Il giornale della effelleci 2016 (n. 02 di marzo)
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Il giornale della effelleci 2016 (n. 02 di marzo)
giornale effelleci della il N. 2 - marzo 2016 ARTE / FORMAZIONE / RICERCA / SCUOLA / UNIVERSITÀ FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA L’IMPEGNO Direttore Domenico Pantaleo Edizioni Conoscenza FLC CGIL PER VALORIZZARE LE PROFESSIONALITÀ E LE SPECIFICITÀ DI SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, DELLA CGIL Direttore responsabile Ermanno Detti E DELLA AFAM NASCE IL COMPARTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA Anna Maria Santoro e Francesco Sinopoli l 5 aprile 2016 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo quadro per la definizione dei comparti pubblici di contrattazione e delle relative aree dirigenziali che sono passati da 12 a 4. L’Accordo è un atto molto importante perché consente di ripartire con la contrattazione e rilanciare la centralità del lavoro nei settori pubblici, che sono stati interessati da numerosi interventi che, senza migliorare i servizi, hanno però tagliato fuori la partecipazione dei lavoratori, fra i primi interessati invece alla crescita della funzionalità dei servizi istituzionali dello stato. Il nuovo Comparto Istruzione e ricerca comprende i settori pubblici della conoscenza rappresentati dalla FLC Cgil: scuola, università, ricerca e Afam e le loro aree dirigenziali. Gli altri Comparti sono quello delle Funzioni centrali (Ministeri), delle Funzioni locali (Enti locali), della Sanità. L’Accordo prevede che, ricomposti in una parte comune gli istituti applicabili a tutti i lavoratori del Comparto, all’interno di esso possono essere normate parti speciali o sezioni in grado di regolare gli aspetti peculiari del rapporto di lavoro o specifiche professionalità. La lungimiranza della Confederazione, che ha favorito la costituzione della FLC nel 2004, ha messo al riparo l’organizzazione dalle inevitabili difficoltà che incontrano ora altri sindacati alle prese con la riorganizzazione interna, anche ai fini Spedizione in abbonamento postale | Art. 1, c. 1, DL n. 353/2003 (conv. in L. n. 46/2004) DCB - Roma I della rideterminazione della rappresentatività che va commisurata alla conformazione dei nuovi comparti. Nelle leggi e nelle proposte governative sulla filiera della cono- damentali della persona e un modello di società e di economia sostenibile sul versante sociale e ambientale. Per questo occorre investire risorse per allineare la spesa in istruzione, formazione e Gli strumenti con i quali vogliamo operare devono intrecciare rivendicazioni generali con una nuova e diffusa contrattazione, partendo dalla centralità del contratto nazionale. Vogliamo elaborare e sperimentare politiche e scelte contrattuali che colgano le connessioni tra i diversi settori dell’istruzione e della ricerca per innalzare qualità dei sistemi e del lavoro, superando la precarietà. I tratti comuni dei settori dell’Istruzione e della Ricerca scenza è mancata in questi ultimi decenni una progettazione strategica necessaria per cambiare il modello di sviluppo e garantire una maggiore uguaglianza sociale. Siamo in presenza della perdita di senso dell’istruzione, formazione e ricerca sempre più subalterne agli interessi delle imprese e del mercato. Il Governo attuale prosegue l’opera di dequalificazione, discredito e disinvestimento in continuità con gli esecutivi precedenti. Competizione, classificazioni, efficienza e autoritarismo sono stati e sono i riferimenti ideologici con i quali scardinare la funzione sociale e democratica dell’istruzione e della ricerca pubbliche. La FLC Cgil ha elaborato proposte per riprogettare la funzione della scuola, dell’università, della ricerca e dell’Afam con l’obiettivo prioritario di garantire i diritti fon- ricerca alla media europea. È necessario superare l’idea di un sapere utilitaristico e di difficile accesso per le nuove generazioni. La conoscenza deve essere intesa come diritto al sapere per tutti, trasmesso e rielaborato in modo trasparente e capace di allargare i suoi orizzonti sul piano scientifico, artistico, letterario, dell’innovazione tecnologica e dell’informazione. La Cgil nel suo Piano per il lavoro ha rivolto particolare attenzione alla ricerca e all’istruzione quali risorse per la piena e buona occupazione e per politiche industriali che modifichino strutturalmente la specializzazione produttiva e la dimensione delle imprese nel nostro Paese. Il diritto all’istruzione deve concretizzarsi con l’individuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale e con l’approvazione di una legge nazionale sul diritto allo studio. I tratti comuni che abbiamo evidenziato nel confronto contrattuale hanno fatto breccia sia fra i sindacati sia nella parte governativa. Abbiamo lavorato affinché si superasse una visione settorializzata e parziale di tematiche complesse che attengono alla funzione e all’organizzazione dei diversi campi dell’istruzione della ricerca. L’interdipendenza tra diversi sistemi che caratterizza sempre più i processi di sviluppo e la nuova dimensione internazionale in cui si collocano, svilupperà, ancor di più, gli elementi comuni che legano i sistemi di istruzione, università, ricerca e Afam. Intendiamo governare questi processi mettendo in campo un’autonoma progettualità. I tratti comuni dei sistemi di istruzione e ricerca riconducibili ai valo(continua a pag. 4) il giornale della effelleci Aut. Trib. di Roma n. 17.260 del 9.5.1978 n. 2 - marzo 2016 - Un copia: euro 0,50 - Valore Scuola coop. a.r.l. via Leopoldo Serra, 37 – 00153 Roma www.edizioniconoscenza.it - FLC Cgil - centralino 06.83966809/0 Tipolitografia CSR - Roma, - Progetto grafico Luciano Vagaggini - Impaginazione Marco Fioramanti - Tiratura 2.000 copie 1 I NUOVI COMPARTI PUBBLICI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO E AREE DIRIGENZIALI IPOTESI DI ACCORDO QUADRO Art. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel proseguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001. Art. 2 - Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: a) Comparto delle Funzioni centrali; b) Comparto delle Funzioni locali; c) Comparto dell’Istruzione e della ricerca; d) Comparto della Sanità Art. 3 - Comparto delle Funzioni centrali 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni centrali comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del DLgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia dl Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del DPR 26/7/1976, n. 752, dipendente da: I - Ministeri, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); - Agenzia italiana del Farmaco (AIFA); - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE); - Agenzia per l’Italia digitale (AGID); - Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30/7/1999, n. 300; 2 - Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM); - Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN). II - Agenzia delle Entrate; - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; III - Accademia nazionale dei Lincei; - Aero Club d’Italia; - Agenzia nazionale del turismo (ENIT); - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); - Automobile Club d’Italia (ACI); - Club Alpino Italiano (CAI); - Consorzio dell’Adda; - Consorzio dell’Oglio; - Consorzio del Ticino; - Enti Parco nazionali; - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia; - Ente strumentale della Croce Rossa Italiana; - Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); - Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); - Lega italiana per la lotta contro i tumori; - Lega navale italiana; - Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, - Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato. IV - Ente nazionale aviazione civile (ENAC); - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Art. 4 - Comparto delle Funzioni locali 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni locali comprende il personale non dirigente dipendente da: - Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; - Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2075, n. 15 della regione Sicilia; - Comuni; - Comunità montane; - ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; - Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; - Università agrarie e associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584. Art. 5 - Comparto dell’Istruzione e della ricerca 1. Il comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del DLgs. n. 165 del 2001, dipendente da: I - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie e artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale. II - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati. III - Università Istituzioni universitarie e le Aziende ospedalierouniversitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. IV - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA); - Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA); - Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park); - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA); - Istituto italiano di studi germanici (IISG); - Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”; - Istituto nazionale di astrofisica (INAF); - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS); - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); - Istituto nazionale di statistica (ISTAT); - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI); - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); - Istituto superiore di sanità (ISS); - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); - Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”; - Stazione zoologica “Antonio Dohrn”. V - Agenzia spaziale italiana (ASI). Art. 6 - Comparto della Sanità 1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità comprende il personale non dirigente dipendente da: - Aziende sanitarie, ospedaliere del servizio sanitario nazionale; - Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III; - Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.; - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al DLgs 16/10/2003, n. 288; - Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; - Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; - Aziende pubbliche dei servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; - Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA); - Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA); - Agenzia per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S); I NUOVI COMPARTI PUBBLICI - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Art. 7 - Aree dirigenziali 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del DLgs 150 de1 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: a) Area delle Funzioni centrali; b) Area delle Funzioni locali; c) Area dell’Istruzione e della ricerca; d) Area della Sanità. 2. L’area delle Funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui all’art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all’art. 2 della legge 3/8/2007 n. 120, e dai professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla VI area dirigenziale. 3. L’area delle Funzioni locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all’art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7/8/2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali. 4. L’area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca di cui all’art. 5. 5. L’area della sanità comprende i dirigenti medici, veterinari e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità di cui all’ art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10/8/2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3. Art. 8 - Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 1. Ferma restando la finalità di armonizzare e integrare le discipline contrattuali all’interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione. Art. 9 - Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti e aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016-2018 e agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7/8/ 1998, come sostituito dal CCNQ del 24/9/2007. 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei preesistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11/6/ 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Aree dirigenziali). 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, a una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, co-munque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti saràmisurata, ai sensi dell’art. 43 del DLgs n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015. 8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@ pec.aranagenzia.it, unitamente a una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19, commi da 6 a 11, del CCNQ del 7/8/1998, come sostituito dal CCNQ del 24/9/2007. 10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 43, comma 1. del DLgs n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5. Art. 10 - Clausole speciali 1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 43, comma 1, del DLgs n. 165 del 2001 misurati nei comparti e aree definiti nel presente CCNQ. 2. Per la medesima finalità di cui all’art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e Ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-20l8, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all’art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area. 3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all’art. 43, comma 3 del DLgs n. 165 del 2001. Art. 11 - Norme finali 1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 9, comma 3, comunicano all’Aran entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l’eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8. Art. 12 - Disapplicazioni 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell’Accordo-quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008. DICHIARAZIONE CONGIUNTA In vista dell’avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto e una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi e innovativi di revisione degli stessi. 3 I NUOVI COMPARTI PUBBLICI (segue dalla prima pagina) Nasce il comparto dell’Istruzione e della Ricerca ri e ai principi della Costituzione (artt. 9, 33, 34, 114, 117) sono i seguenti: - L’autonomia: condizione per esercitare i diritti costituzionali richiamati nell’art. 3. - La libertà professionale, sancita dall’art. 33 della Costituzione, dei lavoratori della conoscenza (istruzione e ricerca), senza la quale non vi sarebbe libero sviluppo, crescita individuale e sociale e mantenimento delle garanzie democratiche. - L’autogoverno, modalità politica e organizzativa che dà sostanza alla libertà su cui si fonda il lavoro nei luoghi della conoscenza. La stessa dirigenza esercita i suoi poteri nel rispetto delle prerogative degli organi di autogoverno, nonostante la centralizzazione burocratica e autoritaria perseguita con diversi interventi legislativi. Il rapporto fra legge e contratto L’accordo non mette in discussione gli aspetti fondamentali della nostra impostazione contrattuale. La contrattualizzazione piena dei rapporti di lavoro nei settori pubblici – a fronte dei tentativi di rilegificazione e frammentazione del lavoro – è, per noi, la leva fondamentale per coniugare la difesa delle condizioni salariali e normative dei lavoratori pubblici con le necessarie innovazioni. Per questo motivo i tentativi di decontrattualizzare i rapporti di lavoro, come ad esempio quello dei ricercatori, trasformando questi lavoratori in un’appendice delle burocrazie ministeriali, saranno da noi respinti sempre e comunque partendo proprio dai contenuti dell’accordo. La migliore tutela dell’autonomia e della libertà è proprio il contratto. Il Governo va in direzione opposta: tende a cancellare il contratto nazionale e la contrattazione per lasciare campo libero all’arbitro e alle incursioni della politica nel determinare salari, condizioni di lavoro e crescita professionale. Da qui la messa in discussione di un sistema di relazioni sociali basate sulla partecipazione e la democrazia e la volontà di emarginare il sindacato confederale spingendolo verso una deriva corporativa. Le leggi Brunetta, la 107/15 e la legge Madia hanno nella cancellazione della contrattazione il tratto comune di un modello autoritario. Per questo durante il confronto sui 4 comparti di contrattazione abbiamo preteso la definizione di regole esigibili e di un sistema innovativo di relazioni sindacali. E posto paletti ben precisi: risorse vere, difesa del CCNL, liberazione della contrattazione decentrata, salvaguardia delle specificità e della valorizzazione delle professionalità. I nuovi comparti, in questo senso non rappresentano una sintesi forzata dei contratti collettivi nazionali di lavoro attuali, ma sono invece in grado di rispettare le storie contrattuali e la regolazione presente per i diversi settori. Coerentemente con questa impostazione, l’autonomia professionale e la peculiarità di tutta la “filiera del lavoro” nelle istituzioni pubbliche dell’istruzione e della ricerca sono riconosciute e valorizzate. L’autonomia e la libertà del lavoro sono l’architrave della nostra visione di comparto. Con il nuovo Accordo sarà possibile un’intesa generale di comparto e relative aree su alcuni punti comuni (informazione, relazioni sindacali, pari opportunità, formazione, valutazione, parità di diritti tra lavoratori precari e stabilizzati, appalti), mentre tutti gli aspetti relativi ai modelli organizzativi, retributivi, normativi e professionali e di orario saranno affrontati nelle sezioni contrattuali distinte per scuola, università, ricerca e Afam, nel rispetto delle leggi di ordinamento, comprese quelle che devono trovare piena attuazione (DPR 275/99, legge 508/99, legge168/99). La contrattazione nei diversi settori Il sistema di classificazione professionale. I lavori esercitati nei settori del nuovo comparto sono in larghissima misura non fungibili. Le operazioni semplificatrici (vedi legge recente sulla Pubblica Amministrazione) mettono a rischio la qualità dei servizi. Ad esempio: nella scuola, dalla dirigenza scolastica alla docenza, all’amministrazione, ai servizi generali, il connotato “scolastico” del lavoro non consente facili assimilazioni, ma specifici percorsi di selezione e formazione permanente e ricorrente. Valutazione dei sistemi e organizzazione del lavoro. L’autonomia professionale, l’autogoverno, l’autonomia funzionale delle istituzioni non consentono facili scorciatoie sulla valutazione. Sistemi premianti di qualsiasi natura, se non calibrati e partecipati, se non condivisi e finalizzati a riconoscere il lavoro collettivo, non possono essere calati nei settori della conoscenza. Quelli previsti dalle ultime leggi (D.lgs 150/09, legge 240/10 sull’università e legge 107/15 sulla scuola) sono già falliti o in via di fallimento e quindi rapidamente da superare. Questa materia va affrontata in sede negoziale perché connessa all’organizzazione del lavoro e agli obiettivi delle istituzioni. nelle opportunità di sviluppo professionale tra lavoratori a tempo indeterminato e precari; - la stabilizzazione del personale precario; - il controllo e monitoraggio delle forme di lavoro precario; - l’individuazione delle cause dell’utilizzo del lavoro precario e delle relative percentuali ove necessarie; - le tutele per le figure atipiche, a partire dal salario e dai diritti sociali che non sostituiscono i processi di stabilizzazione. Rilancio del sistema negoziale e revisione dinamica degli istituti contrattuali. Il CCNL è l’unico strumento capace di intervenire sull’organizzazione di lavoro nel modo più adeguato e di contemperare le esigenze dei lavoratori e delle amministrazioni. L’assenza di contrattazione in questi ultimi anni ha aperto le porte all’intervento invasivo e sconnesso della legge su materie che vanno riportate al negoziato tra le parti. Le rigidità delle leggi, sempre rispondenti a interessi contingenti secondo il colore politico del governo in carica, stravolgono e impoveriscono sistemi delicati e fondamentali come quelli dell’istruzione e della ricerca. Il CCNL è uno strumento flessibile e partecipato ed è in grado di leggere la complessità e gli specifici contesti lavorativi. Intendiamo rivedere la parte normativa del CCNL, quella che le amministrazioni tendono a fagocitare, anche per consentire un adeguamento al trattamento di miglior favore già contenuto negli attuali contratti di settore sui diritti fondamentali del lavoratore in caso di maternità, gravi patologie, malattie, infortunio, ecc. Il CCNL e il secondo livello contrattuale. La contrattazione decentrata deve operare per la valorizzazione della professionalità e il governo condiviso dell’organizzazione del lavoro. In questo senso semplificare le materie secondo il principio di adeguatezza e differenziazione consentirà al Contratto nazionale di disegnare le cornici e di regolare i tratti comuni connessi alla funzione costituzionale dei settori dell’istruzione della ricerca e, nel contempo, di rafforzare la contrattazione sui posti di lavoro. In tutti i nostri settori è possibile rafforzare il Contratto nazionale e valorizzare, accrescendolo, il livello della contrattazione sul posto di lavoro. Il ruolo delle RSU ne deve uscire vivificato e potenziato, anche come strumento della partecipazione ai processi decisionali, non solo all’interno delle organizzazioni sindacali ma anche nelle stesse istituzioni di riferimento. Ciò comporta che si definiscano delle chiare direttrici per il prossimo contratto di comparto dell’Istruzione della Ricerca: - revisione/abrogazione delle norme invasive delle prerogative contrattuali; - revisione dei sistemi di controllo dei contratti nazionali e dei contratti integrativi; - introduzione di meccanismi che garantiscano la piena esigibilità dei contratti nazionali ed integrativi; - ricognizione trasparente delle risorse che finanziano i contratti nazionali; - certezza delle risorse che finanziano la contrattazione decentrata; - utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da entrate proprie per la costituzione di un fondo specifico che alimenti il trattamento accessorio; - garanzia della piena valorizzazione professionale. L’inclusività. La continuità del rapporto di lavoro è un valore, sia per la serenità delle persone, sia per la produttività dei servizi. Continuità didattica e di ricerca sono alla base della qualità del lavoro e dei risultati delle istituzioni nel loro complesso. È indispensabile che a livello di comparto si definiscano diritti di informazione e di consultazione realmente efficaci ed esigibili per affrontare le problematiche degli appalti, realizzando una vera contrattazione di filiera e di sito. Si devono in questo quadro sancire: - la totale equiparazione nei diritti e