Le Guide - Il Quotidiano Ipsoa
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Le Guide - Il Quotidiano Ipsoa
Le Guide professionalità quotidiana RAVVEDIMENTO OPEROSO a cura di Stefano Loconte •Chi può farlo •Le violazioni e le omissioni sanabili •Come e quando si applica: - imposte dirette - IVA - imposte di registro, ipotecaria e catastale - IMU - dichiarazioni •Le diverse tipologie Rassegna di giurisprudenza Esempi di calcolo Interessi legali Codici tributo Chiarimenti ministeriali RAVVEDIMENTO OPEROSO SOMMARIO QUADRO DI SINTESI Il ravvedimento operoso: la disciplina.............................................................................. 3 Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista LE REGOLE PER UTILIZZARE L’ISTITUTO Ravvedimento operoso: chi può farlo e come si perfeziona ........................................... 12 Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Giuseppe Pintaudi - Loconte & Partners Violazioni ed omissioni che possono essere sanate......................................................... 15 Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Marco Sagliocco - Loconte & Partners COME E QUANDO SI APPLICA Il ravvedimento operoso in materia di imposte dirette .................................................. 18 Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Angelo Ginex - Loconte & Partners Il ravvedimento operoso in materia di IVA ...................................................................... 21 Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Alessandro Foderà - Dottore Commercialista, Loconte & Partners Il ravvedimento operoso nelle imposte di registro e ipo-catastali ................................. 24 Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Fabio Campagna - Dottore Commercialista, Loconte & Partners Il ravvedimento operoso in materia di IMU ..................................................................... 27 Giovanni Petruzzellis - Studio tributario Forte La regolarizzazione delle dichiarazioni ............................................................................. 30 Carlo Nocera - Studio Legale e Tributario - BARUSCO NOCERA - Professionisti Associati Il ravvedimento operoso delle violazioni formali ............................................................ 33 Giovanni Petruzzellis - Studio tributario Forte Il ravvedimento operoso dell’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero...... 37 Giovanni Petruzzellis - Studio tributario Forte Ravvedimento sprint, breve e nel termine lungo ............................................................ 39 Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma MODALITÀ OPERATIVE Esempi e calcoli.................................................................................................................. Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 1 42 RAVVEDIMENTO OPEROSO STRUMENTI Tabella interessi legali....................................................................................................... 46 Codici tributo..................................................................................................................... 47 LA GIURISPRUDENZA I casi: dalla Suprema Corte al merito ............................................................................... 55 Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Ernesto Sellitto - Avvocato, Studio Legale Associato LA PRASSI Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto 2013, n. 27/E .................................................. 2 63 RAVVEDIMENTO OPEROSO Quadro di sintesi Il ravvedimento operoso: la disciplina Saverio Cinieri Dottore commercialista e pubblicista Il ravvedimento operoso permette al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie evitando l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, versando l'eventuale imposta dovuta entro determinati termini, oltre agli interessi legali, è possibile usufruire di una consistente riduzione delle sanzioni. Intervenendo, da ultimo, con la circolare n. 27/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate si è occupata nuovamente di ravvedimento operoso chiarendo alcuni aspetti che risultavano ancora oscuri, connessi, per lo più, ad errati versamenti da parte dei contribuenti. Può essere utile riepilogare le modalità di funzionamento di tale istituto, che permette al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie evitando l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, versando l'eventuale imposta dovuta entro determinati termini, oltre agli interessi legali, è possibile usufruire di una consistente riduzione delle sanzioni. In base alle regole generali, è possibile usufruire del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, la facoltà di ravvedimento è preclusa nel caso in cui: - la violazione è stata già constatata dall’ufficio preposto; - sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. - sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, etc.) formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati. Nei primi due casi, l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi e ai tributi che sono oggetto di controllo. Non sono invece di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale. È opportuno precisare che la constatazione della violazione, o il controllo di un singolo periodo d’imposta, non preclude la possibilità di usufruire del ravvedimento per periodi d’imposta diversi. 3 RAVVEDIMENTO OPEROSO Violazione Ravvedimento Regolarizzazione entro 30 giorni dalla data della commissione la sanzione è ridotta ad 1/10 (3%) Omesso o insufficiente versamento delle Regolarizzazione entro il termine di somme risultanti dalla dichiarazione a presentazione della dichiarazione relativa titolo di acconto o di saldo all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta ad 1/8 (3,75%) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, entro un anno dall’omissione o dall’errore la sanzione è ridotta ad 1/8 (3,75%) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Il contribuente non è soggetto ad alcuna sanzione in quanto trattasi di errori formali (art. 7, D.Lgs. n. 32/2001) Omessa presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto Regolarizzazione entro 90 giorni la sanzione è ridotta a 25 euro (1/10 di 258 euro), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative al versamento dei tributi dovuti Contribuenti interessati Possono ricorrere al ravvedimento operoso tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i sostituti d’imposta. La condizione da rispettare è che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, ovvero i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. Violazioni e omissioni che possono essere sanate Con il ravvedimento operoso possono essere sanate sia violazioni di natura formale, che non hanno conseguenze sostanziali e che dunque non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, sia violazioni di natura sostanziale che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi. 4 RAVVEDIMENTO OPEROSO Più in dettaglio, è possibile regolarizzare le seguenti violazioni e omissioni: violazioni formali; violazioni "meramente formali" che oltre a non avere risvolti sostanziali non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria; violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte; violazioni relative al pagamento dei tributi; violazioni relative alla presentazione della dichiarazione. Per quanto riguarda le tipologie di tributi, il ravvedimento si può applicare sia alle imposte dirette che all’IVA, alle imposte indirette e all’IMU. In ogni caso, il ravvedimento si perfeziona solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi prescritti dalla normativa; infatti, anche la mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, rende invalido il ravvedimento. Come si perfeziona il ravvedimento In linea generale, il ricorso al ravvedimento operoso consente un notevole risparmio rispetto all’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, in base alle modifiche apportate dalla legge n. 220/2010 (in vigore dalle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011) le sanzioni sono ridotte: - a 1/10 se il ravvedimento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve); a 1/8 se il ravvedimento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo). Inoltre, con le modifiche introdotte all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 dall’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011 (in vigore dal 6 luglio 2011), è stato previsto che in relazione agli omessi (o ritardati) versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione prevista (30%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (c.d. ravvedimento sprint). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, pari al 2,5% dal 1° gennaio 2012, con maturazione giorno per giorno. Ai fini del corretto calcolo, anche nel caso in cui l’anno solare nel quale esso viene esercitato sia bisestile, si applica comunque il criterio unitario per cui gli interessi moratori giornalieri devono essere calcolati al tasso legale suddividendo l’ammontare annuo per 365 giorni (risoluzione 14 luglio 2008, n. 296/E). 5 RAVVEDIMENTO OPEROSO I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti, indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso banche, uffici postali o concessionari. Regolarizzazione delle violazioni formali Sono considerate violazioni formali quelle che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, anche se possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tali violazioni sono punibili e riguardano, ad esempio: - l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante; la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale; la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute. La regolarizzazione delle violazioni formali che sono di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio può avvenire mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al periodo d'imposta interessato. Questa procedura consente di versare la sanzione in misura ridotta. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica. Regolarizzazione delle violazioni meramente formali Le violazioni "meramente formali", oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Queste violazioni, su valutazione dell'Ufficio - da effettuare caso per caso - non sono sanzionabili. Si tratta, in particolare, di errori di compilazione del modello di versamento F24 ovvero del modello di versamento F23 che non incidono dunque sul pagamento del debito tributario complessivo e che, quindi, si configurano come violazioni formali non soggette a sanzione, quali ad esempio: errata indicazione del periodo di riferimento; errata attribuzione ad un solo codice tributo dell'importo a debito o a credito relativo a più tributi. In particolare, nel caso di errore nella compilazione del modello F24, in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta 6 RAVVEDIMENTO OPEROSO imputazione della somma versata, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione dei dati erroneamente indicati sul modello. Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni - Enti Locali” relativi a: - codice fiscale periodo di riferimento codice tributo suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo. Trattandosi di violazioni formali che non comportano alcun debito di imposta gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. A tal proposito, si fa tuttavia rilevare che non è mai possibile correggere il codice fiscale indicato in un modello F24, ovvero correggere elementi riguardanti somme versate ad enti diversi dall'Erario. Ai fini del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto nel modello F23, la comunicazione può essere inviata all'Ufficio periferico il cui codice é stato indicato nel modello stesso. Per quanto riguarda, invece, il ravvedimento per l'errata indicazione del codice ufficio nel modello F23, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui il versamento deve essere correttamente abbinato. Regolarizzazione di violazioni sostanziali Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate, e che incidono dunque sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte, possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione. La dichiarazione integrativa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati: - - utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento; riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria; barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa". Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno, e della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo previsto. 7 RAVVEDIMENTO OPEROSO Le violazioni sostanziali che possono essere sanate sono: - gli errori e le omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 quali: 1) errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; 2) indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno; - gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione quali: 1) omessa o errata indicazione di redditi; 2) errata determinazione di redditi; 3) esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi. Regolarizzazione di violazioni relative al pagamento dei tributi L’omesso o insufficiente pagamento del tributo può essere sanato mediante il versamento spontaneo dell’importo dovuto, nonché degli interessi a titolo di mora, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui lo stesso è effettivamente eseguito, e delle sanzioni in misura ridotta. In ogni caso, non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente. Ai fini del calcolo delle sanzioni ridotte, si fa rilevare che la sanzione del 30% viene ridotta: - ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve); ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo). Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. 8 RAVVEDIMENTO OPEROSO Nota bene In tema di ravvedimento dei versamenti, la circolare n. 27/E/201 3ha chiarito che: relativamente alle dichiarazioni dei redditi e IVA, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel “termine lungo” (e cioè, con la maggiorazione dello 0,4%), detto versamento non è da considerarsi tardivo ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria, pari al 30% dell'importo non versato, deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente; con riferimento alla questione concernente l'erronea determinazione dell'importo necessario per sanare l'irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento; in merito alle conseguenze derivanti nell'ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto a titolo di definizione della pretesa tributaria, con particolare riferimento all’istituto dell’acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997) l'acquiescenza può ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento. Regolarizzazione delle violazioni relative alla presentazione della dichiarazione Qualora la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25 euro, pari a 1/10 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, si fa rilevare che resta ferma l'eventuale sanzione prevista per l'omesso versamento, ridotta a 1/10 (ossia il 3%), dell'imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza e a 1/8 (cioè il 3,75%) dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva. Omessa presentazione del modello F24 a zero Per l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a 5 9 RAVVEDIMENTO OPEROSO giorni lavorativi. Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento, con l’indicazione del codice tributo 8911, della sanzione ridotta a: - 6 euro (1/8 di 51 euro), se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso. Nell'ipotesi in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata il contribuente può effettuarla correttamente presentando un ulteriore modello F24. In tal caso è possibile richiedere all'ufficio locale l'annullamento del primo modello F24 errato. Ravvedimento in diverse tranches Come sostenuto nella risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E, il contribuente può effettuare il versamento in più tranches, a condizione che il dovuto, ivi compresi interessi e sanzioni ridotte, sia pagato nei termini di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. In tal caso, però, il contribuente non beneficia per l’intero della più mite riduzione della sanzione a 1/10 del minimo ove esegua un primo versamento entro 30 giorni dalla commissione della violazione e i restanti in momenti successivi, né della riduzione della sanzione ove solo il primo versamento venga eseguito entro i termini per il ravvedimento. Infine, il contribuente non beneficia del ravvedimento operoso laddove, tra un versamento e l’altro, sopravvenga una verifica fiscale. Ravvedimento parziale Con la risoluzione n. 67/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il ravvedimento, in assenza di indicazioni normative contrarie, può essere anche parziale, fermi restando i termini previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e purché siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Ravvedimento sprint La sanzione contemplata dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero. Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al 15° giorno, tornando pari al 30% (circolare n. 41/E/2011). In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: - le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%); 10 RAVVEDIMENTO OPEROSO - se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%: 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%: 10). Il ravvedimento sprint trova applicazione anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo. 11 RAVVEDIMENTO OPEROSO Le regole per utilizzare l’istituto Ravvedimento operoso: chi può farlo e come si perfeziona Stefano Loconte Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Giuseppe Pintaudi Loconte & Partners La caratteristica principale del ravvedimento operoso è la spontanea attivazione del contribuente che, resosi conto della condotta omissiva o inadempiente, decida di sanarla. Il ricorso all’istituto è tuttavia precluso quando la violazione sia già stata constatata, quando siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche e quando siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. L'evoluzione normativa L’attuale struttura dell’istituto è stata “confezionata” dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 che ne ha disegnato, in maniera organica, gli attuali ambiti applicativi e modalità operative. Prima del citato decreto, il ravvedimento era stato infatti introdotto all’interno di singole norme tributarie come l'art. 48, D.P.R. n. 633/1972 in tema di IVA o l'art. 54, D.P.R. n. 600/1973, in tema di imposte sui redditi, che nei rispettivi testi vigenti fino all’introduzione del D.Lgs. n. 472/97 disponevano la possibilità di sanare talune tipologie di inadempimenti pagando spontaneamente una sanzione ridotta. Le norme oggi in vigore disciplinano in modo unitario la materia delle sanzioni tributarie attraverso il D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie e il D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce le sanzioni previste per specifiche violazioni nell’ordinamento tributario. Tuttavia le evoluzioni normative hanno modificato più volte l’istituto, soprattutto riguardo la misura della riduzione delle sanzioni e la tipologia di imposte e i periodi di imposta cui il provvedimento si applica. Ambito oggettivo di applicazione L’art. 1, D.Lgs. n. 472/1997 statuisce che “il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria”. Ne consegue che l’ambito oggettivo di applicazione del decreto è esteso a tutte le violazioni in materia di tributi escludendo tutte le inadempienze che, ricadendo sotto l’egida della legge n. 689/1981, non si considerano di natura tributaria. 12 RAVVEDIMENTO OPEROSO Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, “potranno essere sanate le violazioni agli obblighi di versamento, agli obblighi strumentali (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione), a quelli dichiarativi e agli obblighi formali, nonché le violazioni relative ai tributi indiretti” (R.Fanelli, in Guide Operative - Sanzioni fiscali, previdenziali e societarie XII Ed., p.94, IPSOA). Profilo soggettivo L’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 sancisce espressamente il principio di personalità della sanzione fiscale attraverso l’assunto “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”; tuttavia le novelle normative introdotte con il D.L. n. 269/2003 hanno integrato il principio statuendo (all’art. 7) che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. Oggi dunque rientrano tra i legittimati attivi: (per le imposte dirette) - persone fisiche e giuridiche titolari di redditi propri; sostituti di imposta; (ai fini IVA) tutti i soggetti passivi del tributo, e cioè: - esercenti attività di impresa; esercenti arti e professioni; soggetti solidalmente obbligati con l’autore della violazione; (ai fini delle imposte indirette) - tutti i contribuenti interessati dalle singole norme di riferimento. Condizioni per l’efficacia La caratteristica principale dell’istituto è la spontanea attivazione del contribuente che, resosi conto della condotta omissiva o inadempiente, decida di sanarla. Viene espressamente stabilito che ostano al ricorso al ravvedimento operoso i casi in cui: - la violazione sia già stata constatata; siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche; siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 abbiano avuto formale conoscenza. Le cause ostative non operano laddove, pur avendo avuto inizio le attività di cui sopra, il contribuente non ne abbia avuto formale conoscenza. Fermo restando quanto detto, in ogni 13 RAVVEDIMENTO OPEROSO caso il comportamento sanante del contribuente dovrà avvenire - a norma dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) - entro: - la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; un anno dalla omissione quando non è prevista dichiarazione periodica; 30 giorni dalla scadenza per ottenere una maggiore riduzione delle sanzioni (solo per le ipotesi di omesso versamento); 90 giorni dalla scadenza per l’omessa dichiarazione annuale. Per poter accedere al regime sanzionatorio di maggior favore previsto dalla norma, il contribuente dovrà porre in essere delle condotte mirate a: - rimuovere la violazione (ad esempio, dovranno essere emesse le fatture non emesse in precedenza); versare la sanzione ridotta, che, come indicato dalla circolare 28/E del 21 giugno 2011, non potrà essere dilazionata ma andrà versata in una unica soluzione; versare il tributo (quando dovuto) e gli interessi di mora calcolati al tasso legale. L’entità della riduzione delle sanzioni è differenziata in relazione al tipo di violazione e al tempo che intercorre tra il momento in cui quest’ultima è stata posta in essere e quello del ravvedimento. In via generale è prevista la riduzione a “un ottavo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione” ovvero un anno dall’omissione o errore quando non è prevista la dichiarazione periodica, mentre è prevista una riduzione a 1/10 del minimo nel caso di omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni, o dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni. 14 RAVVEDIMENTO OPEROSO Le regole per utilizzare l’istituto Violazioni ed omissioni che possono essere sanate Stefano Loconte Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Marco Sagliocco Loconte & Partners Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Tale istituto permette di “sanare” sia violazioni di natura formale sia violazioni di natura sostanziale. È possibile regolarizzare le seguenti violazioni e omissioni: - violazioni formali; violazioni meramente formali; violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte; violazioni relative al pagamento dei tributi; violazioni relative alla presentazione della dichiarazione. Violazioni formali Sono formali le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo ovvero sul pagamento dell’imposta. La regolarizzazione di tali violazioni, le quali risultano essere di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, può avvenire mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni. Esempi di violazioni formali - omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante; - compilazione della dichiarazione mediante un modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale; - mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute. 15 RAVVEDIMENTO OPEROSO Nell’ambito delle violazioni formali, poi, possono essere enucleate quelle meramente formali, intendendo con tale definizione - recata dall’art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 e recepita dall’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997 - “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Questo genus di violazioni necessita, però, di una valutazione a posteriori, in quanto gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria devono valutare in concreto se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo ovvero abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo. Esempi di violazioni che possono essere valutate come meramente formali - tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi quando non sono dovute imposte; tardiva denuncia delle variazioni di redditi fondiari; errata indicazione del periodo di riferimento nel modello F24 o F23; errata attribuzione ad un solo codice tributo dell’importo a debito o a credito relativo a più tributi. Trattandosi di violazioni formali che non comportano alcun debito d’imposta, gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. Violazioni sostanziali Sono sostanziali le violazioni che incidono o sulla determinazione della base imponibile o del tributo o sul pagamento delle imposte. Questo tipo di violazioni può essere regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione. Le violazioni sostanziali che possono essere sanate possono essere sintetizzate in: - errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), quali: a) errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; b) indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta. - errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali: a) omessa o errata indicazione di redditi; b) errata determinazione di redditi; c) esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile. 16 RAVVEDIMENTO OPEROSO Infine, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso è data la possibilità al contribuente di sanare l'omesso o insufficiente pagamento del tributo mediante il versamento spontaneo dell'importo dovuto, nonché degli interessi a titolo di mora, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui lo stesso è effettivamente eseguito, e delle sanzioni in misura ridotta. I tributi che possono essere regolarizzati sono: - imposte dirette dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi; ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta; imposta sul valore aggiunto; imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale. Nel caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione, questa può essere presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, tale violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di: - 22 euro per violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 25,80 euro per violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, pari rispettivamente ad 1/12 e a 1/10 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi così come previsto dal D.L. n. 185/2008. 17 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Il ravvedimento operoso in materia di imposte dirette Stefano Loconte Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Angelo Ginex Loconte & Partners In materia di imposte dirette, possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni inerenti a omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo, le violazioni c.d. formali o meramente formali, nonché le violazioni che incidono sull’entità o sul calcolo del tributo e le violazioni relative alla tardiva presentazione della dichiarazione. L’istituto del ravvedimento operoso può trovare applicazione con riferimento a tutti i tributi, in quanto l’art. 1, D.Lgs. n. 472/1997 dispone che “il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria”. In materia di imposte dirette, possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni inerenti a: - omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo; violazioni c.d. formali o meramente formali; violazioni che incidono sull’entità o sul calcolo del tributo (rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973); violazioni relative alla tardiva presentazione della dichiarazione. L’omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta a partire dal 1° febbraio 2011: - - - allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, qualora il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e si versano, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, i relativi interessi legali e la sanzione stessa (ex art. 11, D.L. n. 16/2012); al 3%, se il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal 15° giorno e, comunque, entro i 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve); al 3,75%, qualora si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 18 RAVVEDIMENTO OPEROSO termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo). Per regolarizzare queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Le violazioni “formali” o “meramente formali”, anche se ininfluenti sull’attività di controllo, possono essere regolarizzate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo di imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato. Le violazioni che incidono sull’entità o sul calcolo del tributo possono essere regolarizzate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale si è verificata la violazione. Entro lo stesso termine i contribuenti devono pagare il tributo (o il maggior tributo), gli interessi e la sanzione ridotta a 1/8 del minimo previsto. In particolare, è possibile regolarizzare i seguenti errori: - - errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; in tali casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta, in misura pari al 3,75% (1/8 della sanzione ordinaria del 30%) della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato, del tributo dovuto e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno; errori ed omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione; in tali casi, la regolarizzazione spontanea comporta il pagamento della sanzione ridotta, in misura pari al 12,50% (1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta o della differenza di credito spettante, del tributo dovuto e dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno. Nell’ipotesi in cui si vogliano regolarizzare, contestualmente, gli errori o le omissioni di cui ai precedenti punti, è necessario presentare un’unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso, le misure delle sanzioni ridotte (3,75% e 12,50%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti. Le violazioni relative alla tardiva presentazione della dichiarazione (con un ritardo non superiore a 90 giorni) possono essere regolarizzate eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari ad 1/10 della sanzione minima di 258 euro), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. In materia di imposte dirette, la regolarizzazione dell’inadempimento deve avvenire entro rigorosi termini: presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 30 giorni dalla scadenza per ottenere una maggiore riduzione delle sanzioni, limitatamente alle ipotesi di omesso versamento; 19 RAVVEDIMENTO OPEROSO - 90 giorni dalla scadenza per l’omessa dichiarazione annuale. Le agevolazioni previste in materia di ravvedimento non operano in presenza delle seguenti cause ostative: - la violazione è stata già stata constata dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa; sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; sono iniziate altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. In merito alla constatazione della violazione, l’Amministrazione finanziaria ha precisato (circolare 10 luglio 1998, n. 180/E) che il ravvedimento è impedito soltanto se detta constatazione sia stata portata formalmente a conoscenza degli interessati, mediante notifica dell’atto di constatazione. Il ravvedimento deve ritenersi consentito pertanto in ordine a quelle violazioni già constatate dall’Amministrazione finanziaria, ma non ancora formalmente portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati. In merito alla causa ostativa costituita dall’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, sempre con la circolare n. 180/E, che, qualora l’accesso, l’ispezione o la verifica interessino specifici periodi di imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi di imposta diversi da quello/i oggetto di controllo. Per quanto concerne le altre attività amministrative di accertamento, la norma si riferisce principalmente alla notifica di inviti, richieste e questionari ex art. 32, D.P.R. n. 600/1973. A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato, sempre con la circolare citata, che le attività preclusive cui la norma fa riferimento devono avere carattere amministrativo, per cui “non costituisce impedimento alla regolarizzazione l’avvio di indagini di natura penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, etc.), dalle quali può eventualmente risultare notizia di una violazione tributaria”. Le indagini di natura penale non sono dunque di ostacolo al ravvedimento. 20 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Il ravvedimento operoso in materia di IVA di Stefano Loconte Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Alessandro Foderà Dottore Commercialista, Loconte & Partners Il ravvedimento risulta fruibile pressoché per tutte le violazioni IVA: dall’omessa presentazione della dichiarazione alla dichiarazione infedele, dall’omissione di adempimenti di natura non dichiarativa alle violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. Violazioni dichiarative In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è possibile “ravvedersi” procedendo alla trasmissione della dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza, con diverse modalità, a seconda che ci si trovi nel caso di: - - dichiarazione con IVA dovuta e non versata, per la quale è applicabile una sanzione ridotta pari al 10% della sanzione min. ordinariamente applicabile (quest’ultima pari al 120% dell’imposta non versata né dichiarata). Chiaramente, oltre alla sanzione ridotta, in sede di ravvedimento occorrerà procedere anche al versamento dell’imposta non versata e degli interessi maturati; dichiarazione senza IVA dovuta o con IVA dovuta ma correttamente versata, per la quale è applicabile una sanzione ridotta a 25,80 euro (1/10 della sanzione minima, pari a 258 euro). Nel caso di dichiarazione infedele, ossia di dichiarazione presentata nei termini, ma con IVA dichiarata inferiore a quella dovuta (o credito superiore a quello spettante), è possibile ravvedersi, integrando la dichiarazione e fruendo dell’applicazione di una sanzione pari al 12,5% (1/8) di quella minima (pari al 100% della differenza di imposta non dichiarata o del credito non spettante se già compensato/rimborsato) entro il termine (perentorio) di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Anche in questo caso, oltre alla sanzione, occorrerà procedere al versamento della imposta dovuta (o al riversamento del credito non spettante) e dei relativi interessi. Ad esempio Una dichiarazione IVA infedele relativa all’esercizio 2011, presentata il 28 settembre 2012, può essere integrata/corretta fruendo del ravvedimento in parola, solo entro il 30 settembre 2013. Oltre tale data, e comunque entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione infedele, sarà possibile 21 RAVVEDIMENTO OPEROSO integrare la dichiarazione ma non si potrà fruire della riduzione delle sanzioni da ravvedimento. Per quanto concerne la dichiarazione di inizio (di variazione o di cessazione) di attività, l’omessa presentazione della dichiarazione o l’indicazione nella stessa di informazioni non complete o inesatte (tali da impedire l’individuazione del contribuente o dei luoghi in cui l’attività è esercitata o le scritture contabili tenute) comporta ordinariamente l’applicazione di una sanzione minima pari a 516 euro, riducibile a 64,5 euro (1/8 del minimo), sempreché la regolarizzazione della dichiarazione avvenga entro un anno dalla data di commissione della violazione. Altre violazioni di obblighi e adempimenti IVA Anche per gli adempimenti di natura non dichiarativa vi è la possibilità di fruire del ravvedimento, con la singolare eccezione della comunicazione annuale dati IVA, per la quale l’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 6/E del 2002, ha stabilito che la natura non dichiarativa di tale comunicazione comporta l’inapplicabilità del ravvedimento. Ma, ad esempio, la stessa Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di sanare l’omissione (oppure la non completa o inesatta comunicazione inviata nei termini) delle comunicazioni delle operazioni con Paesi black-list e dei dati fiscali degli elenchi INTRASTAT (tipici adempimenti IVA non dichiarativi), mediante l’istituto del ravvedimento. Altri adempimenti di natura non dichiarativa, peraltro ben più importanti rispetto alle predette comunicazioni al fine del complessivo funzionamento dell’imposta, godono dell’applicabilità del ravvedimento. Si pensi alle violazioni degli obblighi di fatturazione (omissione o errata indicazione dell’imponibile o della imposta nel documento emesso) e registrazione (omessa o infedele) delle operazioni imponibili, la cui regolarizzazione, mediante ravvedimento, consente l’applicazione di una sanzione ridotta al 12,5% della sanzione minima dovuta (pari al 100% della imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato), se eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Ad esempio Un’omessa fatturazione avvenuta nel 2012 deve essere sanata entro il 30 settembre 2013, e comunque prima della presentazione della dichiarazione IVA per il 2012 che dovrà includere l’IVA relativa alla fattura omessa. Ma il ravvedimento è applicabile anche alle violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili o esenti, le quali - sia che rilevino, sia che non rilevino ai fini della determinazione del reddito - sono ravvedibili rispettivamente con applicazione della sanzione ridotta del 12,5% del minimo (pari al 5% dell’imponibile non documentato) o con applicazione di una sanzione ridotta eguale a 32,30 euro (1/8 della 22 RAVVEDIMENTO OPEROSO sanzione minima pari a 258 euro), in ogni caso entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di compimento della violazione. Una menzione, infine, merita il ravvedimento applicabile in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (in acconto o a saldo), che consente la riduzione delle sanzioni al 3% dell’importo non versato, (ovvero 1/10 della sanzione minima dovuta, pari al 30% dell’importo non versato) se eseguito entro 30 giorni dalla violazione. Si ricorda peraltro che a questa fattispecie è applicabile il c.d. ravvedimento sprint, che permette l’applicazione di una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo. Ad esempio Un contribuente che omette un versamento il 20 settembre 2013 e si “ravvede” (pagando l’imposta dovuta e gli interessi) il 25 settembre 2013, deve pagare una sanzione complessiva dell’1% (0,2% per 5 giorni di ritardo). 23 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Il ravvedimento operoso nelle imposte di registro e ipo-catastali Stefano Loconte Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) Fabio Campagna Dottore Commercialista, Loconte & Partners Sono soggette alla disciplina del ravvedimento tutte le violazioni afferenti l’omessa presentazione di quegli atti per i quali la legge prevede la registrazione; la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori od omissioni riguarda anche l’insufficiente dichiarazione di valore. L’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 disciplina, con previsione di carattere generale, l'istituto del ravvedimento che consente all’autore (o agli autori) della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. In tema di imposta di registro la regolarizzazione delle violazioni subisce alcuni adattamenti legati soprattutto alla circostanza che per i tributi oggetto di discussione, in linea di massima, è ancora l’ufficio a liquidare l’imposta. Per quanto detto, la regolarizzazione delle violazioni seguirà un procedura diversa che varierà in dipendenza del tipo di violazione che si vorrà sanare. Nel seguito si analizzeranno le principali violazioni in materia di imposta di registro e ipo-catastali e le relative procedure da seguire al fine di utilizzare legittimamente l’istituto del ravvedimento. Omissione della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia Giova preliminarmente ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha affermato che l’espressione “dichiarazione” contenuta nell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 deve essere intesa “in senso lato e, quindi, comprensiva anche della nozione di “atto” o “denuncia” (cfr. Ministero delle Finanze, circolare n. 192/E-117294 del 22 luglio 1998, p. 3.1). Pertanto, sono soggette alla disciplina su ravvedimento tutte le violazioni afferenti l’omessa presentazione di quegli atti per i quali la legge prevede la presentazione per la registrazione. In tema di omessa richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia, l’art. 69, D.P.R. n. 131/1986 punisce la violazione con una sanzione dal 120 al 240%. La norma non contempla l’ipotesi della tardività, che è di fatto assimilata all’omissione. In tal senso, la registrazione tardiva si considera omessa quando il ritardo supera un anno ovvero quando il contribuente non si è avvalso del ravvedimento operoso. 24 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ai fini del ravvedimento, l’Amministrazione finanziaria ha rilevato con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 che in tema di imposta di registro non esiste alcuna norma che equipari all’omissione della presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 gg. Ne consegue che per la violazione in oggetto esistono due soglie temporali entro le quali è possibile regolarizzare l’omissione: - quella di 90 giorno stabilita dall’art. 13, lettera c), con riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo; quella di un anno prevista dall’art. 13, lettera b), con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo. Per regolarizzare la propria posizione il contribuente dovrà quindi versare, al momento della regolarizzazione del pagamento, le sanzioni ridotte, indicate come sopra, e gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Tardività del pagamento L’art. 70, D.P.R. n. 131/1986 abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 473/1997 assoggettava alla soprattassa del 20% il tardivo pagamento dell’imposta, intendendo tardivo il pagamento dell’imposta complementare o suppletiva decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. La disposizione è stata sostituita dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, che prevede la sanzione del 30% per “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. Per l’infrazione in oggetto deve ritenersi applicabile il ravvedimento “breve”, con applicazione della riduzione delle sanzioni ad 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni invece, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla commessa violazione, la riduzione delle sanzioni sarà di 1/8. Nel caso in cui l’omissione riguardi l’imposta suppletiva (cioè quella applicata successivamente alla registrazione e diretta a correggere errori od omissioni dell’Ufficio), la legge prevede che il ricorso di parte, avverso l’atto dell’Ufficio, sospende l’obbligo del pagamento. Nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni trova applicazione anche il cd. ravvedimento “sprint”, ovvero, l’art. 13, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 che prevede una ulteriore riduzione “pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo”. Ciò significa che se il versamento è effettuato con un ritardo inferiore a 15 giorni si applicherà la sanzione pari ad 1/10 di 1/15 (o 1/8) del 30%. Insufficiente dichiarazione di valore La possibilità di regolarizzare spontaneamente gli errori od omissioni incidenti sulla determinazione dell’imposta, prevista dall’art. 13, comma 1, lettera b) riguarda anche l’insufficiente dichiarazione di valore. Nel caso in esame è necessario effettuare un distinzione tra atti afferenti beni e diritti di cui all’art. 51, commi 3 e 4, D.P.R. n. 131/1986 e beni e diritti elencati nel comma 4 dell’art. 52 del medesimo testo unico. 25 RAVVEDIMENTO OPEROSO Per quanto riguarda le violazioni afferenti la prima fattispecie (beni immobili, diritti reali immobiliari, azienda, diritti reali su di esse) la sanzione è irrogata unicamente laddove il valore definitivamente accertato, ridotto di 1/4, superi quello dichiarato. In base all’art. 71, D.P.R. n. 131/1986 per le violazioni in oggetto è irrogabile una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta. Nei casi qui in discussione, essendo l’atto già stato registrato, ai fini del ravvedimento il contribuente dovrà presentare all’Ufficio una istanza in cui viene indicato il maggior valore e versare la differenza d’imposta, con gli interessi moratori e la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo. Occultamento di corrispettivo La violazione si verifica ove, in un atto sottoposto a registrazione, viene occultato parte del corrispettivo pattuito ex art. 72, D.P.R. n. 131/1986. La sanzione prevista per tale violazione varia dal 200 al 400% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata. Anche nel predetto caso, essendo l’atto già registrato, il contribuente dovrebbe presentare (entro un anno dalla registrazione) un’istanza con l’indicazione del maggior corrispettivo pattuito rispetto a quello dichiarato e versare la differenza d’imposta con gli interessi e la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo. Omissione di richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie L’art. 9, D.Lgs. n. 347/1990 punisce l’omissione di trascrizioni obbligatorie soggette ad imposta ipotecaria proporzionale e le omissioni di trascrizioni o annotazioni obbligatorie soggette ad imposta ipotecaria fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata entro il termine stabilito. La sanzione applicabile in tali casi varia dal 100 al 200% dell’imposta. Se non è dovuta imposta proporzionale o se quest’ultima è stata pagata nei termini, si applica la sanzione amministrativa da 103 a 2.065 euro. Il Ministero delle Finanze (circolare n. 3/271521 del 26 gennaio 1981) e la giurisprudenza (Cass. 17 luglio 1980, n. 4652) hanno affermato che la tardività della richiesta di trascrizione o annotazione è equiparata all’omissione ed è quindi soggetta alla medesima sanzione, salva applicazione delle riduzioni previste in tema di ravvedimento operoso. 26 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Il ravvedimento operoso in materia di IMU Giovanni Petruzzellis Studio tributario Forte Le violazioni relative all’autoliquidazione dell’IMU nelle ipotesi di omessi o carenti versamenti sono sanzionate dal D.Lgs. n. 471/1997, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa. Per sanare tali condotte è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, effettuando entro i termini di legge, un versamento comprensivo del tributo, maggiorato di sanzioni e interessi. Acquisita l’abolizione della prima rata dell’IMU disposta dal D.L. n. 102/2013, il presupposto impositivo del tributo resta in essere con riferimento alle categorie di immobili escluse dall’intervento. Per quanto riguarda l’obbligo di versamento IMU, i contribuenti sono tenuti ad autoliquidare e a corrispondere l’imposta dovuta annualmente in due rate: la prima, in acconto, con scadenza al 16 giugno (17 giugno per il 2013, in quanto il 16 cadeva di domenica) e la seconda, a saldo, al 16 dicembre. La violazione dell’obbligo di versamento in autoliquidazione è sanzionata dal D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede, all’art. 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di qualsiasi importo non versato, ovvero versato in misura inferiore al dovuto, decorse le scadenze prescritte dalla legge. Ciò anche laddove, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. In caso di omesso o parziale versamento, è possibile sanare la violazione commessa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, effettuando, entro i termini successivamente dettagliati, un versamento comprensivo del tributo dovuto, maggiorato della sanzione in misura ridotta e degli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. I contribuenti hanno la possibilità di rimuovere la violazione ricorrendo, in relazione ai giorni effettivi di ritardo, al ravvedimento sprint (introdotto dal D.L. n. 98/2011), al ravvedimento breve o al ravvedimento lungo, questi ultimi entrambi disciplinati all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. 27 RAVVEDIMENTO OPEROSO Le tipologie di ravvedimento utilizzabili Ravvedimento sprint È stato introdotto con il D.L. n. 98/2011 che, modificando l’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ha previsto per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la riduzione a 1/15 (0,2%) della sanzione prevista (30%), per ogni giorno di ritardo. Se, ad esempio, il pagamento avviene trascorsi 7 giorni dalla scadenza, troverà applicazione una sanzione in misura pari all’1,4% (0,2 × 7) del tributo dovuto. Ravvedimento breve (art. 13, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 472/1997) Nel caso in cui il versamento avvenga dopo il 15° giorno e fino al 30° dalla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione ridotta in misura pari ad 1/10 (3%). Ravvedimento lungo (art. 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997) Ove la violazione non venga sanata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, i contribuenti hanno la facoltà di regolarizzare la propria posizione, versando la sanzione ridotta in misura pari a 1/8 (3,75%), entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Con specifico riferimento al termine ultimo per fruire del ravvedimento lungo, è opportuno ricordare l’intervento operato dal legislatore con il D.L. n. 35/2013, con il quale (art. 4, comma 10) è stato modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU, fissandolo al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile, oppure da quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, sostituendo così il precedente termine di 90 giorni dall’avvenuta variazione. Conseguenza diretta di tale modifica (così come chiarito anche nella circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013) è che i soggetti passivi del tributo potranno avvalersi del ravvedimento operoso, con riferimento alle violazioni relative al periodo d’imposta 2013, entro il 30 giugno 2014. È opportuno sottolineare come, in linea con le regole generali che disciplinano l’istituto del ravvedimento operoso, quest’ultimo è utilizzabile esclusivamente qualora la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente sia stato formalmente reso edotto. In caso di ritardato o omesso versamento, insieme al tributo con la relativa sanzione, il contribuente dovrà altresì corrispondere gli interessi, attualmente pari al 2,5% annuo (tasso stabilito dal D.M. 12 dicembre 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012). Gli interessi sono calcolati sui giorni effettivi di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento. 28 RAVVEDIMENTO OPEROSO Agli enti locali è concessa la facoltà di disciplinare, con apposito regolamento, gli interessi dovuti sul tardivo pagamento dei tributi, nel limite di un tasso annuo non superiore a “tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale” (ex. art. 1, comma 165, legge 296/2006). Una volta determinate le suddette componenti, la formula da applicare per il calcolo dell’importo dovuto a titolo d’interesse per il ravvedimento è la seguente: Imposta omessa × saggio di interesse legale × numero dei giorni di ritardo _________________________________________________________ 36.500 Ad esempio Si pensi al contribuente che non ha versato - entro il 17 giugno - un acconto d’imposta su una seconda casa, per un ammontare complessivo pari a 400 euro, e che intenda regolarizzare la violazione il 12 settembre. Usufruendo del ravvedimento è possibile sanare l’omissione versando l’importo di: 400 + (400 × 3,75%) + [(400 × 2,5 × 86) / 36.500] = 417,35 euro. Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella “Ravvedimento operoso” ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, utilizzando l’apposito codice tributo (3918 nel caso in esame). In caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU, in presenza del relativo obbligo, le sanzioni previste sono quelle per omessa o infedele dichiarazione. In quest’ultima ipotesi, così come chiarito dal Dipartimento delle Finanze nella circolare n. 1/DF del 2013, i contribuenti possono sanare la violazione beneficiando della riduzione della sanzione ad un 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione (5,10 euro, ossia il 10% di 51 euro) dall’art. 14, D.Lgs. n. 504/1991 in materia ICI, oltre all’imposta eventualmente non versata e agli interessi legali. Per poter fruire del ravvedimento la trasmissione dovrà avvenire con un ritardo non superiore a 90 giorni, quindi, per il periodo d’imposta 2012, entro il 30 settembre 2013 (primo giorno feriale successivo al 28 settembre). 29 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica La regolarizzazione delle dichiarazioni Carlo Nocera Studio Legale e Tributario - BARUSCO NOCERA - Professionisti Associati L’ambito applicativo del ravvedimento non incontra alcuna limitazione soggettiva: qualsiasi contribuente che ha commesso un errore in termini dichiarativi, da cui un versamento di imposte inferiore al dovuto ovvero un credito vantato superiore a quello effettivo, può utilizzare questo strumento di prevenzione delle liti fiscali. I limiti all’utilizzo dell’istituto derivano, per espressa previsione normativa, dal tempo entro il quale può avvenire il suo utilizzo e dalla sussistenza del presupposto che la violazione commessa non sia ancora stata “intercettata” dal Fisco. L’istituto del ravvedimento (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) rappresenta ormai un solido riferimento per contribuenti ed operatori alle prese con un fisco sempre complicato e foriero di adempimenti: e perciò suscettibile di indurre in errore, molto spesso incolpevolmente, i soggetti alle prese con gli adempimenti. Forse è proprio questo il motivo per cui il Legislatore ha previsto un istituto così “indulgente”, e tutto sommato non eccessivamente costoso, per porre rimedio agli errori “formali” e “sostanziali” di possibile commissione. Cominciamo col dire che l’ambito applicativo dell’istituto non incontra alcuna limitazione soggettiva: ciò vuole dire che qualsiasi contribuente il quale ha commesso un errore in termini dichiarativi, da cui un versamento di imposte inferiore al dovuto ovvero un credito vantato superiore a quello effettivo, può utilizzare questo strumento di prevenzione delle liti fiscali. Detto ciò, i limiti all’utilizzo del ravvedimento derivano, per espressa previsione normativa, dal tempo entro il quale può avvenire il suo utilizzo e dalla sussistenza del presupposto che la violazione commessa non sia ancora stata “intercettata” dal Fisco. Cominciamo con quest’ultimo aspetto, precisando che l’accesso all’istituto è possibile a condizione che: - la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa; - non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche; - non siano iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate all’autore. Le condizioni poste dalla legge evidenziano come una qualsiasi attività di controllo, tanto “a tavolino” quanto “sul campo”, non deve essere stata avviata con riferimento, però, alla violazione che il contribuente intende regolarizzare. 30 RAVVEDIMENTO OPEROSO Infatti, per quanto riguarda gli accessi, ispezioni e verifiche - cosiddetta attività “sul campo” l’eventuale constatazione della violazione preclude il ravvedimento per i periodi e i tributi oggetto di controllo. Quanto all’attività “a tavolino”, qualsiasi atto formalmente notificato all’autore della violazione, ossia inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari, preclude il ravvedimento sempre con riferimento agli ambiti sui quali l’ufficio sta focalizzando la sua attenzione. Passando agli adempimenti legati al ravvedimento, l’errore del contribuente che dovesse tradursi nell’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IVA, nonché nell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento: - dell’imposta dovuta; - degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; - della sanzione in misura ridotta. Proprio la sanzione presenta il vantaggio del ricorso al ravvedimento, visto che per i casi di omesso versamento essa è dovuta in misura pari: - al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve); - al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo). Un ulteriore vantaggio può derivare dal ravvedimento accelerato, consistente nella regolarizzazione degli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, per i quali è possibile procedere all’ulteriore riduzione della sanzione: questa, infatti, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, corredato dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza. Quando invece la violazione non ha per oggetto il mero versamento delle imposte e delle ritenute, bensì una violazione cosiddetta “sostanziale”, ossia suscettibile di aver indebitamente ridotto la base imponibile, la sanzione per la dichiarazione “infedele” viene ridotta a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Giusto per fare un esempio di base, laddove un contribuente si avvedesse di aver dichiarato un reddito per il 2012 inferiore al dovuto, commettendo la violazione della presentazione di una dichiarazione “infedele” nel 2013, costui avrà tempo di ravvedersi entro il 30 settembre 31 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2014: a condizione, ovviamente, che il Fisco nel frattempo non proceda a controlli tali da precludere l’utilizzo dello strumento. Va prestata attenzione alla circostanza che il ravvedimento non si intende “perfezionato” se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti tra imposta, interessi, sanzioni, e che non è consentito pagare a rate le somme dovute: si rende invece possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, IRPEF, IVA, IRES, etc.). Una circostanza che potrebbe verificarsi è quella dei cosiddetti “ravvedimenti parziali”, che si vengono a determinare a seguito di versamenti inferiori a quanto originariamente e complessivamente dovuto: il perfezionamento dell’istituto, perciò, è legato al quantum di interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Inoltre di recente, esattamente con la circolare 2 agosto 2013, n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate ha diramato ai propri uffici istruzioni, tra le altre questioni, circa l’efficacia del ravvedimento in presenza di carenti versamenti d’imposta da dichiarazione. Ebbene, con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate afferma che in caso di erronea determinazione dell’importo necessario per sanare l’irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, anche in ragione di quanto chiarito con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento. La circolare, inoltre, si sofferma anche sulla più complessa ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento. In una circostanza del genere, il ravvedimento è comunque ritenuto perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Il ravvedimento da dichiarazione, infine, esige una dichiarazione integrativa, da presentare, a seconda dei casi, a un ufficio postale o in via telematica - direttamente o tramite intermediario - entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si sono verificati. In proposito, nella dichiarazione integrativa, che riprodurrà integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni, dovranno anche essere indicati quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati. 32 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Il ravvedimento operoso delle violazioni formali Giovanni Petruzzellis Studio tributario Forte In relazione al tema della tutela dell’affidamento e della buona fede dei contribuenti, nel vigente ordinamento è sancita l’inapplicabilità di sanzioni corrispondenti a violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito applicativo di una norma tributaria. È questo il caso delle violazioni “meramente formali”, le quali non determinano alcuna incidenza sul debito d’imposta, non pregiudicando l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’impianto sanzionatorio amministrativo delineato nel vigente sistema tributario italiano è idealmente riconducibile alle seguenti macrocategorie di violazioni: Violazioni formali Non influenzano la determinazione né il pagamento dell’imposta. Violazioni sostanziali Incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Le violazione formali, a loro volta, possono essere suddivise in: Violazioni formali (in senso stretto) Sebbene non determinino conseguenze sostanziali (non incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo), possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte degli Uffici preposti. Violazioni “meramente formali” Oltre a non incidere sulle modalità di determinazione del tributo, non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Con le modifiche introdotte allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) e al D.Lgs. n. 472/1997 ad opera dell’art. 7, D.Lgs. n. 32/2001, nel nostro ordinamento è stata prevista la non punibilità delle violazioni “meramente formali”, ed è stata inoltre sancita la perseguibilità (in ogni caso) di tutte le irregolarità pregiudizievoli dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. 33 RAVVEDIMENTO OPEROSO Il D.Lgs. n. 32/2001 ha infatti abrogato il previgente comma 4 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 che prevedeva la possibilità di regolarizzazione gratuita (senza applicazione di sanzioni) di tutte le violazioni formali entro tre mesi dalla loro commissione. Si osserva, comunque, che l’abrogazione della norma in questione non esclude l’opportunità che il contribuente, in virtù dei principi di buona fede e di correttezza nei rapporti con il fisco, uniformi i propri comportamenti al dettato delle norme tributarie. Nel prevedere (art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) la non punibilità delle violazioni aventi carattere meramente formale, il legislatore ha inteso differenziare il sistema sanzionatorio in funzione della gravità delle violazioni, evitando così l’applicazione di pene spropositate in rapporto ad errori marginali. In via generale, pertanto, mentre le violazioni “meramente formali” non sono sanzionabili, le altre tipologie di violazioni, formali e sostanziali, sono punibili in misura variabile in relazione alla gravità e possono essere regolarizzate tramite l’istituto del ravvedimento, secondo le modalità indicate all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Soffermandoci sulle violazioni formali in senso stretto, queste si rinvengono frequentemente con riferimento al contenuto delle dichiarazioni e delle comunicazioni periodiche, ponendo in essere un ostacolo all’attività di verifica amministrativa. In particolare, ciò rileva - a titolo esemplificativo - nelle seguenti ipotesi: - omessa dichiarazione dei redditi con saldo a zero; omessa presentazione del modello 770 nel caso in cui le ritenute relative a compensi, interessi e le altre somme siano state interamente versate; omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di quei contribuenti che abbiano effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta imposta; omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT; omessa presentazione di una delega F24 con saldo a zero. Per i contribuenti è fatta salva la possibilità di regolarizzare tali situazioni attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, procedendo al contestuale versamento delle sanzioni in misura ridotta, insieme agli interessi eventualmente dovuti. Come si è avuto modo di anticipare, ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997 “non sono punibili […] le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Nei confronti delle violazioni meramente formali, dunque, non trova applicazione alcuna sanzione e non risulta necessario ricorrere all’istituto del ravvedimento. Pertanto, i soggetti che si avvedano di omissioni ed errori commessi, anche se ininfluenti ai fini dello svolgimento dell’azione di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa da trasmettere all’Ufficio competente. Per quanto concerne l’individuazione di tali violazioni, appare evidente uno scarso livello di definizione sul piano normativo. L’Amministrazione finanziaria (circolare n. 77/E del 3 agosto 34 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2001) è pertanto intervenuta a chiarimento della questione, fornendo le direttive per l’individuazione di tali violazioni. Nonostante la circolare non contenga una definizione univoca di irregolarità “meramente formale”, ribadisce che per potersi definire tale, la stessa non debba essere di ostacolo all’attività di controllo. In relazione a tali violazioni, si era posto il problema circa l’individuazione del momento in cui deve essere stabilito se esse siano state o meno ostative all’attività di controllo. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il giudizio sulla natura “meramente formale” della violazione non deve essere compiuto in astratto (ossia a priori sulla sola base delle caratteristiche proprie di un fatto illecito), bensì in concreto (vale a dire a posteriori in base all’effettiva incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo). Ciò in considerazione del fatto che vi sono violazioni che, sebbene potenzialmente idonee ad incidere negativamente sull’attività di controllo, risultano non aver ostacolato in concreto l’azione dell’ufficio, anche per effetto di una tempestiva regolarizzazione attraverso la rimozione (non onerosa) della potenziale violazione. A corollario di tale impostazione, pertanto, gli Uffici sono chiamati a valutare caso per caso se la violazione riscontrata abbia avuto carattere meramente formale, ovvero se la stessa debba essere sanzionata sulla base dell’effettiva incidenza dell’illecito rispetto alla determinazione del tributo o sull’attività di controllo. La natura meramente formale è spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, ossia svincolate dall’ammontare del tributo. Possono essere considerate violazioni “meramente formali”, ad esempio: - la redazione della dichiarazione su modelli non conformi a quelli ministeriali; - l’omessa, errata o incompleta indicazione dei dati relativi all’individuazione del contribuente o del suo rappresentante legale. Per tali violazioni, al ricorrere delle predette condizioni, non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione, essendo conseguentemente escluso il ravvedimento operoso. L'esimente in questione - così come precisato nella circolare n. 77/E - non è applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini stabiliti dalla legge, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo. Sono inoltre sanzionabili le violazioni per le quali l’esistenza del pregiudizio all’attività di controllo risulti palese per essere stata già avviata. Si pensi, ad esempio, alle violazioni consistenti nell’omessa o tardiva restituzione di un questionario somministrato dall’Amministrazione, ovvero al caso di inottemperanza all’invito a comparire dinnanzi agli Uffici. Da ultimo, merita di essere menzionato il nuovo istituto della remissione in bonis, introdotto dal D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, che consente ai contribuenti, in caso di dimenticanze o ritardi relativi a comunicazioni o altri adempimenti formali, di evitare la 35 RAVVEDIMENTO OPEROSO decadenza dalla fruizione di benefici fiscali o regimi opzionali. La ratio dell’istituto è quella di consentire la regolarizzazione di quei comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento. In particolare, l’art. 2, D.L. n. 16/2012 prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) la violazione non sia stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; 2) vi sia il possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme per usufruire del beneficio alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale. Accertati tali prerequisiti, i contribuenti sono tenuti a regolarizzare la mancata comunicazione entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione successiva, procedendo al contestuale versamento tramite modello F24 della sanzione ridotta di 258 euro (codice tributo 8114), non compensabile con crediti eventualmente disponibili. L’ambito di applicazione del nuovo istituto è circoscritto alle sole fattispecie in cui la fruizione dei benefici fiscali o l’accesso ai regimi opzionali siano subordinati, a pena di decadenza, all’assolvimento di un adempimento di carattere formale. Pertanto la remissione in bonis non potrà essere richiesta in tutti i casi in cui dalla tardiva esecuzione dell’adempimento non derivi la decadenza dall’agevolazione, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa. Si riportano di seguito, alcune delle fattispecie (dettagliate nella circolare n. 38/E del 2012) alle quali risulta applicabile il nuovo istituto: - - mancato esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale; omessa presentazione del modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale; omesso invio del modello EAS; mancata presentazione del modello IVA 26 per la liquidazione IVA di gruppo; mancato esercizio dell’opzione che consente alle società di persone e alle ditte individuali in contabilità ordinaria di determinare la base imponibile IRAP con il metodo “a valori di bilancio”; omessa richiesta di adesione al regime della tonnage tax. 36 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Il ravvedimento operoso dell’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero Giovanni Petruzzellis Studio tributario Forte L’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero configura una violazione sostanziale sanzionata ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 241/1997. Tale condotta, infatti, determina un ostacolo all’attività di accertamento e controllo operata dagli Uffici. Per regolarizzare la violazione è tuttavia possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, previsto nei casi di errori e omissioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Il D.Lgs. n. 241/1997 disciplina l’istituto della compensazione, attraverso il quale i contribuenti possono versare le imposte e i contributi dovuti nei confronti dei vari enti impositori “compensandoli” con i crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche fiscali e contributive. In linea generale, possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni tutte le imposte, per la cui liquidazione è utilizzabile il modello F24. Esistono due forme di compensazione: - la prima caratterizzata dall’utilizzo di crediti per il pagamento di debiti relativi allo stesso tipo d’imposta, ma riferibili a differenti esercizi; la seconda, dall’utilizzo dei crediti per il pagamento di debiti aventi diversa origine. La facoltà di compensazione è riconosciuta in capo a tutti i contribuenti, siano essi titolari o meno di partita IVA, tenendo presente che l’importo del credito compensato in F24 non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo, e i crediti eventualmente eccedenti potranno essere utilizzati per compensare pagamenti successivi. Nell’ipotesi in cui l’importo dei crediti disponibili per la compensazione risulti eccedente rispetto a quello dei debiti, dunque, il pagamento delle somme dovute si esegue mediante la presentazione di un modello F24 con saldo zero che dovrà essere comunque presentato da chi opera la compensazione. La presentazione del modello consente all’ Agenzia delle Entrate sia di verificare la correttezza delle compensazioni operate, sia di ripartire i tributi spettanti ai vari Enti. Per queste ragioni, sulla base delle disposizioni vigenti, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero rappresenta una violazione sanzionabile per la quale è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa. 37 RAVVEDIMENTO OPEROSO Nei confronti della violazione in esame, infatti, non trovano applicazione le cause di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto - come sottolineato nella circolare n. 54 del 19 giugno 2002 - non si è in presenza di una violazione meramente formale, in considerazione del pregiudizio arrecato all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione operata, è punita con la sanzione amministrativa di 154,94 euro, ridotta a 51,65 euro in caso di ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi. Tali sanzioni possono essere definite mediante l’istituto del ravvedimento operoso - previsto dall’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 472/1997, nei casi di errori e omissioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo - procedendo alla regolarizzazione della violazione mediante la presentazione del modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, con il versamento di una sanzione ridotta pari a: - 6 euro (1/8 di 51 euro) in caso di presentazione con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; 19 euro (1/8 di 154 euro) se il modello è presentato entro un anno, nei termini di presentazione della dichiarazione. Ad esempio Si pensi ad una società con liquidazione mensile dell’IVA, che non abbia presentato entro il 16 luglio 2013 il modello F24 a zero in cui fosse evidenziata la compensazione del credito IVA relativo al mese di giugno con un debito per ritenute operate su prestazioni di lavoro autonomo. In data 17 settembre 2013, la società decide di ricorrere al ravvedimento operoso, provvedendo alla presentazione del modello F24 precedentemente omesso, riportando la compensazione fra posizione debitoria e creditoria, con il versamento della sanzione ridotta in misura pari a 15 euro. Tale importo andrà indicato nella sezione “Erario” del modello F24, utilizzando il codice tributo 8911, inserendo come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione. Si ricorda infine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui il contribuente si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a zero risulti errata, si potrà procedere alla correzione presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio locale l’annullamento della delega errata. 38 RAVVEDIMENTO OPEROSO Come e quando si applica Ravvedimento sprint, breve e nel termine lungo Nicola Forte Dottore commercialista in Roma Il ravvedimento sprint deve essere effettuato entro 14 giorni dalla scadenza del termine di versamento: la sanzione ordinaria del 30%, prevista per l’omesso versamento, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al quattordicesimo). A partire dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo, si applicano le regole del ravvedimento ordinario. La “nuova” tipologia di ravvedimento c.d. sprint è possibile a seguito delle modifiche apportate dall’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011. L’intervento normativo ha la finalità di commisurare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti. È stato così modificato l’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 il quale prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera a) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997), è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Il ravvedimento sprint deve essere effettuato entro 14 giorni dalla scadenza del termine di versamento. Per effetto di tale modalità di regolarizzazione, la sanzione ordinaria del 30%, prevista per l’omesso versamento, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al quattordicesimo). In buona sostanza la sanzione che deve essere versata spontaneamente dal contribuente per regolarizzare la violazione commessa varia dallo 0,2% (per un solo giorno di ritardo) al 2,80% (per quattordici giorni di ritardo). A partire dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno si applicano le regole del ravvedimento ordinario. In tale ipotesi la penalità ridotta, che anche in questo caso dovrà essere versata spontaneamente dal contribuente, ammonta al 3% (c.d. ravvedimento breve) della somma omessa. Oltre alle sanzioni ridotte il contribuente deve versare, sempre spontaneamente, anche gli interessi calcolati in base al saggio legale. Gli interessi sono dovuti per ogni tipologia di ravvedimento, quindi, per quello sprint, quello breve (entro 30 giorni dalla violazione) e quello entro il termine lungo, cioè entro la scadenza per l’invio della dichiarazione relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione. In tale ultima ipotesi è dovuta la sanzione del 3,75% dell’imposta non versata. Sia la sanzione, che gli interessi devono essere versati, utilizzando il modello F24 riportando nella delega bancaria gli appositi codici tributo all’uopo previsti. In questo periodo, caratterizzato da una crisi economica che ha investito buona parte dei Paesi comunitari, è possibile che il contribuente non abbia la disponibilità finanziaria per effettuare l’intero versamento delle imposte precedentemente non pagate. Il soggetto 39 RAVVEDIMENTO OPEROSO interessato può frazionare autonomamente le somme da versare effettuando ravvedimenti parziali in relazione alle proprie disponibilità di cassa. Il contribuente dovrà però fare attenzione nel determinare le sanzioni ridotte tenendo in conto: - le scadenze originarie, le somme effettivamente versate, la data in cui viene effettuato materialmente il versamento. Ad esempio Se il contribuente effettua un primo pagamento parziale dell’IRPEF omessa, entro due giorni dalla scadenza originaria, dovrà versare le sanzioni ridotte pari allo 0,40% (ravvedimento sprint). Se un secondo versamento viene effettuato dal quattordicesimo al trentesimo giorno, le sanzioni dovranno essere aumentate al 3% (ravvedimento breve). Superando anche i 30 giorni il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento entro il termine lungo e i versamenti parziali effettuati dopo 30 giorni (rispetto alla scadenza originaria) dovranno essere accompagnati dal versamento della sanzione ridotta nella misura del 3,75%. Indipendentemente dalla forma di ravvedimento (sprint, breve o nel termine lungo) la regolarizzazione può considerarsi perfezionata (valida) solo a condizione che il contribuente versi (spontaneamente) entro la scadenza prevista, oltre al tributo, anche le sanzioni e i relativi interessi. Ad esempio Se dopo due giorni rispetto alla scadenza originaria il contribuente versa esclusivamente il tributo, ma non le penalità ridotte (pari allo 0,40%), l’operazione non potrà considerarsi regolarizzata. Pertanto se per il versamento delle sanzioni dovesse essere superato il quattordicesimo giorno, il contribuente dovrà pagare, per fruire del ravvedimento operoso, la sanzione del 3% (entro i 30 giorni). Infatti, anche se nessuna disposizione disciplina la rateazione del ravvedimento, è possibile effettuare una serie di versamenti parziali (una sorta di piano di rientro), prestando cura a determinare correttamente le relative sanzioni ridotte (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 67/E/2011). Inoltre, ma sotto questo profilo non sono previste novità, la regolarizzazione deve essere effettuata prima che la violazione sia constatata (quindi prima di accessi, ispezioni, verifiche). La ricezione di un preavviso di irregolarità si sostanzia, nei fatti, nel riscontro della violazione. Pertanto dopo aver ricevuto questo atto la via della regolarizzazione spontanea dovrà considerarsi definitivamente preclusa. In passato, sia l’Amministrazione finanziaria, ma anche la giurisprudenza ha sempre negato l’efficacia del ravvedimento qualora il contribuente abbia, anche per errore, effettuato un 40 RAVVEDIMENTO OPEROSO versamento carente delle sanzioni. Infatti, come già precisato, la regolarizzazione può considerarsi valida solo a condizione che il contribuente abbia versato, oltre al tributo in precedenza omesso, anche le sanzioni ridotte e gli intessi calcolati al saggio legale. Tuttavia una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità, qualora il contribuente abbia versato minori sanzioni ed interessi (rispetto a quelle effettivamente dovute), di considerare la validità parziale del ravvedimento (risoluzione n. 67/E/2011 citata). Per quanto riguarda la decorrenza dei termini del ravvedimento relativo al saldo o al primo acconto degli importi dovuti in base alle dichiarazioni, si deve fare riferimento al termine entro cui il contribuente ha scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (in linea di principio 16 giugno o 16 luglio). Nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia versato alcun importo i termini decorrono dalla scadenza naturale, quindi il 16 giugno. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013. Il documento di prassi citato esamina il caso più complesso in cui il contribuente effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni ed interessi in misura inferiore rispetto all’importo dovuto e, al tempo stesso, le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento (le sanzioni sono inferiori). In tale eventualità il ravvedimento potrà considerarsi perfezionato limitatamente alla quota di imposta proporzionata alla sanzione e agli intessi versati. Pertanto, una parte dell’imposta sarà stata così regolarizzata e un’altra parte, con riferimento alla quale non sono state versate le sanzioni ridotte, darà luogo all’irrogazione della sanzione piena pari al 30%. Al fine di invocare la validità del ravvedimento parziale è necessario che il contribuente abbia perlomeno imputato una parte del versamento alle sanzioni indicando l’apposito codice tributo. In altre parole se nel modello F24 non risulta indicata alcuna sanzione versata spontaneamente dal contribuente, il pagamento sarà considerato interamente tardivo e l’Agenzia delle Entrate irrogherà la sanzione piena del 30%. 41 RAVVEDIMENTO OPEROSO Modalità operative Esempi e calcoli Saverio Cinieri Dottore commercialista e pubblicista Per chi ricorre al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte a 1/10 se il ravvedimento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta ovvero a 1/8 se il ravvedimento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa. Inoltre, in relazione agli omessi (o ritardati) versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti indicando i relativi codici tributo. Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo relativi alle più ricorrenti fattispecie di ravvedimento. Regolarizzazione di violazioni relative al pagamento dei tributi L’omesso o insufficiente pagamento del tributo, in linea generale, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo omesso (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Usufruendo del ravvedimento, quindi, la sanzione del 30% viene ridotta: - al 3% (1/10 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (c.d. “ravvedimento breve”); al 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (c.d. “ravvedimento lungo”). Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Esempio Un sostituto d’imposta, non avendo versato ritenute su redditi di lavoro dipendente, relative al mese di agosto 2013 (da versarsi entro il 16 settembre 2013), per un importo complessivo pari a 2.000 euro, decide di effettuare il ravvedimento il 20 dicembre 2013. Poiché il ravvedimento avviene oltre 30 giorni, si applica la riduzione della sanzione ad 1/8. In tal caso, i dati utili ai fini del calcolo sono i seguenti: 42 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Ritardo (dal 16 settembre 2013 al 20 dicembre 2013) = 95 giorni Sanzione ridotta = 3,75% Interessi = 2,5% Il calcolo è il seguente: Sanzione = 2.000,00 x 3,75% = 75 euro Interessi = (2.000,00 x 2,5 x 95) / 36.500 = 13,01 euro Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, tramite modello F24, dell’importo complessivo di 2.088,01, euro così composto: - codice tributo 1001: 2.013,01 euro (si noti che trattandosi di un sostituto d’imposta, gli interessi vanno cumulati al tributo); codice tributo 8906: 75 euro. Si riporta la sezione del modello F24 compilato. Regolarizzazione delle violazioni relative alla presentazione della dichiarazione Qualora la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, si fa rilevare che resta ferma l'eventuale sanzione prevista per l'omesso versamento, ridotta a 1/10 (ossia il 3%), dell'imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza e a 1/8 (cioè il 3,75%) dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva. Esempio Un contribuente, pur avendo regolarmente versato le imposte, non ha trasmesso la dichiarazione Unico PF 2013 entro il 30 settembre 2013. Decide di trasmetterla il 31 ottobre 2013. In tale ipotesi, la dichiarazione non è considerata omessa in quanto presentata entro 90 giorni dalla scadenza e il contribuente può ravvedere la violazione versano 25 euro con il modello F24 (codice tributo 8911). Si riporta la sezione del modello F24 compilato. 43 RAVVEDIMENTO OPEROSO Omessa presentazione del modello F24 a zero Per l'omessa presentazione dell'F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento, con l’indicazione del codice tributo 8911, della sanzione ridotta a: - 6 euro (1/8 di 51 euro), se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso. Esempio Un contribuente, con un debito per l’IVA periodica relativa al mese di ottobre 2013 (da versarsi entro il 18 novembre 2013), pari a 3.000 euro, compensabile con un credito IRPEF di pari importo derivante dal saldo di UNICO 2013, dimentica di presentare il modello F24 a saldo zero. Decide di effettuare il ravvedimento il 30 novembre 2013. Poiché il ravvedimento avviene trascorsi 5 giorni dalla violazione, si applica la sanzione di 19 euro (codice tributo 8911). Si riporta la sezione del modello F24 compilato. Ravvedimento operoso sprint La sanzione contemplata dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero. Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30% (circolare 5 agosto 2011, n. 41/E). 44 RAVVEDIMENTO OPEROSO In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: - le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 x 30% / 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 x 30% / 10). Il ravvedimento sprint trova applicazione anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo. Esempio Un contribuente, non avendo versato l’IVA periodica, relativa al mese di agosto 2013 (da versarsi entro il 16 settembre 2013), per un importo complessivo pari a 5.000 euro, decide di effettuare il ravvedimento il 23 settembre 2013. In tale ipotesi, essendo la violazione sanata dopo 7 giorni, si applica la sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e, quindi, la sanzione complessiva dell’1,4%. Pertanto, i dati utili ai fini del calcolo sono i seguenti: - Ritardo (dal 16 settembre 2013 al 23 settembre 2013) = 7 giorni Sanzione ridotta = 1,4% Interessi = 2,5% Il calcolo è il seguente: Sanzione = 5.000,00 x 1,4% = 70 euro Interessi = (5.000,00 x 2,5 x 7) / 36.500 = 2,40 euro Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, tramite modello F24, dell’importo complessivo di 5.072,40 euro, così composto: - codice tributo 6008: 5.000 euro codice tributo 8904: 70 euro codice tributo 1991: 2,40 euro Si riporta la sezione del modello F24 compilato. 45 RAVVEDIMENTO OPEROSO Strumenti Tabella interessi legali Tasso Legale Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro e 5% non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può 10% modificare annualmente la misura del tasso legale di interessi, sulla base del rendimento 5% medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata 2,50% non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. 3,50% Dal Al 19.04.1942 15.12.1990 16.12.1990 31.12.1996 1.1.1997 31.12.1998 1.1.1999 31.12.2000 1.1.2001 31.12.2001 1.1.2002 31.12.2003 3% 1.1.2004 31.12.2007 2,50% 1.1.2008 31.12.2009 3% 1.1.2010 31.12.2010 1% 1.1.2011 31.12.2011 1,50% 1.1.2012 in corso 2,50% Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura, il saggio rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. L’ultimo aggiornamento, tutt’ora in vigore, è stato effettuato con un decreto del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, ed attesta l’attuale saggio legale al 2,50% come riportato in tabella. L’aggiornamento ha ripercussioni anche di carattere fiscale, poiché si modificheranno gli importi dovuti all`Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. Si rappresenta graficamente l’andamento dei tassi legali di interesse dal 1942 ad oggi. 46 RAVVEDIMENTO OPEROSO Strumenti Codici tributo Tipo imposta Descrizione Codice tributo Accise/Monopoli Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totip (risoluzione n. 4/E del 5 gennaio 2005) 5117 5121 Accise/Monopoli Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totip di competenza della regione Sicilia (risoluzione n. 4/E del 5 gennaio 2005) Accise/Monopoli Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti (risoluzione n. 4/E del 5 gennaio 2005) 5144 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse ippiche-ravvedimento sanzione di cui all'art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5301 Accise/Monopoli Imposte unica sulle scommesse ippiche - ravvedimentointeressi di mora di cui all' art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 5302 Imposta unica sulle scommesse ippiche - ravvedimento sanzione di competenza della regione Sicilia di cui all'art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5303 Accise/Monopoli 5304 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse ippiche- ravvedimentointeressi di mora di competenza della regione Sicilia di cui all'art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse sportive - ravvedimentosanzione di cui all'art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5305 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse sportive-ravvedimentointeressi di mora di cui all'art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 5306 Imposta unica sulle scommesse sportive - ravvedimento sanzione di competenza della regione Sicilia di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 504/1998 5307 Accise/Monopoli Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse sportive-ravvedimentointeressi di mora di competenza della regione Sicilia di cui all'art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 47 5308 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici - ravvedimento sanzione di cui all'art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5309 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici - ravvedimento interessi di mora di cui all'art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 5310 Accise/Monopoli 5311 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici - ravvedimento sanzione di competenza della regione Sicilia - art 5, comma 7, D.Lgs. n. 504/1998 5312 Accise/Monopoli Imposta unica sulle scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive nonché su altri concorsi pronostici-ravvedimento interessi di mora di competenza della regione Sicilia - art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 Imposta unica sui giochi di abilita a distanza in forma di torneo con vincita in denaro - ravvedimento - sanzione di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 504/1998 5313 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi di abilita a distanza in forma di torneo con vincita in denaro - ravvedimento - interessi di mora di cui all'art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 5314 Accise/Monopoli 5315 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi di abilita a distanza in forma di torneo con vincita in denaro - ravvedimento - sanzione di competenza della regione Sicilia di cui all'art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5316 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi di abilita a distanza in forma di torneo con vincita in denaro - ravvedimento - interessi di mora di competenza della regione Sicilia - art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 5317 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo - ravvedimento sanzione di cui all'art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5318 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo - ravvedimento interessi di mora di cui all' art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 48 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo 5319 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo - ravvedimento sanzione di competenza della regione Sicilia di cui all' art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 504/1998 5320 Accise/Monopoli Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo - ravvedimento interessi di mora di competenza della regione Sicilia di cui all'art. 5, c. 8, D.Lgs. n. 504/1998 IVA Interessi sul ravvedimento IVA - art. 13 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007 1991 IVA Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 IVA Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 IVA Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni 8086 IVA Sanzione pecuniaria IVA 8904 IRPEF Interessi sul ravvedimento IRPEF - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, risoluzione n. 109/E del 22/05/2007 1989 IRPEF Sanatoria fiscale per redditi di pensioni estere 4358 IRPEF Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali 4999 IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni 8086 IRPEF Sanzione pecuniaria IRPEF 8901 IRPEF Sanzione pecuniaria IRPEF rettifica modello 730 8915 49 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo Addizionale comunale IRPEF Interessi sul ravvedimento-addizionale comunale all'IRPEF autotassazione - art.13 D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007 1998 Addizionale comunale IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 Addizionale comunale IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 Addizionale comunale IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni 8086 Addizionale comunale IRPEF Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF Addizionale comunale IRPEF Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF rettifica modello 730 Addizionale comunale IRPEF Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento Addizionale comunale IRPEF Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento per rettifica modello 730 Addizionale regionale IRPEF Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF - art. 13 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007 Addizionale regionale IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 Addizionale regionale IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 Addizionale regionale IRPEF Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni Addizionale regionale IRPEF Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF Addizionale regionale IRPEF Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF rettifica modello 730 50 8903 8917 8926 8927 1994 8086 8902 8916 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo Art. 8, legge n. 388/2000 - sanzione per ravvedimento su restituzione dell'indebito utilizzo del credito d'imposta per investimenti nella regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006 3892 Crediti d'imposta da agevolazioni Crediti d'imposta da agevolazioni Sanzione per ravvedimento su restituzione dell'indebito utilizzo del credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi nella regione Campania - art. 3, legge regionale n. 12/2008 3896 Crediti d'imposta da agevolazioni Maggiore credito d'imposta utilizzato-credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento - art. 8, comma 10, lett. f), legge n. 448/1998 6768 Crediti d'imposta da agevolazioni Restituzione capitale per indebito utilizzo del credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all'art. 103, c. 5 e 6, legge n. 388/2000 7468 Crediti d'imposta da agevolazioni Interessi su restituzione per indebito utilizzo del credito d'imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all'art. 103, c. 5 e 6, legge n. 388/2000. 7470 IRES Interessi sul ravvedimento IRES - art. 13 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007 1990 IRES Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 IRES Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 IRES Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni 8086 IRES IRES - sanzione pecuniaria - D.Lgs. 472/1997- risoluzione n. 76/E del 27 maggio 2004 8918 IRAP Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007 1993 IRAP Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 IRAP Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 51 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo IRAP Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni 8086 IRAP Sanzione pecuniaria IRAP 8907 Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 D.Lgs. n. Imposte sostitutive 472 del 18 dicembre 1997, risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007 1992 Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice Imposte sostitutive fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA 8912 Imposte sostitutive Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913 Altri tributi Interessi sul ravvedimento di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 art. 16, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011 1930 1980 Altri tributi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/1997 - interessi 1981 Altri tributi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassaz.separata relat.a indennità di fine rapporto di lav. dipend. ed alle prestaz.in forma di capitale - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/1997 interessi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/1997 - interessi 1982 Altri tributi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73 - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - interessi 1983 Altri tributi 1999 Altri tributi Interessi da ravvedimento su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare, di cui all'art. 1, c. 16, legge n. 220/2010 - art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 Altri tributi Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta 8084 52 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo Altri tributi Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi 8085 Altri tributi Restituzione di somme erogate dall'Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni 8086 Altri tributi Sanzione di cui all' art. 11, c. 1 D.Lgs. n. 471/1997 ai sensi dell'art. 2, c. 1 dl. n. 16 del 2/3/2012 - rimessione in bonis 8114 Sanzione di cui all'art. 11, c. 1, del D.Lgs. n. 471/1997 dovuta ai sensi dell'art. 2, c. 2 del dl n. 16/2012- rimessione in bonis 5 per mille 8115 Altri tributi Altri tributi Sanzione pecuniaria IRPEG 8905 Altri tributi Sanzione pecuniaria altre II.DD. 8908 Altri tributi Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti 8910 Altri tributi Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA 8911 Altri tributi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt.36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72 - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. 462/97 sanzione Altri tributi Sanzione amministrativa su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all' art. 1, c. 16, legge n. 220/2010- art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 Altri tributi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassaz. separata relat.ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. 462/1997 - sanzione Altri tributi Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/1997 - sanzione 53 8929 8930 8931 8932 RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo imposta Descrizione Codice tributo Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/73- art. 3-bis, c. 4-bis, D.Lgs. n. 462/97 - sanzione 8933 Altri tributi Altri tributi Sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 8935 54 RAVVEDIMENTO OPEROSO La giurisprudenza I casi: dalla Suprema Corte al merito Stefano Loconte Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Ernesto Sellitto Avvocato, Loconte & Partners Presupposto del ravvedimento operoso: presentazione della dichiarazione Cass. Civ., sez. V, ordinanza 29 febbraio 2012, n. 3158 In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi e del ravvedimento operoso non può essere accolta l’istanza di rimborso presentata dal contribuente. La ricorrente Agenzia delle Entrate ha sostenuto che deve considerarsi precluso per il contribuente ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso se già raggiunto dalla verifica relativa alla violazione, e se l’istanza di rimborso è stata presentata dopo un considerevole periodo di tempo dall’omessa dichiarazione, violando quanto disposto dall’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997. La norma da ultimo citata prevede che la regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente avvenga, spontaneamente, entro tre mesi dalla omissione della dichiarazione. La Corte giudicante accoglie le pretese dell’Amministrazione Finanziaria cassando la sentenza impugnata che, contravvenendo a consolidati e condivisi principi, ha riconosciuto esistente l’obbligo del rimborso anche in presenza di mancata presentazione della dichiarazione e di tardività del ravvedimento operoso. Orientamento conforme Cass. Civ., sez. V, sentenza 30 luglio 2008, n. 20618 La presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per effettuare il c.d. ravvedimento operoso. In materia di IVA, l’istituto del ravvedimento operoso è finalizzato a sanare eventuali errori contenuti in dichiarazione, ma non la sua totale omissione. In altri termini l’omissione sanabile prevista non sarebbe quella relativa alla presentazione della dichiarazione, che nel caso di specie è stata appunto del tutto omessa, ma quella relativa ai suoi contenuti. La finalità dell’istituto, del resto, corrisponde a quella di consentire al contribuente di rettificare la dichiarazione già presentata, per sanare eventuali errori od irregolarità relative ad operazioni imponibili e che comportano variazioni in aumento. Tutto questo per fare in modo che il contribuente sia sottoposto ad un regime sanzionatorio più favorevole di quello ordinario, che si applicherebbe a seguito dell’eventuale accertamento. 55 RAVVEDIMENTO OPEROSO Validità del ravvedimento operoso anche in caso di pagamento dell’imposta dovuta in più tranches Commissione tributaria provinciale Lombardia Milano, sez. XL, 3 giugno 2013, n. 198 Il contribuente soddisfa appieno la propria obbligazione tributaria anche nel caso in cui, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, corrisponda in modo frazionato, ma nella sua interezza, l’imposta dovuta (IRAP nel caso di specie). A parere della Sezione giudicante, l’istituto del ravvedimento operoso trova nel nostro ordinamento una sistemazione organica e una disciplina tendenzialmente unitaria nei confronti di tutti i tributi. Esso consente al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse al fine di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative. Nel caso in esame, è la tempestività del comportamento del contribuente, e non il fatto che questi abbia proceduto a frazionare in tre distinti momenti il pagamento dell’importo dovuto, l’aspetto che rileva a parere della Commissione. Il ravvedimento si perfeziona, infatti, producendo effetti agevolativi, se il contribuente paga regolarmente il quantum dovuto, anche se in più tranches, purché nel tempo prestabilito. Circa la possibilità di rateizzare il versamento del ravvedimento operoso (suddividendo il pagamento in diverse rate, con l’aggiunta dei soli interessi) non bisogna adottare un indirizzo rigorosamente restrittivo, come pure afferma la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011. Ravvedimento operoso e minore versamento degli interessi Commissione tributaria regionale Lombardia, sez. XLV, sentenza 5 marzo 2013, n. 40 Il minore versamento degli interessi effettivamente dovuti, qualora dipenda da errore scusabile e di modestissimo ammontare, non rappresenta causa ostativa ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso. Nel caso di specie, dalle risultanze dell’Ufficio emergeva un importo di interessi dovuti superiore a quanto effettivamente versato dalla società contribuente. Nonostante l’esiguità dell’importo (dovuto e non versato), l’Ufficio riteneva non perfezionato l’istituto del ravvedimento operoso, ritenendo a tal fine condizione indispensabile il versamento dell’intero ammontare dovuto all’Erario a titolo di imposta, di sanzioni ridotte e di interessi. Iscriveva pertanto a ruolo l’intera sanzione del 30% degli importi tardivamente versati. La società, costituitasi, eccepiva l’infondatezza della questione sollevata dall’Ufficio ed invocava i principi di buona fede e correttezza, oltre che quelli della collaborazione e dell’affidamento, per sostenere la scusabilità e la sostanziale irrilevanza dell’errore commesso. A giudizio della Commissione giudicante non solo il controllo della correttezza del calcolo degli interessi, come effettuato dall’Ufficio, risulta impossibile, ma si tratterebbe in ogni caso di un palese errore scusabile della Società contribuente. La Commissione ritiene quindi non possa disconoscersi la validità del ravvedimento operoso in simili condizioni, se non contravvenendo a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, poiché risulta chiara, in tali casi, non soltanto la volontà della società contribuente di 56 RAVVEDIMENTO OPEROSO avvalersi della normativa di favore sul ravvedimento operoso, ma anche l’irrisorietà della pretesa dall’Amministrazione accertatrice. Orientamenti conformi Commissione tributaria provinciale Vicenza, sez. III, 17 settembre 2012, n. 79 Il ruolo emesso per il recupero della differenza delle sanzioni in misura piena è illegittimo e il ravvedimento operoso si considera comunque perfezionato qualora, oltre alle imposte dovute ed alle sanzioni calcolate in misura ridotta, gli interessi non risultino essere stati integralmente corrisposti, sempreché la differenza tra il versato ed il dovuto sia minima. A parere della Commissione giudicante, alla luce di quanto disposto dall’art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”) il versamento non integrale degli interessi legali non fa venir meno gli effetti dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Commissione tributaria regionale Lombardia, sez. XIX, 9 agosto 2012, n. 79 Se gli interessi di mora non risultino essere stati correttamente conteggiati e corrisposti, il ravvedimento operoso resta ugualmente valido se siano stati ugualmente versati i tributi e le relative sanzioni in misura ridotta. Secondo la Commissione, l’Ufficio che vorrebbe far decadere la contribuente dai benefici del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, e recuperare maggiori sanzioni, per avere, la stessa, versato minori interessi rispetto a quelli effettivamente dovuti, attua un comportamento contrario ai principi della buona fede, della correttezza e dell’affidamento, che stanno alla base del rapporto tra contribuente ed Erario. Commissione tributaria regionale Lombardia, sez. I, sentenza 25 gennaio 2012, n. 8 Il ravvedimento operoso si considera comunque perfezionato se il contribuente versi, oltre al capitale ed alle sanzioni calcolate in misura ridotta, gli interessi in misura inferiore a quelli dovuti. È da considerarsi quindi illegittimo il ruolo emesso per il recupero di tale differenza, poi versata a saldo in data successiva. Il contribuente, contro l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che sostiene il non corretto perfezionamento del ravvedimento operoso nel caso di mancato pagamento degli interessi nel dovuto importo, richiama a difesa della sua posizione il principio di buona fede, che sempre deve ispirare i rapporti con il Fisco, oltre che la esiguità del “non pagato”. L’organo giudicante ritiene bene espressa la volontà del contribuente di avvalersi della normativa sul ravvedimento operoso, e considera che le sanzioni e gli interessi come pagati unitamente agli acconti rappresentino elementi sufficienti ad integrare i benefici di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. 57 RAVVEDIMENTO OPEROSO Orientamento difforme Cass. Civ., sez. VI-5, ordinanza 8 agosto 2012, n. 14298 La maturazione del ravvedimento operoso è impedita dal ridotto versamento del dovuto. A giudizio della Suprema Corte l’errore commesso dalla parte, consistente nel versamento di un importo inferiore rispetto a quello dovuto, non può essere emendato in ragione del richiamo dei principi di buona fede e di leale collaborazione tra Fisco e contribuente. Entrambi sono cristallizzati nell’art. 10, legge n. 212/2000, che non avendo rango superiore alla legge ordinaria non può giustificare la disapplicazione della norma tributaria in contrasto. Per beneficiare delle agevolazioni derivanti dal ravvedimento operoso è quindi necessario che il contribuente consideri inderogabile quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, escludendo di poter beneficiare di qualsivoglia scusante nel caso di pagamento insufficiente. A parere della Suprema Corte nel caso di specie non può esistere una reale collaborazione tra contribuente e Fisco, e deve di fatto considerarsi scontata la buona fede dell’Ufficio che si è limitato ad applicare la disciplina di legge. Infondato, pertanto, risulta il richiamo da parte della società contribuente ai principi sopra citati, al fine di rendere scusabile il minor versamento del dovuto. In definitiva, le norme dello Statuto del Contribuente non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in contrasto con le stesse (Cass. civ. sez. V, sentenza n. 8145 del 2011). Ravvedimento operoso ed errore nel versamento della sanzione dovuta Cass. civ., sez. V, ordinanza 9 giugno 2011, n. 12661 A norma dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento può dirsi perfezionato solo nel caso in cui gli adempimenti imposti siano integralmente osservati. Si desume, quindi, che nel caso in cui il contribuente commetta un errore nel pagamento della sanzione irrogabile il ravvedimento non può dirsi perfezionato e deve ritenersi legittima la ripresa a tassazione nella misura dovuta. Nel caso in esame, la Commissione Regionale aveva ritenuto tale circostanza ininfluente in virtù della pacifica volontà manifestata dal contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale verso l’erario. Si era sostenuto che da un errore di calcolo sul computo della sanzione non potesse scaturire l’invalidità dell’intero ravvedimento. A parere della Suprema Corte, invece, il comma 2 dell’art. 13 citato pone quale condizione imprescindibile di validità dell’istituto di cui trattasi tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni e degli interessi legali, come pure si evince dall’impiego dell’espressione “deve” contenuta nel citato comma 2. 58 RAVVEDIMENTO OPEROSO Perfezionamento del ravvedimento operoso Cass. civ., sez. V, 6 dicembre 2011, n. 26172 Fino a quando non si realizza una formale contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria e fino a quando non interviene alcuna attività ispettiva il ravvedimento operoso è suscettibile di perfezionamento. Secondo la Suprema Corte il perfezionamento del ravvedimento operoso deve concretizzarsi, anche in materia di IVA, nei termini prestabiliti e pertanto il beneficio ad esso collegato è ammesso sempreché la violazione non sia già stata sollevata dall’Amministrazione Finanziaria e non siano iniziate le attività di ispezione e verifica di cui all’art. 52, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso oggetto della pronuncia il versamento del dovuto è avvenuto dopo l’inizio della verifica ad opera della Guardia di Finanza e tale circostanza ha reso inapplicabile il beneficio riconducibile al ravvedimento operoso. In tema di violazioni attinenti all’IVA, la validità dell’istituto citato presuppone che l’adempimento omesso ed il contestuale versamento della soprattassa intervengano prima che la violazione sia constatata e comunque prima che siano iniziate le ispezioni e le verifiche di cui all’art. 52 del medesimo D.P.R. Orientamenti conformi Cass. civ., sez. V, 9 -11-2010, n. 22781 L’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 subordina il ravvedimento operoso alla circostanza che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si realizza pertanto violazione della norma citata ogniqualvolta il giudice ritenga operante il ravvedimento operoso pur essendo il versamento delle sanzioni successivo alla verifica. Nel caso di specie la Società contribuente ha provveduto al versamento ridotto delle sanzioni nell’ottobre 2004, pur essendosi conclusa l’attività di verifica nel luglio 2004. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la contribuente per manifesta violazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Commissione tributaria regionale Puglia, sez. VII, 13 settembre 2010, n. 106 Nel caso in cui l’autore di un ritardato od omesso versamento ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano fatto ricorso all’istituto del ravvedimento operoso le sanzioni amministrative applicabili saranno pari al 6% nel caso in cui le stesse non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento. Le sanzioni irrogabili saranno altrimenti pari al 30% per ogni importo non versato. In base al disposto dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 l’applicazione della sanzione con aliquota ridotta è ammissibile solo nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria non abbia posto in essere attività ispettiva e/o di accertamento. 59 RAVVEDIMENTO OPEROSO Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XVI, sentenza, 6 giugno 2008, n. 146 Il contribuente utilizza l’istituto del ravvedimento operoso in maniera illegittima se effettua i versamenti per la regolarizzazione della sua posizione fiscale nello stesso giorno in cui ha inizio l’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali versamenti non possono considerarsi validi dal momento che chiara è la lettera dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 nell’escludere la validità del regime agevolativo nel caso in cui gli stessi vengano eseguiti nel medesimo giorno in cui abbia avuto inizio l’accesso dei funzionari per la verifica. A parere della Commissione giudicante, nel caso di specie, è quindi corretta l’iscrizione dell’intera sanzione, nonostante gli importi già versati, in virtù del ricorso ad un istituto ritenuto di fatto inapplicabile. Ravvedimento operoso e perdita agevolazione prima casa Commissione tributaria provinciale Bergamo sez. I, sentenza 26 giugno 2013, n. 129 Nel caso di vendita di prima casa non va irrogata sanzione se il contribuente, cui è stata revocata l’agevolazione per non aver riacquistato successivamente alla vendita un altro immobile prima casa, ha effettuato il ravvedimento operoso. In maniera conforme si è espressa anche la risoluzione n. 112/E/2012. Coma afferma nel documento citato l’Agenzia delle Entrate, il cui orientamento è stato accolto dalla Commissione giudicante, il ravvedimento operoso del contribuente pur comportando la riliquidazione dell’imposta di registro e delle altre imposte ad essa collegate rende inapplicabile, nel caso appena citato, la sanzione del 30% sulla differenza di imposta dovuta. Ravvedimento operoso e pagamento integrale del tributo Commissione tributaria regionale Puglia, sez. I, sentenza 8 novembre 2010, n. 21 La disciplina di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, e quindi l’atteggiamento premiale nei confronti del contribuente, non trova applicazione per i pagamenti parziali del tributo dovuto, nel termine di favore. Essa, infatti, esige il pagamento integrale del tributo. Nel caso di specie, il contribuente non ha effettuato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della irregolarità il versamento integrale del tributo dovuto e pertanto, a parere della Commissione giudicante, non può godere della riduzione della sanzione al 10% in ossequio a quanto disposto dalla norma di cui al citato art. 13. Termini del ravvedimento operoso Commissione tributaria regionale Lombardia, sez. XIII, 25 maggio 2012, n. 59 Il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 non può essere disconosciuto nel caso in cui il contribuente provveda ad effettuare il versamento di quanto dovuto in più tranches, purché esse ricadano tutte entro il c.d. termine “lungo”, ovvero il termine di invio della dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta la contestazione. 60 RAVVEDIMENTO OPEROSO Il ravvedimento operoso può, infatti, avvenire sia entro il termine “breve”, e cioè nei 30 giorni successivi alla commissione della violazione, sia entro il termine “lungo”, da intendersi come sopra specificato. Pertanto se il contribuente, come nel caso di specie, versi parte del quantum dovuto entro i 30 giorni che decorrono dalla commissione della violazione e la restante parte oltre tale termine ma comunque entro il termine valido per la presentazione della dichiarazione, non perde il diritto di fruire dei vantaggi connessi al ravvedimento operoso. La sanzione sarà dovuta in misura ridotta nel termine breve e corrisposta integralmente al momento del saldo. Secondo l’organo giudicante, la norma citata richiama espressamente la possibilità che si possa godere dei benefici del ravvedimento operoso pur versando, nel c.d. termine breve, solo parte del dovuto; ciò in seguito alle modifiche apportate all’istituto dal D.L. “anticrisi” n. 185/2008, entrato in vigore il 29 novembre 2008. Ipotesi di ravvedimento operoso Cass. civ., sez. V, sentenza 1° giugno 2007, n. 12883 L’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 distingue e disciplina due diverse ipotesi di ravvedimento del contribuente, e cioè: il caso in cui egli provveda nei successivi trenta giorni dall’omissione a corrispondere la differenza di quanto dovuto, integrando il versamento dell’imposta (o l’intera imposta, nel caso di sua totale omissione); ed il caso in cui egli regolarizzi la sola dichiarazione entro il termine per la presentazione della stessa. Nel primo caso la sanzione è ridotta a 1/8; nel secondo a 1/5. Si tratta di due ipotesi distinte e pertanto risulta chiaro che la presentazione della sola dichiarazione integrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine, non accompagnata dal contestuale pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta, non consente al contribuente di beneficiare della riduzione ad un ottavo della sanzione. Tempestività del ravvedimento operoso Commissione tributaria provinciale Bari, sez. XXI, 3 febbraio 2011, n. 2 Da quanto emerge dalla lettura dell’art 13, D.Lgs. n. 472/1997, il principale effetto giuridico dell’istituto del ravvedimento consiste nella regolarizzazione spontanea da parte del contribuente con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni. Come ha rilevato la Commissione giudicante, nel caso in esame la contribuente ha spontaneamente versato l’importo della sanzione prima della decorrenza dell’anno previsto come termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta al quale si riferisce la violazione. Ravvedimento operoso ed accertamento Cass. civ., sez. V, sentenza 2 ottobre 2008, n. 24424 L’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi l’eventuale ravvedimento del contribuente, non può rappresentare una causa in grado di paralizzare l’attività di accertamento posta in essere 61 RAVVEDIMENTO OPEROSO dall’Amministrazione Finanziaria. Ai fini dell’accertamento risultano irrilevanti gli effetti sanzionatori riconducibili alla violazione e al successivo ravvedimento del contribuente. L’attribuzione all’Ufficio del potere di procedere ad accertamento in caso di omessa presentazione della “dichiarazione annuale” non costituisce una “sanzione” neppure indiretta, ma rappresenta la semplice previsione di uno specifico presupposto fattuale legittimante detto esercizio. Ravvedimento operoso e principio del favor rei Cass. civ., sez. V, sentenza 13 maggio 2011, n. 10592 Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 25, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 472/1997, e cioè se la fase di accertamento della violazione non sia esaurita o se quella contenziosa non si sia conclusa con sentenza definitiva, e sempre che il rapporto tributario non sia di fatto transitato nella fase di riscossione coattiva, l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, può trovare applicazione anche in riferimento ai debiti d’imposta precedenti l’entrata in vigore del citato decreto. Si ritiene operi in questi casi il principio della retroattività delle disposizioni più favorevoli al contribuente. L’organo giudicante ha ritenuto applicabili anche a fattispecie relative a debiti d’imposta risalenti a data antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 472/1997 le disposizioni contenute nel decreto in esame, e ciò in ossequio al generale principio del favor rei, contemplato dall’art. 3 del medesimo decreto. È tuttavia condizione necessaria, ai fini della validità del principio da ultimo citato, e quindi del legittimo riconoscimento dei benefici derivanti dall’istituto in esame, che sussista comunque la spontaneità del ravvedimento da parte del contribuente. 62 RAVVEDIMENTO OPEROSO La prassi Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto 2013, n. 27/E Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative. Premessa Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito ai versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, secondo cui tali versamenti "... possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo". Dubbi interpretativi sono sorti con riferimento al caso in cui il contribuente provveda al versamento delle imposte nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista (ad esempio 16 luglio anziché 16 giugno), senza però applicare, in tutto o in parte, la prevista maggiorazione, ovvero, determinando l'imposta e, conseguentemente, la maggiorazione, in misura inferiore a quanto dovuto. In particolare, è stato chiesto se l'integrale versamento della maggiorazione debba considerarsi presupposto costitutivo della possibilità di effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza di legge (cosiddetto "termine lungo"), con la conseguenza che carenti versamenti della maggiorazione determinerebbero il tardivo versamento dell'imposta per l'intero ammontare. Analoghe incertezze sussistono con riguardo all'efficacia dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, laddove le somme dovute per sanare l'irregolarità commessa siano state commisurate al minor versamento eseguito nel "termine lungo", ovvero quando l'importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione e/o interessi) sia comunque inferiore a quanto dovuto. Ulteriori dubbi interpretativi sono sorti con riferimento alle conseguenze di errori marginali commessi dai contribuenti nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d'accertamento. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle questioni rappresentate. 1. Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "termine lungo" Si osserva preliminarmente che, secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 435 del 2001, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto IRPEF, IRES e IRAP deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta ossia, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche, entro il 16 giugno. Il comma 2 del medesimo articolo dà la possibilità di effettuare detti versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40 per cento delle somme da versare. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i predetti versamenti possono essere effettuati, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione 63 RAVVEDIMENTO OPEROSO periodica, in rate mensili di uguale importo, ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. Anche per l'ipotesi di versamento rateale, è riconosciuta la possibilità di iniziare il versamento del piano di rateazione nei trenta giorni successivi, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo (oltre all'applicazione degli interessi "da rateazione", nella misura del 4 per cento annuo). I medesimi termini si applicano anche al versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione unificata annuale, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, può essere versato successivamente al "16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data". I principi di seguito illustrati trovano, dunque, applicazione anche con riferimento alle richiamate ipotesi di versamento con maggiorazione. Ciò premesso, come già chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E, par. 1.1 in merito all'omesso o insufficiente pagamento, alle prescritte scadenze, delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, il legislatore ha previsto due distinti termini per il versamento: per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, il primo è il 16 giugno, l'altro nei successivi trenta giorni. Il versamento effettuato nel più ampio termine risulta tempestivo, con la particolarità che l'adempimento dell'obbligazione tributaria avviene mediante il pagamento dell'imposta incrementata di un importo, pari allo 0,40%, che si configura come parte del tributo medesimo. Al riguardo, nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 2 luglio 2012, n. 263000, è stato chiarito che " (...) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato, come disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo (...)". Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, infatti, " nel dubbio, deve privilegiarsi un'interpretazione della norma conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto; (...)". Si rammenta, in proposito, che gli interessi sul versamento effettuato nel "termine lungo" rappresentano il "corrispettivo" per il vantaggio che il contribuente trae dalla disponibilità di una somma di denaro spettante all'ente creditore. Del resto, la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, nella misura dello 0,40 per cento, viene versata congiuntamente all'imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo. Ne consegue che, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, 64 RAVVEDIMENTO OPEROSO non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente. Per mera esemplificazione, si consideri la seguente situazione. Esempio n. 1 Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia erroneamente versato a titolo di saldo IRES 2011 l'importo di € 100 - in luogo di € 400 effettivamente dovuti - unitamente alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di € 100,4 (anziché € 401,6). L'ufficio provvedere all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30 per cento sull'importo di € 301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto (imposta più maggiorazione), pari ad € 401,6, e quanto versato nel termine lungo, ossia € 100,4. In tale sede, si provvedere, altresì, al recupero della differenza d'imposta dovuta, di € 301,2, e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo. In tale ipotesi, il contribuente può comunque decidere di regolarizzare l'errore commesso mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Richiamando quanto già precisato nella citata Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E, si ricorda che la regolarizzazione spontanea può essere effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472 del 1997, eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo": di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento; dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento; della sanzione ridotta pari al 3 per cento dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento). In alternativa, la regolarizzazione può avvenire ai sensi del comma 1, lett. b) del citato art. 13, eseguendo il pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento; dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento; della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento). Esempio n. 2 Riprendendo la situazione descritta nell'esempio n. 1, la regolarizzazione dell'errore commesso può avvenire - ferma restando l'assenza di contestazioni da parte dell'ufficio - al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2012, mediante il versamento della differenza d'imposta (ossia del residuo tributo dovuto comprensivo della maggiorazione dello 0,40) pari ad € 301,2, degli interessi, calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo, e delle sanzioni ridotte. 65 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2. Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti Con riferimento alla questione concernente l'erronea determinazione dell'importo necessario per sanare l'irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, si è dell'avviso che - in virtù di quanto chiarito con la Ris. 23 giugno 2011, n. 67/E - il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento. In merito all'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio). Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno. Come già chiarito con la citata Ris. 23 giugno 2011, n. 67/E, una volta scaduti i termini per il ravvedimento, l'eventuale somma che residua (maggiore imposta dovuta incrementata o meno della percentuale dello 0,40) non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in tema di ravvedimento: le sanzioni, pertanto, saranno irrogate dagli uffici, su tale somma residua, nella misura ordinaria, insieme agli interessi per il tardivo versamento, con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento "scelto" dal contribuente (16 giugno o 16 luglio). Esempio n. 3 Riprendendo l'esempio n. 1, laddove il contribuente versi, entro il termine prescritto per il ravvedimento, un importo inferiore al residuo dovuto di € 301,2, ad esempio € 201,2, con sanzioni e interessi commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. La differenza dovuta e non regolarizzata di € 100 sarà oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%. Un caso più complesso da prendere in considerazione concerne l'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all'imposta versata a titolo di ravvedimento. In tale evenienza, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. La circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni non fa venir meno l'unitarietà dell'istituto ma, al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel 66 RAVVEDIMENTO OPEROSO versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo. Sulla differenza non sanata andranno irrogate, ad opera degli uffici competenti, le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell'originario versamento (16 giugno o 16 luglio). Poiché i criteri di determinazione di quanto dovuto in presenza di versamenti carenti, secondo le precisazioni sopra fornite, potranno essere applicati in via automatizzata solo a seguito della modifica delle procedure informatiche del controllo automatizzato dei versamenti, in attesa dei necessari adeguamenti, gli uffici applicheranno i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati. Gli stessi uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite. Gli uffici sono inoltre tenuti ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella presente circolare. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto pagato. 3. Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti nell'ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto a titolo di definizione della pretesa tributaria. In particolare, la questione è sorta con riferimento all'applicazione dell'istituto dell'acquiescenza all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e all'ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto, a fronte dei quali l'acquiescenza non si ritiene validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo (o l'affidamento del carico all'Agente della riscossione, in caso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010) degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera. Nel caso in cui il contribuente intenda definire l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, infatti, è tenuto a versare entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni in misura agevolata. Peraltro, il contribuente può anche valutare di rinunciare alla definizione agevolata dell'intero accertamento e scegliere di definire le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, riservandosi il diritto di presentare eventualmente ricorso per imposte e interessi e versando, entro il termine di proposizione del ricorso stesso, le sanzioni in misura agevolata. Se il contribuente intende beneficiare della possibilità offerta dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, si è dell'avviso che l'acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all'integrazione del dovuto da parte del contribuente. Non assume effetto preclusivo della definizione la circostanza che il versamento dell'integrazione sia effettuato con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal richiamato articolo 15. 67 RAVVEDIMENTO OPEROSO Analoghe indicazioni valgono nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Occorre, in definitiva, salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente i predetti istituti. Si ritiene, infatti, che in tali ipotesi sussista l'interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e, nello specifico, dell'attività di accertamento. L'Ufficio potrà pertanto ritenere validamente perfezionata la definizione effettuata attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e successivamente integrato dal contribuente. Nel caso in cui il contribuente effettui, a causa di un errore materiale o di calcolo, un carente versamento delle somme dovute per il perfezionamento dell'accertamento con adesione, restano valide le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento con Circ. 28 giugno 2001, n. 65/E in particolare laddove viene chiarito che in presenza di anomalie di minore entità, l'Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto. ***** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. Il Direttore dell'Agenzia Attilio Befera 68