#p# Repertorio n. 19.342 Raccolta n. 12.400 CONTRATTO DI

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#p# Repertorio n. 19.342 Raccolta n. 12.400 CONTRATTO DI
Repertorio n. 19.342
Raccolta n. 12.400
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di giugno.
In Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11.
Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente
in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, sono
presenti i signori:
- DI MAIO Marco, nato a Legnano il 24 luglio 1970, domiciliato
per la carica in Milano, Via Olmetto n. 17, il quale
interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di
Amministratore Unico ed in rappresentanza della società:
"CASTELLO 2003 S.R.L." con sede in Milano, Via Olmetto n. 17,
capitale sociale euro 20.000,00, interamente versato, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 04102950963, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
Milano al n. 1725554,
autorizzato
al
presente
atto
in
virtù
di
delibera
dell'Assemblea dei soci in data 28 giugno 2006 che in estratto
da me Notaio autenticato in data 29 giugno 2006 al n. 19.309
di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
- NAVA Enrico Edoardo, nato a
Uccle (Belgio) il 20 marzo
1968, domiciliato per la carica in Milano, Via Fabio Filzi n.
27, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in
qualità di Consigliere Delegato ed in rappresentanza della
società:
- "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO" o in forma abbreviata "VALORE REALE S.G.R. S.P.A.",
con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 27, capitale sociale
euro 2.200.000,00, interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
04507090969, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano
al n. 1753351,
autorizzato al presente atto in virtù di delibera del
Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2006 che in
estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera
"B";
la società "VALORE REALE S.G.R. S.P.A." interviene al presente
atto in qualità di società di gestione del risparmio del
"FONDO OROBLU" - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di
Tipo Chiuso - istituito ai sensi del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 e successivi regolamenti attuativi (di
seguito denominato Il Fondo).
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Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certa, convengono e stipulano quanto segue:
1)
la
società
"CASTELLO
2003
S.R.L.",
come
sopra
rappresentata,
VENDE
alla società "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO" o in forma abbreviata "VALORE REALE
S.G.R. S.P.A." in nome e per conto del "Fondo OROBLU" che,
come sopra rappresentata, accetta ed acquista, la seguente
porzione immobiliare sita in Comune di Melegnano con accesso
dalla Via Medici n. 12, identificata come "LOTTO D", e
precisamente:
a) appezzamento di terreno edificabile sul quale è in corso di
edificazione una palazzina residenziale in base a permesso di
costruire rilasciato dal Comune di Melegnano in data 14 marzo
2005 n. 1, pratica n. P021/04, P.E. n. 16/04, prot n. 25051;
b) la quota di 1/2 (un mezzo) indivisa di una porzione di area
urbana di circa mq. 351 (trecentocinquantuno);
Coerenze in contorno in senso orario:
- dell'appezzamento di terreno di cui alla lettera a):
proprietà ai mappali 401, 191 e 496;
- dell'area urbana di cui alla lettera b): proprietà ai
mappali 401, 497, 191 e 187.
2) Le porzioni immobiliari in oggetto sono censite come segue:
- l'area di cui alla lettera a) del punto 1 al Catasto dei
Fabbricati di Melegnano, in ditta alla società venditrice, al
foglio
12,
mappale
497
(quattrocentonovantasette),
Via
Giangiacomo Medici n. 12, area urbana di metri quadri 4.123;
- l'area di cui alla lettera b) del punto 1 al Catasto dei
Terreni del Comune di Melegnano al foglio 12, mappale 496
(quattrocentonovantasei), ente urbano di ettari 0.03.51.
3) Dichiara la società venditrice, come sopra rappresentata,
che le porzioni immobiliari in oggetto le sono pervenute per
averle acquistate con atto in data 27 febbraio 2004 n.
47435/24582 di repertorio del Notaio Massimo Napolitano,
registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 2
marzo 2004 al n. 2550 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di "Milano 2" in data 3
marzo 2004 ai numeri 27684/14332.
4) Le parti mi dichiarano che il prezzo della presente vendita
è
stato
stabilito
a
corpo
in
euro
8.050.000,00
(ottomilionicinquantamila virgola zero zero) oltre I.V.A., per
complessivi euro 9.660.000,00 (novemilioniseicentosessantamila
virgola zero zero), in conto del quale la società venditrice,
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come sopra rappresentata, dichiara di aver già ricevuto euro
5.960.000,00 (cinquemilioninovecentosessantamila virgola zero
zero) dalla società acquirente, a cui favore rilascia
quietanza;
il residuo in euro 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila
virgola zero zero) la medesima società acquirente si obbliga a
pagare al "BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB Società per Azioni"
in corrispondenza del debito capitale attuale del mutuo di
originari euro 15.500.000,00 (quindicimilionicinquecentomila
virgola
zero
zero)
afferente
l'area
al
mappale
497
(quattrocentonovantasette) del foglio 12 in oggetto; mutuo,
agevolato ai sensi del D.P.R. 601/1973, concesso alla società
venditrice dal predetto Istituto con atto a rogito del Notaio
Massimo Napolitano in data 27 febbraio 2004, repertorio n.
47436/24583, registrato all'Agenzia delle Entrate di "Milano
4" in data 2 marzo 2004 al n. 2518, serie 1T e garantito da
iscrizione ipotecaria pubblicata presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Milano "2" in data 3 marzo 2004 ai
n.ri 27685/6455.
La parte venditrice rinunzia a qualsiasi eventuale diritto
all'ipoteca legale nascente dal presente atto.
5) La società acquirente è immessa da oggi nel possesso del
cespite acquistato, con tutti gli effetti utili ed onerosi che
ne derivano.
Inoltre la società acquirente subentra in tutti quei rapporti
attivi e passivi derivanti dal trasferimento delle porzioni
immobiliari in oggetto; in particolare dichiara di essere a
conoscenza del contenuto della Convenzione stipulata, con il
Comune di Melegnano dalla società "Investimenti Immobiliari",
dante causa dell'attuale parte venditrice, e dalle società
"Poliserramenti S.R.L." e "Idroelettrica Longobarda S.R.L."
avente
ad
oggetto
l'attuazione
del
Piano
di
recupero
dell'"AREA EX BROGGI-IZAR", con atto in data 27 febbraio 2004,
repertorio numero 47433/24581 del Notaio Massimo Napolitano,
registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 2
marzo 2004 al n. 2548 e trascritta presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di "Milano 2" in data 3 marzo 2004 ai
numeri 27682/14330.
La società acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare
interamente il contenuto di tale convenzione con il Comune di
Melegnano, nella quale pertanto subentra in sostituzione della
società venditrice; in particolare la società acquirente si
dichiara
edotta
che
l'area
urbana
al
mappale
496
(quattrocentonovantasei) del foglio 12 dovrà essere asservita
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ad uso pubblico in forza degli obblighi nascenti dalla sopra
citata convenzione.
6) La società venditrice, come sopra rappresentata, presta
alla società acquirente tutte le garanzie previste dalla legge
e dichiara pertanto che:
a) i titoli di provenienza sono legittimi in senso sia
sostanziale che formale;
b) le porzioni immobiliari in oggetto sono libere da ogni
onere, da qualsiasi contributo di miglioria per opere eseguite
sino ad oggi, da pignoramenti e da qualsiasi pericolo di
evizione ed espropriazione, da qualsiasi limitazione di
proprietà
e
di
godimento
di
natura
reale,
personale,
volontaria,
coattiva
o
legale,
anche
provvisoria
o
condizionata, da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi di
qualsiasi specie, anche se non iscritti, nonchè da ipoteche
ad eccezione dell'ipoteca sopra citata, iscritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano "2" in data 3
marzo 2004 ai numeri 27685/6455, a favore del "BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB Società per Azioni", pubblicata a
garanzia del mutuo accollato dalla società acquirente,
gravante
esclusivamente
sull'area
al
mappale
497
(quattrocentonovantasette) del foglio 12 e delle obbligazioni
nascenti dalla più volte citata convenzione con il Comune di
Melegnano stipulata in data 27 febbraio 2004, repertorio
numero 47433/24581 del Notaio Massimo Napolitano;
c) le porzioni immobiliari non sono oggetto di azioni e
ricorsi tanto di carattere civile che amministrativo per
qualsiasi ragione o titolo attinente al titolo di proprietà
delle medesime o alla loro libera disponibilità, manlevando
fin d'ora la società acquirente nei confronti di ogni pretesa,
titolo o ragione di terzi;
d) imposte, tasse, oneri comunque afferenti le porzioni
immobiliari sono state pagate dalla società venditrice
puntualmente e nella loro completezza nè a tal riguardo
sussistono richieste, domande e liti contenziose di qualsiasi
natura da parte dell'Autorità Fiscale o di terzi;
e) i Permessi di Costruire ed i provvedimenti urbanistici
rilasciati in base ai quali le porzioni immobiliari verranno
edificate sono legittimi e validi e non è necessario assolvere
alcuna formalità nè sostenere costi al riguardo, fatta
eccezione per il saldo degli oneri derivanti dal Permesso di
Costruire di cui sopra e non ancora scaduti alla data odierna;
e che quanto è già stato realizzato sul terreno è conforme a
quanto autorizzato, nè vi sono circostanze che possano
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comportare nullità, annullamento, estinzione o diniego di
rinnovo degli stessi;
f) sulle porzioni immobiliari gravano soltanto le normali
imposte vigenti e non vi sono privilegi fiscali ad eccezione
dell'eventuale privilegio speciale dello Stato derivante
dall'atto di provenienza; in ordine ai privilegi, comunque, la
parte venditrice si obbliga ad evitare ogni molestia alla
parte acquirente e la solleva da ogni responsabilità;
g) le porzioni immobiliari sono conformi alla vigente
normativa in materia ambientale.
In
considerazione
delle
garanzie
prestate
al
presente
articolo, la società venditrice si impegna a manlevare la
società acquirente da tutti gli effetti negativi derivanti
dalla non conformità delle porzioni immobiliari a quanto sopra
dichiarato e garantito per fatti ed atti verificatisi prima
della data del trasferimento del titolo di proprietà anche se
accertati successivamente a tale trasferimento purchè entro il
termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione alla
garanzia prestata.
Le parti convengono che l'obbligo di manleva scatti per
effetto del riconoscimento da parte della società venditrice
della sussistenza della violazione della garanzia, ovvero, in
caso di contestazione sulla sussistenza di detta garanzia, per
effetto della determinazione del collegio arbitrale di cui al
successivo art. 11.
La manleva consisterà - ove lo stato di non conformità fra
quanto dichiarato e garantito e la situazione reale sia
sanabile - nella rimessa in stato di conformità delle porzioni
immobiliari da effettuarsi prontamente da parte della società
venditrice, a cura e spese proprie, fermo restando che nel
caso di inattività di parte venditrice, trascorsi 30 (trenta)
giorni dal riconoscimento della violazione della garanzia o
dalla data della determinazione del collegio arbitrale, la
società acquirente avrà facoltà di procedere direttamente alla
rimessa in stato di conformità ed i costi e le spese da
quest'ultima sostenuti saranno prontamente rimborsati dalla
parte venditrice.
Qualora la situazione rappresentata e garantita non sia
sanabile, la società acquirente avrà facoltà di ricorrere alle
tutele di legge.
Ai fini dell'esercizio della manleva, la società acquirente
comunicherà prontamente alla società venditrice le difformità
fra quanto dichiarato e la situazione esistente direttamente
riscontrata o a seguito di atti di qualsiasi natura
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amministrativa o giudiziaria. La parte venditrice potrà
assentire alla comunicazione ovvero contestare la stessa entro
30
(trenta)
giorni
dalla
data
di
pervenimento
della
comunicazione. Decorso detto termine senza risposta, si
considererà il silenzio come assenso.
7) Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 380/2001, sue proroghe
e modificazioni, si allega al presente atto sotto la lettera
"C" certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Comune di Melegnano in data 28 giugno 2006 prot. n. 38567.
La società venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che
da tale data sino ad oggi non sono intervenute, relativamente
alle
porzioni
immobiliari
oggetto
del
presente
atto,
modificazioni degli strumenti urbanistici.
In riferimento alla legge 21 novembre 2000 n. 353 la società
venditrice dichiara inoltre:
- che non sussistono i presupposti per la normativa in esame;
- che, peraltro, i terreni in contratto non hanno natura
boschiva nè pascoliva e non sono stati percorsi dal fuoco
nell'ultimo quindicennio.
La società venditrice, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 46 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (già articolo 17
della legge 28 febbraio 1985 n. 47, successive modificazioni
ed integrazioni), dichiara che, per il complesso immobiliare
in corso di edificazione sull'area oggetto del presente atto,
successivamente al permesso di costruire rilasciato non sono
state apportate modifiche che richiedano il rilascio di
provvedimenti autorizzativi preventivi.
La società venditrice dichiara inoltre che il Comune di
Melegnano
ha
approvato
un
"Progetto
di
bonifica"
con
autorizzazione n. 551 del giorno 22 febbraio 2005 dal quale
sono escluse da interventi di bonifica le porzioni immobiliari
in oggetto.
8) Le società "CASTELLO 2003 S.R.L." e "VALORE REALE SOCIETA'
PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO", per conto
del Fondo OROBLU, come sopra rispettivamente rappresentate,
dichiarano che dalla data di stipulazione del presente atto
tutti i rapporti contrattuali di cui la società venditrice è
parte in relazione alle porzioni immobiliari in oggetto, sono
modificati in funzione dell'acquisto da parte della società
"VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO", per conto del "Fondo OROBLU", delle porzioni
immobiliari oggetto del presente atto.
Più in particolare, la società venditrice si impegna a
comunicare anche mediante notifica a tutte le altre parti
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contrattuali (interessate alle porzioni immobiliari cedute)
con le quali ha in essere rapporti giuridici ed economici
anche di natura obbligatoria, la modifica delle condizioni
contrattuali tra loro intercorse per effetto dell'acquisto da
parte della società "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO" per conto del "Fondo
OROBLU" delle suddette unità immobiliari.
Rimangono comunque a carico della società venditrice tutti gli
oneri e le spese derivanti da contratti attualmente in essere
per l'esecuzione del sopra menzionato Piano di Recupero
maturati alla data odierna, ad eccezione del "costo di
costruzione" non ancora scaduto di cui alla lettera "e" del
punto 6 del presente contratto.
9) Tutte le spese relative al presente atto sono a carico
della società acquirente per conto del "Fondo OROBLU".
10) Le parti chiedono che il presente atto sia registrato a
tassa fissa in quanto contenente cessione di beni soggetta ad
I.V.A.
11) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto,
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio
arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di
presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale
della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano,
che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
I comparenti dispensano espressamente me Notaio dal dare loro
lettura degli allegati "A", "B" e "C".
Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia
e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto ai
comparenti che lo approvano.
Occupa di quattro fogli di carta, dodici facciate e della
tredicesima sin qui.
Firmato: Di Maio Marco
Enrico Edoardo Nava
Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)
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