AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Lavoro notturno

Transcript

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Lavoro notturno
Agenda
14/01/2013
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Lavoro notturno
Trasporto merci
Si considera notturno il lavoro eseguito dalle 22 alle 6.
Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le maggiorazioni percentuali sottoindicate, da calcolare su 1/168
della retribuzione globale mensile.
Tipologia
notturno (escluso il personale viaggiante):
- non compreso in turni avvicendati
- compiuto dal guardiano
- compreso in turni avvicendati
%
25
20
15
Note alla tabella
- Notturno del guardiano: la maggiorazione del 20% è cumulabile con quelle per lavoro straordinario e festivo.
- Le maggiorazioni per lavoro notturno non si applicano al personale che usufruisce del trattamento di trasferta.
Logistica
Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6 (dalle ore 20 alle 5 per i magazzini situati entro un recinto
portuale).
Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili con quelle per
lavoro straordinario e festivo), da calcolare sulla quota oraria della retribuzione individuale (minimo di retribuzione,
indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi).
Tipologia
notturno
notturno compiuto dal guardiano
%
25
25
A decorrere dal 1º gennaio 2013 si applicano le norme in materia di lavoro notturno, comprese le maggiorazioni, del
settore Trasporto merci.
Restano peraltro in vigore le seguenti norme specifiche del settore Logistica:
- all'impiegato comandato a prestare servizio in ore notturne non in prosecuzione dell'orario di lavoro o senza
tempestivo preavviso o nei giorni festivi deve essere corrisposto, oltre alle maggiorazioni previste, un compenso pari al
50% o al 100% della retribuzione giornaliera di fatto, a seconda che la prestazione abbia avuto una durata inferiore o
superiore alle 4 ore consecutive; qualora i medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta, per tutte le ore di
servizio si farà luogo al trattamento previsto per lo straordinario, notturno e festivo;
- all'operaio chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, che per motivi non a lui imputabili non effettui alcuna
prestazione, sarà corrisposta un'indennità non inferiore a 2 ore di retribuzione di fatto.
Per i magazzini situati entro un recinto portuale è confermata la decorrenza del lavoro notturno dalle 20.00 alle 24.00
e dall'1.00 alle 5.00.
TuttoLavoroOro 12/2012
INDICITALIA
Pagina 1 di 1