Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati
Transcript
Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati
FISCO STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati Ma applicando il cumulo giuridico, come detto dalla Cassazione, la sanzione viene di molto ridimensionata / Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO La tardiva presentazione del modello UNICO, quindi delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA espone a conseguenze sanzionatorie non solo il contribuente ma anche il professionista. Infatti, l’art. 7- bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 euro a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98. Come rilevato in una recente lettera a Eutekne.info (si veda “Nessuno si attiva sul cumulo giuridico per le sanzioni degli intermediari”), l’Agenzia delle Entrate sembra non abbia ancora recepito l’orientamento della Cassazione, che ammette il cumulo giuridico per le violazioni in oggetto. Ma andiamo con ordine, in quanto la sanzione dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97 deve essere combinata con la riforma delle sanzioni avvenuta mediante il DLgs. 24 settembre 2015 n. 158. Detto decreto non ha inciso sull’art. 7- bis del DLgs. 241/97, ma ha introdotto una norma valevole in via generale nell’art. 7 del DLgs. 472/97, che recita testualmente: “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Trattasi di un dimezzamento delle sanzioni che opera in via automatica, indipendente dal ravvedimento operoso. Considerato che non c’è alcuna disposizione di legge che affronta la questione, tale norma non può che operare, quindi se l’intermediario invia la dichiarazione con un ritardo massimo di 30 giorni (entro dunque il 31 ottobre 2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione irrogabile va da 258 euro a 2.582 euro. Invece, se la dichiarazione è trasmessa con un ritardo superiore a trenta giorni, riemergono le sanzioni piene, da 516 euro a 5.164 euro. Rammentiamo che, secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 52 del 2007), è ammesso il ravvedimento ma solo ai sensi della lettera c) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, vista la stretta connessione tra la violazione in oggetto e l’omessa dichiarazione. A livello pratico, no- Eutekne.Info / Venerdì, 23 settembre 2016 nostante non si condivida la menzionata opinione, il ravvedimento può essere effettuato pagando le sanzioni ridotte (51 euro o 25 euro se il ritardo è contenuto nei 30 giorni) e inviando la dichiarazione solo entro novanta giorni dal termine ultimo, quindi al massimo il 29 dicembre. Il problema, come trattato, unitamente ad ogni altra questione, nella Scheda Eutekne di agosto/settembre 2016 e nella relativa voce di Guida Eutekne, si pone quando, per una qualsivoglia ragione, l’intermediario abbia trasmesso tardivamente diverse dichiarazioni. Le Entrate, da sempre (si veda ad esempio la circolare n. 52 del 2007), hanno affermato che opera non il cumulo dell’art. 12 del DLgs. 472/97 ma quello dell’art. 8 della L. 689/81, quindi, con riferimento ai singoli invii eseguiti tardivamente, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Tutti gli orientamenti nella Scheda Eutekne di agosto/settembre 2016 Questa interpretazione è stata, con un orientamento attualmente consolidato, censurata dalla Cassazione (Cass. 5 giugno 2015 n. 11741, Cass. 26 giugno 2015 n. 13238 e Cass. 9 febbraio 2016 n. 2597), che, vista la natura tributaria delle sanzioni in oggetto, ritiene applicabile, in ogni caso, l’art. 12 del DLgs. 472/97, il che porta ad applicare la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio. In pratica, applicando l’aumento minimo può essere contestata la somma di 645 euro (516 aumentato di un quarto), a prescindere da quante forniture siano state inviate e da quante dichiarazioni siano contenute nelle stesse. Qualora l’intermediario fruisca del ravvedimento non emergono problemi, in quanto il cumulo giuridico non può essere applicato in via autonoma dal contribuente. Di contro, se l’intermediario non opta per il ravvedimento, o non può più optare siccome sono spirati i novanta giorni (accogliendo l’interpretazione delle Entrate prima riportata), esistono fondati spazi per adire le vie giudiziali, chiedendo l’annullamento dell’atto o la rideterminazione della sanzione in ottemperanza all’art. 12 del DLgs. 472/97.