FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
via Toledo, 177 – 80134 Napoli
Iscritto all’albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636
Tel. 081/7913889
Fax 081/7913891
Circolare n. 6/2012
Napoli, 30 ottobre 2012
AGLI ISCRITTI ALLA “SEZIONE B”
Oggetto: MODIFICA ART. 39 DELLO STATUTO – CESSIONE DELLE PRESTAZIONI
MATURATE PRESSO IL FONDO - NUOVA OPERATIVITÀ.
A seguito della modifica statutaria del primo comma dell’art. 39, le prestazioni del “Fondo”
potranno essere vincolate, alienate o cedute nei soli casi previsti dalla legge e nella misura ivi
stabilita.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005, la posizione
individuale costituita presso le forme pensionistiche complementari è intangibile nella fase di
accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni per spese sanitarie sono
sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a
carico degli istituti di previdenza obbligatoria; viceversa i crediti relativi alle somme oggetto di
riscatto totale o parziale ed alle anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa di
abitazione o per soddisfare ulteriori esigenze non sono assoggettati ad alcun vincolo.
Sul punto, si ha, altresì, presente che gli “Orientamenti in materia di cessione dei diritti di
credito verso le forme pensionistiche complementari”, emanati in data 30.05.2007 dalla COVIP
hanno previsto le seguenti ipotesi:
- in tema di anticipazioni, l’impegno a non richiedere anticipazioni non può valere in termini
assoluti, ma solo con riferimento al debito residuo ancora da estinguere, con l’eccezione
delle anticipazioni per spese sanitarie, cedibili non oltre il quinto dell’ammontare;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, se l’aderente non ha maturato i requisiti per
la prestazione di previdenza complementare, il Fondo potrà liquidare all’Istituto mutuante
fino all’intero importo dovuto all’aderente stesso a titolo di riscatto fino all’ammontare del
debito residuo; se invece l’aderente ha maturato il diritto alla prestazione di previdenza
complementare il Fondo potrà liquidare all’istituto mutuante il quinto della prestazione in
capitale oppure in rendita oppure di entrambe le formule fino all’ammontare del debito
residuo.
In conformità a tali disposizioni, è stata pertanto adottata una nuova procedura per la
gestione della cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei riscatti, delle prestazioni e delle
anticipazioni.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Pietro De Sarlo)