INTERESSI LEGALI Variazione del tasso dal 1° gennaio 2014

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INTERESSI LEGALI Variazione del tasso dal 1° gennaio 2014
INTERESSI LEGALI
Variazione del tasso dal 1° gennaio 2014
Dal 1° gennaio 2014 cambia il tasso d’interesse legale: scende dal 2,5% all’1%. Occorre
prestare attenzione al calcolo degli interessi nel caso di ravvedimento operoso perfezionato
nel 2014.
Dal 1° gennaio 2014 sanare un mancato versamento con il ravvedimento operoso costa di meno
in quanto il saggio di interesse legale passa dall’2,5% all’ 1%. (Decreto del Ministero dell’Economia
e della Finanze 13 dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013)
Di seguito riportiamo la serie storica del saggio degli interessi legali con le relative decorrenze:
Decorrenza
Dal 1° gennaio 1997
Dal 1° gennaio 1999
Dal 1° gennaio 2001
Dal 1° gennaio 2002
Dal 1° gennaio 2004
Dal 1° gennaio 2008
Dal 1° gennaio 2010
Dal 1° gennaio 2011
Dal 1° gennaio 2012
Dal 1° gennaio 2014
Misura del tasso
5%
2,5%
3,5%
3%
2,5%
3%
1%
1,5%
2,5%
1%
La modifica ha ripercussioni anche dal punto di vista fiscale, in particolar modo con riferimento al
calcolo degli interessi da versare a seguito del ravvedimento operoso (che sono da calcolare dal
giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino al giorno in cui
si effettua il pagamento compreso).
E’ bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 296/2008 ha fornito delle precisazioni in
merito alle modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti in sede di ravvedimento operoso.
Il contribuente che abbia commesso un illecito fiscale, può, infatti, regolarizzare gli errori e le
omissioni, ottenendo così una riduzione della relativa sanzione. Occorre però che l’operazione
venga fatta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro
un anno dall’omissione o dall’errore, provveda al versamento della sanzione ridotta
contestualmente al pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale che attualmente è fissato
nella misura del 1% annuo, si applica la seguente formula:
I = (C x R x N) / 365
dove:
•
•
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C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare);
R è il saggio d’interesse legale (nel caso dell’1% espresso come 0,01);
N è il numero di giorni di ritardo;
365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile; a tale fine, è necessario che al
denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche
quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno
bisestile).
Di conseguenza per effettuare il ravvedimento operoso nel 2014 di una ritenuta d’acconto non
versata al 16/12/2013 occorrerà calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che
vanno dal giorno successivo alla scadenza, quindi 17/12/2013 fino al 31/12/2013 (15 giorni) nella
misura dell’2,5% e per i giorni che vanno dall’1/1/2014 fino al giorno di pagamento nella misura
dell’1%.
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti i contribuenti hanno a disposizione tre tipi di definizione
agevolata con una riduzione della sanzione piena del 30%:
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il ravvedimento 'sprint' entro 14 giorni (la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo);
quello breve, dal 15°giorno al 30°giorno successivo alla scadenza (la sanzione è pari al 3%);
il ravvedimento lungo o annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel quale è commessa la violazione (la sanzione è pari al 3,75%).
Il Servizio Fiscale Tributario è a disposizione per informazioni e approfondimenti (011
4513.202-222; [email protected] ;[email protected]).