La mediazione nelle controversie civili e
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La mediazione nelle controversie civili e
La mediazione nelle controversie civili e commerciali: lo stato dell’arte di Paola Costa e Michele Cappelli Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che ha dichiarato l’illegittimità per eccesso di delega legislativa del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione, il nuovo istituto ha avuto una evidente battuta d’arresto. Le statistiche relative al periodo 31.07.2012 – 31.12.2012 pubblicate dal Ministero della Giustizia rilevano che le iscrizioni di nuove mediazioni sono passate da 22.211, registrate nel luglio 2012, a 2.571, registrate nel dicembre 2012, con un crollo verticale che ha comportato l’interruzione degli effetti positivi che il nuovo istituto aveva avuto sui carichi di lavoro della giustizia civile. In difesa dell’istituto della media-conciliazione che, privato dell’impulso dell’obbligatorietà rischiava di morire in culla, si sono levate autorevoli voci. Nella Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali costituito il 30.3.2013 dal Presidente della Repubblica, i Saggi hanno individuato la riduzione della ipertrofia del contenzioso e il rispetto effettivo di tempi ragionevoli di durata dei processi quali obiettivi prioritari nel campo dell’amministrazione della giustizia. In quest’ottica il Documento dei Saggi ha proposto “l’instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte costituzionale –sent. n. 272 del 2012 – che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi della mediazione” (Capitolo V, pt. 26, lett. a). Anche nella Relazione del Ministero della Giustizia tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, preso atto dell’alta percentuale di successo delle mediazioni in cui siano presenti le controparti, si dava conto dell’incarico conferito all’Ufficio Legislativo del Ministero di svolgere un’attività di studio e di approfondimento per la predisposizione di una proposta normativa che restituisse alla mediazione il ruolo deflattivo del contenzioso civile. Il favore per l’adozione della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere è del resto testimoniato anche dalle Risoluzioni approvate il 12 marzo 2013 dal 1 Parlamento europeo. Con due nuove Direttive, infatti, il Parlamento europeo mira a garantire che procedure ADR siano presenti in tutti i settori economici e per tutte le controversie contrattuali. La prima Direttiva, relativa ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie dei consumatori (ADR), si pone l’obiettivo “di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie”. La Direttiva “non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario”. La seconda Direttiva, specifica per le vendite online (Online Dispute Resolution o ODR), prevede la possibilità, per consumatori e operatori commerciali appartenenti all’Unione Europea, di presentare le controversie derivanti da acquisti via Internet all’ADR online grazie alla piattaforma ODR che collegherà tutti gli organismi ADR nazionali. Tale punto di accesso unico è pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Gli operatori commerciali online forniranno sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR per informare i consumatori. Sul portale “Your Europe”, saranno disponibili moduli di reclamo standard e consigli per gli acquirenti per scegliere il regime di risoluzione più appropriato per la loro controversia. Da tutti gli interventi riportati emerge la consapevolezza del ruolo della mediazione nel garantire a cittadini e operatori economici uno strumento di composizione delle controversie veloce e a basso costo, in luogo di procedimenti giudiziari lunghi, costosi e dall’esito incerto. Inoltre la riduzione dei tempi della giustizia civile come condizione imprescindibile per la ripresa degli investimenti in Italia è stato uno dei punti qualificanti del programma del Governo Letta, illustrato nel discorso alla Camera dei Deputati per la richiesta della fiducia. Tenendo fede all’impegno di programma, il Governo ha reintrodotto la mediazione obbligatoria con l’art. 84 del D.L. 21.6.2013 n. 69 conv. in L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto Fare), con decorrenza dal 20 settembre 2013. Rinviando ad un successivo intervento l’analisi delle modifiche normative che hanno interessato la disciplina, vogliamo qui soffermarci sul ruolo che i Dottori Commercialisti possono e devono svolgere nel dare nuovo slancio all’istituto. 2 In qualità di professionisti essi possono infatti farsi parte attiva nel promuovere il nuovo strumento presso i propri clienti, sia attraverso il ricorso alla mediazione volontaria ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 28/2010, sia attraverso l’inserimento della clausola di mediazione nei contratti e negli statuti societari. Inoltre il Commercialista potrà svolgere la propria attività professionale - oltre che come mediatore, nel caso in cui abbia conseguito l’abilitazione professionale - anche come consulente di parte nei procedimenti di media-conciliazione. Vogliamo qui sottolineare che i Dottori Commercialisti, fin dall’introduzione dell’istituto dell’Arbitrato e della mediazione societaria, si sono mostrati particolarmente sensibili ai temi della risoluzione alternativa delle controversie, di cui sono sempre stati sostenitori. Del resto, il settore della Mediazione e dell’Arbitrato appartiene alle capacità professionali e alle aree di intervento tradizionali del Dottore Commercialista. Il Dottore Commercialista, grazie alle sue specifiche competenze in campo economico e giuridico, è da sempre al fianco dei cittadini e delle imprese, ponendosi come professionista di riferimento e interlocutore principale nelle tematiche ADR, sia come consulente che come Mediatore o Arbitro. La Camera Arbitrale e di Conciliazione, istituita presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, è in grado di cogliere le opportunità che il nuovo istituto offre ai professionisti e di supportare i Colleghi in qualsiasi controversia, in particolar modo in ambito societario e commerciale. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei Colleghi e per rispondere efficacemente all’evoluzione della professione, le Commissioni “Arbitrato” e “Mediazione/Conciliazione” già operanti presso l’Ordine di Milano sono state unificate nella “Commissione Metodi ADR”, alla quale partecipano professionisti impegnati a favorire la crescita della Professione anche in questo settore. Perché lo strumento ottenga in Italia lo stesso successo che ha avuto soprattutto nei Paesi anglosassoni, è necessario che i professionisti in primis acquisiscano consapevolezza della reale utilità dell’istituto, che va ben oltre una semplice funzione deflattiva del contenzioso civile. La composizione amichevole delle controversie, attraverso soluzioni liberamente negoziate con l’aiuto di un mediatore esperto e imparziale, costituisce infatti soprattutto un investimento per il futuro e spesso evita l’interruzione del rapporto fra le parti, consentendo la prosecuzione di collaborazioni di reciproca soddisfazione. 3