sentenza 6 Michelotto
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sentenza 6 Michelotto
SENTENZA n° 6/14 IL TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO composto da : Pres. Claudio Zucchelli Presidente Cons. Ermanno de Francisco Componente relatore Cons. Eugenio Mele Componente Cons. Michele Corradino Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA Fatto e Diritto Il sig. Mauro Michelotto, in qualità di concorrente, ha adito questo Tribunale per l’annullamento della decisione dei Commissari sportivi, in data 9 novembre 2013, n. 25 che ha disposto l’esclusione del conduttore Mattia Michelotto dalla manifestazione di gara relativa alla categoria 60 Easykart, svoltasi in Castelletto di Branduzzo (PV), per riscontrata non conformità tecnica del cilindro del kart. All’esito delle operazioni di verifica, descritte nel processo verbale n. 3, eseguite dai commissari sportivi mediante strumentazione tecnica (durometro per metalli KH-320) alla presenza del costruttore (BMB s.r.l.) sul cilindro del kart condotto da Mattia Michelotto, è stata accertata la non conformità della canna del cilindro del motore in quanto eccedente i limiti di durezza consentiti. Dai rilievi eseguiti in sequenza sul cilindro del kart del sig. Michelotto è emersa rispettivamente una durezza media di 581 HL e di 580 HL, sensibilmente maggiore rispetto a quella riscontrata dal campione di cilindro fornito dallo stesso costruttore (primo rilevamento media 534 HL; secondo rilevamento media 529 HL). Risulta, altresì, che al termine della manifestazione sportiva anzidetta sono state eseguite ulteriori verifiche per presunte irregolarità riguardanti anche i cilindri dei concorrenti Lombardo (categoria 100 cc.) e Maccari (categoria 60 cc.), mediante comparazione con altri cilindri nuovi forniti dallo stesso costruttore BMB s.r.l. che hanno evidenziato una maggiore durezza rispetto al pezzo meccanico preso a campione di soli 20 punti rispetto ai 40 punti rilevati cilindro del suo kart. Avverso la decisione di esclusione n. 25 del 9.11.2013 il ricorrente deduce le seguenti doglianze: a) inidoneità del durometro modello HL 320 ad eseguire le verifiche descritte nel verbale n. 3, ed omesso utilizzo di strumenti dotati di una sfera di impatto tale da consentire un ampliamento del campo di indagine, tenuto conto della materia instabile con significative difformità all’interno di una tipologia di cilindri di nuova costruzione eseguiti da una stessa casa costruttice; b) il campione fornito dalla BMB s.r.l. non sarebbe idoneo ai fini comparativi rispetto ai cilindri già utilizzati in gara i quali sarebbero modificati riguardo alla durezza a causa degli sbalzi termici conseguenti al loro impiego in gara; c) assenza per i cilindri prodotti dalla BMC s.r.l., di una certificazione ufficiale attestante la durezza del prodotto. Con memoria difensiva, depositata il 16 gennaio 2014, il sig. Mauro Michelotto deduce, in via preliminare, la violazione del principio di collegialità delle decisioni dei commissari sportivi essendo state svolte le operazioni di verifica anzidette alla sola presenza della signora Angela Chillon e non anche degli altri due commissari, con conseguente violazione dell’articolo 144, F del regolamento.. L’eccezione è suscettibile di positiva definizione. Si osserva, a tale riguardo, che, il succitato art. 144 del vigente regolamento sportivo dispone che “ il collegio dei commissari sportivi è composto da tre commissari ed è competente a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera c) del medesimo articolo”. E’ dato riscontrare per tabulas che la decisione n. 25, oggetto della presente impugnativa, è stata adottata dal commissario Angela Chillon, in qualità di presidente, nonchè dagli altri due commissari sportivi quest’ultimi però, secondo quanto riscontrato dal provvedimento di esclusione, solo “sentiti telefonicamente”, risultando, difatti, il provvedimento sottoscritto dal commissario Chillon e non anche dagli altri due commissari. Tale modalità decisionale, specificamente per quel che concerne i commissari che si sono evidentemente limitati ad esprimere la propria volontà sanzionatoria telefonicamente, non può, secondo un criterio di ragionevolezza e logicità, di certo ritenersi idonea a comprovare in modo in equivoco la loro effettiva partecipazione al processo decisionale, né a far ritenere ad essi effettivamente riconducibile al di là di qualsiasi dubbio o incertezza, la manifestazione di giudizio formulata nella direzione della esclusione dell’appellante dalla gara. La mera indicazione nel corpo della decisione della modalità mediante la quale i commissari sportivi Emanuela Massa e Booloni G. Franco hanno partecipato al procedimento decisionale in assenza di una sottoscrizione da parte di quest’ultimi della disposizione sanzionatoria, non può considerarsi idonea e legittima forma di manifestazione delle rispettive loro volontà, soprattutto se riferita all’adozione di una determinazione assolutamente rilevante, quale quella in questione, anche se considerata per i suoi effetti rispetto all’aggiudicazione del titolo finale. Ne discende, per le considerazioni che precedono, che l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, essere la decisione n. 25 annullata. P.Q.M. Il Tribunale Nazionale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie. Ordina la restituzione della cauzione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2014. IL RELATORE IL PRESIDENTE