divieto di fumo
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divieto di fumo
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “TOMMASO D’ORIA” Istituto Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica Istituto Tecnico Economico Turistico Istituto Professionale: Servizi Commerciali - S.C. Promozione Pubblicitaria – Socio sanitario Direzione: Via Prever, 13 - tel. 011/9210339 - 011/9211937 - fax 011/9212181 Via Battitore, 84 - tel. 011/9206970 - fax 011/9209225 - 10073 Cirié (TO) e-mail [email protected] web: http://www.iisdoria.it Codice Fiscale 83004490013 - Codice Scuola TOIS00700A Prot.4105/A23 Ai docenti Al personale ATA Alle studentesse e agli studenti (bacheca della classe) Oggetto: DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA Nelle istituzioni scolastiche, il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR fornisce indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico. La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale".Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, biblioteca, laboratori, palestre, sale di lettura, bagni. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni (giardino, vialetti, parcheggio interno), in seguito al ddl 26 luglio 2007 (cd “legge Antifumo” del Ministro Stanca), così come ribadito nel recente Consiglio dei Ministri (09 settembre 2013, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che ha recepito in toto il ddl “Lorenzin”, dove, all’art. 27 si precisa il “Divieto di fumare anche nelle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici”.Ricordo che uscire all’esterno dell’edificio scolastico durante le lezioni, durante il cambio dell’ora o durante l’intervallo, è motivo di sanzione disciplinare. Si comunica, inoltre, che tutti i docenti in servizio sono soggetti incaricati come “Responsabili vigilanza Fumo”, con la facoltà di far rispettare le sopracitate leggi: così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Costantino Maria)