novita` regolamento anticipazione

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novita` regolamento anticipazione
Revisione documento Novembre 2010
NOVITA’ REGOLAMENTO ANTICIPAZIONE
Estratto ARTICOLO 1 - NORME GENERALI
1.5. L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta e dovrà essere
accompagnata dalla documentazione richiamata e con le modalità di cui al
Vademecum allegato ai moduli di richiesta.
L'accredito bancario verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data di
arrivo della richiesta,……..
Attenzione, da maggio 2009 è stato introdotto il versamento
anticipato di 50 € propedeutico alla presentazione della pratica.
ARTICOLO 5 - ONERI PER L’ISTRUZIONE DELLE PRATICHE
In caso di richiesta di anticipazioni per cause diverse da quelle sanitarie è
richiesto un rimborso spese
di € 50 per il perfezionamento della pratica.
Il versamento si riceve tramite bonifico sul conto corrente:
Banca UNICREDIT SpA
IBAN IT 85 B 02008 05365 000007274541
intestato al Fondo Pensione Medici
FONDO PENSIONE MEDICI
Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337
Regolamento applicativo
dell'articolo 13 dello Statuto in
materia di anticipazioni
ARTICOLO 1 - NORME GENERALI
1.1 Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto l’Iscritto può ottenere una anticipazione della sua posizione
individuale costituita presso il Fondo. I casi previsti sono:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per
spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; ,
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione
individuale, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione
individuale, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1
dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di
abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze
dell’Iscritto.
1.2 Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75
per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo
per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo
momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di
5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è
riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
1.3 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il
riscatto totale della posizione individuale.
1.4 L'ammontare della anticipazione non potrà comunque eccedere la spesa effettivamente
sostenuta e documentata. Nel caso in cui l’Iscritto od un suo familiare percepisca, per il medesimo
scopo, una analoga anticipazione da altra forma previdenziale o assistenziale e/o in dipendenza di
coperture assicurative e/o sul TFR ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, l'ammontare complessivo
delle anticipazioni percepite non potrà eccedere l'importo delle spese effettivamente sostenute.
L’Iscritto dovrà pertanto attestare sotto propria responsabilità il rispetto della condizione di cui sopra
mediante apposita dichiarazione firmata.
1.5. L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla
documentazione richiamata e con le modalità di cui al Vademecum allegato ai moduli di richiesta.
L'accredito bancario verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta, salvo
che:
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma tel. 06/37354266 Fax 06/37350880
Cod. Fiscale 96110000583 [email protected] -- www. fondopensionemedici.it
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Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337
1) il Fondo comunichi che la documentazione è inidonea o incompleta: in tal caso, il termine di 60
giorni ripartirà dalla data di completamento della documentazione;
2) la richiesta sia pervenuta al Fondo nel periodo che va dal 10 novembre fino al 10 marzo di ogni
anno: in tale periodo il Gestore assicurativo sospende l’attività di liquidazione di qualsiasi polizza e la
riprende dopo il 10 marzo di ogni anno.
1.6 L'anticipazione potrà essere concessa anche più di una volta nella vita lavorativa, nel rispetto delle
condizioni previste. Sono considerati utili i periodi di iscrizione anche presso altri fondi pensione per i
quali non sia stato esercitato il diritto.
ARTICOLO 2 - ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE, PER TERAPIE ED INTERVENTI
STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE
2.1 L'anticipazione è concessa per gli oneri sanitari sostenuti dall’Iscritto per sé, per il coniuge, per i
figli nonché per gli altri familiari fiscalmente a carico.
2.2 L'anticipazione è erogata solo in presenza dell'attestazione, da parte della struttura pubblica, della
straordinarietà delle terapie e degli interventi.
2.3 L'anticipazione riguarda anche le spese accessorie, purché direttamente connesse alla terapia e/o
all'intervento e debitamente documentate.
2.4 L'anticipazione deve essere richiesta entro 4 mesi dalla data di sostenimento della spesa.
2.5 La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata, oltre che della dichiarazione ai sensi del
punto 1.3, anche dell'attestazione ai sensi del punto 2.2. e delle fatture / ricevute - debitamente
quietanzate - attestanti l'importo delle spese sostenute.
ARTICOLO 3 - ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ
O PER I FIGLI A CARICO
3.1 L'anticipazione è concessa per l'acquisto di un immobile adibito a prima casa di abitazione ai sensi
della normativa fiscale, in relazione ad atti compresi nell’anno precedente la richiesta, anche in caso di
mutuo ipotecario in essere per la prima abitazione nel limite di quanto disposto dal punto 1,2, fermo
restando che l’anticipazione non può superare la quota capitale residua.
L'anticipazione è concessa anche in caso di acquisto da parte di figlio a carico.
3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie: - acquisto da terzi - acquisto in cooperativa –
costruzione in proprio.
3.3 L'anticipazione è commisurata all'onere sostenuto e documentato da atto notarile, comprese le
spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione.
3.4 In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di
compravendita, della documentazione comprovante gli altri oneri di cui al punto 3.3 e la dichiarazione
di cui al punto 1.3.
3.5 In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre copia autentica dell'atto notarile di
assegnazione dell'alloggio, che fa fede anche dell'onere sostenuto dal Socio.
3.6 In caso di costruzione in proprio occorre produrre:
- concessione edilizia
- titolo di proprietà del terreno
- fatture attestanti gli oneri e le spese sostenute come al successivo punto 4.2
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma tel. 06/37354266 Fax 06/37350880
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ARTICOLO 4 - ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL PRIMO COMMA
DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA
CASA DI ABITAZIONE
4.1 L'anticipazione è concessa per i seguenti ordini di interventi di:
-manutenzione ordinaria, intesi come tali quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
-manutenzione straordinaria, intesi come tali quelli le opere le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici (ivi compresi gli impianti tecnologici ed igienico-sanitari),
esclusa l'alterazione dei volumi e delle superfici e senza modifica della destinazione d'uso;
-restauro e risanamento conservativo, intesi come tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio.
Rientrano tra questi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei;
-ristrutturazione edilizia, intesi come tali quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sistemazione di elementi costitutivi dell'edificio, ovvero la
loro eliminazione, la loro modifica, ecc.
4.2 L'anticipazione è concessa solo in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la
data della richiesta ed è commisurata agli oneri complessivi sostenuti e debitamente documentati;
rientrano tra questi, in via non esaustiva: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione
dei lavori; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti perizie e sopralluoghi; imposta sul valore
aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio
lavori; oneri di urbanizzazione;ecc.
ARTICOLO 5 - ONERI PER L’ISTRUZIONE DELLE PRATICHE
In caso di richiesta di anticipazioni per cause diverse da quelle sanitarie è richiesto un rimborso spese
di € 50 per il perfezionamento della pratica.
Il versamento si riceve tramite bonifico sul conto corrente:
Banca UNICREDIT SpA
IBAN IT 85 B 02008 05365 000007274541
intestato al Fondo Pensione Medici
NORMA FINALE
Il presente Regolamento viene depositato presso la sede, pubblicato sul Sito WEB del Fondo
(www.fondopensionemedici.it) e messo a disposizione di ciascun Iscritto che ne faccia richiesta.
Resta inteso che le anticipazioni dovranno avvenire nel rispetto, oltre che del presente Regolamento,
anche delle norme di legge. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di apportare ogni modifica
necessaria a seguito di mutamenti organizzativi o normativi.
Edizione giugno 2010
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma tel. 06/37354266 Fax 06/37350880
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MOD. C/A01 (Rev. Nov 2010)
FONDO PENSIONE MEDICI
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C/A01- ANTICIPAZIONE
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SULLE PRESTAZIONI MATURATE
Da compilarsi e sottoscrivere a cura dell'aderente e da trasmettere unitamente al modulo C/A02
Cognome e nome …………………………………………………………nato a ………….……………………(prov……..)
il …………………… cod. fisc.…………………………………………..., residente in …………………………………..
cap ………. Prov(……..) Via/piazza …………………..………………..……………… tel. ………………………...,
Preso atto della documentazione indicata nel Documento sulle anticipazioni, richiedo l’anticipazione per
una delle seguenti cause:
‰ spese sanitarie a seguito gravissime situazioni relative a sé, ai figli o al coniuge, per terapie/interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento per (*)………………….......
(con un massimo del 75%);
‰ acquisto della prima casa di abitazione per sé e/o per i propri figli dopo 8 anni d’iscrizione ad un Fondo
per (*) …………………………….(con un massimo del 75%);
‰ interventi di manutenzione ordinaria straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,di ristrutturazione
edilizia sulla prima casa di abitazione, dopo 8 anni d’iscrizione ad un Fondo per (*) …………………………..
(con un massimo del 75%)
‰ ulteriori esigenze dell’aderente dopo 8 anni d’iscrizione ad un Fondo per (*)……………………………...(con un
massimo del 30%)
(*)indicare una percentuale della posizione complessiva(es:30%) o un importo in euro (es: € 5.000).Gli importi indicati
sono da intendersi al lordo delle imposte.Qualora siano state richieste in precedenza anticipazioni, l’importo
liquidabile potrebbe essere inferiore a quanto richiesto tenendo presente che il limite percentuale (75% o 30% a
seconda delle tipologia) comprende le anticipazioni già erogate.
N.B. Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 252/05, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non
possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non
reintegrate.
Con riferimento alle prestazioni riscattate in forma di capitale maturate in prodotti assicurativi, autorizzo la Società Assicuratrice
a liquidare le somme accantonate al Contraente Fondo Pensione Medici, affinché il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta,
possa determinare e provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa e corrispondere ai sottoscritti l'importo
al netto delle ritenute fiscali operate.
Il sottoscritto dichiara, per se e/o per i propri aventi causa, di tenere sin d'ora indenne e manlevata la Società Assicuratrice da
ogni e qualsiasi pretesa e/o eccezione che venisse eventualmente avanzata e/o sollevata in relazione alle suddette modalità di
erogazione della prestazione in questione.
L'importo maturato al netto delle ritenute di Legge dovrà essere accreditato presso:
Istituto bancario……………..…………………….………………….………………………………………………...
IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………
Intestato a ……………………………………………….…………………………………………………………………..
Accertata la sussistenza dei predetti requisiti il Fondo Pensione Medici provvede ad erogare l’anticipazione entro il termine
massimo di 60 giorni lavorativi dal pervenimento della richiesta corredata della documentazione completa.
Il sottoscritto è responsabile della veridicità e della correttezza di dati e delle informazioni fornite nel presente modulo.
Data
……………………………..
Firma dell’aderente
………………………………………………………...
N.B. Il presente modulo con la relativa documentazione allegata dovrà essere consegnato all'Ufficio Amministrazione del Personale della propria
Azienda che provvederà ad integrarlo con il MOD. C/A02 e ad inviarlo al Fondo.
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MOD. C/A01 (Rev. Nov 2010)
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ALLEGATO AL MODELLO “C/A01”
VADEMECUM RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
A SEGUITO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SULLE PRESTAZIONI MATURATE
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
MOTIVAZIONI
Per spese sanitarie a seguito
di gravissime situazioni, per
terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture
pubbliche per sé, per il
coniuge o per i figli
A. Acquisto della prima casa
di abitazione per sé
B. Acquisto della prima casa
di abitazione per il figlio
maggiorenne
•
•
•
Certificazione delle strutture pubbliche che riconosca la straordinarietà delle terapie e degli interventi
straordinari ovvero la necessità delle terapie o interventi;
Preventivo di spese redatto dal professionista ad eccezione delle spese odontoiatriche minori di €
5.164,57 per le quali si richiedono le fatture e le ricevute fiscali dei pagamenti effettuati;
Stato di famiglia (nel caso in cui la richiesta sia presentata per un familiare).
L’anticipazione è concedibile entro 4 mesi dalla data di sostenimento della spesa.
•
Atto notarile di acquisto (se già stipulato) o Contratto preliminare di compravendita (*)
In caso di acquisto in cooperativa:
in via provvisoria, estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di
appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli
esborsi sostenuti;
in via definitiva, non appena disponibile, copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio.
In caso di costruzione in proprio:
in via immediata, concessione edilizia; titolo di proprietà del terreno; contratto di appalto o preventivi di
spesa;
in via definitiva, entro 30 giorni dall’erogazione, fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati,
certificato comunale di ultimazione lavori.
(*) successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo
L’anticipazione è concedibile in relazione a contratti perfezionati nei 6 mesi precedenti la data della richiesta.
•
Come il punto A precedente.
1
N.B.: Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all’art 1411 (contratto a favore di terzi). Tale
clausola o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà il Notaio
rogante.
•
Come il punto A precedente.
2
N.B.: Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all’art 1411 (contratto a favore di terzi).
Tale clausola, o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà
il Notaio rogante.
•
Estratto catastale dell’immobile interessato da cui risulti l’intestatario o gli intestatari;
•
Copia del preventivo dei lavori rilasciato dall’Impresa Edilizia;
•
Copia dell’accettazione dei lavori da parte dell’Impresa Edilizia con la data di inizio lavori, prevista dalla
Realizzazione degli interventi
vigente legislazione in materia edilizia;
di cui alle lettere a), b), c) e d) •
Se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella
del primo comma dell’art. 31
millesimale di ripartizione delle spese;
della Legge 5 agosto 1978
•
Copia comunicazione alla ASL (se prevista).
n.457 relativamente alla
Per le spese di ristrutturazione minori di € 7.746,85:
prima casa di abitazione,
l’anticipazione verrà erogata dopo la presentazione della documentazione sopra riportata insieme alle
documentati come previsto
fatture e ricevute fiscali dei pagamenti effettuati.
dalla normativa stabilita ai
Per le spese di ristrutturazione maggiori di € 7.746,85:
sensi dell’art. 1, comma 3
l’anticipazione verrà erogata dopo la presentazione della documentazione sopra riportata.
della Legge 27 dicembre
Per le spese di ristrutturazione maggiori di € 51.645,70:
1997, n.449 cioè spese per
dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal soggetto iscritto all’Albo degli Ingegneri, degli Architetti
interventi di ristrutturazione,
e dei Geometri ovvero di altro soggetto abilitato, unitamente alle fatture e ricevute fiscali dei pagamenti
restauro, ecc.
effettuati.
C. Acquisto della prima casa
di abitazione per il figlio
minorenne
L’anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della
richiesta.
1
CLAUSOLA art. 1411 Codice Civile (contratto a favore di terzo):
“I Signori …………. dichiarano di cedere e vendere, come cedono e vendono al Signor ………. che dichiara, ai sensi dell’art. 1411 Cod. Civ., di
acquistare a favore del proprio figlio Signor ……….”
“Il qui sottoscritto Signor ………. figlio dello stipulante, dichiara di voler profittare della stipulazione in oggetto.”
2
CLAUSOLA art. 1411 Codice Civile (contratto a favore di terzo):
“I Signori …………. dichiarano di cedere e vendere, come cedono e vendono al Signor……….che dichiara, ai sensi dell’art. 1411 Cod. Civ., di
acquistare a favore del proprio figlio Signor……….”
“La qui sottoscritta Signora ……… quale madre del minore figlio………dichiara di essere stata a ciò autorizzata dal Decreto del Giudice Tutelare
di………. N………… in data……….”
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MOD. C/A02 (Rev. Nov 2010)
FONDO PENSIONE MEDICI
Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337
C /A02 - ANTICIPAZIONE
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SULLA PRESTAZIONE
Da compilarsi a cura dell’Azienda (barrare le parti che interessano e da trasmettere unitamente al modulo C / A01)
Parte
La scrivente Azienda Ospedaliera……………………………………….…………comunica che il/la Dott. Dott.ssa
I
…………………………….………………………………….. codice fiscale ………………………………………………
nato/a a …………………………… (prov. ……..) il …..…………. residente …………………………………………..
(prov. ……..) cap. ……….……… Via ………………………………………………………………………………………
iscritto/a al Fondo Pensione Medici in data …………...………………….. chiede di poter conseguire
un’anticipazione sulle prestazioni maturate.
Parte
II
Da compilarsi esclusivamente se iscritto ante 28.04.93 (“vecchio iscritto”) per i versamenti dal momento dell'iscrizione al 31/12/2000
Il versamento al Fondo Pensione Medici a carico del dipendente in ciascun anno:
‰ NON HA superato il 4% della retribuzione utile al calcolo dell’accantonamento del TFR;
‰ HA superato il 4% della retribuzione utile al calcolo dell’accantonamento del TFR per un importo di € …………………..
Da compilarsi esclusivamente se iscritto post 28.04.93 (“nuovo iscritto”) per i versamenti dal momento dell'iscrizione al 31/12/2000
Parte
III
Il versamento al Fondo Pensione Medici a carico del dipendente in ciascun anno:
‰ NON HA superato il 2% della retribuzione utile al calcolo dell’accantonamento del TFR;
‰ HA superato il 2% della retribuzione utile al calcolo dell’accantonamento del TFR per un importo di €. ………………….
• l’importo totale delle riduzioni annue spettante al Fondo da applicare sulle quote di TFR (Circolare n. 235/98
dell’Agenzia delle Entrate) è pari a €. ………..…………..…………, in alternativa la percentuale media di TFR versato al
Fondo fino al 31/12/2000 é pari a ………………%
Parte
IV Si allega il seguente modulo di richiesta dell'interessato:
‰ modulo “C/A01 – anticipazione”
Il presente modulo è stato compilato dal Sig./Sig.ra ………………………………………. tel. ……………………………….
Data
Timbro e Firma dell'Azienda
…………………………
.………………………………………………..
N.B. Il presente modulo dovrà essere inviato al Fondo Pensione Medici – Via C. Morin, 45 00195 ROMA, unitamente al MOD.C/A01.
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma Tel. 06/37354266 Fax 06/37350880 email [email protected]