Il Canalino (Monte Velino)

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Il Canalino (Monte Velino)
07/03/2014
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
1. Le libertà e i diritti fondamentali nello stato moderno
11. La libertà di domicilio
2. Le situazioni giuridiche soggettive
12. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione
3. Condizione giuridica del cittadino e dello straniero
13. La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto
all’informazione
4. I diritti inviolabili nell’art. 2 Cost.
5. I diritti della personalità
14. La libertà di religione e la libertà di coscienza
6. I doveri costituzionali
15. La libertà della ricerca scientifica
7. La protezione internazionale dei diritti e l’ordinamento
italiano
16. La libertà della e nella scuola. Diritto all’istruzione e
diritto allo studio
8. La tutela dei diritti e i vincoli europei
17. La libertà di riunione
9. La libertà personale
18. La libertà di associazione
10. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di
espatrio
19. La famiglia
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I diritti fondamentali
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20. Le minoranze linguistiche
I diritti fondamentali
FORMAZIONE DELLO STATO MODERNO E
DICHIARAZIONI DEI DIRITTI
21. Le comunità religiose
22. La proprietà privata e l’iniziativa economica privata
23. Le libertà sindacali e il diritto di sciopero
• Petition of Rights (1628) e Bill of Rights (1689)
24. I diritti dello stato sociale
• Dichiarazione di Indipendenza americana (1776)
25. Il diritto al lavoro
• Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti (1791)
26. Il diritto all’assistenza e alla previdenza
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
27. Il diritto alla salute
28. Il diritto all’abitazione
29. I diritti contro i diritti
30. Il principio di eguaglianza
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL
CITTADINO (1789) [1]
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL
CITTADINO (1789) [2]
«I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea
nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei
diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e
dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una
solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo,
affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti
e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere
legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni
istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica...»
«... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei
principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In
conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in
presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti
dell’uomo e del cittadino...».
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Preambolo della Costituzione francese del 1958
«Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti
dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono
stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata
dal preambolo della Costituzione del 1946...».
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI
• Diritti di prima generazione: diritti civili (libertà dallo stato:
libertà personale, libertà di domicilio, libertà economiche e
diritto di proprietà, libertà di manifestazione del pensiero,
libertà religiosa)
• Diritti di seconda generazione: diritti politici (libertà nello stato:
diritto di voto, diritto di associazione in partiti e sindacati)
• Diritti di terza generazione: diritti sociali (libertà attraverso lo
stato: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla
previdenza sociale, diritto al lavoro, diritto all’abitazione)
• Diritti di quarta generazione: nuovi diritti (dignità dell’uomo:
ambiente, informazione, nuove tecnologie informatiche,
procreazione artificiale, bioetica)
SOGGETTI DI DIRITTO E SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE
• I soggetti di diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche
• La capacità giuridica (al momento della nascita) e la capacità
di agire (con la maggiore età)
• Le situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli
interessi legittimi
• Le situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le
soggezioni
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LE SITUAZIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI
LE SITUAZIONI GIURIDICHE NON FAVOREVOLI
• Il potere giuridico: situazione potenziale e astratta che
consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici
• Il diritto soggettivo: situazione a tutela di un interesse attuale e
concreto, che il titolare esercita in via diretta ed immediata, al
quale l’ordinamento riconosce non solo determinate facoltà,
ma anche la pretesa di condizionare il comportamento degli
altri soggetti (diritti assoluti e diritti relativi)
• L’interesse legittimo: situazione il cui titolare gode di poteri
strumentali in vista della tutela di un proprio interesse, che il
titolare può far valere non direttamente ed immediatamente,
ma in quanto coincidente con l’interesse pubblico
• Gli obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere
per rispettare un diritto altrui
• l doveri: comportamenti dovuti indipendentemente
dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di
uno specifico interesse
• Le soggezioni: situazione di chi è soggetto ad un potere
giuridico
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I diritti fondamentali
LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [1]
Come si acquista la cittadinanza:
• per nascita: il figlio di cittadino italiano, madre o padre (ius
sanguinis) e chi nasce nel territorio della Repubblica da
genitori ignoti, apolidi o che comunque non possono
trasmettere la cittadinanza di un altro paese (ius soli)
• per estensione o trasmissione: da un coniuge che è cittadino
ad uno che non lo è (residente in Italia, dopo il matrimonio, da
2 anni), ovvero da genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti
dopo la nascita (iuris communicatio)
• per concessione: lo straniero legalmente residente da almeno
10 anni, il cittadino dell’Ue residente da almeno 4 anni,
l’apolide residente da almeno 5 anni, il discendente straniero
di chi è stato cittadino italiano residente in Italia da 3 anni
(domanda di naturalizzazione)
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I diritti fondamentali
LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [2]
• per beneficio di legge: colui o colei che è figlio o figlia di un
genitore che era cittadino, se ha assunto un impiego al
servizio dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia,
essendovi legalmente residente da almeno 2 anni
• doppia cittadinanza: una persona può avere, oltre a quella
italiana, anche la cittadinanza di un altro stato
Come si perde la cittadinanza:
• per espressa rinuncia: in caso di acquisto di una cittadinanza
straniera e di residenza all’estero
• di diritto: nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di
lavoro con un altro stato ignori l’intimazione del governo
italiano a cessarlo
• riacquisto della cittadinanza: sono previste varie forme di
agevolazione per chi ha perduto la cittadinanza
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I diritti fondamentali
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LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
LA CITTADINANZA: GLI ARTT. 22 E 26 COST.
• Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per
motivi politici (art. 22)
• Il cittadino italiano può essere estradato solo nelle ipotesi
espressamente previste dalle convenzioni internazionali,
ma non è ammessa l’estradizione per reati politici (art. 26),
salvo i delitti di genocidio (l. cost. 1/1967), e per reati puniti
all’estero con la pena di morte (sent. Corte cost. 223/1996)
I diritti fondamentali
• Riserva di legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali (art. 10.2 Cost.)
• Diritto di asilo territoriale riconosciuto allo straniero al quale
sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione, secondo le
condizioni stabilite dalla legge (art. 10.3 Cost.)
• Rifugio politico sulla base della Convenzione di Ginevra di
chi abbandona il proprio paese perché personalmente
discriminato o perseguito
• Estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati
politici (art. 10.4 Cost., escluso il reato di genocidio ex l.
cost. 1/1967)
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LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE
IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni
Il testo unico sull’immigrazione riconosce:
• agli stranieri comunque presenti sul territorio i diritti fondamentali
della persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni
internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti
• alla stranieri regolarmente soggiornanti (in possesso del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno) i diritti civili
riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare
alla vita pubblica locale
• ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani
I diritti fondamentali
Art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (introdotto dalla l. 94/2009)
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che
fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di
quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68
[Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio], è punito con l’ammenda da
5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l’articolo 162 del codice penale [Oblazione nelle
contravvenzioni] [...]»
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I diritti fondamentali
L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO
• Espulsione come conseguenza dell’ingresso o del
soggiorno illegale nel territorio nazionale, disposta dal
prefetto
• Espulsione a titolo di misura di sicurezza e di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del
giudice
• Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato, disposta dal ministro dell’interno
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I diritti fondamentali
LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Parte I della Costituzione: «Diritti e doveri dei cittadini»
• Diritti riconosciuti senza individuare il destinatario (es. art. 13)
• Diritti riconosciuti a destinatari indeterminati (a tutti: es. art. 21)
• Diritti riconosciuti a categorie come i cittadini (es. artt. 16, 17 e
18) e i lavoratori o uno specifico gruppo sociale (ad es. i
genitori, gli indigenti, i capaci e i meritevoli)
• Accompagnamento alla frontiera
• Trattenimento presso un centro di identificazione ed
espulsione
• Respingimento alla frontiera
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I diritti fondamentali
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«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità...»
• I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche: assolutezza,
inalienabilità, indisponibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità
• I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non
ai soli cittadini
• I diritti inviolabili del singolo sono tutelati anche all’interno delle
formazioni sociali (principio personalista)
• La titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali
(principio pluralista)
• L’art. 2 è una disposizione a fattispecie aperta, suscettibile di
garantire tutela a diritti inviolabili al di là di quelli espressamente
previsti dalla Costituzione
I diritti fondamentali
I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ [1]
I DIRITTI INVIOLABILI NELL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE
• Il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il
diritto al nome (art. 22 Cost.)
• Il diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 2 Cedu, artt. 2-3 Carta
dei diritti fondamentali dell’Ue)
– Divieto di atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una
diminuzione permanente dell’integrità fisica (art. 5 c.c.)
– Punizione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt.
575-593 c.p.)
– Divieto della pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla l. cost.
1/2007, sent. Corte cost. 223/1996)
– Divieto di pratiche eugenetiche dirette a migliorare la specie umana
(art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue)
– Diritto alla vita del nascituro e interruzione volontaria della
gravidanza (sent. Corte cost. 27/1975, l. 194/1978)
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I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ [2]
• Il diritto all’onore (artt. 594-599 c.p. che puniscono i delitti
contro l’onore o il decoro della persona o l’altrui reputazione)
• Il diritto all’identità personale (sent. Corte cost. 13/1994; art.
42 l. 416/1981 sul diritto di rettifica)
• Il diritto alla libertà sessuale (sent. Corte cost. 561/1987) e il
diritto al libero orientamento sessuale (art. 21 Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue)
• Il diritto alla riservatezza e il diritto all’autodeterminazione
informativa (l. 675/1996 sulla privacy)
I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA [1]
Art. 8 Cedu
«Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio
di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla
legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione
dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui».
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA [2]
I DOVERI COSTITUZIONALI
Artt. 7-8 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
«Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».
«Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla
legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti
che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità
indipendente».
• Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)
• Dovere per il cittadino, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2.)
• Dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei
figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1)
• Dovere sacro del cittadino di difesa della Patria (art. 52.1)
• Dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva (art. 53.1)
• Dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi (art. 54.1)
• Dovere dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge (art. 54.2)
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I diritti fondamentali
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA
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I diritti fondamentali
LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [1]
Consiglio d’Europa
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali
– Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte di Strasburgo)
Cedu (1950, e successivi protocolli)
«Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta
alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I
della presente Convenzione».
Unione europea
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 6 Tue)
– Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte del
Lussemburgo)
• Diritto alla vita (art. 2)
• Proibizione della tortura (art. 3)
• Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4)
• Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5)
• Diritto a un equo processo (art. 6)
• Nulla poena sine lege (art. 7)
• Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8)
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LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [2]
• Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9)
• Libertà di espressione (art. 10)
• Libertà di riunione e di associazione (art. 11)
• Diritto al matrimonio (art. 12)
• Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13)
• Divieto di discriminazione (art. 14)
• Protezione della proprietà (art. 1 prot. n. 1)
• Diritto all’istruzione (art. 2 prot. n. 1)
• Diritto a libere elezioni (art. 3 prot. n. 1)
• Divieto di imprigionamento per debiti (art. 1 prot. n. 4)
• Libertà di circolazione (art. 2 prot. n. 4)
• Divieto di espulsione dei cittadini e di espulsioni collettive di
stranieri (artt. 3-4 prot. n. 4) 27
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I diritti fondamentali
LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [3]
• Abolizione della pena di morte tranne che in tempo di guerra
(prot. n. 6)
• Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (art. 1
prot. n. 7)
• Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale, diritto
di risarcimento in caso di errore giudiziario, diritto di non
essere giudicato o punito due volte (artt. 2-4 prot. n. 7)
• Parità tra coniugi (art. 5 prot. n. 7)
• Divieto generale di discriminazione (prot. n. 12)
• Abolizione della pena di morte in ogni circostanza (prot. n. 13)
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I diritti fondamentali
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CORTE
DI STRASBURGO)
LA CEDU NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Artt. 19-51 Cedu (modificati dal prot. n. 11 e dal prot. n. 14)
Corte costituzionale sentt. 348 e 349 del 2007
• Ricorsi individuali: persone fisiche, organizzazioni non
governative o gruppi di privati contro uno stato membro
(es. Rossi c. Italia)
• La Cedu è una fonte sub-costituzionale, di rango cioè
subordinato alla Costituzione ma sovraordinato alla legge
• Ricorsi interstatali: ogni stato membro contro un altro
stato membro (es. Cipro c. Turchia)
• La Cedu costituisce una norma interposta, la violazione della
Convenzione traducendosi cioè in una violazione degli
«obblighi internazionali» di cui all’art. 117 primo comma Cost.
Art. 35 Cedu
«La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di
ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire
dalla data della decisione interna definitiva»
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I diritti fondamentali
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [1]
Diritti attinenti la «dignità»
• Inviolabilità della dignità umana (art. 1)
• Diritto alla vita e proibizione della pena di morte (art. 2)
• Diritto all’integrità fisica e psichica della persona (art. 3)
• Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (art. 4)
• Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5)
Diritti attinenti la «libertà»
• Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6)
• Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e
delle comunicazioni (art. 7)
• Diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8)
I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [2]
• Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9)
• Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10)
• Libertà di espressione e d’informazione (art. 11)
• Libertà di riunione e di associazione (art. 12)
• Libertà delle arti e delle scienze (art. 13)
• Diritto all’istruzione (art. 14)
• Libertà professionale e diritto di lavorare (art. 15)
• Libertà d’impresa (art. 16)
• Diritto di proprietà (art. 17)
• Diritto di asilo (art. 18)
• Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione (art. 19)
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [3]
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [4]
Diritti attinenti l’«uguaglianza»
• Uguaglianza davanti alla legge (art. 20)
• Non discriminazione (art. 21)
• Diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22)
• Parità tra donne e uomini (art. 23)
• Diritti del minore (art. 24)
• Diritti degli anziani (art. 25)
• Diritti delle persone con disabilità (art. 26)
Diritti attinenti la «solidarietà»
• Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione
nell’ambito dell’impresa (art. 27)
• Diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28)
• Diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29)
• Tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30)
• Diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31)
• Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di
lavoro (art. 32)
• Vita familiare e vita professionale (art. 32)
• Sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 33)
• Protezione della salute (art. 34)
• Accesso ai servizi d’interesse economico generale (art. 35)
• Tutela dell’ambiente (art. 36)
• Protezione dei consumatori (art. 37)
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [5]
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [6]
Diritti attinenti la «cittadinanza»
• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo (art. 39)
• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (art. 40)
• Diritto ad una buona amministrazione (art. 41)
• Diritto d’accesso ai documenti (art. 42)
• Diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (art. 43)
• Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 44)
• Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45)
• Tutela diplomatica e consolare (art. 46)
Diritti attinenti la «giustizia»
• Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47)
• Presunzione di innocenza e diritti della difesa (art. 48)
• Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene (art. 49)
• Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso
reato (art. 50)
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I diritti fondamentali
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I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE
• La libertà personale (art. 13 Cost.)
• La libertà di circolazione e soggiorno (art. 10 Cost.)
• La libertà di domicilio (art. 14 Cost.)
• La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione (art. 15 Cost.)
I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13)
• Inviolabilità della libertà personale
• Restrizioni della libertà personale (detenzione, ispezione o
perquisizione su persone, ecc.) «nei soli casi e modi previsti
dalla legge» (riserva di legge assoluta)
• Nessuna restrizione della libertà personale «se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione e
motivazione del provvedimento restrittivo)
• Restrizioni della libertà personale in «casi eccezionali di
necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge»
(con provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza,
comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati
nelle successive 48 ore: arresto in flagranza di reato e fermo
di indiziati di reato)
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REATI E PENE: I LIMITI SOSTANZIALI ALLA
PENALIZZAZIONE
• Principio di tassatività o determinatezza del fatto-reato
• Divieto di interpretazione analogica della norma penale (art.
14 preleggi)
• Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27.1
Cost.)
• Principio di colpevolezza in base a criteri di imputazione
soggettiva (dolo o colpa: artt. 42-43 c.p.)
• Presunzione di non colpevolezza «sino alla condanna
definitiva» (art. 27.2 Cost.)
• Principio dell’irretroattività delle norme penali (art. 25.2 Cost.)
• Principio di offensività e lesività del reato
• Principio di proporzionalità della pena rispetto al disvalore del
reato commesso
I diritti fondamentali
MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE
• Misure di sicurezza ex art. 25.3 Cost.: sono volte a
neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, agganciata
al fatto-reato dal quale è desunta, e pervenire all’eliminazione
della pericolosità del reo
• Misure di prevenzione: sono volte ad impedire la
commissione di reati da parte di soggetti socialmente
pericolosi, ma prescindono da un precedente reato (sono
ante o praeter delictum: es. il rimpatrio con foglio di via
obbligatorio)
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LA CARCERAZIONE PREVENTIVA
TRATTAMENTO DEL DETENUTO E FUNZIONI DELLA PENA
Art. 13.5 Cost.
«La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva».
• È punita «ogni violenza fisica e morale» sulle persone
comunque private della libertà personale (art. 13.4 Cost.)
• Le pene non possono consistere in «trattamenti contrari al
senso di umanità» (art. 27.3 Cost.)
• Non è ammessa la pena di morte (art. 27.4 Cost.)
• Le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato»
(art. 27.3 Cost.)
• La carcerazione preventiva (custodia cautelare in carcere) e
altre misure cautelari personale sono ammesse, qualora
sussistano «gravi indizi di colpevolezza», in tre casi: possibile
inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di
reiterazione del reato (artt. 273-274 c.p.p.)
• Nella scelta delle misure applicabili il giudice deve osservare i
principi di adeguatezza e proporzionalità, disponendo la misura
meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a garantire le
esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.)
• Funzione retributiva (siccome hai fatto questo, ti infliggo una
certa pena)
• Funzione di prevenzione generale (dissuadere la generalità
dei consociati dal commettere reati)
• Funzione di prevenzione speciale (dissuadere il condannato
dal commettere nuovi reati)
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I diritti fondamentali
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LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (ART. 16)
• Diritto di ogni cittadino di muoversi liberamente sul territorio
nazionale e di fissare in qualunque parte di esso la propria
dimora o la propria residenza
• Limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno stabilite
per legge «in via generale per motivi di sanità o di sicurezza»
(riserva di legge rinforzata: es. i cordoni sanitari)
• Divieto di ogni restrizione della libertà di circolazione e
soggiorno per ragioni politiche
• Differenza fra libertà personale e libertà di circolazione e
soggiorno: il criterio della degradazione giuridica
• Libertà di espatrio (art. 16.2), libertà di emigrazione (art. 35.4),
diritto ad abbandonare il proprio paese (art. 13 Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, sent. Corte cost. 278/1992)
I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI DOMICILIO (ART. 14)
• Inviolabilità del domicilio
• Divieto di limitazioni della libertà di domicilio (ispezioni,
perquisizioni, sequestri) «se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la libertà personale»
(riserva di legge e riserva di giurisdizione, salvo casi
eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente
dalla legge, ma è sempre richiesta la successiva convalida
dell’autorità giudiziaria)
• Il domicilio quale privata dimora (nozione penale di domicilio)
• Accertamenti e ispezioni «per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali» regolati da leggi speciali
(riserva di legge ma non di giurisdizione)
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6
I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA
CORRISPONDENZA (ART. 15)
• Inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione
• Limitazioni «soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (riserva di
legge e riserva di giurisdizione, con esclusione di qualunque
intervento dell’autorità di pubblica sicurezza): sequestro di
corrispondenza e intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, con decreto motivato del giudice per le
indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero (per
l’acquisizione dei tabulati, invece, si richiede solo un decreto
motivato del pubblico ministero)
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• Sono consentite solo nei procedimenti relativi a determinati reati
• Il pubblico ministero richiede al giudice delle indagini preliminari
l’autorizzazione ad intercettare
• L’autorizzazione è data «quando vi sono gravi indizi di reato e
l’intercettazione è assolutamente indispensabili ai fini della
prosecuzione delle indagini»
• Il pubblico ministero può disporre l’intercettazione «nei casi di
urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini», con successiva
convalida del giudice entro 48 ore
• La durata delle operazioni non può superare i quindici giorni, ma
può essere prorogata dal giudice per periodi successivi di quindici
giorni, qualora permangano i presupposti delle intercettazioni
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6
I diritti fondamentali
I DIRITTI A ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNARE
• La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto
all’informazione (art. 21 Cost.)
• La libertà di religione e la libertà di coscienza (art. 19 Cost.)
• La libertà dell’arte e la libertà della scienza (art. 33.1 Cost.)
• La libertà della e nella scuola, il diritto all’istruzione e il diritto
allo studio (artt. 33-34 Cost.)
I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
(ARTT. 266-271 C.P.P.)
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6
I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (ART. 21)
• Diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
• Divieto di pubblicazioni a mezzo stampa, spettacoli e tutte le altre
manifestazioni «contrarie al buon costume»
• Divieto di qualunque forma di controllo preventivo sulle pubblicazioni
a stampa (autorizzazioni o censure)
• Possibilità di sequestro successivo di pubblicazioni solo se ricorre
una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla
stampa (riserva di legge rinforzata) e in forza di un atto motivato
dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)
• Rinvio alla legge che può stabilire con «norme di carattere generale»
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica
• Libertà dell’arte tutelata da una specifica disposizione (art. 33.1
Cost.)
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I diritti fondamentali
6
I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL
PENSIERO
I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
sent. Corte costituzionale 112/1993
• Un unico limite esplicito: il buon costume (art. 21.6 Cost.: da
intendere come il comune senso del pudore e della pubblica
decenza secondo il sentimento medio della comunità)
• Una serie di limiti impliciti derivanti dall’esigenza di tutelare
altre libertà costituzionali o beni di rilevanza costituzionale
– i diritti della personalità (a protezione dell’onorabilità e della
reputazione, con i reati dell’ingiuria e della diffamazione);
– il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno;
– il divieto di pubblica apologia di reato idonea a provocare la
commissione di delitti;
– il divieto di vilipendio della Repubblica, degli organi
costituzionali, della bandiera (c.d. reati d’opinione)
• Il diritto ad informare («diffondere informazioni»)
• Il diritto ad informarsi («cercare informazioni»)
• Il diritto ad essere informati («ricevere informazioni»)
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I diritti fondamentali
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I SEGRETI: IN PARTICOLARE IL SEGRETO DI STATO
• Il segreto professionale, il segreto aziendale e il segreto
industriale
• Il segreto d’ufficio
• Il segreto investigativo
• Il segreto di stato
Legge 124/2007 (art. 39)
«Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le
attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno
all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a
suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e
alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello
Stato [...]»
I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
• 1960: sentenza della Corte costituzionale che dichiara la legittimità del
monopolio statale (sent. n. 59)
• 1974: legittimità del monopolio statale e c.d. decalogo della Corte
costituzionale sulla disciplina radiotelevisiva (sent. 225; v. anche sent. 226)
• 1976: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale (sent. 205)
• 1988: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale (sent.
826)
• 1990: regolamentazione della radiotelevisione con la legge Mammì (l. 223)
• 1994: illegittimità del limite del 25% delle reti nazionali (sent. 420)
• 1997: istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l. 249)
• 2000: legge sulla par condicio (l. 28)
• 2004: riforma del sistema radiotelevisivo con la legge Gasparri (l. 112, poi
d.lgs. 177/2005 «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»)
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA
LA LIBERTÀ DI RELIGIONE (ART. 19)
Artt. 9.1 e 33.1 Cost.
• La libertà di fede e libertà di pratica religiosa: diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne
propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico,
purché non si tratti di «riti contrari al buon costume»
• La libertà di coscienza dei non credenti: la libertà di non
credere, la libertà dell’ateo di esprimere le proprie
convinzioni nei confronti della religione
• La procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004)
• La clonazione riproduttiva (Protocollo addizionale alla
Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di essere
umani, art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue)
• La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali
(art. 13 l. 40/2004 sul divieto di sperimentazione sugli
embrioni umani)
• Gli ogm-organismi geneticamente modificati (direttiva
2001/18/CE improntata al principio di precauzione, Protocollo
di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica)
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
I DIRITTI ASSOCIATIVI
Artt. 33-34 Cost.
• La libertà di insegnamento (o libertà nella scuola)
• Le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali per
tutti gli ordini e gradi, prescrivendo un esame di Stato per
l’ammissione e la conclusione di essi
• Il diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione
«senza oneri per lo Stato» e di ottenere la parità
• La libertà di scelta fra scuola pubblica e scuola privata (o libertà
della scuola)
• La scuola pubblica aperta a tutti e obbligatoria per almeno otto anni
• Il diritto allo studio garantito ai capaci e ai meritevoli anche se privi
di mezzi
• Il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato
• La libertà di riunione (art. 17 Cost.): per riunione si intende
il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di
una pluralità di persone che perseguono uno scopo
comune prestabilito (un assembramento non è una
riunione, un corteo è una riunione in movimento)
• La libertà di associazione (art. 18 Cost.): per associazione
si intende un’organizzazione di individui legati dal
perseguimento di un fine comune e da un vincolo
giuridicamente rilevante, caratterizzata da tendenziale
stabilità rispetto alla temporaneità della riunione
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17)
LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18)
• Diritto dei cittadini di riunirsi «pacificamente senz’armi»
• Riunioni in luogo aperto al pubblico, oltre a quelle in luogo
privato, senza necessità di preavviso all’autorità di pubblica
sicurezza
• Riunioni in luogo pubblico con obbligo di preavviso
• Possibilità di vietare una riunione in luogo pubblico
«soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità
pubblica»
• Diritto dei cittadini di associarsi liberamente «senza
autorizzazione» (libertà di associazione, libertà delle
associazioni, libertà negativa di associazione)
• Limite all’esercizio della libertà di associazione «per fini
che sono vietati ai singoli dalla legge penale»
• Divieto delle associazioni segrete e delle associazioni che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare
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I diritti fondamentali
LE MISURE CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE
• D.l. 374/2001 (conv. in legge 15 dicembre 2001, n. 438):
divieto delle «associazioni con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico» (art. 270-bis c.p.), reato di
«assistenza agli associati» (art. 270-ter c.p.)
• D.l. 144/2005 (conv. in legge 31 luglio 2005, n. 155): reato di
«arruolamento con finalità di terrorismo» (art. 270-quater c.p.),
reato di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo»
(art. 270-quinquies c.p.), definizione delle «condotte con finalità
di terrorismo» (art. 270-sexies c.p.)
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I diritti fondamentali
I DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA
COSTITUZIONALE
• La famiglia (artt. 29-31 Cost.)
• Le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.)
• Le comunità religiose (artt. 7-8 Cost.)
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I diritti fondamentali
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LA FAMIGLIA (ART. 29)
• La famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio»
(famiglia legittima, fondata sul matrimonio, civile o
concordatario)
• Principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
• La famiglia di fatto, fondata sulla convivenza: il diritto-dovere
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se
nati fuori dal matrimonio» (art. 30.1); la tutela giuridica e
sociale assicurata dalla legge ai figli illegittimi purché
«compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»
(art. 30.2); la tutela della maternità, dell’infanzia e della
gioventù, non limitata alla famiglia legittima (art. 31.2)
• Le unioni omosessuali (Corte cost. sent. 138/2010)
I diritti fondamentali
LA FAMIGLIA NELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UE
Art. 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
«Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio».
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LE MINORANZE LINGUISTICHE (ART. 6)
LE COMUNITÀ RELIGIOSE (ARTT. 7-8)
• Rinvio alla legge per la tutela «con apposite norme» delle
minoranze linguistiche
• Attuazione dell’art. 6 Cost. con la legge 482/1999 sulla tutela
delle minoranze linguistiche storiche (popolazioni di lingua
albanese, catalana, croata, francese, franco-provenzale,
friulana, greca, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca)
• Ratifica con l. 19/2007 della Convenzione Unesco sulla
protezione e promozione della diversità delle espressioni
linguistiche
• Lo Stato e la Chiesa cattolica «ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani» (la Chiesa come ordinamento giuridico
originario)
• Regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla
base dei Patti Lateranensi (i Patti come legge rinforzata)
• Principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le
confessioni religiose
• Autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano
• Definizione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose
diverse dalla cattolica mediante intese recepite in leggi
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I diritti fondamentali
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LE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE
• Con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese
• Con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
• Con le Assemblee di Dio in Italia
• Con l’Unione delle Comunità ebraiche
• Con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
• Con la Chiesa Evangelica Luterana
• Con la Chiesa Apostolica in Italia*
• Con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni*
• Con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova*
• Con la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa
meridionale*
• Con l’Unione Buddhista italiana*
• Con l’Unione Induista italiana*
I diritti fondamentali
LA LAICITÀ DELLO STATO
• Il principio di laicità inteso non come indifferenza verso il
fenomeno religioso ma come equidistanza nei confronti di tutte
le confessioni religiose
• Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato
incostituzionali le fattispecie penali che assicuravano una tutela
maggiore alla religiose cattolica (es. sent. 508/2000 sul reato di
vilipendio della religione cattolica) e la nuova disciplina sui
«delitti contro le confessioni religiose» (l. 85/2006)
• La questione dell’esposizione del crocifisso negli istituti
scolastici pubblici (Consiglio di stato, sez IV, sent. n. 556/2006;
Corte cost. ord. 389/2004; Corte europea dei diritti dell’uomo,
Lautsi c. Italia del 2009 e del 2011)
* Intese firmate ma non ancora approvate con legge
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I diritti fondamentali
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I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI
• La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)
• Il diritto di proprietà (art. 42 Cost.)
• La libertà sindacale (art. 39 Cost.)
• Il diritto di sciopero (art. 40 Cost.)
I diritti fondamentali
LA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 42)
• Riserva di legge (la proprietà privata è «riconosciuta e
garantita dalla legge»)
• Funzione sociale della proprietà privata (la legge «ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti»)
• Espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla
legge e salvo indennizzo «per motivi di interesse generale»
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (ART. 41)
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
• Libertà d’impresa («l’iniziativa economica privata è libera»)
• Utilità sociale dell’iniziativa economica privata («non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale»)
• Fini sociali dell’attività economica pubblica e privata (la legge
può indirizzarla e coordinarla «a fini sociali»)
• Possibilità di riservare o trasferire allo Stato «a fini di utilità
generale» imprese che si riferiscono a servizi pubblici
essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio (art. 43)
• Libertà di iniziativa economica e legislazione dell’Unione
europea: il «principio di un’economia di mercato aperta e in
libera concorrenza» (art. 119 Tfue)
• Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ed
istituzione dell’Autorità (l. 287/1990, legge antitrust)
• La disciplina di cui all’art. 13-bis d.l. 112/2008, modificato
dall’art. 15 d.l. 135/2009
• Il referendum popolare del giugno 2011 e l’abrogazione
della disciplina del 2008-09
• La nuova disciplina di cui all’art. 4 d.l. 118/2011, modificato
dall’art. 9 l. 183/2011 («liberalizzazione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica»)
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
I SINDACATI E IL DIRITTO DI SCIOPERO (ARTT. 39-40)
• Libertà sindacale («l’organizzazione sindacale è libera»)
• Inattuazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 (obbligo di
registrazione dei sindacati e possibilità di stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria)
• Tutela del diritto di sciopero da esercitare «nell’ambito delle
leggi che lo regolano»
• Lo sciopero come diritto soggettivo dei lavoratori in quanto
tali ovvero della persona umana (sciopero economico,
sciopero per finalità politiche, sciopero di solidarietà)
• Limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990)
Legge 146/1990
• Servizi pubblici essenziali: sanità, igiene pubblica, protezione civile,,
trasporti pubblici, amministrazione della giustizia ecc., in quanto «volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla
vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione,
all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di
comunicazione»
• Esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di misure dirette a consentire
l’«erogazione delle prestazioni indispensabili», per la cui violazione i
lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari
• Possibilità di precettazione con ordinanza del presidente del Consiglio o di
un ministro da lui delegato o del prefetto
• Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge «al
fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati»
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
GLI ALTRI ARTICOLI DELLA «COSTITUZIONE
ECONOMICA»
I DIRITTI SOCIALI
• Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art.
45.1)
• Tutela e sviluppo dell’artigianato (art. 45.2)
• Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende
(art. 46)
• Tutela del risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordinamento e controllo dell’esercizio del credito (art. 47.1)
• Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei
grandi complessi produttivi (art. 47.2)
• Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.)
• Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.)• Il
• Il diritto alla salute (art. 32 Cost.)
• Il diritto all’abitazione
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO AL LAVORO (ART. 4)
• La Repubblica «fondata sul lavoro» (art. 1.1), il riconoscimento
a tutti i cittadini del diritto al lavoro (art. 4.1), la tutela del lavoro
«in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35.1)
• Il diritto al lavoro come norma promozionale (la Repubblica
«promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»)
• Il diritto al lavoro come norma precettiva: la libertà di scegliere
l’attività lavorativa o professionale da esercitare, il diritto del
lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario
• Il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione (art. 36.1)
• Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali
(art. 36.3)
• I diritti delle donne e dei minori alla parità di trattamento
nell’attività lavorativa (art. 37)
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I diritti fondamentali
I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: L’ART. 18 DELLO STATUTO
DEI LAVORATORI
Legge 300/1970: art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro)
«Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta
causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiarala nullità a norma
della legge stessa, ordina al datore di lavoro,imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare
il
lavoratore nel posto di lavoro […]»
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA
(ART. 38)
• Il diritto all’assistenza sociale garantito ad «ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere»
• Il diritto alla previdenza sociale dei lavoratori assicurando
«mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria»
• Il diritto degli inabili e dei minorati all’educazione e
all’avviamento professionale
• Gli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»
per provvedere ai compiti di assistenza e previdenza
• La libertà dell’assistenza privata
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I diritti fondamentali
LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO A
PARTIRE DAGLI ANNI NOVANTA
• Legge 421/1992 e decreto legislativo 503/1992
(governo Amato)
• Legge 335/1995 (governo Dini)
• Legge 449/1997 (governo Prodi)
• Legge 243/2004 (governo Berlusconi II)
• Legge 247/2007 (governo Prodi II)
• Decreto legge 78/2009 e decreto legge 78/2010
(governo Berlusconi IV)
• Decreto legge 201/2011 (governo Monti)
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I diritti fondamentali
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IL DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32)
I diritti fondamentali
ILCASO ELUANA ENGLARO [I]
• La tutela della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività» (un diritto soggettivo assoluto e
perfetto)
• Il diritto degli indigenti a «cure gratuite»
• L’istituzione di un servizio sanitario di tipo universale «senza
distinzione di condizioni individuali o sociali» (l. 833/1978)
• Il divieto di trattamenti sanitari obbligatori «se non per
disposizione di legge» e nei «limiti imposti dal rispetto della
persona umana» (riserva di legge rinforzata)
• Il diritto a ricevere i trattamenti sanitari e la libertà di scegliere se
ricevere o meno le cure (consenso informato)
• L’accanimento terapeutico nei confronti di chi non è in grado di
dare il proprio consenso e il testamento biologico (dichiarazione
anticipata di volontà sui trattamenti)
• Corte di cassazione: sentenza della I sezione civile, n.
21748, del 16 ottobre 2007
• Corte d’appello di Milano: decreto del 9 luglio 2008
• Corte costituzionale: ordinanza n. 334 dell’8 ottobre 2008
• Corte di cassazione: sentenza delle sezioni civili unite, n.
27145, del 13 novembre 2008
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
ILCASO ELUANA ENGLARO [II]
IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE
Corte di cassazione, sez. civ. I, n. 21748 del 2007
«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo
permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto
artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed
idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore
speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva
l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del
paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
(a)quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a
livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure
flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e
(b)sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e
convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero
dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di
concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno
o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere
data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di
autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che
altri possano avere, della qualità della vita stessa».
• Il diritto alla casa come diritto ad ottenere un alloggio,
inteso quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto
l’acquisto in proprietà o la locazione
• Il diritto alla casa come interesse preminente di rilevanza
costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere
primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela
(Corte cost. sent. 49/1987)
• Il diritto alla casa come vero e proprio diritto, in quanto
situazione giuridica strumentale rispetto ad altre condizioni
oggettive di bisogno (Corte cost. sentt. 404/1988 e
559/1989)
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I diritti fondamentali
IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI
• Il bilanciamento deve riguardare conflitti tra diritti o valori
aventi il medesimo rango costituzionale, vale a dire i beni
tutelati devono possedere una rilevanza costituzionale
• Il bilanciamento deve essere svolto in modo tale che il
sacrificio subito da un diritto o valore sia proporzionato,
ossia non eccessivo
• Il bilanciamento deve essere tale da preservare comunque
il contenuto essenziale del diritto sacrificato
(Corte Cost., sent nn. 9/1965, 120/1968, 106/1974, 138/1985)
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L’EGUAGLIANZA NELLE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI
Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776)
«Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti
e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società,
non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro
posterità; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante
l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere
felicità e sicurezza».
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
«Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune».
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE
IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART. 3.1) [1]
• Il principio di eguaglianza formale, o eguaglianza nei punti di
partenza: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali» (comma 1)
• L’eguaglianza davanti alla legge: riguarda l’efficacia della legge
• Il principio di eguaglianza sostanziale, o eguaglianza nei
risultati: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»
(comma 2)
– Principio di generalità della legge e divieto di leggi ad personam e di
leggi speciali o eccezionali
– Principio di imparzialità della pubblica amministrazione
– Principio di terzietà del giudice
• L’eguaglianza come divieto di discriminazioni: riguarda il
contenuto della legge (presunzione di illegittimità costituzionale)
– Discriminazioni in base al sesso
– Discriminazioni in base alla razza
– Discriminazioni in base alla lingua
– Discriminazioni in base alla religione
– Discriminazioni in base alle opinioni politiche
– Discriminazioni in base alle condizioni personali e sociali
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IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART. 3.1) [2]
Il principio di eguaglianza in senso formale non significa che
tutti devono essere trattati allo stesso modo dalla legge, ma più
propriamente che la legge deve trattare in modo eguale
situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni
ragionevolmente diverse.
• L’eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni
irragionevoli: riguarda la doverosa ragionevolezza della legge
(giudizio triangolare di costituzionalità)
– Divieto di leggi ingiustificatamente discriminatorie
– Divieto di leggi ingiustificatamente parificatorie
I diritti fondamentali
LA PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA (ART. 3.2)
L’art. 3.2 Cost. individua:
• un compito spettante alla Repubblica, che consiste nella
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di
fatto limitano l’estensione di libertà ed eguaglianza a tutti
• un fine, che consiste nel pieno sviluppo della persona
umana e nella effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese
• Le azioni positive (ad es. per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro: v. d.lgs. 198/2006 «codice delle pari opportunità»)
• Le quote rosa (per l’accesso nei consigli di amministrazione delle
società quotate: v. l. 120/2011)
• Le quote elettorali (per il riequilibrio della rappresentanza a favore
delle donne)
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I diritti fondamentali
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I diritti fondamentali
LE QUOTE ELETTORALI [1]
LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
Art. 117.7 Cost. introdotto dalla l. cost. 3/2001
«Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive»
• Legge elettorale comuni 1993: «nelle liste dei candidati nessuno dei
due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due
terzi» (v. Corte cost. sent. 422/1995)
• Legge elettorale Camera 1993: «le liste recanti più di un nome sono
formate da candidati e candidate, in ordine alternato» (v. sent. 422/1995)
• Legge elettorale regioni ordinarie 1995: «in ogni lista regionale e
provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati» (v. sent. 422/1995)
• Legge elettorale Regione Valle d’Aosta 2002: «ogni lista di candidati
all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di
candidati di entrambi i sessi»; «l’Ufficio elettorale regionale... verifica...
che nelle [liste] siano presenti candidati di entrambi i sessi... dichiara
non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni» (v.
sent. 49/2003)
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Art. 51.1 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2003
«Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini».
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LE QUOTE ELETTORALI [2]
• Legge elettorale Parlamento europeo 2004: «nell’insieme delle liste
circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati»; «l’importo
del rimborso per le spese elettorali... è ridotto, fino ad un massimo della
metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più
rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste
circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la
presenza di candidati di entrambi i sessi»
• Legge elettorale Regione Campania 2009: «l’elettore può esprimere, nelle
apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il
cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista
stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un
candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della
stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza» (v. Corte cost.
sent. 4/2010)
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