18 aprile, saranno in vigore i seguenti nuovi prezzi rappresentativi
(la tabella aggiornata è disponibile sul nostro sito).
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per il contingente di importazione di carni di pollame
da Brasile, Tailandia ed altri Paesi terzi, relativamente alle domande presentate entro il 7 aprile:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
5
Accordi Brasile/Tailandia - reg.to 616/2007 (percentuali fissate con reg.to 341/2008, sul sito Assocarni)
trimestre luglio-settembre 2008
09.4211: 1,780550 %
09.4212: nessuna domanda di titolo
09.4214: 28,694208 %
09.4215: 36,799882 %
09.4216: 100 %
09.4217: 4,045341 %
09.4218: 100 %
periodo luglio 2008-giugno 2009
09.4213: 3,395585 %
NOTIZIE SANITARIE
BSE: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE INNALZA A 30 MESI IL LIMITE DI ETA' PER LA
RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE
Come già preannunciato all’inizio dell’anno (v. Notiziario 1-2), il provvedimento con il quale è stato modificato il regolamento (CE) n. 999/2001 (misure sanitarie per BSE e scrapie) innalzando da 24 a 30 mesi il limite
di età per l'inclusione della colonna vertebrale nelle lista dei materiali bovini a rischio specifico per BSE, è
stato pubblicato quale regolamento (CE) n. 357/2008 (disponibile sul sito Assocarni), sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 111 del 23 aprile 2008.
Le nuove disposizioni entreranno in applicazione il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cioè il 26 aprile 2008.
Si ricorda che con l'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 357/2008 le carni di bovini di età inferiore a 30 mesi, qualora non sia stata rimossa la colonna vertebrale, devono essere identificate mediante una
striscia blu apposta sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, fatta eccezione per il commercio al
dettaglio. Tale striscia blu non deve dunque essere apposta sulle carni destinate al consumatore, così come
peraltro a suo tempo chiarito dal Ministero della Sanità con nota prot. 600.8/24475/AG/959 del 10 giugno
2002.
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SOTTOPRODOTTI TRASFORMATI DI CATEGORIA 1
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAN-III/DGSA-VIII/11595/P del 24/04/2008 (disponibile sul sito
Assocarni), ha chiarito che a seguito delle modifiche introdotte con DM 29 gennaio 2008, modifica del DM 16
ottobre 2003 (Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili) è venuto meno il
divieto di introduzione sul territorio italiano di materiale a rischio specifico trasformato (sottoprodotti trasformati di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002).
La nota ministeriale richiama infine le disposizioni relative all’introduzione di tale materiale.
Il divieto permane invece per il materiale a rischio specifico non trasformato.
BLUE TONGUE: MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE PER LE MOVIMENTAZIONI DEGLI
ANIMALI
Il Ministero della Salute con circolare 83333-P-23/04/2008 del 23 aprile 2008 ha rimodulato la zona sottoposta a restrizione per BTV8 (si ricorda che per zona di restrizione si intende l'insieme dei territori definiti quali
zona di protezione – raggio di 100 km intorno al focolaio e zona di sorveglianza – 50 km esterni alla zona di
protezione, per un totale di 150 km – si veda mappa allegata alla nota del Ministero della Salute prot.
DGSA/5637/P del 27/03/2008 disponibile sul sito Assocarni e che per zona “infetta” si intendono i 20 km
intorno all'allevamento interessato) in Italia, comprendendo le sole province di Verona, Mantova e Brescia.
Inoltre, precisa il Ministero, a seguito dell’esito favorevole degli accertamenti diagnostici effettuati sui campioni prelevati nelle aziende sede di focolaio, la zona infetta (20 km di raggio attorno al primo focolaio) è da
ritenersi revocata. Pertanto le disposizioni di cui alla nota prot. 7813 del 17 aprile u.s. si applicano esclusivamente alle province di Verona, Mantova e Brescia.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
6
Durante una riunione tenutasi il 24 aprile scorso, presso il Ministero della Salute la dr.ssa Gaetana Ferri,
Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della
Salute, ha fornito una serie di informazioni in merito all’attuale situazione ed ai prossimi sviluppi in materia di
blue tongue, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- vaccinazione degli animali in Italia: la campagna di vaccinazione nei confronti dei diversi sierotipi circolanti
nel Centro-Sud Italia ha preso il suo avvio e per tutti i sierotipi (ad eccezione del sierotipo 16 per il quale
non esiste vaccino) è disponibile un vaccino spento, salvo per il sierotipo 1 (presente in Sardegna) per il
quale è disponibile il solo vaccino vivo attenuato. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nel
Nord Italia (BTV8), la vaccinazione dovrebbe poter avere inizio verso la seconda metà del mese di maggio
con un vaccino spento. La vaccinazione avrà la precedenza sui capi da spostare al di fuori della zona di
restrizione ed all’interno di questa sugli ovi-caprini e sui bovini di allevamenti da latte. Lo spostamento degli
animali verso zone libere sarà possibile a partire dal sessantesimo giorno successivo alla prima somministrazione di vaccino e prevedrà una doppia somministrazione: giorno 0 e giorno 30). I costi della vaccinazione saranno a carico dello Stato e le spese (solo quelle relative all’acquisto del vaccino, non quelle relative alla somministrazione) cofinanziate dall’Unione Europea.
- Introduzione di animali vaccinati dalla Francia: in ragione dei tempi richiesti per lo spostamento degli animali dopo la vaccinazione, i primi arrivi di broutard francesi vaccinati dovrebbero essere possibili verso la fine
del mese di maggio (essendo cominciata la campagna di vaccinazione in Francia verso la fine del mese di
marzo 2008).
Il 30 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi il regolamento (CE) n.
384/2008 con il quale è stato modificato il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle relativo alle misure di
lotta, controllo, vigilanza e restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla blue
tongue.
Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente la movimentazione di femmine gravide, o potenzialmente gravide (appena accoppiate od inseminate), a seguito del riscontro della possibile trasmissione
dell’infezione dalla madre al feto, con la limitazione della loro movimentazione da zone di restrizione a zone
libere ai soli capi che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al punto 5, lettera b, c e d dell’Allegato III al
regolamento (CE) n. 1266/2007 (animali vaccinati), oppure ai punti 6 e 7 (animali naturalmente immunizzati),
oppure al punto 3 (nel periodo stagionalmente libero e con prova di identificazione del virus PCR non prima di
7 giorni dalla partenza) del medesimo Allegato.
Il 1° maggio 2008 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 394 /2008 del 30 Aprile 2008 che modifica il
regolamento (CE) n. 1266/2007 ( misure sanitarie per blue tongue) per quanto riguarda le condizioni per
l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE di determinati animali di specie ricettive alla
blue tongue, entrato in vigore il 4 maggio 2008.
Le modifiche apportate si applicheranno transitoriamente fino al 31 dicembre 2008 e riguardano in particolare:
1) la possibilità per gli Stati membri di limitare, previo assenso della Commissione, l’introduzione sul loro
territorio in provenienza da zone di restrizione per blue tongue ai soli animali vaccinati, oppure naturalmente immunizzati ad eccezione dei vitelli di età inferiore ai 90 giorni. Per questa categoria di animali sarà comunque richiesto, al fine della loro movimentazione da zone in restrizione verso zone libere, che
siano protetti contro gli attacchi del vettore e sottoposti a dei controlli di laboratorio prima della partenza;
2) subordinare lo spostamento degli animali naturalmente immunizzati ad un doppio controllo: il primo
sierologico, tra i 60 ed i 360 giorni dallo spostamento ed il secondo, a 7 giorni dallo spostamento, sia sierologico che virologico.
Queste misure potranno essere rivalutate entro il 31 dicembre 2008 sulla base del parere che l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare fornirà alla Commissione.
Quanto sopra, venendo incontro alle garanzie richieste dall’Italia a livello comunitario, porterà dunque alla
revoca delle misure nazionali adottate con l’Ordinanza del ministro della Salute del 14 febbraio 2008, la cui
abrogazione è imminente.
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA-III/8875/P del 05/05/2008 (disponibile sul sito Assocarni),
ha parzialmente accolto quanto richiesto da Assocarni, prevedendo la possibilità di movimentazione di animali sensibili alla blue tongue provenienti da allevamenti situati nella zona di restrizione (Province di Brescia,
Mantova e Verona) verso macelli designati situati in zone libere, senza la preventiva visita clinica in allevamento.
Il Ministero della Salute ha però in tal caso posto la condizione che gli animali transitino per strutture individuate all’interno della zona di restrizione (stalle di sosta) dove verrà fatta la visita clinica da parte del veterinario ufficiale.
Quanto sopra dovrebbe dunque evitare particolari disagi per gli allevatori da una parte ed i Servizi veterinari dall’altra, favorendo l’uscita degli animali da macello dalla zona di restrizione verso strutture di macellazione in zone libere.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
7
Rimane per contro richiesta la visita clinica nel caso in cui gli animali si spostino dal singolo allevamento
verso il macello designato in zona libera.
Il Ministero della salute ha ufficializzato l’accordo per la spedizione in Italia degli animali provenienti dalla
Francia con nota prot. DGSA-III-VIII/9448/P del 07/05/2008 (disponibile sul sito Assocarni), a seguito di
ulteriori dettagli che la controparte francese ha fornito ad inizio di questa settimana.
In buona sostanza tale accordo prevede la possibilità di invio degli animali a 60 giorni dalla prima somministrazione del vaccino spento (vaccino che prevede due somministrazioni con un intervallo di 30 giorni) a
condizione che gli animali provengano da una parte del territorio per il quale le Autorità sanitarie francesi
siano in grado di fornire dati di sorveglianza sierologica ed entomologica (sorveglianza relativa alla presenza/attività degli insetti vettore) favorevoli e nel quale sia presente unicamente il sierotipo 8 del virus della blue
tongue (BTV8). In caso contrario, la spedizione degli animali verso l’Italia potrà avvenire solo dopo 60 giorni
dalla seconda somministrazione.
Sono comunque esclusi da tale possibilità gli animali che provengono da territori francesi dove è presente
il sierotipo 1 (BTV1) e quelli dove sono contemporaneamente presenti il sierotipo 1 ed 8 che risultano essere i
seguenti: Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Landes (40), Gers (32), Gironde (33) et du
Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65).
BLUE TONGUE: ACCORDO TRA LE REGIONI DEL NORD PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
DA VITA
Secondo quanto prospettato dal Ministero della Salute con nota prot. DGSA/III/7813/P del 17 aprile 2008
la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, che hanno territori compresi
nella zona di restrizione istituita a seguito del riscontro di circolazione del virus della blue tongue sierotipo 8
(BTV8) in Nord Italia, hanno raggiunto un accordo per la movimentazione di animali da vita delle specie
sensibili alla blue tongue nell’ambito della zona di restrizione, ad esclusione della zona infetta che rimane
assoggettata alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute.
In buona sostanza tale accordo prevede, lasciando invariate le disposizioni riguardanti lo spostamento
degli animali da macello e dei vitelli di età inferiore ai 30 giorni dettate con nota del Ministero della Salute
prot. DGSA/III/6553 del 7 aprile 2008, che lo spostamento degli animali avvenga previa visita clinica degli
stessi.
Sul sito Assocarni sono disponibili le note della Regione Emilia Romagna e della Regione Lombardia con
le quali si è ufficializzato l’accordo.
BLUE TONGUE - REGIONE SARDEGNA: PROROGA CAMPAGNA VACCINALE 2008
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSA-III/8878/P del 5 maggio 2008, tenuto conto di alcuni disagi
del comparto produttivo sardo in relazione all’effettuazione della campagna vaccinale e sentito il Centro di
Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, autorizza la Regione Sardegna alla proroga del termine della
somministrazione del vaccino vivo attenuato per il sierotipo BTV1 sino al 31 maggio 2008. Inoltre, per agevolare le attività sul territorio e ridurre i tempi di attesa, i Servizi veterinari territoriali possono effettuare contestualmente le due inoculazioni del vaccino vivo attenuato e di quello spento bivalente ( BVT2 e BVT 4) al
momento della visita in azienda.
IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE DAL BRASILE: AGGIORNAMENTO
I chiarimenti giuridici apportati dai rappresentanti della Commissione UE in missione dai primi di aprile in
Brasile (non per un’ispezione ma per fornire assistenza tecnica ai brasiliani per quanto riguarda la formazione
del personale nella gestione delle garanzie di identificazione e registrazione degli animali e degli allevamenti)
sembrano aver sortito gli effetti desiderati, in particolare per quanto riguarda l’esportazione di carni bovine
cotte per le quali, secondo un’interpretazione tutta brasiliana, si dovevano applicare le garanzie aggiuntive
previste dalla decisione 2008/61/CE per quanto riguarda le esportazioni verso l’Unione Europea di carni
bovine fresche disossate.
Un’interpretazione che ha di fatto quasi azzerato le esportazioni di questa tipologia di prodotti che non risultano invece assolutamente rientrare nel campo di applicazione della decisione 2008/61/CE.
NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
NELL’UNIONE EUROPEA
A partire dal 1° maggio 2008 sono divenuti obbligatori i nuovi modelli di certificato sanitario di importazione e di certificato di deposito/transito per l’importazione dai paesi terzi di prodotti a base di carne e di stomaci,
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
8
vesciche ed intestini trattati destinati al consumo umano, i cui modelli sono riportati nell’allegato III della
decisione 2007/777/CE.
Si ricorda che le partite certificate con i vecchi modelli potranno essere accettate nell’Unione Europea fino
al 1° giugno 2008.
Le modifiche introdotte non sono sostanziali e sono volte ad aggiornare i riferimenti e le definizioni, in
particolare di stomaci, vesciche ed intestini trattati, riportati nel regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene dei
prodotti di origine animale e quelli presenti nella Direttiva 2002/99/CE relativi alle norme di polizia sanitaria
per la produzione, trasformazione, la distribuzione e l’introduzione nel territorio comunitario di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano.
Si ricorda che con la medesima decisione si distinguono due tipologie di prodotti: da una parte stomaci,
vesciche ed intestini che sottostanno ai medesimi requisiti dei prodotti a base di carne e, dall’altra, gli involucri
di origine animale (budella per la produzione di insaccati) che ricadono nella decisione 2003/779/CE .
ESPORTAZIONE CARNI VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: PUNTI DI INGRESSO
Le autorità sanitarie della Federazione Russa hanno comunicato la sospensione dal 1° maggio 2008, e
per tre mesi, delle importazioni di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne di tutte le
specie attraverso il punto di ingresso “Burachki” (Regione di Pskov).
Per questa ragione fino a nuove istruzioni le esportazioni dall’Unione Europea di carni verso la Regione di
Psokov dovrà essere effettuata attraverso i posti di ingresso di “Shumilkino” (Pechory) e “Ubylinka” (Pytalovo).
Sarà ammessa l’esportazione anche attraverso i punti di ingresso in Bielorussia di Brest, Grondo ed
Oshmyany.
TRIBUTI E CONTRIBUTI
SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI SECONDO
LIVELLO
Introduzione dal 1° gennaio 2008 di uno sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dai contratti di
secondo livello- Art. 1, commi 67 e 68, legge n.247/2007- Decreto attuativo Ministro del Lavoro
Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto che attua la norma della legge n.247/2007, istitutiva dal 1° gennaio 2008 di uno sgravio contributivo sui premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello. Il
decreto interministeriale necessita ancora della firma del Ministro dell'Economia per la sua definitiva operatività.
Va sottolineato che l'aspetto principale è costituito dal tetto massimo della retribuzione oggetto dello
sgravio, fissato al 3%. Tale percentuale è peraltro suscettibile di modifica in corso d'anno sulla base di una
verifica della congruità dello stanziamento (650 milioni di euro), da effettuare entro il 30 settembre 2008,
fermo restando il rispetto del limite di stanziamento.
Il nuovo sgravio si applica nel suddetto limite del 3% della retribuzione contrattuale percepita ed è pari a
25 punti percentuali per l'azienda ed all'intera contribuzione a carico del lavoratore. Il precedente meccanismo consisteva nell'esclusione dalla contribuzione ordinaria a carico dell'impresa della quota di premio sempre entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale percepita, con assoggettamento ad una contribuzione
di solidarietà del 10%.
Quanto ai criteri individuati per l'accesso allo sgravio, il decreto dà priorità assoluta ai contratti stipulati e
depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono dopo tale data. In tal modo viene garantita la
continuità con il vecchio beneficio alle aziende che nel corso del 2008 abbiano erogato o erogheranno acconti
o saldi di premi di risultato sulla base di contratti stipulati in precedenza.
LE NOVITA' FISCALI DI APRILE 2008
1.Credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 dell'11 aprile 2008, ha fornito chiarimenti utili per la fruizione
del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) previsto dall’unico articolo, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria per il 2007).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
9
In conformità alla decisione della Commissione europea che ha autorizzato tale agevolazione fiscale,
l’Agenzia delle entrate precisa che condizione necessaria per poter fruire dell’incentivo è la preventiva presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di un formulario - che sarà predisposto dal Direttore dell’Agenzia
delle entrate - al Centro operativo di Pescara. Per i grandi investimenti, ossia quelli superiori a 50 milioni di
euro, una copia del formulario dovrà essere presentata anche al Ministero dello Sviluppo economico.
L'agevolazione sarà concessa retroattivamente per gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2007.
2. Credito di imposta nuove assunzioni nelle aree svantaggiate
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 il decreto 12 marzo 2008 che prevede disposizioni attuative del credito di imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).
Ai fini della fruizione del credito di imposta rilevano esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ed incrementali rispetto alla media
dei lavoratori occupati nell’anno precedente.
L’incentivo spetta nella misura di euro 333,00 per ogni lavoratore incrementale ed è elevato ad euro 416,00
per l’assunzione di lavoratrici.
3. Credito di imposta per R&S
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile u.s., n. 92 è stato pubblicato il regolamento recante le disposizioni di
attuazione delle norme di cui ai commi da 280 a 282, dell’art. 1, della legge 26 dicembre 2006, n. 296 concernenti la disciplina del credito di imposta per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo.
Il decreto fornisce dettagli circa le attività ed i costi ammissibili, le procedure a carico delle imprese e le modalità di accertamento e verifica delle spese.
4. Credito di imposta – limite annuale all’utilizzo
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9 del 3 aprile scorso, ha fornito alcuni chiarimenti di carattere generale in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi, in attesa di indicazioni dettagliate da parte dell’Agenzia delle entrate.
Si tratta di crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2008, come
stabilito dalla legge n. 244 del 2008, sono utilizzabili in compensazione nel limite annuale di euro 250.000 .
Il dipartimento delle finanze chiarisce che il limite annuale si cumula con quello di carattere generale previsto
per le compensazioni, fissato a 516.456, 90 euro.
Si chiarisce, inoltre, che la regola secondo cui l’eccedenza non utilizzabile in un anno può essere riportata in
avanti e può essere utilizzata liberamente nel terzo anno si applica con le stesse modalità sia ai crediti di
nuova generazione sia ai crediti già maturati in anni precedenti al 2008 ma non ancora utilizzati. Pertanto, il
decorso dell’eventuale triennio di osservazione si avrà a partire dal 2008.
5. Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 il decreto del 25 febbraio 2008 recante disposizioni in merito alla disciplina della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori
(vedi anche la nostra circolare n. 68 del 6 maggio u.s.).
Con tale regolamento il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza ha individuato la documentazione necessaria per attestare l’assolvimento dei su menzionati
adempimenti.
6. Modello 730/2008 – Istruzioni per i sostituti di imposta.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36 del 9 aprile 2008, ha fornito le istruzioni per la compilazione del
Modello 730 e per gli adempimenti connessi. La circolare illustra le attività di assistenza e controllo svolte dai
sostituti d’imposta e dai centri di assistenza fiscale che vigileranno sulla documentazione presentata dai
contribuenti al fine di evitare errori nelle dichiarazioni.
7. TFR – Riduzione del prelievo fiscale
Nella gazzetta ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 20 marzo 2008, recante disposizioni di attuazione dell’art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e
sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1,
lettera a), Tuir viene ridotto in funzione di una spesa complessiva di 135 milioni di euro per il 2008 e di 180
milioni di euro a decorrere dal 2009.
La riduzione che riguarderà solo le prestazioni il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è
diversamente modulata in ragione del reddito di riferimento
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
10
8. IRES – Dividendi e partecipazioni
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 2 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del
16 aprile 2008, ha rideterminato le percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e minusvalenze, derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al
di fuori dell’esercizio dell’impresa, in funzione della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5% (attuazione
dell’art. 1, commi 38 e 39, Legge finanziaria 2008).
In particolare, la precedente misura del 40% è stata elevata al 49,72%. La nuova percentuale troverà applicazione a partire dagli utili e proventi equiparati prodotti dalla società o ente partecipato a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; mentre, con riguardo alle plus/minusvalenze,
a partire dagli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009.
9. IRES – Commesse ultrannuali
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 129 del 3 aprile, ha chiarito che ai fini della valutazione delle
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è possibile utilizzare l’abrogato criterio della commessa completata (comma 5, dell’art. 93, del Tuir) per le commesse avviate entro il periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, a condizione però che siano contabilizzate in bilancio col
criterio del costo tutte le opere, forniture e servizi ultrannuali anche se iniziate successivamente al 1° gennaio
2007, per le quali sarà necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione per assoggettare a tassazione il maggior valore rispetto al costo.
10. IRES - Operazioni di riorganizzazione aziendale e riporto delle perdite
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143 del 10 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri
da seguire per la verifica della sussistenza dei requisiti di vitalità economica rilevanti ai fini del riporto di
perdite generatesi in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano ad una operazione di riorganizzazione aziendale (operazione di fusione per incorporazione).
L’Agenzia ha precisato che nelle operazioni di fusione per incorporazione l'assenza di costi per il personale
dipendente non costituisce di per sé sintomo di scarsa vitalità per le società holding di partecipazione.
Gli indici di vitalità economica per il riporto delle perdite devono essere soddisfatti non solo nel periodo precedente alla fusione ma anche nell'intervallo temporale che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
11. IRES – Ristorni assegnati ai soci di cooperative
Con la circolare n. 35 del 9 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative alla luce del nuovo sistema di tassazione
delle società cooperative che prevede l’assoggettamento a tassazione dell’utile netto nella misura del 20%,
per le cooperative agricole e della piccola pesca, e del 30% per le altre cooperative.
L’Agenzia ha precisato che indipendentemente dal criterio scelto per la deduzione - imputazione a conto
economico ovvero attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile – i ristorni sono integralmente deducibili dall’utile netto della cooperativa.
12. IVA – Detrazione dell’imposta accertata
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 161 del 18 aprile, ha chiarito che la detrazione dell’IVA accertata
e successivamente versata dal contribuente può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle stesse condizioni esistenti in
quel momento, secondo le modalità ordinariamente previste dall’art. 19 del DPR n. 633/72.
13. IVA – Liquidazione di gruppo società non operative
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 180 del 29 aprile, ha fornito chiarimenti in merito ai limiti all’utilizzo
dei crediti IVA da parte di una società non operativa partecipante alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
In particolare, è stato chiarito che i limiti e i vincoli all’utilizzo dell’eccedenze del credito IVA previsti per le
società non operative, dall’art. 30 comma 4 della legge n. 724/94, si applicano anche nel caso in cui la società
in qualità di controllata si avvalga della liquidazione IVA di gruppo (in tal senso si era già espressa l’Agenzia
con la risoluzione n. 26/2008).
L’Agenzia ha precisato che tali limiti si applicano anche quando la società risulti non operativa solo successivamente all’opzione per la liquidazione di gruppo.
L’eventuale utilizzo da parte della controllante delle eccedenze trasferite da una società controllata non
operativa comporta in capo alla stessa l’obbligo di:1) riversare all’Erario gli importi utilizzati, maggiorati degli
interessi ma non delle sanzioni (cfr. Agenzia delle entrate circolare n. 25/2007); e di 2) trasferire le eccedenze
alla società non operativa che le dovrà indicare nella propria dichiarazione annuale IVA.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
11
14. IVA - Utilizzo delle eccedenze di crediti nella liquidazione Iva di gruppo
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 151 dell'11 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito alla
possibilità di utilizzare in compensazione i crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche delle società del
gruppo partecipanti alla liquidazione IVA.
L’agenzia ha precisato che la società capogruppo può optare per l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza
del credito Iva trimestrale se una delle società partecipanti al gruppo è in possesso dei requisiti per la richiesta dei rimborsi infrannuali di cui all'articolo 38 bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972. La compensazione
dell'eccedenza del credito Iva trimestrale è subordinata alla presentazione da parte della società capogruppo
dell’apposito modello IVA TR.
15. IVA - Abbuoni o sconti
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 147 del 10 aprile 2008, ha precisato che in caso di abbuoni o
sconti sul prezzo di vendita concessi all'acquirente finale la nota di variazione di cui all’art. 26, comma 2, del
DPR n. 633/72 potrà essere emessa, al fine di recuperare l’IVA non più dovuta sull’importo dello sconto,
anche quando tra l'acquirente finale e l'alienante non intercorre un rapporto giuridico di compravendita diretta
(cioè quando la cessione è effettuata dal dettagliante e lo sconto è riconosciuto dal grossista).
16. Conferimento d’azienda e plafond esportatore abituale
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 165 del 21 aprile, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità da
parte di una società, che ha lo status di esportatore abituale, di trasferire alle conferitarie all’atto del conferimento di due rami di azienda anche il plafond IVA, ossia il beneficio della non imponibilità IVA per l’acquisto e
l’importazione di beni e servizi, e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad eccezione dei debiti relativi al personale.
L’Agenzia precisa che il mancato trasferimento delle menzionate passività non incide sull’attività di esportazione e, quindi, il plafond IVA è trasferibile dalla società conferente alle due conferitarie che proseguono
l’attività della conferente con continuità. Inoltre, l’Agenzia evidenzia che nel caso trattato la possibilità di
trasferire il plafond è sostenuta anche dal fatto che le operazioni attinenti ciascuna divisione aziendale trasferita, rilevanti ai fini Iva, sono esattamente individuabili grazie all'utilizzo di un apposito codice.
17. Studi di settore
Con la circolare n. 31 del 1° aprile 2008, l'Agenzia delle Entrate a seguito delle semplificazione degli obblighi
di annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi introdotte dal decreto 11
febbraio 2008 ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per le imprese
che esercitano più attività (c.d. imprese multiattività) e per le imprese che svolgono la propria attività mediante
l’utilizzo di più punti di produzione e di vendita (c.d. imprese multipunto).
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si prevede l’applicazione, ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, dello studio relativo all'attività prevalente, intendendosi per
tale "quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi". Sostanzialmente, l’impresa
multiattività deve valutare se le attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in questo
caso, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, dovranno essere sommati i ricavi provenienti dalle
attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione dello stesso
studio di settore. Pertanto, non sarà più possibile mediante "GE.RI.CO Annotazione separata" applicare gli
studi anche alle attività non prevalenti.
Sempre con la stessa decorrenza, ai fini dell’utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento è stata
abolita anche la causa di non applicabilità prevista per le imprese multipunto. Tale causa era stata già di fatto
superata dalla evoluzione dei nuovi studi applicabili anche in presenza di più unità di produzione e di vendita.
18. IRPEF – Stock option
Con la risoluzione n. 133 del 7 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove condizioni previste per l’applicazione del trattamento fiscale di favore alle stock options.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la condizione secondo cui il dipendente deve mantenere per almeno i
cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore
alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dallo stesso
dipendente è rispettata in caso di repricing, ossia in caso di integrazione monetaria da parte del dipendente
che permette di raggiungere il quantitativo minimo di azioni da detenere nel quinquennio.
19. Concordato e transazione fiscale
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 40, del 18 aprile scorso, fornisce chiarimenti in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, che nell’attuale normativa rappresenta una particolare procedura transattiva fra il fisco e il contribuente avente ad oggetto la possibilità di
pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
12
L’Agenzia precisa che sono ammessi alla transazione: i tributi erariali, i tributi locali e gli interessi e le sanzioni
relativi all’IVA (ma non anche l’imposta, esclusa dalla transazione in quanto “risorsa propria dell’Unione
europea”).
Inoltre,viene precisato che la procedura non preclude all'Amministrazione finanziaria la possibilità di un'ulteriore attività di controllo: l'ufficio può infatti esercitare comunque i poteri di controllo e determinare così un
debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore.
20. Riscossione – Garanzie ipotecarie – Perizie giurate rese da agrotecnici
Il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 10 del 3 aprile u.s, ha fornito chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati a svolgere le attività estimative finalizzate alla redazione di perizie di stima degli immobili oggetto
della nuova garanzia ipotecaria prevista dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997. Tale disposizione prevede che, al fine di ottenere la rateazione di somme dovute superiori a cinquantamila euro, il contribuente presti idonea garanzia – nella forma di polizza fideiussoria, fideiussione bancaria ovvero rilasciata un
consorzio di garanzia collettiva fidi – o che, in alternativa, l’ufficio autorizzi l’iscrizione di ipoteca sui beni
immobili di esclusiva proprietà del debitore per un importo pari al doppio delle somme dovute. Al fine di determinare il valore dell’immobile, la norma riconosce la facoltà di determinarlo attraverso una perizia giurata di
stima redatta da soggetti “… iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,
dei periti agrari o dei periti industriali edili”. Nella risoluzione viene chiarito che, tenuto conto che la norma
rivela la volontà di legittimare gli stessi soggetti abilitati a redigere gli atti di aggiornamento catastale e che tali
atti posso essere redatti anche dagli agrotecnici; conseguentemente la predetta categoria risulta parimenti
legittimata al compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare che costituiscono presupposto della garanzia ipotecaria prevista dal citato art. 3 del decreto n. 462.
MISSIONI - FIERE - CONVEGNI
SIAT 2008: SALONE INTERNAZIONALE DELL’INVESTIMENTO AGRICOLO E DELLA TECNOLOGIA DI
TUNISI
Informiamo le aziende associate che dall’8 all’11 ottobre 2008 avrà luogo a Tunisi il SIAT 2008 - Salone
Internazionale dell’Investimento Agricolo e della Tecnologia.
Per qualsiasi informazione sulla manifestazione è possibile rivolgersi all’APIA – Agenzia di Promozione
per gli Investimenti Agricoli - Rue Alain Savary, 1003 Tunisi – tel. 00216 71 771300)
AREA SINDACALE E LAVORO
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
1. Contratto a tempo determinato
Informiamo le ditte associate che è disponibile sul sito associativo la circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 13 del 2 maggio 2008 in cui vengono forniti chiarimenti interpretativi sulle novità del
contratto a tempo determinato.
Il Ministero, sempre con riferimento al protocollo Welfare inserito nella finanziaria, fornisce alcuni chiarimenti
sui contratti a termine - in particolare modo :
- campo di applicazione: è stato precisato che le nuove disposizioni introdotte dalla legge 247/2007 non si
applicano ai contratti di inserimento e ai tempi determinati assunti ai sensi della legge 223/1991 (lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità)
- limite temporale dei 36 mesi: il limite massimo temporale di 36 mesi deve conteggiato tenendo conto di tutti
i periodi di lavoro effettuati presso la medesima azienda - prescindendo dai periodi di interruzione tra un
rapporto di lavoro ed un altro. Pertanto, ai fini del calcolo dei 36 mesi, dovrà tenersi conto di tutti i periodi di
lavoro svolti, nella vita lavorativa, dallo stesso dipendente presso la medesima azienda.
- deroghe al limite temporale: restano invariate alcune deroghe quali, ad esempio: i contratti a termine dei
dirigenti che possono avere durata massima di 5 anni; lavoro interinale per il quale non sussiste alcun limite
temporali con possibilità di reiterare all'infinito il rapporto a termine; lavoro stagionale.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
13
- diritto di precedenza: il lavoratore che abbia svolto contratti a termine per un periodo superiore a 6 mesi
acquisisce un diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei successivi 12 mesi. Il lavoratore assunto come stagionale acquisisce diritto di precedenza nella assunzione a termine per lo svolgimento delle medesime attività stagionali. Tali diritti possono essere esercitati purché il
lavoratore manifesti la propria volontà entro 6 mesi e 3 mesi
(stagionali) dalla data di cessazione del rapporto.
2. Decreto solidarietà
Informiamo le ditte associate che in data 16.04.08 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adozione emanato il 25 febbraio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, del regolamento sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in
materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali assicurativi obbligatori, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006.
Si ricorda che tale decreto avrà efficacia dal 16 giugno 2008.
VARIE
ANTIRICICLAGGIO - ENTRATI IN VIGORE I NUOVI LIMITI ALL’USO DI MEZZI DI PAGAMENTO
Si ricorda che il 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le disposizioni relative ai nuovi limiti per la circolazione del contante e degli strumenti di pagamento al portatore, previste dal decreto Antiriciclaggio n. 231/07.
Si riportano di seguito le principali novità:
• nuovo limite di 5.000 euro per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al
portatore, titoli al portatore tra soggetti non abilitati;
• per i moduli di assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari:
- clausola di non trasferibilità e nome/ragione sociale del beneficiario (per importi pari o superiori a 5.000
euro, se si tratta di assegni bancari e postali);
- imposta di bollo - 1,50 euro a modulo - per il rilascio dei moduli in forma libera (senza la clausola di non
trasferibilità), richiesti per iscritto dal cliente, e codice fiscale del girante per ciascun trasferimento (a pena
di nullità della girata). Per importi pari o superiori a 5.000 euro deve comunque sempre essere inserita dal
traente la clausola di non trasferibilità e il nome o la ragione sociale del beneficiario;
- utilizzabilità dei moduli di assegni bancari o postali già in possesso del cliente, con apposizione, per importi pari o superiori a 5.000 euro, della clausola di non trasferibilità (il MEF indica di aggiungere a penna
la scritta “non trasferibile”) e di nome/ragione sociale del beneficiario e, per importi inferiori ai 5.000 euro
(in forma libera), senza dover corrispondere l’imposta di bollo di 1,50 euro;
- incassabilità degli assegni liberi emessi prima del 30 aprile scorso (entro il vecchio limite di 12.500 euro);
- incassabilità degli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro, emessi a partire dal 30 aprile scorso
senza clausola di trasferibilità e/o nome o ragione sociale del beneficiario, a fronte della segnalazione al
MEF circa l’irregolarità del titolo e dell’applicazione della sanzione;
• possibilità di emettere gli assegni “a me medesimo” (e simili: “m.m.”, “a me stesso”, ecc.) esclusivamente
per l’incasso presso la banca (o le Poste) da parte dello stesso traente, che non deve indicare il suo codice
fiscale e può emetterli anche per importi pari o superiori a 5.000 euro:
- incassabilità degli assegni “a me medesimo” girati ad altro soggetto, a fronte della segnalazione al MEF
da parte della banca (o delle Poste) circa l’irregolarità riscontrata e dell’applicazione della sanzione;
• per i libretti di risparmio bancari e postali al portatore (pagabili alla persona che li presenta per l’incasso):
- nuovo limite di 5.000 euro: in caso di libretti già esistenti, sarà possibile estinguerli, ridurne l’importo al di
sotto della soglia indicata o renderli nominativi entro il 30 giugno 2009;
- nelle operazioni di trasferimento, obbligo del cedente di comunicare, entro 30 giorni, alla banca (o alle
Poste) i dati identificativi del cessionario e la data della cessione;
- in caso di libretti di qualsiasi importo, emessi prima del 30 aprile scorso e presentati all’incasso a decorrere da tale data, il cessionario dovrà produrre autocertificazione con il nome del cedente e la data della
cessione; in alternativa, il cedente dovrà dichiarare, entro 30 giorni dalla richiesta di incasso, i dati del
cessionario e la data di cessione, pena la segnalazione dell’irregolarità al MEF e l’applicazione della sanzione;
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 – 2008
14
• sanzioni amministrative pecuniarie:
- utilizzo irregolare di assegni e vaglia (mancanza della clausola di non trasferibilità e/o del nome/ragione
sociale del beneficiario, assegni “a me medesimo” girati a soggetti diversi dall’intermediario): dall’1% al
40% dell’importo trasferito;
- per libretti di risparmio di importo pari o superiore a 5.000 euro: dal 20% al 40% del saldo del libretto;
- per non aver regolarizzato i libretti di risparmio già esistenti entro la data indicata o non aver comunicato
le informazioni relative alla cessione del libretto (o in caso di assenza dell’autocertificazione del cessionario o della dichiarazione del cedente, di cui sopra): dal 10% al 20% del saldo.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 16/19 - 2008
15