A causa di una grave malattia di mia suocera mi sono stati concessi

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A causa di una grave malattia di mia suocera mi sono stati concessi
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
ESENZIONE DALLE NOTTI GODENDO DELLA LEGGE 104
QUESITO
(posto in data 23 gennaio 2015)
A causa di una grave malattia di mia suocera mi sono stati concessi
i benefici della legge 104. Il direttore facente funzioni del servizio in cui
lavoro mi ha detto che per essere esentato dal lavoro notturno devo fare
una domanda scritta al direttore della struttura e al direttore medico e
sarà discrezione di costoro concedermi l’esenzione dal lavoro notturno.
È vero? Non fa parte dei benefici di chi usufruisce della 104 l’esenzione
dal lavoro notturno?
RISPOSTA
(inviata in data 28 gennaio 2015)
La tesi sostenuta dal direttore della struttura complessa presso cui
lavora il dirigente che ha posto il quesito è priva di ogni fondamento
giuridico. Nella situazione prospettata nel quesito, nella quale è stata
accertata una condizione di grave disabilità ed in relazione a questa
sono stati concessi i benefici previsti dall’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, il dirigente che fruisce di tali benefici ha diritto
ad essere esonerato dal lavoro notturno, e tale diritto non è e non può
essere subordinato ad alcuna valutazione di merito.
Il comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo 23 marzo 2001,
n. 151, che disciplina i casi di esonero dal lavoro notturno, dispone
infatti che: Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La discrezionalità è prerogativa esclusiva del lavoratore, che può
decidere se avvalersi o meno di questo diritto, ed è tenuto soltanto ad
informare della sua decisione coloro che hanno l’esigenza di sapere se
possono o meno contare su una determinata prestazione lavorativa
nel predisporre i turni di servizio. Ovviamente tale comunicazione
dovrà essere in forma scritta, e deve esse inviata soltanto al direttore
della struttura di appartenenza.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. divieto di adibire al lavoro notturno donne in stato di gravidanza
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'
accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino.
2. soggetti che non possono essere obbligati al lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. esonero dal lavoro notturno di chi ha a carico un disabile
Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice
o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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