Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati

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Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati
FISCO
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli
intermediari abilitati
Ma applicando il cumulo giuridico, come detto dalla Cassazione, la sanzione viene di molto
ridimensionata
/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO
La tardiva presentazione del modello UNICO, quindi
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA espone a
conseguenze sanzionatorie non solo il contribuente
ma anche il professionista.
Infatti, l’art. 7- bis del DLgs. 241/97 punisce con una
sanzione da 516 euro a 5.164 euro l’omessa o tardiva
trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera
degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3
del DPR 322/98.
Come rilevato in una recente lettera a Eutekne.info (si
veda “Nessuno si attiva sul cumulo giuridico per le
sanzioni degli intermediari”), l’Agenzia delle Entrate
sembra non abbia ancora recepito l’orientamento della Cassazione, che ammette il cumulo giuridico per le
violazioni in oggetto.
Ma andiamo con ordine, in quanto la sanzione dell’art.
7-bis del DLgs. 241/97 deve essere combinata con la riforma delle sanzioni avvenuta mediante il DLgs. 24
settembre 2015 n. 158.
Detto decreto non ha inciso sull’art. 7- bis del DLgs.
241/97, ma ha introdotto una norma valevole in via generale nell’art. 7 del DLgs. 472/97, che recita testualmente: “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni
dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Trattasi di un dimezzamento delle
sanzioni che opera in via automatica, indipendente dal
ravvedimento operoso.
Considerato che non c’è alcuna disposizione di legge
che affronta la questione, tale norma non può che operare, quindi se l’intermediario invia la dichiarazione
con un ritardo massimo di 30 giorni (entro dunque il 31
ottobre 2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione irrogabile va da 258 euro a 2.582 euro.
Invece, se la dichiarazione è trasmessa con un ritardo
superiore a trenta giorni, riemergono le sanzioni piene,
da 516 euro a 5.164 euro.
Rammentiamo che, secondo l’Agenzia delle Entrate
(circolare n. 52 del 2007), è ammesso il ravvedimento
ma solo ai sensi della lettera c) dell’art. 13 del DLgs.
472/97, vista la stretta connessione tra la violazione in
oggetto e l’omessa dichiarazione. A livello pratico, no-
Eutekne.Info / Venerdì, 23 settembre 2016
nostante non si condivida la menzionata opinione, il
ravvedimento può essere effettuato pagando le sanzioni ridotte (51 euro o 25 euro se il ritardo è contenuto
nei 30 giorni) e inviando la dichiarazione solo entro
novanta giorni dal termine ultimo, quindi al massimo
il 29 dicembre.
Il problema, come trattato, unitamente ad ogni altra
questione, nella Scheda Eutekne di agosto/settembre
2016 e nella relativa voce di Guida Eutekne, si pone
quando, per una qualsivoglia ragione, l’intermediario
abbia trasmesso tardivamente diverse dichiarazioni.
Le Entrate, da sempre (si veda ad esempio la circolare
n. 52 del 2007), hanno affermato che opera non il cumulo dell’art. 12 del DLgs. 472/97 ma quello dell’art. 8
della L. 689/81, quindi, con riferimento ai singoli invii
eseguiti tardivamente, si applica la sanzione prevista
per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
Tutti gli orientamenti nella Scheda Eutekne di
agosto/settembre 2016
Questa interpretazione è stata, con un orientamento
attualmente consolidato, censurata dalla Cassazione
(Cass. 5 giugno 2015 n. 11741, Cass. 26 giugno 2015 n.
13238 e Cass. 9 febbraio 2016 n. 2597), che, vista la natura tributaria delle sanzioni in oggetto, ritiene applicabile, in ogni caso, l’art. 12 del DLgs. 472/97, il che porta ad
applicare la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio. In pratica, applicando
l’aumento minimo può essere contestata la somma
di 645 euro (516 aumentato di un quarto), a prescindere da quante forniture siano state inviate e da quante
dichiarazioni siano contenute nelle stesse.
Qualora l’intermediario fruisca del ravvedimento non
emergono problemi, in quanto il cumulo giuridico non
può essere applicato in via autonoma dal contribuente.
Di contro, se l’intermediario non opta per il ravvedimento, o non può più optare siccome sono spirati i novanta giorni (accogliendo l’interpretazione delle Entrate prima riportata), esistono fondati spazi per adire le
vie giudiziali, chiedendo l’annullamento dell’atto o la
rideterminazione della sanzione in ottemperanza
all’art. 12 del DLgs. 472/97.