FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI via Toledo, 177 – 80134 Napoli Iscritto all’albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 Tel. 081/7913889 Fax 081/7913891 Circolare n. 6/2012 Napoli, 30 ottobre 2012 AGLI ISCRITTI ALLA “SEZIONE B” Oggetto: MODIFICA ART. 39 DELLO STATUTO – CESSIONE DELLE PRESTAZIONI MATURATE PRESSO IL FONDO - NUOVA OPERATIVITÀ. A seguito della modifica statutaria del primo comma dell’art. 39, le prestazioni del “Fondo” potranno essere vincolate, alienate o cedute nei soli casi previsti dalla legge e nella misura ivi stabilita. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005, la posizione individuale costituita presso le forme pensionistiche complementari è intangibile nella fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria; viceversa i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale o parziale ed alle anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione o per soddisfare ulteriori esigenze non sono assoggettati ad alcun vincolo. Sul punto, si ha, altresì, presente che gli “Orientamenti in materia di cessione dei diritti di credito verso le forme pensionistiche complementari”, emanati in data 30.05.2007 dalla COVIP hanno previsto le seguenti ipotesi: - in tema di anticipazioni, l’impegno a non richiedere anticipazioni non può valere in termini assoluti, ma solo con riferimento al debito residuo ancora da estinguere, con l’eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, cedibili non oltre il quinto dell’ammontare; - in caso di cessazione del rapporto di lavoro, se l’aderente non ha maturato i requisiti per la prestazione di previdenza complementare, il Fondo potrà liquidare all’Istituto mutuante fino all’intero importo dovuto all’aderente stesso a titolo di riscatto fino all’ammontare del debito residuo; se invece l’aderente ha maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare il Fondo potrà liquidare all’istituto mutuante il quinto della prestazione in capitale oppure in rendita oppure di entrambe le formule fino all’ammontare del debito residuo. In conformità a tali disposizioni, è stata pertanto adottata una nuova procedura per la gestione della cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei riscatti, delle prestazioni e delle anticipazioni. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Pietro De Sarlo)