Reati_ambientali.

Transcript

Reati_ambientali.
Avv. Luigi Isolabella
Reati
ambientali
e responsabilità
d’impresa
La Legge Delega n. 300/2000 (1):
Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica):
“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto
la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle
società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono
funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
lett. b): prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati
relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro
secondo del codice penale;
lett. d) : prevedere la responsabilità penale in relazione alla commissione dei
reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio che siano punibili con
pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
pena pecuniaria …”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Legge Delega n. 300/2000 (2):
Fattispecie di reato ambientale espressamente contemplate dall’art. 11 della
legge delega (tramite il richiamo alla corrispondente legislazione speciale):
•L. 1860/1962 (norme in materia di impiego pacifico dell’energia nucleare): art.
28, art. 29 c. 2, art. 30;
•L. 963/1965 (disciplina della pesca marittima): art. 24 c. 1, 2, 3;
•L. 979/1982 (disposizioni per la difesa del mare): art. 20;
•L. 47/1985 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia): art.
20;
•D.L. 312/1985 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale): art. 1-sexies;
•D.P.R. 203/1998 (attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell’aria e
inquinamento prodotto dagli impianti industriali): art. 24 c. 1, 2, 4, 5 e art. 25 c.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;
•L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette): art. 30;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Legge Delega n. 300/2000 (3):
Fattispecie di reato ambientale espressamente contemplate dall’art. 11 della legge delega
(tramite il richiamo alla corrispondente legislazione speciale):
•D.Lgs. 95/1992 (attuazione delle direttive CEE in materia di eliminazione degli olii
usati): art. 14 c. 3, 4;
•D.Lgs. 99/1992 (attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dell’ambiente a fronte
dell’utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura): art. 15 c. 1, 4;
•D.Lgs. 230/1995 (attuazione delle direttive CEE in materia di sicurezza degli impianti
nucleari): art. 137 c. 5, art. 138 c. 1, art. 140 c. 1, art. 141 c. 1, art. 141 c. 1-ter;
•D.Lgs. 22/1997 (attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti pericolosi, imballaggi
e rifiuti di imballaggio): art. 50 c. 2, art. 51 c. 1, 2, 3, 5, 6, art. 51-bis, art. 53, art. 53-bis;
•D.Lgs. 334/1999 (attuazione della direttiva CEE in materia di controllo dei pericolo di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose): art. 27 c. 1, 3, 5.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Legge Delega n. 300/2000 (4):
A queste si aggiungono le fattispecie di reato relative alla tutela dell'incolumità
pubblica previste dal Titolo VI del Codice Penale:
• art. 422 c.p. (strage);
• art. 423 c.p. (incendio);
• art. 423-bis c.p. (incendio boschivo);
• art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio);
• art. 426 c.p. (inondazione, frana o valanga);
• art. 427 c.p. (danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga);
• art. 428 c.p. (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
• art. 429 c.p. (danneggiamento seguito da naufragio);
• art. 430 c.p. (disastro ferroviario);
• art. 431 c.p. (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
• art. 432 c.p. (attentati alla sicurezza dei trasporti);
• art. 433 c.p. (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e gas);
• art. 434 c.p. (disastro innominato);
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Legge Delega n. 300/2000 (5):
• art. 435 c.p. (fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti);
• art. 436 c.p. (sottrazione o guasto di apparecchi a difesa da infortuni);
• art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele antinfortunistiche);
• art. 438 c.p. (epidemia);
• art. 439 c.p. (avvelenamento di acque o sostanze alimentari);
• art. 440 c.p. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);
• art. 441 c.p. (adulterazione o contraffazione di altre cose);
• art. 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte);
• art. 443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
• art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive);
• art. 445 c.p. (somministrazione di medicinali con pericolo per la salute);
• art. 449 c.p. (delitti colposi di danno);
• art. 450 c.p. (delitti colposi di pericolo);
• art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele antinfortunistiche);
• art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.Lgs. n. 231/2001 (testo originario):
Sotto il profilo dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, il contenuto
della legge delega n. 300/2006 è rimasto del tutto inattuato, senza che nella
Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto venisse dato specificamente
conto di questa decisone
Strategia “minimalista” del Governo che ha ritenuto opportuno – quantomeno in un
primo momento – limitare la responsabilità amministrativa degli enti e delle persone
giuridiche alle sole ipotesi di corruzione, concussione e frode, concedendo codì un
periodo di metabolizzazione della nuova disciplina prima di estenderla anche a
fattispecie (quali appunto i reati ambientali) di ampio impatto sul mondo produttivo.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Interpretazione estensiva dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006
(Codice dell’ambiente):
L’art. 192 c. 4 D.Lgs. 152/2006 prevede – in relazione alla violazione del
divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo –
la responsabilità solidale della persona giuridica qualora il fatto illecito
sia imputabile agli amministratori o ai rappresentanti della stessa: “Qualora
la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3,
sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati
nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
Era stata contemplata la possibilità di utilizzare tale norma per sostenere
l’applicabilità del d.lgs. 231/01 anche in riferimento agli illeciti ambientali,
ma la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi riguardo a tale ipotesi
interpretativa, ne ha espressamente escluso la legittimità per violazione dei
pricipi di tipicità e tassatività.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Interpretazione estensiva dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006
(Codice dell’ambiente):
Cass. pen. sez. III, 7 ottobre 2008, n. 41329:
“In tema di tutela penale dell’ambiente, non è imputabile all’ente ai sensi
del d.lgs. 8 giugno 2001, n, 231 la responsabilità amministrativa per il reato
di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a
tale responsabilità nell’art. 192, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l’indicazione delle
sanzioni”.
 Una parte della dottrina (cfr. Settis) ha quindi prospettato una diversa
interpretazione della norma in questione, circoscrivendone la portata alla sola
responsabilità solidale dell’ente in caso di condanna dei suoi amministratori
o rappresentanti al risarcimento dei danni.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.D.L. 24 aprile 2007 (1):
Il 24 aprile 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge mai realizzato in ragione della conclusione anticipata (2008) di tale legislatura –
recante “Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina”, il
quale :
•Riprendeva il precedente Disegno di Legge approvato dal Governo il 31 marzo
1999 sulla base di una bozza elaborata dalla Commissione Ecomafia del
Ministero dell’Ambiente;
•Anticipava l’emanazione della successiva Direttiva 2008/99/CE;
•Manteneva in vigore – nell’ambito della legislazione speciale – le fattispecie
contravvenzionali e i reati formali di pericolo astratto già vigenti in materia;
•Prevedeva l’introduzione nel Libro II del Codice Penale di un Titolo VI-bis,
rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, contenente una serie di nuove
fattispecie delittuose (colpose o dolose, di pericolo concreto o di danno):
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.D.L. 24 aprile 2007 (2):
-art. 452-bis: Inquinamento ambientale
-art. 452-ter: Danno ambientale
-art. 452-quater: Disastro ambientale
-art. 452-quinquies: Alterazione del patrimonio naturale
-art. 452-septies: Traffico illecito di rifiuti
-art. 452-octies: Traffico o abbandono di materiale radioattivo o nucleare
-art. 452-nonies: Delitti ambientali in forma organizzata
-art. 452-decies: Frode in materia ambientale
-art. 452-undecies: Impedimento al controllo
-art. 452-duodecies: Delitti colposi contro l’ambiente
-Art. 498-bis: Danneggiamento delle risorse economiche ambientali;
•Prevedeva sia l’istituto del ravvedimento operoso che la non punibilità per chi
avesse posto rimedio al danni arrecato prima dell’esercizio dell’azione penale;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.D.L. 24 aprile 2007 (3):
Art. 452-quater (Disastro Ambientale):
“Chiunque illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie
cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito
con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a
duecentocinquantamila euro.
Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza
oggettiva o dell’estensione della compromissione, ovvero del numero delle
persone offese o esposte al pericolo, offende la pubblica incolumità.
La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile
dell’equilibrio dell’ecosistema”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.D.L. 24 aprile 2007 (4):
• Prevedeva l’estensione della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche – con conseguente modifica del D.Lgs. 231/2001 e introduzione
dell’art. 25-sexies (“Reati Ambientali”) – ad alcune tra le nuove fattispecie
di reato:
- art. 452-bis: Inquinamento ambientale
- art. 452-ter: Danno ambientale
- art. 452-quater: Disastro ambientale
- art. 452-quinquies: Alterazione del patrimonio naturale
- art. 452-septies: Traffico illecito di rifiuti
- art. 452-octies: Traffico o abbandono di materiale radioattivo o nucleare.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Direttiva 2008/99/CE (1):
La Direttiva 2008/99/CE – facendo leva sull’art. 174, paragrafo 2, del Trattato
Istituitivo dell’Unione Europea – obbliga gli Stati Membri a “prevedere nella
loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle
disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente”.
Tali gravi violazioni sono puntualmente individuate dall’art. 3 della Direttiva, il
quale ne afferma la rilevanza penale qualora le stesse risultino “illecite e poste in
essere intenzionalmente, o quantomeno per grave negligenza”:
a)Emissione, immissione o scarico illecito nell’aria, nel suolo o nelle acque
di sostanze e radiazioni ionizzanti tali da comportare un danno o un rischio per la
salute umana o per l’ecosistema;
b)Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti – compresa la
sorveglianza di tali operazioni e il controllo sui siti di smaltimento dopo la loro
chiusura – nonché commercializzazione e gestione degli stessi con modalità tali
da comportare un danno o un rischio per la salute umana o per l’ecosistema;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Direttiva 2008/99/CE (2):
c) Spedizione illecita di rifuti in quantità non trascurabile;
d) Esercizio di impianti in cui si svolgono attività pericolose o in cui sono
depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose tali da comportare
un danno o un rischio per la salute umana o per l’ecosistema;
e) Produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto,
importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari e ad altre
sostanze radioattive pericolose tali da comportare un danno o un rischio per la
salute umana o per l’ecosistema;
f) Uccisione, distruzione, possesso e prelievo di esemplari di specie animali e
vegetali selvatiche protette, salvo che l’azione riguardi una quantità
trascurabile di esemplari e abbia un impatto ridotto sullo stato di
conservazione della specie;
g) Commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di
parti di esse o di prodotti derivati, salvo che l’azione riguardi una quantità
trascurabile di esemplari e abbia un impatto ridotto sullo stato di
conservazione della specie;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Direttiva 2008/99/CE (3):
h) Deterioramento significativo di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) Produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato di sostanze
che riducono lo strato di ozono.
L’art. 6 della Direttiva – rubricato appunto “Responsabilità delle persone giuridiche
- impone agli Stati Membri di provvedere affinchè gli enti possano essere
dichiarati responsabili per ciascuna delle ipotesi di reato sopraelencate, oltre che
per i casi di favoreggiamento e istigazione, ogni qualvolta si dimostri che
- il reato è stato commesso a vantaggio dell’ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ricopre una posizione apicale
all’interno dell’ente, o da un soggetto subordinato sul quale è stato omesso il
doveroso controllo da parte degli organi a ciò preposti.
Qualora si realizzino queste condizioni, il successivo art. 7 impone l’applicazione di
“sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Direttiva 2009/123/CE (1):
La Direttiva 2009/123/CE – che interviene a modificare la precedente Direttiva
2005/35/CE – obbliga gli Stati Membri a “rafforzare il rispetto della normativa in
vigore sull’inquinamento provocato dalle navi” mediante la previsione di apposite
sanzioni penali per la violazione degli obblighi vigenti in materia.
Tali violazioni sono puntualmente individuate dall’art. 4 della Direttiva negli scarichi
di sostanze inquinanti effettuati dalle navi – al di fuori delle eccezioni previste al
successivo art. 5 – nelle aree di cui all’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 35/2005/CE,
qualora gli stessi siano realizzati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza
grave.
Come già la Direttiva 2008/99/CE, così anche la Direttiva 2009/123/CE prevede
espressamente – agli artt. 8-ter e 8-quater – la possibilità che le persone giuridiche
siano chiamate a rispondere delle ipotesi di reato di cui agli articoli precedenti,
imponendo in tal caso l’applicazione di “sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Legge Delega n. 96/2010 (1):
Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni
per violazioni):
“Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine
di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale
dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni
per violazioni”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La Legge Delega n. 96/2010 (2):
A tale scopo, il Governo è tenuto, tra l’altro, a :
“a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate
nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è' stato
commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni
amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed
eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità' ed
equivalenza rispetto alle sanzioni già' previste per fattispecie simili, e comunque nei
limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e successive modificazioni”.
Con l’ulteriore precisazione che i criteri direttivi dettati dall’art. 2 l. 146/2006
impongono al legislatore delegato di contenere l’efficacia sanzionatoria delle
nuove fattispecie di reato eventualmente introdotte entro un massimo edittale
pari all’ammenda fino a 150.000 euro e all’arresto fino a tre anni.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.Lgs. 121/2011 (1):
Il Governo ha dato esecuzione alla delega contenuta nella L. 96/2010 con il
Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (attuazione della Direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva
2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e
all’introduzione di sanzioni per violazioni).
Considerati gli stringenti limiti all’utilizzo della sanzione penale
contemplati dalla legge delega (sole fattispecie contravvenzionali, massimi
edittali molto contenuti), il legislatore delegato ha ritenuto inopportuno dare
attuazione alla normativa comunitaria tramite un completo ripensamento del
sistema dei reati contro l’ambiente, posticipando quindi tale (auspicabile)
operazione sistematica ad un “separato e successivo intervento normativo”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.Lgs. 121/2011 (2):
 Introduzione di nuove fattispecie di reato:
1) Quanto alla Direttiva 2009/123/CE, il legislatore delegato ha ritenuto che gli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. 202/2007 – con il quale si era data attuazione alla precedente Direttiva 2005/35/CE in
materia di inquinamento provocato dalle navi – già prevedessero sanzioni adeguate rispetto
alle fattispecie di reato ivi descritte (scarico doloso e colposo di sostanze inquinanti), senza
che si rendesse necessario alcun intervento di adeguamento dell’ordinamento nazionale;
1) Quanto alla Direttiva 2008/99/CE, il legislatore delegato ha avuto modo di constatare che
gran parte delle condotte ivi contemplate erano già previste e sanzionate – quali fattispecie
contravvenzionali di pericolo astratto – nell’ambito della legislazione nazionale in materia di
tutela dell’ambiente e del territorio:
- D.Lgs. 152/2006 (artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 279, 29-quaterdec.);
- L. 150/1992;
- L. 194/1991 (art. 30);
- L. 549/1993 (art. 3);
- Codice Penale (artt. 544-bis, 674, 733, 734).
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.Lgs. 121/2011 (3):
Le uniche fattispecie contemplate dall’art. 3 Direttiva 2008/99/CE che il legislatore
del 2011 ha ritenuto di dover introdurre ex novo nel nostro ordinamento sono quelle
di cui alle lettere f) e h), ora rispettivamente disciplinate dagli artt. 727-bis e 733-bis
c.p.:
1)art. 727-bis: Uccisione, cattura o detenzione – fuori dai casi consentiti e salvo che
l’azione riguardi un quantitativo di esemplari ridotto e sia dunque inidonea ad
alterare la conservazione della specie – di esemplari appartenenti ad una specie
animale selvatica protetta;
Distruzione, prelievo o detenzione – fuori dai casi consentiti e salvo che l’azione
riguardi un quantitativo di esemplari ridotto e sia dunque inidonea ad alterare la
conservazione della specie – di esemplari appartenenti ad una specie vegetale
selvatica protetta;
1)art. 733-bis: Distruzione o compromissione – fuori dai casi consentiti – dello stato
di conservazione di un habitat all’interno di un sito protetto.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Il D.Lgs. 121/2011 (4):
 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche:
Nell’ambito del D.Lgs. 231/2001 è stato inserito l’art. 25-undecies – rubricato appunto
“Reati ambientali” – il quale integra il novero dei reati presupposto per la
responsabilità amministrativa degli enti ricomprendendovi alcuni illeciti in materia di
tutela dell’ambiente:
• Codice Penale (fattispecie introdotte con lo stesso D.Lgs. 121/2011): art. 727-bis, art.
733-bis;
• L. 549/1993 (misure a tutela dell’ozono e dell’ambiente): art. 3 c. 6;
• D.Lgs. 202/2007 (attuazione direttiva 2005/35/CE in materia di inquinamento
provocato dalle navi, poi modificata dalla successiva direttiva 2009/123/CE): art. 8 e
art. 9;
• L. 150/1992 (applicazione della Convenzione di Washington sulle specie protette): art.
1, art. 2, art. 3-bis;
• D.Lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente): art. 137 c. 2, 3, 5, 11, 13, art. 256 c. 1, 3, 4, 5,
6, art. 257 c. 1, 2, art. 258 c. 4, art. 259 c. 1, art. 260, art. 260-bis, art. 279 c. 5.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
D.Lgs. 121/2011: Lacune normative (1)
Nel dare attuazione a quanto prescritto dalle Direttive europee, il legislatore delegato
ha ritenuto opportuno attribuire rilevanza – ai fini della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche – solamente ad alcuni tra i reati ambientali previsti dal
D.Lgs. 152/2006 e dalla legislazione codicistica.
Nella sua formulazione originale, il testo dello schema del D.Lgs. 121/2011
contemplava un numero significativamente più ampio di fattispecie:
•Art. 29-quattordecies D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione integrata ambientale);
•Art. 137 c. 1, 4, 7, 8, 9, 12, 14 D.Lgs. 152/2006 (inquinamento idrico);
•Art. 279 c. 1, 2, 3, 4, 6 D.Lgs. 152/2006 (emissioni).
Le commissioni parlamentari hanno insistito affinché dal novero dei reati
presupposto venissero espunte tutte quelle fattispecie aventi ad oggetto violazioni
meramente formali, posto che l’obbligo di configurare la responsabilità da reato degli
enti imposto dalla normativa europea doveva intendersi circoscritto ai soli illeci
dotati di una concreta efficacia lesiva.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
D.Lgs. 121/2011: Lacune normative (2)
 A fronte di tali pressioni, il legislatore delegato ha optato per una soluzione di
compromesso fortemente contraddittoria, e in quanto tale apertamente criticata da
buona parte della dottrina:
• Sono state escluse dal novero dei reati presupposto le contravvenzioni di cui all’art.
29-quaterdecies del D.Lgs. 152/2006, anche se le attività dei soggetti tenuti a
dotarsi ed a rispettare l’autorizzazione integrata ambientale sono per definizione
estremamente rischiose per l’ambiente;
• Non pare comprensibile la scelta di configurare la responsabilità degli enti solo a
fronte dello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose,
quando anche lo scarico di quantitativi ingenti di sostanze non intrinsecamente
pericolose (reato ex art. 137 c. 1 D.Lgs. 152/2006) può arrecare un grave danno
all’ambiente;
• Risulta apertamente contradditorio il mancato inserimento tra i reati di cui all’art.
25-undecies della fattispecie prevista dall’art. 256 c. 2 D.Lgs. 152/2006, atteso che
tale disposizione contempla espressamente tra gli autori propri del reato i
“rappresentanti degli enti”;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
D.Lgs. 121/2011: Lacune normative (3)
• Da ultimo, particolarmente grave appare l’esclusione di talune fattispecie
codicistiche – intrinsecamente connotate da un elevatissimo potenziale
offensivo in quanto lesive dell’incolumità pubblica – che hanno trovato
ampia applicazione giurisprudenziale in meteria di tutela dell’ambiente:
- art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) al quale viene
normalmente ricondotta l’ipotesi di disastro ambientale doloso;
- art. 437 c.p. (Rimozione o omissione dolosa di cautele antinfortunistiche);
- art. 439 c.p. (avvelenamento di acque o sostanze alimentari);
- att. 449 c.p. (delitti colposi di danno) al quale viene normalmente
ricondotta l’ipotesi di disastro ambientale colposo;
- art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Giurisprudenza sul disastro ambientale (1):
L’art. 434 c.p., pur non rientrando – ad oggi – nel novero dei reati presupposto ai fini
della configurabilità della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex
D.Lgs. 231/2001, ha trovato un’ampia applicazione giurisprudenziale in materia di
tutela dell’ambiente, applicazione avvallata, peraltro, anche da un importante
intervento della Corte Costituzionale.
• Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 327:
“La nozione di "altro disastro” (…) si connette all'impossibilità pratica di elencare
analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la
pubblica incolumità e, ciò, soprattutto in correlazione all'incessante progresso
tecnologico (…). I delitti di comune pericolo mediante violenza (c.d. disastri tipici)
richiamano una nozione unitaria di disastro, inteso come evento distruttivo di
proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre
effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la
vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta
anche l'effettiva verificazione della morte o della lesione di uno o più soggetti)”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Giurisprudenza sul disastro ambientale (2):
• Cass. pen. sez. V, 11 maggio 2006, n. 40330 (Pellini):
Al gestore di un gruppo societario (Gruppo Pellini) veniva contestata la causazione
di un vero e proprio disastro ambientale prodotto mediante lo sversamento continuo e
ripetuto in diverse aree non autorizzate – cioè su terreni a destinazione agricola o in
acque – di rifiuti speciali pericolosi (ex art. 434 comma 2 c.p.).
“Se dunque il concetto di disastro sta nella potenza espansiva del nocumento alla
integrità e sanità, ben si comprende come si profili in linea astratta esigua la linea di
demarcazione tra il disastro e il danno ambientale allorchè questo sia costituito da
un’importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi e agricoli
con sostanze pericolose per la salute umana, e come siffatta demarcazione si riveli
inesistente allorchè l’attività di contaminazione diretta assuma connotazioni di
durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, straordinariamente
complessa”.
 Rigetta il ricorso e conferma la condanna ex art. 434 comma 2 c.p.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Giurisprudenza sul disastro ambientale (3):
• Cass. pen. sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18974:
Al responsabile dell’unità territoriale e al responsabile della manutenzione
impianti di un’impresa veniva contestata la causazione – involontaria nonché del
tutto estranea rispetto alle normali dinamiche produttive – di un disastro
innominato, consistito nella formazione di polluzioni di gas e vapore, dalle quali
derivava lo sprigionarsi di gas pericolosi per la salute pubblica (acido solfidrico e
monossido di carbonio, con conseguente moria di animali e parziale distruzione
di un edificio (ex art. 449 c.p.).
“Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo di cui
all’art. 449 c.p. non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto
collettivamente la morte o le lesioni alle persone, potendo pure colpire cose,
purchè dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la
salute collettiva”.
 Rigetta il ricorso e conferma la condanna ex art. 449 c.p.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Giurisprudenza sul disastro ambientale (4):
• Cass. pen. sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189:
Ai partecipi di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti
veniva contestata – oltre ai reati di cui all’art. 416 c.p. e 53-bis L. 97/1997 – la
commissione di una serie di azioni dirette a cagionare un disastro ambientale
mediante lo sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale in diverse
aree non autorizzate (ex art. 434 c. 1 c.p.).
“Il delitto di disastro innominato di cui all’art. 434 comma 1 c.p., quindi, è reato di
pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con la condotta di immutatio
loci, purché questa si riveli idonea in concreto a mettere in pericolo l’ambiente; esso
si realizza quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità
(…). Quanto all’elemento psicologico (…) il reato non richiede come elemento
specifico la volontà di porre in pericolo l’incolumità pubblica, bastando la
consapevolezza che le condotte poste in essere (spesso ai fini di profitto) siano idonee
a mettere a repentaglio il bene ambiente ”.
 Annulla con rinvio essendosi prescritto il reato ex art. 434 comma 1 c.p.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
IL CASO ILVA:
L’ordinanza del 25.07.2012
del GIP presso il Tribunale di Taranto
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Le fattispecie di reato contestate:
• art. 434 c.p. - disastro doloso;
• art. 437 c.p. - rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro;
• art. 439 c.p. - avvelenamento di acque o di sostanze alimentari;
• art. 635 c.p. - danneggiamento;
• art. 639 c.p. - deturpamento e imbrattamento di cose altrui;
• art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose;
• artt. 24-25 D.P.R. n. 203/1988 - inosservanza dei valori limite di emissione
stabiliti dall’autorità competente e mancata realizzazione del progetto di
adeguamento delle emissioni nei modi e nei tempi indicati nella domanda
di autorizzazione;
• art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
• art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 - violazione dei valori limiti di emissione
nell’esercizio di uno stabilimento.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.:
“perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella
gestione dell’ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità
e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell’ariaambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale,
diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali
ed urbane circostanti lo stesso. In particolare IPA, benzopirene, diossine,
metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la
salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione
residente nei quartieri vicino il siderurgico.
In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna”
a) Il reato ex art. 434 c.p. costituisce una norma di chiusura finalizzata a non
lasciare prive di tutela altre situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
non facilmente descrivibili in considerazione dell’evoluzione scientifica e
tecnologica;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.:
b) La Corte Costituzionale (Sentenza n. 327/2008) é intervenuta ad affermare
che il disastro ambientale può rientrare nel concetto di “altro disastro” ex
art. 434 c.p. purché risulti strutturalmente omogeneo rispetto alle
fattispecie nominate: sul piano dimensionale deve trattarsi di un evento di
proporzioni straordinarie – anche se non necessariamente immani – atto a
produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, sul piano della
proiezione offensiva, deve avere una potenzialità lesiva tale da causare un
pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di
persone (senza che sia necessaria – ai fini dell’integrazione della
fattispecie di cui al primo comma – anche l’effettiva verificazione della
morte o delle lesioni di uno o più soggetti);
c) La fattispecie di cui all’art. 434 c. 1 c.p. é costruita come delitto di
pericolo concreto;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.:
d)
e)
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, questo é costituito non dal dolo
specifico ma dal dolo intenzionale, da intendersi, peraltro, in un’accezione non
eccessivamente restrittiva: “Ove si pensi che nel nostro ordinamento il delitto
di disastro é previsto e punito anche a titolo di colpa (art. 449 c.p.), ritenere –
sulla scorta di un’intepretazione eccessivamente restrittiva del dolo
intenzionale (…) – priva di rilievo penale l’ipotesi del disastro commesso con
dolo eventuale o anche con dolo diretto comporterebbe una inspiegabile e
irragionevole lacuna dell’ordinamento”;
La fattispecie di cui all’art. 434 c. 2 c.p. costituisce una circostanza aggravante
del delitto di cui al primo comma – con conseguente applicazione della
disciplina dell’art. 59 c. 2 c.p. – dal momento che la verificazione del disastro
rappresenta una mera modificazione in termini quantitativi dell’offesa al bene
della pubblica incolumità (≠ Sentenza Corte d’Appello di Torino sul caso
Eternit);
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.:
f) I risultati degli studi medico-epidemiologici assumono un indubbio valore
probatorio con riferimento all’accertamento del nesso causale:
- gli eventi di morte o lesioni, pur indicati in contestazione con finalità descrittiva
dell’entità del disastro, non costuiscono elementi strutturali del reato ex art. 434 c.
2 c.p.;
- ad ogni modo, una relazione causale di tipo epidemiologico-probabilistico, se
supportata da studi accreditati, potrebbe portare anche in riferimento alle morti e
alle lesioni ad un giudizio prossimo alla certezza espresso in termini di elevata
probabilità logica e razionale;
g) Le concrete modalità di gestione dello stabilimento ILVA integrano senz’altro
(sempre secondo l’impostazione del GIP) l’elemento materiale del reato ex art. 434
c.p.: “Si tratta infatti di azioni ed omissioni aventi un’elevata potenzialità
distruttiva dell’ambiente con conseguente grave ed estesa capacità lesiva, tale da
provocare un effettivo pericolo per l’incolumità fisica di un numero indeterminato
di persone. La durata temporale e l’ampiezza in termini spaziali delle attività di
inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata
ipotesi di disastro innominato’;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.:
“perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra,
omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera
adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedirelo sversamento
di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera,
nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall’area parchi,
dall’area cokeria, dall’area agglomerato, dall’area acciaieria, nonché
dall’attività di smaltimento operata nell’area GRF. Tutte emissioni che si
diffondevano sia all’interno del siderurgico, ma anche nell’ambiente
urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che
subivano altresì eventi di danno alla salute stessa.
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza”
a) Gli obblighi di prevenzione incombenti sul datore di lavoro devono
estrinsecarsi nell’adozione della migliore e più efficace tecnologia
disponibile (cfr. Cass. pen. sez. IV, n. 18628/2010);
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.:
b) Le cd. malattie-infortunio devono ritenersi ricomprese nella categoria
degli infortuni;
c) Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, é sufficiente il dolo generico
che si identifica nella coscienza e volontà dell’omissione e, a monte, nella
piena consapevolezza della destinazione antinfortunstica dei dispositivi e
dei sistemi omessi;
d) La fattispecie di cui all’art. 437 c. 1 c.p. é costruita come delitto di
pericolo presunto, pertanto non si richiede che il dolo si estenda anche
all’evento dannoso di disastro o infortunio (altrimenti la fattispecie
sconfinerebbe in quella di cui all’art. 434 c.p.);
e) Qualora si verifichi l’evento di danno o di infortunio, risulta integrata la
circostanza aggravante di cui all’art. 437 c. 2 c.p.;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.:
f) Le risultanze d’indagine – in particolare gli accertamenti dei Carabinieri del NOE
di Lecce – hanno dimostrato che nello stabilimento ILVA non erano mai state
adottate le dovute cautele destinate a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro (per
tali dovendosi intendere tutte le misure preventive più adeguate disponibili, e non
soltanto quelle generalmente praticate), e che in conseguenza di tale omissione si
era via via consolidata – sia all’esterno dello stabilimento, ma anche all’interno
degli spazi lavorativi – una condizione di massiccio inquinamento e di costante
esposizione dei lavoratori a sostanze nocive per la salute umana tale da costituire un
disastro ex art. 437 c. 2 c.p;
g) E’ possibile affermare con un elevato grado di probabilità logica e razionale che le
patologie tumorali non asbestocorrelate denunciate dai lavoratori ILVA sono
effettivamente attribuibili alle sostanze tossiche (soprattuto IPA e benzene) cui
questi sono stati esposti in ragione delle loro mansioni all’interno dello
stabilimento;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.:
h) La successione di numerosi sopralluoghi e accertamenti da parte di
associazioni private ed enti pubblici (in primis l’ARPA e l’Ispettorato del
lavoro) consente di ravvisare in capo ai vertici aziendali la piena
consapevolezza riguardo al carattere fortemente omissivo della propria
condotta (anche rispetto ai diversi accordi e protocolli sottoscritti) e ai
gravissimi rischi ad essa correlati;
i) L’onerosità del comportamento doveroso non comporta in alcun modo
l’inesigibilità dello stesso: “Coloro i quali sono autorizzati ad
intraprendere una iniziativa economico-imprenditoriale (…) devono agire
salvaguardando la salute delle persone e sono obbligati ad adottare tutte
le cautele e tutti i mezzi tecnologici di salvaguardia che l’evoluzione
scientifica consente (…). Non sono di fatti esistenti, per l’attività
produttiva di impresa, interessi che possano bilanciare e legittimare una
compromissione del superiore interesse della pubblica incolumità”.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 439
c.p.:
“perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra,
attraverso l’attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai
precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la
contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali,
in tal guisa cagionando l’avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di
bestiame destinati all’alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a
seguito dell’attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di
bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi
per la salute umana
In Taranto-Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza”
a) La fattispecie di cui all’art. 437 c. 1 c.p. é costruita come delitto di pericolo
concreto, non é richiesto che l’avvelenamento abbia capacità letale,
essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 439
c.p.:
b) Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, é sufficiente il dolo generico
che si identifica nella consapevolezza (e volontaria accettazione) del fatto
che l’evento non intenzionalmente voluto é probabile conseguenza della
propria azione (dolo eventuale);
c) Le risultanze di indagine hanno dimostrato con certezza l’elevata tossicità
e la conseguente nocività delle sostanze rinvenute nei terreni agricoli
circostanti lo stabilimento siderurgico ILVA (Comuni di Taranto e Statte);
d) Non vi può essere alcun dubbio circa la piena consapevolezza della
direzione aziendale tanto riguardo alla pericolosità delle emissioni
connesse alla produzione industriale, quanto in merito alla destinazione a
pascolo di gran parte di tali aree;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
IL CASO ETERNIT:
Tribunale di Torino, 13.02.2012
Corte d’Appello di Torino,13.06.2013
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Le fattispecie di reato contestate:
 rinvio a giudizio di De Cartier e Schimdheiny (in quanto amministratori di
fatto della società Eternit spa):
- capo A: art. 437 c. 1 e 2 c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro, aggravata dalla verificazione degli infortuni) e
- capo B: art. 434 c. 1 e 2 c.p. (disastro innominato doloso, aggravato dalla
verificazione del disastro)
cagionati in relazione ai quattro stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo,
Bagnoli e Rubiera facenti capo alla società Eternit.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Tribunale di Torino, 13.02.2012:
 Il Giudizio di primo grado si conclude con la condanna di entrambi gli imputati per
le sole patologie (asbestosi, mesotelioma, tumori polmonari…) diagnosticate
successivamente al 13.08.1999 quanto al capo A, e per i soli fatti commessi a
Cavagnolo e Casale Monferrato quanto al capo B:
• Capo A:
- La previsione di cui all’art. 437 c. 1 c.p. e quella di cui all’art. 437 c. 2 c. p.
costituiscono due fattispecie di reato autonome: la fattispecie di cui al secondo
comma, pertanto, non si consuma con la cessazione dell’attività di impresa, bensì
con il realizzarsi dell’evento-malattia (la prescrizione è dunque maturata per le sole
patologie diagnosticate prima del 13.08.1999);
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Tribunale di Torino, 13.02.2012:
• Capo B:
- La previsione di cui all’art. 434 c. 1 c.p. e quella di cui all’art. 434 c. 2 c.
p. costituiscono due fattispecie di reato autonome, e per entrambe è
sufficiente l’elemento soggettivo del dolo generico;
- Il reato ex art. 434 c. 2 si è consumato con la cessazione dell’attività
industriale – e si è dunque prescritto - per i soli stabilimenti di Bagnoli e
Rubiera (posto che l’emissione di sostanze tossiche in tali località era
collegata essenzialmente alla produttività industriale); mentre per gli
stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo il reato non si è ancora
consumato, posto che la prassi di vendere a poco prezzo o regalare ai
cittadini gli scarti di produzione dell’amianto (cd. polverino) ha fatto sì che
questi fossero impiegati su vasta scala nelle costruzioni pubbliche e private,
con conseguente massiccia diffusione di fibre tossiche ben oltre la
prosecuzione dell’attività industriale.
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013:
La Corte d’Appello – oltre a pronunciarsi sull’estinzione dei reati contestati
a De Cartier per la morte di questi successivamente alla sentenza di primo
grado – dichiara prescritte tutte le condotte di cui al capo A, estendendo
invece la permanenza del reato di cui al capo B anche agli stabilimenti di
Bagnoli e Rubiera:
a) Per comprendere correttamente fenomeni che si sono svolti su un arco
temporale estremamente consistente (20/30 anni), è necessario fare ricorso
a quella particolare branca della scienza che è l’epidemiologia, la quale –
pur non potendo costituire il fondamento della causalità individuale –
consente però di tracciare dei collegamenti (inferenze) dotati di elevata
credibilità razionale per quanto riguarda la causalità generale, ossia
l’incidenza di determinati fattori di rischio su una certa popolazione di
riferimento;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013:
b) La previsione di cui all’art. 437 c. 2 c.p. non costituisce una fattispecie
di reato autonoma rispetto a quella di cui all’art. 437 c. 1 c.p., bensì
un’aggravante (cfr. Sentenza SU Fedi): il reato, pertanto, si è consumato
con la cessazione dell’attività industriale (1986 al più tardi) e deve
ritenersi oggi prescritto;
c) La previsione di cui all’art. 434 c. 1 c.p. e quella di cui all’art. 434 c. 2
c. p. costituiscono due fattispecie di reato autonome non per questioni
legate all’elemento soggettivo (cfr. Sentenza di primo grado), ma perché
la prima (che costituisce una sorta di pre-tentativo) si pone rispetto alla
seconda come il reato tentato si pone al reato consumato; ne consegue
che per l’ipotesi di reato di cui all’art. 434 c. 2 è sufficiente l’elemento
soggettivo del dolo generico;
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013:
d) La locuzione “altro disastro” di cui all’art. 434 c.p. può ricomprendere il
disastro ambientale (cfr. Corte Cost. 327/2008) purchè questo rispetti un
paramentro dimensionale (evento di proporzioni straordinarie – ma non
necessariamente immani – con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi) e un
parametro di offensività (pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero
indeterminato di persone);
e) Nel caso di specie, le condotte che hanno realizzato il disastro ex art. 434 c. 2
c.p. ricomprendono sia il disastro interno agli stabilimenti, che il disastro
esterno:
- condotte già rilevanti ex art. 437 c.p.
- condotte connesse all’attività produttica ma non sussumibili nella fattispecie di
cui all’art. 437 c.p. (mancata limitazione dei tempi di esposizione, mancata
informazione ai lavoratori…)
condotte più specificamente connesse al disastro esterno (fornitura degli
scarti di produzione a privati ed enti pubblici).
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013:
f) Dovendosi ricondurre l’esposizione all’amianto dei cittadini non lavoratori sia
alla prassi di vendita del cd. polverino, sia ad attività connesse alla produzione
interna, il reato è tuttora permanente in tutti e quattro i comuni;
g) La sussistenza del dolo generico viene ravvisata nelle conoscenze superiori
riguardo alla pericolosità e alla cancerogenicità dell’amianto possedute della
dirigenza del gruppo Eternit – e in particolare da Schimdheiny – quantomeno
fin dal 1976 (anno della Conferenza informativa di Neuss nel corso della quale
lo stesso Schimdheiny avrebbe illustrato contemporaneamente ai vertici
societari tanto i più recenti studi epidemiologici relativi ai pericoli connessi
all’utilizzo industriale dell’amianto, quanto la politica aziendale di
disinformazione consapevole di lavoratori e opinione pubblica).
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Giudizio penale e risarcimento del danno:
L’accertamento penale della responsabilità dei vertici di impresa per i gravi danni da
esposizione arrecati ai singoli lavoratori/residenti (fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.) o
all’intera comunità di riferimento (fattispecie di cui agli artt. 434 e 437 c.p.) costituisce uno
strumento fondamentale per il successivo ottenimento – da parte delle vittime o dei loro eredi
– di un congruo risarcimento economico per il danno dubito.
Data la significativa differenza - quanto alla natura del nesso causale – tra reati contro la
persona e reati contro la pubblica incolumità, si rende però necessaria un’ulteriore
precisazione:
-Reati contro la persona (artt. 589 e 590 c.p.): viene accertato il nesso causale tra la condotta
illecita e ciascuno evento lesivo, così che il danno può trovare una quantificazione già in sede
penale (causalità individuale);
-Reati contro la pubblica incolumità (artt. 434 e 437 c.p.): viene accertato solamente il nesso
causale tra la condotta illecita e il macro-danno subito dalla popolazione di riferimento nel
suo insieme, all’ulteriore accertamento riguardo ai singoli nessi eziologici dovrà procedersi –
con vincoli nettamente meno stringenti – in sede civile (causalità generale).
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV
Grazie per la Vostra attenzione
Studio Legale Avv. Lodovico Isolabella
Via Fontana n. 4 – 20122 Milano
Tel. 02/5992101 – Fax 02/55181791
21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV