Fondi pensione, anticipo ampio
Transcript
Fondi pensione, anticipo ampio
In evidenza Italia Oggi "Fondi pensione, anticipo ampio" Indietro Data: 15/10/2010 Stampa ItaliaOggi sezione: Lavoro e Previdenza data: 15/10/2010 - pag: 30 autore: di Carla De Lellis La Covip sull'acquisto di nuda proprietà Fondi pensione, anticipo ampio L'acquisto della nuda proprietà della prima casa dà diritto all'anticipazione dal fondo pensione se il nudo proprietario risiede nell'immobile acquistato e ciò sia debitamente documentato. Lo precisa, tra l'altro, la Covip in risposta a un quesito presentato da un fondo pensione negoziale. I chiarimenti riguardano l'esercizio della facoltà, da parte di lavoratori iscritti a fondo pensione, di richiedere l'anticipazione della propria posizione contributiva maturata per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli. La Covip ricorda, in primo luogo, che per prima casa deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi del lavoratore che chiede l'anticipazione. In via di principio, precisa la Covip, l'acquisto della nuda proprietà non consente in capo al soggetto acquirente la titolarità del diritto di godere dell'immobile acquistato e, quindi, l'acquisto della nuda proprietà non può dare titolo al conseguimento dell'anticipazione da parte di un fondo pensione. Nel contempo tuttavia, aggiunge la Covip, non può escludersi che in casi particolari le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell'immobile acquistato (come nel caso del quesito). Ne deriva, allora, che nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti di legge ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere l'anticipazione al fondo pensione. La Covip, ancora, spiega che diverso è, invece, il caso dell'acquisto da parte del lavoratore iscritto di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà. In proposito, infatti, ritiene che la nozione di «acquisto della prima casa di abitazione» comprenda solo l'ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale. In tal caso, dunque, è da escludersi la facoltà per il lavoratore che sia iscritto alla previdenza integrativa di chiedere un'anticipazione al proprio fondo pensione.