nota del 15/07/2016 - Consulta dell`Ambiente

Transcript

nota del 15/07/2016 - Consulta dell`Ambiente
Consulta dell’Ambiente di Piedimonte San Germano
Viale Tiziano n.° 9/b – 03030 – Piedimonte San Germano (FR)
[email protected] - C.F. 90033680605
http://consultambientepsg.wordpress.com/
All'att.ne del Sindaco
della Città di Piedimonte San Germano (FR)
Vincenzo NOCELLA
Oggetto: Applicazione "Principio di Precauzione"
Il sottoscritto Alessandro Barbieri nato a Termoli (CB) il 18 febbraio 1980 e residente
a Piedimonte San Germano (FR) in Viale Tiziano n.° 9/b - C.F.
BRBLSN80B18L113H, in qualità di Presidente della Consulta dell'Ambiente di
Piedimonte San Germano,
PREMESSO
• che in data 24/09/2013, attraverso la richiesta della nostra associazione di
effettuare indagini ambientali, l'Arpa Lazio provvedeva ad effettuare
misurazioni de i livelli di campo elettromagnetici (elettrosmog) della Telefonia
Cellulare SRB sita in Via San Filippo - Chiesa S. Maria Assunta (Parco
Pubblico con Belvedere);
VISTO
• che l'Arpa Lazio rilevava un superamento dei Valori di Qualità (+6 V/m - Art.
3 del D.P.C.M. 08/07/2003) come si evince nella Nota prot. n.° 89216 del
12/11/2013 dove "[...] è opportuno e necessario che l'Autorità competente,
e nella fattispecie il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano,
adotti tutte quelle misure atte a separare in modo definitivo e permanente
l'area di installazione degli apparati TLC con il restante parco pubblico,
attualmente separati da un terrapieno di rialzo, al fine di interdire
l'accesso casuale alla popolazione";
• "In applicazione del Principio di Precauzione di cui l'Art. 174, paragrafo 2,
del trattato CE, in caso di pericoli, anche se solo potenziali, per la salute
umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"
"Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano"
sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR)
C.F. 90033680605 - PEC [email protected] - cell. 3711844284
CONSIDERATO
• che nel Settembre 2015 l'Amministrazione comunale organizzava un evento
culturale proprio a ridosso dell'area interessata gli impianti TLC "NON"
interdicendo l'area all'accesso della popolazione (vedi locandina evento) e a
nulla sono valse le nostre richieste di modifica del percorso;
TUTTO CIO' PREMESSO
chiede ai sensi dell'Art. 301 del Codice, l'attuazione del PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE.
In mancanza delle applicazione delle seguenti leggi Comunitarie e Nazionali:
1. Il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale;
2. Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 che ha modificato il D.Lgs 152/2006, dove all'art.3-ter
introduce nella legislazione italiana, il concetto del "Principio di Precauzione";
3. Il D.Lgs 150/2012 di attuazione della direttiva 2009/128/CE e del regolamento
CE/2009/1107;
4. L'art. 32 della Costituzione Italiana: "La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
AVVIEREMO TUTTE LE PROCEDURE DI LEGGE AFFINCHÉ VENGA
RICONOSCIUTO IL DANNO ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE
COSTITUENDOCI PARTE CIVILE.
***
Sottopone, inoltre, all'attenzione del Sig. Sindaco, due delle sentenze che confermano
l'applicazione del principio di precauzione:
a. Un primo chiarimento è dato da una sentenza della Corte europea: (Trib. CE,
Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), dove si legge
che: “il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa
obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di
prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per
l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi
sugli interessi economici";
"Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano"
sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR)
C.F. 90033680605 - PEC [email protected] - cell. 3711844284
b. Sentenza del Consiglio di Stato n.01281/2013, che afferma: “L’applicazione del
principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e
per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla
correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci
si prefigge di eliminare o ridurre”.
Si allegano:
- Nota ArpaL n.° 89216 del 12/11/2013;
- programma locandina evento 2015 (con localizzazione impianti TLC)
Cordiali saluti.
Piedimonte San Germano, lì 15/07/2016
Il Presidente della Consulta
Alessandro Barbieri
"Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano"
sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR)
C.F. 90033680605 - PEC [email protected] - cell. 3711844284