le malattie professionali
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LE MALATTIE PROFESSIONALI Sono malattie professionali tutte quelle patologie causate o “ concausate” dalla propria attività lavorativa per azione di agenti nocivi di natura fisica, biologica o chimica. Anche l’infortunio, per essere indennizzato, deve essere necessariamente derivante dal proprio lavoro, ma a differenza della malattia professionale è caratterizzato necessariamente da una causa violenta, mentre la malattia professionale non è immediatamente percepibile ma si manifesta nel corso del tempo con sintomi più o meno percepibili. L’assistenza, per questo tipo di eventi nasce con il R.D. 928/29, per il solo settore industriale; con la L.. n. 313/58 per il settore agricolo con successiva modifica D.P.R. 471/59. Caratteristica di questa assistenza è l’adottare sin dalla nascita della patologia il cosiddetto: “sistema a lista chiusa”, ossia una classificazione mediante tabelle indicanti in modo tassativo le forme patologiche riconoscibili come professionali oltre che le attività lavorative che possono causarne l’esistenza nel medio e lungo termine. Le tabelle oggi in vigore sono emanate ed elaborate dal T .U. approvato con DPR n..1124/65 e successivi DPR n. 482/75 e 336/94. Presunzione Di Origine In questa interpretazione tabellare si evidenzia la negatività ed l’unicità delle malattie tabellate, ma nel contempo si ha una certezza ai fini dell’indennizzo della prestazione: la cosiddetta “presunzione d’origine”. Con la sentenza n. 11143/92 (e successive) la Corte di Cassazione si è espressa in maniera esplicita, dichiarando che, l’accertamento, sia esso inteso come attività lavorativa, che come malattia manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, “sia compreso tra quelle gabellate, comporta l’applicabilità della “Presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato con il conseguente onere a carico dell’INAIL di provare una diversa eziologia della malattia stessa”. La Sentenza n. 179/88 La sentenza in questione è di importanza notevole riguardo la normativa delle malattie professionali. Difatti essa dà introduzione al cosiddetto Sistema Misto. Inoltre, tale sentenza è importante, in quanto rende indennizzabili, da parte dell’INAIL, oltre alle malattie professionali indicate nelle tabelle e sulle quali vige la “presunzione assoluta” della loro origine lavorativa, anche tutte quelle patologie causate o concausate dall’attività lavorativa del soggetto colpito dalla patologia stessa Infatti, in quest’ultimo caso l’onore di provare l’origine patologica della malattia spetta al lavoratore. Sarà interesse dell’assicurato far accertare l’inclusione nella tabella sia della malattia professionale che della attività lavorativa assicurata, creando così la premessa giuridica di dispensare altri lavoratori dalla prova d’origine e dal rigoroso onere della prova eziologia della stessa. Nuova pronuncia della Cassazione si è avuta con la sentenza n. 10798/91 secondo la quale si deve considerare malattia professionale indennizzabile qualsiasi infermità di cui sia comunque provata la causa di lavoro, specificando che essa sussiste ogni qualvolta l’evento morboso si riconnetta ad un rischio specifico e generico aggravato dall’attività lavorativa protetta. Nonostante l’evolversi della normativa, notevole vincolo si ha con la scadenza dei termini tabellari. In merito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 206/88, che cancella definitivamente la norma che escludeva dalla presunzione d’origine le denuncie di malattie professionali presentate dopo la scadenza dei termini tabellari pur essendosi manifestate entro quei termini. Tale sentenza si pronuncia a favore del lavoratore che spesso viene colpito da forme patologiche che si manifestano in una evoluzione temporale differente tra soggetti diversi. La denuncia della malattia professionale La denuncia di malattia professionale deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 15 giorni dalla data in cui viene dichiarata dalla data dal lavoratore, mentre il lavoratore ha 15 giorni di tempo dalla certificazione ufficiale della patologia, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia. Il lavoratore si può rivolgere anche alla più vicina sede ENCAL per l’espletazione completa della pratica sia in forma amministrativa, sanitaria che legale Prescrizione L’ordinamento in materia prevede, che il termine di prescrizione decorra in generale dalla data di consolidamento dei postumi in misura indennizzabile (11%). Quando il grado d’indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione della malattia professionale, la prescrizione decorre da quest’ultima data. Per manifestazione della malattia si intende il momento in cui, essa, per segni o per sintomi, rende inequivocabile all’assicurato l’esistenza della malattia stessa e dell’incidenza sull’attitudine lavorativa. Ciò coincide sempre con l’accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell’incapacità lavorativa, determinata da tale stato e col raggiungimento della misura minima l’indennizzabile (sentenza C. Costituzionale n. 31/91). Nel caso in cui, il manifestarsi patologico consolidato della Malattia Professionale si verifichi in epoca successiva a quella della genesi patologica, il dies a quo deve individuarsi nel momento in cui l’inabilità permanente diviene indennizzabile avendo raggiunto la percentuale minima indennizzata (3739/35 Conte di Cassazione). Si ricorda che il termine prescrizionale nel settore è di 3 anni e 180 giorni in caso di prima liquidazione, 3 anni e 210 giorni in caso di revisione. Con sentenza n. 9117/97 la Corte di Cassazione specifica che i termini prescrizionali vengono interrotti dalla presentazione di atti amministrativi, ricorsi o interruzioni, anche in caso di manifestazione scritta di aggravamento patologico. Il Rischio Ambientale Si intende per rischio ambientale, la malattia professionale contratta in ambiente in cui vengano svolte attività morbigene. Ciò vale per i lavoratori dipendenti che esplicano il proprio lavoro o parte in ambienti dove si svolgono attività pericolose, indipendentemente se si tratti di mansioni manuali o intellettive. Quando Risarcisce Il Datore Di Lavoro L’INAIL solleva i datore di lavoro dalla responsabilità civile, in caso di infortunio o malattia professionale manifestata nell’espletare le funzioni tipiche del lavoro del suo dipendente nei seguenti casi: • Casi di malattia o infortunio professionale addebitati per colpa al datore di lavoro (anche se non di rilievo penale o concorrente al verificarsi della situazione) o qualsiasi suo rappresentante. Egli ne risponde civilmente mentre il lavoratore può richiedere direttamente il risarcimento. Notevole importanza riveste la COLPA. Difatti si intende “per colpa” tutte le volte che, pur avendo la concreta possibilità economica e non solo, di eliminare o ridurre i rischi generici cui è sottoposto il lavoratore, si sono adottate blande misure di prevenzione, si sono eluse le norme di sicurezza, si sono ridotti gli standard legali di settore previsti per legge in materia di protezione acustica, visiva e personale. L’infortunio Sul Lavoro Si considera infortunio sul lavoro, la lesione violenta subita dal lavoratore nel corso delle attività, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Si intende, con il termine causa violenta, un’azione intensa e concentrata nel tempo, mentre per occasione di lavoro si intendono tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio del danno per il lavoratore, sia che il esso provenga dagli apparati tipici dell’ambiente lavorativo, sia che da fattori e situazioni proprie del lavoratore. Espressione del concetto descritto si è avuta con la sentenza 5019/94 della Corte di Cassazione. Modalità Di Denuncia Il lavoratore che abbia subito l’azione violenta dell’infortunio è obbligato a darne notizia immediatamente al datore di lavoro, o chi per lui preposto a compiti di gestione e sorveglianza (esempio dirigente). Il lavoratore che non abbia dato immediata e formale comunicazione dell’evento, si vedrà negata l’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a cui il datore di lavoro no abbia avuto notizia. Resta obbligo del lavoratore fornire al datore i certificati medici comprovante il danno, la durata patologica, la guarigione dell’infortunio. Nel caso in cui l’evento abbia prognosi superiore ai tre giorni sarà obbligo del datore di lavoro denunciare l’evento all’INAIL per i datori soggetti all’assicurazione contro gli infortuni; alle autorità della pubblica sicurezza per tutti i datori di lavoro. I termini delle denuncie obbligatorie da parte dei datori di lavoro è sancito dalla Circolare Ministeriale n. 92/96, specificando che i termini decorrono dalla ricezione del certificato medico, dando validità anche alla spedizione tramite fax. L’indennità Assoluta Temporanea Giornaliera Viene corrisposta al lavoratore che abbia subito l’infortunio, senza alcun limite di tempo quando il danno provocato da malattia professionale o dall’infortunio stesso (con esclusioni della malattie professionali: silicosi ed asbestosi) determini un’inabilità assoluta che impedisca al lavoratore di svolgere la normale attività lavorativa per il quale è preposto. Il calcolo di tale rendita temporanea è dato dal 60% della retribuzione media giornaliera prendendo in esami gli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti all’infortunio, per i primi 90 giorni; decorso il 91° giorno la percentuale di calcolo sarà il 75%. La rendita viene erogata per tutti i giorni di assenza, compresi i festivi e può essere richiesta anche dagli apprendisti. La generalità dei contratti prevede l’integrazione della rendita fino al 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro ha affermato che, la rendita temporanea è incompatibile con qualsiasi altro trattamento sostitutivo della retribuzione quali: indennità di malattia, cassa integrazione, indennità di maternità, indennità sanatoriale. In caso di ricovero del lavoratore l’importo dell’indennità giornaliera, della rendita può essere ridotto dall’INAIL nella misura di un terzo. Non potrà essere inflitta nessuna riduzione nel caso di coniuge e figli a carico. Infortunio In Itinere Per infortunio in itinere si intende l’evento violento a lesione del lavoratore, accaduto durante il percorso per recarsi o tornare dal posto di lavoro. Detto infortunio ha dato vita sempre a controversie legislative di notevoli entità. Difatti, già nel lontano 1963 con la legge n. 15 si dette delega al governo di emanare normative che regolassero il caso in itinere. La delega venne poi rinnovata con il DPR n. 1124/65 . Ancora oggi la delega emanata nel lontano 1963 e rinnovata nel 1965, è rimasta inevasa. Si è avuto, quindi, un conseguente intervento della giurisprudenza a rimedio di tale deficit normativo. In primo luogo, si è accertato che il legislatore non ha tassativamente escluso tale evento e, prendendo spunto dal TU. Art. 2 , dove si dice: “tutti i casi di infortunio avvenuti i occasione di lavoro” , si è portata avanti la tesi che la copertura assicurativa si può vantare nei casi in cui tra infortunio ed attività lavorativa sussista un nesso causale o concausale, nel quale il lavoro sia condizione necessaria al verificarsi dell’evento. Tale interpretazione è stata data in quanto si intende differenziare il cittadino qualunque con il cittadino che si reca al lavoro. L’infortunio in itinere nella normale giurisprudenza viene classificato quando esistono i seguenti presupposti: • Nesso concausale tra il percorso seguito e l’evento, ossia, che tale percorso costituisce per l’assicurato il normale iter per recarsi al lavoro. • Nesso causale tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa; ossia, che il percorso seguito dal lavoratore non deve essere derivante da motivi personali in orari non pertinenti al normale iter. • L’uso del mezzo privato in assenza di collegamento pubblico o in caso di ragionevole distanza, nonché, nel caso di giungere nei normali iter e nell’orario stabilito dal datore di lavoro. Notevole importanza sull’uso del mezzo privato si ha nel caso in cui, l’utilizzo del mezzo pubblico provochi notevoli e dimostrabili disagi alla normale vita del cittadino (esempio) orari che esasperino il tempo totale di trasferimento). INAIL: Revisione Delle Rendite La revisione della rendita è finalizzata a mantenere un certo equilibrio tra la liquidazione iniziale dell’indennizzo e le eventuali modifiche della patologie permanenti che derivino dall’infortunio. La revisione può essere richiesta sia dall’istituto che dall’assicurato, bisogna ricordare però che, vengono prese in considerazione esclusivamente le modifiche nelle attitudini al lavoro e che, in caso di eventuale peggioramento, questo sia direttamente derivato dall’infortunio o dalla eventuale malattia professionale In caso di infortunio, quindi, è necessario effettuare la prima revisione dopo almeno un anno dalla data dello stesso e almeno 6 mesi dalla costituzione dalla rendita. Inoltre, ogni revisione può avvenire sempre almeno ad un anno di differenza dalla precedente fino al raggiungimento del quarto anno di costituzione della rendita, dopo il quale sono effettuabili solo altre 2 revisioni triennale. Qualora i postumi si vengano a modificare oltre il decimo anno dalla costituzione della rendita, essi non hanno più la possibilità di essere correlati all’infortunio. In caso di malattia professionale, invece, la revisione si effettua per modifiche verificatesi entro 15 anni dalla costituzione della rendita. La prima, come nel caso di infortunio, può avvenire sempre non prima di un anno dalla manifestazione dei sintomi e almeno sei mesi dal termine della inabilità temporanea eventualmente riconosciuta, oppure dalla costituzione della rendita. Nei casi in cui i postumi non siano stati inizialmente riconosciuti all’indennizzo, si può presentare domanda di revisioni in caso di infortunio entro 13 anni dalla data dello stesso, elevati a 18 in caso di malattia professionale, solo nel caso che l’eventuale modifica si sia manifestata entro 10 anni per i primi e 15 per i secondi. Non sono previste scadenze nei casi di silicosi o asbestosi ed i termini per l’effettuazione della prima revisione sono uguali a quelli relativi ai casi di infortunio. Qualora si verificassero più infortuni, viene comunque determinata un’unica rendita che sarà commisurata al grado di diminuzione complessivo delle capacità lavorative causato sia dal primo che dai successivi infortuni. Per le inabilità palesemente non omogenee, il punteggio che dà poi luogo alla rendita è determinato con la cosiddetta “formula a scalare” o sistema di Balthazard, che stabilisce il 100% dell’attitudine al lavoro totale. In nessun caso, comunque, il verificarsi di un nuovo infortunio dà luogo alla diminuzione della rendita. Per quanto concerne infortuni verificatisi in condizioni preesistenti di inabilità al lavoro, vengono valutati solo quelli che concorrono ad aggravare le attitudini lavorative in maniera permanente. Per tale determinazione viene solitamente usata la cosiddetta formula Gabrielli la quale consiste nel rapportare la riduzione della capacità lavorativa non alla normalità, ma al valore già ridotto dalla inabilità pregressa. Il verificarsi di patologie successive all’infortunio deve necessariamente essere derivato dal disturbo precedente, altrimenti non verranno conteggiate poiché vengono considerate al di fuori della copertura assicurativa. Assegno D’Incollocamento E D’Incollocabilita’ Per gli invalidi che non possono essere assunti perché non più abili al lavoro e che abbiano riduzione della attitudine al lavoro oltre il 33% ed un età non superiore ai 55 anni, l’INAIL eroga un assegno d’incollocabilità, che si fruisce dopo un mese dalla presentazione della domanda. L’assegno di incollocabilità diviene d’incollocamento quando l’invalido non può essere definitivamente collocato al lavoro. Alcuni Casi In materia di sanatoria sulla riscossione di prestazioni che successivamente non spettavano, la legge 88/89 precisa il non luogo al recupero delle stesse solo in caso di provvedimento immodificabile direttamente comunicato all’interessato, allorché non siano stati evidenziati fatti che influiscano sul godimento stesso della pensione. Con un’apposita circolare, anche l’INAIL si adegua a questa normativa, ferme restando le condizioni sopra esposte. Si può proporre azione per ottenere prestazioni infortunistiche nel termine massimo di tre anni dalla data dell’infortunio che diventano 5 nei casi dei ratei di rendita non riscossi. Nelle malattie professionali la legislatura ha stabilito che per data d’inizio si intende quella di consegna all’INAIL del certificato medico, mentre per le rendite costituite su aggravamento, la liquidazione del capitale, alla scadenza dei 10 anni previsti, va calcolata dalla data di costituzione della rendita stessa. E’ stato successivamente ridotto a 5 anni il termine di prescrizione per il versamento dei premi e anche depenalizzato il reato di mancata denuncia di infortunio; per tutti gli infortuni non guaribili entro tre giorni, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare regolare denuncia a mezzo telegramma entro 2 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza ed in caso di morte (provata o possibile) entro 24 ore. E’ bene ricordare che il lavoratore è comunque obbligato a comunicare l’infortunio occorsogli anche se lieve, pena la perdita dell’indennità temporanea relativa ai giorni precedenti la denuncia del datore di lavoro. Gli Artigiani Se tale omissione è effettuata da titolare di impresa artigiana per un infortunio personale, lo stesso perde in diritto all’indennità di inabilità per tutto il periodo omesso, ma non va incontro ad alcuna sanzione. Reticenza Delle Aziende Nel caso in cui i datori di lavoro rifiutino di denunciare gli infortuni all’INAIL potrà comunque dare seguito alle domande d’indennizzo e per le assenze superiori ad un giorno escluso quello dell’evento, le aziende sono obbligate a tenere un registro infortuni cronologico Per recuperare eventuali somme erogate ai lavoratori infortunati, l’INAIL può procedere contro il datore di lavoro con azione di regresso, se lo stesso è responsabile dell’infortunio, oppure con la surroga quando la responsabilità è di terzi. Lavoratori In Distacco L’impresa che distacca un proprio dipendente presso altra azienda ha comunque responsabilità in caso di infortunio e le tariffe da applicare devono essere correlate alle condizioni di lavoro in cui il dipendente è stato collocato, fermi restando gli obblighi di sicurezza e prevenzione che ogni azienda, quindi anche quella che riceve in carico il dipendente, deve osservare. Le Terapie Termali e Climatiche I titolari di rendita INAIL possono richiedere una serie di cure idrotermali, e queste ultime indennizzate dal predetto istituto nel caso in cui dalla visita specialistica, a luopo disposta, si evidenzi una maggiore efficacia di dette cure nel trattamento terapeutico della patologia in questione. A tale proposito, viene applicato quanto contenuto nel D M. del 15.12.94, il quale determina le patologie che possono trovare reali benefici dalle cure termali. Viene riconosciuta dall’INAIL una integrazione di rendita nel caso in cui siano concesse fuori dal periodo di ferie. Tale integrazione decade per quei pensionati che risultano non svolgere alcuna attività al momento dell’inizio delle cure. Vi sono poi prestazione idrofangotermali della durata di 15 giorni che vengono erogate nell’ambito territoriale agli infortunati per effettiva efficacia terapeutica ed a coloro che, già possessori di rendita, ne possono usufruire senza alcun termine di prescrizione ma entro quelli di revisioni. Gli infortunati che soffrono di gravi insufficienze cardiache e/o disturbi neurologici possono usufruire presso alberghi convenzionati, di soggiorni climatici della durata di 20 giorni. Tali strutture, però, non sono abilitate a fare svolgere prestazioni curative. I predetti soggiorni sono previsti per i grandi invalidi, per gli invalidi totali proporzionalmente alla natura ed alla gravità delle patologie; e per quelli che hanno un'invalidità superiore al 50% e che non risultino in possesso di patologie non ammissibili o non adatte alle stesse. Inoltre, coloro che hanno infortuni e malattie professionali di durata superiore a 10 e 15 anni, con la sola esclusione delle silicosi ed asbestosi, possono presentare mediante prescrizione medica ed entro la fine dell'anno precedente quello in cui si usufruisce delle cure, domanda di erogazione per le predette terapie purché l'invalidità sia almeno dell'80%. Infine, le rendite da infortunio subiscono maggiorazioni del 5% per il coniuge, per ogni figlio fino al 18° anno di età – elevato al 21° se studente di scuola professionale o media e per tutta la durata del corso nel caso in cui frequenti l'università. I limiti di età decadono qualora i figli risultino inabili al lavoro anche se in data successiva all'infortunio del genitore; per inabilità al lavoro l’INAIL intende la completa e permanente incapacità del soggetto a svolgere qualsiasi attività lavorativa che comporti lucro; le predette maggiorazioni sono parte integrativa della rendita e fanno sempre e solo capo alla famiglia dell'infortunato.