le malattie professionali

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le malattie professionali
LE MALATTIE PROFESSIONALI
Sono malattie professionali tutte quelle patologie causate o “ concausate” dalla propria
attività lavorativa per azione di agenti nocivi di natura fisica, biologica o chimica.
Anche l’infortunio, per essere indennizzato, deve essere necessariamente derivante dal
proprio lavoro, ma a differenza della malattia professionale è caratterizzato
necessariamente da una causa violenta, mentre la malattia professionale non è
immediatamente percepibile ma si manifesta nel corso del tempo con sintomi più o meno
percepibili.
L’assistenza, per questo tipo di eventi nasce con il R.D. 928/29, per il solo settore
industriale; con la L.. n. 313/58 per il settore agricolo con successiva modifica D.P.R.
471/59.
Caratteristica di questa assistenza è l’adottare sin dalla nascita della patologia il cosiddetto:
“sistema a lista chiusa”, ossia una classificazione mediante tabelle indicanti in modo
tassativo le forme patologiche riconoscibili come professionali oltre che le attività
lavorative che possono causarne l’esistenza nel medio e lungo termine.
Le tabelle oggi in vigore sono emanate ed elaborate dal T .U. approvato con DPR
n..1124/65 e successivi DPR n. 482/75 e 336/94.
Presunzione Di Origine
In questa interpretazione tabellare si evidenzia la negatività ed l’unicità delle malattie
tabellate, ma nel contempo si ha una certezza ai fini dell’indennizzo della prestazione: la
cosiddetta “presunzione d’origine”.
Con la sentenza n. 11143/92 (e successive) la Corte di Cassazione si è espressa in maniera
esplicita, dichiarando che, l’accertamento, sia esso inteso come attività lavorativa, che
come malattia manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, “sia compreso tra
quelle gabellate, comporta l’applicabilità della “Presunzione di eziologia professionale
della patologia sofferta dall’assicurato con il conseguente onere a carico dell’INAIL di
provare una diversa eziologia della malattia stessa”.
La Sentenza n. 179/88
La sentenza in questione è di importanza notevole riguardo la normativa delle malattie
professionali. Difatti essa dà introduzione al cosiddetto Sistema Misto.
Inoltre, tale sentenza è importante, in quanto rende indennizzabili, da parte dell’INAIL,
oltre alle malattie professionali indicate nelle tabelle e sulle quali vige la “presunzione
assoluta” della loro origine lavorativa, anche tutte quelle patologie causate o concausate
dall’attività lavorativa del soggetto colpito dalla patologia stessa
Infatti, in quest’ultimo caso l’onore di provare l’origine patologica della malattia spetta al
lavoratore.
Sarà interesse dell’assicurato far accertare l’inclusione nella tabella sia della malattia
professionale che della attività lavorativa assicurata, creando così la premessa giuridica di
dispensare altri lavoratori dalla prova d’origine e dal rigoroso onere della prova eziologia
della stessa.
Nuova pronuncia della Cassazione si è avuta con la sentenza n. 10798/91 secondo la quale
si deve considerare malattia professionale indennizzabile qualsiasi infermità di cui sia
comunque provata la causa di lavoro, specificando che essa sussiste ogni qualvolta
l’evento morboso si riconnetta ad un rischio specifico e generico aggravato dall’attività
lavorativa protetta.
Nonostante l’evolversi della normativa, notevole vincolo si ha con la scadenza dei termini
tabellari. In merito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 206/88, che cancella
definitivamente la norma che escludeva dalla presunzione d’origine le denuncie di malattie
professionali presentate dopo la scadenza dei termini tabellari pur essendosi manifestate
entro quei termini.
Tale sentenza si pronuncia a favore del lavoratore che spesso viene colpito da forme
patologiche che si manifestano in una evoluzione temporale differente tra soggetti diversi.
La denuncia della malattia professionale
La denuncia di malattia professionale deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 15
giorni dalla data in cui viene dichiarata dalla data dal lavoratore, mentre il lavoratore ha 15
giorni di tempo dalla certificazione ufficiale della patologia, pena la decadenza dal diritto
all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
Il lavoratore si può rivolgere anche alla più vicina sede ENCAL per l’espletazione
completa della pratica sia in forma amministrativa, sanitaria che legale
Prescrizione
L’ordinamento in materia prevede, che il termine di prescrizione decorra in generale dalla
data di consolidamento dei postumi in misura indennizzabile (11%).
Quando il grado d’indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione
della malattia professionale, la prescrizione decorre da quest’ultima data. Per
manifestazione della malattia si intende il momento in cui, essa, per segni o per sintomi,
rende inequivocabile all’assicurato l’esistenza della malattia stessa e dell’incidenza
sull’attitudine lavorativa.
Ciò coincide sempre con l’accertamento medico di postumi consolidati e definitivi
dell’incapacità lavorativa, determinata da tale stato e col raggiungimento della misura
minima l’indennizzabile (sentenza C. Costituzionale n. 31/91).
Nel caso in cui, il manifestarsi patologico consolidato della Malattia Professionale si
verifichi in epoca successiva a quella della genesi patologica, il dies a quo deve
individuarsi nel momento in cui l’inabilità permanente diviene indennizzabile avendo
raggiunto la percentuale minima indennizzata (3739/35 Conte di Cassazione).
Si ricorda che il termine prescrizionale nel settore è di 3 anni e 180 giorni in caso di prima
liquidazione, 3 anni e 210 giorni in caso di revisione. Con sentenza n. 9117/97 la Corte di
Cassazione specifica che i termini prescrizionali vengono interrotti dalla presentazione di
atti amministrativi, ricorsi o interruzioni, anche in caso di manifestazione scritta di
aggravamento patologico.
Il Rischio Ambientale
Si intende per rischio ambientale, la malattia professionale contratta in ambiente in cui
vengano svolte attività morbigene.
Ciò vale per i lavoratori dipendenti che esplicano il proprio lavoro o parte in ambienti dove
si svolgono attività pericolose, indipendentemente se si tratti di mansioni manuali o
intellettive.
Quando Risarcisce Il Datore Di Lavoro
L’INAIL solleva i datore di lavoro dalla responsabilità civile, in caso di infortunio o
malattia professionale manifestata nell’espletare le funzioni tipiche del lavoro del suo
dipendente nei seguenti casi:
• Casi di malattia o infortunio professionale addebitati per colpa al datore di lavoro
(anche se non di rilievo penale o concorrente al verificarsi della situazione) o
qualsiasi suo rappresentante. Egli ne risponde civilmente mentre il lavoratore può
richiedere direttamente il risarcimento.
Notevole importanza riveste la COLPA. Difatti si intende “per colpa” tutte le volte che, pur
avendo la concreta possibilità economica e non solo, di eliminare o ridurre i rischi generici
cui è sottoposto il lavoratore, si sono adottate blande misure di prevenzione, si sono eluse
le norme di sicurezza, si sono ridotti gli standard legali di settore previsti per legge in
materia di protezione acustica, visiva e personale.
L’infortunio Sul Lavoro
Si considera infortunio sul lavoro, la lesione violenta subita dal lavoratore nel corso delle
attività, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero
un’inabilità temporanea assoluta, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Si intende, con il termine causa violenta, un’azione intensa e concentrata nel tempo, mentre
per occasione di lavoro si intendono tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in
cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio del danno per il
lavoratore, sia che il esso provenga dagli apparati tipici dell’ambiente lavorativo, sia che da
fattori e situazioni proprie del lavoratore. Espressione del concetto descritto si è avuta con
la sentenza 5019/94 della Corte di Cassazione.
Modalità Di Denuncia
Il lavoratore che abbia subito l’azione violenta dell’infortunio è obbligato a darne notizia
immediatamente al datore di lavoro, o chi per lui preposto a compiti di gestione e
sorveglianza (esempio dirigente).
Il lavoratore che non abbia dato immediata e formale comunicazione dell’evento, si vedrà
negata l’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a cui il datore di lavoro
no abbia avuto notizia. Resta obbligo del lavoratore fornire al datore i certificati medici
comprovante il danno, la durata patologica, la guarigione dell’infortunio.
Nel caso in cui l’evento abbia prognosi superiore ai tre giorni sarà obbligo del datore di
lavoro denunciare l’evento all’INAIL per i datori soggetti all’assicurazione contro gli
infortuni; alle autorità della pubblica sicurezza per tutti i datori di lavoro.
I termini delle denuncie obbligatorie da parte dei datori di lavoro è sancito dalla Circolare
Ministeriale n. 92/96, specificando che i termini decorrono dalla ricezione del certificato
medico, dando validità anche alla spedizione tramite fax.
L’indennità Assoluta Temporanea Giornaliera
Viene corrisposta al lavoratore che abbia subito l’infortunio, senza alcun limite di tempo
quando il danno provocato da malattia professionale o dall’infortunio stesso (con
esclusioni della malattie professionali: silicosi ed asbestosi) determini un’inabilità assoluta
che impedisca al lavoratore di svolgere la normale attività lavorativa per il quale è
preposto.
Il calcolo di tale rendita temporanea è dato dal 60% della retribuzione media giornaliera
prendendo in esami gli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti all’infortunio, per i
primi 90 giorni; decorso il 91° giorno la percentuale di calcolo sarà il 75%.
La rendita viene erogata per tutti i giorni di assenza, compresi i festivi e può essere
richiesta anche dagli apprendisti.
La generalità dei contratti prevede l’integrazione della rendita fino al 100% della
retribuzione a carico del datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha affermato che, la rendita temporanea è incompatibile con
qualsiasi altro trattamento sostitutivo della retribuzione quali: indennità di malattia, cassa
integrazione, indennità di maternità, indennità sanatoriale.
In caso di ricovero del lavoratore l’importo dell’indennità giornaliera, della rendita può
essere ridotto dall’INAIL nella misura di un terzo.
Non potrà essere inflitta nessuna riduzione nel caso di coniuge e figli a carico.
Infortunio In Itinere
Per infortunio in itinere si intende l’evento violento a lesione del lavoratore, accaduto
durante il percorso per recarsi o tornare dal posto di lavoro.
Detto infortunio ha dato vita sempre a controversie legislative di notevoli entità. Difatti,
già nel lontano 1963 con la legge n. 15 si dette delega al governo di emanare normative che
regolassero il caso in itinere. La delega venne poi rinnovata con il DPR n. 1124/65 .
Ancora oggi la delega emanata nel lontano 1963 e rinnovata nel 1965, è rimasta inevasa.
Si è avuto, quindi, un conseguente intervento della giurisprudenza a rimedio di tale deficit
normativo.
In primo luogo, si è accertato che il legislatore non ha tassativamente escluso tale evento e,
prendendo spunto dal TU. Art. 2 , dove si dice: “tutti i casi di infortunio avvenuti i
occasione di lavoro” , si è portata avanti la tesi che la copertura assicurativa si può vantare
nei casi in cui tra infortunio ed attività lavorativa sussista un nesso causale o concausale,
nel quale il lavoro sia condizione necessaria al verificarsi dell’evento.
Tale interpretazione è stata data in quanto si intende differenziare il cittadino qualunque
con il cittadino che si reca al lavoro.
L’infortunio in itinere nella normale giurisprudenza viene classificato quando esistono i
seguenti presupposti:
• Nesso concausale tra il percorso seguito e l’evento, ossia, che tale percorso
costituisce per l’assicurato il normale iter per recarsi al lavoro.
• Nesso causale tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa; ossia, che il percorso
seguito dal lavoratore non deve essere derivante da motivi personali in orari non
pertinenti al normale iter.
• L’uso del mezzo privato in assenza di collegamento pubblico o in caso di
ragionevole distanza, nonché, nel caso di giungere nei normali iter e nell’orario
stabilito dal datore di lavoro.
Notevole importanza sull’uso del mezzo privato si ha nel caso in cui, l’utilizzo del mezzo
pubblico provochi notevoli e dimostrabili disagi alla normale vita del cittadino (esempio)
orari che esasperino il tempo totale di trasferimento).
INAIL: Revisione Delle Rendite
La revisione della rendita è finalizzata a mantenere un certo equilibrio tra la liquidazione
iniziale dell’indennizzo e le eventuali modifiche della patologie permanenti che derivino
dall’infortunio.
La revisione può essere richiesta sia dall’istituto che dall’assicurato, bisogna ricordare però
che, vengono prese in considerazione esclusivamente le modifiche nelle attitudini al lavoro
e che, in caso di eventuale peggioramento, questo sia direttamente derivato dall’infortunio
o dalla eventuale malattia professionale
In caso di infortunio, quindi, è necessario effettuare la prima revisione dopo almeno un
anno dalla data dello stesso e almeno 6 mesi dalla costituzione dalla rendita. Inoltre, ogni
revisione può avvenire sempre almeno ad un anno di differenza dalla precedente fino al
raggiungimento del quarto anno di costituzione della rendita, dopo il quale sono
effettuabili solo altre 2 revisioni triennale.
Qualora i postumi si vengano a modificare oltre il decimo anno dalla costituzione della
rendita, essi non hanno più la possibilità di essere correlati all’infortunio.
In caso di malattia professionale, invece, la revisione si effettua per modifiche verificatesi
entro 15 anni dalla costituzione della rendita.
La prima, come nel caso di infortunio, può avvenire sempre non prima di un anno dalla
manifestazione dei sintomi e almeno sei mesi dal termine della inabilità temporanea
eventualmente riconosciuta, oppure dalla costituzione della rendita.
Nei casi in cui i postumi non siano stati inizialmente riconosciuti all’indennizzo, si può
presentare domanda di revisioni in caso di infortunio entro 13 anni dalla data dello stesso,
elevati a 18 in caso di malattia professionale, solo nel caso che l’eventuale modifica si sia
manifestata entro 10 anni per i primi e 15 per i secondi.
Non sono previste scadenze nei casi di silicosi o asbestosi ed i termini per l’effettuazione
della prima revisione sono uguali a quelli relativi ai casi di infortunio.
Qualora si verificassero più infortuni, viene comunque determinata un’unica rendita che
sarà commisurata al grado di diminuzione complessivo delle capacità lavorative causato
sia dal primo che dai successivi infortuni.
Per le inabilità palesemente non omogenee, il punteggio che dà poi luogo alla rendita è
determinato con la cosiddetta “formula a scalare” o sistema di Balthazard, che stabilisce
il 100% dell’attitudine al lavoro totale.
In nessun caso, comunque, il verificarsi di un nuovo infortunio dà luogo alla diminuzione
della rendita.
Per quanto concerne infortuni verificatisi in condizioni preesistenti di inabilità al lavoro,
vengono valutati solo quelli che concorrono ad aggravare le attitudini lavorative in maniera
permanente. Per tale determinazione viene solitamente usata la cosiddetta formula
Gabrielli la quale consiste nel rapportare la riduzione della capacità lavorativa non alla
normalità, ma al valore già ridotto dalla inabilità pregressa.
Il verificarsi di patologie successive all’infortunio deve necessariamente essere derivato dal
disturbo precedente, altrimenti non verranno conteggiate poiché vengono considerate al di
fuori della copertura assicurativa.
Assegno D’Incollocamento E D’Incollocabilita’
Per gli invalidi che non possono essere assunti perché non più abili al lavoro e che abbiano
riduzione della attitudine al lavoro oltre il 33% ed un età non superiore ai 55 anni, l’INAIL
eroga un assegno d’incollocabilità, che si fruisce dopo un mese dalla presentazione della
domanda. L’assegno di incollocabilità diviene d’incollocamento quando l’invalido non può
essere definitivamente collocato al lavoro.
Alcuni Casi
In materia di sanatoria sulla riscossione di prestazioni che successivamente non
spettavano, la legge 88/89 precisa il non luogo al recupero delle stesse solo in caso di
provvedimento immodificabile direttamente comunicato all’interessato, allorché non siano
stati evidenziati fatti che influiscano sul godimento stesso della pensione.
Con un’apposita circolare, anche l’INAIL si adegua a questa normativa, ferme restando le
condizioni sopra esposte.
Si può proporre azione per ottenere prestazioni infortunistiche nel termine massimo di tre
anni dalla data dell’infortunio che diventano 5 nei casi dei ratei di rendita non riscossi.
Nelle malattie professionali la legislatura ha stabilito che per data d’inizio si intende quella
di consegna all’INAIL del certificato medico, mentre per le rendite costituite su
aggravamento, la liquidazione del capitale, alla scadenza dei 10 anni previsti, va calcolata
dalla data di costituzione della rendita stessa.
E’ stato successivamente ridotto a 5 anni il termine di prescrizione per il versamento dei
premi e anche depenalizzato il reato di mancata denuncia di infortunio; per tutti gli
infortuni non guaribili entro tre giorni, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare
regolare denuncia a mezzo telegramma entro 2 giorni dalla data in cui ne vengono a
conoscenza ed in caso di morte (provata o possibile) entro 24 ore.
E’ bene ricordare che il lavoratore è comunque obbligato a comunicare l’infortunio
occorsogli anche se lieve, pena la perdita dell’indennità temporanea relativa ai giorni
precedenti la denuncia del datore di lavoro.
Gli Artigiani
Se tale omissione è effettuata da titolare di impresa artigiana per un infortunio personale, lo
stesso perde in diritto all’indennità di inabilità per tutto il periodo omesso, ma non va
incontro ad alcuna sanzione.
Reticenza Delle Aziende
Nel caso in cui i datori di lavoro rifiutino di denunciare gli infortuni all’INAIL potrà
comunque dare seguito alle domande d’indennizzo e per le assenze superiori ad un giorno
escluso quello dell’evento, le aziende sono obbligate a tenere un registro infortuni
cronologico
Per recuperare eventuali somme erogate ai lavoratori infortunati, l’INAIL può procedere
contro il datore di lavoro con azione di regresso, se lo stesso è responsabile dell’infortunio,
oppure con la surroga quando la responsabilità è di terzi.
Lavoratori In Distacco
L’impresa che distacca un proprio dipendente presso altra azienda ha comunque
responsabilità in caso di infortunio e le tariffe da applicare devono essere correlate alle
condizioni di lavoro in cui il dipendente è stato collocato, fermi restando gli obblighi di
sicurezza e prevenzione che ogni azienda, quindi anche quella che riceve in carico il
dipendente, deve osservare.
Le Terapie Termali e Climatiche
I titolari di rendita INAIL possono richiedere una serie di cure idrotermali, e queste ultime
indennizzate dal predetto istituto nel caso in cui dalla visita specialistica, a luopo disposta,
si evidenzi una maggiore efficacia di dette cure nel trattamento terapeutico della patologia
in questione.
A tale proposito, viene applicato quanto contenuto nel D M. del 15.12.94, il quale
determina le patologie che possono trovare reali benefici dalle cure termali.
Viene riconosciuta dall’INAIL una integrazione di rendita nel caso in cui siano concesse
fuori dal periodo di ferie. Tale integrazione decade per quei pensionati che risultano non
svolgere alcuna attività al momento dell’inizio delle cure.
Vi sono poi prestazione idrofangotermali della durata di 15 giorni che vengono erogate
nell’ambito territoriale agli infortunati per effettiva efficacia terapeutica ed a coloro che,
già possessori di rendita, ne possono usufruire senza alcun termine di prescrizione ma entro
quelli di revisioni.
Gli infortunati che soffrono di gravi insufficienze cardiache e/o disturbi neurologici
possono usufruire presso alberghi convenzionati, di soggiorni climatici della durata di 20
giorni. Tali strutture, però, non sono abilitate a fare svolgere prestazioni curative.
I predetti soggiorni sono previsti per i grandi invalidi, per gli invalidi totali
proporzionalmente alla natura ed alla gravità delle patologie; e per quelli che hanno
un'invalidità superiore al 50% e che non risultino in possesso di patologie non ammissibili
o non adatte alle stesse.
Inoltre, coloro che hanno infortuni e malattie professionali di durata superiore a 10 e 15
anni, con la sola esclusione delle silicosi ed asbestosi, possono presentare mediante
prescrizione medica ed entro la fine dell'anno precedente quello in cui si usufruisce delle
cure, domanda di erogazione per le predette terapie purché l'invalidità sia almeno dell'80%.
Infine, le rendite da infortunio subiscono maggiorazioni del 5% per il coniuge, per ogni
figlio fino al 18° anno di età – elevato al 21° se studente di scuola professionale o media e
per tutta la durata del corso nel caso in cui frequenti l'università.
I limiti di età decadono qualora i figli risultino inabili al lavoro anche se in data successiva
all'infortunio del genitore; per inabilità al lavoro l’INAIL intende la completa e permanente
incapacità del soggetto a svolgere qualsiasi attività lavorativa che comporti lucro; le
predette maggiorazioni sono parte integrativa della rendita e fanno sempre e solo capo alla
famiglia dell'infortunato.