Le pillole di - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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Le pillole di - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Le pillole di
Notizie, commenti, istruzioni ed altro
Numero 18 - 2009
Direttore responsabile: Edi Sommariva
Il lavoro notturno
MINIGUIDA
Area Lavoro
a cura di
Silvio Moretti
e Federico Salis
Introduzione
L'art. 2108 cod. civ., demanda alla legge e alla contrattazione collettiva
l'individuazione dei limiti entro i quali è consentito il lavoro notturno, della sua durata
e della misura della maggiorazione.
Il D.Lgs. n. 66/2003 è intervenuto anche in materia di lavoro notturno la cui
disciplina era precedentemente contenuta nel D.Lgs. n. 532/1999.
L'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 66/2003 dà la definizione di lavoro notturno da
intendersi come periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24
e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla
eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.
Inoltre ai sensi dell'art. 1 citato, viene qualificato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che durante il periodo notturno svolga:
•
•
almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale;
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un
minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale (v. anche Ministero del Lavoro circ. n.
13/2000 e nota n. 9009/2008).
Tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è
sufficiente che solo uno dei due sia presente perché il lavoratore debba
essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per i lavoratori
notturni. Infatti, il criterio di definizione del lavoratore notturno da ultimo indicato
(lavoro in periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all'anno) non va a
sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una
prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere
che l'attività in oggetto rientri nell'orario normale di lavoro. Quindi, deve considerarsi
lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il
periodo notturno ma che, nell'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro
notturno (Ministero del Lavoro circolare n. 8/2005).
Qualora il lavoratore notturno svolga solo alcune notti di lavoro in maniera saltuaria e
non regolare ma per un numero di notti inferiori a quello previsto dal CCNL o dalla
legge (80 giorni all'anno) non può essere considerato lavoratore notturno con la
conseguenza che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle 8 ore di lavoro
giornaliere (Ministero del Lavoro nota del 12 aprile 2005).
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Il quadro
normativo
Norme di riferimento
Lavoro notturno
Codice civile 16 Marzo 1942 Art. 2108
DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999, n.532
MINISTERO LAVORO circolare 14 Marzo 2000, n.13
MINISTERO LAVORO circolare 6 Dicembre 2000, n.86
DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 13
DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 11
DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 14
MINISTERO LAVORO circolare 3 Marzo 2005, n.8
MINISTERO LAVORO nota 12 Aprile 2005, n.388
MINISTERO LAVORO nota 2 Luglio 2008, n.9009
MINISTERO LAVORO interpello 8 Agosto 2008, n.29
MINISTERO LAVORO interpello 6 Febbraio 2009, n.4
Sanzioni
DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 18-bis
MINISTERO LAVORO circolare 3 Marzo 2005, n.8
MINISTERO LAVORO interpello 11 Febbraio 2008, n.2
MINISTERO LAVORO nota 2 Luglio 2008, n.9009
MINISTERO LAVORO interpello 20 Marzo 2009, n.22
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Limitazioni
Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto
idoneo mediante accertamento ad opera delle competenti strutture sanitarie
pubbliche o per il tramite del medico competente (art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003).
nota: stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno u.s. n. 146 il decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che istituisce l’Elenco nazionale dei medici
competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (i soggetti che intendono svolgere
la funzione di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro devono comunicare al
Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti e dei titoli che li
legittimano a ricoprire tale ruolo)
Spetta, invece, ai contratti collettivi il compito di stabilire i requisiti dei lavoratori che
possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.
E’ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino. Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
Maternità
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (v. ML interpello n.
4/2009).
Inoltre, nell'ipotesi di genitori separati o divorziati, con figlio convivente di età
inferiore ai dodici anni, il diritto di astensione dal lavoro notturno spetta ad entrambi i
genitori nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il
minore (v. Interpello n. 29/2008).
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Durata
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24
ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo
di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite (art. 13,
D.Lgs. n. 66/2003).
Ai fini del computo della media non viene considerato il periodo minimo di riposo
settimanale quando coincida con il periodo di riferimento più ampio stabilito dai
contratti collettivi.
adempimenti
del datore di
lavoro
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a
spese del datore di lavoro, o attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche o
per il tramite del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria in azienda,
attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, diretti a verificare
l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi (art.
14, D.Lgs. n. 66/2003).
Il datore di lavoro al fine di tutelare il lavoratore deve:
- garantire durante il lavoro notturno, previa informativa alle Rappresentanze sindacali,
un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a
quello previsto per il turno diurno;
- disporre, previa consultazione con le Rappresentanze sindacali, appropriate misure di
protezione personale e collettiva, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni
che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'art. 13, comma 3, D.Lgs.
n. 66/2003.
E’ prevista la possibilità di assegnazione del lavoratore al lavoro diurno qualora
sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche.
Il trasferimento al lavoro diurno è subordinato alla esistenza e alla disponibilità di un
posto di lavoro la cui esecuzione sia relativa a mansioni equivalenti a quelle svolte. In
mancanza di tali condizioni il datore di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro
per giustificato motivo oggettivo.
Spetta infine alla contrattazione collettiva definire le modalità di applicazione di tale
disposizione e individuare le soluzioni alternative nel caso in cui l'assegnazione non
risulti applicabile.
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CCNL Turismo
Argomento
periodo
notturno
lavoratori
notturni
durata
massima
limitazioni
maggiorazioni
lavoro
straordinario
consultazione
sindacale e
informazione
Disciplina
Parte generale - il periodo notturno, è quello specificato per
ciascun comparto nella Parte speciale del CCNL
Pubblici esercizi - il periodo notturno comprende
l'intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del mattino
rinvio alla legge.
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può
superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere.
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il
lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni,
compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno
retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25% fatte
salve le condizioni di miglior favore (art.308 CCNL).
A decorrere dal 1º luglio 2001, per i lavoratori notturni le
maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 308 CCNL
sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.00
alle ore 6.00 del mattino
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione
ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se
notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le
ore 24,00 e le ore 6,00.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è
cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e
la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte
nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a
servizi notturni.
Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il
compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale
stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota
oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell'art. 331.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende
provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10 del
decreto legislativo n. 532/1999.
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Sanzioni
Il nuovo regime sanzionatorio prevede le seguenti violazioni punite con sanzioni penali o
amministrative:
violazione della durata massima dell'orario di
lavoro (media di 48 ore, compreso il lavoro
straordinario, per ogni periodo di 7 giorni)
con riferimento a un periodo non superiore a
4 mesi, elevabili a 6 o a 12 mesi dai contratti
collettivi
(art. 4, comma 2, 3 e 4, D.Lgs. n.
66/2003)
è punita con la sanzione amministrativa da
130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e
per ciascun periodo cui si riferisce la
violazione (art. 18-bis, comma 3)
Non trova applicazione la procedura della diffida
è soggetta alla sanzione amministrativa da
25 euro a 154 euro
violazione relativa al superamento, salva
diversa previsione dei contratti collettivi, del
limite di 250 ore annuali di lavoro
straordinario
(art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003)
Se la violazione si riferisce a più di 5
lavoratori ovvero si è verificata nel corso
dell'anno solare per più di 50 giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da
154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta
(art. 18-bis, comma 6).
Non trova applicazione la procedura della diffida
violazione per il mancato rispetto del diritto
del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore
consecutive ogni 24 ore
(art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003)
violazione del divieto di adibire le donne al
lavoro,
dalle
ore
24
alle
ore
6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del
bambino
(art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003)
violazione delle disposizioni relative ai limiti
di durata del lavoro notturno
(art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs. n.
66/2003)
è punita con la sanzione amministrativa da
25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo
di 24 ore (art. 18-bis, comma 4)
è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con
l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro (art.
18-bis, comma 1)
E’ applicabile il procedimento prescrittivo di cui al D.Lgs. n.
758/1994, come modificato dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 124/2004 in quanto in riferimento alla
condotta, sebbene ormai esaurita, può essere impartita la
c.d. prescrizione ora per allora che consente l'estensione del
beneficio anche nelle ipotesi di reintegrazione fittizia
dell'ordine giuridico violato
è soggetta alla sanzione amministrativa da
51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per
ogni lavoratore adibito al lavoro notturno
oltre i limiti previsti (art. 18-bis, comma 7)
risulta applicabile l'istituto della diffida
violazione dell'obbligo di verificare lo stato di
salute dei lavoratori notturni a cura e a spese
del datore di lavoro, o attraverso le strutture
sanitarie pubbliche o per il tramite del medico
competente, attraverso controlli preventivi e
periodici, almeno ogni due anni
(art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003)
è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con
l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro (art.
18-bis, comma 2)
trova piena applicazione la procedura estintiva del resto
mediante prescrizione obbligatoria
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EST è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
per i dipendenti dalle Aziende del Commercio,
Turismo e Servizi.
EST nasce come Associazione, nel 2005,
seguendo il dettato del CCNL del Terziario e del
Turismo sottoscritti dalle Associazioni delle
Aziende:CONFCOMMERCIO, FIPE, e FIAVET, e
dai Sindacati dei Lavoratori: FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL e UILTUCS UIL.
Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di
Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori del
Commercio, Turismo e Servizi ed è regolato da
uno Statuto e da un Regolamento.
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