3. ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE E POTERI DELLA
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3. ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE E POTERI DELLA
ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I 3. ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE E POTERI DELLA ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO Giurisprudenza Italiana, 2007, 369, 2 1. Sembra che l’avversione nei confronti delle antenne delle stazioni radio base per telefonia cellulare si sia, negli ultimi tempi, attenuata, e che reazioni del tipo nimby (si installino pure le antenne o gli inceneritori o quant’altro di interesse generale, ma lontano da me) si manifestino principalmente nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Nondimeno l’installazione di una antenna sul tetto di un edificio condominiale fa ancora discutere, ed il terreno di scontro è quello condominiale oltreché quello delle scelte urbanistiche, come dimostra la sentenza della Corte d’Appello di Firenze oggetto di questa nota, secondo la quale, “la struttura la cui realizzazione si è consentita che con la delibera impugnata è destinata ad essere stabilmente infissa sul lastrico solare, ergendosi in altezza; ciò significa che con la decisione assembleare si è costituito sul lastrico comune un diritto reale di superficie (afferma l’art. 952 c.c. che “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà”), cosa espressamente vietata, senza il consenso di tutti i condomini, dal comma III dell’art. 1108 c.c.” Dalla motivazione della sentenza si apprende che l’assemblea del condominio aveva deliberato di concedere in locazione per l’installazione di una antenna, a soggetto concessionario di telefonia mobile, una parte del tetto dell’edificio ed un locale seminterrato, e che un condomino aveva impugnato la deliberazione adducendo un complesso di vizi. In primo luogo l’opponente VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I prospettava la violazione dell’art. 1108 c.c, avendo l’assemblea qualificato come locazione e quindi autorizzato a maggioranza, la stipulazione di un contratto di apparente locazione ma in realtà costitutivo di un diritto reale e segnatamente una servitù di passaggio a carico delle parti comuni del fabbricato; in secondo luogo, si prospettava la violazione dell’art. 1120 c.c., in quanto il condominio, autorizzando l’installazione della antenna, avrebbe realizzato una innovazione che poteva determinare pericolo per la salute umana, oltre la alterazione del decoro architettonico dell’edificio, nonché danno della stabilità e pregiudizio del diritto di ciascun condomino all’uso o al godimento di alcune parti dello stabile. Nei fatti esposti e tra i diversi mezzi di impugnazione, la sentenza della Corte d’Appello ha ravvisato la fondatezza della opposizione, nella violazione dell’art. 1108 c.c. anche se con riferimento a profilo diverso rispetto a quello ravvisato dalla sentenza di primo grado. Infatti, secondo la sentenza d’appello, l’apparente locazione di porzione del tetto doveva essere qualificata, in relazione al suo contenuto sostanziale, quale atto costitutivo in favore dell’altro contraente non di una servitù di passaggio, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, ma del diritto reale di superficie su parte dell’edificio di proprietà comune, comunque in contrasto con l’art. 1108, comma 3 c.c., secondo il quale “È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.”1 1 Sostanzialmente conforme: “Per il disposto dell'art. 1108 comma 3 c.c., applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell'art. 1139 alle norme sulla comunione, la costituzione di una servitù sulle parti comuni dell'edificio richiede il consenso unanime di tutti i condomini. Pertanto, in mancanza di un tale consenso non è valida la deliberazione adottata dall'assemblea dei condomini, che abbia approvato i lavori eseguiti, su VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I 2. Dirò subito che la lettura della vicenda e degli atti della controversia che ne ha dato la sentenza che si annota suscita qualche perplessità. Secondo la sentenza, l’antenna, essendo destinata ad essere stabilmente infissa ed incorporata nella copertura dell’edificio, è qualificata dalla disciplina edilizia come una nuova costruzione che viene ad essere collocata sopra la parte preesistente dell’edificio. Ne risulta così integrata la previsione dell’art. 952 c.c. e la costituzione, tuttavia illegittima in quanto a maggioranza e non all’unanimità dei proprietari, di un diritto reale di superficie sul tetto dell’edificio a beneficio di un terzo (non quindi di una servitù, secondo la decisione di primo grado, sul punto corretta dalla sentenza d’appello). autorizzazione dell'amministratore, dalla Sip di posa di un cavo telefonico sull'edificio condominiale, in guisa da creare una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio di conduttura di cavo telefonico, suscettibile di far maturare con il tempo l'usucapione di tale diritto.” (Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 1993, n. 3865, in Riv. giur. edilizia 1994, I, 19). Alla stessa conclusione ma a seguito di diverso percorso argomentativo, perviene Tribunale Milano, 23 ottobre 2003 (in Giur. milanese 2003, 155), secondo il quale “ L'installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile sul lastrico solare dell'edificio condominiale costituisce un'innovazione ex art. 1120, comma 2, c.c. Di conseguenza la relativa delibera di autorizzazione deve essere assunta con il voto favorevole di tutti i condomini.” In dottrina, Matteo Ceruti, Stazioni radio base in condominio: tra innovazioni vietate, "consenso informato" e decreto Gasparri, nota a Trib. Milano 23 ottobre 2003, in Riv. giur. ambiente 2003, 3-4, 597; Matteo Ceruti, Recenti orientamenti del giudice amministrativo in materia di regolamentazione comunale degli impianti di telefonia cellulare Nota a T.A.R., 8 Novembre 2001, n. 1392 sez. I, Puglia, Lecce; T.A.R., 31 Ottobre 2001, sez. II, Lazio; Consiglio di Stato , 19 Ottobre 2004, n. 6779 sez. VI; T.A.R., 2 Settembre 2004, n. 555, Friuli Venezia Giulia:, in Riv. giur. ambiente 2005, 2, 332; Matteo Ceruti, Telefonia cellulare e disciplina urbanistica comunale dopo la legge quadro 36/2001 e il testo unico sull'edilizia, nota a T.A.R. , 24 Ottobre 2001, n. 2007 sez. III, Sicilia, Catania, in Riv. giur. ambiente 2002, 2, 332. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I Tuttavia si può, in primo luogo, dubitare che sia esatto desumere dalla legislazione edilizia, come pure fa la sentenza che si annota, il concetto di costruzione di cui all’art. 952 c.c. In proposito occorre considerare che secondo un principio generale della disciplina edilizia, il concetto di costruzione soggetta a regime concessorio (ed ora al permesso di costruzione o titoli abilitativi equiparati) ha assunto nel tempo particolare latitudine, perdendo i connotati originari e venendo a coincidere fin dall'art. 1 l. 28 gennaio 1977 n. 10, con il risultato di ogni attività diretta alla utilizzazione del territorio avente rilievo urbanistico nel senso più esteso, e quindi edilizio, funzionale, ambientale-paesistico, anche in assenza di opere edili in senso proprio (così in ultimo, Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6519, in Foro amm. CDS 2003, 2986). La disciplina edilizia-urbanistica attribuisce infatti rilievo ad ogni forma di uso e destinazione del territorio sotto l’aspetto funzionale, pur in assenza di opere di modificazione dello stesso2, espandendo in tal modo ed anzi superando il concetto tradizionale di costruzione, fino a comprendere ogni attività anche non edificatoria recante impatto ed effetti sul territorio urbanizzato e non 2 cfr. articolo 10 del D. lgs. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) Interventi subordinati a permesso di costruire 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I urbanizzato, anche sotto il profilo della visibilità e della destinazione d’uso (come si verifica nel caso di determinati usi di aree scoperte). Sembra tuttavia l’art. 952 c.c. evochi una nozione tradizionale di costruzione che - pur prescindendo dai materiali impiegati che possono essere anche innovativi e non tipicamente edilizi - richiama pur sempre l’idea di un manufatto stabilmente collocato sul suolo o su altri sostegni, che delimita e circoscrive lo spazio - che quindi si distingue in spazio esterno e spazio interno rispetto al manufatto - in tal modo generando un volume, anche se discontinuo e non chiuso. Requisiti questi che non sono riscontrabili in una antenna per telefonia mobile, secondo la nozione e la configurazione che la comune esperienza attribuisce a questo tipo di impianti, costituiti da una struttura metallica di minima base e di ridotto ingombro al suolo, sviluppata in altezza, priva di pareti, quindi non valutabile in termini di volume, e con funzione di sostegno degli impianti di ricezione e trasmissione dei segnali radio del servizio pubblico di telefonia mobile. Conferma integrale di questa nozione di costruzione, si trae dalla elaborazione giurisprudenziale in tema di art. 1127 c.c. che detta la disciplina della costruzione sull’ultimo piano dell’edificio condominiale, ove a tutti gli effetti è rilevante l’individuazione degli elementi identificativi della costruzione. In proposito si afferma che “Le cosiddette "pensiline" in tenda o in altro materiale che non dia luogo alla delimitazione con pareti, non possono annoverarsi nel concetto di "nuova fabbrica" che faccia sorgere il diritto, per gli altri condomini, all'indennità prevista dall'art. 1127 ultimo comma c.c.” (Cassazione civile , sez. II, 15 febbraio 1999, n. 1263, in Giust. civ. Mass. 1999, 347 Arch. locazioni 1999, 616); e nello stesso senso si afferma che “È VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I ravvisabile una sopraelevazione di edificio condominiale, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa.” (Cassazione civile , sez. II, 12 febbraio 1998, n. 1498, in Foro it. 1998, I,1898).3 Si aggiunga che la espressa previsione da parte dell’articolo 3 del D. lgs. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) tra gli "interventi di nuova costruzione", anche delle installazioni “di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, non rappresenta argomento di per sé decisivo, potendo tale inclusione valere alla definizione settoriale di costruzione soggetta al regime autorizzatorio ed al recupero a tale regime di fattispecie altrimenti escluse, dando così luogo ad una categoria più vasta di quella tradizionale in quanto finalizzata alla tutela degli interessi specifici del governo 3 Conforme: “Costituisce sopraelevazione, ai sensi dell'art. 1127 c.c., l'occupazione dell'area comune sovrastante l'ultimo piano, sia con un altro piano, sia con una nuova fabbrica, che può consistere anche in materiale diverso da cemento o laterizi, purché sia stabile e compatta - come nel caso di struttura in alluminio, immobilizzata solidamente su un terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva - mentre è irrilevante che possa esser stata considerata dal giudice penale, per escludere il reato previsto dall'art. 17, lett. b) l. 28 gennaio 1977 n. 10, pertinenza dell'appartamento.” (Cassazione civile , sez. II, 1 luglio 1997, n. 5839, in Giust. civ. Mass. 1997, 1097). VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I del territorio, ma non utilizzabile per implementare la definizione civilistica di costruzione4. Ed alle stesse conclusioni conduce l’art. 86 comma 3 del D. lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo il quale “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.”, che assimila, ma non identifica, le infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria. Escluso il riferimento alla legislazione edilizia, gli argomenti per così dire, sostanziali, non sono destinati a migliore fortuna in quanto la natura e la consistenza delle antenne per telefonia mobile non ne consentono l’inclusione nella categoria delle costruzioni di cui all’art. 952. Le antenne non corrispondono al concetto di costruzione come sopra definito (pg. 6), anche in quanto non omogenee rispetto all’edificio sul quale sono collocate e del quale non rappresentano un elemento quale un impianto, una estensione o un incremento di volume (come sarebbe se si trattasse di un altro piano); ed a tale edificio non essendo connesse funzionalmente non rendendo allo stesso alcun servizio, ed essendo solo occasionalmente e temporaneamente a 4 Per alcuni riferimenti normativi codicistici, si consideri la nozione di costruzione che emerge dagli artt. 934, 938, 954, 1127, 2645 bis, 2825 bis, 2826. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I questo collegate5. Manca nelle antenne anche il requisito, che è tipico delle costruzioni le quali di regola non hanno una funzione a termine, della stabile compenetrazione con il fabbricato al quale accedono, mentre tale funzione è preventivamente limitata alla durata del contratto stipulato dal concessionario. 3. Si aggiunga che seppure l’antenna de qua fosse qualificabile come costruzione sopra il tetto del fabbricato, non per questo la autorizzazione da parte della assemblea ed il successivo contratto, avrebbero avuto necessariamente l’effetto di far sorgere ai sensi dell’art. 952 c.c. un diritto reale di superficie sulla porzione di tetto occupata dalla antenna in contrasto con il disposto dell’art. 1108 comma 3 c.c., potendo il contratto essere qualificato, alternativamente, come concessione ad aedificandum priva di effetti reali, ovvero come contratto di locazione. E’ noto infatti che il contratto atipico di concessione ad aedificandum di area da parte di colui che può disporne, può essere utilizzato per dare vita ad 5 A diverse finalità è preordinato il diritto all’appoggio su edifici privati, di antenne ed al passaggio di fili di impianti di reti di comunicazione elettronica di cui agli artt. 90 e 91 commi 1 e 2 D. lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) limitatamente al servizio degli inquilini o dei condomini, e fermo restando che “I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”. Lo stesso art. 91 prevede senza il consenso del proprietario ed a beneficio di tutti gli interessati e non solo dei residenti nell’edificio, il solo passaggio di fili o cavi senza appoggio al di sopra delle proprietà pubbliche o private e dinanzi a quei lati di edifici privi finestre od altre aperture. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I un diritto personale di godimento di una superficie da destinare ad edificazione, e non necessariamente del diritto reale tipico di superficie6. Secondo la Corte di Cassazione infatti (Cassazione civile , sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1392, in Giust. civ. 1999, I, 878), “Vero è che la concessione ad aedificandum, stante l'autonomia contrattuale delle parti, riconosciuta 6 In proposito, giurisprudenza consolidata: “ La concessione "ad aedificandum", stante l'autonomia contrattuale delle parti, riconosciuta dall'art. 1322 c.c., non si concreta sempre necessariamente in un diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonte in un contratto (atipico) con effetti meramente obbligatori non soggetto a rigori di forma o di pubblicità. Tuttavia al fine di poter interpretare in tal senso, anziché in quello conforme allo schema tipico approntato dal legislatore, la concreta pattuizione intervenuta fra le parti, occorre che emergano (e vengano indicati dal giudice di merito) i peculiari indici rivelatori di una simile configurazione giuridica.” (Cassazione civile , sez. II, 29 maggio 2001, n. 7300, in Giust. civ. Mass. 2001, 1083; conforme: Cassazione civile , sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1392, in Giust. civ. 1999, I, 878). “L'art. 934 c.c., nello statuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi art. 935, 936, 937 e 938 c.c.), fa salvi i casi in cui risulti diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e l'indeterminata menzione del titolo non esclude che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall'art. 1322 c.c., possano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio. L'accertamento in ordine alla esistenza o meno di un titolo idoneo ad escludere l'operatività dell'accessione - il quale può essere costituito anche da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori e perciò non richiedente la forma scritta ad substantiam - è riservato al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi.” (Cassazione civile , sez. II, 10 luglio 1985, n. 4111, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 7). “La facoltà di mantenere sul suolo altrui una determinata costruzione, ove non costituisca oggetto di un diritto reale di superficie ai sensi degli art. 952 ss. c.c., può essere fatta valere nei confronti del proprietario di detto suolo, in base ad un contratto con effetti obbligatori, solo quando tale contratto sia intervenuto con il proprietario medesimo, e quindi sia ad esso opponibile.” (Cassazione civile, sez. un., 2 giugno 1984, n. 3351, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 6). VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I dall'art. 1322 c.c., non sempre e necessariamente si concreta in un diritto reale di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale efficace nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonde e disciplina in un contratto (atipico) con effetti meramente obbligatori, non soggetto a rigori di forma o di pubblicità (Cass. Sez. Un. 2.6.1984 n. 3531; Cass. 25.1.1968 n. 233; 17.12.1968 n. 4006). Ma la riconduzione della fattispecie concreta a tale configurazione giuridica, che costituisce indubbiamente una quaestio facti, la cui valutazione è riservata esclusivamente al giudice di merito, non può essere effettuata apoditticamente e senza alcuna giustificazione, onde diventa censurabile in questa sede di legittimità quando non è sorretta, come nel caso specifico, da motivazione sufficiente e congrua.” Al fine della interpretazione della volontà delle parti e della effettiva qualificazione del contratto e dei suoi effetti, se in termini di diritto reale o di diritto personale di godimento che può derivare sia dal contratto di locazione che dalla concessione ad aedificandum, prescindendo dal nomen juris (che tuttavia è pur sempre un dato non trascurabile nel processo interpretativo), rilevano altri elementi quali la determinazione della durata, che può mancare nel caso di costituzione di diritto di superficie che può essere a tempo indeterminato, ovvero la previsione degli effetti della scadenza del diritto (e quindi il trasferimento della proprietà della costruzione, al proprietario del bene sul quale è stata realizzata, ex art. 953, clausola certamente estranea ai contratti stipulati dai concessionari di telefonia mobile); la previsione di un corrispettivo unitario o di un canone periodico commisurato al godimento pro tempore dell’appoggio alla copertura dell’edificio, più adatti rispettivamente VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I alla costituzione del diritto di superficie, ovvero alla concessione ad aedificandum priva di contenuto reale o alla locazione; la previsione a carico del proprietario della obbligazione di manutenzione della base della installazione, maggiormente compatibile con la costituzione di un diritto personale di utilizzazione piuttosto che di un diritto di superficie; l’eventuale richiamo a specifici aspetti della disciplina delle locazioni non abitative, quali la durata minima, di cui alla legge n. 392/1978. Ora, in difetto di questa ricerca della volontà delle parti, la sola attribuzione da parte del condominio ad un terzo, del diritto di installazione in una superficie condominiale, di un manufatto che la disciplina edilizia assimila ad una costruzione ma che tale non è secondo la sua definizione sostanziale, non sembra sufficiente alla qualificazione del contratto e dei suoi effetti come costitutivi di un diritto di superficie e non di un rapporto di locazione. Al più, è la distinzione tra locazione e concessione atipica ad aedificandum con effetti obbligatori, a correre lungo una linea fin troppo sottile per assicurare una netta demarcazione tra i due contratti, anche se la mera attribuzione del diritto di appoggio di una costruzione, propria della concessione ad aedificandum, implica un tipo di uso il cui contenuto è nettamente distinto e ridotto rispetto all’uso attivo del bene locato, consentito al conduttore. 4. Né vi sono dubbi quanto alla legittima concedibilità in locazione di parte comune dell’edificio da parte dell’amministratore che sia stato autorizzato dalla assemblea, poiché “Quando non sia possibile l'uso diretto della cosa comune per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi, i condomini possono deliberare l'uso indiretto della cosa comune, a VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I maggioranza se è un atto di ordinaria amministrazione, come nel caso della locazione.” (Cassazione civile , sez. II, 22 marzo 2001, n. 4131, Giust. civ. Mass. 2001, 554)7. Si ammette infatti la possibilità che le parti comuni 7 Giurisprudenza del tutto consolidata: “L'uso indiretto della cosa comune (nella specie mediante locazione) incidendo sulla estensione del diritto reale che ciascun comunista possiede sull'intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o deliberato dall'assemblea dei condomini a maggioranza, soltanto quando non sia possibile o ragionevole l'uso promiscuo, sempreché la cosa comune non consenta una divisione, sia pure approssimativa, del godimento. L'indivisibilità del godimento costituisce il presupposto per l'insorgenza del potere assembleare circa l'uso indiretto, onde la deliberazione che adotta l'uso indiretto senza che ne ricorrano le condizioni, è nulla, quale che sia la maggioranza, salvo che ricorra l'unanimità.” (Cassazione civile , sez. II, 18 gennaio 1982, n. 312, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 1; conforme: Cassazione civile , sez. II, 18 gennaio 1982, n. 313, ivi, 1982. “L'uso indiretto della cosa comune (nella specie, mediante locazione) può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (od, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in mancanza di tali condizioni è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione.” (Cassazione civile , sez. II, 22 novembre 1984, n. 6010, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 11). “L'uso indiretto della cosa comune (nella specie, mediante locazione), incidendo sull'estensione del diritto reale che ciascun comunista possiede sull'intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o deliberato dall'assemblea del condomini a maggioranza, soltanto quando non sia possibile o ragionevole l'uso promiscuo, sempreché la casa comune non consenta una divisione, sia pure approssimativa, del godimento. L'indivisibilità del godimento costituisce il presupposto per l'insorgenza del potere assembleare circa l'uso indiretto, onde la deliberazione che l'adotta senza che ne ricorrano le condizioni è nulla, quale che sia la maggioranza, salvo ché ricorra l'unanimità.” (Cassazione civile , sez. II, 19 ottobre 1994, n. 8528, in Arch. locazioni 1995, 382). “L'assemblea dei condomini può disporre, con deliberazione a maggioranza, l'uso indiretto del bene comune solo quando non sia possibile l'uso indiretto per tutti i partecipanti alla comunione (nel caso di specie il tribunale ha dichiarato nulla la delibera con cui si concedeva in locazione una parte comune dell'edificio a taluno soltanto dei condomini).” (Tribunale Milano, 12 febbraio 1987, in Giur. it. 1988, I,2,100). “Qualora non sia possibile l'uso diretto VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I dell’edificio, le quali svolgono ordinariamente e senza necessità di specifica attività da parte dei condomini, una loro utilità a vantaggio di tutti i partecipanti all’edificio in ragione del loro collegamento funzionale statico con le parti di proprietà individuale e di proprietà comune, possano essere oggetto di uso particolare e quindi di utilità aggiuntiva in favore dei singoli condomini che vi abbiano interesse (il tetto, ad esempio, può consentire l’installazione di antenne per le trasmissioni televisive, o il muro perimetrale può essere utilizzato per l’installazione di una insegna pubblicitaria o di tubazioni e fili elettrici)8. Ma laddove tale utilizzazione individuale non sia possibile in della cosa comune da parte di tutti i partecipanti alla comunione proporzionalmente alla quota di ciascuno, ovvero promiscuamente, oppure con sistemi di turni temporali o frazionamenti degli spazi, l'uso indiretto della cosa comune (nella specie, mediante locazione in favore degli stessi comproprietari o solo ove residuati a terzi dimoranti), può essere deliberato dall'assemblea dei condomini a maggioranza (ovvero disposto dal giudice ex art. 1105 comma ultimo c.c.), costituendo l'indivisibilità del godimento o l'impossibilità dell'uso diretto il presupposto per l'insorgenza del potere assembleare circa l'uso indiretto.” (Tribunale Napoli, 27 novembre 2002, in Rass. locaz. condom. 2003, 428). L’unanimità è comunque richiesta ex art. 1108 comma 3 c.c., per le locazioni ultranovennali: “La delibera con la quale un'assemblea di condominio approvi la transazione di una vertenza mediante concessione di un'area comune in locazione ultranovennale deve essere approvata, a pena di nullità, all'unanimità dei partecipanti al condominio.” (Tribunale Napoli, 19 novembre 1994, in Arch. locazioni 1995, 884). 8 “In tema di condominio, e con riferimento alle parti comuni dell'edificio, il termine "godimento" designa due differenti realtà, quella della utilizzazione obbiettiva della "res", e quella del suo godimento soggettivo in senso proprio, con la prima intendendosi l'utilità prodotta (indipendentemente da qualsiasi attività umana) in favore delle unità immobiliari dall'unione materiale o dalla destinazione funzionale delle cose, degli impianti, dei servizi (suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, cortili), la seconda concretantesi, invece, nell'uso delle parti comuni quale effetto dell'attività personale dei titolari dei piani o porzioni di piano (utilizzazione di anditi, stenditoi, ascensori, impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento). Nondimeno, talune delle parti comuni elencate nell'art. 1117 c.c. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I condizione di parità tra tutti gli aventi diritto (art. 1102 c.c.) a causa della natura del bene che non consente l’uso contemporaneo e congiunto (tipico il caso dell’ex appartamento del portiere9), o per il numero dei condomini che impedisce anche l’uso turnario, allora è consentito deliberare un uso indiretto mediante locazione. Riesce invece difficile inquadrare l’installazione della antenna per effetto di locazione di parte del tetto, nella previsione dell’art. 1120 c.c. In realtà, a ben vedere, la collocazione di un’antenna sul tetto comune non può essere qualificata come innovazione in quanto non modifica il tetto ma vi aggiunge un manufatto che non è funzionale alla utilità del tetto o all’uso che (solitamente destinate a fornire utilità oggettiva ai condomini) sono, talora, suscettibili anche di uso soggettivo, uso, per vero, particolare ed anomalo, diverso, cioè, da quello connesso con la funzione peculiare di tali parti ed indipendente dalla relativa funzione strumentale (i muri maestri utilizzati, ad esempio, per l'applicazione di vetrine o insegne luminose), con la conseguenza che i cortili, funzionalmente destinati a fornire aria e luce al fabbricato (destinazione "oggettiva") ben possono esser destinati (anche) ad un uso soggettivo (sistemazione di serbatoi, deposito merci, parcheggio auto), di talché, pur costituendo "normalmente" oggetto di trasferimento consequenziale al trasferimento della proprietà del piano o porzione di piano, pur tuttavia possono, "ex titulo", formare, quanto al relativo godimento soggettivo, oggetto di diversa pattuizione, quale, come nella specie, l'esclusione dal trasferimento della relativa quota di comproprietà dell'uso (soggettivo) come parcheggio auto, specie qualora il cortile stesso non risulti sufficiente ad ospitare le autovetture di tutti i condomini (sì che la clausola di esclusione "de qua" appare destinata a perseguire interessi non immeritevoli di tutela). Peraltro, nell'ipotesi di cessione a terzi di un uso siffatto della cosa comune, non è al singolo condomino che spetta la legittimazione alla cessione stessa, essendo, all'uopo, necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, giusta disposto dell'art. 1108 comma 3 c.c.” (Cassazione civile , sez. II, 1 marzo 2000, n. 2255, in Giust. civ. Mass. 2000, 508 D&G - Dir. e giust. 2000, 10 67; Riv. giur. edilizia 2000, I, 611. 9 Cassazione civile , sez. II, 21 ottobre 1998, n. 10446, in Giust. civ. Mass. 1998, 2141 VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I questo consente ai condomini, onde in esito a questa addizione non si ha una diversa conformazione della copertura dell’edificio ed una sua maggiore o diversa utilità per il condominio. Infatti l’antenna installata sul tetto non è diretta “al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento” (art. 1120, comma 1) di questo, del quale lascia inalterata la consistenza e la conformazione ed al quale viene ad aggiungersi: “In tema di condominio, deve considerarsi innovazione, come tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma soltanto quella che alteri l'entità o la destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini, mentre non possono ritenersi innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune, che non ne importino alterazione o modificazione e non precludono agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condominio che abbia attuato la modifica.” (Tribunale Roma, 27 ottobre 1980, in Giur. merito 1982, 321). Si tratta dunque di una forma di uso di parte comune dell’edificio, disponibile a maggioranza, soggetta alle stesse limitazioni delle innovazioni poste dall’art. 1120, ma che esula dal concetto di innovazione o di modificazione in senso proprio. Inoltre è’ possibile affermare che il tipo di uso del tetto di cui si tratta, non può valere come esercizio di uso individuale dei beni comuni previsto dall’art. 1102 c.c., quale si avrebbe se un singolo condomino (o il conduttore di una unità immobiliare) pretendesse di utilizzare una porzione del tetto per l’installazione di una antenna di dimensioni e consistenza tali da escludere la coesistenza di usi analoghi e da richiedere il suo preventivo coordinamento con altre possibili utilizzazioni da parte di altri condomini anche se di minor VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I A VV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I ingombro10 e meramente potenziali. Il singolo condomino potrà attribuire in locazione il suo diritto all’uso del tetto nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. quale pertinenza dell’unità immobiliare di sua proprietà, solo concedendo questa in locazione, mentre è escluso che possa essere oggetto di locazione da parte del singolo condomino il solo diritto, pro quota, di uso del tetto, seppure non eccedesse i limiti sopra indicati. Il tetto è bene comune, il cui uso non è separabile da quello della proprietà individuale alla quale accede. Nino Scripelliti 10 Se invece l’antenna è di modeste dimensioni in relazione alle dimensioni del tetto, le conclusioni possono essere diverse: “Il diritto del condomino di installare sul tetto un'antenna telefonica e i relativi cablaggi (ove il complesso sia di modeste dimensioni e quindi non lesivo del decoro architettonico, della stabilità e della destinazione d'uso della parte comune), anche in assenza di previa autorizzazione dell'assemblea, discende dal principio generale dell'art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun condomino può - a sue spese - realizzare le "mere modificazioni" volte al maggiore e più razionale godimento della cosa comune, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1120 c.c.” (Tribunale Verona, 4 dicembre 2000, in Arch. locazioni 2001, 255). VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482