sentenza 6 Michelotto

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sentenza 6 Michelotto
SENTENZA n° 6/14
IL TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
composto da :
Pres. Claudio Zucchelli
Presidente
Cons. Ermanno de Francisco
Componente relatore
Cons. Eugenio Mele
Componente
Cons. Michele Corradino
Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto
Il sig. Mauro Michelotto, in qualità di concorrente, ha adito questo Tribunale per l’annullamento
della decisione dei Commissari sportivi, in data 9 novembre 2013, n. 25 che ha disposto
l’esclusione del conduttore Mattia Michelotto dalla manifestazione di gara relativa alla categoria 60
Easykart, svoltasi in Castelletto di Branduzzo (PV), per riscontrata non conformità tecnica del
cilindro del kart.
All’esito delle operazioni di verifica, descritte nel processo verbale n. 3, eseguite dai commissari
sportivi mediante strumentazione tecnica (durometro per metalli KH-320) alla presenza del
costruttore (BMB s.r.l.) sul cilindro del kart condotto da Mattia Michelotto, è stata accertata la non
conformità della canna del cilindro del motore in quanto eccedente i limiti di durezza consentiti.
Dai rilievi eseguiti in sequenza sul cilindro del kart del sig. Michelotto è emersa rispettivamente una
durezza media di 581 HL e di 580 HL, sensibilmente maggiore rispetto a quella riscontrata dal
campione di cilindro fornito dallo stesso costruttore (primo rilevamento media 534 HL; secondo
rilevamento media 529 HL).
Risulta, altresì, che al termine della manifestazione sportiva anzidetta sono state eseguite ulteriori
verifiche per presunte irregolarità riguardanti anche i cilindri dei concorrenti Lombardo (categoria
100 cc.) e Maccari (categoria 60 cc.), mediante comparazione con altri cilindri nuovi forniti dallo
stesso costruttore BMB s.r.l. che hanno evidenziato una maggiore durezza rispetto al pezzo
meccanico preso a campione di soli 20 punti rispetto ai 40 punti rilevati cilindro del suo kart.
Avverso la decisione di esclusione n. 25 del 9.11.2013 il ricorrente deduce le seguenti doglianze:
a) inidoneità del durometro modello HL 320 ad eseguire le verifiche descritte nel verbale n. 3, ed
omesso utilizzo di strumenti dotati di una sfera di impatto tale da consentire un ampliamento del
campo di indagine, tenuto conto della materia instabile con significative difformità all’interno di
una tipologia di cilindri di nuova costruzione eseguiti da una stessa casa costruttice;
b) il campione fornito dalla BMB s.r.l. non sarebbe idoneo ai fini comparativi rispetto ai cilindri già
utilizzati in gara i quali sarebbero modificati riguardo alla durezza a causa degli sbalzi termici
conseguenti al loro impiego in gara;
c) assenza per i cilindri prodotti dalla BMC s.r.l., di una certificazione ufficiale attestante la durezza
del prodotto.
Con memoria difensiva, depositata il 16 gennaio 2014, il sig. Mauro Michelotto deduce, in via
preliminare, la violazione del principio di collegialità delle decisioni dei commissari sportivi
essendo state svolte le operazioni di verifica anzidette alla sola presenza della signora Angela
Chillon e non anche degli altri due commissari, con conseguente violazione dell’articolo 144, F del
regolamento..
L’eccezione è suscettibile di positiva definizione.
Si osserva, a tale riguardo, che, il succitato art. 144 del vigente regolamento sportivo dispone che “
il collegio dei commissari sportivi è composto da tre commissari ed è competente a giudicare le
violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e
ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza ad eccezione delle fattispecie di cui alla
lettera c) del medesimo articolo”.
E’ dato riscontrare per tabulas che la decisione n. 25, oggetto della presente impugnativa, è stata
adottata dal commissario Angela Chillon, in qualità di presidente, nonchè dagli altri due commissari
sportivi quest’ultimi però, secondo quanto riscontrato dal provvedimento di esclusione, solo “sentiti
telefonicamente”, risultando, difatti, il provvedimento sottoscritto dal commissario Chillon e non
anche dagli altri due commissari.
Tale modalità decisionale, specificamente per quel che concerne i commissari che si sono
evidentemente limitati ad esprimere la propria volontà sanzionatoria telefonicamente, non può,
secondo un criterio di ragionevolezza e logicità, di certo ritenersi idonea a comprovare in modo in
equivoco la loro effettiva partecipazione al processo decisionale, né a far ritenere ad essi
effettivamente riconducibile al di là di qualsiasi dubbio o incertezza, la manifestazione di giudizio
formulata nella direzione della esclusione dell’appellante dalla gara.
La mera indicazione nel corpo della decisione della modalità mediante la quale i commissari
sportivi Emanuela Massa e Booloni G. Franco hanno partecipato al procedimento decisionale in
assenza di una sottoscrizione da parte di quest’ultimi della disposizione sanzionatoria, non può
considerarsi idonea e legittima forma di manifestazione delle rispettive loro volontà, soprattutto se
riferita all’adozione di una determinazione assolutamente rilevante, quale quella in questione, anche
se considerata per i suoi effetti rispetto all’aggiudicazione del titolo finale.
Ne discende, per le considerazioni che precedono, che l’appello deve essere accolto e,
conseguentemente, essere la decisione n. 25 annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale Nazionale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo
accoglie.
Ordina la restituzione della cauzione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2014.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE