Consiglio di Stato-sentenza 2aprile2010n1900

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Consiglio di Stato-sentenza 2aprile2010n1900
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 2 aprile 2010 n. 1900:- Pres. Barbagallo, Est. Castriota
Scanderbeg - Codella (Avv. Rienzi) c. Istituto di Stato per la Cinematografia e La Televisione Roberto
Rossellini e Regione Lazio (Avv.ra Stato) e Fondazione Roma - Già Fondazione Cassa di Risparmio di Roma
(n.c.) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, n. 7614 del 2009).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2010, proposto da:
Ludovico Codella, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in
Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Istituto di Stato per la Cinematografia e La Televisione Roberto Rossellini e la Regione Lazio, in persona dei
rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Fondazione Roma - Già Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Cariro);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 7614/2009, resa tra le parti, concernente
ACCESSO DOCUMENTI COPIE VERBALI CONSIGLIO D'ISTITUTO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione Roberto
Rossellini e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Consigliere di Stato Giulio Castriota
Scanderbeg e udito per le parti l’avv. Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tar del Lazio n. 7614 del 2009 che ha dichiarato in parte improcedibile ed ha in
parte respinto il ricorso prodotto dai signori Ludovico Codella e Vincenzo Zazzarino, nella loro qualità di
componenti il Consiglio di Istituto dell’Istituto di Stato di cinematografia "Roberto Rossellini", avverso la nota
del 2 marzo 2009 con la quale il predetto istituto ha respinto – fatta eccezione per i verbali del Consiglio di
Istituto relativi al 2008 – l’istanza di accesso formulata dai predetti ricorrenti ai fini della acquisizione di varia
documentazione amministrativa nonché avverso la nota regionale del 30 marzo 2009, con la quale si
riconnette natura esplorativa alla proposta istanza di accesso, così sostanzialmente restando convalidata la
già assunta determinazione negativa dell’Istituto.
Assume l’ appellante, reiterando i motivi di doglianza di primo grado, che erroneamente il Tar non avrebbe
assecondato la sua pretesa ostensiva, funzionale ad una più proficua realizzazione dei compiti di istituto
disimpegnati nella veste di componente Consiglio di Istituto dell’Ente predetto.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.
Va premesso che con la impugnata decisione il Tar ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso di primo
grado, adducendo a motivazione di tale decisum: a) che i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto richiesti
dai ricorrenti di primo grado con la istanza ostensiva a suo tempo prodotta sono stati medio-tempore esibiti, di
tal che sarebbe cessata per questa parte la materia del contendere; b) che del pari sarebbe stato consentito
l’accesso alla convenzione tra l’Istituto <R. Rossellini> e la Ca.Ri. Ro. per la formazione di una mediateca
presso l’istituto, donde le analoghe conclusioni sulla improcedibilità del ricorso anche per questa parte; c) che
in ordine agli esposti alle competenti autorità ed istituzioni relativi ai teatri con copertura in eternit o simili
materiali contenenti amianto o altre sostanze pericolose per la salute, era da assumere la medesima
conclusione di improcedibilità del ricorso, dal momento che < in allegato n. 25 al ricorso il fascicolo di parte
ricorrente contiene una serie di documenti in date varie relativi ai lavori di rimozione dei controsoffitti
pericolanti ed ai lavori di incapsulamento dei tetti in eternit degli edifici dell’istituto siti in via della Vasca Navale
in Roma>.
Per il resto i primi giudici hanno respinto il ricorso avverso il diniego d’accesso argomentando essenzialmente
sulla base della asimmetria esistente tra i poteri del Consiglio di Istituto ( desumibili dall’art. 6 del d.P.R. 31
maggio 1974 n. 416) e gli atti oggetto dell’actio ad exibendum, non correlati con l’esercizio dei munera affidati
ai componenti il Consiglio di Istituto. In tal modo, i giudici di primo grado hanno essenzialmente rilevato la
inesistenza di una situazione giuridica soggettiva collegabile ai documenti oggetto di istanza di esibizione,
viepiù osservando che l’accesso non può tradursi ( art. 24, comma 3, L. 241/90) in uno strumento surrettizio di
sindacato generalizzato sull’azione delle amministrazioni.
L’appellante censura tale decisione, insistendo per la sussistenza di un suo specifico interesse a coltivare il
gravame.
Ma le doglianze non colgono nel segno.
Premesso che la decisione è stata impugnata per la sola parte recante il capo di rigetto (donde deve ritenersi
che sia stata definitivamente soddisfatta la pretesa ostensiva rispetto al capo di domanda oggetto di
declaratoria di improcedibilità), va osservato che la determinazione negativa assunta dall’Istituto intimato fa
leva sulla natura generica della richiesta nonché sull’intento meramente esplorativo della istanza di accesso a
suo tempo prodotta dall’odierno appellante. Il Tar ha validato tale parte del provvedimento, respingendo il
ricorso avverso il diniego di accesso in relazione agli atti ed ai documenti di cui ai nn. 2,3,4 e 6 dell’elenco di
documenti contenuto nella istanza di accesso del 9 gennaio 2008.
Ritiene il Collegio che tale decisione sia corretta e che l’appello non meriti pertanto di essere accolto.
In materia d’accesso è infatti pacifico, da un lato, che l’istanza ostensiva non deve essere uno strumento
surrettizio di sindacato generalizzato ( art. 24, comma 3 L. 241/90) sull’azione amministrativa; dall’altro, che i
documenti oggetto di istanza da indicare puntualmente a cura dell’accedente devono essere già formati ed in
possesso della amministrazione; in definitiva, non si può chiedere alla amministrazione, a mezzo dell’accesso,
di elaborare documenti nuovi, proiezioni su dati diversi in suo possesso.
Nel caso di specie ricorrono le richiamate ragioni ostative all’accoglimento della istanza di accesso ai
documenti prodotta dall’odierno appellante ( per la parte ancora sub iudice).
Anche a prescindere dal dato (negativamente valutato dal Tar) del non immediato nesso tra la
documentazione richiesta e le funzioni proprie dei componenti il Consiglio di Istituto ( desumibili dall’art. 6 del
DPR 416/74), questione che evidentemente si riverbera negativamente sullo stesso interesse ostensivo
dell’appellante, rileva in senso ancor più dirimente la circostanza, che emerge chiaramente dalla lettura della
istanza predetta, secondo cui la richiesta si rivela per questa parte inammissibilmente generica, in quanto
rivolta per larga parte alla indistinta acquisizione di documenti della cui concreta esistenza dubitano gli stessi
istanti ( come è evidente dalle stesse formule utilizzate " le convenzioni eventualmente stipulate…."). Inoltre, il
fatto che i richiedenti rivolgono la loro istanza non già con riguardo a documentazione certamente esistente ed
in possesso dell’Istituto, ma fanno riferimento generico nella istanza ad una documentazione dalla quale sia
possibile evincere "la percentuale di studenti che seguono con continuità, la congruità dei moduli rispetto ai
percorsi di qualifica, la percentuale di docenti interni ed esterni che effettuano i corsi, il gradimento degli
studenti" è ulteriormente sintomatico della natura in ammissibilmente esplorativa della istanza di esibizione.
In definitiva, lo strumento dell’accesso nel caso di specie è stato in parte piegato al perseguimento di una
generica attività informativa che, quand’anche legittima, deve assumere forme diverse di esercizio (e di tutela
giurisdizionale).
In definitiva, il ricorso in appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in considerazione del particolare epilogo della vertenza
e della natura della materia trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in
epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere