12. Divieto di fumo

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12. Divieto di fumo
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico “A. Calini”
Tel. 030390249 – fax 030396105 - C.F. 80049670179 - Cod.Mecc. BSPS01000D
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(Allegato 12)
NORME ANTI-FUMO
Brescia 2 marzo 2015
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 3 /2003
VISTO l’art. 4 del D.P.R. 104/2013
VISTO l’art. 37 del regolamento d’Istituto
VISTO l’art. 8 del regolamento di disciplina
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
1. Finalità
1. La legge antifumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3) ha l'obiettivo di tutelare la salute dei non
fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione ovvero donne incinte e bambini.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 51 della legge, dal 10 gennaio 2005 è in vigore il divieto di
fumare in tutti i locali chiusi, sia pubblici che privati, aperti a utenti o al pubblico. Il divieto è totale
nelle scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa
di aeroporti, stazioni ferroviarie e portuali, biblioteche, musei, negozi, bar, ristoranti, circoli privati,
uffici, studi professionali, imprese industriali e artigianali, e a tutti i locali d’intrattenimento, come
le discoteche, i pub, i cinema e i teatri, le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le
sale Bingo. Fanno eccezione al divieto soltanto i luoghi riservati ai fumatori.
3. È fatto divieto a chiunque di fumare all’interno di tutti i locali dell’istituto e precisamente: atri,
ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, bagni. Il divieto è esteso ai cortili e altri spazi esterni utilizzati
per attività didattiche. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.
4. Uscire all’esterno dell’edificio scolastico durante le lezioni o durante il cambio dell’ora, è motivo
di sanzione disciplinare.
2. Sostanze stupefacenti
per fronteggiare il possibile uso di sostanze stupefacenti, ancorché definite leggere (uso dei
cosiddetti spinelli), è necessario richiedere a tutto il personale un aiuto per la più stretta
sorveglianza dei reparti e, durante l'intervallo, nei luoghi più appartati. La vigilanza è già di per se
Sito Web: www.liceocalini.gov.it - e-mail: bsps01000d @ istruzione.it
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stessa efficace con la presenza di adulti nei luoghi della scuola. Per tale ragione la raccomandazione
è che si garantisca, secondo le disposizioni e le esigenze di servizio, la presenza continuativa ai
reparti negli orari previsti, a partire dal mattino quando i ragazzi alle 7,45 entrano nelle aule.
Nella speranza di poter fronteggiare un fenomeno preoccupante per la sicurezza delle persone
all'interno della nostra Scuola, si ringrazia sentitamente per la collaborazione e l'impegno
professionale.
3. Doveri dei responsabili
1. Sia nelle strutture pubbliche che in quelle private sono i responsabili delle strutture stesse a dover
vigilare sul rispetto della legge. Nelle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche i dirigenti individuano con atto formale i soggetti a
cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto; nel caso in cui non abbiano proceduto a una nomina
specifica, l'obbligo ricade sui dirigenti stessi.
2. Sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di richiamare
formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; inoltre, nel caso di strutture
pubbliche, i responsabili hanno anche l'obbligo di comminare le sanzioni.
4. Sanzioni
1.Coloro che non rispettano il divieto di fumo rischiano multe da 27,50 a 275 €; le sanzioni
raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini di età inferiore ai 12
anni. I responsabili che non fanno rispettare i divieti e non denunciano il trasgressore rischiano
sanzioni da 220 a 2.220 €.
2. La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce
mancanza disciplinare e come tale sanzionabile anche ai sensi del presente Regolamento.
3. I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di
comportamento.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico “A. Calini”
Via Monte Suello, 2 - 25128 BRESCIA
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CIRCOLARE INTERNA N.10 DEL 17 SETTEMBRE 2013
Ai Docenti
Agli Studenti
A tutto il Personale in servizio nella scuola
Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA (comprese sigarette elettroniche).Nelle istituzioni scolastiche, il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali
scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni
ecc.. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in
applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il
14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di
fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico; il 12 settembre
scorso l’art.4 del Decreto Legge n.104 ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione delle
disposizioni anti-fumo.
La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo
della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di
portata generale". Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’istituto e precisamente:
atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori,
palestre, sale di lettura, sale per riunioni, bagni, ecc.. Dal 12/9/2013 il divieto è esteso ai cortili e
altri spazi esterni utilizzati per attività didattiche. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli
con l'indicazione del divieto di fumo, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.
A parte l’esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l’astensione del fumo nella scuola riveste
un valore igienico non trascurabile nei confronti della salute dei soggetti giovani ed un valore
formativo quale educazione al rispetto verso se stessi e gli altri.
Ricordo che uscire all’esterno dell’edificio scolastico durante le lezioni o durante il cambio dell’ora,
è motivo di sanzione disciplinare. Si comunica, inoltre, che la Dsga Giuseppina Massolini, i proff.
Ondina Bugatti e Patelli Massimo, hanno avuto l’incarico di RESPONSABILI DEL FUMO, con la
facoltà di far rispettare le sopracitate leggi e di sanzionare gli eventuali trasgressori con ammende
da un minimo di 27,50 € fino a un massimo di 275,00 €. In caso di mancato pagamento entro 60
giorni, il verbale di contestazione sarà trasmesso al Prefetto di Brescia.
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Circolare n° 277
Brescia, 28 febbraio 2015
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
(Una copia per classe)
Bacheca reg.el.
Oggetto : Norme anti-fumo
Si invitano tutti gli studenti, docenti e personale ata al rispetto del divieto di fumo a Scuola.
Premesso che il compito di fornire le necessarie informazioni mediche sui danni del tabagismo è
previsto nei programmi di educazione alla salute di tutte le materie curricolari, si invitano i docenti
a sanzionare ogni episodio che si verificasse, anche durante la ricreazione, con un richiamo scritto
da trasmettere in Presidenza. Si informano gli studenti che al terzo richiamo scatterà la sanzione
pecuniaria prevista.
Referenti prof. Patelli e dsga rag. Massolini.
Ringrazio per la collaborazione, anche a nome dei genitori che mi hanno manifestato la loro
preoccupazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nino Mazzarella