Il giornale della effelleci 2016 (n. 02 di marzo)

Transcript

Il giornale della effelleci 2016 (n. 02 di marzo)
giornale effelleci
della
il
N. 2 - marzo 2016
ARTE / FORMAZIONE / RICERCA / SCUOLA / UNIVERSITÀ
FEDERAZIONE LAVORATORI
DELLA CONOSCENZA
L’IMPEGNO
Direttore Domenico Pantaleo
Edizioni Conoscenza
FLC CGIL PER VALORIZZARE
LE PROFESSIONALITÀ E LE SPECIFICITÀ DI SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA,
DELLA
CGIL
Direttore responsabile Ermanno Detti
E DELLA
AFAM
NASCE IL COMPARTO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
Anna Maria Santoro e Francesco Sinopoli
l 5 aprile 2016 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo quadro per la definizione dei comparti
pubblici di contrattazione e delle
relative aree dirigenziali che sono
passati da 12 a 4.
L’Accordo è un atto molto importante perché consente di ripartire
con la contrattazione e rilanciare la
centralità del lavoro nei settori pubblici, che sono stati interessati da
numerosi interventi che, senza migliorare i servizi, hanno però tagliato fuori la partecipazione dei lavoratori, fra i primi interessati invece alla
crescita della funzionalità dei servizi istituzionali dello stato.
Il nuovo Comparto Istruzione e
ricerca comprende i settori pubblici
della conoscenza rappresentati
dalla FLC Cgil: scuola, università,
ricerca e Afam e le loro aree dirigenziali. Gli altri Comparti sono
quello delle Funzioni centrali (Ministeri), delle Funzioni locali (Enti
locali), della Sanità.
L’Accordo prevede che, ricomposti in una parte comune gli istituti
applicabili a tutti i lavoratori del
Comparto, all’interno di esso possono essere normate parti speciali
o sezioni in grado di regolare gli
aspetti peculiari del rapporto di
lavoro o specifiche professionalità.
La lungimiranza della Confederazione, che ha favorito la costituzione della FLC nel 2004, ha messo al
riparo l’organizzazione dalle inevitabili difficoltà che incontrano ora
altri sindacati alle prese con la riorganizzazione interna, anche ai fini
Spedizione in abbonamento postale | Art. 1, c. 1, DL n. 353/2003 (conv. in L. n. 46/2004) DCB - Roma
I
della rideterminazione della rappresentatività che va commisurata
alla conformazione dei nuovi comparti.
Nelle leggi e nelle proposte
governative sulla filiera della cono-
damentali della persona e un
modello di società e di economia
sostenibile sul versante sociale e
ambientale. Per questo occorre
investire risorse per allineare la
spesa in istruzione, formazione e
Gli strumenti con i quali vogliamo
operare devono intrecciare rivendicazioni generali con una nuova e
diffusa contrattazione, partendo
dalla centralità del contratto nazionale. Vogliamo elaborare e sperimentare politiche e scelte contrattuali che colgano le connessioni tra
i diversi settori dell’istruzione e
della ricerca per innalzare qualità
dei sistemi e del lavoro, superando
la precarietà.
I tratti comuni dei settori
dell’Istruzione e della
Ricerca
scenza è mancata in questi ultimi
decenni una progettazione strategica necessaria per cambiare il
modello di sviluppo e garantire una
maggiore uguaglianza sociale.
Siamo in presenza della perdita di
senso dell’istruzione, formazione e
ricerca sempre più subalterne agli
interessi delle imprese e del mercato. Il Governo attuale prosegue
l’opera di dequalificazione, discredito e disinvestimento in continuità
con gli esecutivi precedenti. Competizione, classificazioni, efficienza
e autoritarismo sono stati e sono i
riferimenti ideologici con i quali
scardinare la funzione sociale e
democratica dell’istruzione e della
ricerca pubbliche.
La FLC Cgil ha elaborato proposte per riprogettare la funzione
della scuola, dell’università, della
ricerca e dell’Afam con l’obiettivo
prioritario di garantire i diritti fon-
ricerca alla media europea. È
necessario superare l’idea di un
sapere utilitaristico e di difficile
accesso per le nuove generazioni.
La conoscenza deve essere intesa
come diritto al sapere per tutti, trasmesso e rielaborato in modo trasparente e capace di allargare i
suoi orizzonti sul piano scientifico,
artistico, letterario, dell’innovazione tecnologica e dell’informazione.
La Cgil nel suo Piano per il lavoro
ha rivolto particolare attenzione alla
ricerca e all’istruzione quali risorse
per la piena e buona occupazione e
per politiche industriali che modifichino strutturalmente la specializzazione produttiva e la dimensione
delle imprese nel nostro Paese. Il
diritto all’istruzione deve concretizzarsi con l’individuazione dei LEP su
tutto il territorio nazionale e con
l’approvazione di una legge nazionale sul diritto allo studio.
I tratti comuni che abbiamo evidenziato nel confronto contrattuale
hanno fatto breccia sia fra i sindacati sia nella parte governativa.
Abbiamo lavorato affinché si superasse una visione settorializzata e
parziale di tematiche complesse
che attengono alla funzione e
all’organizzazione dei diversi
campi dell’istruzione della ricerca.
L’interdipendenza tra diversi
sistemi che caratterizza sempre
più i processi di sviluppo e la nuova
dimensione internazionale in cui si
collocano, svilupperà, ancor di più,
gli elementi comuni che legano i
sistemi di istruzione, università,
ricerca e Afam. Intendiamo governare questi processi mettendo in
campo un’autonoma progettualità.
I tratti comuni dei sistemi di istruzione e ricerca riconducibili ai valo(continua a pag. 4)
il giornale della effelleci Aut. Trib. di Roma n. 17.260 del 9.5.1978 n. 2 - marzo 2016 - Un copia: euro 0,50 - Valore Scuola coop. a.r.l. via Leopoldo Serra, 37 – 00153 Roma www.edizioniconoscenza.it - FLC Cgil - centralino 06.83966809/0 Tipolitografia CSR - Roma, - Progetto grafico Luciano Vagaggini - Impaginazione Marco Fioramanti - Tiratura 2.000 copie
1
I NUOVI COMPARTI PUBBLICI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO E AREE DIRIGENZIALI
IPOTESI DI ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica
ai dipendenti e ai dirigenti delle
amministrazioni pubbliche indicate
nell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti
dagli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i. nel proseguo
del presente contratto è indicato
come d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 2 - Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti
collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 74, comma 3 del d.lgs.
150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
a) Comparto delle Funzioni centrali;
b) Comparto delle Funzioni locali;
c) Comparto dell’Istruzione e
della ricerca;
d) Comparto della Sanità
Art. 3 - Comparto delle Funzioni
centrali
1. Il comparto di contrattazione
collettiva delle Funzioni centrali
comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui
all’art. 69, comma 3, del DLgs. n.
165 del 2001 e quello in servizio
nella provincia dl Bolzano di cui
agli artt. 7 e 8 del DPR 26/7/1976,
n. 752, dipendente da:
I - Ministeri, Avvocatura generale
dello Stato, Consiglio di Stato,
Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL);
- Agenzia italiana del Farmaco
(AIFA);
- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane (ICE);
- Agenzia per l’Italia digitale
(AGID);
- Altre Agenzie di cui al decreto
legislativo 30/7/1999, n. 300;
2
- Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);
- Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN).
II - Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
III - Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d’Italia;
- Agenzia nazionale del turismo
(ENIT);
- Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA);
- Automobile Club d’Italia (ACI);
- Club Alpino Italiano (CAI);
- Consorzio dell’Adda;
- Consorzio dell’Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia;
- Ente strumentale della Croce
Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL);
- Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS);
- Lega italiana per la lotta contro
i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e
relative federazioni, consigli e
collegi nazionali,
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla
vigilanza dello Stato.
IV - Ente nazionale aviazione civile
(ENAC);
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
Art. 4 - Comparto delle Funzioni
locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni locali comprende il personale non dirigente
dipendente da:
- Regioni a statuto ordinario e dagli
Enti pubblici non economici dalle
stesse dipendenti;
- Province, Città metropolitane, Enti
di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto
2075, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case
popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le
Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali;
- Università agrarie e associazioni
agrarie dipendenti dagli enti locali;
- Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
- Autorità di bacino, ai sensi della
legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Art. 5 - Comparto dell’Istruzione
e della ricerca
1. Il comparto di contrattazione
collettiva dell’Istruzione e della
ricerca comprende il personale
non dirigente, ivi incluso quello di
cui all’art. 69, comma 3, del DLgs.
n. 165 del 2001, dipendente da:
I - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie e artistiche,
istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di
scuola statale.
II - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori
di musica e Istituti musicali pareggiati.
III - Università Istituzioni universitarie e le Aziende ospedalierouniversitarie di cui alla lett. a)
dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre
1999, n. 517.
IV - Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR);
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA);
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale
per lo sviluppo sostenibile
(LAMMA);
- Consorzio per l’area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste
(AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
- Istituto italiano di studi germanici (IISG);
- Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”;
- Istituto nazionale di astrofisica
(INAF);
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
- Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN);
- Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV);
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale
(OGS);
- Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRIM);
- Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI);
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
- Istituto superiore di sanità (ISS);
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- Museo storico della fisica e
centro di studi e ricerche “Enrico
Fermi”;
- Stazione zoologica “Antonio
Dohrn”.
V - Agenzia spaziale italiana (ASI).
Art. 6 - Comparto della Sanità
1. Il comparto di contrattazione
collettiva della Sanità comprende il
personale non dirigente dipendente da:
- Aziende sanitarie, ospedaliere
del servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate
all’art. 5, comma 1, punto III; - Istituti zooprofilattici sperimentali di
cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al DLgs
16/10/2003,
n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Aziende pubbliche dei servizi
alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a
prevalenza pubblica (RSA);
- Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- Agenzia per i servizi sanitari
regionali (Age.Na.S);
I NUOVI COMPARTI PUBBLICI
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP).
Art. 7 - Aree dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti
collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi
quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo
restando quanto stabilito dall’art.
74, comma 3 del DLgs 150 de1
2009, nelle seguenti autonome
aree di contrattazione collettiva:
a) Area delle Funzioni centrali;
b) Area delle Funzioni locali;
c) Area dell’Istruzione e della
ricerca;
d) Area della Sanità.
2. L’area delle Funzioni centrali
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui all’art. 3, ivi
inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della
salute di cui all’art. 2 della legge
3/8/2007 n. 120, e dai professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla VI area dirigenziale.
3. L’area delle Funzioni locali
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all’art. 4, i dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto
dalla legge n. 7/8/2015, n. 124, i
segretari comunali e provinciali.
4. L’area dell’Istruzione e della
Ricerca comprende i dirigenti delle
amministrazioni del comparto
Istruzione e Ricerca di cui all’art. 5.
5. L’area della sanità comprende
i dirigenti medici, veterinari e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità di cui all’ art. 6, ivi
compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della
legge 10/8/2000, n. 251, con
esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di
cui al comma 3.
Art. 8 - Articolazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro
1. Ferma restando la finalità di
armonizzare e integrare le discipline contrattuali all’interno dei nuovi
comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua
unitarietà, è costituito da una parte
comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o
all’area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni
peculiari aspetti del rapporto di
lavoro che non siano pienamente o
immediatamente uniformabili o
che necessitino di una distinta
disciplina. Le stesse possono
anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto,
una peculiare regolamentazione.
Art. 9 - Norme transitorie
1. Tenuto conto che il presente
contratto modifica in modo incisivo
l’impianto dei precedenti comparti
e aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il
triennio 2016-2018 e agli ambiti di
cui al comma 2, in deroga all’art.
19 del CCNQ del 7/8/ 1998, come
sostituito dal CCNQ del 24/9/2007.
2. Le disposizioni di cui ai commi
seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in
quanto risultanti dall’aggregazione
di due o più dei preesistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11/6/
2007, nonché alle corrispondenti
aree dirigenziali di cui all’art. 7
(Aree dirigenziali).
3. Entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar
vita, mediante fusione, affiliazione
o in altra forma, a una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino
titolari, purché il nuovo soggetto
succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate.
4. Le organizzazioni sindacali che
intendono avvalersi della facoltà di
cui al comma 3 devono dimostrare
di aver ottemperato a quanto da
esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi
indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi
statutari. Sono escluse mere note
di comunicazione non corredate
dalle modificazioni statutarie o che,
co-munque, non diano conto degli
elementi di effettività necessari ad
attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe
che a esso vengono imputate.
5. In via eccezionale, la ratifica
da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista,
può intervenire ed essere inviata
all’ARAN entro e non oltre il termine
perentorio del 31/12/2017, a condizione che i competenti organismi
statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di
cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta
ratifica non sia ancora intervenuta.
6. Le organizzazioni sindacali
che si avvalgono della facoltà di cui
al comma 3, in via eccezionale e
limitatamente alle finalità di cui al
presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i
voti ottenuti singolarmente nelle
elezioni delle RSU del 3-5 marzo
2015. Conseguentemente le RSU
elette restano in carica fino alla
naturale scadenza delle stesse.
7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano
la documentazione richiesta al
comma 4 o non rispettino i termini
perentori di cui ai commi 3 e 5,
non sarà possibile riconoscere in
capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo
al triennio 2016-2018. Pertanto,
ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti
saràmisurata, ai sensi dell’art. 43
del DLgs n. 165 del 2001, sulla
base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria alla
data del 31.12.2014 e dei voti
ottenuti alle elezioni RSU del 3-5
marzo 2015.
8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli
effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via
PEC
all’indirizzo
protocollo@
pec.aranagenzia.it, unitamente a
una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale
interessato. Per la data di ricezione
fa fede quella di ricevimento della
PEC medesima.
9. per quanto non previsto dal
presente articolo, restano ferme le
disposizioni di cui all’art. 19,
commi da 6 a 11, del CCNQ del
7/8/1998, come sostituito dal
CCNQ del 24/9/2007.
10. L’Aran ammette con riserva
le organizzazioni sindacali che, in
attuazione del presente articolo, si
siano avvalse della facoltà di cui al
comma 3 e che siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 43,
comma 1. del DLgs n. 165 del
2001, per le quali si sia in attesa di
ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli
organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva
avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica,
trasmessa nel rispetto del termine
di cui al comma 5.
Art. 10 - Clausole speciali
1. Sono ammesse alle trattative
le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall’art.
43, comma 1, del DLgs n. 165 del
2001 misurati nei comparti e aree
definiti nel presente CCNQ.
2. Per la medesima finalità di cui
all’art. 8, comma 1, nei comparti
Funzioni centrali e Istruzione e
Ricerca e nelle corrispondenti aree
della dirigenza, limitatamente ai
rinnovi contrattuali per il triennio
2016-20l8, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano
attivato la procedura di cui all’art.
9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano
raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree
pre-esistenti al presente CCNQ,
confluiti nel nuovo comparto o
area.
3. Le organizzazioni sindacali di
cui al comma 2 non hanno diritto ai
distacchi, ai permessi e alle altre
prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie
di cui all’art. 43, comma 3 del
DLgs n. 165 del 2001.
Art. 11 - Norme finali
1. Le organizzazioni sindacali,
che si avvalgono della facoltà di cui
all’art. 9, comma 3, comunicano
all’Aran entro 30 giorni dalla data
di sottoscrizione del presente
Accordo l’eventuale modifica della
confederazione di riferimento, con
le modalità previste dall’art. 9,
comma 8.
Art. 12 - Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente
accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per
la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell’Accordo-quadro per la definizione
delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In vista dell’avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente
accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto
e una riflessione congiunta sui
modelli di relazione sindacali nel
lavoro pubblico al fine di delineare
percorsi evolutivi e innovativi di
revisione degli stessi.
3
I NUOVI COMPARTI PUBBLICI
(segue dalla prima pagina)
Nasce il comparto dell’Istruzione e della Ricerca
ri e ai principi della Costituzione
(artt. 9, 33, 34, 114, 117) sono i
seguenti:
- L’autonomia: condizione per
esercitare i diritti costituzionali
richiamati nell’art. 3.
- La libertà professionale, sancita dall’art. 33 della Costituzione,
dei lavoratori della conoscenza
(istruzione e ricerca), senza la
quale non vi sarebbe libero sviluppo, crescita individuale e sociale e
mantenimento delle garanzie
democratiche.
- L’autogoverno, modalità politica
e organizzativa che dà sostanza
alla libertà su cui si fonda il lavoro
nei luoghi della conoscenza. La
stessa dirigenza esercita i suoi
poteri nel rispetto delle prerogative
degli organi di autogoverno, nonostante la centralizzazione burocratica e autoritaria perseguita con
diversi interventi legislativi.
Il rapporto fra legge
e contratto
L’accordo non mette in discussione
gli aspetti fondamentali della
nostra impostazione contrattuale.
La contrattualizzazione piena dei
rapporti di lavoro nei settori pubblici – a fronte dei tentativi di rilegificazione e frammentazione del
lavoro – è, per noi, la leva fondamentale per coniugare la difesa
delle condizioni salariali e normative dei lavoratori pubblici con le
necessarie innovazioni. Per questo
motivo i tentativi di decontrattualizzare i rapporti di lavoro, come ad
esempio quello dei ricercatori, trasformando questi lavoratori in
un’appendice delle burocrazie
ministeriali, saranno da noi respinti
sempre e comunque partendo proprio dai contenuti dell’accordo. La
migliore tutela dell’autonomia e
della libertà è proprio il contratto.
Il Governo va in direzione opposta:
tende a cancellare il contratto
nazionale e la contrattazione per
lasciare campo libero all’arbitro e
alle incursioni della politica nel
determinare salari, condizioni di
lavoro e crescita professionale. Da
qui la messa in discussione di un
sistema di relazioni sociali basate
sulla partecipazione e la democrazia e la volontà di emarginare il sindacato confederale spingendolo
verso una deriva corporativa.
Le leggi Brunetta, la 107/15 e la
legge Madia hanno nella cancellazione della contrattazione il tratto
comune di un modello autoritario.
Per questo durante il confronto sui
4
comparti di contrattazione abbiamo preteso la definizione di regole
esigibili e di un sistema innovativo
di relazioni sindacali. E posto paletti ben precisi: risorse vere, difesa
del CCNL, liberazione della contrattazione decentrata, salvaguardia
delle specificità e della valorizzazione delle professionalità. I nuovi
comparti, in questo senso non rappresentano una sintesi forzata dei
contratti collettivi nazionali di lavoro attuali, ma sono invece in grado
di rispettare le storie contrattuali e
la regolazione presente per i diversi settori. Coerentemente con questa impostazione, l’autonomia professionale e la peculiarità di tutta la “filiera
del lavoro” nelle istituzioni pubbliche dell’istruzione e della ricerca
sono riconosciute e valorizzate.
L’autonomia e la libertà del lavoro
sono l’architrave della nostra visione di comparto.
Con il nuovo Accordo sarà possibile
un’intesa generale di comparto e
relative aree su alcuni punti comuni (informazione, relazioni sindacali, pari opportunità, formazione,
valutazione, parità di diritti tra lavoratori precari e stabilizzati, appalti),
mentre tutti gli aspetti relativi ai
modelli organizzativi, retributivi,
normativi e professionali e di orario
saranno affrontati nelle sezioni
contrattuali distinte per scuola,
università, ricerca e Afam, nel
rispetto delle leggi di ordinamento,
comprese quelle che devono trovare piena attuazione (DPR 275/99,
legge 508/99, legge168/99).
La contrattazione
nei diversi settori
Il sistema di classificazione professionale. I lavori esercitati nei
settori del nuovo comparto sono in
larghissima misura non fungibili.
Le operazioni semplificatrici (vedi
legge recente sulla Pubblica Amministrazione) mettono a rischio la
qualità dei servizi. Ad esempio:
nella scuola, dalla dirigenza scolastica alla docenza, all’amministrazione, ai servizi generali, il connotato “scolastico” del lavoro non
consente facili assimilazioni, ma
specifici percorsi di selezione e formazione permanente e ricorrente.
Valutazione dei sistemi e organizzazione del lavoro. L’autonomia
professionale, l’autogoverno, l’autonomia funzionale delle istituzioni
non consentono facili scorciatoie
sulla valutazione.
Sistemi premianti di qualsiasi natura, se non calibrati e partecipati, se
non condivisi e finalizzati a riconoscere il lavoro collettivo, non possono essere calati nei settori della
conoscenza. Quelli previsti dalle
ultime leggi (D.lgs 150/09, legge
240/10 sull’università e legge
107/15 sulla scuola) sono già falliti o in via di fallimento e quindi rapidamente da superare. Questa
materia va affrontata in sede negoziale perché connessa all’organizzazione del lavoro e agli obiettivi
delle istituzioni.
nelle opportunità di sviluppo professionale tra lavoratori a tempo
indeterminato e precari;
- la stabilizzazione del personale
precario;
- il controllo e monitoraggio delle
forme di lavoro precario;
- l’individuazione delle cause dell’utilizzo del lavoro precario e delle
relative percentuali ove necessarie;
- le tutele per le figure atipiche, a
partire dal salario e dai diritti sociali che non sostituiscono i processi
di stabilizzazione.
Rilancio del sistema negoziale e
revisione dinamica degli istituti
contrattuali. Il CCNL è l’unico strumento capace di intervenire sull’organizzazione di lavoro nel modo
più adeguato e di contemperare le
esigenze dei lavoratori e delle
amministrazioni. L’assenza di contrattazione in questi ultimi anni ha
aperto le porte all’intervento invasivo e sconnesso della legge su
materie che vanno riportate al
negoziato tra le parti.
Le rigidità delle leggi, sempre
rispondenti a interessi contingenti
secondo il colore politico del governo in carica, stravolgono e impoveriscono sistemi delicati e fondamentali come quelli dell’istruzione
e della ricerca.
Il CCNL è uno strumento flessibile
e partecipato ed è in grado di leggere la complessità e gli specifici
contesti lavorativi.
Intendiamo rivedere la parte normativa del CCNL, quella che le
amministrazioni tendono a fagocitare, anche per consentire un adeguamento al trattamento di miglior
favore già contenuto negli attuali
contratti di settore sui diritti fondamentali del lavoratore in caso di
maternità, gravi patologie, malattie, infortunio, ecc.
Il CCNL e il secondo livello contrattuale. La contrattazione decentrata deve operare per la valorizzazione della professionalità e il
governo condiviso dell’organizzazione del lavoro. In questo senso
semplificare le materie secondo il
principio di adeguatezza e differenziazione consentirà al Contratto
nazionale di disegnare le cornici e
di regolare i tratti comuni connessi
alla funzione costituzionale dei settori dell’istruzione della ricerca e,
nel contempo, di rafforzare la contrattazione sui posti di lavoro.
In tutti i nostri settori è possibile
rafforzare il Contratto nazionale e
valorizzare, accrescendolo, il livello
della contrattazione sul posto di
lavoro.
Il ruolo delle RSU ne deve uscire
vivificato e potenziato, anche come
strumento della partecipazione ai
processi decisionali, non solo all’interno delle organizzazioni sindacali
ma anche nelle stesse istituzioni di
riferimento.
Ciò comporta che si definiscano
delle chiare direttrici per il prossimo contratto di comparto dell’Istruzione della Ricerca:
- revisione/abrogazione delle
norme invasive delle prerogative
contrattuali;
- revisione dei sistemi di controllo
dei contratti nazionali e dei contratti integrativi;
- introduzione di meccanismi che
garantiscano la piena esigibilità dei
contratti nazionali ed integrativi;
- ricognizione trasparente delle
risorse che finanziano i contratti
nazionali;
- certezza delle risorse che finanziano la contrattazione decentrata;
- utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da entrate proprie per la
costituzione di un fondo specifico
che alimenti il trattamento accessorio;
- garanzia della piena valorizzazione professionale.
L’inclusività. La continuità del rapporto di lavoro è un valore, sia per
la serenità delle persone, sia per la
produttività dei servizi. Continuità
didattica e di ricerca sono alla base
della qualità del lavoro e dei risultati delle istituzioni nel loro complesso.
È indispensabile che a livello di
comparto si definiscano diritti di
informazione e di consultazione
realmente efficaci ed esigibili per
affrontare le problematiche degli
appalti, realizzando una vera contrattazione di filiera e di sito.
Si devono in questo quadro sancire:
- la totale equiparazione nei diritti e