Circolare sulle anticipazioni

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Circolare sulle anticipazioni
PreviGen, Cassa di previdenza per i dipendenti delle
aziende convenzionate
- Fondo Pensione -
Circolare sulle anticipazioni
ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale
Fondi Pensione Preesistenti – al n. 1137
PreviGen Fondo Pensione – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Codice fiscale 94016760277
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1. Disciplina delle anticipazioni. Norme generali applicabili.
2. Eventi per i quali è possibile richiedere l’anticipazione.
2.1.Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.
2.2. Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente e per i figli.
2.3. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa
di abitazione per se o per i figli.
2.4. Ulteriori esigenze dell’iscritto
Premessa.
Con la presente nota si riassumono i profili che con Orientamento del 30 maggio 2007 (di
seguito, per brevità: Orientamento), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha
diffuso alcune “indicazioni interpretative” in tema di anticipazioni riconosciuti agli aderenti ai
fondi pensione ai sensi dell’ articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005
numero 252 e successive modifiche e integrazioni.
Il contenuto dell’Orientamento rappresenta un “utile punto di riferimento” per i fondi pensione
nella definizione dei criteri e delle modalità consentite per l’erogazione delle prestazioni in
forma di anticipazioni.
1. Disciplina delle anticipazioni. Norme generali applicabili.
Nel rinviare alla lettura del Regolamento per gli aspetti più strettamente operativi e procedurali,
si intende privilegiare in questo paragrafo l’illustrazione delle ragioni sottese all’impostazione
scelta per il Regolamento, nonché dei profili maggiormente meritevoli di descrizione critica di
talune clausole.
Il sopra ricordato articolo 11, comma 7, del d.lgs. 252/05 prevede che le anticipazioni delle
posizioni individuali accese presso fondi pensione possano essere concesse agli aderenti
esclusivamente per:
a) per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi
momento, per un importo non superiore al 75 %. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 %
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di
6 punti percentuali;
2
b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la rea-lizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75 %. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 %;
c) per ulteriori esigenze degli aderenti, decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 30 %. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 %.
Per quanto riguarda la soglia temporale minima da rispettare per i casi cui ai punti b) e c) per
potere avanzare la richiesta di anticipazione essa dovrà essere almeno pari a otto anni di
iscrizione maturati presso forme di previdenza complementare di tipo collettivo o individuale,
per le quali l’iscritto non abbia esercitato il diritto al riscatto totale della propria posizione
individuale. A nulla rileva, quindi, che negli otto anni l’aderente abbia eventualmente
intrattenuto rapporti con più forme di previdenza complementare sempreché, naturalmente, il
mutamento della forma pensionistica non interrompa il rapporto di tipo previdenziale e, quindi,
il decorso dell’anzianità contributiva.
Per ciò che concerne, invece, il numero di richieste che risulta possibile avanzare, COVIP
conferma quanto già a suo tempo precisato nell’Orientamento in materia di anticipazioni
adottato con delibera COVIP del 16 ottobre 2002: è ammessa la presentazione, nel corso del
periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di
anticipazione, anche eventualmente per la stessa fattispecie (ad esclusione dello stesso titolo),
fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione e il massimo
erogabile.
Riguardo la durata dell’iscrizione, viene ribadito l’avviso che il raggiungimento dei previsti 8
anni di iscrizione richiesti per fruire delle fattispecie cui ai punti b) e c) dell’articolo 11 comma
7 del D. Lgs 252/05, sia da intendersi come periodo minimo per formulare per la prima volta
una richiesta di anticipazione, successivamente l’iscritto potrà esercitare il diritto, anche
eventualmente reiterando la richiesta; si sottolinea che è possibile richiedere, per le fattispecie
ai punti a) e b), una sola volta l’anticipo per uno specifico titolo (es: la richiesta di anticipo per
acquisto prima casa di abitazione può essere richiesta solo una volta per uno specifico
immobile).
Con riguardo infine ai profili relativi al calcolo dell’ammontare massimo erogabile
anticipatamente, nonché alle modalità della richiesta di anticipazione si forniscono di seguito
3
due precisazioni, rimandando - come prima avvertito - alla lettura degli articoli 3 e 4 del
Regolamento per la disciplina completa.
Riguardo all’importo erogabile, il Regolamento stabilisce che possa essere al massimo pari al
75% del valore della posizione maturata nel giorno di erogazione incrementata delle
anticipazioni percepite e non reintegrate, al netto degli oneri fiscali. Si prevede1, inoltre,
espressamente che, qualora l’aderente abbia già richiesto e ottenuto, da parte di forme
assicurative pubbliche o private, ovvero a titolo di anticipazione sul trattamento di fine
rapporto, somme per soddisfare bisogni medesimi a quelli per i quali la richiesta di
anticipazione sia stata inoltrata alla forma pensionistica, dette somme devono essere sottratte
dall’ammontare complessivo richiesto2.
2. Eventi per i quali è possibile richiedere l’anticipazione
Nel presente paragrafo sono illustrati e chiariti, per ciascuna categoria di evento che dà diritto
alla richiesta di anticipazione, gli elementi di maggior criticità contenuti nel Regolamento.
2.1. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli
I chiarimenti di seguito forniti attengono: (a) all’individuazione dei destinatari che possono
validamente richiedere l’anticipazione per il sostenimento della spesa sanitaria; (b) alla nozione
di spesa rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina in parola; (c) al momento di
erogazione.
Riguardo al primo elemento - ovvero quello relativo ai destinatari della normativa in discorso –
non si rilevano nuove indicazioni di COVIP nel già citato orientamento del 30 maggio 2007; si
ritiene quindi valido quanto evidenziato nell’Orientamento di COVIP del 16 ottobre 2002, cioè
il riconoscimento del diritto di richiesta per tutte le spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari che interessino sia l’iscritto direttamente sia i familiari fiscalmente a carico dello
stesso e, quindi, “tutte le volte in cui la spesa gravi comunque sul reddito dell’iscritto”.
In relazione al punto sub (b), la nozione di spesa recepita nel Regolamento è una nozione per
così dire “allargata” e, come tale, estendibile anche alle cosiddette “spese accessorie”, ossia a
tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o all’intervento sostenuti o da sostenere (ad
1
Cfr. articolo 3 del Regolamento.
2
Tale clausola non trova applicazione nel caso di anticipazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o
per i figli. Pertanto, qualora ci si trovi in presenza di più acquisti per sé o per i figli fra loro indipendenti, gli importi
eventualmente percepiti per il medesimo titolo dall’aderente e provenienti da altre forme pensionistiche o a titolo di
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, non dovranno essere sottratti dall’ammontare complessivo erogabile.
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esempio, le spese di viaggio e soggiorno anche dell’eventuale familiare che presti assistenza
all’iscritto beneficiario dell’anticipazione o del riscatto).
Sempre a tale proposito deve comunque tenersi presente che, affinché la stessa sia rilevante dal
punto di vista giuridico ai fini del riconoscimento delle anticipazioni è necessario che, in base
alla formulazione letterale della norma, la stessa rivesta carattere di “straordinarietà”.
A tal fine, ferma restando la necessità di acquisire, come previsto all’articolo 5, paragrafo 4, del
Regolamento, l’apposita certificazione da parte della competente struttura pubblica (ASL)
relativa alla natura della terapia o intervento da sostenere, si fa presente come ancora
nell’Orientamento del 16 ottobre 2002 si sia ritenuto, sulla base di principi già affermati sul
piano giurisprudenziale in materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, che la
sussistenza dell’elemento della straordinarietà debba essere valutata da PreviGen “in un ambito
complessivo” con riferimento a terapie e interventi “di rilievo per importanza e delicatezza dal
punto di vista medico ed economico”3.
Circa l’individuazione del momento di erogazione effettiva delle somme rispetto alla spesa,
elemento di cui al punto sub (c), va osservato come non siano state ritenute dalla Covip
sussistenti preclusioni normative all’eventualità di una erogazione anticipata rispetto al
sostenimento effettivo della spesa stessa. Tale possibilità sarà tuttavia riconosciuta
esclusivamente per quelle situazioni che siano tali da giustificare, in relazione alla necessità,
alla straordinarietà e all’urgenza della spesa, una liquidazione anticipata delle somme. La
liquidazione degli importi sarà fatta - a titolo provvisionale e salvo conguaglio finale - sulla
base di preventivi o altri documenti di sicura fede (ossia provenienti da fonte sicura e ritenuta
affidabile). Si precisa peraltro come in tali casi rimanga ferma l’esigenza di acquisire,
successivamente dall’aderente, la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente
sostenuta.
2.2. Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente e per i figli.
Per tale fattispecie le precisazioni fornite si concentreranno sui due diversi profili della (i)
definizione, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina in parola, di “prima casa di
abitazione”, nonché della (ii) documentazione da produrre ai fini di un regolare accoglimento
della richiesta.
Per ciò che concerne il primo aspetto - ovvero la definizione della nozione di “prima casa di
abitazione” - potendosi rintracciare una definizione di “prima casa di abitazione”
esclusivamente nella normativa fiscale, si è convenuto di adottare proprio tale definizione,
considerando quindi tale l’abitazione per la quale sono riconosciute le agevolazioni in materia
di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. Costituiscono fattispecie di acquisto
rilevanti ai fini del riconoscimento delle anticipazioni l’acquisto da terzi, l’acquisto in
cooperativa e la costruzione in proprio.
3
A tal fine la Covip ritiene non soddisfatto il requisito della straordinarietà nel caso di richieste di anticipazione a fronte di
rimborsi spese che, ancorché attinenti a terapie o interventi necessitati, risultino di importo non significativo.
5
In relazione al secondo aspetto - ovvero quello della documentazione da produrre ai fini
dell’accoglimento della richiesta - si è ritenuto di inserire una clausola4 che legittimi
l’accoglimento delle richieste di anticipazione pure in assenza di contestuale produzione da
parte dell’aderente di una copia autentica dell’atto notarile da cui risulti la proprietà
dell’abitazione. Resta naturalmente inteso che il ricorso a tale clausola dovrà ritenersi ammesso
solo ove vi siano fondate ragioni di carattere oggettivo che impediscano all’aderente di
produrre, al momento della richiesta, l’atto notarile stesso [ragioni di tale natura possono
riscontrarsi, ad esempio, nelle ipotesi di acquisto in itinere5]. Ciò non esime dalla necessità di
presentazione dell’atto notarile una volta effettuata la stipula.
Infine, conformemente alla disciplina fiscale di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 1316, Tariffa,
Parte Prima, articolo 1, nota II-bis), l’anticipazione deve essere richiesta dall’aderente entro
diciotto mesi7 dal perfezionamento dell’acquisto, o dall’assegnazione in caso di acquisto in
cooperativa.
2.3.
Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla
prima casa di abitazione per se o per i figli.
Sulla fattispecie in questione, che comprende - si ricorda - gli interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione, si
precisa quanto segue.
In primo luogo appare opportuno sottolineare come la Covip, ancora nel proprio Orientamento
del 16 ottobre 2002, abbia ritenuto rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della
fattispecie, pure le richieste di anticipazione avanzate per le spese di ristrutturazione della
prima casa di abitazione dei figli.
In secondo luogo poi, in relazione alla tipologia di “oneri sostenuti” che possono essere
considerati rilevanti ai fini della richiesta, il novero degli eventi di cui all’articolo 31, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 8 agosto 1978, n. 457, è stato ampliato facendovi rientrare
anche le spese sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’acquisto dei materiali
4
Cfr. articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento.
5
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza del 5 aprile 1991, n. 142, che ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’articolo 2120, comma 8, lettera b), del codice civile “nella parte in cui non prevede la possibilità di
concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività”.
6
Trattasi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
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Sulla specifica questione si osserva poi come la Covip nel proprio Orientamento del 16 ottobre 2002 abbia ritenuto che
debba sussistere “una stretta connessione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la prima casa” e che,
quindi, nelle ipotesi di acquisti già avvenuti, la richiesta debba essere esclusa quando “il decorso del tempo sia tale da
interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma”.
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edilizi, etc…8, in conformità a quanto previsto dalla disciplina fiscale ai fini del riconoscimento
della detrazione del 36 o del 41 % dall’IRPEF dovuta in relazione alle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Quindi, è prevista la possibilità di richiedere, ai sensi dell’art. 11 comma 7 b) del D Lgs 252/05
l’anticipazione per realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1
dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2.4. Ulteriori esigenze dell’iscritto.
L’Art. 11 comma 7 c) del D. Lgs. 252/05 introduce la possibilità di richiedere, avendo maturato
otto anni di partecipazione alla previdenza complementare, un’anticipazione del 30% della
posizione previdenziale maturata per ulteriori esigenze dell’iscritto, senza necessità di produrre
documentazione alcuna.
Con specifico riguardo a tale articolo, COVIP si è espressa nell’Orientamento del 30 maggio
2007, nel quale viene indicato che, al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di
anticipazioni vengano elusi i vincoli relativi alle percentuali massime previste dalla normativa,
dovrà essere verificato che l’insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi,
nel totale, il 30% della posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni
percepite e non reintegrate; l’importo nuovamente erogabile, per la medesima causa, non potrà
essere superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata delle
anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza
per il medesimo titolo.
In tale fattispecie di richieste di anticipazione sono riconducibili anche, secondo quanto
disposto dalla COVIP nella Deliberazione del 28 giugno 2006 recante “Direttive Generali alle
forme pensionistiche complementari”, le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento
dei congedi per la formazione e per la formazione continua e quelle connesse alla fruizione dei
congedi parentali: tali forme di anticipazione potranno quindi essere richieste nei limiti ora
previsti dal D. Lgs. 252/05.
8
Per l’elenco dettagliato cfr. articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento.
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