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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Alessandro Volta” Via Juvarra n. 14 – 10122 TORINO Tel. 011/544126-7 – Fax 011/5617143 Cod. Fisc. 80091160012 – Cod. Mecc. TOPS020006 E-mail: [email protected] Sito web: www.liceovoltatorino.it Torino, 01/10/2013 Circ. Doc. n. 26 Circ. Ata Circ. Allievi n. 11 A tutto il personale Docente e ATA Agli Studenti OGGETTO: Divieto di fumare a scuola Nelle istituzioni scolastiche, il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR fornisce indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico. La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale". Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’istituto e precisamente: atrio, ingresso, corridoi, scale interne, aule, uffici, biblioteca, laboratori, palestre, bagni. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni in seguito al ddl 26 luglio 2007 (cd “legge Antifumo” del Ministro Stanca), così come ribadito nel recente Consiglio dei Ministri (09 settembre 2013) che ha recepito in toto il ddl “Lorenzin”, dove, all’art. 27 si precisa il “Divieto di fumare anche nelle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici”. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” specifica, nell’art. 4 le nuove regole in materia di “Tutela della salute nelle scuole” e stabilisce l’entrata in vigore il 12/09/2013. A parte l’esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l’astensione del fumo nella scuola riveste un valore igienico non trascurabile nei confronti della salute dei soggetti giovani ed un valore formativo quale educazione al rispetto verso se stessi e gli altri. Ricordo che uscire all’esterno dell’edificio scolastico durante le lezioni, durante il cambio dell’ora o durante l’intervallo, è motivo di sanzione disciplinare. Si comunica, inoltre, che verranno individuati i soggetti incaricati in qualità di “Incaricato vigilanza Fumo”, con la facoltà di far rispettare le sopracitate leggi: così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che nell’esercizio delle sue funzioni l’Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla normativa antifumo nell’ambito scolastico(1). Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Caterina BOCCHINO) (1) Art. 337 C.P. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblica ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 496 C.P. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell' e sercizio delle funzioni di servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa