nota del 15/07/2016 - Consulta dell`Ambiente
Transcript
nota del 15/07/2016 - Consulta dell`Ambiente
Consulta dell’Ambiente di Piedimonte San Germano Viale Tiziano n.° 9/b – 03030 – Piedimonte San Germano (FR) [email protected] - C.F. 90033680605 http://consultambientepsg.wordpress.com/ All'att.ne del Sindaco della Città di Piedimonte San Germano (FR) Vincenzo NOCELLA Oggetto: Applicazione "Principio di Precauzione" Il sottoscritto Alessandro Barbieri nato a Termoli (CB) il 18 febbraio 1980 e residente a Piedimonte San Germano (FR) in Viale Tiziano n.° 9/b - C.F. BRBLSN80B18L113H, in qualità di Presidente della Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano, PREMESSO • che in data 24/09/2013, attraverso la richiesta della nostra associazione di effettuare indagini ambientali, l'Arpa Lazio provvedeva ad effettuare misurazioni de i livelli di campo elettromagnetici (elettrosmog) della Telefonia Cellulare SRB sita in Via San Filippo - Chiesa S. Maria Assunta (Parco Pubblico con Belvedere); VISTO • che l'Arpa Lazio rilevava un superamento dei Valori di Qualità (+6 V/m - Art. 3 del D.P.C.M. 08/07/2003) come si evince nella Nota prot. n.° 89216 del 12/11/2013 dove "[...] è opportuno e necessario che l'Autorità competente, e nella fattispecie il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano, adotti tutte quelle misure atte a separare in modo definitivo e permanente l'area di installazione degli apparati TLC con il restante parco pubblico, attualmente separati da un terrapieno di rialzo, al fine di interdire l'accesso casuale alla popolazione"; • "In applicazione del Principio di Precauzione di cui l'Art. 174, paragrafo 2, del trattato CE, in caso di pericoli, anche se solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione" "Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano" sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR) C.F. 90033680605 - PEC [email protected] - cell. 3711844284 CONSIDERATO • che nel Settembre 2015 l'Amministrazione comunale organizzava un evento culturale proprio a ridosso dell'area interessata gli impianti TLC "NON" interdicendo l'area all'accesso della popolazione (vedi locandina evento) e a nulla sono valse le nostre richieste di modifica del percorso; TUTTO CIO' PREMESSO chiede ai sensi dell'Art. 301 del Codice, l'attuazione del PRINCIPIO DI PRECAUZIONE. In mancanza delle applicazione delle seguenti leggi Comunitarie e Nazionali: 1. Il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale; 2. Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 che ha modificato il D.Lgs 152/2006, dove all'art.3-ter introduce nella legislazione italiana, il concetto del "Principio di Precauzione"; 3. Il D.Lgs 150/2012 di attuazione della direttiva 2009/128/CE e del regolamento CE/2009/1107; 4. L'art. 32 della Costituzione Italiana: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; AVVIEREMO TUTTE LE PROCEDURE DI LEGGE AFFINCHÉ VENGA RICONOSCIUTO IL DANNO ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE COSTITUENDOCI PARTE CIVILE. *** Sottopone, inoltre, all'attenzione del Sig. Sindaco, due delle sentenze che confermano l'applicazione del principio di precauzione: a. Un primo chiarimento è dato da una sentenza della Corte europea: (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), dove si legge che: “il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici"; "Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano" sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR) C.F. 90033680605 - PEC [email protected] - cell. 3711844284 b. Sentenza del Consiglio di Stato n.01281/2013, che afferma: “L’applicazione del principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre”. Si allegano: - Nota ArpaL n.° 89216 del 12/11/2013; - programma locandina evento 2015 (con localizzazione impianti TLC) Cordiali saluti. Piedimonte San Germano, lì 15/07/2016 Il Presidente della Consulta Alessandro Barbieri "Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano" sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR) C.F. 90033680605 - PEC [email protected] - cell. 3711844284