I.N.A.I.L. L`INFORTUNIO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

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I.N.A.I.L. L`INFORTUNIO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
I.N.A.I.L.
L’INFORTUNIO E
LE MALATTIE PROFESSIONALI
Premessa:
La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro.
Lo Stato stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal
rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa,
individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenere l’onere economico.
L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
L’assicurazione INAIL è regolata dalla norme contenute nel Testo Unico sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modifiche) e da disposizioni
speciali (collaboratori domestici, medici radiologi, parasubordinati, dirigenti, sportivi
professionisti dipendenti, casalinghe/i).
Si considera infortunio sul lavoro l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in
occasione del lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporta l’astensione al
lavoro per più di tre giorni.
LA CAUSA VIOLENTA
E’ violenta la causa che con un’azione repentina e concentrata nel tempo è in grado di
vincere la resistenza dell’uomo provocando una lesione. Le caratteristiche fondamentali
della causa violenta sono:
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repentinità e immediatezza della successione cronologica tra il fattore causale e
quello consequenziale (lesione) ed efficienza, cioè l’idoneità a produrre da sola o
con altri elementi (concause) l’evento lesivo.
La causa per definirsi “ rapida e concentrata “ deve agire al massimo entro il
turno di lavoro, altrimenti può dar luogo solo ad una malattia.
La causa violenta dell’infortunio, nella maggior parte dei casi, può essere una CAUSA
TRAUMATICA
-
Causa termica ( colpo di sole o di calore, polmonite a frigore);
-
Causa elettrica ( folgorazione );
-
Causa psichica ( suicidio, pazzia);
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Causa da sforzo (se si tratta di uno sforzo fuori dal normale, comunque
superiore ad un normale atto di forza);
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Causa microbica o virale ( in cui la “ virulenza “ del microbo equivale alla “
violenza “ richiesta.
-
Mobbing (se si tratta di una violenza psicologica continuata ai danni del
lavoratore).
LA DENUNCIA
Il lavoratore è obbligato a dare immediata comunicazione di qualsiasi infortunio che gli
accada , anche si di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al dirigente preposto.
Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica
temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza.
Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici
attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dell’infortunio stesso.
Se l’infortunio è pronosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro, è
tenuto a denunciare l’evento sia all’INAIL sia alle autorità di pubblica sicurezza entro
due giorni .Sr dall’infortunio deriva la morte del dipendente la denuncia deve essere fatta,
anche in questo caso, per telegramma o mezzo equipollente entro le 24 ore.
LE ATTIVITÀ LAVORATIVE RISCHIOSE
L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più
avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo INAIL a quasi tutte le attività
della produzione e dei servizi.
La legge, nell’individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi gruppi: quelle
svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi o impianti ed altre che sono tassativamente
elencate.
L’USO DI MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI
L’obbligo assicurativo è previsto per tutte quelle attività che:
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comportino l’uso di macchine, apparecchi ed impianti a
pressione, elettrici e termici
oppure
§
siano svolte in laboratori ed ambienti organizzati per lavori e per
la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine,
apparecchi o impianti.
L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via
transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e
permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse.
Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se
svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
L’INDENNITA’ GIORNALIERA
L’indennità giornaliera viene corrisposta, senza alcun limite di durata, quando il
danno causato da infortunio o malattia professionale ( escluse silicosi e asbestosi)
determini un’inabilità assoluta o parziale. E’ finalizzata a risarcire il lavoratore della
concreta perdita di capacita economica, causata dall’astensione effettiva dall’attività.
Essa corrisponde al 60% del guadagno medio giornaliero, determinato dalla
retribuzione complessiva dei 15 giorni immediatamente precedenti
all’infortunio (comprese quote ferie,lavoro straordinario o notturno,parti imponibili delle
diarie di trasferta, permessi contrattuali), per i primi 90 giorni e al 75% a partire dal
91° giorno.
Decorre dal 4° giorno successivo all’infortunio o al manifestarsi della malattia
professionale. La legge 15/63 impone al datore di lavoro di corrispondere all’infortunato
l’intera retribuzione, per la giornata in cui si è verificato l’infortunio e il 60% della stessa
per i successivi 3 giorni.
Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale?
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In caso di infortunio sul lavoro: Informare il datore di lavoro
In caso di malattia professionale: Informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla
manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad
usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato
(naturalmente in vigenza dell'obbligo assicurativo, cioè dell'esercizio di una attività che lo
esponga a determinati rischi).
Appena ne ha avuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso
di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve
essere fatta entro 24 ore dall'evento.
La Corte Costituzionale (sentenze 179 e 206 del 1989) ha stabilito che il lavoratore può
dimostrare la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa
tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.
L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da
luogo di lavoro (infortunio in itinere) in condizioni particolari; è importante valutare e
considerare bene ogni caso.
A quali prestazioni economiche si ha diritto?
Il datore di lavoro deve pagare:
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il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si
manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal
lavoro.
Il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere
l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di
appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve pagare:
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Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la
malattia professionale e fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo).
Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di
pagamento.
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DOPO LA GUARIGIONE:
RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al
24/7/2000
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Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%:
In favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di
inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento
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Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%:
Il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, il
lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di
inabilità a scadenza predeterminata.
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il
24/7/2000
Danno (%)
Risarcimento
Danno Biologico
Inferiore al 6%
Franchigia
Risarcimento
Danno Patrimoniale
Nulla è dovuto all'INAIL
Dal 6% al 15%
Indennizzo in capitale uguale Non dovrebbe esserci danno
per tutti indipendentemente dal patrimoniale quindi nulla viene
lavoro fatto (varia solo con l'età corrisposto
per
il
danno
di guarigione e la % di danno patrimoniale
riconosciuto)
Dal 16% al 100%
Indennizzo in capitale uguale
per tutti (varia solo con l'età di
guarigione e la % di danno
riconosciuto)
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Quota di rendita in aggiunta
relativa
alla
retribuzione
dell'anno precedente l'evento
con un min e max di legge
La nuova normativa che - si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle
malattie professionali avvenute dal 25 luglio 2000 in poi - è previsto anche il
risarcimento del danno biologico.
RENDITA PER MORTE
Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i
familiari a carico hanno diritto a una rendita calcolata sulla retribuzione percepita nell'anno
precedente l'evento - sempre nel rispetto di una quota minima al di sotto della quale non
si scende ed una massima al di sopra della quale non si può andare indipendentemente
dalla retribuzione percepita, così ripartita:
50% al coniuge
20% a ciascun figlio
La rendita totale in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della
retribuzione di riferimento.
In mancanza di coniuge e figli:
20% ai genitori naturali e adottivi
20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle
Ovviamente solo se a carico.