Fondi pensione, anticipo ampio

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Fondi pensione, anticipo ampio
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"Fondi pensione, anticipo ampio"
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Data:
15/10/2010
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ItaliaOggi
sezione: Lavoro e Previdenza data: 15/10/2010 - pag: 30
autore: di Carla De Lellis
La Covip sull'acquisto di nuda proprietà
Fondi pensione, anticipo ampio
L'acquisto della nuda proprietà della prima casa dà diritto all'anticipazione dal
fondo pensione se il nudo proprietario risiede nell'immobile acquistato e ciò sia
debitamente documentato. Lo precisa, tra l'altro, la Covip in risposta a un quesito
presentato da un fondo pensione negoziale. I chiarimenti riguardano l'esercizio
della facoltà, da parte di lavoratori iscritti a fondo pensione, di richiedere
l'anticipazione della propria posizione contributiva maturata per l'acquisto della
prima casa per sé o per i figli. La Covip ricorda, in primo luogo, che per prima casa
deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa
centro degli interessi del lavoratore che chiede l'anticipazione. In via di principio,
precisa la Covip, l'acquisto della nuda proprietà non consente in capo al soggetto
acquirente la titolarità del diritto di godere dell'immobile acquistato e, quindi,
l'acquisto della nuda proprietà non può dare titolo al conseguimento
dell'anticipazione da parte di un fondo pensione. Nel contempo tuttavia, aggiunge
la Covip, non può escludersi che in casi particolari le parti, nell'esercizio della loro
autonomia negoziale, si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di
risiedere nell'immobile acquistato (come nel caso del quesito). Ne deriva, allora,
che nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi
stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata,
risultano sussistere i requisiti di legge ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere
l'anticipazione al fondo pensione. La Covip, ancora, spiega che diverso è, invece, il
caso dell'acquisto da parte del lavoratore iscritto di diritti reali di godimento
sull'immobile diversi dal diritto di proprietà. In proposito, infatti, ritiene che la
nozione di «acquisto della prima casa di abitazione» comprenda solo l'ipotesi di
acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni
altrui, quali l'usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale. In
tal caso, dunque, è da escludersi la facoltà per il lavoratore che sia iscritto alla
previdenza integrativa di chiedere un'anticipazione al proprio fondo pensione.