Reati_ambientali.
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Avv. Luigi Isolabella Reati ambientali e responsabilità d’impresa La Legge Delega n. 300/2000 (1): Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica): “Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: lett. b): prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale; lett. d) : prevedere la responsabilità penale in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria …”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Legge Delega n. 300/2000 (2): Fattispecie di reato ambientale espressamente contemplate dall’art. 11 della legge delega (tramite il richiamo alla corrispondente legislazione speciale): •L. 1860/1962 (norme in materia di impiego pacifico dell’energia nucleare): art. 28, art. 29 c. 2, art. 30; •L. 963/1965 (disciplina della pesca marittima): art. 24 c. 1, 2, 3; •L. 979/1982 (disposizioni per la difesa del mare): art. 20; •L. 47/1985 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia): art. 20; •D.L. 312/1985 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale): art. 1-sexies; •D.P.R. 203/1998 (attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell’aria e inquinamento prodotto dagli impianti industriali): art. 24 c. 1, 2, 4, 5 e art. 25 c. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; •L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette): art. 30; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Legge Delega n. 300/2000 (3): Fattispecie di reato ambientale espressamente contemplate dall’art. 11 della legge delega (tramite il richiamo alla corrispondente legislazione speciale): •D.Lgs. 95/1992 (attuazione delle direttive CEE in materia di eliminazione degli olii usati): art. 14 c. 3, 4; •D.Lgs. 99/1992 (attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dell’ambiente a fronte dell’utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura): art. 15 c. 1, 4; •D.Lgs. 230/1995 (attuazione delle direttive CEE in materia di sicurezza degli impianti nucleari): art. 137 c. 5, art. 138 c. 1, art. 140 c. 1, art. 141 c. 1, art. 141 c. 1-ter; •D.Lgs. 22/1997 (attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio): art. 50 c. 2, art. 51 c. 1, 2, 3, 5, 6, art. 51-bis, art. 53, art. 53-bis; •D.Lgs. 334/1999 (attuazione della direttiva CEE in materia di controllo dei pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose): art. 27 c. 1, 3, 5. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Legge Delega n. 300/2000 (4): A queste si aggiungono le fattispecie di reato relative alla tutela dell'incolumità pubblica previste dal Titolo VI del Codice Penale: • art. 422 c.p. (strage); • art. 423 c.p. (incendio); • art. 423-bis c.p. (incendio boschivo); • art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio); • art. 426 c.p. (inondazione, frana o valanga); • art. 427 c.p. (danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga); • art. 428 c.p. (naufragio, sommersione o disastro aviatorio); • art. 429 c.p. (danneggiamento seguito da naufragio); • art. 430 c.p. (disastro ferroviario); • art. 431 c.p. (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); • art. 432 c.p. (attentati alla sicurezza dei trasporti); • art. 433 c.p. (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e gas); • art. 434 c.p. (disastro innominato); 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Legge Delega n. 300/2000 (5): • art. 435 c.p. (fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti); • art. 436 c.p. (sottrazione o guasto di apparecchi a difesa da infortuni); • art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele antinfortunistiche); • art. 438 c.p. (epidemia); • art. 439 c.p. (avvelenamento di acque o sostanze alimentari); • art. 440 c.p. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari); • art. 441 c.p. (adulterazione o contraffazione di altre cose); • art. 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte); • art. 443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti); • art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive); • art. 445 c.p. (somministrazione di medicinali con pericolo per la salute); • art. 449 c.p. (delitti colposi di danno); • art. 450 c.p. (delitti colposi di pericolo); • art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele antinfortunistiche); • art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica). 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.Lgs. n. 231/2001 (testo originario): Sotto il profilo dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, il contenuto della legge delega n. 300/2006 è rimasto del tutto inattuato, senza che nella Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto venisse dato specificamente conto di questa decisone Strategia “minimalista” del Governo che ha ritenuto opportuno – quantomeno in un primo momento – limitare la responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche alle sole ipotesi di corruzione, concussione e frode, concedendo codì un periodo di metabolizzazione della nuova disciplina prima di estenderla anche a fattispecie (quali appunto i reati ambientali) di ampio impatto sul mondo produttivo. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Interpretazione estensiva dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente): L’art. 192 c. 4 D.Lgs. 152/2006 prevede – in relazione alla violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – la responsabilità solidale della persona giuridica qualora il fatto illecito sia imputabile agli amministratori o ai rappresentanti della stessa: “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”. Era stata contemplata la possibilità di utilizzare tale norma per sostenere l’applicabilità del d.lgs. 231/01 anche in riferimento agli illeciti ambientali, ma la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi riguardo a tale ipotesi interpretativa, ne ha espressamente escluso la legittimità per violazione dei pricipi di tipicità e tassatività. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Interpretazione estensiva dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente): Cass. pen. sez. III, 7 ottobre 2008, n. 41329: “In tema di tutela penale dell’ambiente, non è imputabile all’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n, 231 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell’art. 192, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l’indicazione delle sanzioni”. Una parte della dottrina (cfr. Settis) ha quindi prospettato una diversa interpretazione della norma in questione, circoscrivendone la portata alla sola responsabilità solidale dell’ente in caso di condanna dei suoi amministratori o rappresentanti al risarcimento dei danni. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.D.L. 24 aprile 2007 (1): Il 24 aprile 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge mai realizzato in ragione della conclusione anticipata (2008) di tale legislatura – recante “Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina”, il quale : •Riprendeva il precedente Disegno di Legge approvato dal Governo il 31 marzo 1999 sulla base di una bozza elaborata dalla Commissione Ecomafia del Ministero dell’Ambiente; •Anticipava l’emanazione della successiva Direttiva 2008/99/CE; •Manteneva in vigore – nell’ambito della legislazione speciale – le fattispecie contravvenzionali e i reati formali di pericolo astratto già vigenti in materia; •Prevedeva l’introduzione nel Libro II del Codice Penale di un Titolo VI-bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, contenente una serie di nuove fattispecie delittuose (colpose o dolose, di pericolo concreto o di danno): 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.D.L. 24 aprile 2007 (2): -art. 452-bis: Inquinamento ambientale -art. 452-ter: Danno ambientale -art. 452-quater: Disastro ambientale -art. 452-quinquies: Alterazione del patrimonio naturale -art. 452-septies: Traffico illecito di rifiuti -art. 452-octies: Traffico o abbandono di materiale radioattivo o nucleare -art. 452-nonies: Delitti ambientali in forma organizzata -art. 452-decies: Frode in materia ambientale -art. 452-undecies: Impedimento al controllo -art. 452-duodecies: Delitti colposi contro l’ambiente -Art. 498-bis: Danneggiamento delle risorse economiche ambientali; •Prevedeva sia l’istituto del ravvedimento operoso che la non punibilità per chi avesse posto rimedio al danni arrecato prima dell’esercizio dell’azione penale; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.D.L. 24 aprile 2007 (3): Art. 452-quater (Disastro Ambientale): “Chiunque illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro. Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell’estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte al pericolo, offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.D.L. 24 aprile 2007 (4): • Prevedeva l’estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – con conseguente modifica del D.Lgs. 231/2001 e introduzione dell’art. 25-sexies (“Reati Ambientali”) – ad alcune tra le nuove fattispecie di reato: - art. 452-bis: Inquinamento ambientale - art. 452-ter: Danno ambientale - art. 452-quater: Disastro ambientale - art. 452-quinquies: Alterazione del patrimonio naturale - art. 452-septies: Traffico illecito di rifiuti - art. 452-octies: Traffico o abbandono di materiale radioattivo o nucleare. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Direttiva 2008/99/CE (1): La Direttiva 2008/99/CE – facendo leva sull’art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istituitivo dell’Unione Europea – obbliga gli Stati Membri a “prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente”. Tali gravi violazioni sono puntualmente individuate dall’art. 3 della Direttiva, il quale ne afferma la rilevanza penale qualora le stesse risultino “illecite e poste in essere intenzionalmente, o quantomeno per grave negligenza”: a)Emissione, immissione o scarico illecito nell’aria, nel suolo o nelle acque di sostanze e radiazioni ionizzanti tali da comportare un danno o un rischio per la salute umana o per l’ecosistema; b)Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti – compresa la sorveglianza di tali operazioni e il controllo sui siti di smaltimento dopo la loro chiusura – nonché commercializzazione e gestione degli stessi con modalità tali da comportare un danno o un rischio per la salute umana o per l’ecosistema; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Direttiva 2008/99/CE (2): c) Spedizione illecita di rifuti in quantità non trascurabile; d) Esercizio di impianti in cui si svolgono attività pericolose o in cui sono depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose tali da comportare un danno o un rischio per la salute umana o per l’ecosistema; e) Produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari e ad altre sostanze radioattive pericolose tali da comportare un danno o un rischio per la salute umana o per l’ecosistema; f) Uccisione, distruzione, possesso e prelievo di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette, salvo che l’azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto ridotto sullo stato di conservazione della specie; g) Commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo che l’azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto ridotto sullo stato di conservazione della specie; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Direttiva 2008/99/CE (3): h) Deterioramento significativo di un habitat all’interno di un sito protetto; i) Produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono. L’art. 6 della Direttiva – rubricato appunto “Responsabilità delle persone giuridiche - impone agli Stati Membri di provvedere affinchè gli enti possano essere dichiarati responsabili per ciascuna delle ipotesi di reato sopraelencate, oltre che per i casi di favoreggiamento e istigazione, ogni qualvolta si dimostri che - il reato è stato commesso a vantaggio dell’ente; - il reato è stato commesso da un soggetto che ricopre una posizione apicale all’interno dell’ente, o da un soggetto subordinato sul quale è stato omesso il doveroso controllo da parte degli organi a ciò preposti. Qualora si realizzino queste condizioni, il successivo art. 7 impone l’applicazione di “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Direttiva 2009/123/CE (1): La Direttiva 2009/123/CE – che interviene a modificare la precedente Direttiva 2005/35/CE – obbliga gli Stati Membri a “rafforzare il rispetto della normativa in vigore sull’inquinamento provocato dalle navi” mediante la previsione di apposite sanzioni penali per la violazione degli obblighi vigenti in materia. Tali violazioni sono puntualmente individuate dall’art. 4 della Direttiva negli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi – al di fuori delle eccezioni previste al successivo art. 5 – nelle aree di cui all’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 35/2005/CE, qualora gli stessi siano realizzati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Come già la Direttiva 2008/99/CE, così anche la Direttiva 2009/123/CE prevede espressamente – agli artt. 8-ter e 8-quater – la possibilità che le persone giuridiche siano chiamate a rispondere delle ipotesi di reato di cui agli articoli precedenti, imponendo in tal caso l’applicazione di “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Legge Delega n. 96/2010 (1): Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni): “Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La Legge Delega n. 96/2010 (2): A tale scopo, il Governo è tenuto, tra l’altro, a : “a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1; b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è' stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità' ed equivalenza rispetto alle sanzioni già' previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni”. Con l’ulteriore precisazione che i criteri direttivi dettati dall’art. 2 l. 146/2006 impongono al legislatore delegato di contenere l’efficacia sanzionatoria delle nuove fattispecie di reato eventualmente introdotte entro un massimo edittale pari all’ammenda fino a 150.000 euro e all’arresto fino a tre anni. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.Lgs. 121/2011 (1): Il Governo ha dato esecuzione alla delega contenuta nella L. 96/2010 con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni). Considerati gli stringenti limiti all’utilizzo della sanzione penale contemplati dalla legge delega (sole fattispecie contravvenzionali, massimi edittali molto contenuti), il legislatore delegato ha ritenuto inopportuno dare attuazione alla normativa comunitaria tramite un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente, posticipando quindi tale (auspicabile) operazione sistematica ad un “separato e successivo intervento normativo”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.Lgs. 121/2011 (2): Introduzione di nuove fattispecie di reato: 1) Quanto alla Direttiva 2009/123/CE, il legislatore delegato ha ritenuto che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 – con il quale si era data attuazione alla precedente Direttiva 2005/35/CE in materia di inquinamento provocato dalle navi – già prevedessero sanzioni adeguate rispetto alle fattispecie di reato ivi descritte (scarico doloso e colposo di sostanze inquinanti), senza che si rendesse necessario alcun intervento di adeguamento dell’ordinamento nazionale; 1) Quanto alla Direttiva 2008/99/CE, il legislatore delegato ha avuto modo di constatare che gran parte delle condotte ivi contemplate erano già previste e sanzionate – quali fattispecie contravvenzionali di pericolo astratto – nell’ambito della legislazione nazionale in materia di tutela dell’ambiente e del territorio: - D.Lgs. 152/2006 (artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 279, 29-quaterdec.); - L. 150/1992; - L. 194/1991 (art. 30); - L. 549/1993 (art. 3); - Codice Penale (artt. 544-bis, 674, 733, 734). 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.Lgs. 121/2011 (3): Le uniche fattispecie contemplate dall’art. 3 Direttiva 2008/99/CE che il legislatore del 2011 ha ritenuto di dover introdurre ex novo nel nostro ordinamento sono quelle di cui alle lettere f) e h), ora rispettivamente disciplinate dagli artt. 727-bis e 733-bis c.p.: 1)art. 727-bis: Uccisione, cattura o detenzione – fuori dai casi consentiti e salvo che l’azione riguardi un quantitativo di esemplari ridotto e sia dunque inidonea ad alterare la conservazione della specie – di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; Distruzione, prelievo o detenzione – fuori dai casi consentiti e salvo che l’azione riguardi un quantitativo di esemplari ridotto e sia dunque inidonea ad alterare la conservazione della specie – di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; 1)art. 733-bis: Distruzione o compromissione – fuori dai casi consentiti – dello stato di conservazione di un habitat all’interno di un sito protetto. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Il D.Lgs. 121/2011 (4): Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: Nell’ambito del D.Lgs. 231/2001 è stato inserito l’art. 25-undecies – rubricato appunto “Reati ambientali” – il quale integra il novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ricomprendendovi alcuni illeciti in materia di tutela dell’ambiente: • Codice Penale (fattispecie introdotte con lo stesso D.Lgs. 121/2011): art. 727-bis, art. 733-bis; • L. 549/1993 (misure a tutela dell’ozono e dell’ambiente): art. 3 c. 6; • D.Lgs. 202/2007 (attuazione direttiva 2005/35/CE in materia di inquinamento provocato dalle navi, poi modificata dalla successiva direttiva 2009/123/CE): art. 8 e art. 9; • L. 150/1992 (applicazione della Convenzione di Washington sulle specie protette): art. 1, art. 2, art. 3-bis; • D.Lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente): art. 137 c. 2, 3, 5, 11, 13, art. 256 c. 1, 3, 4, 5, 6, art. 257 c. 1, 2, art. 258 c. 4, art. 259 c. 1, art. 260, art. 260-bis, art. 279 c. 5. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV D.Lgs. 121/2011: Lacune normative (1) Nel dare attuazione a quanto prescritto dalle Direttive europee, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno attribuire rilevanza – ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – solamente ad alcuni tra i reati ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla legislazione codicistica. Nella sua formulazione originale, il testo dello schema del D.Lgs. 121/2011 contemplava un numero significativamente più ampio di fattispecie: •Art. 29-quattordecies D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione integrata ambientale); •Art. 137 c. 1, 4, 7, 8, 9, 12, 14 D.Lgs. 152/2006 (inquinamento idrico); •Art. 279 c. 1, 2, 3, 4, 6 D.Lgs. 152/2006 (emissioni). Le commissioni parlamentari hanno insistito affinché dal novero dei reati presupposto venissero espunte tutte quelle fattispecie aventi ad oggetto violazioni meramente formali, posto che l’obbligo di configurare la responsabilità da reato degli enti imposto dalla normativa europea doveva intendersi circoscritto ai soli illeci dotati di una concreta efficacia lesiva. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV D.Lgs. 121/2011: Lacune normative (2) A fronte di tali pressioni, il legislatore delegato ha optato per una soluzione di compromesso fortemente contraddittoria, e in quanto tale apertamente criticata da buona parte della dottrina: • Sono state escluse dal novero dei reati presupposto le contravvenzioni di cui all’art. 29-quaterdecies del D.Lgs. 152/2006, anche se le attività dei soggetti tenuti a dotarsi ed a rispettare l’autorizzazione integrata ambientale sono per definizione estremamente rischiose per l’ambiente; • Non pare comprensibile la scelta di configurare la responsabilità degli enti solo a fronte dello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, quando anche lo scarico di quantitativi ingenti di sostanze non intrinsecamente pericolose (reato ex art. 137 c. 1 D.Lgs. 152/2006) può arrecare un grave danno all’ambiente; • Risulta apertamente contradditorio il mancato inserimento tra i reati di cui all’art. 25-undecies della fattispecie prevista dall’art. 256 c. 2 D.Lgs. 152/2006, atteso che tale disposizione contempla espressamente tra gli autori propri del reato i “rappresentanti degli enti”; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV D.Lgs. 121/2011: Lacune normative (3) • Da ultimo, particolarmente grave appare l’esclusione di talune fattispecie codicistiche – intrinsecamente connotate da un elevatissimo potenziale offensivo in quanto lesive dell’incolumità pubblica – che hanno trovato ampia applicazione giurisprudenziale in meteria di tutela dell’ambiente: - art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) al quale viene normalmente ricondotta l’ipotesi di disastro ambientale doloso; - art. 437 c.p. (Rimozione o omissione dolosa di cautele antinfortunistiche); - art. 439 c.p. (avvelenamento di acque o sostanze alimentari); - att. 449 c.p. (delitti colposi di danno) al quale viene normalmente ricondotta l’ipotesi di disastro ambientale colposo; - art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica). 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Giurisprudenza sul disastro ambientale (1): L’art. 434 c.p., pur non rientrando – ad oggi – nel novero dei reati presupposto ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, ha trovato un’ampia applicazione giurisprudenziale in materia di tutela dell’ambiente, applicazione avvallata, peraltro, anche da un importante intervento della Corte Costituzionale. • Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 327: “La nozione di "altro disastro” (…) si connette all'impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità e, ciò, soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico (…). I delitti di comune pericolo mediante violenza (c.d. disastri tipici) richiamano una nozione unitaria di disastro, inteso come evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o della lesione di uno o più soggetti)”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Giurisprudenza sul disastro ambientale (2): • Cass. pen. sez. V, 11 maggio 2006, n. 40330 (Pellini): Al gestore di un gruppo societario (Gruppo Pellini) veniva contestata la causazione di un vero e proprio disastro ambientale prodotto mediante lo sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate – cioè su terreni a destinazione agricola o in acque – di rifiuti speciali pericolosi (ex art. 434 comma 2 c.p.). “Se dunque il concetto di disastro sta nella potenza espansiva del nocumento alla integrità e sanità, ben si comprende come si profili in linea astratta esigua la linea di demarcazione tra il disastro e il danno ambientale allorchè questo sia costituito da un’importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi e agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, e come siffatta demarcazione si riveli inesistente allorchè l’attività di contaminazione diretta assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, straordinariamente complessa”. Rigetta il ricorso e conferma la condanna ex art. 434 comma 2 c.p. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Giurisprudenza sul disastro ambientale (3): • Cass. pen. sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18974: Al responsabile dell’unità territoriale e al responsabile della manutenzione impianti di un’impresa veniva contestata la causazione – involontaria nonché del tutto estranea rispetto alle normali dinamiche produttive – di un disastro innominato, consistito nella formazione di polluzioni di gas e vapore, dalle quali derivava lo sprigionarsi di gas pericolosi per la salute pubblica (acido solfidrico e monossido di carbonio, con conseguente moria di animali e parziale distruzione di un edificio (ex art. 449 c.p.). “Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo di cui all’art. 449 c.p. non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o le lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purchè dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva”. Rigetta il ricorso e conferma la condanna ex art. 449 c.p. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Giurisprudenza sul disastro ambientale (4): • Cass. pen. sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189: Ai partecipi di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti veniva contestata – oltre ai reati di cui all’art. 416 c.p. e 53-bis L. 97/1997 – la commissione di una serie di azioni dirette a cagionare un disastro ambientale mediante lo sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale in diverse aree non autorizzate (ex art. 434 c. 1 c.p.). “Il delitto di disastro innominato di cui all’art. 434 comma 1 c.p., quindi, è reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con la condotta di immutatio loci, purché questa si riveli idonea in concreto a mettere in pericolo l’ambiente; esso si realizza quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità (…). Quanto all’elemento psicologico (…) il reato non richiede come elemento specifico la volontà di porre in pericolo l’incolumità pubblica, bastando la consapevolezza che le condotte poste in essere (spesso ai fini di profitto) siano idonee a mettere a repentaglio il bene ambiente ”. Annulla con rinvio essendosi prescritto il reato ex art. 434 comma 1 c.p. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV IL CASO ILVA: L’ordinanza del 25.07.2012 del GIP presso il Tribunale di Taranto 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Le fattispecie di reato contestate: • art. 434 c.p. - disastro doloso; • art. 437 c.p. - rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; • art. 439 c.p. - avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; • art. 635 c.p. - danneggiamento; • art. 639 c.p. - deturpamento e imbrattamento di cose altrui; • art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose; • artt. 24-25 D.P.R. n. 203/1988 - inosservanza dei valori limite di emissione stabiliti dall’autorità competente e mancata realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni nei modi e nei tempi indicati nella domanda di autorizzazione; • art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata; • art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 - violazione dei valori limiti di emissione nell’esercizio di uno stabilimento. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.: “perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell’ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell’ariaambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare IPA, benzopirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico. In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna” a) Il reato ex art. 434 c.p. costituisce una norma di chiusura finalizzata a non lasciare prive di tutela altre situazioni di pericolo per la pubblica incolumità non facilmente descrivibili in considerazione dell’evoluzione scientifica e tecnologica; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.: b) La Corte Costituzionale (Sentenza n. 327/2008) é intervenuta ad affermare che il disastro ambientale può rientrare nel concetto di “altro disastro” ex art. 434 c.p. purché risulti strutturalmente omogeneo rispetto alle fattispecie nominate: sul piano dimensionale deve trattarsi di un evento di proporzioni straordinarie – anche se non necessariamente immani – atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, sul piano della proiezione offensiva, deve avere una potenzialità lesiva tale da causare un pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia necessaria – ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al primo comma – anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti); c) La fattispecie di cui all’art. 434 c. 1 c.p. é costruita come delitto di pericolo concreto; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.: d) e) Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, questo é costituito non dal dolo specifico ma dal dolo intenzionale, da intendersi, peraltro, in un’accezione non eccessivamente restrittiva: “Ove si pensi che nel nostro ordinamento il delitto di disastro é previsto e punito anche a titolo di colpa (art. 449 c.p.), ritenere – sulla scorta di un’intepretazione eccessivamente restrittiva del dolo intenzionale (…) – priva di rilievo penale l’ipotesi del disastro commesso con dolo eventuale o anche con dolo diretto comporterebbe una inspiegabile e irragionevole lacuna dell’ordinamento”; La fattispecie di cui all’art. 434 c. 2 c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di cui al primo comma – con conseguente applicazione della disciplina dell’art. 59 c. 2 c.p. – dal momento che la verificazione del disastro rappresenta una mera modificazione in termini quantitativi dell’offesa al bene della pubblica incolumità (≠ Sentenza Corte d’Appello di Torino sul caso Eternit); 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 434 c. 1 e 2 c.p.: f) I risultati degli studi medico-epidemiologici assumono un indubbio valore probatorio con riferimento all’accertamento del nesso causale: - gli eventi di morte o lesioni, pur indicati in contestazione con finalità descrittiva dell’entità del disastro, non costuiscono elementi strutturali del reato ex art. 434 c. 2 c.p.; - ad ogni modo, una relazione causale di tipo epidemiologico-probabilistico, se supportata da studi accreditati, potrebbe portare anche in riferimento alle morti e alle lesioni ad un giudizio prossimo alla certezza espresso in termini di elevata probabilità logica e razionale; g) Le concrete modalità di gestione dello stabilimento ILVA integrano senz’altro (sempre secondo l’impostazione del GIP) l’elemento materiale del reato ex art. 434 c.p.: “Si tratta infatti di azioni ed omissioni aventi un’elevata potenzialità distruttiva dell’ambiente con conseguente grave ed estesa capacità lesiva, tale da provocare un effettivo pericolo per l’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. La durata temporale e l’ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di disastro innominato’; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.: “perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedirelo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall’area parchi, dall’area cokeria, dall’area agglomerato, dall’area acciaieria, nonché dall’attività di smaltimento operata nell’area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all’interno del siderurgico, ma anche nell’ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa. In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza” a) Gli obblighi di prevenzione incombenti sul datore di lavoro devono estrinsecarsi nell’adozione della migliore e più efficace tecnologia disponibile (cfr. Cass. pen. sez. IV, n. 18628/2010); 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.: b) Le cd. malattie-infortunio devono ritenersi ricomprese nella categoria degli infortuni; c) Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, é sufficiente il dolo generico che si identifica nella coscienza e volontà dell’omissione e, a monte, nella piena consapevolezza della destinazione antinfortunstica dei dispositivi e dei sistemi omessi; d) La fattispecie di cui all’art. 437 c. 1 c.p. é costruita come delitto di pericolo presunto, pertanto non si richiede che il dolo si estenda anche all’evento dannoso di disastro o infortunio (altrimenti la fattispecie sconfinerebbe in quella di cui all’art. 434 c.p.); e) Qualora si verifichi l’evento di danno o di infortunio, risulta integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 437 c. 2 c.p.; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.: f) Le risultanze d’indagine – in particolare gli accertamenti dei Carabinieri del NOE di Lecce – hanno dimostrato che nello stabilimento ILVA non erano mai state adottate le dovute cautele destinate a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro (per tali dovendosi intendere tutte le misure preventive più adeguate disponibili, e non soltanto quelle generalmente praticate), e che in conseguenza di tale omissione si era via via consolidata – sia all’esterno dello stabilimento, ma anche all’interno degli spazi lavorativi – una condizione di massiccio inquinamento e di costante esposizione dei lavoratori a sostanze nocive per la salute umana tale da costituire un disastro ex art. 437 c. 2 c.p; g) E’ possibile affermare con un elevato grado di probabilità logica e razionale che le patologie tumorali non asbestocorrelate denunciate dai lavoratori ILVA sono effettivamente attribuibili alle sostanze tossiche (soprattuto IPA e benzene) cui questi sono stati esposti in ragione delle loro mansioni all’interno dello stabilimento; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 437 c. 1 e 2 c.p.: h) La successione di numerosi sopralluoghi e accertamenti da parte di associazioni private ed enti pubblici (in primis l’ARPA e l’Ispettorato del lavoro) consente di ravvisare in capo ai vertici aziendali la piena consapevolezza riguardo al carattere fortemente omissivo della propria condotta (anche rispetto ai diversi accordi e protocolli sottoscritti) e ai gravissimi rischi ad essa correlati; i) L’onerosità del comportamento doveroso non comporta in alcun modo l’inesigibilità dello stesso: “Coloro i quali sono autorizzati ad intraprendere una iniziativa economico-imprenditoriale (…) devono agire salvaguardando la salute delle persone e sono obbligati ad adottare tutte le cautele e tutti i mezzi tecnologici di salvaguardia che l’evoluzione scientifica consente (…). Non sono di fatti esistenti, per l’attività produttiva di impresa, interessi che possano bilanciare e legittimare una compromissione del superiore interesse della pubblica incolumità”. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 439 c.p.: “perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l’attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l’avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all’alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell’attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana In Taranto-Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza” a) La fattispecie di cui all’art. 437 c. 1 c.p. é costruita come delitto di pericolo concreto, non é richiesto che l’avvelenamento abbia capacità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV La configurabilità in concreto della fattispecie ex art. 439 c.p.: b) Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, é sufficiente il dolo generico che si identifica nella consapevolezza (e volontaria accettazione) del fatto che l’evento non intenzionalmente voluto é probabile conseguenza della propria azione (dolo eventuale); c) Le risultanze di indagine hanno dimostrato con certezza l’elevata tossicità e la conseguente nocività delle sostanze rinvenute nei terreni agricoli circostanti lo stabilimento siderurgico ILVA (Comuni di Taranto e Statte); d) Non vi può essere alcun dubbio circa la piena consapevolezza della direzione aziendale tanto riguardo alla pericolosità delle emissioni connesse alla produzione industriale, quanto in merito alla destinazione a pascolo di gran parte di tali aree; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV IL CASO ETERNIT: Tribunale di Torino, 13.02.2012 Corte d’Appello di Torino,13.06.2013 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Le fattispecie di reato contestate: rinvio a giudizio di De Cartier e Schimdheiny (in quanto amministratori di fatto della società Eternit spa): - capo A: art. 437 c. 1 e 2 c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravata dalla verificazione degli infortuni) e - capo B: art. 434 c. 1 e 2 c.p. (disastro innominato doloso, aggravato dalla verificazione del disastro) cagionati in relazione ai quattro stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Bagnoli e Rubiera facenti capo alla società Eternit. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Tribunale di Torino, 13.02.2012: Il Giudizio di primo grado si conclude con la condanna di entrambi gli imputati per le sole patologie (asbestosi, mesotelioma, tumori polmonari…) diagnosticate successivamente al 13.08.1999 quanto al capo A, e per i soli fatti commessi a Cavagnolo e Casale Monferrato quanto al capo B: • Capo A: - La previsione di cui all’art. 437 c. 1 c.p. e quella di cui all’art. 437 c. 2 c. p. costituiscono due fattispecie di reato autonome: la fattispecie di cui al secondo comma, pertanto, non si consuma con la cessazione dell’attività di impresa, bensì con il realizzarsi dell’evento-malattia (la prescrizione è dunque maturata per le sole patologie diagnosticate prima del 13.08.1999); 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Tribunale di Torino, 13.02.2012: • Capo B: - La previsione di cui all’art. 434 c. 1 c.p. e quella di cui all’art. 434 c. 2 c. p. costituiscono due fattispecie di reato autonome, e per entrambe è sufficiente l’elemento soggettivo del dolo generico; - Il reato ex art. 434 c. 2 si è consumato con la cessazione dell’attività industriale – e si è dunque prescritto - per i soli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera (posto che l’emissione di sostanze tossiche in tali località era collegata essenzialmente alla produttività industriale); mentre per gli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo il reato non si è ancora consumato, posto che la prassi di vendere a poco prezzo o regalare ai cittadini gli scarti di produzione dell’amianto (cd. polverino) ha fatto sì che questi fossero impiegati su vasta scala nelle costruzioni pubbliche e private, con conseguente massiccia diffusione di fibre tossiche ben oltre la prosecuzione dell’attività industriale. 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013: La Corte d’Appello – oltre a pronunciarsi sull’estinzione dei reati contestati a De Cartier per la morte di questi successivamente alla sentenza di primo grado – dichiara prescritte tutte le condotte di cui al capo A, estendendo invece la permanenza del reato di cui al capo B anche agli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera: a) Per comprendere correttamente fenomeni che si sono svolti su un arco temporale estremamente consistente (20/30 anni), è necessario fare ricorso a quella particolare branca della scienza che è l’epidemiologia, la quale – pur non potendo costituire il fondamento della causalità individuale – consente però di tracciare dei collegamenti (inferenze) dotati di elevata credibilità razionale per quanto riguarda la causalità generale, ossia l’incidenza di determinati fattori di rischio su una certa popolazione di riferimento; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013: b) La previsione di cui all’art. 437 c. 2 c.p. non costituisce una fattispecie di reato autonoma rispetto a quella di cui all’art. 437 c. 1 c.p., bensì un’aggravante (cfr. Sentenza SU Fedi): il reato, pertanto, si è consumato con la cessazione dell’attività industriale (1986 al più tardi) e deve ritenersi oggi prescritto; c) La previsione di cui all’art. 434 c. 1 c.p. e quella di cui all’art. 434 c. 2 c. p. costituiscono due fattispecie di reato autonome non per questioni legate all’elemento soggettivo (cfr. Sentenza di primo grado), ma perché la prima (che costituisce una sorta di pre-tentativo) si pone rispetto alla seconda come il reato tentato si pone al reato consumato; ne consegue che per l’ipotesi di reato di cui all’art. 434 c. 2 è sufficiente l’elemento soggettivo del dolo generico; 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013: d) La locuzione “altro disastro” di cui all’art. 434 c.p. può ricomprendere il disastro ambientale (cfr. Corte Cost. 327/2008) purchè questo rispetti un paramentro dimensionale (evento di proporzioni straordinarie – ma non necessariamente immani – con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi) e un parametro di offensività (pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone); e) Nel caso di specie, le condotte che hanno realizzato il disastro ex art. 434 c. 2 c.p. ricomprendono sia il disastro interno agli stabilimenti, che il disastro esterno: - condotte già rilevanti ex art. 437 c.p. - condotte connesse all’attività produttica ma non sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 437 c.p. (mancata limitazione dei tempi di esposizione, mancata informazione ai lavoratori…) condotte più specificamente connesse al disastro esterno (fornitura degli scarti di produzione a privati ed enti pubblici). 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Corte d’Appello di Torino, 3.06.2013: f) Dovendosi ricondurre l’esposizione all’amianto dei cittadini non lavoratori sia alla prassi di vendita del cd. polverino, sia ad attività connesse alla produzione interna, il reato è tuttora permanente in tutti e quattro i comuni; g) La sussistenza del dolo generico viene ravvisata nelle conoscenze superiori riguardo alla pericolosità e alla cancerogenicità dell’amianto possedute della dirigenza del gruppo Eternit – e in particolare da Schimdheiny – quantomeno fin dal 1976 (anno della Conferenza informativa di Neuss nel corso della quale lo stesso Schimdheiny avrebbe illustrato contemporaneamente ai vertici societari tanto i più recenti studi epidemiologici relativi ai pericoli connessi all’utilizzo industriale dell’amianto, quanto la politica aziendale di disinformazione consapevole di lavoratori e opinione pubblica). 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Giudizio penale e risarcimento del danno: L’accertamento penale della responsabilità dei vertici di impresa per i gravi danni da esposizione arrecati ai singoli lavoratori/residenti (fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.) o all’intera comunità di riferimento (fattispecie di cui agli artt. 434 e 437 c.p.) costituisce uno strumento fondamentale per il successivo ottenimento – da parte delle vittime o dei loro eredi – di un congruo risarcimento economico per il danno dubito. Data la significativa differenza - quanto alla natura del nesso causale – tra reati contro la persona e reati contro la pubblica incolumità, si rende però necessaria un’ulteriore precisazione: -Reati contro la persona (artt. 589 e 590 c.p.): viene accertato il nesso causale tra la condotta illecita e ciascuno evento lesivo, così che il danno può trovare una quantificazione già in sede penale (causalità individuale); -Reati contro la pubblica incolumità (artt. 434 e 437 c.p.): viene accertato solamente il nesso causale tra la condotta illecita e il macro-danno subito dalla popolazione di riferimento nel suo insieme, all’ulteriore accertamento riguardo ai singoli nessi eziologici dovrà procedersi – con vincoli nettamente meno stringenti – in sede civile (causalità generale). 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV Grazie per la Vostra attenzione Studio Legale Avv. Lodovico Isolabella Via Fontana n. 4 – 20122 Milano Tel. 02/5992101 – Fax 02/55181791 21 Novembre 2013 - Gen Re - Studio MRV