indennità compensativa e misure agroambientali indennità

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indennità compensativa e misure agroambientali indennità
INDENNITÀ
COMPENSATIVA
E MISURE
AGROAMBIENTALI
Le novità per il 2005
Nella seduta del 25 febbraio
2005, la Giunta Provinciale ha
approvato le deliberazioni n.
329 e n. 330 recanti modalità
applicative e criteri di concessione, rispettivamente dell’indennità compensativa e degli
aiuti agroambientali, per la corrente campagna 2005.
Come è noto, l’indennità
compensativa è concessa ai
sensi della misura 5(E) “Zone
svantaggiate” del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 (PSR)
mentre gli aiuti agroambientali
sono previsti dalla Misura 6 (F)
“Misure agroambientali” dello stesso PSR (riquadri 1 e 2).
LEGGI&PROVVEDIMENTI
Le domande vanno presentate entro il 13 aprile 2005
Interessano un
considerevole numero
di soggetti (soprattutto
aziende zootecniche)
operanti nelle aree
svantaggiate
del Trentino.
Complessivamente
assorbono
circa la metà
della quota
comunitaria messa
a disposizione
per l’intero periodo
di programmazione
(2000-2006) del Piano
di sviluppo rurale
Pietro Molfetta
Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole - Ufficio Tecnico e per
l’agricoltura di montagna
Riquadro 1
Finalità
La concessione di una indennità compensativa annua, intesa ad ovviare agli svantaggi naturali
permanenti del territorio che pregiudicano l’attività agricola, è finalizzata:
- a garantire la presenza sul territorio di un adeguato numero di aziende agricole
- a contribuire alla tutela dell’ambiente, alla conservazione dello spazio naturale ed alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili
- a mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell’ambiente
Beneficiari
Sono gli imprenditori agricoli
- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della Provincia di Trento
- che coltivano almeno due ettari di SAU (superficie agraria utilizzata)
- che si impegnano a proseguire la coltivazione per almeno 5 anni
- che utilizzano pratiche conformi alla buona pratica agricola normale (BPAn)
Differenziazione degli aiuti
L’entità dell’aiuto è fissata a livello aziendale sulla base di un punteggio che tiene conto:
- della gravità degli svantaggi naturali permanenti
- del tipo di produzione
- della struttura economica dell’azienda
- degli ulteriori impegni a favore della tutela ambientale assunti dall’azienda (impegni
agroambientali)
Esclusioni
Non beneficiano dell’indennità compensativa:
- le superfici ubicate al di fuori delle zone svantaggiate e particolarmente svantaggiate
TERRA TRENTINA
MISURA 5 (E) ZONE SVANTAGGIATE
5
LEGGI&PROVVEDIMENTI
-
le aziende zootecniche con carico di bestiame superiore a 3 UBA per ettaro di superficie foraggiera
le colture fuori terra
le superfici foraggiere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento
le superfici a melo, pero, pesco, orto familiare e alberi di Natale
Riquadro 2
MISURA 6 (F) MISURE AGROAMBIENTALI
TERRA TRENTINA
Finalità
Gli aiuti, concessi annualmente, intendono promuovere e favorire:
- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e il miglioramento dell’ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica
- l’estensivizzazione della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità
- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali
Beneficiari
Sono gli agricoltori che assumono uno o più impegni agroambientali della durata minima di 5
anni.Gli impegni agroambientali:
- vanno oltre l’applicazione delle normali buone pratiche agricole
- procurano “servizi” non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le
indennità compensative
Principali interventi
La misura è articolata in diverse sottomisure/azioni:
- Introduzione e/o mantenimento dell’agricoltura biologica
- Mantenimento di pratiche estensive (“sfalcio” ed “alpeggio”)
- Recupero e conservazioni degli olivi
- Recupero e conservazione del castagneto
- Costituzione e/o mantenimento di siepi
- Misure agroambientali nel sistema biotopi
- Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione (Bovini di razza Rendena, capra
Bionda dell’Adamello, Cavallo Norico e altre)
- Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica (mais “Nostrano di Storo”)
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Entrambe le misure interessano un considerevole numero di
soggetti (soprattutto aziende
zootecniche operanti nelle aree
svantaggiate del territorio
trentino); considerate assieme,
costituiscono inoltre “interventi
pesanti” dal punto di vista finanziario (tab. 1) in quanto utilizzano circa la metà della quota comunitaria messa a disposizione per l’intero periodo di
programmazione (2000 – 2006)
del Piano di Sviluppo Rurale.
Le novità per il 2005
Quanto alle novità per il 2005,
è necessario precisare subito
che la concreta attivazione di
alcune di esse è condizionata
Tab. 1. Misure 5 (E) e 6 (F) del PSR. Aiuti liquidati nella campagna 2004
MISURA
Indennità compensativa
Misure agroambientali
TOTALE
Domande
(n.)
1.715
2.808
4.523
dall’approvazione, da parte
della Commissione delle Comunità Europee, di una proposta di modifica del PSR che è
stata inoltrata dalla Provincia
Autonoma di Trento ai competenti uffici comunitari lo scorso mese di dicembre.
Nel frattempo, le deliberazioni
appena adottate dalla Giunta
Provinciale consentono comunque di raccogliere le istanze e di procedere all’istruttoria
Aiuti
Quota
Quota
liquidati
FEOGA
STATO
(€)
(€)
(€)
4.897.748 2.448.874 2.448.874
7.509.424 3.754.712 3.754.712
12.407.172 6.203.586 6.203.586
delle stesse, subordinando la
liquidazione degli aiuti alla
formalizzazione della decisione comunitaria che dovrebbe
portare all’approvazione, completa o parziale, delle modifiche richieste.
Misura 5 (E) – “Zone svantaggiate”
Le principali novità, di sicura,
concreta applicazione in quan-
- il prolungamento del periodo d’impegno
La concessione dell’indennità compensativa ai sensi della misura 5 (E) del PSR ha
avuto inizio nell’anno 2000 e
pertanto la maggioranza delle aziende ha concluso nel
2004 l’impegno quinquennale previsto. A queste aziende
viene ora data la possibilità
di prolungare tale impegno
di uno o di due anni e quindi
di beneficiare dell’aiuto fino
a tutto il 2006 (anno di conclusione del piano);
- l’accoglimento di nuovi
impegni quinquennali
E’ ancora possibile, per i soggetti che non hanno mai
beneficiato dell’indennità
compensativa prevista dal PSR,
presentare una domanda iniziale sottoscrivendo la cosiddetta “clausola di adattamento per il nuovo periodo di programmazione”. Ciò significa
che dovranno impegnarsi fin
d’ora a rispettare le regole stabilite dal futuro Piano di Sviluppo Rurale (2007-2013);
- l’elevazione del premio
massimo aziendale
L’indennità compensativa
massima concedibile è stata
elevata da 14.000 a 18.000 ¨
per azienda;
- l’applicazione del parametro di svantaggio in base
alla pendenza media dei
terreni coltivati
Grazie alla disponibilità dei
dati relativi alle particelle
catastali in formato digitale, è
possibile per il 2005 applicare
il parametro di svantaggio che
tiene conto della pendenza
media dei terreni coltivati dall’azienda. Esso può assumere
valore 1 (per pendenze medie
inferiori all’8%), 1,15 (per pendenze medie dall’8 al 13 %)
oppure 1,3 (per pendenze superiori al 13%). In pratica, l’applicazione di questo parametro permetterà di riconoscere
alle aziende che operano nelle situazioni più difficili (pendenza media pari almeno
all’8%) incrementi dal 15 al 30%
rispetto all’indennità compensativa concessa nel 2004.
Le innovazioni che seguono
sono invece per così dire “sub
iudice” in quanto contenute nella proposta di modifica del PSR:
- elevazione dell’importo
massimo per ettaro di superficie coltivata
Limitatamente alle superfici a
foraggiere è previsto un incremento da 450 €/ha a 600 €/ha;
- incremento dell’importo
concesso alle aziende
zootecniche da latte commisurato ai costi che le
stesse sostengono per il
conferimento giornaliero
del prodotto
Nel comparto della zootecnia
da latte, le ultime annate si
sono configurate come fortemente negative sul piano della redditività per gli allevatori.
A fronte di una situazione caratterizzata dal permanere di
costi elevati, il prezzo del latte è rimasto stagnante quando non si è ulteriormente ridotto, pregiudicando la
redditività di gran parte delle aziende. Tra le voci di costo difficilmente comprimibili
per le aziende zootecniche di
montagna vi sono quelle relative alla raccolta del latte.
Si considera pertanto un’indennità aggiuntiva per le
aziende zootecniche da latte
che conferiscono il proprio
prodotto ad imprese (caseifici) di trasformazione.
L’entità di tale intervento “addizionale” si attesta attorno ai
55-60 € per ettaro di superficie foraggiera per le aziende
che attuano un conferimento
giornaliero. La cifra raddoppia nel caso delle aziende
che conferiscono il proprio
prodotto due volte al giorno.
Misura 6 (F) – “Misure agroambientali”
Queste, in sintesi, le principali
novità:
- analogamente a quanto previsto per l’indennità compensativa, e previa sottoscrizione
della clausola di adattamento
per il prossimo periodo di
programmazione, sarà possibile accogliere nuovi impegni agroambientali. Ancora per il 2005, non si pone
invece il problema del prolungamento degli impegni già assolti nel 2004 in quanto le prime domande iniziali ai sensi
di questa misura sono state
presentate a partire dal 2001;
- per questioni di carattere
organizzativo, l’istruttoria
delle domande relative alla
sottomisura 6.1. “Introduzione e/o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica”, alle azioni 6.3.2. “Recupero e conservazione del
castagneto” e 6.3.3 “Costituzione e/o mantenimento di
siepi” nonché di quelle riguardanti lo “sfalcio biologico” non
sarà più effettuata dall’Ufficio Per la Qualità delle
Produzioni Agroalimentari
bensì dal Servizio Strutture,
Gestione e Sviluppo delle
Aziende Agricole;
- nella richiesta di modifica del
PSR più volte richiamata si
prevede la possibilità di
estendere i sostegni agroambientali, nell’ambito della sottomisura 6.4. “Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione”, ai Bovini di razza grigio alpina, alle capre di
razza pezzata Mochena e
alle pecore Fiemmesi
“Tingole” (Riquadro 3)
TERRA TRENTINA
to non dipendenti dalla decisione comunitaria sopra citata,
riguardano:
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LEGGI&PROVVEDIMENTI
Riquadro 3
NUOVI AIUTI PER LE RAZZE ANIMALI LOCALI
MINACCIATE DI ESTINZIONE
Azione 6.4.5. Bovini di razza Grigio Alpina
Caratteristiche principali
E’ una razza a duplice attitudine: carne e latte con prevalenza di questa seconda produzione. Si
tratta di animali rustici, frugali e ottimi pascolatori sia in virtù degli unghioni particolarmente duri
di cui sono dotati sia per l’innato istinto alla ricerca del foraggio e all’efficiente utilizzo di foraggi
anche grossolani.
Le medie produttive delle bovine sottoposte a controlli funzionali sono inferiori a quelle delle
principali razze da latte allevate in provincia (Bruna e Frisona). La produzione media annua di
latte si attesta attorno ai 4500 Kg.
Beneficiari
Imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano bovini di razza Grigio Alpina
iscritti al Libro genealogico e sottoposti ai controlli funzionali che si impegnino, salvo casi di forza
maggiore, a:
- mantenere in allevamento individui della razza considerata per un periodo di cinque anni
- riprodurre detti capi in purezza
Consistenza capi (in Provincia di Trento): 450 capi di cui 302 vacche
Entità degli aiuti: fino a 180 €/UBA
TERRA TRENTINA
Azione 6.4.6. Capre di razza Pezzata Mochena
Caratteristiche principaliLa popolazione caprina Pezzata Mochena/Pletzet goes van der Bernstol
appartiene tipicamente al ceppo alpino. Ampiamente documentata negli anni 50-60, la capra Pezzata Mochena è ancora presente nella Valle del Fersina (conosciuta anche come Valle del Mocheni)
e nelle zone limitrofe del Pinetano e del Perginese (Alta Valsugana). In queste aree, tale razza
rappresenta un’interessante opportunità di coniugare l’esigenza di disporre di un tipo di animale
robusto, adatto alle condizioni di un allevamento estensivo, con valori di tipo testimoniale e di
identificazione territoriale. Il sistema di allevamento è di tipo estensivo con stabulazione invernale
e primaverile con utilizzo di pascoli di varia altitudine. L’attitudine produttiva è duplice: carne e
latte.
Dal punto di vista dei caratteri morfologici, la capra Pezzata Mochena presenta orecchie portate
erette con sviluppo normale del padiglione auricolare. Le corna, quasi sempre presenti, sono del
tipo a sciabola portate all’indietro e leggermente divaricate. Il mantello può presentare vari tipi di
pezzatura e diluizione anche variamente combinati tra loro. La lunghezza del pelo è variabile con
la prevalenza di soggetti a pelo lungo. I soggetti di Pezzata Mochena mettono in evidenza una
costituzione robusta che si avvicina a quelle delle razze di maggiore taglia dell’Arco Alpino:
Verzasche e Frisa Valtellinese.
Beneficiari
Imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Pezzata
Mochena iscritti al Registro anagrafico provinciale e che si impegnano a sviluppare gli allevamenti
caprini orientando la razza in allevamento verso la Pezzata Mochena e riproducendola in purezza
per incrementare il mantenimento sul territorio di tale razza autoctona.
Consistenza capi: circa 80 capi
Entità degli aiuti: fino a 370 €/UBA
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Azione 6.4.7. Pecore di razza Fiemmese “Tingola”
Caratteristiche principali
Le informazioni sulle origini più antiche della razza sono scarse. Testimonianze dirette riferiscono
di pecore allevate sin dai primi anni del ‘900 in Val di Fiemme e Val di Fassa con caratteristiche
simili alla Kärntner Brillenschaf, a sua volta simile alla Villnösser Schaf, altrimenti detta “pecora di
Lamon”.
Dal punto di vista delle caratteristiche di razza, la pecora fiemmese è un animale di taglia media.
La testa è acorne sia nei maschi che nelle femmine, è macchiata di nero e le orecchie sono lunghe
e pendenti. Il mantello è bianco con macchie scure più o meno diffuse nella testa e negli arti. Il
vello è di qualità piuttosto grossolana e ricopre tutto il corpo e la parte superiore degli arti.
La “Tingola” è adatta a lunghi periodi di alpeggio, in quanto il fitto vello ne consente l’adattamento
alle basse temperature. Il maschio produce in media 5 Kg/anno di lana sudicia in due tose, la
femmina ne produce 4 Kg. Da molto tempo la lana non rappresenta più una vera produzione e
l’allevamento è principalmente indirizzato verso la produzione di carne, in particolare quella d’agnello. La produzione di latte è destinata solamente all’alimentazione della prole.
BeneficiariImprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza
Fiemmese “Tingola” iscritti al Registro anagrafico provinciale e che si impegnano a sviluppare gli
allevamenti caprini orientando la razza in allevamento verso la Fiemmese “Tingola” e riproducendola in purezza per incrementare il mantenimento sul territorio di tale razza autoctona.
Consistenza capi: circa 70 capi
Entità degli aiuti: fino a 200 €/UBA
Azioni di supporto
Anche nel 2005, a coloro che nel
2004 hanno beneficiato dei premi relativi ad almeno una delle
due misure, saranno inviate la
modulistica precompilata e tutte le informazioni utili per la
corretta compilazione e presentazione delle istanze di aiuto
entro il termine ultimo fissato al 13 aprile 2005.
In aggiunta rispetto agli anni
precedenti, molti agricoltori ed
allevatori si ritroveranno tra le
mani anche una breve nota informativa riguardante l’osservanza della buona pratica agricola, impegno ritenuto essenziale per poter beneficiare dell’indennità compensativa.
Come già evidenziato (riquadro
1), l’aiuto è infatti concesso agli
imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate e che,
oltre a garantire la coltivazione
di almeno due ettari di superficie agraria utilizzata per almeno
5 anni, utilizzano pratiche compatibili con la necessità di salva-
guardare l’ambiente e di conservare lo spazio naturale.
Il livello minimo di queste
pratiche è costituito dalle
cosiddette Buone Pratiche
Agricole normali (BPAn).
Le BPAn sono contenute, per
ciascun specifico settore produttivo, nell’allegato 1 del PSR
e l’osservanza delle stesse è
oggetto di controllo a campione in azienda.
Precisamente, tale verifica è
effettuata sulla base della “lista
di controllo” sottoriportata:
NORME DI AVVICENDAMENTO COLTURALE
· Sono state rispettate le norme di avvicendamento colturale previste dalla BPA?
[ ] SI
[ ] NO
CARICHI MASSIMI DI BESTIAME
· Rispetto ai livelli massimi consentiti dalla BPA, è stata riscontrata un’eccedenza
nel carico di bestiame?
[ ] SI
[ ] NO
[ ] SI
[ ] SI
[ ] SI
[ ] NO
[ ] NO
[ ] NO
[ ] SI
[ ] SI
[ ] SI
[ ] NO
[ ] NO
[ ] NO
[ ] SI
[ ] NO
[ ] SI
[ ] SI
[ ] SI
[ ] NO
[ ] NO
[ ] NO
DIMOSTRAZIONE DELLE CONCIMAZIONI E DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI
· Sono state effettuate concimazioni chimiche?
· Sono presenti le registrazioni d’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci?
· Sono stati effettuati trattamenti alle colture?
· I principi attivi impiegati sono autorizzati per le colture sulle quali sono stati
distribuiti?
· Sono state rispettate le dosi indicate in etichetta?
· Sono stati rispettati i tempi di carenza?
NORME DI DISERBO
· Sono stati effettuati diserbi chimici?
· I principi attivi impiegati sono autorizzati per le colture sulle quali sono stati
distribuiti?
· Sono state rispettate le dosi indicate in etichetta?
· Sono stati rispettati i tempi di carenza?
TERRA TRENTINA
- OSSERVANZA DELLA BUONA PRATICA AGRICOLA
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LEGGI&PROVVEDIMENTI
NORME IN MATERIA DI AMBIENTE
· Esistono locali idonei per la conservazione dei prodotti fitosanitari?
· Esistono strutture idonee allo stoccaggio degli effluenti zootecnici?
· Qualora l’azienda sia dotata di un proprio impianto di stoccaggio dei fanghi
questo ha capacità e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei fanghi?
· Sono state rispettate le norme per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali
non pericolosi?
· Sono rispettate la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi?
[ ] SI
[ ] SI
[ ] NO
[ ] NO
[ ] SI
[ ] NO
[ ] SI
[ ] SI
[ ] NO
[ ] NO
I risultati della verifica sono poi riassunti, all’interno del rapporto di visita e controllo, come sotto riportato:
RISULTATO DELLA VERIFICA:
[ ] L’azienda, controllata ad impressione visiva, osserva la Buona Pratica Agricola.
[ ] L’azienda, controllata ad impressione visiva, non osserva la Buona Pratica agricola.
Si richiede pertanto al responsabile del Servizio/Settore di disporre un’ulteriore verifica.
[ ] Circostanze particolari e contingenti non hanno consentito di verificare i punti seguenti
........................................ (specificare nelle annotazioni i motivi), pertanto il controllo verrà
concluso in data successiva.
Pur suggerendo la lettura completa dell’allegato al PSR sulla
BPAn (disponibile sul sito
www.trentinoagricoltura.it oppure presso gli Uffici agricoli
periferici e presso l’Ufficio tecnico e per l’agricoltura di mon-
tagna), la nota riporta alcune
semplici informazioni che, se a
volte possono sembrare scontate, si propongono almeno
l’obiettivo di mantenere costante l’attenzione degli agricoltori
verso quegli atteggiamenti ed
accorgimenti minimi che sono
richiesti per la concessione di
un aiuto considerato sicuramente importante se non addirittura vitale per chi opera in aree
caratterizzate da svantaggi naturali permanenti (riquadro 4).
Riquadro 4
NOTA INFORMATIVA SULL’OSSERVANZA
DELLA BUONA PRATICA AGRICOLA
TERRA TRENTINA
- NORME DI AVVICENDAMENTO COLTURALE
Soprattutto nel settore orticolo e in quello dei seminativi in genere, la rotazione delle colture è
importante per il mantenimento della fertilità del terreno nel tempo e per ovviare a molte
problematiche di coltivazione quali, ad esempio, il contenimento dei parassiti, il controllo delle
infestanti, la migliore produzione e per evitare la cosiddetta “stanchezza del terreno”.
Il programma di concimazione e la definizione del piano di rotazione sono effettuati in funzione
delle diverse esigenze nutritive degli ortaggi, essendo questi classificati in grandi, medi e piccoli
consumatori di elementi nutritivi.
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Fabbisogno nutritivo elevato
Cavoli
Patate
Sedano rapa
Porri
Cetrioli
Rape
Zucche
Pomodoro
Fabbisogno nutritivo medio
Carote
Cipolle
Aglio
Rape rosse
Rapanelli
Insalate
Finocchi
Spinaci
Fabbisogno nutritivo scarso
Fagioli
Piselli
Fave
- CARICHI MASSIMI DI BESTIAME
Il carico massimo di bestiame previsto dalla BPAn non può oltrepassare le 3 UBA per ettaro di
superficie foraggiera.
Si ricorda comunque che l’entità dell’indennità compensativa è modulata anche in funzione del
carico di bestiame: le aziende con carichi fino a 2 UBA per ettaro di superficie foraggiera sono
premiate mentre sono fortemente penalizzate le aziende con carichi superiori alle 2,5 UBA/ha.
- DIMOSTRAZIONE DELLE CONCIMAZIONI E DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI
La BPAn prevede che le concimazioni siano equilibrate ed adeguatamente valutate in base alle
caratteristiche del terreno ed alla tecnica colturale adottata.
L’apporto di discrete quantità di sostanza organica ben umificata è in genere utile in tutte le situazioni soprattutto per le colture orticole e nella concimazione di fondo delle colture frutticole.
Per la fertirrigazione è consigliato l’uso di apparecchiature dosatrici in modo da soddisfare le
esigenze nutrizionali della coltura nelle diverse fasi dello sviluppo, evitando le perdite e gli inquinamenti ambientali.
Nel settore delle produzioni foraggiere è fissato il limite massimo di 300 unità di azoto per ettaro,
compresi gli apporti effettuati attraverso i concimi organici.
Relativamente alla gestione delle deiezioni zootecniche, la BPAn riprende le norme del Piano
provinciale di risanamento delle acque. Particolare attenzione va riservata:
- alla capacità di stoccaggio dei contenitori (vasche) per i liquami la cui capacità utile complessiva
non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto dall’allevamento in quattro mesi;
- alla modalità di spargimento del liquame e del letame che deve essere attuato in modo da evitare
danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee. Le principali indicazioni della BPAn in
tema di difesa delle colture riguardano:
- la preferenza ai prodotti appartenenti alle classi Nocivo, Irritante e Non classificato
- l’osservazione costante di ciò che avviene in campagna al fine di valutare la gravità di un’eventuale infezione o infestazione e quindi valutare al meglio la strategia di difesa
- la preferenza, nel caso delle malattie fungine, agli interventi preventivi sulla base delle condizioni climatiche e degli stadi fenologici più sensibili per le diverse specie
NB. In generale, gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91 nonchè quelli
che aderiscono ai protocolli di autodisciplina per i diversi settori e ne rispettano le rispettive norme tecniche, che
si rifanno ai principi della lotta integrata, ottemperano anche alle norme previste dalla BPAn (comprese quelle
relative alla registrazione delle operazioni effettuate)
- NORME DI DISERBO
Gli interventi di diserbo prevedono in genere l’impiego di prodotti non residuali (naturalmente
autorizzati per la coltura e di norma appartenenti alle classi tossicologiche Xn ed Nc) in un contesto di lotta alle infestanti che prevede l’abbinamento di mezzi agronomici, meccanici e chimici.
- NORME IN MATERIA DI AMBIENTE
Oltre al discorso relativo alle vasche per il contenimento degli effluenti zootecnici di cui si è parlato sopra, l’aspetto che riguarda la maggior parte degli agricoltori è quello relativo all’esistenza di
locali idonei per la conservazione dei prodotti fiitosanitari. E’ bene ricordare che la corretta conservazione delle confezioni dei prodotti fitosanitari deve osservare le seguenti norme:
- occorre disporre di un apposito locale possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. Qualora non si disponga di un apposito locale i prodotti fitosanitari possono essere conservati, chiusi a chiave, dentro un armadio in metallo;
- la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave, in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali; sulla porta (anche dell’armadio) deve essere collocata la
scritta “veleno” e l’immagine di un teschio con le ossa incrociate;
- utilizzare locali arieggiati, per impedire il ristagno di vapori nocivi, e lontano dalle fonti di calore;
- non utilizzare MAI ambienti nei quali vengono immagazzinate sostanze alimentari (mangimi compresi)
Ulteriori e più precise informazioni riguardanti l’utilizzo dei prodotti fitosanitari si possono trovare nella
“GUIDA ALLA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI IDONEITA’ ALL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI” a
cura del Servizio Vigilanza e Promozione dell’Attività Agricola - Ufficio Fitosanitario Provinciale.
TERRA TRENTINA
NB. In generale, gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/92 nonchè quelli
che aderiscono ai protocolli di autodisciplina per i diversi settori e ne rispettano le rispettive norme tecniche, che
si rifanno ai principi della lotta integrata, ottemperano anche alle norme previste dalla BPAn (comprese quelle
relative alla registrazione delle operazioni effettuate)
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