5. La nullità dei contratti di locazione non registrati supera, per ora, il
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5. La nullità dei contratti di locazione non registrati supera, per ora, il
ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I 5. LA NULLITA’DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON REGISTRATI SUPERA, PER ORA, IL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (Arch. Locaz. 2008, 389, 4) 1. Il comma n. 346 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) (“I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”), può urtare, alla prima lettura, la sensibilità media degli operatori di cose giuridiche, indotti per questo a ricercarne motivi di contrasto con garanzie costituzionali, ma il risultato di questa ricerca non appare affatto scontato, come dimostra l'esito della questione sollevata dal Tribunale di Torino e decisa dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza (la Corte non ha ritenuto di pronunciare sentenza) del 5 dicembre 2007, che si annota. Le conseguenze, sul piano applicativo, della mancata registrazione, sono allora quelle, allo stato ineccepibili, che emergono dalla ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 marzo 2008 che egualmente si annota, e che ha ritenuto non convalidabile l’intimazione di sfratto per morosità e non pronunciabile l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., in assenza di obbligazioni locative hinc et hinde, pur ritenendo applicabile alla controversia il rito locativo. E si può concordare anche su questo aspetto della decisione, peraltro secondario, considerato che fa parte dell’oggetto del processo l’accertamento in ordine alla possibile nullità del contratto di locazione. La Corte Costituzionale nella sua ordinanza frena la propensione ai facili sospetti di incostituzionalità nel caso di ogni - apparente - interferenza tra istituti civilistici ed oneri tributari, intesa quale condizionamento dei diritti di VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I difesa presidiati dall'articolo 24 Cost. La Corte, infatti, dopo una meticolosa ricognizione delle ragioni addotte dal giudice remittente a sostegno della sospetta violazione dell'articolo 24 Cost., ha osservato che il comma 346 agisce sul piano sostanziale della configurazione del modello contrattuale, integrando, inderogabilmente ed a pena di nullità, il modello contrattuale della locazione di immobili, con l'adempimento all'imposta di registro, elevato a requisito del contratto. Tale operazione spiega i suoi effetti sul modello contrattuale e precede logicamente le (ed è distinto dalle) eventuali norme procedimentali destinate a regolare l'esercizio e la difesa in giudizio dei diritti che ne discendono. Tale essendo l’incontestabile contenuto del comma 346, la relativa questione di costituzionalità diviene inconfrontabile con quella, alla quale pure il Tribunale di Torino si era riferito, sollevata in relazione all'articolo 7 della legge n. 431/1998, che aveva inteso condizionare l'esercizio in giudizio di taluni diritti del locatore alla previa dimostrazione di determinati adempimenti tributari, e che fu dichiarato incostituzionale con sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001. Peraltro, la stessa ordinanza della Corte Costituzionale ammette che la norma che eleva l'adempimento all'obbligo di registrazione del contratto di locazione di immobile ad elemento essenziale del modello contrattuale di locazione, con il risultato della inettitudine del contratto non registrato alla produzione di effetti giuridici (a causa della incompletezza della fattispecie rispetto al nuovo modello legale di contratto, come si sostiene in questa nota), potrebbe egualmente essere scrutinata con riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza predicati dall'articolo 3 Cost, quale profilo residuo di valutazione, prossimo tuttavia, al merito legislativo, notoriamente VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I insindacabile1. Ma la Corte ha ritenuto che il giudice a quo non avesse correttamente prospettato e sufficientemente esplicitato tale ulteriore sospetto di incostituzionalità, che ha quindi considerato non proposto. Pertanto una eventuale reiterazione della questione di legittimità costituzionale del comma 346 con riferimento all'articolo 3 Cost., dovrà tener presente, quanto al piano tributario, che non è agevole individuare un limite di proporzionalità e di ragionevolezza nell'ambito del relativo sistema sanzionatorio che, in generale, non esclude nemmeno sanzioni penali a presidio della effettività delle relative obbligazioni. 1 Si potrebbe infatti sospettare un eccesso sanzionatorio irragionevole, in quanto la nullità per omessa registrazione agisce su due distinti piani, ed a carico di entrambe le parti (ciò che non si può affermare con riferimento alla omissione del bollo sulle cambiali e sugli assegni, del quale si dirà): -come sanzione tributaria aggiuntiva rispetto alla quella prevista dall'ordinamento dell'imposta di registro; -come sanzione propria della disciplina del contratto di locazione. Sul versante della disciplina delle locazioni ed in specie di quelle abitative, si può dubitare della proporzionalità di una sanzione che si risolve nella caducazione integrale di una manifestazione di autonomia privata in conseguenza dell'inadempimento ad un obbligo tributario, già sanzionato nell’ambito dell’ordinamento del tributo, del tutto estraneo alla causa ed alla funzione del contratto ed agli interessi anche di una delle parti. Pertanto seppure il contratto fosse considerato quale manifestazione di capacità contributiva, appare egualmente irragionevole e contraria al criterio della proporzionalità la sanzione della nullità per la omessa registrazione, che è conseguenza che esorbita dall'ambito dell'ordinamento tributario per straripare nell’ordinamento civilistico, rispetto al quale l'imposta di registro costituisce elemento del tutto estrinseco. Ma detto questo, occorre anche considerare, che in presenza di contratti diffusi, destinati a soddisfare interessi primari come quello abitativo nell'ambito di vaste fasce sociali, può esservi l’interesse generale al condizionamento dell'autonomia dei privati in vista di obbiettivi di politiche abitative quali contenimento dei canoni, in relazione alle quali lo Stato può indirizzare ed orientare l’autonomia dei privati. Altro è la congruenza ed efficienza con tali obiettivi, dei mezzi usati per conseguirli, rispetto ai parametri abbastanza vaghi posti dall'articolo 3 Cost., ed altro è il rapporto, che si stenta a percepire, tra la emersione a livello di imposizione fiscale dei redditi da locazione, ed il contenimento dei canoni. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I Nel merito della verifica del comma 346 con riferimento all’art. 3 Cost., teoricamente, non pregiudicata, si può comunque osservare che l'implementazione di un modello contrattuale (di locazione, ma con operazione possibile anche per altri tipi di contratto) mediante un adempimento tributario posteriore al contratto ed a pena di nullità, realizza un caso di nullità speciale tipica successiva2, (omissivo), che la legge commina in ragione un comportamento dichiaratamente finalizzata alla protezione degli interessi del conduttore, e quindi, in astratto verso un obiettivo non estraneo allo spettro di interessi tutelati dall’art. 3. Altro è stabilire se in concreto emerga una relazione tra l’assoggettamento dei canoni alla imposta sul reddito (vero obbiettivo, che si giustifica di per sé, del comma 346), e l’interesse abitativo dei conduttori; ma su questo si tornerà nel seguito di queste note. 2 La nullità c. d. successiva consegue anche alla sopravvenienza di norme imperative, recanti disposizioni contrastanti con contratti stipulati in precedenza (Di Marzio F., Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell’ultimo decennio, in Giust. Civ., 2000, II, 465 e segg.). Cfr. anche Donasi, In tema di nullità sopravenuta del negozio giuridico, in Riv. Trim. di diritto e proc. civile, 1967, 755; Bianca, Diritto civile III, Il contratto, Milano, 1987, 575. In giurisprudenza, occorre distinguere la nullità conseguente alla sopravvenienza di norme, che si distingue dalla configurazione di uno schema contrattuale, nel quale un fatto estraneo e successivo all’incontro delle volontà, può determinare la cessazione degli effetti del contratto. In proposito: Con l'entrata in vigore della legge di ordine pubblico economico 25 marzo 1982 n. 98 (di conversione del d.l. 25 gennaio 1982 n. 16), che sanciva il divieto assoluto e generalizzato di concessione di permessi ed aspettative per qualsiasi tipo di cure termali, le pregresse clausole pattizie di contrario contenuto (nella specie, art. 37 c.c.n.l. 16 luglio 1981 per i dipendenti della SIP) risultano invalidate (per sopravvenuta nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.), senza che, nel vigore della l. 7 agosto 1982 n. 526, ne sia ipotizzabile una automatica reviviscenza in coincidenza e per effetto dell'abrogazione della detta norma invalidante da parte della stessa legge n. 526 del 1982, che ha ripristinato, entro dati limiti e condizioni, detti permessi. (Cassazione civile , sez. lav., 16 giugno 1987, n. 5320, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 6) VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I Resta conclusivamente il rilievo che diffusa giurisprudenza costituzionale si compiace di anteporre il sindacato sul provvedimento di rimessione del giudice a quo, al sindacato sulla norma sospettata di incostituzionalità che è poi il vero oggetto del processo, con l’effetto di frazionare il giudizio e di rinviare l’esame di altri possibili profili di incostituzionalità, a discapito della trattazione contestuale delle diverse questioni. Ma tant’è. 2. Fatto sta che l’obbligo di registrazione, a pena di nullità del contratto, non rappresenta affatto una novità, trovandosene riferimenti in un passato remoto, caratterizzato da emergenze ben più drammatiche di quelle attuali. Quindi, non per esercizio di archeologia legislativa, ma per constatare la ricorrenza degli stessi strumenti in tempi assai distanti seppure per finalità diverse e per confrontarne il funzionamento, si ricorda che il D.L. 27 settembre 1941, n. 10153 aveva stabilito (articolo 1) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti stipulati per scrittura privata non autenticata, sotto qualsiasi denominazione, aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, compresi i conferimenti in società derivanti da costituzione o fusione di società, o promessa di vendita dei detti beni o diritti, qualora non siano registrati entro il termine previsto dalla legge del 3 Ne parla Cuffaro, in AA.VV, Le locazioni ad uso di abitazione, Torino, 2000, pg. 190, con ampi riferimenti di dottrina di epoca di poco successiva alla norma: a dimostrazione di ben altra sensibilità rispetto ai tempi attuali, quando il comma 346 è passato quasi del tutto inosservato, anche se preceduto nella soggetta materia, dall’art. 13 legge n. 431/1998. L’Autore ritiene che quella del 1941 sia norma analoga a quella espressa dall’art. 13 comma 1 ct.; giudizio dal quale in questa nota si dissente per tutti i motivi infra espressi . VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I registro, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono nulli di pieno diritto. Sono del pari nulle di pieno diritto le convenzioni contenenti promessa di vendita di beni immobili o di diritti immobiliari ancorché registrate tempestivamente senza l'applicazione dell'imposta proporzionale di trasferimento, ove entro sei mesi dalla data di registrazione non siano seguite da regolare atto di trasferimento debitamente registrato.” Naturalmente (articolo 4) “Le nullità previste ai precedenti articoli sono rilevabili dal giudice anche d'ufficio.”, e coerentemente con gli effetti demolitori insanabili della nullità, “Gli Uffici del Registro devono rifiutare la registrazione degli atti di cui agli articoli 1 e 2 presentati alla formalità oltre i termini stabiliti negli stessi articoli (articolo 5).” Le norme furono poi abrogate, inizialmente con effetto non retroattivo, dal D. Lgt. 27 settembre 1945 n. 10154. Non mancano poi gli esempi di collegamenti tra imposte ed esercizio di diritti, in funzione dell’allargamento della base imponibile o di intercettazione di capacità contributiva. Fin da tempi ancora più remoti il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di Borsa), abrogato dall'articolo 37, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, operava non sulla struttura dei contratti ma sul piano dell’accesso al processo, al pari dell’art. 7 della legge n. 4 Non è agevole ipotizzare le reali finalità di questa norma, se avulsa dal contesto storico nel quale fu emanata. E’ chiaro che la norma era diretta ad impedire i trasferimenti fiduciari di immobili, considerato che le scritture private non registrate non sono nemmeno autenticate dal notaio, e quindi non possono essere trascritte nei Registri immobiliari, onde la sanzione della nullità sarebbe stata superflua rispetto alla finalità di impedire cessioni efficaci erga omnes, se poste in essere in evasione dalla imposta di registro. Dunque la vera ragione della norma doveva essere un altro. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I 431/19985. Allo stesso modo operava l’art. 106 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (vecchio testo unico della legge del registro).6 Si trattava di norme precostituzionali, ma ancora l’art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), disponeva il divieto di allegare o enunciare atti non registrati7. 5 (art. 19) “Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, né veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto del precedente art. 15” 6 . “Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non possono farsi valere in giudizio fino a tanto che non siano stati registrati.”; e l’art. 107 confermava che “Nei casi indicati nell'art. 86, nessuno interessato, decorsi I termini ivi richiamati, può agire in giudizio senza dare la prova della eseguita denunzia ed eventualmente dell'eseguito pagamento. Cessa l'obbligo della prova della eseguita denunzia o del pagamento, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o sopratasse esigibili nei casi suddetti. Gli atti pubblici o privati e le denunzie dei contratti verbali per I quali sia stata accertata occultazione di prezzo o valore, sono improduttivi di azione e di esecuzione finché non siano state pagate le tasse e sopratasse dovute.” Inoltre (art. 108) “La inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita nei due precedenti articoli, può essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e deve in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resta immediatamente sospeso, e non può riprendere il suo corso, finché gli atti e trasferimenti non siano messi in regola a norma della presente legge. Frattanto il giudice può emettere gli eventuali provvedimenti conservativi.” 7 “Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati,” già facendo eccezione “per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali.” La norma è poi transitata nel vigente testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I Vi sono anche le norme che condizionano all’adempimento dell’imposta di bollo gli effetti di titolo esecutivo stragiudiziale della cambiale e dell’assegno (art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Disciplina dell'imposta di bollo8), così impedendo l’azione esecutiva nel caso di mancato adempimento a tale obbligo tributario, che agiscono, nel contempo, sul piano sostanziale del contenuto dell’atto (cambiale o assegno), e sul piano processuale, della sua capacità autoesecutiva. L’art. 20 cit. esige che l’imposta sia stata assolta fin all’origine, ma ammette una sanatoria con il recupero degli specifici effetti esecutivi del titolo. Nello stesso senso l’art. 104 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario)9. Si deve anche precisare che ambedue le norme hanno superato la verifica di costituzionalità, avendo la Corte stabilito che “l'osservanza ab initio delle disposizioni della legge sul bollo 10 condiziona esclusivamente l'acquisizione, da parte della cambiale, della eccezionale (……ndr) qualità di titolo esecutivo di origine e natura stragiudiziale, laddove il 8 “La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.” 9 “La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo. Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.” 10 sentenza 28 aprile 2004, n. 133, in Giur. cost. 2004, 2. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I creditore cambiario può esercitare, anche in assenza di quella osservanza, «i diritti cambiari inerenti al titolo» (art. 20 del D.P.R. n. 642 del 1972) ed inoltre adire il giudice sia in via monitoria sia in via di cognizione ordinaria;”, onde, secondo la Corte, la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione è manifestamente infondata “non sussistendo alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa far valere i suoi diritti in giudizio, ed anche utilizzando una pluralità di strumenti processuali, bensì esistendo esclusivamente un limite all'acquisizione della qualità di titolo esecutivo eccezionalmente riconosciuta dalla legge ad un atto stragiudiziale”: affermazione dalla quale si deduce che l’efficacia esecutiva della cambiale e dell’assegno rappresenta per la Corte una utilità accessoria, se non secondaria, concessa dallo Stato a seguito del pagamento del bollo, che così assume la funzione di una sorta di equo corrispettivo per tale concessione. Certo è che nelle valutazioni della Corte, l’attuale soglia di rilevanza degli incombenti tributari, limitativi o corrispettivi dei diritti di agire in giudizio, rispetto all’art. 24 Cost., è abbastanza elevata. 3. E’ il momento di passare ad una ipotesi ricostruttiva, muovendo dalla constatazione che il comma 346, a differenza del remoto precedente del R.D.L. 27 settembre 1941 n. 1015 sopra citato, non contiene alcun riferimento testuale alla tempestività della registrazione ed al divieto per gli uffici delle imposte di accettare gli atti per la registrazione dopo la scadenza del termine. La richiesta della registrazione è un adempimento tributario da effettuarsi, per i contratti di locazione, nel termine di 30 giorni dalla stipulazione (art. 17 comma 1 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), scaduto il quale la registrazione, egualmente possibile, è soggetta a sanzione pecuniaria. Fanno eccezione e VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso secondo l’art. 2 bis della tariffa allegata, le “Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno”. Sono così prospettabili almeno due opzioni interpretative, la prima delle quali muove dal dato testuale del comma 346, che si limita a prevedere la nullità dei contratti che non sono registrati, senza tuttavia precisare “ tempestivamente registrati” o che non siano stati registrati nel termine previsto dalla disciplina dell’imposta di registro: precisazioni essenziali rispetto alla indicazione dei presupposti della nullità, che deve essere espressa. La seconda opzione interpretativa è invece focalizzata sulla sanzione di nullità per la mancata registrazione11, senza che assuma rilievo la corrente distinzione sistematica tra nullità sanzione o nullità di protezione, parendo 11 Secondo Giove S., Contratti di locazione e registrazione, in questa Rivista, 2005, 605, nullità relativa limitatamente al fisco, al quale il contratto non sarebbe opponibile, e con possibilità di sanatoria per effetto della registrazione tardiva. Tuttavia la nullità relativa non è pacificamente ammessa dalla dottrina (Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, 577, nota 13), e comunque nel caso non si dubita che dal comma 346 discenda la inefficacia del contratto, in primo luogo, per le parti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione era orientata nel senso della distinzione tra effetti sul piano tributario della violazione fiscale, e validità del contratto sul piano civilistico (Cass. Sez. Trib. 3 settembre 2001 n. 11351, in Corr. Trib. 2001, 1224, contra, Cass. Sez II, 7 marzo 2002 n. 3328, in Foro Padano. 2003, I, 271, nel senso della nullità della clausola contrattuale contenente il reciproco impegno a dichiarare nel contratto definitivo, un prezzo inferiore a quello effettivo: dove a ben vedere, non si tratta di violazione di norma fiscale, ma di obbligazione contra legem (art. 1343 c.c.). In dottrina, Franceschin G., Nullità del contratto per violazione di norme fiscali, in Foro Padano, 2003, I, 276. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I trattarsi, secondo questa ipotesi ricostruttiva, di una sanzione con finalità protettive (dell’interesse del conduttore)12. 4. Propendo per la prima delle due letture del comma 346, nel senso di seguito precisato. Non sembra condivisibile l’interpretazione della espressione contratti non registrati, come contratti non registrati nel termine di cui all’art. 17 comma 1 D.P.R. n. 131/1986. Tale lettura varrebbe ad incidere sul piano funzionale della norma, sostituendo ad un fatto positivo qual è la registrazione che il comma 346 configura, sia pure a contrario, come integrativo dello schema tipico contrattuale, un fatto negativo (la omessa registrazione nel termine), che diviene produttivo della sanzione della nullità del contratto già perfezionato: si tratta di un radicale mutamento del fatto (positivo – negativo; registrazione – non registrazione) che l’interprete non può operare contro la lettera espressa della legge. Infatti, sul piano della tecnica normativa, l’espressione testuale del comma 346 “I contratti di locazione,……… sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”, qualificabile come divieto di fatto negativo, varrebbe come ordine di fatto positivo, se il fatto negativo (omissione della registrazione) fosse delimitato sotto l’aspetto temporale. In difetto di che l’espressione normativa vale, a contrario, alla 12 Attenta considerazione meritano i rilievi di Cuffaro (op. cit. 191 e segg.), tuttavia precedenti la sentenza della Corte di Cassazione 27 ottobre 2003, n. 16089 (in proposito, cfr. nota 13), che analizza l’art. 13, comma 1 e 2, alla luce del diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni pagati, se non sostenuti da pattuizione registrata , e che attribuisce alla mancata registrazione, l’effetto di una invalidità speciale della clausola dissimulata e non registrata, relativa al canone. Questioni da ritenersi superate per effetto della sentenza sopra citata. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I efficaci quando, E’ dunque sostenibile che la registrazione rappresenti il fatto affermazione “I contratti di locazione………….sono ricorrendone i presupposti, sono registrati”. conclusivo del procedimento contrattuale, con la conseguenza che il contratto privo di registrazione è incompleto ed improduttivo di effetti13, e che la legge abbia disciplinato una fattispecie a formazione progressiva, al pari, per esempio, dei contratti stipulati dalle amministrazioni statali, che “non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione” (art. 19 R. D. 18 novembre 1923, n. 2440)14. Quindi, prescindendo dal nomen 13 E’ chiaro che il comma 346, si lascia alle spalle la blanda disposizione dell’art. 13, comma 4, primo periodo della legge n. 431/1998 (limitata alle locazioni abitative), secondo la quale "Per i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale", il cui contenuto la notevole sentenza della Corte di Cassazione 27 ottobre 2003, n. 16089, aveva, ormai definitivamente, scolpito nel principio secondo il quale “Nonostante l'indubbio risalto dato dalla legge al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la registrazione non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto: l'art. 1, comma 4, richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta e non anche la registrazione. Un contratto di locazione concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti, e può essere fatto valere in giudizio.” Dunque, se quella dell’art. 13, era stata una falla della legge n. 431/1998 (e questo non si saprà mai visto il sopravvenire del comma 346), la falla ora è stata chiusa. Resta della sentenza n. 16089/2003, il pregevole sforzo di attribuzione di un significato sistematico all’art. 13, comma 4 legge n. 431/1998, e la formulazione, per la verità su basi assai fragili, del principio della invariabilità del canone per effetto di convenzione nel corso del contratto abitativo anche del tipo libero: principio del quale, francamente, non si sentiva alcuna effettiva esigenza. 14 Ex multis, “L'art. 4, comma 6, l. 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), nel prevedere nuove competenze a stipulare contratti di vendita di beni immobili della p.a. in capo agli organi amministrativi ex art. 3, comma 102, l. 23 dicembre 1996 n. 662, non ha abolito la fase di approvazione dei contratti, che resta, pertanto, un momento essenziale del VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I juris usato dal comma 346, il contratto fino a che non sia stato registrato, si trova in uno stadio che, per essere improduttivo di effetti è assimilabile a quello di nullità, ma che tale non sembra se si considera che il requisito mancante non è tra quelli indicati dall’art. 1418 comma 2, c.c. Corollario di quanto sopra è l'affermazione secondo la quale la registrazione, in qualunque momento successivo alla stipulazione sia effettuata, vale ad escludere il contratto dal novero dei contratti non registrati, e perfeziona, concludendolo, il procedimento di formazione contrattuale15. Si può convenire che i principi generali in tema di contratto non richiedono che la sanzione della nullità sia espressamente prevista, potendo discendere egualmente dalla contrarietà del contratto a norme imperative (articolo 1418 comma 1 c.c.)16, ma nel caso, il nucleo normativo essenziale del comma 346 è rappresentato dalla indicazione della registrazione quale elemento aggiuntivo-integrativo del contratto di locazione di immobili, individuato dal legislatore come funzionale alla emersione dei rapporti locativi a livello di imposizione fiscale, in specie sui redditi. Sotto tale profilo, è rilevante la richiesta della registrazione, alla quale possono provvedere entrambe le parti e quindi anche il conduttore, quale adempimento in grado di consentire alla Amministrazione delle finanze di procedimento contrattuale nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.” (Corte Conti , sez. contr., 7 giugno 2000, n. 53, Foro it. 2002, III, 86). 15 Scripelliti N., Ganasce fiscali sulle locazioni non registrate: prime considerazioni su una nuova ipotesi di nullità, in questa Rivista, 2005, 111. 16 In questo senso ex multis, Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272 VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I accertare ai fini della imposizione, tutti i canoni corrisposti fin dall'inizio del rapporto17. Quindi, posto che “Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto” (art. 8 D.P.R. n. 131/1986), se ne deduce che l’espressione contratti non registrati, vale come contratti non ancora registrati ma registrabili. Pertanto requisito di efficacia del contratto è la registrazione e non la registrazione tempestiva, diversamente da quanto previsto dal legislatore del 1941, al quale si deve la norma, remota ascendente del comma 346. La registrazione diviene così elemento del contratto (artt. 1325 e 1418 c.c.), estrinseco al momento formativo che l'articolo 1326 individua nell'incontro delle volontà delle parti18. Ma in difetto di espresso divieto (del tipo di quello posto dall’art. 5 del D.L. n. 1015/1941), la norma consente il completamento della fattispecie contrattuale con la richiesta di registrazione oltre il termine di cui all’art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986., onde gli effetti della registrazione decorreranno ex tunc dal completamento del modello contrattuale19, senza retroagire al momento della stipulazione del contratto, che, nel limbo della non registrazione, non produce effetti. 17 Occorre anche considerare che per gli effetti di cui si tratta, il comma 346 si riferisce non alla registrazione, ma piuttosto alla richiesta, che per i contratti di locazione l’art. 17 D.P.R. n. 131/1986, va fatta nei termine di 30 giorni, alla quale deve seguire la registrazione quale adempimento dell’ufficio e che, propriamente, è il fatto generatore del tributo. 18 In proposito anche Cuffaro, op. cit., 187. 19 Nel senso degli effetti ex tunc della registrazione tardiva, anche Cuffaro, op. cit., 192. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I Si pone anche il problema degli effetti della registrazione tardiva, effettuata nel corso del giudizio nel quale si controverta anche, in via di eccezione, della nullità. In proposito, se la nullità appartiene al processo quale eccezione, la deduzione sulla eventuale registrazione tardiva potrà essere introdotta nel processo, nel rispetto delle preclusioni di cui all'articolo 167 c.p.c. e delle maggiori preclusioni del rito del lavoro, solo se la registrazione sia effettuata prima della costituzione della parte che intende avvantaggiarsene, mentre la relativa prova documentale sarà soggetta alle preclusioni del rito. In difetto, la successiva registrazione o registrazione precedente ma successivamente eccepita, non varrà a rendere efficace il rapporto locativo, e ad impedire al giudice di rilevare d'ufficio la improduttività di effetti del contratto. Pongo anche come problema, ma senza indicazioni in proposito, se le dette limitazioni debbano valere anche in sede di giudizio cautelare. 5. La seconda possibile interpretazione del comma 346, accentuandone il profilo sanzionatorio, deve coerentemente ammettere che il contratto è efficace nel momento iniziale fino a quando l'obbligo di registrazione non sia scaduto (e quindi fino al trentesimo giorno dalla stipulazione), onde la sanzione di nullità paralizza il contratto dal momento in cui si realizza l'inadempimento all'obbligo di registrazione. Ma la dottrina maggioritaria, esclude l’ammissibilità della nullità sopravvenuta o successiva, in quanto la nullità è vizio contemporaneo VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I alla formazione del contratto20, salvo il caso che il contrasto con norme imperative dipenda da jus superveniens. Secondo questa interpretazione del comma 346, ha rilievo il fatto negativo della omissione della registrazione tempestiva, produttivo della sanzione di nullità, considerato che il contratto sarà qualificabile come non registrato solo dopo la scadenza dell’obbligo della registrazione, cosicché la nullità sopravverrà al momento della inadempienza e quindi allo scadere del trentesimo giorno. Ne consegue che il rapporto contrattuale, sia pure per il limitato periodo di trenta giorni, dovrebbe essere considerato efficace. Ora, l'obiezione che si può muovere a questa ricostruzione, fermi i principi in tema di inammissibilità della nullità successiva, è che la norma non individua l’ambito temporale del fatto negativo (omissione della registrazione), generatore della sanzione di nullità. Peraltro il significato della espressione contratti non registrati, non è meglio precisabile con riferimento all'ordinamento dell'imposta di registro, che, come si è detto (articolo 8), ammette la registrazione in ogni tempo su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Si pone anche in questo caso il problema della ammissibilità e degli effetti della registrazione tardiva: e cioè se questa sia irrilevante al fine del recupero di efficacia del contratto, o se invece il contratto riacquisti efficacia tra le parti dal momento della registrazione tardiva, ovvero ex tunc, e quindi dalla scadenza del trentesimo giorno dalla stipulazione. Anche se questa lettura del comma 346, dovrebbe far propendere per la insanabilità del 20 Alpa, Bessone, Contratti in generale, Torino, 1992; Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969; Di Majo, La nullità, in Di Majo, Ferri, Franzoni, Trattato di diritto privato, tomo VII, Torino, 2002, 97 e segg. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I contratto nullo ipso jure, in quanto la registrazione tardiva, non dovrebbe valere a rimuovere la nullità già irrogata di diritto, e questo, paradossalmente, anche contro l'interesse del conduttore che intenda salvare il contratto provvedendo alla registrazione. 6. Si obietterà che a seguire la opposta tesi, qui sostenuta, della registrazione in ogni tempo con effetto sanante ex tunc, si eludono le finalità della legge, con il risultato che la sanzione del comma 346 avrà scarso effetto deterrente per i locatori, in quanto i contratti verranno registrati solo nel caso di controversia e la nullità o inefficacia, sarà solo eventuale. Ma tale obiezione equivale, nella sostanza, ad addurre un inconveniente che non giustifica una interpretazione correttiva della norma. In realtà l'obiezione è infondata anche nel merito, considerato che se lo scopo della norma è quello di influire positivamente su contratti a larga diffusione quale è quello di locazione abitativa e quindi sul relativo mercato, orientandone la dinamica ed il contenuto a tutela degli interessi dei contraenti presunti deboli (anacronisticamente identificati nella categoria dei conduttori), favorendo l’incremento dell'offerta di locazioni a canoni sostenibili (ammessa e non concessa, come già detto, la relazione tra la detta finalità e l'emersione a livello di imposizione fiscale dei rapporti locativi), tale scopo è comunque garantito dalla consapevolezza dei locatori della permanente registrabilità del contratto, alla quale ben possono provvedere anche i conduttori, nel cui interesse il comma 346 è stato dettato. Conclusivamente, ritengo che le parti del contratto di locazione, ognuna di esse anche disgiuntamente, possano provvedere alla registrazione del contratto consentendone in tal modo il completamento e l'acquisizione di piena VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I efficacia, fino alla costituzione nell'eventuale giudizio nel quale si discuta della efficacia del contratto. La registrazione attribuisce al contratto efficacia ex tunc, lasciando tuttavia scoperto il periodo intercorso tra la stipulazione ed il momento nel quale il contratto ha acquisito efficacia. Tale periodo, svoltosi in assenza di vincolo contrattuale, dovrà essere regolato dal giudice tenuto conto dei vantaggi che medio tempore le parti si sono, volontariamente, attribuiti, ed in modo che nessuna di esse possa arricchirsi indebitamente in pregiudizio dell'altra. Nino Scripelliti VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482