12. Divieto di fumo
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12. Divieto di fumo
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Liceo Scientifico “A. Calini” Tel. 030390249 – fax 030396105 - C.F. 80049670179 - Cod.Mecc. BSPS01000D REGOLAMENTO DI ISTITUTO (Allegato 12) NORME ANTI-FUMO Brescia 2 marzo 2015 IL DIRIGENTE VISTA la Legge 3 /2003 VISTO l’art. 4 del D.P.R. 104/2013 VISTO l’art. 37 del regolamento d’Istituto VISTO l’art. 8 del regolamento di disciplina EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 1. Finalità 1. La legge antifumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3) ha l'obiettivo di tutelare la salute dei non fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione ovvero donne incinte e bambini. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 51 della legge, dal 10 gennaio 2005 è in vigore il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, sia pubblici che privati, aperti a utenti o al pubblico. Il divieto è totale nelle scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie e portuali, biblioteche, musei, negozi, bar, ristoranti, circoli privati, uffici, studi professionali, imprese industriali e artigianali, e a tutti i locali d’intrattenimento, come le discoteche, i pub, i cinema e i teatri, le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo. Fanno eccezione al divieto soltanto i luoghi riservati ai fumatori. 3. È fatto divieto a chiunque di fumare all’interno di tutti i locali dell’istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, bagni. Il divieto è esteso ai cortili e altri spazi esterni utilizzati per attività didattiche. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. 4. Uscire all’esterno dell’edificio scolastico durante le lezioni o durante il cambio dell’ora, è motivo di sanzione disciplinare. 2. Sostanze stupefacenti per fronteggiare il possibile uso di sostanze stupefacenti, ancorché definite leggere (uso dei cosiddetti spinelli), è necessario richiedere a tutto il personale un aiuto per la più stretta sorveglianza dei reparti e, durante l'intervallo, nei luoghi più appartati. La vigilanza è già di per se Sito Web: www.liceocalini.gov.it - e-mail: bsps01000d @ istruzione.it 1 stessa efficace con la presenza di adulti nei luoghi della scuola. Per tale ragione la raccomandazione è che si garantisca, secondo le disposizioni e le esigenze di servizio, la presenza continuativa ai reparti negli orari previsti, a partire dal mattino quando i ragazzi alle 7,45 entrano nelle aule. Nella speranza di poter fronteggiare un fenomeno preoccupante per la sicurezza delle persone all'interno della nostra Scuola, si ringrazia sentitamente per la collaborazione e l'impegno professionale. 3. Doveri dei responsabili 1. Sia nelle strutture pubbliche che in quelle private sono i responsabili delle strutture stesse a dover vigilare sul rispetto della legge. Nelle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche i dirigenti individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto; nel caso in cui non abbiano proceduto a una nomina specifica, l'obbligo ricade sui dirigenti stessi. 2. Sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; inoltre, nel caso di strutture pubbliche, i responsabili hanno anche l'obbligo di comminare le sanzioni. 4. Sanzioni 1.Coloro che non rispettano il divieto di fumo rischiano multe da 27,50 a 275 €; le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini di età inferiore ai 12 anni. I responsabili che non fanno rispettare i divieti e non denunciano il trasgressore rischiano sanzioni da 220 a 2.220 €. 2. La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce mancanza disciplinare e come tale sanzionabile anche ai sensi del presente Regolamento. 3. I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento. 2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Liceo Scientifico “A. Calini” Via Monte Suello, 2 - 25128 BRESCIA Tel. 030390249 – fax 030396105 - C.F. 80049670179 - Cod.Mecc. BSPS01000D Sito Web: www.liceocalini.it - e-mail: bscalini @ provincia.brescia.it CIRCOLARE INTERNA N.10 DEL 17 SETTEMBRE 2013 Ai Docenti Agli Studenti A tutto il Personale in servizio nella scuola Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA (comprese sigarette elettroniche).Nelle istituzioni scolastiche, il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc.. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico; il 12 settembre scorso l’art.4 del Decreto Legge n.104 ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione delle disposizioni anti-fumo. La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale". Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, bagni, ecc.. Dal 12/9/2013 il divieto è esteso ai cortili e altri spazi esterni utilizzati per attività didattiche. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. A parte l’esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l’astensione del fumo nella scuola riveste un valore igienico non trascurabile nei confronti della salute dei soggetti giovani ed un valore formativo quale educazione al rispetto verso se stessi e gli altri. Ricordo che uscire all’esterno dell’edificio scolastico durante le lezioni o durante il cambio dell’ora, è motivo di sanzione disciplinare. Si comunica, inoltre, che la Dsga Giuseppina Massolini, i proff. Ondina Bugatti e Patelli Massimo, hanno avuto l’incarico di RESPONSABILI DEL FUMO, con la facoltà di far rispettare le sopracitate leggi e di sanzionare gli eventuali trasgressori con ammende da un minimo di 27,50 € fino a un massimo di 275,00 €. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il verbale di contestazione sarà trasmesso al Prefetto di Brescia. 3 Circolare n° 277 Brescia, 28 febbraio 2015 AI DOCENTI AL PERSONALE ATA AGLI STUDENTI AI GENITORI (Una copia per classe) Bacheca reg.el. Oggetto : Norme anti-fumo Si invitano tutti gli studenti, docenti e personale ata al rispetto del divieto di fumo a Scuola. Premesso che il compito di fornire le necessarie informazioni mediche sui danni del tabagismo è previsto nei programmi di educazione alla salute di tutte le materie curricolari, si invitano i docenti a sanzionare ogni episodio che si verificasse, anche durante la ricreazione, con un richiamo scritto da trasmettere in Presidenza. Si informano gli studenti che al terzo richiamo scatterà la sanzione pecuniaria prevista. Referenti prof. Patelli e dsga rag. Massolini. Ringrazio per la collaborazione, anche a nome dei genitori che mi hanno manifestato la loro preoccupazione. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Nino Mazzarella